ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Concorso pubblico, riservato a disabili, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di due unita' di personale con il profilo di tecnologo in prova - III livello professionale. (18E00649)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 23-01-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, riservato a disabili, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di due unita' di personale con il profilo di tecnologo in prova - III livello professionale. (18E00649)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
  • Data: 23-01-2018
  • Scadenza: 21-02-2018

Art. 1 E' indetto un pubblico concorso, riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di due unita' di personale con il profilo di tecnologo [...]

			IL DIRETTORE  
                  DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 
 
    Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  febbraio
1991, n. 171; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e  successive
modificazioni; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   in
particolare  l'art.  34-bis  del  decreto  medesimo,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale   delle   istituzioni   e   degli   enti   di   ricerca   e
sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il
13 maggio 2009 e relativo al suddetto personale; 
    Visto il decreto del presidente  dell'Istituto  3  ottobre  2002,
concernente il regolamento recante  norme  per  il  reclutamento  del
personale dell'Istituto superiore di sanita'  e  sulle  modalita'  di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio; 
    Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,  recante  la
riorganizzazione degli enti vigilati dal  Ministero  della  salute  a
norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  in  data  24  ottobre  2014,
concernente l'approvazione dello statuto dell'Istituto  superiore  di
sanita', ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data
2  marzo  2016,  concernente  l'approvazione   del   regolamento   di
organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106; 
    Vista la delibera n. 4, allegata al verbale n. 19, del 12 ottobre
2017 con la  quale  il  Consiglio  di  amministrazione  del  predetto
Istituto ha approvato la programmazione di  assunzioni  di  personale
disabile, da effettuarsi in tre anni da recepire in una  convenzione,
prevista  dall'art.  11  della  legge  n.  68/1988,   stipulata   tra
l'Istituto superiore di sanita' e la  Citta'  Metropolitana  di  Roma
Capitale; 
    Vista la Convenzione n. CMRC-2017 n. 0162499 del 23 novembre 2017
stipulata  tra  l'Istituto  superiore  di   sanita'   e   la   Citta'
Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento  III  -  Servizio  I  -
Politiche del lavoro e  servizi  per  l'impiego  -  Osservatorio  sul
mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali - Servizio inserimento
disabili; 
    Considerato che in detta convenzione e' stabilito che per  l'anno
2017 l'Istituto  superiore  di  sanita'  dovra'  indire  un  pubblico
concorso,  riservato   a   disabili,   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato di due unita' di personale con il profilo di  tecnologo
- III livello professionale; 
    Vista la delibera n. 6, allegata al verbale n. 21 del 20 dicembre
2017  con  cui  il  Consiglio  di  amministrazione  ha  approvato  le
modalita' del concorso riservato sopra indicato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1.  E'  indetto  un  pubblico  concorso,  riservato  a  personale
disabile,  per  titoli  ed   esami,   per   l'assunzione,   a   tempo
indeterminato, di due unita' di personale con il profilo di tecnologo
in prova -  III  livello  professionale  dell'Istituto  superiore  di
sanita' (esperti in elaborazione dati).

Art. 2 Al suddetto concorso e' ammesso a partecipare soltanto il personale disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dei sotto indicati requisiti: [...]

				Art. 2 
 
 
    1. Al suddetto concorso e'  ammesso  a  partecipare  soltanto  il
personale disabile, ai sensi della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  in
possesso dei sotto indicati requisiti: 
      a) eta' non superiore ai 65 anni; 
      b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione  europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani  non  appartenenti
alla Repubblica; 
      c)  laurea  magistrale  afferente  alle  classi  di  lauree  in
Ingegneria informatica (LM 32) o in Informatica (LM 18) rilasciata da
una universita'  della  Repubblica.  In  caso  di  titolo  accademico
rilasciato da universita' di altro Stato  dell'Unione  europea,  deve
esserne riconosciuta l'equiparazione  alla  laurea  italiana  con  le
modalita' prescritte dall'art. 38, comma 3, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Sono escluse tutte le equipollenze; 
      d) titolo di dottore  di  ricerca  in  materie  attinenti  agli
argomenti della prova scritta del concorso ovvero esperienza maturata
svolgendo, presso universita' o qualificati enti, organismi o  centri
di ricerca pubblici o privati, per almeno un triennio  post  lauream,
attivita' tecnologica e/o professionale,  valutata  positivamente  ai
sensi dell'art. 20, comma 4, lett.  a)  del  decreto  legislativo  n.
127/2003. 
      Il  possesso  di  detto   requisito   sara'   accertato   dalla
commissione esaminatrice, che dovra'  darne  tempestivamente  notizia
all'ufficio  III  reclutamento,  borse   di   studio   e   formazione
dell'Istituto, al fine dell'eventuale esclusione  dei  candidati  che
non risultassero in possesso del requisito stesso; 
      e) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si
concorre; l'Istituto si riserva di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso. 
    2.  I  candidati  che  siano  cittadini  di  uno   Stato   membro
dell'Unione europea diverso da quello  italiano  dovranno  possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara'  accertata  dalla  commissione  esaminatrice  tramite  apposito
colloquio che precedera' la prova scritta di cui al  successivo  art.
6. 
    3. Non possono essere ammessi al concorso: 
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b) coloro che siano stati destituiti o dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
      c) coloro che siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  altro
impiego pubblico per aver conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    5. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche.

