ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, nonche' alle categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate. (19E09938)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 27-08-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, nonche' alle categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate. (19E09938)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
  • Data: 27-08-2019
  • Scadenza: 26-09-2019

Art. 1 E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di due unita' con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale, [...]

IL DIRETTORE CENTRALE 
                  delle risorse umane ed economiche 
 
    Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  febbraio
1991, n. 171; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente "nuove norme
in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e   della   criminalita'
organizzata" e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, in  particolare  l'art.  18,
comma 2; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   in
particolare  l'art.  34-bis  del  decreto  medesimo,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
    Visto il C.C.N.L. relativo al personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006; 
    Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e
ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018; 
    Visto il decreto del Presidente  dell'Istituto  3  ottobre  2002,
concernente il regolamento recante  norme  per  il  reclutamento  del
personale dell'Istituto superiore di sanita'  e  sulle  modalita'  di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio; 
    Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.  106  recante  la
riorganizzazione degli enti vigilati dal  Ministero  della  salute  a
norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  in  data  24  ottobre  2014,
concernente l'approvazione dello Statuto dell'Istituto  superiore  di
sanita', ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data
2  marzo  2016,  concernente  l'approvazione   del   Regolamento   di
organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106; 
    Visto il prospetto informativo on-line relativo  al  31  dicembre
2018 che ha evidenziato delle scoperture per le categorie protette di
cui all'art. 18 della legge n. 68/99; 
    Vista la deliberazione n. 6 allegata al verbale  n.  32,  del  19
giugno 2019,  con  la  quale  il  Consiglio  di  amministrazione  del
predetto Istituto ha approvato l'attivazione di un concorso  pubblico
a tempo indeterminato per due unita' di personale con il  profilo  di
collaboratore tecnico enti di  ricerca  riservato  agli  appartenenti
alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della  legge  12
marzo 1999, n. 68 nonche'  alle  categorie  di  riservatari  ad  esso
collegate e/o equiparate, a norma di legge; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione a tempo indeterminato di due unita' con  il  profilo  di
collaboratore tecnico enti di ricerca  -  VI  livello  professionale,
riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di
cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo  1999,  n  68  nonche'
alle categorie  di  riservatari  ad  esso  collegate  e/o  equiparate
(Decreto n. 179/2019), a norma di legge di seguito specificate: 
      A) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di  guerra  o  di  servizio  ovvero  in  conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause; coniuge  e
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa  di  guerra,
di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati; 
      B) vittime del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata
(legge n. 407/98) e orfani o in alternativa,  coniuge  superstite  di
coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero siano  deceduti
a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermita' che hanno dato
luogo al trattamento di rendita da infortunio.

Art. 2 Al suddetto concorso sono ammessi a partecipare il personale appartenente alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e ai soggetti di cui alla legge 23 [...]

				Art. 2 
 
    1. Al suddetto concorso sono ammessi a partecipare  il  personale
appartenente alle categorie protette di cui  all'art.  18,  comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e ai soggetti di cui alla legge  23
novembre  1998,  n.  407  e  successive  modificazioni  indicate  nel
precedente art. 1, in possesso dei sotto indicati requisiti: 
      a) eta' non inferiore a 18 anni; 
      b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione  europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani  non  appartenenti
alla Repubblica; 
      c) diploma di istituto  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado (diploma di maturita'); 
      d)  essere  in  possesso  del   requisito   che   da'   diritto
all'iscrizione  negli  elenchi  delle  categorie  protette  ai  sensi
dell'art. 18  della  legge  n.  68/99,  oppure  di  appartenere  alla
categoria  delle  vittime  del  terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata (legge n. 244/07); 
      e) esperienza non inferiore a sei  mesi  in  campo  informatico
prestata presso istituzioni pubbliche e/o private. 
      Il  possesso  di  detto   requisito   sara'   accertato   dalla
commissione esaminatrice, che dovra'  darne  tempestivamente  notizia
all'Ufficio  III  reclutamento,  borse   di   studio   e   formazione
dell'Istituto, al fine dell'eventuale esclusione  dei  candidati  che
non risultassero in possesso del requisito stesso; 
      f) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si
concorre; l'Istituto si riserva di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso. 
    2.  I  candidati  che  siano  cittadini  di  uno   Stato   membro
dell'Unione europea diverso da quello  italiano  dovranno  possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara'  accertata  dalla  commissione  esaminatrice  tramite  apposito
colloquio che precedera' la prova scritta di cui al  successivo  art.
6. 
    3. Non possono essere ammessi al concorso: 
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b) coloro che siano stati destituiti o dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
      c) coloro che siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  altro
impiego pubblico per aver conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 
    4. Il requisito dell'appartenenza alle categorie protette di  cui
all'art. 18 della legge n. 68/99 e ai soggetti di cui alla  legge  23
novembre  1998,  n.  407  e  successive  modificazioni,  deve  essere
posseduto fin dalla data di pubblicazione del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    5. Tutti gli altri requisiti di cui al presente  articolo  devono
essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
    6. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche.

