MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2025. (25E00502)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 24-01-2025

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2025. (25E00502)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • Data: 24-01-2025
  • Scadenza: 21-07-2025

Art. 1 Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2025

IL DIRETTORE GENERALE 
        DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  "Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n.  137,  "Regolamento   recante   la   riforma   degli   ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148"; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante "Disposizioni per la razionalizzazione e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.  183"  e  successive
modificazioni, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art.  8,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia  unica  per
le ispezioni del lavoro; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 23 febbraio 2016, recante:  "Disposizioni  per  l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il  funzionamento  dell'Agenzia
Unica per le ispezioni del lavoro"; 
    Visto altresi' il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
maggio 2016, n. 109, "Regolamento recante approvazione dello  Statuto
dell'Ispettorato nazionale del lavoro"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2024, con il quale e' stato conferito  alla  dott.ssa  Maria
Condemi, a decorrere dal 1°  gennaio  2025,  l'incarico  di  titolare
della Direzione Generale dei rapporti di  lavoro  e  delle  relazioni
industriali, in corso di registrazione presso la Corte dei conti; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230
del 22 novembre 2023, recante "Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e  degli  Uffici  di
diretta  collaborazione",  pubblicato  in   Gazzetta   Ufficiale  Serie
generale n. 38 del 15 febbraio 2024 ; 
    Acquisito  il  concerto  del  Ministero  della  giustizia  e  del
Ministero dell'universita' e della ricerca in sede di  Conferenza  di
servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n.
241 del 1990, per il giorno 17 dicembre 2024 ed aggiornata in data 20
gennaio  2025,  ai  fini  dell'approvazione  del   presente   decreto
contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del
1979,  le  modalita'  e  i  programmi  degli  esami  di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  consulente  del
lavoro, per l'anno 2025; 
    Tenuto conto, altresi', che alla Conferenza  di  servizi  del  17
dicembre 2024 ed alla successiva del 20 gennaio 2025  ha  partecipato
anche il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per  i
profili connessi allo  svolgimento  delle  prove  d'esame  a  livello
territoriale, in attuazione  di  quanto  previsto  nella  convenzione
triennale per gli esercizi 2024-2026, stipulata in data  28  febbraio
2024 tra  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
l'Ispettorato nazionale del lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
        Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2025 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11  gennaio  1979,  n.  12  e
successive modificazioni e' indetta, per  l'anno  2025,  la  sessione
degli  esami  di  Stato  per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di consulente del lavoro. Le prove d'esame avranno  luogo
presso gli Ispettorati d'area metropolitana di Milano, Roma e Napoli,
nonche' presso le sedi degli Ispettorati d'area metropolitana e degli
Ispettorati territoriali che operano nei seguenti capoluoghi: Ancona,
Aosta,  Bari,  Bologna,  Cagliari,   Campobasso,   Firenze,   Genova,
L'aquila,  Perugia,  Potenza,  Reggio-Calabria,  Torino,  Trieste   E
Venezia, nonche' presso la Regione Siciliana - Dipartimento regionale
del lavoro, dell'impiego,  dell'orientamento,  dei  servizi  e  delle
attivita' formative - e le Province autonome  di  Bolzano  -  Ufficio
tutela sociale del lavoro - e di  Trento  -  Servizio  lavoro.  L'INL
potra'  avvalersi  anche   di   strutture   eventualmente   messe   a
disposizione da INPS ed INAIL. 
    2. Al fine di assicurare lo svolgimento  delle  prove  d'esame  a
livello territoriale, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  si  avvale,  anche  ai  sensi  della  convenzione  triennale
stipulata in  data  28  febbraio  2024  e  dell'art.  8  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  degli  uffici  territoriali
dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  ove  sono  costituite   le
commissioni esaminatrici. 
    3. I dirigenti degli uffici di cui al  comma  1  provvedono,  con
successivi decreti, alla costituzione delle commissioni  esaminatrici
per l'anno 2025 e assicurano, altresi',  le  procedure  necessarie  a
garantire  lo  svolgimento  degli  esami  secondo   quanto   previsto
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. La costituzione delle
commissioni avviene nel rispetto dei principi di rotazione e di  pari
opportunita' di genere, fatte salve oggettive difficolta' connesse ai
diversi contesti territoriali.

