MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO Reclutamento di 455 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica Militare. (13E00234)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 25-01-2013

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Reclutamento di 455 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica Militare. (13E00234)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
  • Data: 25-01-2013
  • Scadenza: 26-02-2013

Art. 1 Posti disponibili

IL DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente "norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  "misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa"  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  1°  settembre  2004,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata  di  un  anno  (VFP  1)  dell'Esercito,  della  Marina   e
dell'Aeronautica; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186  che  fa  salva
l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non   regolamentari,   delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero della 
    difesa, del  Segretariato  generale  della  difesa,  dello  Stato
maggiore della difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  "disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
Polizia"; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione generale per il personale militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0075151 del 12 settembre 2012, con il
quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2013; 
    Visto il foglio n. M_D ARM001 0092558 del 16 novembre 2012  dello
Stato  maggiore  dell'aeronautica,   contenente   gli   elementi   di
programmazione  per  il  reclutamento  dei  VFP  1   dell'Aeronautica
militare per il 2013; 
    Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011  -  registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore generale per  il  personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1. Per  il  2013  e'  indetto  il  reclutamento  nell'Aeronautica
militare di 455 VFP 1 in un unico blocco di incorporamento,  previsto
nel mese di luglio 2013. 
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  28
gennaio 2013 al 26 febbraio 2013, per i nati dal 26 febbraio 1988  al
26 febbraio 1995, estremi compresi. 
    2. Il 10% dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  categorie
previste nell'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
e indicate nel modello di domanda di  partecipazione  pubblicato  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In  caso  di
mancanza, anche  parziale,  di  candidati  idonei  appartenenti  alle
suindicate  categorie  di  riservatari,  i  relativi  posti   saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei. 
    3.  Le  domande  devono  essere  presentate,  entro  il   termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se  necessario,  l'Amministrazione
della   difesa   ne   dara'   immediata   comunicazione   nel    sito
www.persomil.difesa.it, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata  comunicazione  mediante  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) aver compiuto il 18° anno di  eta'  e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
    d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
    f) possesso del diploma di istruzione secondaria di  primo  grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione  dei  candidati  che  hanno
conseguito  un   titolo   di   studio   all'estero   e'   subordinata
all'equipollenza  del  titolo  stesso  rilasciata   da   un   ufficio
scolastico regionale o provinciale a loro scelta,  con  riportato  il
giudizio  sintetico  (ottimo,  distinto,  buono,  sufficiente)  o  la
votazione; 
    g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) aver tenuto condotta incensurabile; 
    i) non aver tenuto, nei confronti delle istituzioni democratiche,
comportamenti che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    j) idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate in qualita' di VFP 1; 
    k) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
    l) statura  non  inferiore  a  m  1,65,  se  candidati  di  sesso
maschile, e statura non inferiore a m 1,61,  se  candidate  di  sesso
femminile; 
    m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 
    2. Tutti i requisiti sopra  indicati  dovranno  essere  posseduti
fino alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino  alla
data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1.  Nell'ambito  dell'iter  di  snellimento   e   semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle attivita' concorsuali, la  procedura  di  reclutamento  di  cui
all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (nel  prosieguo:  portale
dei   concorsi),   raggiungibile   attraverso   il   sito    internet
www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line  Difesa,
ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o  dal
4° ufficio della  Direzione  per  l'impiego  del  personale  militare
dell'aeronautica (DIPMA),  delegato  alla  gestione  della  procedura
concorsuale. 
    3. Per poter accedere al portale, i concorrenti  dovranno  essere
in possesso di apposite chiavi di  accesso  che  saranno  fornite  al
termine di una procedura guidata  di  accreditamento  necessaria  per
attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
    a) fornendo un indirizzo di  posta  elettronica,  una  utenza  di
telefonia  mobile  (intestata  al  concorrente  stesso   o   da   lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in  corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; 
    b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta  nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento  elettronica  rilasciata
da un'Amministrazione  dello  Stato  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c)  mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria   firma
digitale. 
    Le  informazioni  necessarie  a  guidare  i   concorrenti   nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina  iniziale
del portale dei concorsi.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra'  essere  compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi  altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda,  dovra'  essere  stampato  e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di  esibirlo,
all'occorrenza,  all'atto  della  presentazione  presso   la   Scuola
volontari   di   truppa   dell'Aeronautica   militare   (SVTAM)   per
l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  e  attitudinali.   Dopo
l'invio della domanda, i concorrenti  potranno  anche  scaricare  una
copia della stessa. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura della  presentazione  della  stessa  e  i  dati  sui  quali
l'Amministrazione  effettuera'  la  verifica  del  possesso  sia  dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito,  di
preferenza e di precedenza, nonche'  del  diritto  alla  riserva  dei
posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di  quanto
dichiarato nella domanda potranno essere inviate dai concorrenti  con
le modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    5. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale dei  concorsi  non  saranno  prese  in  considerazione  e  il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di  acquisizione  delle  domande  on-line,  che   si   verifichi   in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso,  resta  comunque  invariata,  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle  domande  (di  cui  al
precedente comma 1), la data relativa al possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2. 
    7.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line sia  tale  da  non  consentire  un
ripristino della procedura in tempi rapidi,  la  DGPM  provvedera'  a
informare   i   candidati   con   avviso    pubblicato    nel    sito
www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
    a) il cognome, il nome e il sesso; 
    b) la data e il luogo di nascita; 
    c) il codice fiscale; 
    d) la residenza; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f) il godimento dei diritti civili e politici; 
    g) il possesso del diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, validi ai  fini  della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 9,  unitamente
all'indirizzo dell'Istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
    h)  l'eventuale  possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o
precedenza di cui al successivo art. 10; 
    i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla  riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2; 
    j) di non essere stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    k) di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
    l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    m) di aver tenuto condotta incensurabile; 
    n)  di  non  aver  tenuto,  nei   confronti   delle   istituzioni
democratiche, comportamenti  che  non  diano  sicuro  affidamento  di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
    o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti  da
non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in  una
selezione  psico-fisica  e  attitudinale,  prevista  dal   precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per  l'accesso  a  una
delle carriere iniziali dell'Aeronautica militare; 
    p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate. 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
    q) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza; 
    r) l'eventuale gradimento  per  l'espletamento  del  servizio  in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza; 
    s)  di  accettare,  in  caso  di   ammissione   all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza Armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
    t)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con la modalita' indicata
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi  di  modifica  del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno  rese  disponibili
le  comunicazioni  di  carattere   personale   relative   a   ciascun
concorrente. Della  presenza  di  tali  comunicazioni  i  concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni di carattere  organizzativo,  tali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta  e  indicata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni  nel  portale  dei
concorsi saranno anche pubblicate nei siti  www.persomil.difesa.it  e
www.aeronautica.difesa.it. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, entro il termine di presentazione  delle  domande  di
cui all'art. 4, comma 1, nonche'  eventuali  ulteriori  comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo  di  posta
elettronica,   dell'eventuale   indirizzo   di   posta    elettronica
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.),
mediante    messaggio    di    posta    elettronica     all'indirizzo
persaereo.4uf.con@aeronautica.difesa.it.  A  tale  messaggio   dovra'
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF)  di
un valido documento di  identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    4.   L'Amministrazione   della   difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati.