Art. 3 La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata [...]

				Art. 3 
 
 
    1. La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  redatta  su  carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di  qualsiasi  altro  mezzo,  indirizzata
all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio III  reclutamento,  borse
di studio e formazione, viale Regina Elena n. 299  -  00161  Roma,  o
tramite    equivalente    mezzo    informatico    (pec)    indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it entro il termine perentorio di  giorni
trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana.  Tale  termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. 
    2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione  della  domanda  nel  termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la  ricevuta  di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione. 
    3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia  la
causa,  anche  se   non   imputabile   al   candidato,   importa   la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso. 
    4. Il  bando  del  concorso  sara'  inserito  nel  sito  internet
dell'Istituto superiore di sanita' www.iss.it 
    5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui  si  allega  uno  schema  esemplificativo  (allegato  A),  gli
aspiranti debbono dichiarare: 
      1) il cognome ed il nome; 
      2) il luogo e la data di nascita; 
      3) la residenza; 
      4) di essere disabili. Dichiarare la percentuale  di  riduzione
permanente della capacita' lavorativa (la riduzione non  puo'  essere
inferiore al 46%); 
      5) il possesso della cittadinanza; 
      6) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste  elettorali
risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione  o  della
cancellazione dalle liste medesime; 
      7) se cittadini di altro Stato membro dell'Unione  europea,  di
godere dei diritti civili e politici nello Stato  di  appartenenza  o
provenienza, ovvero  i  motivi  del  mancato  godimento  dei  diritti
stessi; 
      8) di non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di  misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della  vigente  normativa
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali); 
      9)  il  titolo  di  studio  di  cui  sono  in   possesso,   con
l'indicazione della data di conseguimento e  dell'universita'  presso
la quale e' stato conseguito. In caso di titolo di studio  conseguito
presso una universita' di altro Stato membro dell'Unione  europea  il
candidato  dovra'  allegare,  a  pena  di   esclusione,   copia   del
provvedimento di equiparazione di cui al precedente art. 2, comma  1,
lettera b); 
      10) il titolo di dottore di ricerca in materie  attinenti  agli
argomenti della prova scritta del concorso ovvero esperienza maturata
svolgendo, presso universita' o qualificati enti, organismi o  centri
di ricerca pubblici o privati, per almeno un triennio  post  lauream,
attivita' tecnologica e/o professionale,  valutata  positivamente  ai
sensi dell'art. 20, comma 4, lett.  a)  del  decreto  legislativo  n.
127/2003; 
      11)  i  servizi   eventualmente   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di
pubblico impiego; 
      12) di avere adeguata conoscenza della  lingua  italiana  (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea); 
      13) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito,  di
cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso; 
      14) indirizzo  al  quale  desiderano  che  siano  trasmesse  le
eventuali comunicazioni nonche'  il  relativo  codice  di  avviamento
postale ed  il  numero  telefonico.  Il  candidato  ha  l'obbligo  di
comunicare tempestivamente all'ufficio  III  reclutamento,  borse  di
studio e formazione dell'Istituto superiore di sanita'  le  eventuali
variazioni del proprio recapito. 
    6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, il candidato, nel caso  ne  avesse  bisogno,
dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere  gli  esami  in
relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.
16, comma 1, della legge 12  marzo  1999,  n.  68,  a  seconda  delle
situazioni, verranno messe in atto speciali modalita' di  svolgimento
delle  prove  d'esame,  per  consentire  ai  candidati  disabili   di
concorrere  in  effettiva  condizione  di  parita'  con   gli   altri
candidati. 
    7. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  firmata
in  calce.  Non  sara'  presa  in  considerazione  la   domanda   non
sottoscritta dal candidato. 
    8. I candidati le cui domande di  partecipazione  non  contengano
tutte  le  indicazioni  precisate  nel  presente  articolo  circa  il
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al  concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato. 
    9. La domanda con cui si chieda di  partecipare  anche  ad  altri
concorsi indetti da questo Istituto  sara'  presa  in  considerazione
soltanto per il concorso indicato  per  primo  nella  domanda  stessa
compatibilmente con il titolo di studio dichiarato e con i termini di
presentazione. 
    10. L'Istituto non assume responsabilita' per la  dispersione  di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione  del  recapito  da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    11.  Per  informazioni  relative  al   concorso   l'ufficio   III
reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto superiore di
sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei
giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore  quattordici
alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.