Art. 3 La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata [...]

				Art. 3 
 
    1. La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  redatta  su  carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di  qualsiasi  altro  mezzo,  indirizzata
all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio III  reclutamento,  borse
di studio e formazione, viale Regina Elena n.  299  -  00161 Roma,  o
tramite    equivalente    mezzo    informatico    (PEC)    indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it entro il termine perentorio di  giorni
trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Tale  termine,  qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto  al  primo
giorno non festivo immediatamente seguente. 
    2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione  della  domanda  nel  termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la  ricevuta  di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione. 
    3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia  la
causa,  anche  se   non   imputabile   al   candidato,   importa   la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso. 
    4. Il  bando  del  concorso  sara'  inserito  nel  sito  internet
dell'Istituto superiore di sanita' www.iss.it 
    5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui  si  allega  uno  schema  esemplificativo  (allegato  A),  gli
aspiranti debbono dichiarare: 
      1) il cognome ed il nome; 
      2) il luogo e la data di nascita; 
      3) la residenza; 
      4) l'appartenenza alle categorie  protette  previste  dall'art.
18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o categorie  equiparate
di cui all'art. 1 ovvero di essere iscritto  negli  appositi  elenchi
(in tal caso indicare l'ufficio presso quale si e' iscritti); 
      5) il concorso di cui all'art. 1 del presente bando; 
      6) la cittadinanza posseduta; 
      7) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste  elettorali
risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione  o  della
cancellazione dalle liste medesime; 
      8) se cittadini di altro Stato membro dell'Unione  europea,  di
godere dei diritti civili e politici nello Stato  di  appartenenza  o
provenienza, ovvero  i  motivi  del  mancato  godimento  dei  diritti
stessi; 
      9) di non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di  misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della  vigente  normativa
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali); 
      10)  il  titolo  di  studio  di  cui  sono  in  possesso,   con
l'indicazione  della  data  di   conseguimento   e   dell'istituzione
scolastica presso la quale e' stato conseguito. In caso di titolo  di
studio conseguito presso una  struttura  scolastica  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea il candidato dovra' allegare,  a  pena  di
esclusione, copia  del  provvedimento  di  equiparazione  di  cui  al
precedente art. 2, comma 1, lettera c); 
      11) l'esperienza di cui alla lettera e) dell'art. 2 del  bando,
indicando la struttura presso la quale l'attivita' e' stata svolta ed
il relativo periodo. 
      A   tal   fine   il   candidato   dovra'   produrre    apposita
documentazione,  in  originale  o  in   copia   dichiarata   conforme
all'originale, ovvero dichiarazioni sostitutive di  certificazione  o
dell'atto di notorieta' di cui, rispettivamente, agli articoli  46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000 ,  n.
445 atte a comprovare lo svolgimento dell'esperienza di cui trattasi.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40  del  suddetto  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, come modificato dall'art. 15
della legge 12 novembre 2011, n. 183, non potranno essere  utilizzate
certificazioni rilasciate dalle Pubbliche  Amministrazioni  che,  ove
prodotte, non saranno ritenute valide. In  luogo  dei  certificati  e
degli atti di notorieta' dovranno essere presentate le  dichiarazioni
sostitutive sopra citate. 
      12)  i  servizi   eventualmente   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di
pubblico impiego; 
      13) di avere adeguata conoscenza della  lingua  italiana  (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea); 
      14) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito,  di
cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso; 
      15) indirizzo  al  quale  desiderano  che  siano  trasmesse  le
eventuali comunicazioni nonche'  il  relativo  codice  di  avviamento
postale ed  il  numero  telefonico.  Il  candidato  ha  l'obbligo  di
comunicare tempestivamente all'Ufficio  III  reclutamento,  borse  di
studio e formazione dell'Istituto superiore di sanita'  le  eventuali
variazioni del proprio recapito. 
    6. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.  20,  2°  comma,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104,  il  candidato,  nel  caso  ne  avesse
bisogno, dovra' specificare l'ausilio necessario  per  sostenere  gli
esami in relazione al proprio handicap. Ai sensi di  quanto  previsto
dall'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.  68,  a  seconda
delle situazioni,  verranno  messe  in  atto  speciali  modalita'  di
svolgimento delle prove d'esame, per consentire ai candidati disabili
di concorrere in  effettiva  condizione  di  parita'  con  gli  altri
candidati. 
    7. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  firmata
in  calce.  Non  sara'  presa  in  considerazione  la   domanda   non
sottoscritta dal candidato. 
    8. I candidati le cui domande di  partecipazione  non  contengano
tutte  le  indicazioni  precisate  nel  presente  articolo  circa  il
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al  concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato. 
    9. La domanda con cui si chieda di  partecipare  anche  ad  altri
concorsi indetti da questo Istituto  sara'  presa  in  considerazione
soltanto per il concorso indicato  per  primo  nella  domanda  stessa
compatibilmente con il titolo di studio dichiarato e con i termini di
presentazione. 
    10. Qualora con una domanda  si  chiede  di  partecipare  a  piu'
concorsi, sara' presa in  considerazione  soltanto  per  il  concorso
indicato  per  primo,  compatibilmente  con  il  titolo   di   studio
richiesto. 
    11. Chi intenda partecipare a piu'  concorsi  banditi  da  questo
Istituto, deve spedire tante domande separate allegando a ciascuna di
esse i titoli di cui al successivo art. 5, che intende partecipare; 
    12. L'Istituto non assume responsabilita' per la  dispersione  di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione  del  recapito  da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    13.  Per  informazioni  relative  al   concorso   l'ufficio   III
Reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto superiore di
sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei
giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore  quattordici
alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.

