SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Concorso pubblico, per esami, a complessivi centocinquantanove unita' di personale, area III, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. (19E09051)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 02-08-2019

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, a complessivi centocinquantanove unita' di personale, area III, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. (19E09051)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
  • Data: 02-08-2019
  • Scadenza: 01-09-2019

Art. 1 Posti a concorso

I SEGRETARI GENERALI 
        della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti 
                    e dell'Avvocatura dello Stato 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994,  n.  174,  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa",  come
modificato dall'art. 15, comma 1 della legge  12  novembre  2011,  n.
183; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla  protezione  dei
dati), di seguito denominato il "Regolamento"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  "Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali",  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni  di
"adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)   n.
2016/679"; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  "Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici"  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna" a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso agli atti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, "Codice dell'ordinamento  militare"  che  prevede  la  riserva
obbligatoria del trenta per cento dei posti in  favore  dei  militari
congedati senza demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  "Linee  guida  sulle
procedure concorsuali"; 
    Vista  la  legge  19  giugno  2019,  n.  56  "Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo"; 
    Visto l'accordo sottoscritto fra la Giustizia amministrativa e le
organizzazioni  sindacali  in  data  12  giugno   2009,   in   ordine
all'individuazione  dei  profili   professionali   del   sistema   di
classificazione  del  personale  previsto  dal  CCNL   del   comparto
Ministeri sottoscritto in data 14 settembre 2007; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
delle aree funzionali della Corte dei conti, sottoscritto in data  12
novembre 2004, di definizione dei profili professionali; 
    Visto il contratto collettivo integrativo per la definizione  dei
nuovi profili professionali per il  personale  dell'Avvocatura  dello
Stato sottoscritto in data 27 maggio 2009; 
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  comparto
funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Vista la dotazione organica del  personale  amministrativo  della
Giustizia amministrativa, di cui al decreto presidenziale in data  26
febbraio 2019, n. 41; 
    Vista la dotazione organica del  personale  amministrativo  della
Corte dei conti, di cui al decreto presidenziale in data 14  febbraio
2019, n. 21; 
    Vista  la  dotazione  organica   del   personale   amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato approvata con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, come incrementata  dall'art.
1, comma 318 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Visto   il   regolamento   di   organizzazione    degli    uffici
amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato  con  decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 29  gennaio  2018,
registrato alla Corte dei conti in data 20 febbraio 2018, registro 1,
foglio 331; 
    Visto il regolamento per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni  della  Corte  dei  conti
(deliberazione n. 1/DEL/2010, nella  Gazzetta  Ufficiale del 27 gennaio
2010, S.O. n. 21, come modificata con  deliberazione  n.  1/DEL/2011,
nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2011 , n. 153); 
    Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante "Ristrutturazione
dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
agosto 1989, n. 296, recante "Regolamento in materia di accesso  alle
qualifiche funzionali del  personale  amministrativo  dell'Avvocatura
dello Stato e di procedimenti  semplificati  di  accesso  alle  varie
qualifiche per il personale in servizio, a norma  degli  articoli  2,
comma 1 e 6, comma 2 della legge 15 ottobre 1986, n. 664"; 
    Visto l'art. 1, comma 318 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145
che autorizza l'Avvocatura dello  Stato  ad  assumere,  tra  l'altro,
personale appartenente all'area III, fascia retributiva F1; 
    Vista la Convenzione in data 12 luglio  2019,  con  la  quale  le
amministrazioni hanno convenuto di delegare alla Corte dei  conti  la
gestione della fase procedimentale di acquisizione delle  domande  di
partecipazione  al  concorso  da  parte  dei   candidati   attraverso
l'apposito applicativo presente sul sito istituzionale  della  Corte,
denominato portale "Concorsionline"; 
 
