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- Atto numero 25E00502 del 24-01-2025
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2025. (25E00502)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 24-01-2025
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2025. (25E00502)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Data: 24-01-2025
- Scadenza: 21-07-2025
Art. 1 Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2025
IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, "Regolamento recante la riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148";
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e successive
modificazioni, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia unica per
le ispezioni del lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 23 febbraio 2016, recante: "Disposizioni per l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia
Unica per le ispezioni del lavoro";
Visto altresi' il decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 2016, n. 109, "Regolamento recante approvazione dello Statuto
dell'Ispettorato nazionale del lavoro";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2024, con il quale e' stato conferito alla dott.ssa Maria
Condemi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'incarico di titolare
della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni
industriali, in corso di registrazione presso la Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230
del 22 novembre 2023, recante "Regolamento di riorganizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di
diretta collaborazione", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie
generale n. 38 del 15 febbraio 2024 ;
Acquisito il concerto del Ministero della giustizia e del
Ministero dell'universita' e della ricerca in sede di Conferenza di
servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n.
241 del 1990, per il giorno 17 dicembre 2024 ed aggiornata in data 20
gennaio 2025, ai fini dell'approvazione del presente decreto
contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del
1979, le modalita' e i programmi degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro, per l'anno 2025;
Tenuto conto, altresi', che alla Conferenza di servizi del 17
dicembre 2024 ed alla successiva del 20 gennaio 2025 ha partecipato
anche il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per i
profili connessi allo svolgimento delle prove d'esame a livello
territoriale, in attuazione di quanto previsto nella convenzione
triennale per gli esercizi 2024-2026, stipulata in data 28 febbraio
2024 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
l'Ispettorato nazionale del lavoro;
Decreta:
Art. 1
Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2025
1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e
successive modificazioni e' indetta, per l'anno 2025, la sessione
degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro. Le prove d'esame avranno luogo
presso gli Ispettorati d'area metropolitana di Milano, Roma e Napoli,
nonche' presso le sedi degli Ispettorati d'area metropolitana e degli
Ispettorati territoriali che operano nei seguenti capoluoghi: Ancona,
Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova,
L'aquila, Perugia, Potenza, Reggio-Calabria, Torino, Trieste E
Venezia, nonche' presso la Regione Siciliana - Dipartimento regionale
del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle
attivita' formative - e le Province autonome di Bolzano - Ufficio
tutela sociale del lavoro - e di Trento - Servizio lavoro. L'INL
potra' avvalersi anche di strutture eventualmente messe a
disposizione da INPS ed INAIL.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d'esame a
livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione triennale
stipulata in data 28 febbraio 2024 e dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli uffici territoriali
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono costituite le
commissioni esaminatrici.
3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono, con
successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici
per l'anno 2025 e assicurano, altresi', le procedure necessarie a
garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. La costituzione delle
commissioni avviene nel rispetto dei principi di rotazione e di pari
opportunita' di genere, fatte salve oggettive difficolta' connesse ai
diversi contesti territoriali.
Art. 2 Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame
Art. 2
Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame
1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di
due prove scritte e di una prova orale.
2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un
elaborato sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione
sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto
tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.
3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di
materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario ed elementi di ragioneria, con
particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla
formazione del bilancio;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) ordinamento professionale e deontologia.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono
assegnate al candidato sette ore, dal momento della dettatura. I
candidati possono consultare i testi di legge non commentati e
autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari. Per la
redazione degli elaborati non trova applicazione la modalita'
prevista dall'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Art. 3 Data e luogo delle prove d'esame
Art. 3
Data e luogo delle prove d'esame
1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30 antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1,
nei seguenti giorni:
28 ottobre 2025: prova scritta in diritto del lavoro e
legislazione sociale;
29 ottobre 2025: prova teorico-pratica in diritto tributario.
2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione "Avvisi e bandi" e
dell'Ispettorato nazionale del lavoro all'indirizzo:
www.ispettorato.gov.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
3. Le prove orali si svolgeranno secondo i calendari stabiliti
dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei candidati
ammessi, che saranno pubblicati con il necessario anticipo. La
pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali ha
valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati
ammessi dovranno presentarsi per sostenere la prova orale senza altro
preavviso o invito.
4. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti di
un valido documento di riconoscimento.
Art. 4 Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione
Art. 4
Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione
1. La domanda di ammissione all'esame di Stato deve essere
presentata, a pena di esclusione, esclusivamente in modalita'
telematica. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rende disponibile sul sito internet istituzionale
www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda telematica,
secondo il modello allegato al presente decreto.