Art. 4 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale di protezione dei dati personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i [...]

				Art. 4 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale  di  protezione
dei dati personali UE n.  2016/679  (RGDP),  recante  disposizioni  a
tutela delle persone rispetto al trattamento dei  dati  personali,  i
dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
    2. Il titolare del trattamento dati e'  l'Istituto  superiore  di
sanita' (ISS) con sede legale in viale Regina Elena n.  299  -  00161
Roma,  nella  persona  del  suo   legale   rappresentante,   che   e'
raggiungibile   al   seguente   recapito   di   posta    elettronica:
protocollo.centrale@pec.iss.it 
    3. In accordo con il RGPD, L'ISS ha provveduto a  dotarsi  di  un
responsabile della  protezione  dei  dati  personali  (DPO),  che  e'
raggiungibile   al   seguente   recapito   di   posta    elettronica:
responsabile.protezionedati@iss.it 
    4. I dati personali forniti sono necessari per  le  finalita'  di
gestione  del  procedimento  concorsuale  e  per  la  formazione   di
eventuali ulteriori atti allo stesso  connessi,  nei  modi  e  limiti
necessari per perseguire tali finalita'. 
    5. Il trattamento sara' effettuato  con  l'ausilio  di  strumenti
manuali e/o informatici e telematici, con logiche  di  organizzazione
ed  elaborazione  strettamente  correlate  alle  finalita'  stesse  e
comunque in  modo  da  garantire  la  sicurezza,  l'integrita'  e  la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
    6. I dati personali saranno conservati per il  periodo  di  tempo
necessario per il conseguimento delle finalita'  per  le  quali  sono
raccolti e trattati. 
    7. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno  oggetto  di
comunicazione  senza  esplicito  consenso,  salvo  le   comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di  dati  ad  enti
pubblici, o ad altri soggetti per  l'adempimento  degli  obblighi  di
legge o per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra. 
    8. E' possibile,  in  qualsiasi  momento,  esercitare  presso  il
titolare i seguenti diritti, previsti  dagli  appositi  articoli  del
RGPD, che consentono: 
      l'accesso ai propri dati personali; 
      la rettifica, cancellazione degli stessi o di  limitazione  del
trattamento dei propri dati personali; 
      l'opposizione al trattamento dei propri dati personali; 
      la portabilita' dei propri dati personali. 
    9. L'esercizio dei  propri  diritti  potra'  avvenire  attraverso
l'invio   di   una   richiesta   mediante    e-mail    all'indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it non e' soggetto ad  alcun  vincolo  di
forma ed e' gratuito. 
    10. Il conferimento dei dati personali di cui allo  schema  della
domanda di  partecipazione  (allegato  A)  e'  obbligatorio  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dalla selezione. 
    11. Si ha diritto di proporre reclamo all'Autorita'  garante  per
la protezione dei dati personali, con sede in Roma, piazza Venezia n.
11 - 00187 Roma, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul  sito
istituzionale dell'Autorita' stessa (www.garanteprivacy.it)