                             Decretano: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento di complessive centocinquantanove unita' di personale da
inquadrare nell'area funzionale terza - fascia retributiva  F1  -  da
destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici
della   Giustizia   amministrativa,   della   Corte   dei   conti   e
dell'Avvocatura dello Stato. 
    2. I posti a concorso sono ripartiti come segue: 
      a) ottantotto posti presso la Giustizia amministrativa; 
      b) cinquantaquattro posti presso la Corte dei conti; 
      c) diciassette posti presso l'Avvocatura dello Stato. 
    3. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti per la Corte
dei conti e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo  dell'amministrazione,
purche' in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  3  del  presente
bando. 
    4. Il cinquanta per cento dei posti a concorso  previsti  per  la
Giustizia amministrativa e' riservato,  ai  sensi  dell'art.  24  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al  personale  di  ruolo
dell'amministrazione,  purche'  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 3 del presente bando. 
    5. Il cinquanta per cento  dei  posti  a  concorso  previsti  per
l'Avvocatura dello Stato e' riservato,  ai  sensi  dell'art.  24  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al  personale  di  ruolo
della predetta amministrazione, purche' in possesso dei requisiti  di
cui all'art. 3 del presente bando. 
    6. Si applica altresi', con riferimento  ai  posti  previsti  per
ciascuna delle amministrazioni, la riserva in  favore  del  personale
militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, purche' in possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente bando. 
    7. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale  di  cui
ai commi 3, 4, 5 e 6 sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 
    8. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve  fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2 Inquadramento giuridico

				Art. 2 
 
 
                       Inquadramento giuridico 
 
 
    1. Il personale reclutato verra'  inquadrato  nell'area  terza  -
fascia retributiva F1  -  con  l'attribuzione  dei  seguenti  profili
professionali: 
      a) funzionario amministrativo della Giustizia amministrativa; 
      b) collaboratore amministrativo della Corte dei conti; 
      c) funzionario legale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 3 Requisiti di ammissione

				Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) titolo di studio tra i seguenti: 
        laurea di primo livello secondo la classificazione di cui  al
decreto ministeriale n. 270 del 2004: 
          L-14 - Scienze dei servizi giuridici; 
          L-16 - Scienze politiche; 
          L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 
          L-33 - Scienze economiche; 
          L-36 - Scienze dell'amministrazione; 
        laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n.  270  del
2004: 
          LMG /01 - Giurisprudenza; 
          LM-56 - Scienze dell'economia; 
          LM-77 - Scienze economico-aziendali; 
          LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
          LM-52 - Relazioni internazionali; 
          LM-62 - Scienze della politica; 
        diploma  di  laurea  del   vecchio   ordinamento   o   laurea
specialistica equiparati alle suindicate classi di laurea  magistrale
(decreto  ministeriale  n.  270  del   2004)   secondo   il   decreto
interministeriale  del  9  luglio  2009  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233. 
    I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio  rilasciati
da un Paese dell'Unione europea, sono ammessi a partecipare  ove  gli
stessi  siano  stati  equiparati  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma  3  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  da  allegare  alla  domanda  di
partecipazione; 
      d) idoneita' alla mansione da  svolgere.  L'amministrazione  ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i  vincitori  del
concorso; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che: 
      a) siano esclusi dall'elettorato attivo politico; 
      b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero siano stati licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver  conseguito  l'impiego
mediante la produzione di documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 
    3.  Le  amministrazioni  si  riservano  di  provvedere  d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4 Termini per il possesso dei requisiti

				Art. 4 
 
 
                Termini per il possesso dei requisiti 
 
 
    1. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito dall'art. 5. 
    2.  In   caso   di   difetto   dei   requisiti   prescritti,   le
amministrazioni possono disporre, in ogni momento,  l'esclusione  dal
concorso con provvedimento motivato. 
    3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove  concorsuali
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
    4.  Qualora  le  prove  d'esame  siano  precedute  dal  test   di
preselezione di cui all'art.  9,  i  candidati  saranno  ammessi  con
riserva  all'eventuale  prova  preselettiva  e   le   amministrazioni
procederanno alla verifica dei  requisiti  prescritti  solo  dopo  lo
svolgimento del test preselettivo e limitatamente  ai  candidati  che
l'abbiano superato.

