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- Atto numero 23E09249 del 08-08-2023
CORTE DEI CONTI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici dirigenti nei ruoli della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. (23E09249)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 08-08-2023
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici dirigenti nei ruoli della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. (23E09249)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: CORTE DEI CONTI
- Data: 08-08-2023
- Scadenza: 07-09-2023
Art. 1 Posti a concorso
I SEGRETARI GENERALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 28 concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia;
Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 80/2021 come
modificato dal decreto-legge n. 36/2022 secondo cui: "Ai fini
dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la
pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola
nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio
decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta
specifiche linee guida";
Visto l'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, secondo cui "A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica
del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e'
incrementata di ventisette posizioni di livello dirigenziale non
generale e di centosessantasei unita' di personale dell'area III.
L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, e'
conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per
titoli ed esami, un contingente di personale di ventisette unita' di
livello dirigenziale non generale e di centosessantasei unita'
dell'area III, posizione economica F1, di cui 5 unita' con
particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di
progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 16 dicembre 2022, riservato alla Corte dei conti, recante
autorizzazione a reclutare, tra l'altro, dieci dirigenti di seconda
fascia;
Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di
bilancio 2023) ed, in particolare, il comma 896 secondo cui "al fine
di realizzare le complesse attivita' istituzionali connesse
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei
conti e' autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente
contingente di personale: tredici dirigenti di seconda
fascia, centoquattro unita' da inquadrare nell'area dei funzionari
e duecentoquarantadue unita' da inquadrare nell'area degli
assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
2019-2021 - comparto funzioni centrali. Il reclutamento del predetto
contingente di personale avviene, in aggiunta alle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della
vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso
l'attivazione di procedure di mobilita' volontaria, ai sensi
dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o
mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre
2004, n. 272, "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 1,
comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, "Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
aprile 2018, n. 80, "Regolamento recante l'individuazione, ai sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che
rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente
della seconda fascia";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l'efficienza della giustizia";
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante "Modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici dell'apprendimento";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo", e in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili";
Vista la circolare n. 6/1999 del 24 luglio 1999 del Dipartimento
della funzione pubblica "Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in
materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi";
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in
particolare l'art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, "Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
(del. n. 1/DEL/2010) e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la dotazione organica del personale dirigenziale della
Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento
n. 1/DEL/2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021,
n. 214, "Regolamento recante norme per l'organizzazione e il
funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato";
Vista la convenzione prot. n. 24 in data 3 giugno 2019 con la
quale la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato hanno ritenuto di
procedere congiuntamente all'indizione di una procedura concorsuale
per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale di seconda
fascia;
Tenuto conto della necessita' di adottare, in sede di prima
applicazione, le richiamate linee guida sull'accesso alla dirigenza
pubblica sviluppate dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.
Decretano:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di
seconda fascia nei ruoli del personale della Corte dei conti e
dell'Avvocatura dello Stato.
2. I posti a concorso sono ripartiti come segue:
a) sette posti presso la Corte dei conti;
c) nove posti presso l'Avvocatura dello Stato.
3. Il 30% dei posti a concorso previsti per la Corte dei conti e'
riservato al personale di ruolo della predetta amministrazione,
purche' in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
4. Il 30% dei posti previsti per l'Avvocatura dello Stato e'
riservato al personale di ruolo della predetta amministrazione,
purche' in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
Art. 2 Requisiti minimi di ammissione
Art. 2
Requisiti minimi di ammissione
l. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: Scienze dell'economia (LM-56); Scienze economico - aziendali
(LM 77) - Giurisprudenza (LMG-01); Scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM-63); Relazioni internazionali (LM-52); Scienza
della politica (LM-62); o altra laurea specialistica (LS) o
magistrale (LM) equipollente, secondo l'equiparazione stabilita dalla
tabella allegata al decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante
"Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n.
509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi";
diplomi di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree
specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al
decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante "Equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi".
I titoli di studio sono valutabili esclusivamente se conseguiti
presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non
statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative
pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in
consorzio.
I titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere sono
considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree
suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento
di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di
studio rilasciato dalle Universita' italiane in base alla normativa
vigente. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per
la presentazione delle domande;
d) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in
possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede) che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito
presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea. Il periodo di servizio
richiesto e', altresi', ridotto a quattro anni per i dipendenti delle
amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di
corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede), che
abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede);
4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede);
e) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto
da ricoprire;
f) qualita' morali e condotta incensurabili;
g) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile,
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali
con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
4. Le amministrazioni si riservano di provvedere d'ufficio
all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Art. 3 Termine e modalita' per la presentazione delle domande
Art. 3
Termine e modalita' per la presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 16,30 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"; nel caso
in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di
identita' digitale (SPID) livello 2. Chi ne fosse sprovvisto puo'
richiederlo secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it
3. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere
in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al portale
concorsi della Corte dei conti, presente sul sito istituzionale
all'indirizzo: https://concorsionline.corteconti.it e seguire la
procedura ivi indicata, selezionando il concorso "C-16 DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO" e compilando la domanda di partecipazione mediante il
format on-line.
4. Sono irricevibili domande di partecipazione presentate con
modalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il
termine indicato al comma 1.
5. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al
portale di cui al comma 3, in prossimita' della scadenza del termine
di cui al comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per
completare l'iter di compilazione del modulo, di pagamento del
contributo di ammissione e di invio della domanda di partecipazione,
si raccomanda di trasmettere per tempo la propria candidatura
mediante l'apposito applicativo.
6. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al
portale di cui al comma 3, in prossimita' della scadenza del termine
di cui al comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per
completare l'iter di compilazione del modulo, di pagamento del
contributo di ammissione e di invio della domanda di partecipazione,
si raccomanda di trasmettere per tempo la propria candidatura
mediante l'apposito applicativo.
7. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' della
piattaforma informatica, la Corte dei conti si riserva di informare i
candidati, al ripristino della funzionalita', circa le eventuali
determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul
portale di cui al comma 3.
8. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione
del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili
a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
9. Le richieste di chiarimenti e di assistenza tecnica dei
candidati, volte a risolvere le difficolta' incontrate nella
presentazione della domanda per via telematica mediante il portale di
cui al comma 3, potranno essere inoltrate esclusivamente agli
indirizzi email indicati nel portale medesimo.
10. I candidati provvedono ad eseguire, entro e non oltre il
termine indicato al comma 1, il versamento di euro 15,00
(quindici/00), quale contributo per le spese relative
all'organizzazione ed all'espletamento del concorso, unicamente
tramite il sistema PagoPa, attivandolo direttamente nel corso della
procedura di compilazione della domanda. Il contributo di ammissione
non e' rimborsabile. Il mancato/tardivo pagamento del contributo per
le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso
costituisce causa di esclusione dalla procedura concorsuale.
11. Qualora il/la candidato/a compili piu' volte il format
on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei
termini.
12. La data di presentazione telematica della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Art. 4 Contenuto della domanda
Art. 4
Contenuto della domanda
1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
europea;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di
avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza) presso
il quale ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative
al concorso, unitamente ad un recapito telefonico, con l'impegno di
far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) il possesso dell'idoneita' fisica allo svolgimento delle
funzioni cui il concorso si riferisce;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente
normativa di legge e/o contrattuale;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, ne'
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico
iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
j) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o
l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il
titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve
indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso
e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
k) l'eventuale possesso degli ulteriori titoli di cui all'art.