Art. 5 Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito. 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice [...]

				Art. 5 
 
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito. 
    2. Per la valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un  punteggio  non
superiore a punti 30,00. 
    3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono  i
seguenti: 
      ctg. 1) Servizi ed attivita'  prestati  presso  istituzioni  di
ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00. 
        Saranno attribuiti punti 3,00 per anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato
tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo  risultano
prestati piu' servizi ed attivita', tale periodo  verra'  considerato
una sola volta. 
      ctg. 2) Pubblicazioni e/o attivita' tecnico-scientifiche:  fino
a punti 7,00. 
        Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50 
    I candidati dovranno presentare ai  fini  della  valutazione  dei
predetti titoli un massimo di n. 15 pubblicazioni ed un massimo di 15
attivita' tecnico-scientifiche di servizio. In caso di  presentazione
di  un  numero  superiore  a  quanto  sopra  scritto,  sia   per   le
pubblicazioni che per le attivita' tecnico-scientifiche di  servizio,
la commissione valutera' esclusivamente le 15 pubblicazioni e  le  15
attivita' tecnico-scientifiche piu' recenti. 
    ctg. 3)Specializzazioni,borse di studio, dottorati di  ricerca  ,
partecipazione a corsi di formazione,vincite o idoneita' in pubbliche
selezioni o concorsi ed altri titoli culturali e professionali  :fino
a punti 2.00 
    Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50. 
    4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero
ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000, in semplice  fotocopia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I  lavori
in corso  di  stampa,  eventualmente  presentati,  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore,  in  originale   o   in   copia   dichiarata   conforme
all'originale, ovvero, in luogo di  tale  lettera,  da  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi  dell'art.  47  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  con  la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per  la  pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra'   indicare   con
esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la  data
di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale
il  lavoro  stesso   sara'   pubblicato.   Non   saranno   presi   in
considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati  per
la pubblicazione. 
    5. Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti  in
originale o copia  dichiarata  conforme  all'originale  ovvero  nella
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione  a  seconda  dei
casi di cui rispettivamente, agli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai sensi  dell'art.  40  non
potranno essere utilizzate  certificazioni  rilasciate  da  Pubbliche
amministrazioni che, ove prodotte, non saranno  ritenute  valide;  in
luogo  di  dette  certificazioni  dovranno   essere   presentate   le
dichiarazioni sostitutive sopra citate. 
    6. I cittadini  di  Stati  Terzi,  regolarmente  soggiornanti  in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di  cui  agli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, limitatamente agli stati,  alle  qualita'  personali  e  ai
fatti certificabili o  attestabili  da  parte  di  soggetti  pubblici
italiani, ovvero nei casi in cui la  produzione  delle  dichiarazioni
stesse avvenga in  applicazione  di  convenzioni  internazionali  tra
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
    7. I certificati o le attestazioni  rilasciate  dalle  competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero  e'  cittadino,  attestanti
stati,  qualita'  personali  e  fatti,  devono  essere  corredati  di
traduzione in lingua italiana  autenticata  dall'autorita'  consolare
italiana che ne attesta la conformita' all'originale. 
    8. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'  dovranno
essere  sottoscritte  in  presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero
dovranno  essere  sottoscritte  e  corredate  da  copia  fotostatica,
ancorche'  non  autenticata,  di  un  documento  di   identita'   del
sottoscrittore. 
    9. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti
gli elementi che le rendano utilizzabili, per  i  relativi  fini,  in
luogo della documentazione che sostituiranno. 
    10. Le dichiarazioni mendaci o la falsita'  negli  atti,  secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del  codice
penale e delle leggi speciali in materia. 
    11. L'Istituto procedera' a idonei controlli, anche  a  campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 
    12. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un  elenco  di
tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul  quale  dovranno  essere
indicati gli estremi del concorso e  le  generalita'  del  candidato,
dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun  titolo  dovra'
essere numerato  progressivamente  e  la  numerazione  dovra'  essere
riportata nell'elenco. 
    13.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli,  unitamente  ad  un  elenco
degli stessi, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera  di
trasmissione. 
    14. I documenti di cui al presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo. 
    15. La valutazione dei titoli  sara'  effettuata  dopo  la  prova
scritta e prima che  si  proceda  alla  valutazione  degli  elaborati
relativi alla prova medesima. Saranno  valutati  i  titoli  dei  soli
candidati risultati presenti alla prova scritta. 
    16. I criteri per la valutazione dei titoli  saranno  determinati
dalla commissione esaminatrice nella  prima  seduta,  prima  di  ogni
altro adempimento previsto dal presente bando. 
    17. Il punteggio attribuito per i titoli  sara'  reso  noto  agli
interessati prima dell'effettuazione della prova pratica  di  cui  al
successivo art. 6.