Art. 4 Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti e trattati presso [...]

				Art. 4 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali  forniti  dai  candidati  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  saranno  raccolti  e  trattati   presso
l'Istituto superiore di sanita' - Ufficio  selezione  e  reclutamento
del personale e borse di studio per  le  finalita'  di  gestione  del
procedimento concorsuale e per la formazione di  eventuali  ulteriori
atti  allo  stesso   connessi,   anche   con   l'uso   di   procedure
informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari  per  perseguire  tali
finalita'. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dal concorso. 
    3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 5 Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito. 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice [...]

				Art. 5 
 
 
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito. 
    2. Per la valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un  punteggio  non
superiore a punti 30,00. 
    3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono  i
seguenti: 
      categoria 1 - Servizi ed attivita' prestati presso  istituzioni
di ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00. 
      Saranno attribuiti punti 3,00  per  anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato
tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo  risultano
prestati piu' servizi ed attivita', tale periodo  verra'  considerato
una sola volta; 
      categoria 2 - Pubblicazioni e/o attivita' tecnico-scientifiche:
fino a punti 7,00. 
      Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50. 
      I candidati dovranno presentare ai fini della  valutazione  dei
predetti titoli un massimo di n. 15 pubblicazioni ed un massimo di 15
attivita' tecnico-scientifiche di servizio. In caso di  presentazione
di  un  numero  superiore  a  quanto  sopra  scritto,  sia   per   le
pubblicazioni che per le attivita' tecnico-scientifiche di  servizio,
la commissione valutera' esclusivamente le 15 pubblicazioni e  le  15
attivita' tecnico-scientifiche piu' recenti; 
      categoria 3 - Specializzazioni, borse di studio,  dottorati  di
ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneita' in
pubbliche  selezioni  o  concorsi  ed  altri   titoli   culturali   e
professionali: fino a punti 2.00. 
      Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50. 
    I candidati dovranno presentare ai  fini  della  valutazione  dei
predetti titoli un massimo di n. 15 pubblicazioni ed un massimo di 15
attivita' tecnico-scientifiche di servizio. In caso di  presentazione
di un numero superiore a 15, sia per  le  pubblicazioni  che  per  le
attivita' tecnico-scientifiche di servizio, la commissione  valutera'
esclusivamente   le   15   pubblicazioni   e    le    15    attivita'
tecnico-scientifiche piu' recenti. 
    4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero
ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000, in semplice  fotocopia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I  lavori
in corso  di  stampa,  eventualmente  presentati,  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore,  in  originale   o   in   copia   dichiarata   conforme
all'originale, ovvero, in luogo di  tale  lettera,  da  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi  dell'art.  47  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  con  la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per  la  pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra'   indicare   con
esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la  data
di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale
il  lavoro  stesso   sara'   pubblicato.   Non   saranno   presi   in
considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati  per
la pubblicazione. 
    5. Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti  in
originale o copia  dichiarata  conforme  all'originale  ovvero  nella
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione  a  seconda  dei
casi di cui rispettivamente, agli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai sensi  dell'art.  40  non
potranno essere utilizzate  certificazioni  rilasciate  da  pubbliche
amministrazioni che, ove prodotte, non saranno  ritenute  valide;  in
luogo  di  dette  certificazioni  dovranno   essere   presentate   le
dichiarazioni sostitutive sopra citate. 
    6. I cittadini  di  Stati  terzi,  regolarmente  soggiornanti  in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di  cui  agli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, limitatamente agli stati,  alle  qualita'  personali  e  ai
fatti certificabili o  attestabili  da  parte  di  soggetti  pubblici
italiani, ovvero nei casi in cui la  produzione  delle  dichiarazioni
stesse avvenga in  applicazione  di  convenzioni  internazionali  tra
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
    7. I certificati o le attestazioni  rilasciate  dalle  competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero  e'  cittadino,  attestanti
stati,  qualita'  personali  e  fatti,  devono  essere  corredati  di
traduzione in lingua italiana  autenticata  dall'autorita'  consolare
italiana che ne attesta la conformita' all'originale. 
    8. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'  dovranno
essere  sottoscritte  in  presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero
dovranno  essere  sottoscritte  e  corredate  da  copia  fotostatica,
ancorche'  non  autenticata,  di  un  documento  di   identita'   del
sottoscrittore. 
    9. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti
gli elementi che le rendano utilizzabili, per  i  relativi  fini,  in
luogo della documentazione che sostituiranno. 
    10. Le dichiarazioni mendaci o la falsita'  negli  atti,  secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, sono  puniti  ai  sensi  del
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
    11. L'Istituto procedera' a idonei controlli, anche  a  campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 
    12. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un  elenco  in
triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul  quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso  e  le  generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo.  Ciascun
titolo dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la  numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco. 
    13.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco  in
triplice  copia  degli  stessi,  dovranno  essere   accompagnati   da
un'apposita lettera di trasmissione. 
    14. I documenti di cui al presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo. 
    15. La valutazione dei titoli  sara'  effettuata  dopo  la  prova
scritta e prima che  si  proceda  alla  valutazione  degli  elaborati
relativi alla prova medesima. Saranno  valutati  i  titoli  dei  soli
candidati risultati presenti alla prova scritta. 
    16. I criteri per la valutazione dei titoli  saranno  determinati
dalla commissione esaminatrice nella  prima  seduta,  prima  di  ogni
altro adempimento previsto dal presente bando. 
    17. Il punteggio attribuito per i titoli  sara'  reso  noto  agli
interessati prima dell'effettuazione della  prova  orale  di  cui  al
successivo art. 6.