Art. 6 Fasi del reclutamento

				Art. 6 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
    Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
    a) inoltro delle domande secondo la  modalita'  gia'  specificata
nell'art. 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
del 4° ufficio della DIPMA, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,
fatta eccezione per quelli relativi: 
    al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica  e
attitudinale; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento, da parte  del  4°  ufficio  della
DIPMA, dei candidati carenti di detti  requisiti,  tranne  di  quelli
privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), i)  e
m) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna
per delitti non colposi, di competenza della DGPM; 
    d) accertamento, da parte del 4° ufficio della  DIPMA,  ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  del  contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai
candidati nelle domande; 
    e) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma  di
istruzione secondaria di primo grado e formazione  della  graduatoria
degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito; 
    g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art.  10
e formazione della relativa graduatoria; 
    h) approvazione della graduatoria di cui alla precedente  lettera
g) da parte della DGPM; 
    i) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla precedente lettera g) presso la  SVTAM  per  l'accertamento  dei
requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
    j)  incorporazione   dei   candidati   dichiarati   idonei   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali  utilmente  collocati  nella
graduatoria di cui alla precedente lettera g); 
    k) decretazione dell'ammissione dei  candidati  incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare; 
    l) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti previsti e accertati successivamente.

Art. 7 Esclusioni

				Art. 7 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata  nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la  procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    c)  contenenti  dichiarazioni  non  veritiere  in  relazione   al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Il  4°  ufficio  della  DIPMA  e'  delegato  dalla  DGPM  allo
svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei  requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1, nei limiti  specificati  dall'art.  6,
lettera b) e a effettuare  le  dovute  esclusioni  dal  reclutamento,
tranne quelle relative alla verifica del possesso  dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), i) e m)  e  dell'assenza  di
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,  nonche'
quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo. 
    Lo stesso 4° ufficio della DIPMA  provvedera'  alla  notifica  ai
candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b), provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
    inidonei  all'attivita'  sportiva  agonistica  ovvero  privi  del
relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art.  11
del bando. 
    4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c), provvedera' a  escludere  i  candidati  giudicati  inidonei  agli
accertamenti attitudinali. 
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    6.  Se  l'esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  alla  Procura
della Repubblica competente per territorio. 
    7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e'  previsto  -  ai  sensi  della  normativa
vigente - il contributo unificato di  euro  650,00),  rispettivamente
entro sessanta  e  centoventi  giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
    c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
    c) un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Capitano  (o  grado
corrispondente) ovvero Funzionario  amministrativo,  designato  dalla
DGPM, membro; 
    d) un sottufficiale di grado non inferiore a  Maresciallo  di  3ª
classe     ovvero     Assistente     amministrativo,     appartenente
all'Amministrazione della difesa, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
insediata presso l'infermeria principale di Bari. Essa sara' composta
da: 
    a) un ufficiale di grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
appartenente al Corpo sanitario aeronautico, presidente; 
    b) due ufficiali di grado non inferiore a Maggiore,  appartenenti
al Corpo sanitario aeronautico, membri; 
    c) un Sottufficiale del  ruolo  Marescialli,  categoria  sanita',
specialita' OSS, segretario senza diritto di voto. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
insediata presso la SVTAM. Essa sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
qualificato perito selettore, presidente; 
    b) due ufficiali di grado non inferiore a  Capitano,  qualificati
periti selettori, membri; 
    c)  un  sottufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Maresciallo,
qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.

Art. 9 Selezione dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito

				Art. 9 
 
                Selezione dei candidati da ammettere 
                alla valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione valutatrice redige la graduatoria dei candidati
da ammettere alla valutazione dei titoli di merito,  sulla  base  del
giudizio o della  votazione  conseguiti  nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi: 
    a) ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
    b) distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3 ; 
    c) buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
    d) sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1. 
    2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria entro il  limite  di  3.200
unita'. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. La graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei
titoli di merito sara' pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it.