Art. 6 Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica o a contenuto teorico pratico ed una prova orale. Prova scritta: tecniche di elaborazione dati, metodologie [...]

				Art. 6 
 
    1. Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova  pratica
o a contenuto teorico pratico ed una prova orale. 
    Prova  scritta:  tecniche  di  elaborazione   dati,   metodologie
applicate ai sistemi informatici piu' diffusi (pacchetti  applicativi
Office), archiviazione e gestione dati in formato elettronico. 
    Prova pratica o a contenuto  teorico-  pratico:  sugli  argomenti
della prova scritta. 
    Prova orale: 
      colloquio su argomenti concernenti la prova scritta e la  prova
pratica; 
      discussione sull'attivita' svolta e sui titoli prodotti; 
      accertamento del  grado  di  conoscenza  della  lingua  inglese
scritta e parlata. 
    2.  Nella  prima  seduta  la  commissione   esaminatrice   dovra'
stabilire i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  delle  prove
concorsuali  da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine   di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    3.  Per  la  valutazione  della  prova  scritta  la   commissione
esaminatrice disporra', per  ogni  candidato,  di  un  punteggio  non
superiore a punti  novanta.  Conseguiranno  l'ammissione  alla  prova
pratica i candidati che avranno  riportato  nella  prova  scritta  un
punteggio non inferiore a punti sessantatre. 
    4.  Per  la  valutazione  della  prova  pratica  la   commissione
esaminatrice disporra', per  ogni  candidato,  di  un  punteggio  non
superiore a punti  novanta.  Conseguiranno  l'ammissione  alla  prova
orale i candidati  che  avranno  riportato  nella  prova  pratica  un
punteggio non inferiore a punti sessantatre. 
    5. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra',  per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a  punti  novanta.  Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un  punteggio  non
inferiore a punti sessantatre. 
    6. Le  prove  d'esame  avranno  luogo  in  Roma,  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" del 29 ottobre 2019
verra' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in  cui  i
candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova  scritta  e  la
prova pratica. Tale comunicazione avra' valore di  notifica  a  tutti
gli effetti. Le prove d'esame non  potranno  aver  luogo  nei  giorni
festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita'  religiose  ebraiche  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi. 
    7. I candidati a cui non sia stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere  la  prova  scritta,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora  indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale. 
    8.   I   candidati,   se   non   riceveranno   alcuna   contraria
comunicazione, dovranno presentarsi per sostenere  la  prova  pratica
nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella sopra citata Gazzetta
Ufficiale. 
    9.  Ai  candidati  ammessi  alla  prova  orale  ne   sara'   data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata  per  tale
prova. 
    10. La prova orale si svolgera' presso  l'Istituto  superiore  di
sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. 
    11. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei  candidati  esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale  elenco  sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 
    12.  Per  sostenere  le  prove  d'esame  i   candidati   dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per
decorrenza dei termini di validita'.

