MINISTERO DELLA DIFESA Bando unico dei concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci Allievi Ufficiali piloti di Complemento (AUPC) dell'Aeronautica militare al 125° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per l'ammissione di complessivi trenta Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica Militare, al 10° corso AUFP. (18E08472)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 31-08-2018

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Bando unico dei concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci Allievi Ufficiali piloti di Complemento (AUPC) dell'Aeronautica militare al 125° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per l'ammissione di complessivi trenta Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica Militare, al 10° corso AUFP. (18E08472)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 31-08-2018
  • Scadenza: 30-09-2018

Art. 1 Posti a concorso

			IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il  decreto  ministeriale  16  settembre  2003  concernente
"Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da  adottare  per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il Testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16  agosto  2017
dello  Stato  Maggiore  della  Difesa,  concernente  i   reclutamenti
autorizzati  per  l'anno  2018  e  consistenze  previsionali  per  il
triennio 2018-2020 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
    Vista la lettera n. M_D ARM001 0037753 del 10 aprile 2018 con  la
quale lo Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  militare  ha  chiesto  di
indire per l'anno 2018 un concorso, per esami, per il reclutamento di
complessivi   dieci   Allievi   Ufficiali   Piloti   di   Complemento
dell'Aeronautica militare e un concorso, per titoli ed esami, per  il
reclutamento  di  complessivi  trenta  Allievi  Ufficiali  in   ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale  e  del  ruolo  speciale,
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare e in particolare, l'art.
20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso, tra gli
altri, di temporanea assenza del direttore generale per il  personale
militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  del  9  luglio  2017
-registrato presso la Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n.
1701- concernente la sua  nomina  a  vice  direttore  generale  della
Direzione generale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione di dieci Allievi Ufficiali Piloti di Complemento  (AUPC)
dell'Aeronautica militare al  125°  corso  di  pilotaggio  aereo  con
obbligo di ferma di anni dodici e  per  l'ammissione  di  complessivi
trenta Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata  (AUFP),  ausiliari  del
ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al  10°
corso AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati: 
      a) per l'ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali  Piloti  di
Complemento, dieci posti; 
      b) per l'ammissione al 10° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata: 
        1) quattro posti per Allievi Ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  normale  del   Corpo   sanitario   aeronautico
(C.S.A.r.n. ); 
        2) tre posti  per  Allievi  Ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.n.
); 
        3) dodici posti per Allievi Ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.); 
        4) quattro posti per Allievi Ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.); 
        5) sette posti per Allievi  Ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del  genio   aeronautico
(G.A.r.s.), cosi' ripartiti: 
          uno per la categoria Costruzioni aeronautiche; 
          due per la categoria Elettronica; 
          due per la categoria Infrastrutture e impianti; 
          uno per la categoria Fisica; 
          uno per la categoria Chimica. 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai candidati  di  entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo/Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data  di
approvazione della relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse
necessario soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali Ausiliari.  Qualora  il  numero
dei posti a concorso  venga  modificato  secondo  le  previsioni  del
presente comma e del successivo comma 4, sara' altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del successivo art. 2. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti  gli  interessati,
nonche' nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione della Difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nei
siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it

Art. 2 Riserve di posti

				Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Dei  dieci  posti  per  l'ammissione  al  125°  corso  Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
a), uno e' riservato al coniuge e  ai  figli  superstiti,  ovvero  ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se  unici  superstiti)
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    2. Dei quattro posti per Allievi Ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera  b),  numero  1,  uno  e'  riservato  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    3. Dei tre posti  per  Allievi  Ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico,  di  cui
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2, uno e' riservato ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    4. Dei dodici posti per Allievi Ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale  delle  Armi  dell'Aeronautica,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero  3,  tre  sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    5. Dei quattro posti per Allievi Ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale  del  Corpo  di  commissariato,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera  b),  numero  4,  uno  e'  riservato  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    6. Dei sette posti per Allievi  Ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero  5,  due  sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito.

Art. 3 Requisiti

				Art. 3 
 
                              Requisiti 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato  il  giorno
di compimento del ventitreesimo anno di eta' alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al
concorso per l'ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali  Piloti  di
Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
        diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato  il  giorno
di compimento del trentottesimo anno di eta' alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al
concorso per l'ammissione al 10° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica militare  espresso  dai  genitori  o  dal
genitore esercente la potesta' o dal tutore; 
      c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
Servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) qualora partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  125°
corso Allievi Ufficiali Piloti  di  Complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a): non  sono  stati  espulsi  da
corsi per Allievi Ufficiali Piloti o Navigatori di  una  delle  Forze
armate o dell'Arma dei carabinieri o dei  Corpi  armati  dello  Stato
perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi  per  mancanza
di  attitudine  al  volo  o  alla  navigazione  aerea  o  per  motivi
psico-fisici; 
      l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i dieci posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a):
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado   di   durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        2) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
b), numero 1): laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41)  con
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 
        3) per i tre posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),
numero  2):  laurea  magistrale  in   informatica   (LM-18),   laurea
magistrale in  ingegneria  delle  telecomunicazioni  (LM-27),  laurea
magistrale in ingegneria informatica (LM 32) e laurea  magistrale  in
sicurezza informatica (LM 66); 
        4) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero 3): diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni  per  l'ammissione  ai   corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        5) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
b), numero 4): diploma di istruzione secondaria di secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        6) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere  b),
numero 5): diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea tra quelli di seguito elencati per ciascuna categoria: 
          Costruzioni aeronautiche:  diploma  di  perito  industriale
indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche,  per  industrie
metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione o diploma
di maturita' professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 ovvero  diploma
di istruzione  secondaria  conseguito  presso  un  istituto  tecnico,
settore tecnologico (nuovo ordinamento - decreto del Presidente della
Repubblica  del  15  marzo  2010,  n.   88):   indirizzo   Meccanica,
meccatronica ed  energia,  articolazione  meccanica  e  meccatronica;
indirizzo Trasporti e logistica, articolazione costruzione del mezzo; 
          Elettronica:  diploma  di  perito   industriale   indirizzo
specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare,  per
telecomunicazioni  o  diploma  di  maturita'  professionale  ad  essi
equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n 253 ovvero diploma di istruzione secondaria  conseguito
presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo  ordinamento -
decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo  2010,  n.  88):
indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, articolazione  energia;
indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettronica; 
          Infrastrutture ed impianti: diploma di  perito  industriale
indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica, elettrotecnica  e
automazione, diploma di geometra o diploma di maturita' professionale
ad essi equipollente, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19  marzo  1970,  n.  253  ovvero  diploma  di  istruzione
secondaria conseguito presso un istituto tecnico, settore tecnologico
(nuovo ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica  del  15
marzo 2010, n. 88): indirizzo  Costruzioni,  ambiente  e  territorio,
esclusa l'articolazione geotecnico; indirizzo Meccanica  meccatronica
ed  energia,  articolazione   energia;   indirizzo   Elettronica   ed
elettrotecnica, articolazione elettrotecnica; 
          Fisica: diploma di liceo  scientifico,  diploma  di  perito
industriale indirizzo specializzato per informatica, istituto tecnico
aeronautico  o   diploma   di   maturita'   professionale   ad   essi
equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n 253 ovvero diploma di istruzione secondaria  conseguito
presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo  ordinamento -
decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo  2010,  n.  88):
indirizzo Trasporti e logistica, articolazione conduzione  del  mezzo
aereo  e  logistica;  indirizzo  Informatica   e   telecomunicazioni,
articolazione informatica e telecomunicazioni; 
          Chimica:  diploma  di  perito  industriale,  indirizzo   di
specializzazione   per   chimica,   ovvero   diploma   di   maturita'
professionale ad  esso  equipollente  ovvero  diploma  di  istruzione
secondaria conseguito presso un istituto tecnico, settore tecnologico
(nuovo ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica  del  15
marzo 2010, n. 88): indirizzo  Chimica,  materiali  e  biotecnologie,
articolazione chimica e materiali. 
    Saranno  altresi'  ritenute  valide  le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa documentazione  probante.  Per  i  titoli  di
laurea  e  i  diplomi  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero,  invece,  e'  richiesta  la  dichiarazione  di
equipollenza ovvero di  equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  funzione  pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta,  ovvero  i
soli titoli conseguiti  in  territorio  nazionale,  riconosciuti  per
legge o per  decreto  ministeriale  equipollenti  ad  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il  presente
decreto. 
    In  entrambi  i  casi,  i  concorrenti   dovranno   all'atto   di
presentazione per la prima  prova  scritta,  consegnare  la  relativa
documentazione probante; 
      m) non sono gia' in servizio quali Ufficiali Ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come Ufficiali  Ausiliari  in  ferma  prefissata,
qualora partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  10°  corso
Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera b). 
    2. Ai fini dell'ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti
di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a), i  concorrenti  dovranno  essere  riconosciuti  in  possesso  dei
requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio
militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio  aereo  per  Allievi
Ufficiali Piloti  di  Complemento  dell'Aeronautica  militare.  Detta
idoneita' sara' accertata con le modalita'  indicate  nei  successivi
articoli 10 e 12, del presente decreto. 
    3. Ai fini dell'ammissione al  10°  corso  Allievi  Ufficiali  in
ferma  prefissata  i  concorrenti  dovranno  essere  riconosciuti  in
possesso dei requisiti d'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al
servizio militare per la  nomina  a  Ufficiale  in  ferma  prefissata
dell'Aeronautica militare. Detta idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi  articoli  10  e  11  del  presente
decreto. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina    a    Sottotenente    pilota    di    complemento     ovvero
Tenente/Sottotenente in ferma prefissata.