Art. 5 Termine e modalita' per la presentazione delle domande

				Art. 5 
 
 
       Termine e modalita' per la presentazione delle domande 
 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  24,00  del  trentesimo  giorno  successivo  alla   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami"  -  nel
caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2. Salvo il caso previsto dal successivo comma 3, la  domanda  di
partecipazione  deve  essere  presentata   esclusivamente   per   via
telematica. Per la presentazione della  domanda  i  candidati  devono
essere in possesso di un indirizzo di posta  elettronica  certificata
(pec) personalmente intestato al candidato e  devono  registrarsi  al
portale  concorsi  della  Corte  dei   conti,   presente   sul   sito
istituzionale all'indirizzo:  https://concorsionline.corteconti.it  e
seguire la procedura ivi indicata. 
    3. In alternativa e soltanto per i  candidati  in  condizioni  di
disabilita'  per  minorazioni  visive,   certificate   da   struttura
sanitaria pubblica, che non rende possibile l'utilizzo  del  portale,
la  partecipazione  al  concorso  puo'  avvenire  con   la   seguente
modalita': 
      mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo lo  schema
di cui all'allegato A ed inviata o consegnata a mano entro il termine
di cui  al  comma  1,  al  seguente  indirizzo:  Corte  dei  conti  -
Segretariato generale - Direzione generale risorse umane  -  servizio
accessi, mobilita' e dotazioni organiche - viale  Mazzini  n.  105  -
00195 Roma, indicando sulla busta la seguente  dicitura  "Concorso  a
centocinquantanove unita' di personale da inquadrare nell'area III  -
F1". 
    Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. 
    4. Le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma  3
possono essere adottate esclusivamente  dai  soggetti  ivi  previsti;
pertanto, ove fossero utilizzate  da  altri  candidati,  le  relative
domande  di  partecipazione  non  saranno  prese  in   considerazione
dall'amministrazione. 
    5. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo la Corte dei conti  si  riserva  di  informare  i
candidati,  al  ripristino  delle  attivita',  circa   le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul portale di cui al comma precedente. 
    6. Al di fuori del caso previsto al comma 3, non si terra'  conto
delle domande spedite  a  mezzo  raccomandata  o  presentate  a  mano
direttamente alla Corte dei conti. 
    7. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito pec da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito  pec,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici. Lo stesso  vale  per  l'inesatta  indicazione  o
tardiva comunicazione  dell'indirizzo,  nel  caso  di  inoltro  della
domanda in formato cartaceo. 
    8. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte  a  risolvere
le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda  per  via
telematica  mediante  il   portale,   potranno   essere   indirizzate
esclusivamente ai recapiti telefonici e/o all'indirizzo pec, indicati
nel portale concorsi di cui al comma 2. 
    9. Per la partecipazione al concorso dovra' essere effettuato, il
versamento del contributo di ammissione di euro 10,00 (dieci/00)  per
le  spese  relative  all'organizzazione   ed   all'espletamento   del
concorso, sul c.c.p. n. 48575005 intestato a Tesoreria centrale dello
Stato - Entrate eventuali della Corte dei conti - codice IBAN: IT  41
N 07601 03200 000048575005 -  specificando  la  causale  "Concorso  a
centocinquantanove unita' di personale da inquadrare nell'area III  -
F1 - codice 159/2019/A". 
    La copia della ricevuta di versamento dovra' essere allegata alla
domanda.

