MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti, di personale dirigenziale di seconda fascia, nel ruolo dei dirigenti, a tempo indeterminato. (22E10606)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23-08-2022

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti, di personale dirigenziale di seconda fascia, nel ruolo dei dirigenti, a tempo indeterminato. (22E10606)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 23-08-2022
  • Scadenza: 01-10-2022

Art. 1 Posti messi a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                       per il personale civile 
 
    Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 "Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  "Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola"; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  "Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche",  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  "Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo", in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili"; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica "Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici"; 
    Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare l'art. 23, con il quale e' stato istituito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni,  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in  particolare  l'art.
28 concernente l'accesso alla qualifica di  dirigente  della  seconda
fascia; 
    Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, inserito dall'art. 3,  comma  3,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in  legge  6  agosto
2021, n. 113, il quale prevede che "Nelle procedure  concorsuali  per
l'accesso  alla  dirigenza   in   aggiunta   all'accertamento   delle
conoscenze delle materie  disciplinate  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono  le  aree
di competenza osservate e prevedono la valutazione  delle  capacita',
attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte
e  orali,  finalizzate   alla   loro   osservazione   e   valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  "Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali",  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica",  e   "Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro"; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, "Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, "Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.  69,  ai
sensi del quale "a far data dal 1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  "Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni"  e,  in
particolare, l'art. 24  e  l'art.  62  che  sostituisce  il  comma  1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
"Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69"; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato",  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione"; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  "Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, "Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135"; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni, o previste dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
    Visto il decreto ministeriale del Ministro della difesa  in  data
16 gennaio 2013 e successive modificazioni, registrato alla Corte dei
conti in  data  1°  marzo  2013,  registro  1,  foglio  390,  recante
"Struttura del Segretariato  generale,  delle  Direzioni  generali  e
degli Uffici centrali del Ministero della difesa, adottato  ai  sensi
dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 90,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare"; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  24  settembre  2020,
registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2020, foglio n.  3106,
di approvazione della Tabella concernente l'individuazione dei  posti
di funzione dirigenziale civili della difesa, articolata in posizioni
organizzative  e  relative   fasce   retributive,   che   sostituisce
integralmente l'analoga Tabella annessa al  decreto  ministeriale  16
dicembre 2015, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16
aprile 2018, n. 78, "Regolamento che stabilisce i  titoli  valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente  e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi  dell'art.
3, comma 2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272"; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  contenente  le  linee
guida sulle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, "Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia"; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo"; 
    Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.  77,  il
quale prevede che "A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto i principi e  i  criteri  direttivi  concernenti  lo
svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis)
di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono  essere  applicati
dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro  2016/2018  del
personale dirigente dell'Area funzioni centrali,  sottoscritto  il  9
marzo 2020; 
    Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n.
76, il quale  prevede  che,  "1.  Al  fine  di  ridurre  i  tempi  di
reclutamento del personale, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  prevedono,
anche in deroga alla disciplina  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.  272,  e  della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti  modalita'  semplificate  di
svolgimento  delle   prove,   assicurandone   comunque   il   profilo
comparativo: (omissis)  b)  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente"; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019 - 2021"; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice  dell'ordinamento  militare"  e  successive  integrazioni   e
modificazioni e, in particolare, l'art.  2259-quinquies,  secondo  il
quale "Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine  stabilito
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.  244,
nei concorsi banditi per l'accesso alla  qualifica  di  dirigente  di
seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle  relative
facolta' assunzionali, il 50 per  cento  dei  posti  e'  riservato  a
favore del personale civile appartenente all'area terza dello  stesso
Ministero in possesso dei prescritti requisiti"; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  "Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia", convertito con modificazioni in legge 6 agosto  2021,  n.
113; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante  "Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)", convertito con modificazioni in legge  29  giugno
2022, n. 79; 
    Visto  il  piano  triennale  del  fabbisogno  di  personale   del
Ministero della difesa per gli  anni  2018-2019-2020  del  10  agosto
2018; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
giugno  2019,  recante  autorizzazione  ad   avviare   procedure   di
reclutamento e ad assumere unita' di personale,  ai  sensi  dell'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la lettera prot. n. 69160 in data 24 settembre 2019 con cui
il Ministero della difesa ha avanzato la richiesta  di  rimodulazione
volta ad aggiungere alle assunzioni  gia'  autorizzate  dal  suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quindici unita'  di
dirigente di seconda fascia; 
    Vista la lettera prot. n. 69575 in data 6 novembre  2019  con  la
quale il Dipartimento della funzione pubblica ha accolto la  suddetta
richiesta di rimodulazione; 