Art. 6 Gli esami consteranno di una prova scritta ed una prova orale. Prova scritta: architetture informatiche orientate ai servizi e tecniche di [...]

				Art. 6 
 
 
    1. Gli esami consteranno di una prova scritta ed una prova orale. 
    Prova scritta: 
      architetture informatiche orientate ai servizi  e  tecniche  di
sicurezza correlate; 
      modelli di  cloud  computing  e  sicurezza  delle  architetture
cloud; 
      programmazione ad oggetti; 
      sistemi operativi; 
      basi di dati; 
      ingegneria del software; 
      architetture degli elaboratori; 
      reti di calcolatori; 
      sicurezza informatica. 
    Prova orale vertera' sugli argomenti della prova scritta e su: 
      normativa relativa alla privacy e  alla  sicurezza  informativa
per la pubblica amministrazione; 
      codice dell'amministrazione digitale (CAD); 
      il colloquio dovra' anche accertare la conoscenza della  lingua
inglese parlata e scritta. 
    2.  Nella  prima  seduta  la  commissione   esaminatrice   dovra'
stabilire i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  delle  prove
concorsuali  da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine   di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    3.  Per  la  valutazione  della  prova  scritta  la   commissione
esaminatrice disporra', per  ogni  candidato,  di  un  punteggio  non
superiore a punti  novanta.  Conseguiranno  l'ammissione  alla  prova
orale i candidati  che  avranno  riportato  nella  prova  scritta  un
punteggio non inferiore a punti sessantatre. 
    4. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra',  per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a  punti  novanta.  Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un  punteggio  non
inferiore a punti sessantatre. 
    5. Le  prove  d'esame  avranno  luogo  in  Roma.  Nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" - del 6 aprile 2018, verra'  data  comunicazione  del  giorno,
dell'ora e del luogo in cui  i  candidati  dovranno  presentarsi  per
sostenere la  prova  scritta.  Tale  comunicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. Le  prove  d'esame  non  potranno  aver
luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo  1989,  n.
101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche'  nei  giorni
di festivita' religiose valdesi. 
    6. I candidati a cui non sia stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere  la  prova  scritta,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora  indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale. 
    7.  Ai  candidati  ammessi  alla  prova  orale  ne   sara'   data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata  per  tale
prova. 
    8. La prova orale si svolgera'  presso  l'Istituto  superiore  di
sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. 
    9. Al termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei  candidati  esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale  elenco  sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 
    10.  Per  sostenere  le  prove  d'esame  i   candidati   dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per
decorrenza dei termini di validita'.