Art. 6 Contenuto e modalita' delle domande

				Art. 6 
 
 
                 Contenuto e modalita' delle domande 
 
 
    1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono dichiarare: 
      a) il cognome, nome, data e luogo di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la  cittadinanza  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea; 
      d) il possesso dell'idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle
funzioni cui il concorso si riferisce; 
      e) il godimento dei diritti civili e politici; 
      f) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      g) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      i)  il  possesso  delle   qualita'   morali   e   di   condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      j) il possesso del titolo di  studio  di  cui  all'art.  3  del
presente bando, con esplicita indicazione dell'universita' presso  la
quale e' stato conseguito e della data del conseguimento; 
      k) il possesso di un titolo di studio conseguito all'estero con
l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo riconosca; 
      l)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza  alla  nomina  previsti  dall'art.  5  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      m) l'eventuale condizione prevista per  l'applicazione  di  una
delle riserve di cui all'art. 1, commi 3,  4,  5  e  6  del  presente
bando; 
      n) la lingua straniera, tra inglese o francese, sulla quale  si
intende sostenere la prova orale; 
      o) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva  per
i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985; 
      p) il candidato portatore di handicap deve indicare la  propria
condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente
necessari per lo svolgimento delle prove.  A  tal  fine  i  candidati
devono attestare  di  essere  stati  riconosciuti  disabili  mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ovvero allegare  idonea  certificazione
rilasciata dalla  struttura  pubblica  competente;  i  candidati  che
rientrano nella deroga di cui all'art. 9, comma 4, devono produrre la
certificazione di una struttura  sanitaria  pubblica,  attestante  la
percentuale di invalidita' posseduta. 
    2. Alla domanda deve essere allegato, a pena  di  esclusione  dal
concorso, secondo le modalita' indicate sul portale di  cui  all'art.
5, comma 2, copia di un documento di identita' del candidato in corso
di validita'. 
    3. Il  candidato,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
citato decreto, il possesso  dei  requisiti  previsti  dal  bando  di
concorso. 
    4. Le amministrazioni si riservano, in ogni momento, di accertare
la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati  come  previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    5. Tutti i  candidati  devono  dichiarare,  altresi',  di  essere
disposti, in caso di nomina,  a  prestare  servizio  nell'ufficio  di
prima assegnazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,  ai
sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165.

Art. 7 Cause di esclusione

				Art. 7 
 
 
                         Cause di esclusione 
 
 
    1. Sono esclusi i candidati che: 
      a) hanno  fatto  pervenire  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso oltre il termine previsto dall'art. 5, comma 1; 
      b) non  hanno  allegato  copia  fotostatica  del  documento  di
identita', ovvero hanno allegato una copia illeggibile o dalla  quale
non si evinca la data di scadenza; 
      c) hanno prodotto  domanda  con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate; 
      d) risultano privi dei requisiti richiesti. 
    2. Sono altresi' esclusi i candidati che non si  presentino  alle
prove, per qualsiasi causa, o che si presentino in ritardo o privi di
documento di riconoscimento.

Art. 8 Commissione esaminatrice

				Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione  esaminatrice  del  concorso  e'  nominata  con
successivo decreto dai segretari  generali  della  Corte  dei  conti,
della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato  e  puo'
essere integrata  da  un  componente  esperto  in  lingua  inglese  e
francese. 
    2. La Commissione esaminatrice del concorso e' costituita  da  un
consigliere di Stato, che la presiede, da un magistrato  della  Corte
dei conti e da  un  avvocato  dello  Stato.  Svolge  le  funzioni  di
segretario  un  funzionario  della  Giustizia  amministrativa   della
qualifica prevista dall'art. 9, comma 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9 Prove d'esame

				Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  e  in  una  prova
orale, eventualmente precedute da una preselezione, e  vertono  sulle
materie indicate nell'art. 10. 
    2. Ove il numero delle domande sia superiore a  millecinquecento,
le prove d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste  in
una serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle
prove scritte. 
    3. Per l'espletamento della prova  preselettiva,  da  effettuarsi
con  l'ausilio  di  sistemi  computerizzati,  l'amministrazione  puo'
avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale. 
    4.  Sono  esentati   dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis della legge 5
febbraio 1992, n. 104. 
    5. L'archivio dei quesiti dal quale  saranno  sorteggiati  quelli
oggetto della prova preselettiva sara' validato dalla Commissione del
concorso e pubblicato sui siti delle  amministrazioni  interessate  -
sezione   amministrazione   trasparente   -   venti   giorni    prima
dell'effettuazione delle prove medesime. 
    6.  Nel  giorno  fissato   per   lo   svolgimento   della   prova
preselettiva, la Commissione procedera' all'estrazione  dei  quiz  da
somministrare  ai  candidati.  Ove  la  prova  preselettiva   dovesse
articolarsi   su   piu'   giornate,   la    Commissione    procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 
    7. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la  consultazione
di alcun testo. 
    8.  Gli  elaborati  scritti  consegnati  dai  candidati   saranno
custoditi in busta  sigillata.  Le  operazioni  di  correzione  e  di
abbinamento saranno effettuate alla presenza della Commissione  e  di
candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo. 
    9.  Con  avviso,  pubblicato  nella   Gazzetta    Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - del  27
settembre 2019 , sara' reso  noto  il  diario  della  eventuale  prova
preselettiva,  comprensivo  di  giorno,  ora,  sede  e  modalita'  di
svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    10. Sono ammessi alle prove scritte i candidati  che,  effettuata
la preselezione, risultino collocati in  graduatoria  entro  i  primi
millecinquecento posti, gli ex equo, oltre ai  candidati  di  cui  al
precedente comma 4. 
    11. L'elenco dei candidati che supereranno la prova  preselettiva
e' pubblicato sui siti istituzionali della Giustizia  amministrativa,
della Corte  dei  conti  e  dell'Avvocatura  dello  Stato  -  Sezione
amministrazione trasparente - oltre che sul portale della  Corte  dei
conti  di  cui  all'art.  5,  comma  2  del  presente   bando.   Tale
pubblicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli  effetti  ai  fini
dell'ammissione alle prove scritte. 
    12. Il punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
determinazione del punteggio complessivo.

Art. 10 Materie e modalita' delle prove

				Art. 10 
 
 
                   Materie e modalita' delle prove 
 
 
    1.  La  Commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove. 
    2. Le prove concorsuali consistono in due prove scritte, ciascuna
della durata di otto ore, e una prova orale. 
    3. La prima  prova  scritta  consiste  nello  svolgimento  di  un
elaborato con due risposte sui seguenti argomenti: a) diritto privato
e procedura civile; b) contabilita' di Stato e degli  enti  locali  e
processo contabile. 
    4. La seconda prova scritta  consiste  nello  svolgimento  di  un
elaborato  con  due  risposte  sui  seguenti  argomenti:  a)  diritto
amministrativo  sostanziale  e  processuale;  b)  redazione  di   una
circolare, di  un  verbale  o  la  soluzione  di  un  caso  concreto,
attinenti all'attivita' lavorativa e alle mansioni dei profili di cui
al presente bando. 
    5. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha  riportato  in
ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30. 
    6. La prova orale verte, oltre che sulle  materie  oggetto  delle
due prove scritte, anche sulle seguenti materie: 
      a) elementi di diritto civile e commerciale; 
      b) elementi di diritto costituzionale; 
      c) elementi di diritto comunitario; 
      d) elementi di scienza delle finanze; 
      e)  elementi  di  diritto  penale  (reati  contro  la  pubblica
amministrazione); 
      f) disciplina del rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione; 
      g) legislazione sulla Corte dei conti; 
      h)  ordinamento  del  Consiglio  di  Stato  e   dei   Tribunali
amministrativi regionali; 
      i) ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
      j) elementi di informatica, utilizzo di internet e della  posta
elettronica:  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e   delle
applicazioni informatiche piu' diffuse; 
      k) lingua straniera, a scelta del candidato inglese o francese. 
    7.  La  prova  orale  sulla  conoscenza  della  lingua  straniera
consiste  in  esercizi  di  lettura,  traduzione   e   conversazione,
finalizzata alla valutazione della conoscenza da parte del  candidato
della lingua inglese o francese. 
    8. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la
votazione di almeno 21/30. 
    9. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media  dei  voti
conseguiti nelle prove  scritte  e  della  votazione  conseguita  nel
colloquio. 
    10. Per l'espletamento delle  prove  preselettive  e  scritte  il
concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari,  apparecchiature
informatiche (ad  esempio  orologi  smart  watch  o  tablet),  libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo,
ne' puo' portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi  genere,
che devono in ogni caso essere  consegnate  prima  dell'inizio  delle
prove al personale di sorveglianza, il quale provvede  a  restituirli
al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 
    11. I candidati possono consultare,  esclusivamente  nelle  prove
scritte, soltanto i dizionari ed i  testi  di  legge  non  commentati
autorizzati dalla Commissione esaminatrice. 
    12. Durante lo svolgimento delle prove i  candidati  non  possono
comunicare tra loro,  pena  l'immediata  espulsione  dall'aula  degli
esami. 
    13.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove  orali  sara'
pubblicato sui siti istituzionali delle amministrazioni  interessate,
alla voce "Amministrazione trasparente - bandi di concorso". 
    14. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il voto
riportato nelle due prove scritte nonche'  la  data  e  il  luogo  di
svolgimento del colloquio, con preavviso di almeno venti giorni.