    Vista la lettera prot. n. 89213 in data 9 dicembre 2019  con  cui
il Ministero della difesa ha chiesto di ottenere l'autorizzazione, in
deroga  al  concorso  unico,  attesa  la  particolare   e   specifica
professionalita'  richiesta,  a  bandire  direttamente  un   concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda  fascia
di detto Dicastero, ovvero ad indire la citata procedura  concorsuale
avvalendosi del Formez PA; 
    Vista la lettera prot. n. 4224 in data 27  gennaio  2020  con  la
quale il Dipartimento della funzione pubblica ha accolto la  suddetta
richiesta di questo Ministero di poter svolgere, ai  sensi  dell'art.
4,  comma  3-sexies,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  un
concorso pubblico  per  il  reclutamento  di  quindici  dirigenti  di
seconda  fascia  in  deroga  al  concorso  unico  di  cui  al   comma
3-quinquies della medesima disposizione; 
    Ritenuto  di  dover  bandire  una  procedura  concorsuale   volta
all'assunzione a tempo indeterminato di quindici unita'  dirigenziali
di livello  non  generale,  necessarie  per  assicurare  il  ricambio
generazionale della dirigenza di seconda fascia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    E' indetto  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di complessive quindici unita', a  tempo  indeterminato,
di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo  dei
dirigenti del Ministero della difesa, da destinare ai  propri  uffici
sul territorio nazionale, come di seguito specificato: 
      profilo A: tredici unita' di dirigente amministrativo -  codice
concorso MD/DA; 
      profilo B: due unita' di dirigente tecnico  -  codice  concorso
MD/DT. 
    Ai sensi dell'art. 2259-quinquies del decreto legislativo  n.  66
del 2010, il 50 per cento dei posti  messi  a  concorso  per  ciascun
profilo (pari rispettivamente a sei e una  unita')  e'  riservato  al
personale civile appartenente  all'area  terza  del  Ministero  della
difesa che  abbia  superato  tutte  le  prove  d'esame  previste  dal
presente bando e sia in possesso dei requisiti di cui  al  successivo
art. 2, cosi' come previsto dall'art. 3, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Al riguardo  i
candidati  inseriranno  apposita  dichiarazione  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    La riserva di legge  e  i  titoli  di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui al successivo art. 11. 
    I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    Per l'ammissione alle procedure concorsuali di cui all'art. 1  e'
richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
        essere dipendenti di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni,
muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni  di  servizio
o, se  in  possesso  del  dottorato  di  ricerca  o  del  diploma  di
specializzazione (DS) conseguito presso le Scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, almeno tre
anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma
di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali  che  siano
stati reclutati a seguito di corso- concorso, il periodo di  servizio
e' ridotto a quattro anni; 
        essere in possesso della qualifica di  dirigente  in  enti  e
strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo   di   applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali; 
        aver  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o   equiparati   in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea; 
        essere  cittadini  italiani   che   hanno   svolto   servizio
continuativo  per  almeno  quattro  anni  presso  enti  od  organismi
internazionali in posizioni funzionali  apicali  per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 
      d)  idoneita'  fisica  all'impiego.  L'amministrazione  ha   la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo  i  vincitori  di
concorso, in base alla normativa vigente; 
      e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        per il profilo A: 
          laurea magistrale (LM) in Giurisprudenza LMG 01; Archivista
e  biblioteconomia  LM-5;   Filologia   moderna   LM-14;   Filologia,
letterature e storia dell'antichita' LM-15;  Informazione  e  sistemi
editoriali LM-19; Linguistica LM-39; Metodologie informatiche per  le
discipline umanistiche LM-43; Relazioni internazionali LM-52; Scienze
dell'economia LM-56; Scienze della comunicazione pubblica,  d'impresa
e pubblicita' LM-59; Scienze  della  politica  LM-62;  Scienze  delle
pubbliche amministrazioni LM-63; Scienze  economico-aziendali  LM-77;
Scienze per la cooperazione allo sviluppo LM-81; Scienze  statistiche
LM-82; Studi  europei  LM-90;  Tecniche  e  metodi  per  la  societa'
dell'informazione LM-91; Teorie della comunicazione LM-92;  o  titoli
equiparati ai sensi della normativa vigente; 
          diploma  di  laurea   (DL)   in   Giurisprudenza,   Scienze
politiche,  Economia  e  commercio,  Scienze   della   comunicazione,
Lettere, Statistica, o titoli equiparati  ai  sensi  della  normativa
vigente; 
        per il profilo B: 
          laurea  magistrale  (LM)  in  Ingegneria   aerospaziale   e
astronautica LM-20; Ingegneria biomedica  LM-21;  Ingegneria  chimica
LM-22; Ingegneria civile LM-23; Ingegneria dei sistemi edilizi LM-24;
Ingegneria dell'automazione LM-25; Ingegneria della sicurezza  LM-26;
Ingegneria delle telecomunicazioni LM-27; Ingegneria elettrica LM-28;
Ingegneria elettronica LM-29; Ingegneria energetica e nucleare LM-30;
Ingegneria gestionale LM-31; Ingegneria informatica LM-32; Ingegneria
meccanica LM-33; Ingegneria navale LM-34; Ingegneria per l'ambiente e
il  territorio  LM-35;  o  titoli  equiparati  secondo  la  normativa
vigente, nonche' il possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione; 
          diploma  di  laurea  (DL)   in   Ingegneria   aerospaziale;
Ingegneria  biomedica;   Ingegneria   chimica;   Ingegneria   civile;
Ingegneria  edile;  Ingegneria  della  sicurezza;  Ingegneria   delle
telecomunicazioni;  Ingegneria  elettrica;  Ingegneria   elettronica;
Ingegneria nucleare; Ingegneria gestionale;  Ingegneria  informatica;
Ingegneria meccanica; Ingegneria navale; Ingegneria per l'ambiente  e
il territorio; o titoli  equiparati  secondo  la  normativa  vigente,
nonche'   il   possesso   dell'abilitazione    all'esercizio    della
professione. 
    I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea  sono
ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il  titolo   sia   stato
dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato  e'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale   provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it 
    La procedura di equivalenza puo' essere attivata sino  alla  data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle  domande  di
ammissione al concorso di cui al successivo art. 3. 
    E' consentita la partecipazione ad uno solo dei  profili  di  cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un  profilo,  e'  presa  in  considerazione  l'ultima  candidatura
presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data  e  ora  di
presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3. 
    Non sono ammessi  al  concorso  coloro  che  sono  stati  esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  sono   stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o  decaduti
dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  o   licenziati   per   motivi
disciplinari  ai  sensi  della   normativa   o   delle   disposizioni
contrattuali  disciplinanti  la  materia,  o  per   aver   conseguito
l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro  mediante
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.