12 e alla tabella allegata al presente bando, con esplicita
indicazione per ciascuno di essi dell'Universita' o ente che lo ha
rilasciato, della data di conseguimento, nonche' degli estremi del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di
equivalenza, in caso di titolo di studio conseguito all'estero;
l) in quale posizione si trovi tra quelle elencate nel
precedente art. 2, comma 1, lettera d) precisando:
se si trova nella posizione 1) la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di
appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio, l'eventuale
possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di
specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato
reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
se si trova nella posizione 2) la qualifica attualmente
rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura
pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio;
se si trova nella posizione 3) l'ufficio e l'amministrazione
presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati,
nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
se si trova nella posizione 4) l'ente o l'organismo
internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative,
indicando il periodo di servizio, nonche' la posizione funzionale
nella quale ha svolto il predetto servizio;
m) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla
concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei
periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa;
n) l'eventuale condizione prevista per l'applicazione di una
delle riserve di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del presente bando;
o) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui
all'art. 14 del presente bando;
p) la lingua straniera tra inglese o altra lingua comunitaria,
sulla quale si intende sostenere la prova orale;
q) l'eventuale necessita', in relazione alla propria
disabilita' (e fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'
fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del presente bando),
di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di
esame. A tal fine il candidato deve attestare di essere stato
riconosciuto disabile mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla
legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla
struttura pubblica competente. Il mancato inoltro di tale
documentazione, entro i termini di presentazione della domanda, non
consentira' all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta;
r) l'eventuale condizione di candidato affetto da disturbi
specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della legge 8
ottobre 2010, n. 170, e 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, facendo
esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento
compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della
propria necessita' che deve essere opportunamente documentata ed
esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione
medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta
della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita'
individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la
prova. Il mancato inoltro di tale documentazione, entro i termini di
presentazione della domanda, non consentira' all'amministrazione di
organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza
richiesta;
s) l'eventuale condizione di candidato affetto da invalidita'
uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, ai fini della richiesta di esonero dalla eventuale
prova preselettiva ai sensi dell'art. 8, comma 2 del presente bando.
A tal fine il candidato deve presentare, con le medesime modalita' e
nei medesimi termini descritti alla lettera q) del presente comma, la
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita';
t) di aver versato il contributo stabilito dall'art. 3, comma
10, del presente bando, con le modalita' ivi indicate;
u) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
2. Le amministrazioni si riservano di provvedere alla verifica
della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti
alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni
false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
3. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 8, sara' verificata la
validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e
limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata
esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le
irregolarita' della domanda stessa.
Art. 5 Esclusione dal concorso
Art. 5
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi i candidati che:
a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al
concorso oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1;
b) hanno prodotto domanda con modalita' diverse da quelle
indicate nell'art. 3;
c) non hanno provveduto al pagamento del contributo per le
spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso
secondo i termini e la modalita' prescritte dall'art. 3, comma 10;
e) hanno compilato la domanda in modo difforme o incompleto
rispetto a quanto prescritto dall'art. 4;
f) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti
dall'art. 2;
g) non si presentano alle prove, per qualsiasi causa, o si
presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso
di validita'.
2. Le amministrazioni possono disporre, in ogni momento,
l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
Art. 6 Commissione esaminatrice
Art. 6
Commissione esaminatrice
1. Con successivo decreto dei segretari generali della Corte dei
conti e dell'Avvocatura dello Stato sara' nominata la commissione
esaminatrice, composta da cinque componenti scelti:
a) due tra magistrati della Corte dei conti, ivi compreso il
presidente;
b) due tra avvocati dello Stato;
c) uno tra i professori di prima fascia in materie economiche o
giuridiche di universita' pubbliche o private.
2. La commissione potra' essere integrata da un componente
esperto in lingua inglese o in altra lingua straniera prescelta dal
candidato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera p) e da un
componente esperto di informatica.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da personale
appartenente all'area dei funzionari.
Art. 7 Pubblicazione del calendario delle prove
Art. 7
Pubblicazione del calendario delle prove
1. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 78
del 13 ottobre 2023 e' data notizia della pubblicazione - sul sito
internet della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, oltre
che sul portale concorsionline@corteconti.it - dell'avviso
riguardante il calendario, la sede e le modalita' di svolgimento
delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati
che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti
a presentarsi per sostenere la prova secondo le indicazioni contenute
in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di
validita'.
2. Il diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I candidati sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, senza altro
preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati.
Art. 8 Prova preselettiva
Art. 8
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande sia superiore a 600, le
amministrazioni si riservano la facolta' di far precedere le prove
d'esame da una prova preselettiva, consistente in una serie di
quesiti a risposta multipla per la verifica della capacita'
logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale
e della conoscenza delle materie oggetto delle prove scritte.
2. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in
condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80%, in
base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dichiarata e attestata, secondo le modalita' previste all'art. 4,
comma 1, lettera q) del presente bando.
3. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 100
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da
risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo
una e' esatta. Nell'avviso di cui all'art. 7, comma 1, del presente
bando sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di
svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche,
della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i
punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti
somministrati.
4. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione e
formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel
settore della selezione delle risorse umane. La commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti.