Art. 10 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria

				Art. 10 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
    1. La commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei
candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'art. 9,
provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti
titoli di merito: 
      a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto
del Ministro della difesa 1° settembre 2004: 
    1) patente di guida civile B o superiore: punti 1; 
    2) porto d'armi: punti 1; 
      b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento: 
    1) superamento di ogni singola classe  di  scuola  secondaria  di
secondo grado: punti 1; 
    2) brevetto di pilota di aeroplano: punti 1,5; 
    3)  brevetto  di  subacqueo  militare  o  civile,  rilasciato  da
strutture affiliate a Federazioni riconosciute  dalla  Confederazione
mondiale delle attivita' subacquee (CMAS):  a  seconda  del  livello,
massimo punti 0,8; 
    4)  brevetto  di  paracadutista  militare  o  civile   rilasciato
dall'Associazione nazionale paracadutisti italiani: punti 1; 
    5) corso di cultura aeronautica, svolto a cura del Centro di volo
a vela dell'Aeronautica militare di Guidonia (oppure, fino a dicembre
2009, della sezione dell'Associazione arma aeronautica  di  Brindisi,
in collaborazione con l'Istituto tecnico nautico statale  "Carnaro"):
punti 0,5; 
    6)  patente  europea  del  computer  (ECDL  Core  Full)  o  corso
equipollente che preveda il superamento dei 7  esami  previsti  dalla
predetta certificazione: punti 0,2; 
    7) conseguimento di risultati in competizioni sportive almeno  di
livello nazionale riconosciute dal CONI: punti 1; 
    8) aver svolto  per  almeno  10  mesi  il  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Aeronautica  militare:  punti
1. 
    2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    3. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    4. La graduatoria di merito dei candidati da ammettere alla  fase
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali sara'  pubblicata  nel
sito www.persomil.difesa.it.