Art. 3 Presentazione della domanda. Termini e modalita'

				Art. 3 
 
                    Presentazione della domanda. 
                         Termini e modalita' 
 
    Il presente bando sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami".  Sara'
altresi' consultabile sul Portale "inPA" - disponibile  all'indirizzo
internet:  "https://www.inpa.gov.it"  -  e  sul  sito  ufficiale  del
Ministero della difesa. 
    La domanda puo' essere presentata a decorrere dalle ore 00,01 del
1°  settembre  2022 .  Il  candidato  dovra'  inviare  la  domanda  di
ammissione   al   concorso   esclusivamente   per   via   telematica,
autenticandosi  con  SPID/CIE/CNS/eIDAS,  compilando  il  format   di
candidatura sul portale "inPA" - raggiungibile  dalla  rete  internet
all'indirizzo: "https://www.inpa.gov.it" - previa  registrazione  del
candidato sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso  il
candidato  deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo   di   posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. 
    La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda
devono essere completati entro le ore 16,00 del 1° ottobre 2022. Tale
termine   e'   perentorio   e   sono   accettate   esclusivamente   e
indifferibilmente  le  domande  inviate  prima  dello  spirare  dello
stesso. Qualora la  scadenza  coincida  con  un  giorno  festivo,  il
termine e' prorogato alle ore 16  (ora  italiana)  del  primo  giorno
seguente non festivo. 
    La data di presentazione on-line della domanda di  partecipazione
al  concorso  e'  certificata  e  comprovata  da  apposita   ricevuta
scaricabile, al termine della procedura di invio,  dal  Portale  inPA
che, allo scadere del suddetto termine ultimo  per  la  presentazione
della domanda, non permette piu', improrogabilmente,  l'accesso  alla
procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. 
    Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di  piu'  invii
della domanda di partecipazione, si  terra'  conto  unicamente  della
domanda  di  partecipazione  inviata  cronologicamente  per   ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d'effetto. 
    Nella domanda il candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni: 
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      b) di essere cittadino/a italiano/a;  ai  candidati  sprovvisti
del codice  fiscale,  il  servizio  di  assistenza  tecnica,  di  cui
all'indirizzo internet http://riqualificazione.formez.it provvedera',
su  richiesta,  a  fornire  un  codice  alfanumerico  necessario   al
completamento della procedura telematica; 
      c) la posizione rivestita ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
lettera c); 
      d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale); 
      e) il titolo  di  studio  posseduto  tra  quelli  previsti  per
l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data  di  conseguimento
dello stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento
di equipollenza con uno dei titoli di studio  richiesti,  qualora  il
titolo di studio sia stato conseguito all'estero; 
      f) la scelta del profilo per il quale  intende  concorrere  tra
quelli indicati nell'art. 1; 
      g) esclusivamente per i candidati alla procedura per  l'accesso
al profilo di dirigente  tecnico  (MD/DT),  di  essere  in  possesso,
altresi', del titolo di abilitazione all'esercizio della professione; 
      h) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza  che
l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 
      i)  le  eventuali  condanne  penali  riportate  o  sentenze  di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale  dichiarazione  deve  essere  resa
anche se negativa; 
      j) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo,
di non essere stato interdetto dai pubblici  uffici,  di  non  essere
stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche'  di
non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi  della
vigente  normativa  contrattuale,  per  aver   conseguito   l'impiego
mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque,  con  mezzi
fraudolenti; 
      l) il possesso di eventuali titoli  di  preferenza  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;  i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori; 
      m) se e' organicamente  appartenente  al  ruolo  del  Ministero
della difesa cosi' da potersi valere della  riserva  di  posti,  come
indicato dall'art. 1, comma 2, del presente bando; 
      n) di essere disponibile, in caso di nomina, a  raggiungere  la
sede di servizio, ovunque dislocata, corrispondente al primo incarico
dirigenziale conferito; 
      o) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata  e/o
di posta elettronica,  presso  cui  chiede  che  siano  trasmesse  le
comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno  di  far
conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; 
      p) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci; 
      q) di esprimere il consenso al trattamento dei  dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016
(GDPR). Il trattamento riguarda anche  le  categorie  particolari  di
dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e  reati
di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 
    Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra' versare, a
pena di esclusione, una quota di partecipazione  pari  a  euro  15,00
sulla  base  delle  indicazioni  riportate  sul  portale  "InPA".  Il
versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro
il termine di scadenza di cui al comma 2. Il contributo di ammissione
non e' rimborsabile. 
    Per le richieste di assistenza di tipo  informatico  legate  alla
domanda   di   partecipazione   i   candidati   devono    utilizzare,
esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito  form
di assistenza presente  sul  Portale  "InPA".  Non  e'  garantita  la
soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della
domanda di partecipazione delle  richieste  inviate  nei  tre  giorni
antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in  modalita'
differenti da quelle sopra  indicate  non  possono  essere  prese  in
considerazione. 
    Ogni  comunicazione  concernente   il   concorso,   compreso   il
calendario  delle  prove  e  il   relativo   esito,   e'   effettuata
all'indirizzo  http://riqualificazione.formez.it/  Data  e  luogo  di
svolgimento  delle  prove  scritte,  nonche'   dell'eventuale   prova
preselettiva,      sono      resi      disponibili      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it/ almeno dieci  giorni  prima  della
data stabilita per lo svolgimento della stessa. 
    I candidati con disabilita'  dovranno  specificare,  in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione  della  propria  necessita'  che  andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita  dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL  di  riferimento  o  da
equivalente struttura pubblica. La concessione  e  l'assegnazione  di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a   insindacabile
giudizio  della  commissione   esaminatrice,   sulla   scorta   della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il  50%  del  tempo
assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto  alla
dichiarazione resa dovra' essere caricata sul Portale "InPA"  durante
la fase di inoltro candidatura  quando  richiesto,  i  file  dovranno
essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione  non
consentira'  a  Formez  PA  di  fornire  adeguatamente   l'assistenza
richiesta. 
    Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto  precedente,  che  potrebbero
prevedere la concessione di ausili  e/o  tempi  aggiuntivi,  dovranno
essere documentate con  certificazione  medica,  che  sara'  valutata
dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta  della
documentazione  sanitaria  che  consenta  di  quantificare  il  tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 
    I candidati con diagnosi di disturbi specifici  di  apprendimento
(DSA)  dovranno  fare  esplicita  richiesta,   in   apposito   spazio
disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa,  dello
strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione
della propria esigenza che dovra' essere  opportunamente  documentata
ed esplicitata con  apposita  dichiarazione  resa  dalla  commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. L'adozione delle  richiamate  misure  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,  sulla  scorta
della documentazione esibita e comunque nell'ambito  delle  modalita'
individuate dal decreto ministeriale 8 novembre 2021. In ogni caso, i
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo  assegnato  per  la
prova. Tutta la documentazione di supporto  alla  dichiarazione  resa
dovra' essere caricata sul portale "InPA" durante la fase di  inoltro
candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato  PDF.
Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA
di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    Il candidato, ove riconosciuto  persona  affetta  da  invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alle  prove  scritte,  previo  inserimento
della dichiarazione del proprio  stato  di  invalidita'  in  apposito
spazio   disponibile   sul   format   elettronico,   nonche'   previa
presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e'
affetto ed il  grado  di  invalidita'.  Detta  documentazione  dovra'
essere presentata con le stesse modalita' e gli stessi termini di cui
ai periodi precedenti. 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui
all'art. 2, lettera d). 
    Il Ministero della difesa effettua  controlli  sulla  veridicita'
delle  dichiarazioni  rese  dai  candidati  utilmente  collocati   in
graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsita'  del  contenuto
delle dichiarazioni, il  candidato  sara'  escluso  dalla  selezione,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La  mancata
esclusione da ognuna delle fasi della procedura di  reclutamento  non
costituisce, in ogni  caso,  garanzia  della  regolarita',  ne'  sana
l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    Formez PA e l'amministrazione interessata non  sono  responsabili
in  caso  di  smarrimento  o  di  mancato  recapito   delle   proprie
comunicazioni inviate al candidato  quando  cio'  sia  dipendente  da
dichiarazioni inesatte o  incomplete  rese  dal  candidato  circa  il
proprio recapito, oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento del predetto recapito rispetto a  quello  indicato  nella
domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a
caso fortuito o forza maggiore. 
    Non  sono  valide  le  domande  di  partecipazione  al   concorso
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle  previste  dal  presente  bando  e,  in
particolare,  quelle  per  le  quali  non  sia  stata  effettuata  la
procedura di compilazione e  invio  on-  line  ed  il  pagamento  del
contributo di segreteria. 
    Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla  prova  di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima  e
limitatamente  ai  candidati  che  la  hanno  superato.  La   mancata
esclusione dalla prova di preselezione ovvero dalle prove scritte non
costituisce   garanzia   della   regolarita'   della    domanda    di
partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita'  della  domanda
stessa. L'amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento
da parte del candidato delle comunicazioni  relative  alla  procedura
concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni  da  parte
del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello  indicato
nella domanda, nonche'  in  caso  di  eventuali  disguidi  postali  o
informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.