5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
6. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova
preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz da
somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse
articolarsi su piu' giornate, la commissione procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame.
7. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare
tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano
l'immediata esclusione dal concorso.
8. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati di carattere
anonimo
9. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le
prove scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte
i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso
risultato utile.
10. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
determinazione del punteggio complessivo di cui all'art. 13.
11. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alle
amministrazioni l'adozione di provvedimenti di esclusione dal
concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento
della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti
per la partecipazione al concorso.
Art. 9 Prove d'esame
Art. 9
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto teorico
e pratico ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad
accertare il possesso di una adeguata cultura
giuridico-amministrativa ed economica, nonche' della capacita' ed
attitudine all'analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche
afferenti alle funzioni dirigenziali, unitamente alla conoscenza
della lingua inglese o di altra lingua straniera prescelta dal
candidato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p) nonche' dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
Art. 10 Prove scritte
Art. 10
Prove scritte
1. La prima prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla
commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente: a)
una risposta ad un quesito che puo' riguardare le materie del diritto
costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto amministrativo,
contabilita' pubblica; b) una risposta ad un quesito che puo'
riguardare le materie del diritto civile, con particolare riferimento
alle obbligazioni e ai contratti e del diritto del lavoro, con
particolare riferimento al pubblico impiego; c) una risposta ad un
quesito che puo' riguardare le materie economiche e dell'analisi
delle politiche pubbliche (economia delle amministrazioni pubbliche,
management pubblico, scienza dell'amministrazione, statistica).
Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio complessivo
massimo di 100 punti.
2. La seconda prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla
commissione, consiste:
1) nella redazione di un elaborato contenente la soluzione di
un caso pratico in ambito giuridico-amministrativo o
economico-gestionale per verificare la capacita' di impostare analisi
critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate in
relazione a problemi attinenti alle attivita' delle pubbliche
amministrazioni, sulla base di un breve dossier distribuito ai
candidati. Il dossier contiene documenti in lingua italiana e in
lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui
deve essere fornita risposta in lingua inglese. E' facolta' della
commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato di cui
sopra.
2) Nella somministrazione di venti quesiti situazionali a
risposta multipla attraverso i quali saranno valutate le capacita' e
le attitudini con riferimento alle seguenti competenze, individuate a
partire dal "Modello di competenze dei dirigenti della PA italiana"
previsto nelle "Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica": -
soluzione dei problemi, gestione dei processi e sviluppo dei
collaboratori, gestione delle relazioni interne ed esterne,
orientamento al risultato, negoziazione e tenuta emotiva. I quesiti
saranno di carattere gestionale, relazionale o operativo legati al
contesto organizzativo di un ufficio dei quali viene fornita una
breve descrizione ed ai quali il candidato e' chiamato a rispondere,
scegliendo, tra alternative predefinite di possibili strategie, quale
ritengano piu' adeguata a gestire ciascuna situazione.
Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio complessivo
massimo di 100 punti.
3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di
violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
4. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare
nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.
5. L'assenza, anche ad una sola delle prove scritte, comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i
candidati che abbiano riportato un voto non inferiore a 70/100 in
ciascuna delle due prove scritte.
7. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con il
relativo voto riportato nelle due prove scritte, e' pubblicato sul
sito internet della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato,
oltre che sul portale concorsionline@corteconti.it . Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini
dell'ammissione alla prova orale.
8. Al candidato ammesso alla prova orale vengono comunicati
tramite PEC la data e il luogo di svolgimento della prova orale, con
preavviso di almeno venti giorni.
Art. 11 Prova orale
Art. 11
Prova orale
1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto penale, con
particolare riferimento ai delitti contro la pubblica
amministrazione; b) elementi di diritto processuale civile e del
lavoro; c) informatica giuridica; d) organizzazione, centrale e
periferica e legislazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura
dello Stato, con particolare riferimento alle piu' recenti evoluzioni
normative.
2. Il colloquio orale e' altresi' diretto ad accertare nel
candidato le capacita' organizzative e manageriali in rapporto a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale, oltre che la
conoscenza della lingua inglese o di altra lingua straniera prescelta
dal candidato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera p), mediante
esercizi di lettura, traduzione e conversazione. Viene, altresi',
accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal
computer e dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche
mediante una verifica pratica, nonche' la conoscenza da parte del
candidato delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso
degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in
rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
3. La prova orale si intende superata dai candidati che
conseguono un voto non inferiore a 70/100.
4. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.
5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 12 Valutazione dei titoli
Art. 12
Valutazione dei titoli
1. Nella tabella allegata sono individuati i titoli oggetto di
valutazione ed i punteggi ad essi attribuibili.
Art. 13 Punteggio
Art. 13
Punteggio
1. La commissione dispone, complessivamente, di 350 punti cosi'
ripartiti:
a) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la prima
prova scritta;
b) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la seconda
prova scritta;
c) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la prova
orale;
d) fino a un massimo di 50 punti per i titoli.
2. Il punteggio complessivo e' determinato sommando i voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale, nonche' il punteggio conseguito all'esito della valutazione
dei titoli.
Art. 14 Titoli di preferenza
Art. 14
Titoli di preferenza
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito positivo
la prova orale, i candidati che abbiano superato le prove d'esame
devono presentare a mezzo PEC all'indirizzo
concorsi@corteconticert.it la documentazione in carta semplice
attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza o di
precedenza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
2. I suddetti titoli, per poter essere oggetto di valutazione,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di partecipazione ed indicati nella
domanda stessa.
3. I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva.
Art. 15 Graduatoria
Art. 15
Graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai
sensi dell'art. 13.
2. I segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura
dello Stato, riconosciuta la regolarita' del procedimento del
concorso, approvano con proprio decreto congiunto, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione
all'impiego, la graduatoria definitiva e dichiarano vincitori del
concorso i candidati utilmente collocati, tenuto conto delle riserve
di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato nel sito internet
della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul
portale concorsionline@corteconti.it . Di tale pubblicazione e' data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Dalla data di
pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali
impugnative.
Art. 16 Assegnazione dei posti ai vincitori
Art. 16
Assegnazione dei posti ai vincitori
1. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori
del concorso, ciascuna delle amministrazioni interessate rendera'
note, tramite pubblicazione sui siti istituzionali alla voce
"Amministrazione trasparente - bandi di concorso", le sedi da
ricoprire.
2. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare
l'ordine di preferenza delle amministrazioni e delle relative sedi
disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi del comma 1 del
presente articolo.
3. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli preferenza
nell'assegnazione della sede previsti dagli articoli 21, comma 1, e
33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono farne
espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di cui al
comma 2, allegando la documentazione comprovante il possesso del
titolo.
4. L'assegnazione presso l'amministrazione prescelta avverra'
sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle
amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse
dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso, di quanto
previsto dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente indicazione
delle preferenze relative alle sedi di servizio, si procedera'
all'assegnazione d'ufficio.
Art. 17 Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 17
Costituzione del rapporto di lavoro
1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione che risulta, in ogni caso, subordinata alla verifica
del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e
indeterminato, per l'assunzione nei ruoli dei dirigenti della Corte
dei conti o dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi della normativa
vigente.
3. I vincitori del concorso assunti in servizio presso le due
amministrazioni, anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attivita'
formative, secondo i termini e le modalita' concordate dalle
amministrazioni medesime.
4. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di prova
di sei mesi previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. del personale con
qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto,
gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in
servizio. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti
che lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso altra
pubblica amministrazione.
5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.
Art. 18 Accesso agli atti del concorso
Art. 18
Accesso agli atti del concorso
1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' esercitato esclusivamente nei confronti della Corte dei conti,
quale amministrazione delegata alla gestione procedimentale del
concorso.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. Puo' essere disposto il differimento al fine di assicurare la
riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e
la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 19 Trattamento dei dati personali
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) n. 2016/679, sono la Corte dei conti e l'Avvocatura
dello Stato.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del
regolamento (UE) n. 2016/679, in relazione alla fase della
presentazione in via telematica delle domande, e' Deda Next S.r.l.
(gia' Dedagroup Public Services S.r.l.), sulla base di atto di
designazione della Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato da
Dedagroup Public Services S.r.l. (ora Deda Next S.r.l.) in data 15
febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti con
n. 484 del 16 febbraio 2021).
3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della
gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE "Regolamento generale
sulla protezione dei dati" (di seguito regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di
trattamento dei dati personali le amministrazioni possono venire a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei
dati definisce "categorie particolari di dati personali" (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla
legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento).