Art. 7 Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale e' il dirigente dell'ufficio III - [...]

				Art. 7 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni il responsabile dell'istruttoria e  di  ogni
altro adempimento procedurale e'  il  dirigente  dell'ufficio  III  -
Reclutamento, borse di studio e formazione.

Art. 8 La commissione esaminatrice, che avra' la composizione prevista dal decreto del presidente 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e 10, sara' nominata con provvedimento del presidente dell'Istituto. [...]

				Art. 8 
 
 
    1.  La  commissione  esaminatrice,  che  avra'  la   composizione
prevista dal decreto del presidente 3 ottobre 2002, articoli 6-bis  e
10, sara' nominata con provvedimento del presidente dell'Istituto.

Art. 9 La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la votazione riportata nella prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. [...]

				Art. 9 
 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito  nella  valutazione  dei  titoli,  la  votazione
riportata nella prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. 
    2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione esaminatrice  formera'  la  graduatoria  di  merito,  con
l'indicazione delle votazioni stesse.

Art. 10 Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al [...]

				Art. 10 
 
 
    1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  e  successive  modificazioni  e  al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11 I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto [...]

				Art. 11 
 
 
    1. I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i titoli di  preferenza  a  parita'  di  merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto
superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli  stessi  abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti  il  possesso  di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del  termine  utile
per la presentazione delle domande. 
    2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni. 
    3. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato  sia  coniugato  o  meno,  da  comprovarsi  mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita  dei
figli stessi; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione  dei  giudizi  riportati  oppure
certificazione attestante il lodevole  servizio  prestato  rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza; 
      c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    4. Il diritto alla preferenza a parita' di merito  potra'  essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di  certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',  a  seconda
dei casi. 
    5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella  domanda  il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza  a  parita'  di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 
    6. I documenti di cui al presente  articolo  saranno  considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata  con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel  primo  comma.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 
    7. Ai documenti di cui al presente  articolo  redatti  in  lingua
straniera deve essere allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana
certificata conforme al testo  straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.

Art. 12 Riconosciuta la legittimita' del procedimento, previo controllo di regolarita' effettuato sui verbali della commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla [...]

				Art. 12 
 
 
    1.  Riconosciuta  la  legittimita'   del   procedimento,   previo
controllo di regolarita' effettuato  sui  verbali  della  commissione
esaminatrice,  con  esclusione  delle  valutazioni  effettuate  dalla
commissione medesima sui titoli di  merito,  e  tenuti  presenti  gli
eventuali titoli  di  preferenza  a  parita'  di  merito  di  cui  al
precedente  art.  10,  con  decreto  del  direttore  della  direzione
centrale  delle  risorse  umane  ed  economiche  sara'  approvata  la
graduatoria di merito del concorso indetto con il presente  bando,  e
verranno dichiarati i relativi vincitori. 
    2. La  graduatoria  sara'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
dell'Istituto superiore di sanita'. Di tale pubblicazione sara'  data
notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. Dalla data  di  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale  potranno  essere  restituiti  i
titoli allegati alla domanda di partecipazione. 
    4. Trascorsi  due  mesi  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai  candidati  i  suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o  di
procedere allo scarto dei medesimi.

Art. 13 Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto della normativa vigente e previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 13, a stipulare, ai sensi dell'art. 3 del [...]

