MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri. (17E05647)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 04-08-2017

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri. (17E05647)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
  • Data: 04-08-2017
  • Scadenza: 04-09-2017

Art. 1 Posti a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante "Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche" e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti" e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'Amministrazione   Digitale"   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  interministeriale  9  luglio  2009  concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice  dell'Ordinamento  Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il "Testo Unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  Militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  I,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
"Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'Ordinamento  Militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco"; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  30  giugno  2015,
concernente, tra l'altro,  requisiti  di  partecipazione,  titoli  di
studio, tipologia e modalita' di svolgimento  dei  concorsi  e  delle
prove  d'esame  per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in  servizio
permanente  dell'Arma  dei  Carabinieri,  cosi'  come  integrato  dal
decreto del Ministro della difesa 21 giugno 2017,  che  disciplina  i
concorsi per il reclutamento  degli  ufficiali  del  ruolo  forestale
dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  forze  armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo
nazionale dei vigili del fuoco", in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale per il  triennio
2017 - 2019 dello Stato (Legge di stabilita' 2016)"; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' militare, datata  9  febbraio  2016,  emanata  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
recante "Modalita' tecniche per  l'accertamento  e  la  verifica  dei
parametri fisici"; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  "Codice  dell'Ordinamento  Militare",
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Visto il decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  recante
"Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
Polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Ravvisata  la  necessita'  di  soddisfare   specifiche   esigenze
dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela forestale,  ambientale
e  agroalimentare  mediante  l'indizione,  per  l'anno  2017,  di  un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento  di  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  di  preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi
di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta  prova
non abbia luogo qualora il numero  delle  domande  presentate,  fosse
ritenuto compatibile con  le  esigenze  di  selezione  dell'Arma  dei
Carabinieri  e  con  i  termini  di   conclusione   della   procedura
concorsuale; 
    Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero pari a  trenta
volte  quello  dei  posti  previsti,  offra  adeguata   garanzia   di
selezione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19  dicembre  2014  al
foglio n. 2512 concernente la sua nomina a direttore generale per  il
personale militare - e il decreto del Presidente della  Repubblica  4
ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016,  al
foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina  di
complessivi undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale
dell'Arma dei Carabinieri cosi' ripartiti: 
      a) nove, per i cittadini italiani che alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono  in
possesso dei requisiti di cui al  successivo  art.  2,  del  presente
decreto; 
      b)  due  posti  per  i  militari  dell'Arma   dei   Carabinieri
appartenenti   ai   ruoli   ispettori,   sovrintendenti,   appuntati,
carabinieri, periti, revisori, collaboratori e operatori che  abbiano
riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non  inferiore  a
"eccellente" ovvero un giudizio complessivo non inferiore  a  "ottimo
con punti dieci" o giudizio corrispondente se provenienti  dal  Corpo
forestale dello Stato, che alla data di scadenza del termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione sono  in  possesso  dei
requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto. 
    2. Dei posti a concorso  di  cui  al  precedente  comma  1,  sono
previste le seguenti riserve: 
      per i nove posti, di cui al precedente comma 1, lettera a), del
presente articolo, uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle forze  armate  (compresa  l'Arma  dei
Carabinieri) e delle Forze di Polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio; 
      per i due posti, di cui al precedente comma 1, lettera b),  del
presente articolo, uno e' riservato al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle forze  armate  (compresa  l'Arma  dei
Carabinieri) e delle Forze di Polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio. 