Art. 11 Accertamenti psico-fisici e attitudinali

				Art. 11 
 
              Accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
    1. La SVTAM e' delegata dalla DGPM a convocare  i  candidati  per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali,  attingendo
dalla graduatoria di cui al precedente art. 10  entro  il  limite  di
2.000  unita'.  I  candidati  che  non  si  presenteranno  nei  tempi
stabiliti dalla comunicazione di convocazione,  ovvero  al  prosieguo
degli accertamenti anche nei  giorni  successivi  al  primo,  saranno
considerati rinunciatari. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente comma 1, la SVTAM e'  autorizzata  a  convocare  un
ulteriore numero di candidati,  compresi  nella  graduatoria  di  cui
all'art.  10,  per  l'accertamento  dell'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale, fino al raggiungimento dei posti disponibili.  Di  tale
procedura dovra' essere data tempestiva comunicazione alla DGPM. 
    3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti  psico-fisici
e attitudinali, pena l'esclusione dal reclutamento, con: 
    a) documento  di  identita'  in  corso  di  validita'  munito  di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; 
    b) copia della comunicazione  ricevuta  con  messaggio  di  posta
elettronica circa la corretta acquisizione  e  protocollazione  della
domanda di partecipazione di cui all'art. 4, comma 4; 
    c) se in possesso di  titolo  di  studio  conseguito  all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza  del  titolo  stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 
    d)  certificato  medico  attestante   l'idoneita'   all'attivita'
agonistica sportiva per l'atletica leggera, in  corso  di  validita',
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e che  esercitano  in  tali
ambiti in qualita' di specializzati in medicina dello sport; 
    e)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, attestante l'esito dei
seguenti esami: 
    emocromo completo; 
    VES; 
    glicemia; 
    creatininemia; 
    trigliceridemia; 
    colesterolemia; 
    bilirubinemia totale e frazionata; 
    gamma GT; 
    transaminasemia (GOT e GPT); 
    attestazione del gruppo sanguigno; 
    f)  certificato  di  stato  di  buona  salute  che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal proprio medico  in
data non  anteriore  a  sei  mesi  precedenti  la  visita  e  redatto
conformemente all'allegato A al presente bando; 
    g)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, dell'esame dei markers
dell'epatite B e C; 
    h) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica  o  privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, attestante l'esito del test di accertamento della positivita'
per anticorpi per HIV; 
    i) se concorrenti di sesso femminile: 
    originale o copia  conforme  del  referto  di  ecografia  pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica  o  privata  accreditata
con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita; 
    originale o copia conforme del referto  del  test  di  gravidanza
eseguito presso struttura sanitaria pubblica  o  privata  accreditata
con  il  SSN  in  data  non  anteriore  a  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la visita. In caso  di  positivita',  la  commissione  non
potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti  -  in
quanto lo stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  ai   sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo  2010,  n.  90  -  e  pertanto  escludera'  la  candidata   per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal bando. 
    I candidati, se ne sono  in  possesso,  potranno  produrre  anche
eventuali esami radiografici del torace. 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della  documentazione  sanitaria  elencata  nel  presente   articolo,
rinviera' i candidati  a  data  successiva  ove  rilevasse  cause  di
incompletezza nella documentazione sanitaria presentata relativa a: 
    esami ematochimici di cui al comma e); 
    markers virali di cui al comma g). 
    4.  La  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria elencata al precedente  comma,
oltre  a  sottoporre  il  candidato  a  una  visita  medica  generale
preliminare,  disporra'  l'esecuzione   dei   seguenti   accertamenti
specialistici e strumentali: 
    a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio  individuale  e
la somministrazione del test di personalita' (MMPI); 
    e) analisi chimico-fisica delle urine, completa di drug test e di
esame del sedimento; 
    f) accertamenti  volti  alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    g)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso   l'esame   radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica  e  medico