9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del regolamento).
10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti
al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati:
Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia) - via dei
Portoghesi n. 12 - 00186 (tel.: (+39) 06.68291; e-mail:
roma@avvocaturastato.it - PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it );
Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia) - via Antonio
Baiamonti n. 25 - 00195 (tel.: (+39) 06.38761; PEC:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it ).
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile
della protezione dei dati per tutte le questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti
derivanti dal regolamento.
12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:
per la Corte dei conti: indirizzo di posta elettronica
certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
per l'Avvocatura dello Stato: indirizzo e-mail:
rpd@avvocaturastato.it
13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Art. 20 Norme finali e di salvaguardia
Art. 20
Norme finali e di salvaguardia
1. La Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato si riservano la
facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso,
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le
connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di
assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in
decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o
ritardare assunzioni di personale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia
di reclutamento di personale.
3. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e sui
siti istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello
Stato.
4. Dal giorno della pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 10 luglio 2023
Per la Corte dei conti
Massi
Per l'Avvocatura dello Stato
Greco
Allegato 1
Allegato
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI
ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI
1. I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di
scadenza del bando e sono riferibili alle categorie di seguito
indicate:
a) titoli di studio universitari ed altri titoli;
b) abilitazioni;
c) titoli di carriera e di servizio;
d) pubblicazioni scientifiche.
2. Il valore complessivo dei titoli e' determinato in massimo 50
punti, ripartiti secondo i criteri illustrati nella tabella che
segue.
3. 1. I titoli sono valutabili solo se non gia' utilizzati per
l'ammissione al concorso, salve le previsioni riportate all'art. 3,
comma 1, lettere a), g) e h) del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 78/2018.
=====================================================================
|TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI |
|(art. 3, comma 1, D.P.C.M. n. 78/2018) max 20 punti |
+===================================================================+
|1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali sono |
|attribuiti, complessivamente, non oltre punti 20, sono valutabili |
|con i seguenti punteggi per ciascun titolo: |
|a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al |
|concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e |
|ulteriori punti 2 in caso di attribuzione della lode; |
|b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello, punti 2; |
|c) laurea specialistica (LS), punti 2; |
|d) laurea magistrale (LM), punti 2; |
|e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia |
|stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli |
|equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione |
|ai crediti formativi riconosciuti, punti 0,5 indipendentemente dal |
|numero dei master conseguiti; |
|f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia |
|stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli |
|equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione |
|ai crediti formativi riconosciuti, punti 1 per ciascuno, fino a |
|punti 2; |
|g) diploma di specializzazione (DS), punti 1,5; ove il diploma di |
|specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al |
|concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai |
|sensi dell'art. 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica|
|n. 70 del 2013, punti 1; |
|h) dottorato di ricerca (DR), punti 3; ove il dottorato di ricerca |
|venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini|
|del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'art. 7, |
|comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, |
|punti 1. |
|2. I suddetti titoli di studio sono valutabili esclusivamente se |
|conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le |
|universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le |
|istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o |
|accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, |
|costituite anche in consorzio. |
|3. I titoli accademici rilasciati dalle Universita' straniere sono |
|considerati utili purche' riconosciuti equiparati a quelli sopra |
|elencati ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30|
|marzo 2001, n. 165. |
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|ALTRI TITOLI |
|(art. 3, comma 2, D.P.C.M. n. 78/2018) max 3 punti |
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|1. I seguenti altri titoli, per i quali sono attribuiti, |
|complessivamente, non oltre punti 3, sono valutabili solo se |
|attinenti alle prove d'esame e solo se svolti presso le istituzioni|
|universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente |
|riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private,|
|autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione, |
|universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, con i |
|seguenti punteggi per ciascun titolo: |
|a) titolarita' di insegnamenti in corsi di studio di durata minima |
|semestrale, punti 1 ogni 10 ore di insegnamento, fino a un massimo |
|di punti 2; |
|b) attivita' di docenza, punti 0,5 per ogni semestre, fino a un |
|massimo di punti 1 |
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|ABILITAZIONI PROFESSIONALI |
|(art. 4 D.P.C.M. n. 78/2018) max 4 punti |