    I posti riservati, eventualmente non ricoperti per  insufficienza
di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 
    3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma  1,
lettere a) e b), del presente  articolo  potranno  subire  modifiche,
fino alla data di approvazione della relativa graduatoria  finale  di
merito, qualora fosse necessario soddisfare  esigenze  dell'Arma  dei
Carabinieri connesse  alla  consistenza  degli  ufficiali  del  ruolo
forestale. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle  attivita'  previste  dal  concorso  o   l'incorporamento   dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  darne
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso,  sara'  dato  avviso  nei  siti  internet  www.difesa.it  e
www.carabinieri.it definendone le modalita'. Il citato  avviso  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso possono partecipare,  i  cittadini  italiani  che,
alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,
indicata nel successivo art. 3, comma 1: 
      a) non abbiano superato il giorno di compimento del: 
        1) 40° anno di eta', se appartenenti all'Arma dei Carabinieri
ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri; 
        2) 34° anno di eta', se ufficiali  in  ferma  prefissata  che
abbiano completato un anno di servizio e se ufficiali inferiori delle
forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli ufficiali
di complemento che sono stati richiamati, a mente dell'art. 1255  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   per   addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
        3) 50° anno di eta', se militari  dell'Arma  dei  Carabinieri
appartenenti ai  ruoli  forestali  degli  ispettori,  sovrintendenti,
appuntati  e  carabinieri,   periti,   revisori,   collaboratori   ed
operatori; 
        4) 32° anno di eta',  se  non  appartenenti  alle  precedenti
categorie. 
        Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) siano in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso di uno dei seguenti  titoli  di  studio  e
degli  ulteriori  requisiti  culturali,  specificatamente   indicati,
appartenenti alle classi di laurea appresso indicate: 
        Scienze e tecnologie agrarie (LM-69); 
        Scienze e tecnologie alimentari (LM-70); 
        Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73); 
        Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75); 
        Scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86); 
        Architettura del paesaggio (LM-03); 
        Conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10); 
        Giurisprudenza (LMG-01); 
        Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); 
        Ingegneria civile (LM-23); 
        Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); 
        Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35); 
        Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48); 
        Biologia (LM-6); 
        Biotecnologie agrarie (LM-7); 
        Biotecnologie industriali (LM-8); 
        Scienze della natura (LM-60); 
        Scienze e tecnologie geologiche (LM-74); 
        Scienze geofisiche (LM-79); 
        Scienze geografiche (LM-80). 
        Saranno ritenuti validi anche i titoli di  laurea  conseguiti
secondo i precedenti  ordinamenti,  in  virtu'  delle  corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
        Saranno,  infine,  ritenute  valide  le   lauree   conseguite
all'estero,    riconosciute    dal     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ovvero le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. 
        In entrambi  i  casi,  i  concorrenti  dovranno  all'atto  di
presentazione per la prima  prova  scritta,  consegnare  la  relativa
documentazione probante; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle  forze  armate  o  di  Polizia,  per
motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita   militare,   a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi,   ne'   si   trovino   in   situazioni   incompatibili   con
l'acquisizione ovvero  la  conservazione  dello  stato  di  ufficiale
dell'Arma dei Carabinieri; 
      g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) non siano stati dichiarati inidonei  all'avanzamento  ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio  (solo
se militari in servizio permanente); 
      i) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) non abbiano riportato nel  precedente  biennio  la  sanzione
disciplinare piu' grave della consegna (sospensione o riduzione dello
stipendio per un  mese  se  provenienti  dal  Corpo  forestale  dello
Stato); 
      l) se concorrenti  di  sesso  maschile,  non  abbiano  prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8  luglio  1998,  n.
230,  a  meno   che   abbiano   presentato   apposita   dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per  il  servizio  civile  non  prima  che  siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso,  la  dichiarazione  potra'  essere  esibita
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso formativo  biennale  sono  subordinati  al  riconoscimento  del
possesso: 
      a)  dell'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio
militare  incondizionato  quali  ufficiali  in  servizio   permanente
dell'Arma dei Carabinieri, da accertarsi con le modalita' di  cui  ai
successivi articoli 11 e 12; 
      b)  dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta  stabiliti   per
l'ammissione ai  concorsi  nella  Magistratura  ordinaria,  ai  sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.  L'accertamento  di
tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma  dei  Carabinieri
con le modalita' previste dalla normativa vigente. 
    3. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3,  comma  1.