				Art. 13 
 
 
    1. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto
della normativa vigente e previa produzione della  documentazione  di
cui al successivo art. 13, a stipulare,  ai  sensi  dell'art.  3  del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del   personale   delle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione  sottoscritto  il  7
aprile  2006,  un  contratto  individuale   di   lavoro   finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  e
contestualmente ad assumere servizio. 
    2.  Ai  candidati  vincitori  sara'  richiesto  di  produrre   la
relazione conclusiva sulle residue capacita' lavorative in  relazione
alle mansioni del profilo per cui si concorre (tecnologo), rilasciata
dalla commissione medica prevista dall'art. 4 della legge 5  febbraio
1992, n. 104, integrata  dal  medico  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, ai sensi dell'art. 20 della legge 3 agosto  2009,
n. 102. 
    3.  Il  rapporto  di  lavoro   sara'   regolato   dal   contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico  impiego  non  dichiarate  disapplicabili.  E'
condizione risolutiva del contratto  individuale,  senza  obbligo  di
preavviso, l'eventuale annullamento della procedura  di  reclutamento
che ne costituisce il presupposto. 
    4. Al nuovo assunto sara' corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale  relativo  al  III   livello   professionale   (profilo   di
tecnologo), previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del
13 maggio 2009, oltre gli assegni spettanti ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni normative e contrattuali. 
    5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un  periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi. 
    6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia  risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 
    7. Sara'  considerato  rinunciatario  il  vincitore  che  non  si
presenti,  senza  giustificato  motivo,  per  la  sottoscrizione  del
contratto individuale di lavoro e per la  contestuale  assunzione  in
servizio.

Art. 14 Il candidato dichiarato vincitore dovra' presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento [...]

				Art. 14 
 
 
    1. Il candidato dichiarato  vincitore  dovra'  presentare  o  far
pervenire all'ufficio indicato nel precedente  art.  3  del  presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni  dal  ricevimento
del relativo  invito,  a  pena  di  non  dar  luogo  alla  successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui  al  comma  1
del precedente art. 13, i seguenti documenti: 
      1)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (in   carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   28   dicembre   2000,   n.   445,   sottoscritta
dall'interessato e comprovante: 
        a) la data e il luogo di nascita; 
        b) la cittadinanza, attuale  e  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso; 
        c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza,  con  l'indicazione  del  comune  nelle  cui  liste
elettorali risulta iscritto; 
        d)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere
procedimenti penali in corso; 
        e) il titolo di dottore di ricerca posseduto,  se  dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso al fine  dell'ammissione,
con l'indicazione della  data  di  conseguimento  e  dell'universita'
presso la quale e' stato conseguito; 
        f) l'esperienza triennale post  laurea  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera g) del presente bando, se dichiarata  nella  domanda
di  partecipazione  al  concorso   al   fine   dell'ammissione,   con
l'indicazione del periodo e  della  struttura  presso  cui  e'  stata
svolta; 
      2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in  carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in  presenza
del dipendente addetto  ovvero  sottoscritta  e  corredata  da  copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di  identita'
del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato  e  di  non  trovarsi  in   nessuna   delle   situazioni   di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto  legislativo  n.
165/2001, ovvero espressa dichiarazione  di  opzione  per  l'Istituto
superiore di sanita'; 
      3)  il  permesso  di  soggiorno  della  Comunita'   europea   o
l'attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di  protezione
sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi terzi); 
      4) la relazione conclusiva sulle residue  capacita'  lavorative
in  relazione  alle  mansioni  del  profilo  per  cui   si   concorre
-Tecnologo, rilasciata dalla commissione medica prevista dall'art.  4
della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   integrata   dal   medico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi  dell'art.
20 della legge 3 agosto 2009, n. 102. 
    2.  L'Istituto  richiedera'  direttamente  alle   amministrazioni
competenti per il rilascio  delle  relative  certificazioni  conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze
dei registri da esse custoditi. 
    3. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art.  5
in caso di falsa  dichiarazione.  Qualora  dai  controlli  effettuati
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    4. Le dichiarazioni  ed  il  certificato  medico  sopra  indicati
dovranno essere in data  non  anteriore  a  sei  mesi  da  quella  di
ricevimento del relativo invito. 
    5. Scaduto inutilmente il termine  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo, fatta salva  la  possibilita'  di  una  proroga  a
richiesta  dell'interessato  nel  caso  di  comprovato   impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai candidati interessati
che non abbiano presentato la documentazione come  innanzi  precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 13. 
 
      Roma, 28 dicembre 2017 
 
                                              Il direttore: Martoccia

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