Art. 7 Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale e' il dirigente dell'Ufficio III - [...]

				Art. 7 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni il responsabile dell'istruttoria e  di  ogni
altro adempimento procedurale e'  il  dirigente  dell'Ufficio  III  -
Reclutamento, borse di studio e formazione.

Art. 8 La commissione esaminatrice, che avra' la composizione prevista dal D.P. 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e 17, sara' nominata con provvedimento del commissario straordinario dell'Istituto. [...]

				Art. 8 
 
    1.  La  commissione  esaminatrice,  che  avra'  la   composizione
prevista dal D.P. 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e 17, sara' nominata
con provvedimento del commissario straordinario dell'Istituto.

Art. 9 La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica ed il voto [...]

				Art. 9 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei  voti
conseguiti nella prova scritta e  nella  prova  pratica  ed  il  voto
riportato nella prova orale. 
    2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
relativa commissione esaminatrice formera' la graduatoria di  merito,
con l'indicazione delle votazioni stesse.

Art. 10 Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al [...]

				Art. 10 
 
    1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  e  successive  modificazioni  e  al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11 I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto [...]

				Art. 11 
 
    1. I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i titoli di  preferenza  a  parita'  di  merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto
speriore di sanita', entro il termine perentorio di giorni  quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli  stessi  abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti  il  possesso  di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del  termine  utile
per la presentazione delle domande. 
    2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni. 
    3. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato  sia  coniugato  o  meno,  da  comprovarsi  mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita  dei
figli stessi; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  Amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione  dei  giudizi  riportati  oppure
certificazione attestante il lodevole  servizio  prestato  rilasciata
dall'Amministrazione d'appartenenza; 
      c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    4. Il diritto alla preferenza a parita' di merito  potra'  essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di  certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',  a  seconda
dei casi. 
    5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella  domanda  il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza  a  parita'  di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 
    6. I documenti di cui al presente  articolo  saranno  considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata  con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel  primo  comma.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 
    7. Ai documenti di cui al presente  articolo  redatti  in  lingua
straniera deve essere allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana
certificata conforme al testo  straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.

Art. 12 Riconosciuta la legittimita' del procedimento, previo controllo di regolarita' effettuato sui verbali della commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla [...]

				Art. 12 
 
    1.  Riconosciuta  la  legittimita'   del   procedimento,   previo
controllo di regolarita' effettuato  sui  verbali  della  commissione
esaminatrice,  con  esclusione  delle  valutazioni  effettuate  dalla
commissione medesima sui titoli di  merito,  e  tenuti  presenti  gli
eventuali titoli  di  preferenza  a  parita'  di  merito  di  cui  al
precedente  art.  10,  con  decreto  del  direttore  della  Direzione
centrale  delle  risorse  umane  ed  economiche  sara'  approvata  la
graduatoria di merito del concorso indetto con il presente  bando,  e
verranno dichiarati i relativi vincitori. 
    2. La  graduatoria  sara'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
dell'Istituto superiore di sanita'. Di tale pubblicazione sara'  data
notizia mediante avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.
Dalla data di  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale  potranno  essere  restituiti  i
titoli allegati alla domanda di partecipazione. 
    4. Trascorsi  due  mesi  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai  candidati  i  suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o  di
procedere allo scarto dei medesimi.