Art. 4 Ammissione al concorso

				Art. 4 
 
                       Ammissione al concorso 
 
    Tutti i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti. 
    L'eventuale  esclusione  dal  concorso  verra'  comunicata   agli
interessati con provvedimento motivato. 
    Eventuali  indicazioni  specifiche  in  ordine  alle  prove  sono
definite dalla commissione esaminatrice e comunicate  attraverso  sul
sito http://riqualificazione.formez.it/

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    Le  commissioni  esaminatrici  del  concorso,  per   il   profilo
amministrativo  e  per  il  profilo  tecnico,   sono   nominate   con
determinazioni del direttore generale della Direzione generale per il
personale civile del Ministero della difesa, che  saranno  pubblicate
sul sito istituzionale della Direzione generale stessa. 
    Il  presidente  della  commissione  esaminatrice  e'  scelto  tra
magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato,
dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di  universita'
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore. 
    I componenti  della  commissione  esaminatrice  sono  scelti  tra
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori
di prima fascia di  universita'  pubbliche  o  private,  nonche'  tra
esperti  di  comprovata  qualificazione  nelle  materie  oggetto  del
concorso. 
    Le funzioni di segretario sono svolte da  personale  appartenente
alla terza area funzionale. 
    La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno  o  piu'
componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso  e  da
uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    La commissione esaminatrice puo' essere altresi' integrata da uno
o piu' componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative
alle capacita',  alle  attitudini  e  alle  motivazioni  individuali,
definite secondo metodologie e standard riconosciuti. 
    La commissione esaminatrice e' composta nel rispetto delle  norme
sulla parita' di genere di cui all'art. 57, comma 1-bis, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    I provvedimenti di nomina della commissione esaminatrice indicano
un supplente per ciascun componente secondo le  modalita'  di  nomina
indicate nel presente articolo.