Art. 4 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 4 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del  presente  decreto  saranno  gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti  di
interesse, link Concorsi e Scuole militari, ovvero attraverso il sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma  3  -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale  militare,  anche  di  futura  pubblicazione-  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o  da  ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con  una
delle seguenti modalita': 
      a) accedendo al portale dei  concorsi  utilizzando  le  proprie
credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), da  un  gestore  riconosciuto  e  con  le  modalita'
fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID); 
      b)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      c) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (user e password) per poter accedere al
proprio profilo nel  portale.  Con  tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura  di  recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.

Art. 5 Domande di partecipazione

				Art. 5 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    2. La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  per  uno
soltanto dei ruoli/Corpi  di  cui  al  precedente  art.  1  comma  1.
Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera a) dello  stesso
comma devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei
requisiti rispettivamente previsti, un  solo  altro  ruolo/Corpo  tra
quelli elencati alla lettera b) della medesima disposizione  ai  fini
dell'applicazione di quanto previsto al successivo art. 9, comma 4. 
    3. I candidati che alla data di presentazione della domanda  sono
minorenni dovranno, a  pena  di  esclusione,  allegare  alla  stessa,
secondo  le  modalita'  descritte  ai  commi  successivi,  copia  per
immagini (file in formato pdf o jpeg) dell'atto di assenso  riportato
nell'Allegato "A"  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    4. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia (file in formato
pdf o jpeg con dimensione massima di 5  Mb  per  ogni  allegato)  dei
documenti/autocertificazioni  che   intendono   o   devono   allegare
(eventuale atto di assenso  di  cui  al  precedente  comma  1.)  alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 13, ovvero quelle attestanti  l'equiparazione  del
titolo di studio posseduto, qualora  conseguito  all'estero,  nonche'
quelle  attestanti  eventuali  titoli  di  preferenza.  E'  cura  del
candidato  assegnare  a  tali  files  il   nome   corrispondente   al
certificato/attestazione   nello   stesso    contenute    (ad    es.:
atto_assenso.pdf,        titoli_merito.pdf,        equiparazione.pdf,
titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei  concorrenti  fornire,  in
dette  autocertificazioni,  precise  e  dettagliate  informazioni  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della   Commissione   esaminatrice   e   del   conseguente
accertamento degli stessi,  ai  sensi  del  successivo  art.  13  del
presente decreto. 
    5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto,  alla  presentazione  alla  prima  prova  concorsuale.
Qualora il candidato non riceva il  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta  acquisizione  puo'  comunque   constatare   l'avvenuta
presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla  propria
area privata del portale dei concorsi ove trovera' la ricevuta  della
stessa e, nella sezione "le mie notifiche"  copia  del  messaggio  di
acquisizione. 
    6. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    7. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nei siti www.difesa.it  e  www.aeronautica.difesa.it  secondo  quanto
previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata
all'iniziale termine di scadenza per la presentazione  delle  domande
di cui al precedente  comma  1  la  data  relativa  al  possesso  dei
requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3. 
    9. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    10. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    11.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  le  modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di  partecipazione  al  concorso  si   intenderanno   acquisiti.   Il
candidato,  oltre  a  manifestare  esplicitamente  il  consenso  alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e  che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in  quanto  il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    12. La Direzione generale per il personale militare o ente  dalla
stessa delegato  alla  gestione  del  concorso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 6 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 6 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
e' suddivisa in  un'area  pubblica  relativa  alle  comunicazioni  di
carattere  collettivo  (avvisi  di  modifica  del  bando,  diario  di
svolgimento della prova scritta, eventuali variazioni  dello  stesso,
calendari   di   svolgimento   degli    accertamenti    psico-fisici,
attitudinali e delle prove di efficienza  fisica,  ecc.),  e  un'area
privata nella quale saranno  rese  disponibili  le  comunicazioni  di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della  presenza  di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta  elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti  www.difesa.it  e  www.aeronautica.difesa.it  hanno  valore   di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali  comunicazioni  di  carattere  personale  potranno   essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  5,  comma  4,  i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione  delle  domande,  eventuali  comunicazioni  (ad  es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria,  della  sede
di  servizio,  dei  recapiti,  ecc.)  mediante  messaggi   di   posta
elettronica  (PE)  -utilizzando  esclusivamente  un  account  di  PE-
all'indirizzo   aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it   indicando    il
concorso al quale partecipano e allegando copia (file formato  pdf  o
jpeg con dimensione massima di 3 Mb) di  un  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della  posta  in  ingresso  all'Accademia  aeronautica,
l'oggetto di tutte le  comunicazioni  inviate  dai  candidati  dovra'
essere preceduto dal Codice "125°_AUPC_AM_2018" qualora si  partecipi
al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), oppure dal Codice
"10°_AUFP_AM_2018", qualora si partecipi al concorso di cui  all'art.
1, comma 1, lettera b).

Art. 7 Svolgimento del concorso e spese di viaggio

				Art. 7 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c)  accertamento  attitudinale,  solo  per  i  partecipanti  al
concorso per l'ammissione al 10° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      d) tirocinio  psicoattitudinale,  comportamentale  e  prova  di
lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   e   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'amministrazione dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione delle  graduatorie  di  merito  dei
concorsi -indicativamente entro il  mese  di  dicembre  2018  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per
il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettere  b),
indicativamente entro il mese di dicembre 2018- tutti i  concorrenti,
compresi quelli di sesso femminile per i  quali  la  positivita'  del
test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art.  580  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c) e d) nonche' quelle di vitto  e  alloggio  per  la
permanenza nelle sedi di svolgimento,  ad  esclusione  del  tirocinio
psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese  di  cui
al precedente comma 1, lettera d), sono a carico dei  concorrenti.  I
concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire  della  licenza
straordinaria per esami limitatamente ai  giorni  di  svolgimento  di
tali  fasi,  nonche'  al  tempo  strettamente   necessario   per   il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per  il  rientro  alla
sede di servizio. 
    5.  L'Amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la   formazione   delle
graduatorie di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c)   la   commissione   per   il   tirocinio   attitudinale   e
comportamentale e  per  la  prova  di  lingua  inglese,  solo  per  i
partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  125°  corso  Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera a); 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i
partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al  10°  corso  Allievi
Ufficiali in ferma Prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b); 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      un Colonnello dell'Aeronautica militare in servizio permanente,
presidente; 
      un  Ufficiale  Superiore  dell'Arma  aeronautica  in   servizio
permanente pilota, membro; 
      un Ufficiale Superiore dell'Arma aeronautica ruolo  delle  Armi
in servizio permanente pilota, membro 
      un Ufficiale Superiore  del  Corpo  del  genio  aeronautico  in
servizio permanente, membro; 
      un Ufficiale Superiore del Corpo di  commissariato  aeronautico
in servizio permanente, membro; 
      un Ufficiale  Superiore  del  Corpo  sanitario  aeronautico  in
servizio permanente, membro; 
      un Ufficiale Inferiore  dell'Aeronautica  militare,  segretario
senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      un  Ufficiale  del  Corpo  sanitario  aeronautico  in  servizio
permanente, di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
      due Ufficiali Superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico  in
servizio permanente, membri; 
      un Sottufficiale dell'Aeronautica  militare,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni. 
    4. La commissione per il tirocinio attitudinale e comportamentale
e per la prova di lingua  inglese  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera c) sara' composta da: 
      Comandante dell'Accademia aeronautica, ovvero un  Ufficiale  di
grado  non  inferiore  a  Generale  di  brigata  aerea  in   servizio
permanente, presidente; 
      Comandante del corso, capo gruppo osservazione comportamentale,
membro; 
      un Ufficiale superiore  in  servizio  permanente,  laureato  in
psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo o
un Ufficiale dell'Arma  aeronautica  qualificato  per  le  "selezioni
speciali", membro; 
      un Ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica,
membro; 
      uno  o  piu'  Ufficiali  superiori   in   servizio   permanente
dell'Aeronautica militare, ovvero docenti civili, o funzionari  delle
amministrazioni pubbliche o estranei  alle  medesime,  esperti  della
lingua inglese, membri aggiunti per la prova di lingua; 
      un Ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare e
un  insegnante  di  educazione  fisica  ovvero   istruttore   ginnico
sportivo, membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito
sportivo; 
      un Ufficiale inferiore in servizio permanente  dell'Aeronautica
militare, segretario senza diritto di voto. 
    5. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      un Ufficiale dell'Aeronautica militare, di grado non  inferiore
a Tenente Colonnello, presidente; 
      due Ufficiali Superiori dell'Aeronautica militare,  qualificati
"periti in  materia  di  selezione  attitudinale",  ovvero  psicologi
civili  dell'Amministrazione  della  Difesa,  appartenenti   all'area
funzionale "III", membri; 
      un Ufficiale Inferiore dell'Aeronautica militare, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali periti in
materia di selezione  attitudinale  e  di  Sottufficiali  qualificati
aiuto  perito  selettore  dell'Aeronautica   militare,   nonche'   di
personale in servizio presso il Centro di selezione  dell'Aeronautica
militare per l'effettuazione della prova di efficienza fisica. 
    6. I verbali redatti dalle commissioni del  presente  articolo  e
relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 7, comma
1, lettere a), b), c), d) ed e)  dovranno  essere  inviati,  a  mezzo
corriere, alla Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1^  Divisione   reclutamento
Ufficiali e Sottufficiali - 3^  Sezione  al  termine  dei  lavori  di
effettuazione della relativa prova o accertamento.