Art. 2 Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame

				Art. 2 
 
 
      Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione  di
consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e  si  compone  di
due prove scritte e di una prova orale. 
    2. Le due  prove  scritte  consistono  nello  svolgimento  di  un
elaborato sulle materie del diritto del lavoro e  della  legislazione
sociale  e  in  una  prova  teorico-pratica  sui  temi  del   diritto
tributario, scelti dalla commissione esaminatrice. 
    3. La prova orale  verte  sulle  seguenti  materie  e  gruppi  di
materie: 
      1) diritto del lavoro; 
      2) legislazione sociale; 
      3)  diritto  tributario  ed   elementi   di   ragioneria,   con
particolare riguardo alla rilevazione del costo  del  lavoro  e  alla
formazione del bilancio; 
      4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 
      5) ordinamento professionale e deontologia. 
    4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due  prove  scritte  sono
assegnate al candidato sette ore,  dal  momento  della  dettatura.  I
candidati possono consultare  i  testi  di  legge  non  commentati  e
autorizzati dalla commissione esaminatrice  e  i  dizionari.  Per  la
redazione  degli  elaborati  non  trova  applicazione  la   modalita'
prevista dall'art. 13, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Art. 3 Data e luogo delle prove d'esame

				Art. 3 
 
 
                  Data e luogo delle prove d'esame 
 
 
    1. Le prove scritte avranno inizio alle  ore  8,30  antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui  all'art.  1,
nei seguenti giorni: 
      28  ottobre  2025:  prova  scritta  in  diritto  del  lavoro  e
legislazione sociale; 
      29 ottobre 2025: prova teorico-pratica in diritto tributario. 
    2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione "Avvisi e bandi"  e
dell'Ispettorato     nazionale     del     lavoro      all'indirizzo:
www.ispettorato.gov.it. Tale pubblicazione ha valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    3. Le prove orali si svolgeranno secondo  i  calendari  stabiliti
dalle commissioni  esaminatrici  in  base  al  numero  dei  candidati
ammessi, che  saranno  pubblicati  con  il  necessario  anticipo.  La
pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali ha
valore di notifica a tutti  gli  effetti  e,  pertanto,  i  candidati
ammessi dovranno presentarsi per sostenere la prova orale senza altro
preavviso o invito. 
    4. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti  di
un valido documento di riconoscimento.