Art. 11 Presentazione dei titoli di preferenza

				Art. 11 
 
 
               Presentazione dei titoli di preferenza 
 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito  positivo
la prova orale, i candidati che abbiano  superato  le  prove  d'esame
devono  presentare  direttamente  o  far  pervenire  al  Segretariato
generale della Giustizia amministrativa - ufficio  per  il  personale
amministrativo - piazza Capo di  Ferro  n.  13  -  00186  Roma,  pec:
cds-affarigenerali@ga-cert.it la  documentazione  in  carta  semplice
attestante il possesso di  eventuali  titoli  di  preferenza  di  cui
all'art. 5, comma 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.   487.   I   suddetti   titoli   saranno   valutati
esclusivamente se gia' dichiarati  nella  domanda  di  iscrizione  al
concorso e purche' ne risulti il possesso alla data di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 12 Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

				Art. 12 
 
 
Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione  della
                             graduatoria 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  Commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sommando  per  ciascun  candidato  la
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  la  votazione
conseguita nel colloquio. 
    2. A parita' di punteggio si  applicano  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    3. Con apposito provvedimento, riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati  i
vincitori  del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento   del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 
    4. Di tale provvedimento e' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami" - ed e' pubblicato sui siti  istituzionali  della
Giustizia amministrativa, della Corte  dei  conti  e  dell'Avvocatura
dello Stato - Sezione Amministrazione trasparente  -  oltre  che  sul
portale della Corte dei conti di cui all'art. 5, comma 2 del presente
bando. 
    5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  4
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo  scritto
per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine  di  decorrenza
per eventuali impugnative. 
    6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del concorso, ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  rendera'
note,  tramite  pubblicazione  sui  siti  istituzionali   alla   voce
"Amministrazione  trasparente  -  bandi  di  concorso"  le  sedi   da
ricoprire.

Art. 13 Assegnazione dei posti ai vincitori

				Art. 13 
 
 
                 Assegnazione dei posti ai vincitori 
 
 
    1. I vincitori del concorso  saranno  invitati  a  comunicare  in
ordine di preferenza le amministrazioni e tutte le  sedi  disponibili
di cui al comma 6 dell'art. 12. 
    2. L'assegnazione  presso  l'amministrazione  prescelta  avverra'
sulla  base  dei  posti  messi   a   concorso   da   ciascuna   delle
amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze  espresse
dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del  caso  di  quanto
previsto dall'art. 21, comma 1 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104.
In caso  di  omessa  o  insufficiente  indicazione  delle  preferenze
relative  alle  sedi  di  servizio,  si  procedera'  all'assegnazione
d'ufficio. 
    3. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella  sede
di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 14 Nomina dei vincitori

				Art. 14 
 
 
                        Nomina dei vincitori 
 
 
    1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono  acquisite  d'ufficio,  ai
sensi  dell'art.  43,  comma  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 1994, n. 445, le  informazioni  oggetto  delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate  dai  candidati  nella  domanda,
nonche' i dati e i documenti  richiesti  dall'art.  3  del  bando  in
possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono
tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi  indispensabili
per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente. 
    2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si
presentino nel giorno fissato per la stipula del  contratto,  sebbene
regolarmente invitati, sono  dichiarati  decaduti  con  comunicazione
scritta da parte dell'amministrazione. 
    3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti  ad
un periodo di prova della durata di quattro mesi,  sulla  base  delle
disposizioni contrattuali.  Dalla  data  di  immissione  in  servizio
decorreranno   gli   effetti   economici   e    giuridici    connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    4. Le assunzioni in servizio  dei  vincitori  del  concorso  sono
subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.