Art. 9 Prova scritta

				Art. 9 
 
                            Prova scritta 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto- a  una  prova  scritta  a  cura  della
commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,
lettera  a),  che  avra'  luogo  presso  il   Centro   di   selezione
dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia  (Roma)  -
ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani, indicativamente
dal 9 al 10 ottobre 2018, sia per i concorrenti di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a) che per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), secondo  un  calendario  che  verra'  reso  noto  con  le
modalita' indicate  al  precedente  art.  6,  comma  1  del  presente
decreto. 
    2. Tutti  i  concorrenti  che  hanno  presentato  la  domanda  di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)  e
b)  e  che  non  riceveranno  comunicazione  di  esclusione  dovranno
presentarsi nel giorno  previsto,  almeno  un'ora  prima  dell'inizio
della  prova  esibendo,  all'occorrenza,  il  messaggio  di  avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia  della  stessa  ottenuta  dal
concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5  del
presente decreto. Gli stessi dovranno inoltre avere al seguito  carta
d'identita'  o  altro  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita', rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  nonche'
portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
    Inoltre, qualora indicate  nella  domanda  di  partecipazione,  i
concorrenti interessati dovranno  consegnare  copia  delle  eventuali
pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 13,  nonche'  la  documentazione  probante  la
richiesta di attestazione di equipollenza o  equivalenza  di  cui  al
precedente art. 3, comma 1, lettera l) e quella relativa ai titoli di
preferenza. 
    3. I soli concorrenti partecipanti al concorso  per  l'ammissione
al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di  cui
al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a),  dovranno  portare  al
seguito  e  consegnare  alla  commissione  esaminatrice,  a  pena  di
esclusione dal predetto concorso, il referto rilasciato da  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
SSN,  in  data  non  anteriore  a  due  mesi  rispetto  a  quella  di
svolgimento della prova, delle analisi di laboratorio concernente  il
dosaggio  enzimatico  del  glucosio   6-fosfatodeidrogenasi   (G6PD),
eseguito  sulle  emazie  ed  espresso  in  percentuale  di  attivita'
enzimatica, al fine  di  determinare  l'eventuale  carenza  totale  o
parziale di G6PD, circostanza che alla luce dell'art. 586,  comma  1,
lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, e'  prevista  come  causa  di  non  idoneita'  ai  servizi  di
navigazione aerea. Tale referto sara'  sottoposto  dalla  commissione
esaminatrice  alla  verifica  di   personale   medico   appositamente
designato. 
    4. I concorrenti di cui al precedente comma 3,  che  risultassero
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non  presentassero  il
referto ivi previsto, saranno ammessi,  previa  comunicazione,  prima
dell'inizio della prova scritta da  parte  della  stessa  commissione
esaminatrice,   alla   procedura   concorsuale   relativa   all'altro
ruolo/Corpo indicato nei termini di cui al precedente art.  5,  comma
2. 
    5. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 6. 
    6.  La  prova  consistera',  per   tutti   i   candidati,   nella
somministrazione collettiva e standardizzata di 60 quesiti a risposta
multipla cosi' suddivisi: 
      logico-deduttivi, n. 15; 
      italiano, n. 10; 
      educazione civica, n. 10; 
      matematica, n. 8; 
      inglese, n. 7; 
      storia, n. 5; 
      geografia, n. 5. 
    I quesiti a cui saranno sottoposti i candidati durante  la  prova
saranno  estratti  dalla  banca  dati  dell'Aeronautica  militare   e
pubblicati,  ad  eccezione  di  quelli  logico-deduttivi,  nel   sito
"www.aeronautica.difesa.it"  indicativamente   a   partire   da   tre
settimane prima dello svolgimento della prova stessa. 
    7. La prova si svolgera' secondo  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico,
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento.  Prima
dell'inizio della prova la Commissione esaminatrice rendera' note  ai
concorrenti i  tempi  e  le  modalita'  di  svolgimento  della  prova
medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente e' di  60
punti attribuibili con le seguenti modalita': 
      a) uno per ogni risposta esatta; 
      b) -0,25 per ogni risposta errata o multipla; 
      c) 0 per ogni risposta non data. 
    I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova  contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
14. 
    8. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione  del  numero
delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative  alla
sola prova scritta distinte per concorso, ruolo e  Corpo,  categorie,
al solo scopo di individuare i concorrenti  che  saranno  ammessi  ai
successivi  accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,  di  cui  ai
successivi articoli  10,  11  e  12  del  presente  decreto,  secondo
l'ordine della rispettiva graduatoria nei limiti numerici di  seguito
indicati: 
      a)  Allievi  Ufficiali  Piloti   di   Complemento:   centoventi
concorrenti; 
      b) Allievi Ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale  del
Corpo Sanitario Aeronautico (C.S.A.r.n. ): sedici concorrenti; 
      c) Allievi Ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale  del
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.n. ): dodici concorrenti; 
      d) Allievi Ufficiali in ferma  prefissata  del  ruolo  speciale
delle Armi dell'Aeronautica (A.A.r.a.s.): quarantotto concorrenti; 
      e) Allievi Ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): sedici concorrenti; 
      f) Allievi Ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.): ventotto concorrenti, di cui: 
        quattro per la categoria Costruzioni aeronautiche; 
        otto per la categoria Elettronica; 
        otto per la categoria Infrastrutture e impianti; 
        quattro per la categoria Fisica; 
        quattro per la categoria Chimica. 
    Saranno inoltre ammessi a  sostenere  i  successivi  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali  i  concorrenti  che  nella  rispettiva
graduatoria hanno  riportato  lo  stesso  punteggio  del  concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile per  l'ammissione  ai  predetti
accertamenti. 
    9.  L'elenco  degli  ammessi,  il  calendario  con  i  giorni  di
convocazione e le modalita' di presentazione agli accertamenti di cui
al successivo art. 10 del presente decreto,  saranno  resi  noti  con
avviso inserito nell'area pubblica della  sezione  comunicazione  del
portale dei concorsi che avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti. Tale avviso sara' inoltre consultabile nel
sito www.difesa.it L'esito e  il  punteggio  conseguito  nella  prova
scritta, sara' reso noto nell'area privata di ciascun concorrente. 
    10. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della  prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno  successivo  a  quello  di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il
pubblico    (tel.    06/517051012;    fax    06/517052779;     e-mail
urp@persomil.difesa.it). 
    11. La commissione esaminatrice, al termine  dei  lavori,  dovra'
inviare,  per  il  tramite  dell'Accademia  aeronautica,  i  relativi
verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto
- 1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione.