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|1. Le abilitazioni, per le quali e' attribuito un punteggio |
|complessivo massimo di punti 4, sono valutabili, solo se attinenti |
|alle materie delle prove d'esame, in ragione di non piu' di un |
|titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente |
|punteggio per ciascun titolo: |
|a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di |
|esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei |
|titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione |
|al concorso: punti 2; |
|b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di |
|esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei |
|titoli di studio universitari previsti dalla presente tabella, |
|diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purche' |
|attinente alle materie delle prove d'esame: punti 1; |
|c) abilitazione, diversa da quelle di cui alle precedenti lettere |
|a) e b), all'insegnamento nelle scuole statali secondarie |
|superiori, per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno |
|dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso:|
|punti 1. |
|2. Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b), sono |
|valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo |
|superamento di un esame di abilitazione di Stato. |
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|TITOLI DI CARRIERA E DI SERVIZIO |
|(art. 5 D.P.C.M. n. 78/2018) max 21 punti |
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|1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali e' attribuito un|
|punteggio complessivo massimo di punti 21, sono valutabili con i |
|seguenti punteggi: |
|a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o |
|determinato, con effettivo e formale inquadramento in una |
|qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o |
|e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari |
|previsti dalla presente tabella, punti 1,5 per anno, fino a un |
|massimo di punti 12. Le anzianita' di ruolo nella qualifica |
|dirigenziale nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale|
|a tempo determinato, sono valutati punti 3 per anno. I servizi |
|prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, |
|sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, |
|anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che|
|va richiamata dalla commissione esaminatrice nel relativo verbale. |
|Ai fini del punteggio per i titoli di cui alla presente lettera, e'|
|valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto|
|a quello previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente |
|della Repubblica n. 70 del 2013 come requisito di ammissione al |
|concorso; |
|b) incarichi di livello dirigenziale conferiti con provvedimenti |
|formali nel corso degli ultimi 10 anni, dall'amministrazione |
|pubblica di appartenenza ovvero da altri soggetti pubblici su |
|designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, punti 1|
|per ciascun anno di svolgimento, fino a un massimo di punti 4 |
|(indipendentemente dal numero degli incarichi); |
|c) incarichi di coordinamento e/o preposizione funzionale conferiti|
|con provvedimenti formali nel corso degli ultimi 10 anni, |
|dall'amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri |
|soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di |
|appartenenza, punti 0,75 per ciascun anno di svolgimento, fino a un|
|massimo di punti 2 (indipendentemente dal numero degli incarichi); |
|d) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico per esami |
|scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali o a seguito|
|di corso-concorso per esami scritti ed orali, purche' non seguita |
|dall'assunzione in servizio, bandito organi costituzionali o di |
|rilevanza costituzionale, le autorita' indipendenti ovvero le |
|amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione in qualifica |
|dirigenziale, per l'accesso alla quale sia stato richiesto uno dei |
|titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al |
|concorso: punti 1 per ciascun concorso, fino a un massimo di punti |
|3. |
|2. I titoli di carriera e di servizio sono valutabili |
|esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali |
|o di rilevanza costituzionale, le autorita' indipendenti ovvero le |
|amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto |
|legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
|3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle |
|dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono computati, per |
|quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo e, per |
|quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i|
|periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono |
|valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro |
|prestato. |
|4. Per la valutazione dei rapporti di lavoro subordinato si |
|applicano anche i seguenti principi: |
|a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile |
|considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni |
|trenta o frazioni superiori a quindici giorni; |
|b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' |
|valutato quello piu' favorevole al candidato; |
|c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di |
|inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno |
|valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno|
|del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno |
|dell'anno. |
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|PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE |
|(art. 6 D.P.C.M. n. 78/2018) max 2 punti |
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|1. Le pubblicazioni scientifiche, per le quali sono attribuiti |
|punti 1 per ciascuna fino a un massimo di punti 2, sono valutabili |
|solo se inerenti alle materie oggetto delle prove d'esame e |
|attinenti alla qualifica dirigenziale da attribuire e ai compiti |
|demandati dalla legge e dai regolamenti di organizzazione alla |
|Corte dei conti o all'Avvocatura dello Stato. |
|2. Ciascun candidato non puo' produrre piu' di due pubblicazioni. |
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