2. L'accesso alla procedura on-line avviene esclusivamente
tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identita' digitale)
o carta di identita' elettronica, che garantiranno anche la firma del
candidato sulla domanda.
3. La domanda deve essere integralmente compilata e inviata, a
pena di inammissibilita', entro il 21 luglio 2025, ore 14,00.
L'avvenuto invio della domanda e il relativo perfezionamento sono
attestati esclusivamente dalla ricevuta telematica che la piattaforma
on-line rilascia al termine della procedura. Con apposito avviso sul
sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'Ispettorato nazionale del lavoro verra' indicato il giorno a
partire dal quale sara' attivo il portale per la presentazione della
domanda.
4. Per completare l'invio telematico della domanda, il candidato
e' tenuto ad eseguire i seguenti pagamenti attraverso la piattaforma
PagoPA, attivabile esclusivamente all'interno della procedura
telematica di ClicLavoro alla quale si accede mediante SPID:
l'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00);
la tassa d'esame di euro 49,58 (quarantanove/58), dovuta ai
sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonche' del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990.
5. E' fatta salva la possibilita' per il candidato, in caso di
rettifica o integrazione, di presentare, esclusivamente entro la
scadenza del termine di cui al comma 3, una nuova domanda che annulla
e sostituisce la precedente. In questo caso, il sistema telematico
rilascera' una nuova ricevuta. La nuova domanda non comporta il
pagamento della tassa d'esame precedentemente eseguito.
6. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica al
momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione
ovvero di nullita' della prova.
7. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria
responsabilita', deve dichiarare:
7.1.
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di
avviamento postale, nonche' il recapito telefonico, l'indirizzo
e-mail e l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata. A
tal fine il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente con la
medesima modalita' telematica ogni variazione della residenza, del
recapito telefonico o dell'indirizzo.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i casi
di inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del
candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda;
d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi
compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251
del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo.
7.2.
Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12
del 1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre
2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'universita' e della
ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN):
A. Diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in
scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
B. Laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540
del 23 ottobre 2012 e successivi decreti del Ministero
dell'universita' e della ricerca di definizione di nuove Classi:
Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;
Classe L-16: scienze dell'amministrazione e
dell'organizzazione;
Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione
aziendale;
Classe L-33: scienze economiche;
Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni
internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
Classe LM-56: scienze dell'economia;
Classe LM-62: scienze della politica;
Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;
Classe LM-77: scienze economico-aziendali;
Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza;
Classe LM/SC-GIUR: scienze giuridiche della sicurezza.
C. I titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera
B ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di
studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre
2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli
di cui alla lettera A.
D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro
che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio
titolo di studio da parte Consiglio universitario nazionale o che,
avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti
al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22
gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento
del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno
il relativo parere ove necessario, nonche' coloro che abbiano
conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e
di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che
abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino
iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro
la predetta data del 22 gennaio 2013.
E. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
in uno Stato diverso dall'Italia che abbiano ottenuto parere
favorevole da parte del Consiglio universitario nazionale al
riconoscimento dell'equivalenza del titolo estero con uno di quelli
indicati alle lettere A e B, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l'accesso al
tirocinio.
7.3.
Di essere in possesso o di aver richiesto al competente
Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di
compimento della pratica professionale, svolta in conformita' a
quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
8. In considerazione della periodicita' annuale della sessione di
esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro, i requisiti prescritti, salvo quelli per i
quali sia data una indicazione diversa alla lettera D del punto 7.2,
devono essere posseduti alla data ultima di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli
esami.
9. Il candidato deve, altresi', dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilita' penale in caso di dichiarazioni mendaci o
contenenti dati non piu' rispondenti a verita', ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e dell'art. 489 del Codice penale.
10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di
accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
Art. 5 Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame
Art. 5
Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame
1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica
disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Analoga possibilita' e' riconosciuta ai candidati con disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'art. 1 della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, i quali possono produrre, in allegato
alla domanda di ammissione all'esame, la relativa diagnosi,
rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010,
n. 170 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano recante "Indicazioni per la
diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento
(DSA). Tale esigenza deve essere rappresentata nella domanda di
ammissione, utilizzando a tal fine il campo "Altre informazioni", con
l'indicazione del tipo di supporto richiesto in relazione alla
specifica necessita' documentata.
2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento
possono essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza deve essere
tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.
Art. 6 Valutazione dei candidati
Art. 6
Valutazione dei candidati
1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per la prova orale.
2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale
si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il
numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano
conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno
sei decimi nella prova orale.
Art. 7 Disposizioni finali
Art. 7
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato" e successive modificazioni, e del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi" e successive modificazioni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' sul sito internet istituzionale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it.
Roma, 20g ennaio 2025
Il direttore generale: Condemi