Art. 15 Accesso agli atti del concorso

				Art. 15 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e'  esercitato   esclusivamente   nei   confronti   della   Giustizia
amministrativa,  quale   amministrazione   delegata   alla   gestione
procedimentale del concorso.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

				Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) n. 2016/679, sono la  Giustizia  amministrativa,  la
Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato. 
    2.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  ex  art.  28   del
regolamento  (UE)  n.  2016/679,  in  relazione   alla   fase   della
presentazione in via telematica delle domande, e' SOGEI S.p.a.  sulla
base di atto di designazione della Corte  dei  conti  del  17  luglio
2019, accettato da SOGEI in data 18 luglio 2019 (atto protocollato in
entrata alla Corte  dei  conti  con  n.  0002076-19/07/2019  -  PRES-
A45-A). 
    3. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
"relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE "Regolamento generale
sulla protezione dei dati"" (di seguito regolamento). 
    4. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    5. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone  preposte  alla  procedura  di  selezione  individuate  dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima. 
    7.  Si  fa  presente  che  in  occasione  delle   operazioni   di
trattamento dei dati personali le amministrazioni  possono  venire  a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla  protezione  dei
dati definisce "Categorie particolari di dati personali" (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno  stato  di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e  per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o  previste  dalla
legge. 
    8. Ai sensi e per gli effetti  del  regolamento  gli  interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (articoli 15 e successivi del regolamento). 
    9. Qualora l'interessato ritenga  che  il  trattamento  dei  dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi  contatti
al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: 
      Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia) - via  dei
Portoghesi  n.  12   -   00186   (tel.:   (+39)   06.68291;   e-mail:
roma@avvocaturastato.it - pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it); 
      Giustizia    amministrativa,    ufficio    affari     generali,
dell'archivio e del personale, che ha sede in Roma (Italia) -  piazza
Capo  di  Ferro  n.  13  -  00186  (tel.:  (+39)  06.68272400;   pec:
cds-affarigenerali@ga-cert.it); 
      Corte dei conti, che ha sede in Roma  (Italia)  -  via  Antonio
Baiamonti   n.   25   -   00195   (tel.:   (+39)    06.38761;    pec:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it). 
    11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale,  i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: 
      per   la   Giustizia    amministrativa:    indirizzo    e-mail:
rpd@giustizia-amministrativa.it  -  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata: rpd@ga-cert.it 
      per  la  Corte  dei  conti:  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 
      per    l'Avvocatura    dello    Stato:    indirizzo     e-mail:
rpd@avvocaturastato.it 
    13. Tali punti  di  contatto  concernono  le  sole  problematiche
inerenti il trattamento dei dati personali e  non  l'andamento  della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.

Art. 17 Norme di salvaguardia

				Art. 17 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e
sui siti istituzionali della Giustizia  amministrativa,  della  Corte
dei conti e  dell'Avvocatura  dello  Stato,  Sezione  Amministrazione
trasparente. 
    3. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
 
      Roma, 19 luglio 2019  
 
                       Il Segretario generale 
                   della Giustizia amministrativa 
                              Carlotti 
 
 
                       Il Segretario generale 
                        della Corte dei conti 
                                Massi 
 
 
                       Il Segretario generale 
                     dell'Avvocatura dello Stato 
                               Grasso

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    (per i candidati di cui all'art. 5, comma 3, del bando)

    SCHEMA DI DOMANDA


    Parte di provvedimento in formato grafico

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