legale del concorrente, da effettuare anche  presso  altre  strutture
sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti  psico-fisici  giudichera'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al  decoro
dell'uniforme (e quindi visibili con l'uniforme di  servizio  estiva,
le    cui    caratteristiche    sono    visualizzabili    nel    sito
www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) ovvero, se posti  nelle
zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,  di  discredito
alle istituzioni o possibile indice di personalita' abnorme  (in  tal
caso da accertare con visita  psichiatrica  e  con  appropriati  test
psicodiagnostici). 
    5. I candidati saranno sottoposti da parte della  commissione  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera  c)  a  una  serie  di  accertamenti
attitudinali, tendenti  a  verificare  il  possesso  delle  capacita'
necessarie, secondo le direttive tecniche vigenti, per assicurare  lo
svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1.  Tra  gli  accertamenti
attitudinali  saranno  inserite  tre   prove   ginnico-sportive   per
accertare  l'efficienza  fisica,  secondo  le   modalita'   riportate
nell'allegato B al presente bando. Il giudizio derivante dai suddetti
accertamenti e' definitivo e sara'  reso  noto  ai  candidati  seduta
stante mediante apposito foglio di notifica. 
    6. Al termine degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  i
candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere  riconosciuti
esenti: 
    a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti  direttive
tecniche emanate della Direzione generale della sanita' militare; 
    b) da altre patologie ritenute incompatibili  con  l'espletamento
del servizio quale VFP 1; 
    c) da patologie per  le  quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
della Direzione generale della sanita' militare. 
    7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e  attitudinali  le
commissioni formuleranno un giudizio di  idoneita'  con  attribuzione
del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva  della
Direzione   generale   della   sanita'   militare,    precedentemente
richiamata, ovvero di inidoneita', che comportera'  l'esclusione  dal
reclutamento.  Le  commissioni,  qualora  lo  ritengano   necessario,
potranno disporre l'effettuazione di ogni altro esame o  accertamento
utile alla definizione del giudizio di inidoneita'. 
    Il giudizio, con determinazione del presidente delle  commissioni
delegate dalla DGPM alle predette  incombenze,  sara'  comunicato  al
candidato mediante apposito foglio di notifica. 
    8. Il candidato escluso potra' avanzare  ricorso  giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale  e'  previsto  -  ai  sensi
della normativa vigente - il contributo unificato  di  euro  650,00),
rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni  dalla  data  di
notifica del provvedimento di esclusione. 
    9.  Per   le   sole   esclusioni   relative   agli   accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di  avanzare,
entro  trenta  giorni   dalla   data   di   notifica   del   relativo
provvedimento,  motivata  e  documentata  istanza  di  riesame  -  da
allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di
posta       elettronica        da        inviare        all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it o a un  messaggio  di  posta  elettronica
certificata da inviare all'indirizzo  persomil@postacert.difesa.it  -
corredata  di  copia  per  immagine  (file  in  formato  PDF)   della
certificazione  sanitaria  rilasciata  da  una  struttura   sanitaria
pubblica o privata accreditata con il SSN, attestante l'assenza delle
imperfezioni/patologie riscontrate in  occasione  degli  accertamenti
dei requisiti in questione, nonche' di copia per  immagine  (file  in
formato PDF) di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e  per  abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle
indicate o carenti della predetta certificazione  sanitaria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa  la  Commissione   sanitaria   d'appello   dell'Aeronautica
militare, che  provvedera'  a  convocare  il  candidato  al  fine  di
sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima indagine e' definitivo. Nel
caso di confermata  inidoneita',  il  ricorrente  sara'  escluso  dal
reclutamento.  In  caso  di  idoneita',  egli  sara'  sottoposto   al
completamento  degli  accertamenti  dei  requisiti   psico-fisici   e
attitudinali. I candidati, riconosciuti idonei e collocati  utilmente
in graduatoria,  saranno  incorporati  con  la  prima  incorporazione
utile, assumendone la decorrenza giuridica.