Art. 4 Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione

				Art. 4 
 
 
         Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione 
 
 
    1. La domanda  di  ammissione  all'esame  di  Stato  deve  essere
presentata,  a  pena  di  esclusione,  esclusivamente  in   modalita'
telematica. A tal fine, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali   rende   disponibile   sul   sito   internet   istituzionale
www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda  telematica,
secondo il modello allegato al presente decreto. 
    2.  L'accesso  alla  procedura  on-line  avviene   esclusivamente
tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identita'  digitale)
o carta di identita' elettronica, che garantiranno anche la firma del
candidato sulla domanda. 
    3. La domanda deve essere integralmente compilata  e  inviata,  a
pena di  inammissibilita',  entro  il  21  luglio  2025,  ore  14,00.
L'avvenuto invio della domanda e  il  relativo  perfezionamento  sono
attestati esclusivamente dalla ricevuta telematica che la piattaforma
on-line rilascia al termine della procedura. Con apposito avviso  sul
sito  del  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e
dell'Ispettorato nazionale del lavoro verra'  indicato  il  giorno  a
partire dal quale sara' attivo il portale per la presentazione  della
domanda. 
    4. Per completare l'invio telematico della domanda, il  candidato
e' tenuto ad eseguire i seguenti pagamenti attraverso la  piattaforma
PagoPA,  attivabile  esclusivamente   all'interno   della   procedura
telematica di ClicLavoro alla quale si accede mediante SPID: 
      l'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00); 
      la tassa d'esame di euro  49,58  (quarantanove/58),  dovuta  ai
sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,  nonche'  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990. 
    5. E' fatta salva la possibilita' per il candidato,  in  caso  di
rettifica o integrazione,  di  presentare,  esclusivamente  entro  la
scadenza del termine di cui al comma 3, una nuova domanda che annulla
e sostituisce la precedente. In questo caso,  il  sistema  telematico
rilascera' una nuova ricevuta.  La  nuova  domanda  non  comporta  il
pagamento della tassa d'esame precedentemente eseguito. 
    6. I candidati possono sostenere l'esame di Stato  esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza  anagrafica  al
momento della presentazione  della  domanda,  a  pena  di  esclusione
ovvero di nullita' della prova. 
    7. Nella domanda di ammissione il  candidato,  sotto  la  propria
responsabilita', deve dichiarare: 
      7.1. 
      a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
      b) residenza anagrafica; 
      c) recapito presso il quale desidera ricevere le  comunicazioni
relative  al  concorso,  con  l'esatta  indicazione  del  codice   di
avviamento  postale,  nonche'  il  recapito  telefonico,  l'indirizzo
e-mail e l'eventuale indirizzo di Posta  Elettronica  Certificata.  A
tal fine il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente  con  la
medesima modalita' telematica ogni variazione  della  residenza,  del
recapito telefonico o dell'indirizzo. 
      L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i  casi
di inesatta o  incompleta  indicazione  del  recapito  da  parte  del
candidato o  di  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda; 
      d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero  familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di  uno
Stato membro che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno  permanente,  ovvero  cittadini  stranieri,  ivi
compresi quelli beneficiari di  protezione  internazionale  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n.  251
del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo. 
      7.2. 
      Di essere in possesso di uno  dei  seguenti  titoli  di  studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge  n.  12
del 1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540  del  23  ottobre
2012 rilasciato a tal fine dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN): 
        A. Diploma  di  laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  in
scienze economiche  e  commerciali  o  in  scienze  politiche  ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; 
        B. Laurea triennale  o  laurea  magistrale  (LM)  tra  quelle
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del  CUN  n.  1540
del  23   ottobre   2012   e   successivi   decreti   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca di definizione di nuove Classi: 
          Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; 
          Classe     L-16:     scienze     dell'amministrazione     e
dell'organizzazione; 
          Classe  L-18:  scienze  dell'economia  e   della   gestione
aziendale; 
          Classe L-33: scienze economiche; 
          Classe  L-36:   scienze   politiche   e   delle   relazioni
internazionali. 
        Laurea magistrale appartenente a: 
          Classe LM-56: scienze dell'economia; 
          Classe LM-62: scienze della politica; 
          Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; 
          Classe LM-77: scienze economico-aziendali; 
          Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza; 
          Classe LM/SC-GIUR: scienze giuridiche della sicurezza. 
        C. I titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera
B ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, del  9  luglio  2009;  i  titoli  di
studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11  novembre
2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a  quelli
di cui alla lettera A. 
        D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono  ammessi  coloro
che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del  proprio
titolo di studio da parte Consiglio universitario  nazionale  o  che,
avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti
al registro dei praticanti dei consulenti  del  lavoro  entro  il  22
gennaio 2013, data di pubblicazione del primo  bando  di  recepimento
del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno
il  relativo  parere  ove  necessario,  nonche'  coloro  che  abbiano
conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia  e
di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che
abbiano ottenuto il  certificato  di  compiuta  pratica  o  risultino
iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del  lavoro  entro
la predetta data del 22 gennaio 2013. 
        E. I candidati in possesso di un titolo di studio  conseguito
in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  che  abbiano  ottenuto   parere
favorevole  da  parte  del  Consiglio  universitario   nazionale   al
riconoscimento dell'equivalenza del titolo estero con uno  di  quelli
indicati alle lettere A e B, ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  189  del  2009  per  l'accesso  al
tirocinio. 
        7.3. 
        Di essere in possesso  o  di  aver  richiesto  al  competente
Consiglio provinciale dei consulenti del  lavoro  il  certificato  di
compimento della  pratica  professionale,  svolta  in  conformita'  a
quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
    8. In considerazione della periodicita' annuale della sessione di
esame  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
consulente del lavoro, i requisiti prescritti,  salvo  quelli  per  i
quali sia data una indicazione diversa alla lettera D del punto  7.2,
devono essere posseduti alla data  ultima  di  scadenza  del  termine
stabilito per la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  agli
esami. 
    9. Il candidato deve, altresi', dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilita' penale  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  o
contenenti dati non piu' rispondenti a verita', ai sensi dell'art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e dell'art. 489 del Codice penale. 
    10.  I  candidati  sono  ammessi  agli  esami  con   riserva   di
accertamento  dei  requisiti  dichiarati  da   parte   degli   Uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.

Art. 5 Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame

				Art. 5 
 
 
            Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame 
 
 
    1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari  in  relazione  alla  specifica
disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5  febbraio  1992,  n.
104. Analoga possibilita' e' riconosciuta ai candidati  con  disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'art.  1  della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, i quali possono produrre,  in  allegato
alla  domanda  di  ammissione  all'esame,   la   relativa   diagnosi,
rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010,
n. 170 e dell'accordo del 25  luglio  2012  tra  Governo,  Regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano  recante  "Indicazioni  per  la
diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di  apprendimento
(DSA). Tale esigenza  deve  essere  rappresentata  nella  domanda  di
ammissione, utilizzando a tal fine il campo "Altre informazioni", con
l'indicazione del  tipo  di  supporto  richiesto  in  relazione  alla
specifica necessita' documentata. 
    2. Alla candidata che necessiti di un  periodo  per  allattamento
possono essere assegnati tempi aggiuntivi per  lo  svolgimento  delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale  esigenza  deve  essere
tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.

Art. 6 Valutazione dei candidati

				Art. 6 
 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
 
    1. Ai fini della valutazione  del  candidato  ciascun  componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per la prova orale. 
    2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la  prova  orale
si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il
numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 
    4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno  conseguito  almeno
sei decimi nella prova orale.

Art. 7 Disposizioni finali

				Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme  di  esecuzione  del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato" e successive modificazioni,  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  "Regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modificazioni. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, nonche'  sul  sito  internet  istituzionale  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it. 
      Roma, 20g ennaio 2025 
 
                                       Il direttore generale: Condemi

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