Art. 10 Accertamenti psico-fisici

				Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 9,  comma  8,  saranno
convocati presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica
militare di Roma, Viale Piero Gobetti n. 2, per essere sottoposti,  a
cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera  b),  agli
accertamenti psico-fisici indicativamente: 
      a) per i concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), orientativamente dal 29 al
31 ottobre 2018; 
      b) per i concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), orientativamente dal 5  al  7
novembre 2018; 
nel  giorno  e  nell'ora  indicati  per  ciascun  concorrente   nella
comunicazione di cui al gia' citato art. 9, comma 9. 
    Solo i partecipanti al concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a)  saranno  sottoposti  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente  per  l'idoneita'  ai
servizi di navigazione aerea per piloti. 
    I concorrenti che non si  presenteranno  nel  giorno  e  nell'ora
indicati saranno considerati rinunciatari  ed  esclusi  dal  concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 6. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione  presso  l'Istituto
di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare di  Roma  dovranno
consegnare la seguente documentazione, in originale o in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
      a)  ai  soli  fini  dell'eventuale   successivo   impiego   dei
partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al  10°  corso  Allievi
Ufficiali in  ferma  prefissata,  referto,  rilasciato  da  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD),  espresso  in  percentuale  di
attivita' enzimatica, in data non anteriore ai due mesi rispetto alla
data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      b) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche  militare  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale (SSN), entro i sei  mesi  precedenti  la
data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici, ovvero copia
conforme del referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso  una  struttura  sanitaria  militare.  Il  concorrente  ancora
minorenne   all'atto   della    presentazione    agli    accertamenti
psico-fisici, privo di tale esame, avra' cura di portare  al  seguito
la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in  conformita'
al modello riportato nell'Allegato B che costituisce parte integrante
del presente decreto,  per  l'eventuale  effettuazione  del  predetto
esame radiografico. La mancata presentazione di  detta  dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici; 
      c) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il SSN, in data  non  anteriore  ai  sessanta  giorni
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
        1) determinazione degli anticorpi HIV; 
        2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc  e  anti
HCV; 
        3) emocromo con formula leucocitaria; 
        4) VES; 
        5) glicemia; 
        6) creatininemia; 
        7) ALT, AST, GGT; 
        8) bilirubina totale e frazionata; 
        9) colesterolemia totale; 
        10) trigliceridemia; 
        11) esame delle urine; 
        12) attestazione del gruppo sanguigno. 
    E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa  conforme
secondo le modalita' previste dalla legge, del referto relativo  agli
esami effettuati, nei medesimi limiti  temporali  di  cui  sopra,  in
occasione di un precedente concorso presso  una  struttura  sanitaria
militare; 
      d) certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato  C
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o  alimenti.  Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio  non  anteriore  ai  sei  mesi   rispetto   alla   data   di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      e) originale o copia conforme del certificato medico  in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline  sportive
riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18 febbraio 1982 ovvero per le  prove  indette  dal  Ministero  della
difesa per la partecipazione alle selezioni  per  l'arruolamento,  in
data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione  alle
prove,  rilasciato  da  un  medico  appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il SSN e  che  esercita  in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dal concorso; 
      f) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  in  data
non anteriore ai cinque giorni rispetto alla  data  di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla  data  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      g) i partecipanti al concorso per l'ammissione  al  125°  corso
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a), in aggiunta  alla  documentazione  sopra
elencata, dovranno altresi' presentare: 
        1) ecocardiogramma color doppler, comprensivo  di  referto  e
immagini  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,   anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore  ai
sei mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici; 
        2)  esame  radiografico  del  tratto  lombo-sacrale  in   due
proiezioni,  qualora  gia'  in  possesso,   con   relativo   referto,
effettuato da non oltre sei mesi rispetto alla data di  presentazione
agli accertamenti psicofisici; 
        3) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente
su supporto  cartaceo,  comprensivo  di  referto,  effettuato  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla  data  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
    3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui al precedente comma 2 comportera'  l'esclusione  del  concorrente
dagli  accertamenti  psico-fisici  e  quindi  dal   concorso,   fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a),  b),  e  g),  n.  2.  In
particolare, per i soli partecipanti al concorso per l'ammissione  al
10° corso Allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,  il  referto  di
analisi di laboratorio, di cui al precedente  comma  2,  lettera  a),
concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD), dovra' comunque essere presentato  dai  concorrenti,  qualora
vincitori, all'atto dell'incorporamento. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  non  potra'  in
nessun caso  procedere  agli  accertamenti  di  cui  alla  successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio,  a  mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90 secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti  del  candidato  il  cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato anche con  le  modalita'  previste  dal
presente   articolo,   l'Accademia   aeronautica   procedera'    alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  8,  comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Accademia aeronautica  che
escludera'  il  candidato  dal  concorso  per   l'impossibilita'   di
procedere all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente bando; 
      c) disporra', quindi, per tutti i  concorrenti,  tranne  quelli
per cui ricorre il caso  di  cui  alla  precedente  lettera  b),  del
presente comma, il seguente protocollo diagnostico: 
        1)  visita  medica  generale  preliminare,  propedeutica   ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali  elementi  motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma  7  e
comma 9;  in  tale  sede  la  commissione,  giudichera'  inidoneo  il
candidato che presenti tatuaggi visibili con ogni  tipo  di  uniforme
(per il personale femminile anche nella versione con gonna  e  scarpe
decollete'), compresa  quella  ginnica  (pantaloncini  e  canottiera)
ovvero  posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,   per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o al discredito per  le  istituzioni  o  siano  possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
        2) visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg  di
base; 
        3) visita oculistica: valutazione della funzionalita' visiva,
del  senso   cromatico,   della   visione   binoculare,   del   senso
stereoscopico, esame del segmento anteriore,  esame  della  motilita'
oculare; 
        4)  visita  otorinolaringoiatrica:   rinoscopia,   otoscopia,
faringoscopia,   controllo   apparato   masticatorio,    audiometria,
timpanogramma,   valutazione   della   funzione   vestibolare,   test
foniatrici; 
        5) visita neurologica: esame obiettivo neurologico; 
        6)  visita  psichiatrica:  test  (MMPI  -  CRDA  completo  di
allegati A, B e C), colloquio e prove strumentali; 
        7) eventuale ricerca dei cataboliti  urinari  delle  sostanze
stupefacenti e delle sostanze psicotrope  a  scopo  non  terapeutico:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici; 
        8) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        9)   ogni    ulteriore    indagine,    clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compresi, (se non consegnati  dal  concorrente)  in  caso  di  dubbio
diagnostico,  eventuali  esami  radiografici  del   torace   in   due
proiezioni e, per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 125°
corso Allievi Ufficiali Piloti  di  Complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a)  eventuali  esami  del  tratto
lombo-sacrale  in  due  proiezioni.  Nel  caso  in  cui  si  rendera'
necessario  sottoporre  il  concorrente  a   indagini   radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui al gia' citato  Allegato
B, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  nonche'  sottoscrivere
un'informativa relativa  ai  protocolli  vaccinali  previsti  per  il
personale militare all'atto dell'incorporamento  secondo  il  modello
riportato nell'Allegato "D"  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. Sulla scorta del vigente elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90,  e  della  vigente   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8,  comma  1,
lettera b)  dovra'  accertare  il  possesso  dei  seguenti  specifici
requisiti fisici: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207  nonche'  dalla
direttiva  tecnica  edizione  2016  dell'Ispettorato  generale  della
sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva non sono  accertati  nei  confronti  del
personale   militare   in   servizio   in   possesso   dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare; 
      b) solo per i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso  per
l'ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali  Piloti  di  Complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a),  misure
antropometriche: 
        1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri 98  e/o
non inferiore a centimetri 85; 
        2) distanza glutei-ginocchia non superiore  a  centimetri  65
e/o non inferiore a centimetri 56; 
        3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90
e/o non inferiore a centimetri 74,5; 
    Requisiti visivi: 
      1)  visus  per  lontano  non  inferiore  a  10/10  per  occhio,
raggiungibile con correzione diottrica con visus naturale  minimo  di
8/10 per occhio; 
      2) e' tollerato un deficit rifrattivo  contenuto  nei  seguenti
intervalli: ametropia sferica compresa  tra  -0.50  e  +1.50  D  sph;
ametropia astigmatica compresa tra -0.75 e +1.0 D cyl;  anisometropia
inferiore a 1 D. 
    8.  I  concorrenti,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici di  una  procedura  di  reclutamento  per  l'Aeronautica
Militare nei trecentosessantacinque giorni  antecedenti  la  data  di
presentazione  agli  accertamenti  di  cui  al   presente   articolo,
nell'ambito  dei  quali  sono  stati   sottoposti   ad   accertamenti
specialistici  e   strumentali,   dovranno   produrre   la   seguente
documentazione: 
      a) verbale di notifica della precedente idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
      b) referti degli esami previsti al precedente comma 2,  lettere
c), d) e f) -questi ultimi solo per i concorrenti di sesso femminile. 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della sopracitata  documentazione,  sottoporra'  i  concorrenti  agli
accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera  c),  numeri  1),
7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo  di
inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7; per i
soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 125°
corso Allievi Ufficiali Piloti  di  Complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1., lettera a), la commissione provvedera' a
verificare i dati somatici di cui al  precedente  comma  7.,  se  non
precedentemente misurati. 
    9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio  incondizionato  quali  Ufficiali  Piloti   di   Complemento
dell'Aeronautica   militare   o   Ufficiali   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica  militare.  La   commissione,   al   termine   degli
accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo
i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti,  sulla
base  delle  risultanze  della  visita  medica   generale   e   degli
accertamenti eseguiti, il profilo  sanitario  (solo  per  coloro  che
partecipano  al  concorso  per  l'ammissione  al  10°  corso  Allievi
Ufficiali in ferma prefissata) che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche'  degli  specifici  requisiti  psico-fisici
suindicati. 
    10. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  dalla
vigente   direttiva   tecnica   riguardante   l'accertamento    delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 
      b) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di  cui
al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a),  ritenuti  altresi'  non
affetti  da  alcuna  delle   imperfezioni   o   infermita'   previste
dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di
inidoneita' ai servizi di navigazione aerea di cui all'art.  586  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  dal
decreto  del  Ministero  della  difesa  del  16  settembre  2003.  In
particolare  sara'  indagata  la  presenza   delle   imperfezioni   e
infermita' elencate alla lettera c) e alla lettera  n)  del  predetto
art. 586 recanti, rispettivamente, quelle riferite alla neurologia  e
all'apparato scheletrico e locomotore. Saranno causa di  inidoneita',
tra le principali: 
        le malattie del sistema nervoso  centrale  e  i  loro  esiti,
ovvero  malattie  di  natura  genetica,  mal  formativa,   vascolare,
neoplastica e altro; 
        patologie dell'apparato scheletrico e  locomotore  e  i  loro
esiti, ovvero malattie osteo distrofiche, esiti di fratture con mezzi
di sintesi in situ, dismorfismi e paramorfismi del rachide,  scoliosi
maggiori con un angolo di Lippman-Cobb superiore a 15  gradi,  schisi
di un arco vertebrale, esiti di trattamenti chirurgici della  colonna
vertebrale, ernie discali e  i  loro  esiti  chirurgici,  protrusioni
discali, anche senza segni clinici o elettromiografici di  sofferenza
radicolare; 
      c) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 10° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), ritenuti altresi' in possesso
di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS)  1;  costituzione
(CO) 2; apparato cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato  respiratorio
(AR)  2;  apparati  vari  (AV)  2;   apparato   osteo-artro-muscolare
superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI)  2;
apparato  visivo  (VS)  2;  apparato   uditivo   (AU)   2.   Per   la
caratteristica   somato-funzionale    AV,    indipendentemente    dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1  della  legge  n.  109/2010,  citata  nelle  premesse.  I
candidati che saranno riconosciuti affetti dal  predetto  deficit  di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione  e
responsabilizzazione, di cui all'Allegato E,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) abuso sistematico di  alcool,  stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
      b) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 17  e  18
del presente decreto; 
      c) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale: 
        Ufficiale Pilota di Complemento in ferma dodecennale; 
        Ufficiale in ferma prefissata  dell'Aeronautica  militare  (a
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD). 
    Per i partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  10°  corso
Allievi Ufficiali in ferma prefissata, il dosaggio  del  G6PD  verra'
valutato  ai  soli  fini   dell'eventuale   successivo   impiego.   I
partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  125°  corso  Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento, invece, che risulteranno affetti  da
carenza totale o parziale di G6PD, ai sensi dell'art. 586,  comma  1,
lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, saranno giudicati inidonei ai servizi di navigazione aerea  e,
pertanto, saranno ammessi, previa comunicazione, a proseguire  l'iter
concorsuale per l'ammissione al 10° corso Allievi Ufficiali in  ferma
prefissata,  relativo  al  ruolo/Corpo  alternativo  indicato   nella
domanda di partecipazione; 
      d)  mancato  possesso  dei  parametri  fisici  correlati   alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente  attiva  rientranti  nei  valori  limite  di  cui  al
precedente comma 7, lettera a). Tale requisito non  sara'  nuovamente
accertato nei confronti dei candidati che siano militari in  servizio
all'atto degli accertamenti psicofisici, in  possesso  dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare, da portare al seguito. 
    12.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'  a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) I partecipanti al concorso per l'ammissione  al  125°  corso
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a): 
        "idoneo  quale  Allievo  Ufficiale  Pilota   di   Complemento
dell'Aeronautica militare"; 
        "inidoneo  quale  Allievo  Ufficiale  Pilota  di  Complemento
dell'Aeronautica militare", con indicazione del motivo; 
    Il  giudizio  di  idoneita'  verra'  espresso  con   riserva   di
effettuazione  di  ulteriori  indagini  strumentali,   cui   verranno
sottoposti i primi venticinque candidati collocati nella  graduatoria
di merito di  cui  al  successivo  art.  14,  comma  1,  lettera  a),
finalizzate  a  escludere  la  sussistenza   delle   imperfezioni   e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea  secondo  quanto  previsto  dall'art.  586  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    Per tali finalita' i predetti concorrenti  saranno  sottoposti  a
cura della commissione per gli accertamenti psico-fisici -nella  sede
che verra' comunicata ai candidati  mediante  avviso  pubblicato  nel
portale- ai seguenti accertamenti: 
      angio-risonanza magnetica cerebrale; 
      risonanza magnetica nucleare del rachide in toto. 
    All'esito dei  predetti  accertamenti,  la  commissione  per  gli
accertamenti  psicofisici  esprimera'  nei   confronti   di   ciascun
concorrente uno dei seguenti giudizi: 
      idoneo  ai  servizi  di  navigazione  aerea  e  al   pilotaggio
militare; 
      inidoneo ai  servizi  di  navigazione  aerea  e  al  pilotaggio
militare, con indicazione del motivo. 
    Tale  giudizio,  che  verra'  comunicato  agli  interessati,   e'
definitivo e non suscettibile di riesame. 
      b) I partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  10°  corso
Allievi Ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        "idoneo  quale  Allievo   Ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare", con indicazione del profilo sanitario; 
        "inidoneo  quale  Allievo  Ufficiale  in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare", con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   psico-fisici   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso.