Art. 6 Prove d'esame

				Art. 6 
 
                            Prove d'esame 
 
    Le prove del concorso consistono in due prove scritte  e  in  una
prova orale. 
    Le prove sono valutate in centesimi e si intendono  superate  con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati  che  avranno
riportato nelle prove  scritte  una  votazione  minima,  in  ciascuna
prova, di 70/100 (settanta/centesimi). 
    I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno  venti
giorni prima della data fissata per sostenere  le  prove  stesse.  Ai
medesimi e' contemporaneamente comunicato  il  voto  riportato  nella
valutazione dei  titoli  ed  il  voto  riportato  in  ciascuna  prova
scritta. 
    La votazione complessiva e'  determinata  dalla  somma  dei  voti
riportati nelle prove scritte, nella  prova  orale  e  del  punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 7 Prova preselettiva

				Art. 7 
 
                         Prova preselettiva 
 
    L'amministrazione   si   riserva   di   effettuare   una    prova
preselettiva,  unica  per  entrambi  i   profili,   per   determinare
l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte, qualora  il
numero delle domande sia particolarmente rilevante. 
    Fermo restando quanto previsto  dall'art.  3  con  riguardo  alla
esibizione delle domande  di  partecipazione  e  tenuto  conto  delle
ulteriori indicazioni fornite nel presente bando,  i  candidati  sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un
valido documento di  riconoscimento.  La  mancata  presentazione  nel
giorno, ora e sede/i stabiliti comporta l'esclusione  automatica  dal
concorso. 
    La prova  preselettiva,  della  durata  di  sessanta  minuti,  da
effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi  computerizzati,  consiste
in complessivi sessanta quesiti a  risposta  multipla  di  cui  venti
volti alla verifica delle abilita' logiche,  matematiche,  numeriche,
deduttive e di ragionamento e  quaranta  dirette  alla  verifica  del
possesso di conoscenze nelle seguenti materie: 
      diritto costituzionale; disciplina del lavoro pubblico; diritto
amministrativo, con particolare riferimento alla normativa in materia
di  accesso,  trasparenza  e  anticorruzione;  diritto   penale   con
riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;  nozioni  di
contabilita' pubblica. 
    Ciascun quesito  consiste  in  una  domanda  seguita  da  quattro
risposte, delle quali solo una e'  esatta.  Il  punteggio  conseguito
nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
di merito e viene determinato con le seguenti modalita': attribuzione
di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione  di  0,35  per  ogni
risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa. 
    Durante la prova preselettiva i candidati non possono  consultare
testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti  cartacei,
di telefoni portatili, di strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati, ne' comunicare tra di loro,
ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si  svolge  la  prova.  In
caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera  l'immediata
esclusione dal concorso. 
    Le commissioni esaminatrici compilano la graduatoria per  ciascun
profilo secondo l'ordine  derivante  dalla  votazione  riportata  dai
candidati. 
    In caso di svolgimento della prova  preselettiva,  sara'  ammesso
alle prove scritte un numero di candidati pari a venti volte i  posti
messi a concorso. Tale numero potra'  essere  superiore  in  caso  di
candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile  in  ordine  di
graduatoria. 
    Per  l'espletamento  e  la  gestione  della  prova  preselettiva,
l'amministrazione potra' avvalersi di qualificati  istituti  pubblici
e/o societa' private specializzate. 
    I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano  avuto
comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola  con  il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti  a  presentarsi
per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora
indicati sul predetto indirizzo http://riqualificazione.formez.it 
    I  candidati  devono  presentarsi  con  un  valido  documento  di
riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la  ricevuta  rilasciata,  al
momento  della  compilazione  on-line  della  domanda,  dal   sistema
informatico. 
    L'assenza dalla sede di svolgimento  della  prova  nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della  situazione  epidemiologica,  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    L'elenco degli ammessi  alle  prove  scritte  sara'  consultabile
all'indirizzo http://riqualificazione.formez.it Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    Per l'effettuazione della prova  preselettiva,  l'amministrazione
puo' ricorrere all'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali,
garantendo  comunque  l'adozione  di  soluzioni   tecniche   che   ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione  vigente.
In tal caso i candidati convocati a sostenere la  prova  preselettiva
hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del
tempo previsto per la prova, il sistema interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni avviene con modalita'  che  assicurano  l'anonimato
del candidato,  utilizzando  strumenti  digitali.  Al  termine  delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del  punteggio
conseguito  e  l'esito  della  prova  e'  reso  disponibile  mediante
pubblicazione all'indirizzo http://riqualificazione.formez.it

Art. 8 Prove scritte

				Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    Le prove scritte sono volte  ad  accertare  la  preparazione  del
candidato  sia  sotto   il   profilo   teorico   sia   sotto   quello
applicativo-operativo. 
    La prima prova scritta consiste: 
      per il profilo A nella redazione di un  elaborato  anche  nella
forma di risposta sintetica a una pluralita' di quesiti di  carattere
teorico sulle materie di seguito indicate: 
        diritto amministrativo; 
        diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni
e ai contratti; 
        diritto costituzionale; 
        nozioni di contabilita' di stato e degli enti pubblici; 
        disciplina del lavoro pubblico; 
        legislazione in materia di trattamento dei dati personali; 
        normativa in materia di anticorruzione e trasparenza; 
        nozioni di diritto  penale  con  particolare  riferimento  ai
reati contro la P.A.; 
        ordinamento istituzionale e organizzativo del Ministero della
difesa. 
      per il profilo B nella redazione di un  elaborato  anche  nella
forma di risposta sintetica a una pluralita' di quesiti di  carattere
teorico sulle materie di seguito indicate: 
        diritto amministrativo; 
        diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni
e ai contratti; 
        diritto costituzionale; 
        nozioni di contabilita' di stato e degli enti pubblici; 
        normativa in  materia  di  lavori  pubblici  e  gestione  del
territorio; 
        normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro; 
        nozioni di meccanica, anche  con  rifermento  alla  meccanica
navale; 
        nozioni di elettronica; 
        nozioni di diritto  penale  con  particolare  riferimento  ai
reati contro la P.A.; 
        ordinamento istituzionale e organizzativo del Ministero della
difesa. 
    La seconda prova scritta, a  contenuto  pratico  applicativo,  e'
diretta  ad  accertare   le   specifiche   conoscenze   del   profilo
professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste
dal bando, nonche' le capacita' organizzative, gestionali  nonche'  a
verificare l'attitudine manageriale. Il candidato dovra' indicare  la
soluzione  gestionale  ritenuta  corretta  sotto  il  profilo   della
legittimita', della convenienza,  della  efficienza  ed  economicita'
organizzativa, motivandola con un sintetico commento. 
    I  candidati,  durante  le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto i dizionari di lingua italiana, nonche' i testi di legge non
commentati. Durante le prove scritte non e'  possibile  avvalersi  di
testi, periodici,  giornali,  quotidiani  ed  altre  pubblicazioni  o
appunti di alcun  genere,  ne'  di  supporti  cartacei,  di  telefoni
portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni  o
alla trasmissione di dati, ne' e' possibile comunicare tra  candidati
nell'aula ove si svolge la prova. 
    In caso  di  violazione,  la  commissione  esaminatrice  delibera
l'immediata esclusione dal concorso. 
    Le prove scritte potranno  essere  svolte  anche  nella  medesima
giornata. 
    Per l'effettuazione delle prove scritte,  l'amministrazione  puo'
ricorrere  all'utilizzo  di   strumenti   informatici   e   digitali,
garantendo  comunque  l'adozione  di  soluzioni   tecniche   che   ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. 
    La commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del
diario delle prove, indichera' il tempo a disposizione dei  candidati
per lo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9 Prova orale

				Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
    La  prova  orale  mira  ad  accertare  la   preparazione   e   la
professionalita' del candidato nonche' l'attitudine  all'espletamento
delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle  materie
previste dal  precedente  art.  8  nonche'  sulle  seguenti  aree  di
competenza: 
      il possesso  di  adeguate  conoscenze  in  tema  di  tecnologie
digitali e informatiche anche ai fini gestionali; 
      capacita',  attitudini   e   motivazioni   individuali,   anche
attraverso prove, nell'ambito della  prova  orale,  finalizzate  alla
loro  osservazione  e  valutazione  comparativa,   definite   secondo
metodologie e standard riconosciuti; 
      capacita' organizzative e manageriali in rapporto a  specifiche
situazioni proprie del ruolo dirigenziale; 
      ordinamento e attribuzioni del Ministero della  difesa;  codice
di comportamento del Ministero della  difesa;  normativa  in  materia
trasparenza e prevenzione della corruzione; 
      il possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese. 
    La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata con
un punteggio non inferiore a settanta/centesimi. 
    I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi  muniti
di un valido documento di riconoscimento. 
    Al termine di ogni seduta  la  commissione  esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della commissione, e' affisso nella sede di esame. 
    La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale  sono
pubblicati sul sito internet dell'amministrazione  e  comunicati  con
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta  elettronica
certificata,  qualora  il  candidato  la  indichi  come   canale   di
comunicazione nella domanda di  partecipazione  al  concorso,  almeno
venti giorni prima della data  della  prova  stessa.  Nella  medesima
comunicazione verra' indicato il voto  riportato  in  ciascuna  delle
prove scritte e nella valutazione dei titoli. 
    Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e
sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati  motivi  di
salute, la commissione fissa  una  nuova  data,  non  oltre  l'ultimo
giorno previsto per l'effettuazione della prova  orale  da  parte  di
tutti  i  candidati,  dandone   comunicazione   all'interessato.   La
ulteriore mancata presentazione del candidato  comporta  l'esclusione
automatica dal concorso. 
    Per l'effettuazione della  prova  orale,  l'amministrazione  puo'
ricorrere all'utilizzo di strumenti  informatici  e  digitali,  anche
relativi  a  videoconferenza,  garantendo  comunque   l'adozione   di
soluzioni   tecniche    che    ne    assicurino    la    pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni
e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia  di
protezione dei dati personali e nel limite delle  pertinenti  risorse
disponibili a legislazione vigente.