Art. 12 Approvazione e validita' della graduatoria

				Art. 12 
 
             Approvazione e validita' della graduatoria 
 
    1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria
di merito e ad inviarla alla  DGPM  per  l'approvazione  con  decreto
dirigenziale. 
    2. La graduatoria e' valida 12 mesi, ferme restando le previsioni
degli articoli 13 e 14. 
    3. La graduatoria di merito di cui  al  presente  articolo  sara'
pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it.

Art. 13 Procedure per il recupero dei posti non coperti

				Art. 13 
 
           Procedure per il recupero dei posti non coperti 
 
    In caso di mancata copertura dei  posti  per  l'arruolamento,  al
termine delle  operazioni  di  incorporazione,  a  esaurimento  degli
arruolandi compresi nella graduatoria di cui al precedente  art.  12,
su richiesta dello Stato Maggiore  dell'Aeronautica  la  DGPM  potra'
autorizzare l'incorporazione dei candidati idonei  ma  non  utilmente
collocati nella graduatoria.

Art. 14 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni

				Art. 14 
 
    Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni 
 
    Fermo restando quanto previsto  dall'art.  13,  a  copertura  dei
posti di cui al precedente art.  1,  comma  1  eventualmente  rimasti
vacanti, su richiesta dello Stato maggiore dell'aeronautica  la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  stati  maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nell'Esercito e nella Marina militare,  i
candidati idonei ma non utilmente collocati,  che  hanno  manifestato
l'opzione  di  arruolamento   presso   altre   Forze   armate.   Tali
graduatorie,  in  corso  di  validita',  sono  riferite   a   blocchi
precedenti.