Art. 11 Accertamenti attitudinali

				Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti
partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al  10°  corso  Allievi
Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b), giudicati idonei saranno sottoposti  -presso  il
Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia (Roma)-,  a
cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,  lettera
d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello  svolgimento  di
una serie di prove (esercizi  fisici,  test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  per  un  positivo
inserimento  nella  Forza  armata  e  nello  specifico  ruolo.   Tale
valutazione -svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite
"Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati  partecipanti
ai concorsi dell'Aeronautica militare", emanate  dal  Comando  Scuole
dell'Aeronautica  militare/3^   Regione   Aerea,   vigenti   all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti-  si  articola  nelle  seguenti
aree d'indagine, a loro volta suddivise  negli  specifici  indicatori
attitudinali: 
      efficienza  fisica:  verra'  valutata  l'efficienza  fisica   e
l'attitudine, in ambito sportivo, necessaria allo  svolgimento  delle
future attivita' addestrative previste nella  carriera  di  Ufficiale
tramite lo svolgimento dei seguenti esercizi: 
        a) corsa piana di 800 metri; 
        b) addominali; 
        c) trazioni alla sbarra; 
      efficienza   intellettiva:   verra'   valutata    tramite    la
somministrazione individuale  (o  collettiva)  di  uno  o  piu'  test
intellettivi  e/o  attitudinali  a  risposta  multipla  di  tipologia
individuata, a cura della  commissione,  tra  le  seguenti:  abilita'
matematica; ragionamento astratto; efficienza  mentale;  ragionamento
numerico/matematico;     abilita'     visuo/spaziale;     trattamento
informazioni  e  ragionamento  verbale.  La   prova   potra'   essere
somministrata in maniera informatizzata  e  includere  test  di  tipo
adattivo; 
      giudizio  psicoattitudinale:  verra'  effettuato   tramite   un
colloquio   individuale   e   una   o   piu'    prove    di    gruppo
(intervista/conferenza)  integrati  dalle  risultanze  di   eventuali
questionari di personalita'. 
    Le modalita' di dettaglio  circa  la  presentazione  al  suddetto
Centro, lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro valutazione
e i comportamenti da tenere in  caso  di  infortunio  sono  riportate
nell'Allegato  F  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto. 
    2. La  commissione,  sulla  scorta  dei  criteri  di  valutazione
indicati  nell'Allegato  F  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto, comunichera', seduta stante, a ciascun  concorrente
l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo   quale   Allievo   Ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare"; 
      "non  idoneo  quale  Allievo  Ufficiale  in  ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare" con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso.