Art. 10 Valutazione dei titoli

				Art. 10 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    La valutazione  dei  titoli  avviene  previa  individuazione  dei
criteri stabiliti dalla commissione  esaminatrice  ed  e'  effettuata
dopo le prove scritte e prima che  si  proceda  alla  correzione  dei
relativi elaborati. 
    Ai  titoli,  articolati  in  titoli   di   studio   universitari,
abilitazioni professionali, titoli di  carriera  e  di  servizio,  la
commissione esaminatrice, ai sensi del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 16 aprile  2018,  n.  78,  attribuisce  un
valore massimo complessivo di novantuno punti sulla base dei seguenti
criteri: 
      1) titoli di studio universitari: 
        i titoli di studio  universitari  sono  valutati  fino  a  un
massimo di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
          a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione
al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; 
          b) diploma di laurea (DL) o laurea di  primo  livello  (L):
fino a 2 punti; 
          c) laurea specialistica (LS): fino a 2 punti; 
          d) laurea magistrale (LM): fino a 2 punti; 
          e) master universitari di primo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai
crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti  per  ciascuno,  fino  a  3
punti; 
          f) master universitari  di  secondo  livello,  per  il  cui
accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o
titoli equipollenti,  richiesti  per  l'ammissione  al  concorso,  in
relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per  ciascuno,
fino a 5 punti; 
          g) diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il
diploma di  specializzazione  venga  utilizzato  quale  requisito  di
ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio
utile, ai sensi dell'art. 7, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 4 punti; 
          h) dottorato di ricerca (DR):  fino  a  12  punti;  ove  il
dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito  di  ammissione
al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile,  ai
sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 70 del 2013: fino a 6 punti. 
    I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se
conseguiti  presso  le  istituzioni   universitarie   pubbliche,   le
universita'  non  statali   legalmente   riconosciute,   nonche'   le
istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o  accreditate
dal Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  costituite
anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art.  38  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
      2) abilitazioni professionali: 
        le abilitazioni  professionali,  per  le  quali  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutabili solo
se attinenti alle materie di esame, in ragione  di  non  piu'  di  un
titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio
per ciascun titolo: 
          a) abilitazione professionale conseguita previo superamento
di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato  richiesto  uno
dei titoli di  studio  universitari  richiesti  per  l'ammissione  al
concorso: 8 punti; 
          b) abilitazione professionale conseguita previo superamento
di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato  richiesto  uno
dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto  1)  del
presente articolo, diverso da quelli necessari  per  l'ammissione  al
concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame: 1 punto
per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza
alle materie d'esame. 
    Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a)  e  b)  sono
valutate  esclusivamente  se  conseguite  a  seguito   di   effettivo
superamento di un esame di abilitazione di Stato. 
    Le abilitazioni professionali sono valutate ai fini del punteggio
per titoli solo se non richieste come requisiti per  l'ammissione  al
concorso. 
      3) I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo'  essere
attribuito il punteggio complessivo di 40 punti, sono: 
        per il profilo A: 
          a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato  o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una  qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  e'  richiesto
il possesso di uno dei  titoli  di  studio  universitari  di  cui  al
precedente  punto  1)  del  presente  articolo,  per   i   quali   e'
attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno,  fino  a  30
punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i
rapporti di lavoro con incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato,
sono valutati con un punteggio fino a 3 punti  per  anno;  i  servizi
prestati in qualifica o incarico  equiparati  a  quelli  dirigenziali
sono valutati come tali solo  se  tale  equiparazione  e'  stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; 
          b) incarichi che presuppongono una  particolare  competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal  presente  bando  per  il  profilo  messo  a
concorso,    conferiti     con     provvedimenti     formali,     sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti
pubblici,   su   designazione   dell'amministrazione   pubblica    di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di  10
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico  1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo. 
        per il profilo B: 
          a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato  o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una  qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  e'  richiesto
il possesso di uno dei  titoli  di  studio  universitari  di  cui  al
precedente  punto  1)  del  presente  articolo,  per   i   quali   e'
attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno,  fino  a  30
punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i
rapporti di lavoro con incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato,
sono valutati con un punteggio fino a 3 punti  per  anno;  i  servizi
prestati in qualifica o incarico  equiparati  a  quelli  dirigenziali
sono valutati come tali solo  se  tale  equiparazione  e'  stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; 
          b) incarichi che presuppongono una  particolare  competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal  presente  bando  per  il  profilo  messo  a
concorso,    conferiti     con     provvedimenti     formali,     sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti
pubblici,   su   designazione   dell'amministrazione   pubblica    di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di  10
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico  1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo. 
    I titoli di cui al presente punto sono valutabili  esclusivamente
se conseguiti o svolti presso organi costituzionali  o  di  rilevanza
costituzionale,   autorita'   indipendenti   ovvero   amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
del 2001. 
    I servizi  prestati  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  alle
dipendenze di organi costituzionali o  di  rilevanza  costituzionale,
autorita'  indipendenti  ovvero  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165  del  2001  sono
computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita'  di
ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione  in
servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo  parziale
sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di  lavoro
prestato. 
    Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio,  di  cui
al presente punto, si applicano i seguenti principi: 
      a) le frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione  mensile,
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni; 
      b) in caso di servizi o rapporti di  lavoro  contemporanei,  e'
valutato quello piu' favorevole al candidato. 
    Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3), lettera a)
del presente articolo e'  valutabile  esclusivamente  il  periodo  di
servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 come requisito
di ammissione al concorso.

Art. 11 Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

				Art. 11 
 
Titoli di  precedenza  e/o  preferenza,  formazione,  approvazione  e
              pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    Le commissioni esaminatrici, per ciascuno  dei  profili  messi  a
concorso, formano la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla
base dei singoli punteggi conseguiti nella  valutazione  delle  prove
d'esame. E' escluso dalla graduatoria  il  candidato  che  non  abbia
conseguito l'idoneita' in ciascuna delle prove d'esame. 
    Nella formazione di  ciascuna  graduatoria  la  commissione  deve
tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  487/1994   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni in materia di  preferenze,  nonche'  delle  riserve  dei
posti previste per il personale dipendente del Ministero della difesa
con rapporto di lavoro subordinato. 
    A parita' di  merito,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e. gli orfani di guerra; 
      f. gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g. gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h. i feriti in combattimento; 
      i. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l. i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p.  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q. coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s. gli invalidi e i mutilati civili; 
      t. i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    Costituiscono,  altresi',  titoli  di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la  preferenza
e' determinata: 
      a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b. dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I concorrenti che hanno superato la prova orale e  che  intendano
far valere i titoli di preferenza e/o riserva previsti  dalla  legge,
gia' dichiarati nella domanda e posseduti alla data di  scadenza  del
bando, dovranno far pervenire alla Direzione generale  del  personale
civile,  all'indirizzo  PEC  persociv@postacert.difesa.it  entro   il
termine  perentorio  di  quindici  giorni   decorrenti   dal   giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i relativi
documenti in  carta  semplice  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive
secondo quanto previsto dagli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno  indicare  il
possesso  del  requisito  alla  data  di  scadenza  del  bando  della
procedura concorsuale. 
    La mancata presentazione nel termine  come  sopra  stabilito  dei
documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive  comprovanti  il
possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta  l'esclusione
dai benefici derivanti dai titoli  stessi.  Fara'  fede  la  data  di
arrivo all'indirizzo  PEC  della  Direzione  generale  del  personale
civile. 
    La   graduatoria   di   merito,   formulata   dalla   commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei  punti  riportati  nella  votazione
complessiva  conseguita  da  ciascun  candidato,  e'  successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli  di  precedenza  e/o
preferenza previsti dal presente art. 11. 
    Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti  per  l'ammissione  all'impiego,  i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel  limite  dei  posti
messi a concorso, ferme restando  le  riserve  di  legge  specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso. 
    La graduatoria di cui sopra e' approvata con  determinazione  del
direttore generale della Direzione generale per il  personale  civile
del Ministero della difesa e pubblicata sul sito del Ministero  della
difesa e del  Formez  PA.  Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -
4ª  Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami".  Dalla  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi  ed  esami"  -  decorrono  i  termini  per   le   eventuali
impugnative.