Art. 15 Ammissione alla ferma prefissata di un anno

				Art. 15 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
    1.  La  SVTAM  e'   delegata   dalla   DGPM   a   convocare   per
l'incorporazione  i  candidati  risultati  idonei  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di  un
anno sulla base della graduatoria di cui al precedente art.  12  fino
alla copertura dei posti previsti. 
    2. La  convocazione  e'  effettuata  con  le  modalita'  indicate
nell'art. 5 e contiene la data e l'ora  di  presentazione  presso  la
SVTAM. 
    3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita' loro indicate dalla SVTAM nella  lettera  di  convocazione,
pena la decadenza  dall'arruolamento,  l'autocertificazione,  redatta
conformemente  all'allegato  C  al  presente  bando,  attestante   il
mantenimento   dei   requisiti   dichiarati    nella    domanda    di
partecipazione.  Tale  documento  sara'  acquisito  e  inserito   nel
fascicolo personale dell'interessato a cura della SVTAM. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e  un
referto  analitico  attestante  l'esito  del  dosaggio  del  glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria pubblica. 
    4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    5. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione  e,  per
quelli amministrativi, dalla data di effettiva  presentazione  presso
la SVTAM. I candidati che non si  presenteranno  nella  data  fissata
nella comunicazione di convocazione saranno considerati  rinunciatari
e i relativi posti potranno essere ripianati, entro  l'ottavo  giorno
di corso, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, secondo
le modalita' previste dagli articoli 13 e 14. 
    6. Entro sedici giorni  dall'avvenuta  incorporazione,  la  SVTAM
dovra' inviare copia del relativo verbale,  con  l'indicazione  delle
date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli  candidati,
alla DGPM - I Reparto - 3ª Divisione - 1ª Sezione, per il seguito  di
competenza. 
    7. La DGPM determinera', con decreto  dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un  anno  nell'Aeronautica
militare,  con  riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,   del
possesso  dei  requisiti  di   partecipazione   alla   procedura   di
reclutamento. 
    8. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporazione.

Art. 16 Disposizioni di stato giuridico

				Art. 16 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari
nell'Aeronautica  militare,  i  VFP  1  potranno  essere  ammessi,  a
domanda, a un periodo di rafferma della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 17, comma 3
potra' essere  prolungato,  su  proposta  dell'Amministrazione  della
difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il termine  del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente  necessario
al  completamento  dell'iter  concorsuale  per  il  reclutamento  dei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

Art. 17 Possibilita' e sviluppo di carriera

				Art. 17 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
    1. I VFP 1 dell'Aeronautica militare potranno conseguire,  previo
giudizio di idoneita', il  grado  di  Aviere  Scelto  non  prima  del
compimento del terzo mese dall'incorporazione. 
    2. I volontari giudicati inidonei al conseguimento del  grado  di
Aviere Scelto saranno sottoposti  a  nuova  e  unica  valutazione  al
compimento del nono mese dall'incorporazione. 
    3. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nei
relativi bandi.

Art. 18 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce rossa

				Art. 18 
 
Reclutamento  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  polizia  a
  ordinamento militare e civile e  del  Corpo  militare  della  Croce
  rossa 
 
    1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della
Croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale
e a quelli cui e' stato prolungato il periodo  di  ferma  annuale  ai
sensi del precedente art. 16, comma 3, nei limiti indicati  dall'art.
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
difesa.

Art. 19 Benefici

				Art. 19 
 
                              Benefici 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare in qualita' di  VFP  1  nell'Aeronautica  militare,
costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti  normative  di
settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della
Croce rossa.

Art. 20 Disposizioni amministrative

				Art. 20 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per la/e sede/i ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali sono a carico dei candidati. 
    2. Durante le operazioni di selezione presso la SVTAM i candidati
potranno fruire di vitto e  alloggio  a  carico  dell'Amministrazione
della difesa, se disponibili.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

				Art. 21 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  arruolamento,  per  le  finalita'  di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione
giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato  e,  in  caso  di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall'art.  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra  i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali: 
    a) il responsabile del 4° ufficio della DIPMA; 
    b) il presidente della commissione valutatrice; 
    c) il presidente della  commissione  preposta  agli  accertamenti
psico-fisici; 
    d) il presidente della  commissione  preposta  agli  accertamenti
attitudinali; 
    e) il coordinatore della 3ª divisione della DGPM.

Art. 22 Norme di rinvio

				Art. 22 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 14 gennaio 2013  
 
                                               Il Gen.C.A.: Tarricone 
 
                         Avvertenze generali 
 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita: 
    1) consultando il sito internet www.persomil.difesa.it; 
    2) direttamente o telefonicamente presso  il  servizio  relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il  personale  militare,
viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma -  telefono  06517051012  nei
giorni e negli orari sotto indicati: 
    dal lunedi' al venerdi': dalle 0900 alle 1230; 
    dal lunedi' al giovedi': dalle 1445 alle 1600.

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