Art. 12 Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese

				Art. 12 
 
            Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale 
                      e prova di lingua inglese 
 
    1. I soli concorrenti partecipanti al concorso  per  l'ammissione
al 125°  corso  Allievi  Ufficiali  Piloti  di  Complemento,  di  cui
all'art.  1,  comma  1,  lettera  a)  l'idoneita'  sotto  il  profilo
psicoattitudinale   e   comportamentale,   sara'   accertata    dalla
commissione di cui al precedente art. 8,  comma  1,  lettera  c),  ai
sensi delle "Norme per la selezione psicoattitudinale  dei  candidati
partecipanti  ai  concorsi  dell'Aeronautica  militare"  emanate  dal
Comando Scuole dell'Aeronautica militare/3^  Regione  Aerea,  vigenti
all'atto  dell'effettuazione  del  tirocinio.  I  candidati   saranno
convocati  al  tirocinio  a  essi   riservato,   presso   l'Accademia
aeronautica, orientativamente dal 19 al 28 novembre 2018, secondo  le
modalita' di cui al precedente art. 6, comma 1. 
    2. Le concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare  il
referto del test di gravidanza (su sangue o  urine)  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  entro   i   cinque   giorni
calendariali antecedenti alla  data  di  presentazione  al  tirocinio
psicoattitudinale e  comportamentale.  La  mancata  presentazione  di
detta documentazione determinera' l'esclusione  del  concorrente  dal
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. 
    Se  all'atto  della  presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio stesso dovessero insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi
sulla  persistenza  della   idoneita'   psicofisica   precedentemente
riconosciuta,  per  eventi  frattanto   verificatisi,   e'   facolta'
dell'Accademia aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento
di indagini e conseguente espressione di parere  medico-legale  circa
la persistenza dell'idoneita' medesima. 
    3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di  vita  interna
dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia aeronautica; 
      b) effettueranno un programma di attivita', di cui all'allegato
G, inteso a verificare il possesso delle doti di  carattere  e  delle
qualita' richieste dall'art. 646 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66 per la futura nomina a Ufficiale  Pilota  di  Complemento
dell'Aeronautica militare; 
      c) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio; 
      d) sosterranno una prova tesa ad accertare la conoscenza  della
lingua inglese a cura del Centro di Formazione  Aviation  English  di
Loreto che consistera' in: 
        un test di reading di quaranta quesiti a  risposta  multipla.
Il test si intendera' superato al raggiungimento del punteggio minimo
di 60/100 (24 risposte esatte su  40).  A  ciascuna  risposta  esatta
corrispondera'  un  punteggio  positivo  +  2,5)  mentre  a  ciascuna
risposta  errata  (o  multipla)   e   alla   mancata   risposta   non
corrispondera' alcun punteggio. I concorrenti giudicati inidonei  per
il  mancato  raggiungimento  del  punteggio  minimo  sopra   indicato
(60/100) saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso; 
        un test orale con valutazione di listening e speaking; 
        un test di writing. 
    La votazione sara' espressa in centesimi per ogni singolo test  e
il voto finale si otterra' dalla media aritmetica delle votazioni. La
prova  di  inglese  si  intendera'  superata  al  raggiungimento  del
punteggio totale minimo di 60/100. 
    4. Durante il tirocinio  i  frequentatori  saranno  ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
programmate. 
    5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi  minimi  indicati
nel citato allegato G; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      c) non supereranno  con  esito  favorevole  le  prove  sportive
obbligatorie indicate nel predetto Allegato G; 
      d) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano
complessivamente  un  terzo  della  durata  del  tirocinio  medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le  giornate  in
cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a
tutte le attivita' programmate. Pertanto,  rientreranno  nel  computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura  sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'accademia aeronautica, a  seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 
    6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti  che,
al termine dello stesso, saranno giudicati  idonei  dalla  competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti  in  ogni  singola  prova  che  determinera'  il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.

Art. 13 Valutazione dei titoli di merito

				Art. 13 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli  di  merito
dichiarati  nelle  domande  di  partecipazione  o  in   dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei
al termine delle prove e degli  accertamenti  di  cui  ai  precedenti
articoli 9, 10, 11 e 12, assegnando ai medesimi dei punteggi  per  il
possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi  2
e 3. 
    2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
al 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 
      a) per il possesso del brevetto di  pilota  commerciale:  punti
10; 
      b) per il possesso di licenza di pilota privato: punti 5. 
    Ai fini di una corretta valutazione da  parte  della  commissione
esaminatrice, detti titoli dovranno essere  espressamente  dichiarati
nella domanda di partecipazione, allegando copia (in  formato  pdf  o
jpeg) dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente nazionale  per
l'aviazione civile (ENAC). 
    3. Per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al
10° corso allievi Ufficiali in ferma prefissata  (AUFP),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b): 
      a) per gli ausiliari del  ruolo  normale  del  Corpo  sanitario
aeronautico, fino a un massimo di 5 punti cosi' ripartiti: 
        1) titoli di studio  universitari  posseduti  in  aggiunta  a
quelli  prescritti  quali  requisiti  di  ammissione  al  concorso  e
pubblicazioni (fino a punti 5): 
          dottorato di ricerca in  ambito  medico-chirurgico:  (punti
0,50); 
          specializzazioni di  particolare  interesse  per  la  Forza
armata: ortopedia e traumatologia anestesia, rianimazione  e  terapia
intensiva e del  dolore,  chirurgia  generale,  chirurgia  vascolare,
malattie  infettive  e  tropicali,  psichiatria,  medicina  legale  e
medicina del lavoro (punti 4); 
          altre   specializzazioni   medico-chirurgiche:   igiene   e
medicina  preventiva,  patologia  clinica   e   biochimica   clinica,
otorinolaringoiatria,  fisiatria,   oftalmologia,   radiodiagnostica,
malattie   dell'apparato   cardiovascolare,   neurologia;    medicina
d'urgenza-emergenza e ginecologia e ostetricia (punti 2); 
          corsi di perfezionamento universitario o equiparati in area
medico-chirurgica e master di 2° livello in  area  medico-chirurgica,
post lauream (punti 1); 
          pubblicazioni  edite  a  stampa  (solo  se  indicate  nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico su  argomenti  attinenti
al servizio che il concorrente sara'  chiamato  a  prestare  dopo  la
nomina, che siano riportate  su  riviste  scientifiche  nazionali  ed
estere, con esclusione delle tesi di  laurea  e  di  specializzazione
(punti da 0,20 a 1). La valutazione delle pubblicazioni dovra' essere
adeguatamente motivata in relazione all'originalita' della produzione
stessa,  all'importanza   della   rivista   (Impact   Factor),   alla
continuita'  ed  ai  contenuti  dei  singoli  lavori,   all'eventuale
collaborazione di piu' autori. 
        2) altri titoli (fino a punti 2): 
          per ogni semestre di servizio prestato alle  dipendenze  di
servizi pubblici di  emergenza  e  accettazione  sanitaria  (servizio
urgenza/emergenza 118): punti 1; 
          per ogni semestre di servizio prestato alle  dipendenze  di
strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50; 
          per ogni semestre di servizio prestato alle  dipendenze  di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,50. 
      b) per gli ausiliari del ruolo  normale  del  Corpo  del  genio
aeronautico, fino a un massimo di 10 punti cosi' ripartiti: 
        1) titoli accademici e  tecnici,  fino  a  punti  6  come  di
seguito specificato: 
          per  ogni  diploma  di  specializzazione   afferente   alla
professionalita' richiesta per il per il concorso, punti 2; 
          per ogni master afferente alla  professionalita'  richiesta
per il concorso, punti 1; 
          per   ogni   dottorato   di    ricerca    afferente    alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti 3; 
          ciascun      corso/certificazione      afferente       alla
professionalita' richiesta, da  valutare  a  cura  della  commissione
esaminatrice, fino a punti 1; 
        2) altri titoli fino a punti 4: 
          pubblicazioni  edite  a  stampa  (solo  se  indicate  nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico, su argomenti  attinenti
al servizio che il concorrente sara'  chiamato  a  prestare  dopo  la
nomina, che siano riportate  su  riviste  scientifiche  nazionali  ed
estere, con esclusione delle tesi di laurea  e  di  specializzazione,
punti da 0,20 a 1 per ciascuna pubblicazione.  La  valutazione  della
pubblicazione  dovra'  essere  adeguatamente  motivata  in  relazione
all'originalita'  della  produzione  stessa,   all'importanza   della
rivista (Impact Factor), alla continuita' ed ai contenuti dei singoli
lavori. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita'  della
singola   pubblicazione    avverra'    attribuendo    un    punteggio
percentualmente ridotto in  funzione  del  numero  degli  autori  del
lavoro; 
          per ogni semestre di servizio prestato alle  dipendenze  di
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o forze armate, fino 0,50. 
      c) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10
punti, cosi' ripartiti: 
        1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la
partecipazione al concorso, massimo punti 7: 
          per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili
con quelli attribuiti al successivo alinea qualora  la  laurea  e  la
laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi); 
          per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3; 
          per il possesso di master universitario di I livello, punti
1; 
          per il possesso di  master  universitario  di  II  livello,
punti 1; 
        2) altri titoli, massimo punti 3: 
          per il possesso del brevetto di  pilota  d'aeroplano  o  di
aliante, punti 1; 
          per il possesso del diploma  conseguito  presso  l'Istituto
dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N. F.A.), punti 1; 
          per  il  corso  di  cultura  e   meteorologia   aeronautica
rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione  con  l'I.T.S.N.
"Carnaro", se conseguito  fino  a  dicembre  2009  o  rilasciato  dal
Centro/Gruppo di volo a vela, se conseguito dal gennaio  2010,  punti
0,5. 
    Solo per le Armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.): 
      per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1; 
      per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5; 
      per il possesso del brevetto di paracadutista  militare,  punti
1; 
      per il possesso del  brevetto  di  paracadutista  A.N.  P.d.I.,
punti 0,5. 
    Solo per Infrastrutture ed impianti: 
      ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento  post-laurea  in
settore attinente concluso,  organizzato  dall'Universita'  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2, punto c) della legge n. 341/1990 o  dagli  enti
paritetici ai sensi dell'art. 51 della legge n. 81/2008 e  successive
modificazioni ed integrazioni: punti 0,25; 
      ciascun corso\certificazione in  informatica,  topografia  GIS,
AUTOCAD concluso con esame finale: punti 0,15; 
      attivita' lavorativa nello specifico settore delle  costruzioni
presso enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o  uguale  a
12 mesi (frazionabile fino ad un massimo di 3 periodi della durata di
4 mesi ciascuno): 
        punti 1 per periodi maggiori o uguali a 12 mesi e inferiori a
18 mesi; 
        punti 2 per periodi maggiori o uguali a 18 mesi e inferiori a
24 mesi; 
        punti 3 per periodi maggiori o uguali a 24 mesi. 
    Solo per Fisica: 
      attestato di meteorologo rilasciato dalle universita'  italiane
o dagli enti militari italiani di formazione e  addestramento  i  cui
percorsi formativi siano stati valutati dal Rappresentante permanente
per l'Italia presso  l'Organizzazione  meteorologica  mondiale  (OMM)
corrispondenti a quelli definiti dall'OMM negli specifici regolamenti
tecnici: punti 0,5. 
    2. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella  stessa.  E'  onere  dei   concorrenti   fornire   informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da  parte
della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di  domanda
on-line  l'area  relativa  alla  descrizione  dei  titoli  di  merito
posseduti fosse insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera
dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla  domanda
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nell'art. 5 comma  4  del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione per la prova  scritta  di  cui  al
precedente art. 9, comma 2 del presente decreto.