Art. 12 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e assunzione in servizio

				Art. 12 
 
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori  e  assunzione  in
                              servizio 
 
    L'utile collocazione nella graduatoria dei vincitori del concorso
non  costituisce  garanzia  dell'assunzione.  La   costituzione   del
rapporto di lavoro avviene  nel  rispetto  dei  vincoli  assunzionali
previsti dal legislatore. 
    Ai fini dell'assunzione in servizio,  i  vincitori  del  concorso
dovranno far pervenire la documentazione  che  sara'  loro  richiesta
dall'amministrazione e, se  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,
saranno chiamati a  stipulare  un  contratto  individuale  di  lavoro
secondo le previsioni del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro
del   personale   di   qualifica   dirigenziale   vigente    all'atto
dell'immissione in servizio. 
    La  mancata  presentazione  dei  vincitori  del  concorso,  senza
giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro comporta la decadenza dal relativo diritto. 
    Gli incarichi dirigenziali saranno conferiti  relativamente  alle
posizioni vacanti nell'ambito delle strutture centrali e  periferiche
del ministero della difesa, nel rispetto dei criteri recati dall'art.
19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e secondo i  criteri
di cui al decreto del Ministro della difesa  22  marzo  2016  recante
"Disciplina dei criteri e delle procedure per il  conferimento  degli
incarichi dirigenziali civili". A tal  fine  non  e'  in  alcun  modo
vincolante la posizione in graduatoria dei singoli vincitori. 
    Inoltre, l'amministrazione ha la facolta'  di  effettuare  idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso. 
    I  vincitori,  per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione   in
relazione a quanto previsto dal presente  bando,  saranno  assunti  a
tempo indeterminato ed  inquadrati,  in  prova,  nella  qualifica  di
dirigente nel ruolo dei dirigenti di  seconda  fascia  del  Ministero
della difesa. 
    I vincitori, assunti in servizio a tempo  indeterminato,  saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista  dalle  vigenti
norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra'  definito
successivamente all'assunzione.

Art. 13 Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento

				Art. 13 
 
   Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento 
 
    I candidati possono esercitare il diritto di  accesso  agli  atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge e  del  "regolamento  per  l'accesso  ai  documenti  formati  o
detenuti  da  Formez  PA  e  a  quelli  oggetto   di   pubblicazione"
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it 
    Ai candidati che  sostengono  la  prova  scritta  e'  consentito,
mediante     l'apposito     portale     disponibile     all'indirizzo
https://formez.concorsismart.it accedere per via telematica agli atti
concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione   alla
presente procedura il candidato dichiara di  essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. 
    Per le spese di segreteria e/o di  riproduzione  degli  atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota  prevista  dal  suddetto  "regolamento  per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli
oggetto     di     pubblicazione"      disponibile      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste. 
    Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente di  Formez
PA preposto alla Direzione reclutamento.

Art. 14 Dati personali

				Art. 14 
 
                           Dati personali 
 
    I dati personali forniti dai candidati sono  raccolti  presso  il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale  civile,
ai soli fini della gestione  della  procedura  di  concorso,  possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono  specifici  servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale,
nominati responsabili del  trattamento  ai  sensi  dell'art.  28  del
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  e'   l'amministrazione
destinataria del  presente  bando  di  concorso,  nella  persona  del
direttore generale pro tempore. Il responsabile  del  trattamento  e'
Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx,  n.  15  -
00137 Roma e, per esso, il dirigente  della  Direzione  reclutamento.
Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di
selezione  individuate  da  Formez  PA  nell'ambito  della  procedura
medesima. 
    I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per  le
finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo  di
procedure informatizzate, nei modi e  nei  limiti,  anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    L'interessato gode dei diritti di cui al Capo III del GDPR, tra i
quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il  diritto
di far  rettificare,  cancellare  o  limitare  i  propri  dati  nelle
modalita' e nei casi ivi stabiliti nonche' il diritto di  opporsi  al
loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. 
    Tali diritti possono essere fatti  valere  inviando  la  relativa
richiesta al  Ministero  della  difesa,  Direzione  generale  per  il
personale  civile  -  Viale  dell'Universita',  4  -  00185  Roma  (o
all'indirizzo di posta elettronica persociv@postacert.difesa.it). 
    L'interessato puo' inoltre  esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

Art. 15 Norme di salvaguardia

				Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    Per quanto non previsto dal presente bando,  valgono,  in  quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
nel decreto del Presidente della Repubblica  24  settembre  2004,  n.
272, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. 
    Il presente bando sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    Avverso il presente bando  di  concorso  e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
    Resta ferma la  facolta'  dell'amministrazione  di  disporre  con
provvedimento  motivato,  in  qualsiasi   momento   della   procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima   procedura   concorsuale,   nonche'   di   non    procedere
all'assunzione o di  revocare  la  medesima,  in  caso  di  accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti  per  la
partecipazione al concorso. 
    L'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di annullare o
revocare il presente bando di  concorso,  sospendere  o  rinviare  lo
svolgimento dello stesso, anche per cause operative  o  tecniche  non
prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione;  sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica che  impedissero,  in  tutto  o  in
parte,  o  imponessero  di  differire  o  ritardare   assunzioni   di
personale. 
      Roma, 8 agosto 2022  
 
                                    p. Il direttore generale in s.v.  
                                    il vice direttore generale civile 
                                                Marchesi

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