Art. 13 Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto della normativa vigente e previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 14, a stipulare, ai sensi dell'art. 3 del [...]

				Art. 13 
 
    1. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto
della normativa vigente e previa produzione della  documentazione  di
cui al successivo art. 14, a stipulare,  ai  sensi  dell'art.  3  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del   personale   delle
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione  sottoscritto  il  7
aprile  2006,  un  contratto  individuale   di   lavoro   finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  e
contestualmente ad assumere servizio. 
    2.  Il  rapporto  di  lavoro   sara'   regolato   dal   contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico  impiego  non  dichiarate  disapplicabili.  E'
condizione risolutiva del contratto  individuale,  senza  obbligo  di
preavviso, l'eventuale annullamento della procedura  di  reclutamento
che ne costituisce il presupposto. 
    3. Al nuovo assunto sara' corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale  relativo  al   VI   livello   professionale   (profilo   di
collaboratore tecnico enti di ricerca), previsto dal CCNL  19  aprile
2018, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali. 
    4. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un  periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi. 
    5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia  risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 
    6. Sara'  considerato  rinunciatario  il  vincitore  che  non  si
presenti,  senza  giustificato  motivo,  per  la  sottoscrizione  del
contratto individuale di lavoro e per la  contestuale  assunzione  in
servizio.

Art. 14 Il candidato dichiarato vincitore dovra' presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento [...]

				Art. 14 
 
    1. Il candidato dichiarato  vincitore  dovra'  presentare  o  far
pervenire all'ufficio indicato nel precedente  art.  3  del  presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni  dal  ricevimento
del relativo  invito,  a  pena  di  non  dar  luogo  alla  successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui  al  comma  1
del precedente art. 13, i seguenti documenti: 
      1)  Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (in   carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   28   dicembre   2000,   n.   445,   sottoscritta
dall'interessato e comprovante: 
        a) la data e il luogo di nascita; 
        b) la cittadinanza, attuale  e  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso; 
        c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza,  con  l'indicazione  del  comune  nelle  cui  liste
elettorali risulta iscritto; 
        d)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere
procedimenti penali in corso; 
        e) l'esperienza di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  e)  del
presente bando, con  l'indicazione  del  periodo  e  della  struttura
presso cui e' stata svolta; 
        f) l'appartenenza alle categorie protette previste  dall'art.
18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o categorie  equiparate
di cui all'art. 1 ovvero di essere iscritto negli appositi elenchi. 
    2) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  (in  carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in  presenza
del dipendente addetto  ovvero  sottoscritta  e  corredata  da  copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di  identita'
del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato  e  di  non  trovarsi  in   nessuna   delle   situazioni   di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto  legislativo  n.
165/2001, ovvero espressa dichiarazione  di  opzione  per  l'Istituto
superiore di sanita'. 
    3) Il permesso di soggiorno  CE  o  l'attestazione  di  rifugiato
ovvero quella dello status di  protezione  sussidiaria  (solo  per  i
cittadini di Paesi Terzi). 
    L'Istituto   richiedera'   direttamente   alle    Amministrazioni
competenti per il rilascio  delle  relative  certificazioni  conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze
dei registri da esse custoditi. 
    2. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art.  5
in caso di falsa  dichiarazione.  Qualora  dai  controlli  effettuati
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    4. Le dichiarazioni dovranno essere in data non anteriore  a  sei
mesi da quella di ricevimento del relativo invito. 
    5. Scaduto inutilmente il termine  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo, fatta salva  la  possibilita'  di  una  proroga  a
richiesta  dell'interessato  nel  caso  di  comprovato   impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai candidati interessati
che non abbiano presentato la documentazione come  innanzi  precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 13. 
      Roma, 30 luglio 2019 
 
                                     Il direttore centrale: Martoccia

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    (Schema esemplificativo della domanda da compilarsi possibilmente
    dattiloscritta)


    Parte di provvedimento in formato grafico

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