Art. 14 Graduatorie di merito

				Art. 14 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a) per l'ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali  Piloti  di
Complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), 
      b) per l'ammissione al 10° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale,  del   Corpo   sanitario
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1; 
      c) per l'ammissione al 10° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale,  del  Corpo  del   genio
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2); 
      d) per l'ammissione al 10° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell'Arma  aeronautica,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3; 
      e) per l'ammissione al 10° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di commissariato,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4); 
      f) per l'ammissione al 10° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
aeronautico - categoria Costruzioni Aeronautiche, di cui all'art.  1,
comma 1, lettera b), numero 5), primo alinea; 
      g) per l'ammissione al 10° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
aeronautico - categoria Elettronica, di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b), numero 5), secondo alinea; 
      h) per l'ammissione al 10° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico - categoria Infrastrutture e impianti, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), numero 5), terzo alinea; 
      i) per l'ammissione al 10° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
aeronautico - categoria Fisica, di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
b), numero 5), quarto alinea; 
      j) per l'ammissione al 10° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
aeronautico - categoria Chimica, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
b), numero 5), quinto alinea. 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno  formulate
come di seguito specificato: 
      a) per l'ammissione al 125° corso Allievi Ufficiali  Piloti  di
Complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) la graduatoria di
merito  sara'  formata  dalla  media  dei  punteggi  conseguiti   dai
candidati nelle seguenti prove: 
        1) prova scritta; 
        2) prova di lingua inglese; 
    Al calcolo della media di cui ai precedenti punti 1) e  2)  sara'
sommato  l'eventuale  punteggio  dei  titoli  di  merito  di  cui  al
precedente art. 13, comma 2. 
      b) per l'ammissione al 10° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), le graduatorie di
merito saranno  formate  dalla  somma  dei  punteggi  conseguiti  dai
candidati nelle seguenti prove: 
        1) prova scritta; 
        2) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  2  del  presente
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza  sara'
preferito  il  concorrente  piu'  giovane  d'eta',  in   applicazione
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  3,  nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di  eventuali  titoli  di  preferenza,
sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  da  consegnare
all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art.
9. In assenza di titoli di preferenza, sempre a  parita'  di  merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta',  in  applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio  1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    5. Le graduatorie di merito  saranno  approvate  dalla  Direzione
generale  per  il  personale  militare  e  pubblicate  nel   Giornale
Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami".  Inoltre
esse saranno pubblicate nel portale dei  concorsi  e  a  puro  titolo
informativo, nel sito www.difesa.it 
    6. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di
concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, Arma/Corpi e  categorie,  la
Direzione generale per il personale militare si riserva  la  facolta'
di devolvere in  tutto  o  in  parte  detti  posti  ad  altro  ruolo,
Arma/Corpo  e  categoria,  su  indicazione   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica.

Art. 15 Svolgimento del 125° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) e nomina

				Art. 15 
 
         Svolgimento del 125° corso Allievi Ufficiali Piloti 
                   di Complemento (AUPC) e nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), saranno ammessi al
corso di pilotaggio  aereo  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto.  Gli  ammessi  riceveranno,  secondo  le  modalita'
previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per
assumere servizio presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore,  comunicata  entro  la
data di  prevista  presentazione  presso  l'Accademia  aeronautica  e
riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una  proroga  della
data di presentazione che, comunque,  non  potra'  superare  i  sette
giorni. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  "Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi". 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della Direzione  generale  per  il  personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di Allievo Ufficiale Pilota  di  Complemento.  Allo
scopo l'Accademia aeronautica, al termine dei primi  quindici  giorni
di corso, dovra' fornire alle competenti  Divisioni  della  Direzione
generale per il personale  militare  gli  elenchi  dettagliati  degli
Allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    5.    Nel     perseguimento     dell'economicita'     dell'azione
amministrativa, l'Accademia aeronautica potra'  convocare,  oltre  ai
dieci vincitori del concorso, ulteriori  concorrenti  idonei  secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito fino a  un  massimo  di
cinque unita'. All'atto della presentazione in Accademia i  precitati
ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria  di
durata non superiore a quella del  corso  per  il  conseguimento  del
brevetto di pilota. Resta salva  la  possibilita'  di  convocare  per
l'inizio del corso, un  numero  di  concorrenti  pari  a  quello  dei
candidati che non si sono presentati alla convocazione in  Accademia.
Questi  ultimi  saranno  considerati  rinunciatari  ed  esclusi   dal
concorso.   Parimenti,   l'Accademia   potra'   convocare   ulteriori
concorrenti idonei in sostituzione di quelli che, entro sette  giorni
a decorrere da  quello  successivo  alla  data  di  presentazione  in
Accademia,  saranno  dimessi  o  rinunceranno  all'ammissione  ovvero
saranno giudicati inidonei dall'Accademia aeronautica  per  il  ruolo
naviganti  speciale  e  non  incorporati.  La  convocazione  avverra'
secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando quanto  stabilito  in
merito alle riserve di posti dall'art. 2, comma 1 del bando. 
    Gli  ulteriori  concorrenti  idonei  convocati  in  aggiunta   ai
vincitori che,  pur  avendo  conseguito  il  brevetto  di  pilota  di
aeroplano presso le Scuole di  volo  dell'Aeronautica  militare,  non
rientreranno   nei   posti   disponibili,   saranno   automaticamente
prosciolti dalla ferma volontaria contratta  e  rinviati  al  proprio
domicilio. Qualora, invece, gli stessi dovessero subentrare a seguito
di  mancato  conseguimento  del  brevetto  di  pilota  da  parte  dei
vincitori,  la  ferma  volontaria  gia'   contratta   dovra'   essere
rideterminata e sottoscritta nella prevista ferma di anni dodici. 
    6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di gennaio 2019,  si
svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II,  capo
III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed  ai  regolamenti
militari,  con  il  grado  di  Aviere  Allievo  Ufficiale  Pilota  di
Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una  ferma  di
dodici anni, decorrente dalla data  di  inizio  del  corso  suddetto.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati
rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo  e  rinviati
dall'Accademia   aeronautica   al   proprio   domicilio   ovvero   al
Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio; 
      b) gli stessi saranno promossi Aviere scelto al compimento  del
terzo mese di servizio e Sergente pilota di Complemento all'atto  del
conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano; 
      c) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di  Complemento  che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei ad assumere il grado,  la  nomina  a  Sottotenente  pilota  di
Complemento conferita  con  decreto  di  nomina  del  Ministro  della
difesa, e saranno impiegati secondo le esigenze  dell'Amministrazione
della Difesa. 
    7. La Direzione generale per il personale militare,  su  proposta
del Comandante dell'Accademia aeronautica, ha facolta'  di  espellere
dal corso gli Allievi che, per motivi psicofisici o per  mancanza  di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno  ritenuti
non pienamente  idonei  a  proseguire  i  corsi  stessi.  I  suddetti
frequentatori perderanno la qualifica di Allievo Ufficiale pilota  di
Complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per
il personale militare, dalla ferma dodecennale  contratta  all'inizio
del corso. 
    Gli allievi, gia' militari, se  non  conseguiranno  la  nomina  a
Sottotenente pilota di Complemento, rientreranno nella  categoria  di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    8. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado  di  sottotenente  di
complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di sergente di complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 
    9.  Agli  Allievi  Ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    10. Durante il periodo di frequenza del corso agli  Allievi  gia'
in servizio  competono  gli  assegni  del  grado  rivestito  all'atto
dell'ammissione.

Art. 16 Svolgimento del 10° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina

				Art. 16 
 
             Svolgimento del 10° corso Allievi Ufficiali 
                 in ferma prefissata (AUFP) e nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere b), c), d), e) ed  f),
saranno ammessi al  corso,  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita'  indicate
al precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per  assumere
servizio presso l'Accademia aeronautica in Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso  per  Allievi  Ufficiali  in  ferma  prefissata.  In  caso   di
impossibilita' a ottemperare tempestivamente  alla  convocazione  per
causa di  forza  maggiore,  comunicata  entro  la  data  di  prevista
presentazione presso l'Accademia  aeronautica  e  riconosciuta  dalla
stessa,  potra'  essere  concessa   una   proroga   della   data   di
presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di fotografia, della tessera sanitaria, nonche' del referto di cui al
precedente art. 10, comma 2, lettera a)  qualora  non  presentato  in
sede di accertamenti psico-fisici. Gli stessi  saranno  sottoposti  a
visita di incorporamento  volta  ad  accertare  il  mantenimento  dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle
vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla  normativa  sanitaria  in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A  tal  fine,
all'atto    dell'incorporamento,    allo     scopo     di     evitare
iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva Tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  "Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi". 
    4. All'atto dell'ammissione al corso i militari gia' in  servizio
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il personale militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di Allievi Ufficiali in ferma  prefissata  ausiliari  del
ruolo normale o speciale dell'Aeronautica militare. 
    Allo scopo l'Accademia aeronautica, al termine dei primi quindici
giorni di corso, fornira' alle competenti Divisioni  della  Direzione
generale per il personale militare,  gli  elenchi  dettagliati  degli
Allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il corso, con presumibile inizio nel periodo di gennaio  2019,
si svolgera' con le modalita' previste dal  decreto  ministeriale  26
settembre 2002, citato nelle premesse gli  ammessi  conseguiranno  la
qualifica di Allievi Ufficiali in  ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico o del Corpo  del  genio
aeronautico  ovvero  dei  ruoli   speciali   delle   Armi   dell'Arma
aeronautica dei Corpi e  categorie  dell'Aeronautica  militare.  Essi
dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi  a  decorrere,
per tutti, dalla data di inizio del corso e, in qualita' di  Allievi,
saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che
non sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati  rinunciatari
all'ammissione al corso e rinviati dall'Istituto di formazione. 
    6. Agli Allievi Ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  Allievi  Ufficiali
dell'Accademia aeronautica, ovvero gli assegni  del  grado  rivestito
all'atto dell'ammissione. 
    7. Gli Allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentano  almeno
un  terzo  delle  lezioni,   saranno   dimessi   dal   corso   previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    Gli Allievi comunque dimessi dal corso: 
      a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, se tale categoria non prevede il  ricollocamento  in  congedo,  il
periodo di durata del  corso  sara'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti dai ruoli dei  Marescialli,  rientrano  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      c) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 
    8. Gli Allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
      a) Tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico; 
      b) Tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo del genio aeronautico; 
      c)  Sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale delle Armi dell'Arma aeronautica; 
      d)  Sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo del genio aeronautico; 
      e)  Sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo di commissariato aeronautico. 
    9. Gli Allievi che non superano gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati  Ufficiali  e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato  tutti  gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.  Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    10. Durante la frequenza del corso e durante  l'espletamento  del
servizio da Ufficiale in  Ferma  Prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
Enti/Reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze
armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella  Polizia  di  Stato,
nel Corpo della polizia  penitenziaria  e  nel  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei
casi di immediata instaurazione di un rapporto  di  impiego  a  tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al  termine
della quale senza partecipazione a ulteriore concorso sia previsto il
transito nel servizio permanente. 
    11. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il  personale   militare,   su   richiesta   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a  un
massimo di  sei  mesi  per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
o in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio
nazionale. 
    12. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il personale militare su richiesta dello Stato  Maggiore
dell'Aeronautica,  secondo  le   modalita'   previste   dal   decreto
ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta  dello  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  e   previo   loro
consenso, per consentire l'impiego  ovvero  la  proroga  dell'impiego
nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio  nazionale
ovvero in concorso con le Forze  di  polizia  per  il  controllo  del
territorio nazionale. 
    13.  Agli  Allievi  Ufficiali,  una  volta  incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    14. Durante il periodo di frequenza del corso agli  Allievi  gia'
in servizio  competono  gli  assegni  del  grado  rivestito  all'atto
dell'ammissione. 
    15.  Se  alcuni  dei  posti  rimarranno  scoperti  per  rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, l'Accademia  aeronautica  avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di  idonei  al  corso
secondo l'ordine delle  rispettive  graduatorie  di  merito  fino  al
settimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.

Art. 17 Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati

				Art. 17 
 
                     Accertamento dei requisiti 
                       e dei titoli dichiarati 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti la conferma di quanto  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
eventualmente sottoscritte dai vincitori del  concorso  medesimo,  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  se  dal  controllo  di  cui  al
precedente comma  emerge  la  non  veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento  nell'Aeronautica  militare
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato.

Art. 18 Esclusioni

				Art. 18 
 
                             Esclusioni 
 
    1. I concorrenti che risultano in difetto anche di  uno  soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso Allievi  Ufficiali
Piloti di Complemento dell'Aeronautica militare e  Allievi  Ufficiali
in ferma prefissata dell'Aeronautica  militare  saranno  esclusi  con
provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale  in  ferma  prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.

Art. 19 Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento

				Art. 19 
 
   Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento 
 
    1. I sottotenenti piloti di complemento, dopo aver  maturato  due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per  l'avanzamento  e,
se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell'art.  1243  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse. 
    2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi
dell'art. 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  citato
nelle premesse. 
    3. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma  dodecennale,  se
in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  potranno   partecipare   a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in
servizio permanente effettivo ai  sensi  dell'art.  667  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.

Art. 20 Prospettive di carriera per gli Ufficiali in ferma prefissata

				Art. 20 
 
    Prospettive di carriera per gli Ufficiali in ferma prefissata 
 
    1. I  Sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  dei  ruoli
speciali  delle  Armi  dell'Aeronautica,  dei   Corpi   e   categorie
dell'Aeronautica  militare  sono  valutati   per   l'avanzamento   ad
anzianita' al grado superiore  al  compimento  del  secondo  anno  di
permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli Ufficiali in  ferma  prefissata  possono  partecipare,  in
relazione al titolo di studio posseduto e se  sono  in  possesso  dei
requisiti  indicati  dal  relativo  bando,   ai   concorsi   per   il
reclutamento di: 
      a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in ferma prefissata
costituisce  titolo  valutabile  ai  fini  della   formazione   delle
graduatorie di merito.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

				Art. 21 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento  europeo  (UE)  2016/679
(di seguito Regolamento) e nelle more dell'adozione dei provvedimenti
di attuazione della legge 25 ottobre 2017, n.  163,  ai  sensi  degli
articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  ove
applicabili, in quanto non incompatibili, si  informano  i  candidati
che  il  trattamento  dei  dati  personali   forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o,  comunque,  a
tale scopo acquisiti, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle attivita' istituzionali relative al  concorso.  Il  trattamento
dei dati personali e particolari sara' espletato a cura dei  soggetti
a  cio'  autorizzati,  ivi  compresi  quelli  facenti   parte   delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i
dati  personali  e  particolari  sono  raccolti  e/o  successivamente
trattati; cio' anche in caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
impiego/servizio,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del
rapporto stesso. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti  indirizzi  di  posta  elettronica   e   posta   elettronica
certificata: 
        persomil@persomil.difesa.it 
        persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere contattato  ai  recapiti  resi  noti  sul  sito  istituzionale
www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento consiste nell'istaurazione  del
rapporto d'impiego/servizio e trova la  base  giuridica  nel  decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della  Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1057; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego  del  candidato  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal Regolamento di cui all'art.  49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione dei dati relativi ai militari  e
ai cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco  temporale  non
superiore alla  permanenza  in  servizio,  sino  al  collocamento  in
congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per  i  cittadini
non idonei/non vincitori esso e' fissato sino al conseguimento  delle
finalita' pubbliche del trattamento dei dati, ivi compresa la  tutela
degli  interessi  dell'Amministrazione   della   Difesa   presso   le
giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali in qualita' di Autorita'
di controllo. 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a  21  del  citato  Regolamento,  nonche',  in  quanto
compatibili, quelli di cui all'art.  7  del  decreto  legislativo  n.
196/2003, tra  i  quali  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  li
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,   completare,
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. Tali  diritti  potranno  essere  fatti
valere nei  confronti  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 13 agosto 2018  
 
                                 Il Vice Direttore Generale: Giurelli

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