Gli stessi, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a) e k), e
i requisiti di cui al precedente comma  2,  devono  essere  mantenuti
sino alla data di nomina a ufficiale in servizio permanente del ruolo
forestale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere
presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it -  area
concorsi, entro il termine di trenta giorni a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami", seguendo le istruzioni per la  compilazione  che
saranno fornite dal sistema automatizzato. 
    2. Il concorrente puo' scegliere la modalita' di  identificazione
tra  quelle  prospettate  dal  sistema  automatizzato  e  di  seguito
indicate: 
      a) indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC)  intestata
al concorrente; 
      b) carta d'identita' elettronica (CIE) di  tipo  conforme  agli
standard europei e carta nazionale dei servizi (CNS). Il  concorrente
titolare di questo tipo di smart card deve: 
        compilare dei campi con i propri dati anagrafici,  il  codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della  propria
CIE/CNS e del PIN a essa associato; 
      c)  firma  digitale/elettronica  qualificata.  Il   concorrente
titolare di strumenti per la firma  digitale/elettronica  qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve: 
        compilare il modulo di  identificazione  con  i  propri  dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
        sottoscriverlo  mediante  certificato   di   firma   digitale
(intestato al concorrente); 
        eseguire la procedura di upload per  caricare  il  modulo  in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line"
del sito www.carabinieri.it-area concorsi 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema  automatizzato  invia  al
concorrente,  all'indirizzo  di  posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di  presentazione  della  domanda
on-line per la partecipazione al concorso. 
    3. I candidati, che si trovano all'estero  e  che  non  hanno  la
possibilita' di procedere alla  compilazione  della  domanda  con  le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne  comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e  contenzioso,  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande.  Il  predetto  Centro
provvedera' a inviare direttamente all'interessato il fac-simile  del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo  e-mail
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta  compilato,  dovra'
essere scansionato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo. 
    4.  Una  volta  ricevuto  il  link  per  accedere  al  modulo  di
presentazione della  domanda  on-line,  il  concorrente,  consapevole
delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non  veritiere,  di
cui all'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 , n. 445, deve dichiarare: 
      a) il concorso cui intende partecipare, atteso che  la  domanda
di partecipazione puo' essere presentata solo per una  delle  lettere
di cui al precedente art. 1,  comma  1,  anche  se  in  possesso  dei
relativi requisiti; 
      b) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      c) il proprio stato civile; 
      d) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Per il concorrente che e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella di posta  elettronica  certificata,  tutte  le  comunicazioni
saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il  concorrente
che e' stato identificato mediante carta  d'identita'  elettronica  /
carta nazionale dei servizi o firma digitale/ elettronica qualificata
deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e'  preferibile  che
sia indicata una casella di PEC-posta  elettronica  certificata)  ove
desidera ricevere  le  comunicazioni  relative  al  concorso.  Dovra'
essere   segnalata,   altresi',   a   mezzo   e-mail   (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento,  ogni  variazione  del  recapito  indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque  imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione  alla  prima
prova del concorso, la seconda  cittadinanza  e  in  quale  Stato  e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere  stato
condannato,  anche  con  sentenza  di  applicazione  della  pena   su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con  decreto  penale  di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti  penali  per
delitti non colposi, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione, ne' che risultino a  proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di  pena,
i procedimenti a carico e ogni  altro  eventuale  precedente  penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella  presso  la  quale  pende  un  procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato. 
      Il concorrente dovra' impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e  contenzioso,  a  mezzo
e-mail  (all'indirizzo   cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),   qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla  nomina  a
ufficiale in servizio permanente; 
      h) gli eventuali servizi prestati  come  impiegato  presso  una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego  presso  l'amministrazione  stessa
ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o   d'ufficio,   da   precedente
arruolamento nelle forze armate o di Polizia per motivi  disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o  per  perdita  permanente  dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va  resa  anche  se
negativa; 
      i) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che   abbia   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
collocato  in  congedo,  come  previsto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa; 
      j) l'eventuale  appartenenza  a  una  delle  categorie  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge  e
figli superstiti, ovvero parenti  in  linea  collaterale  di  secondo
grado qualora unici superstiti, del  personale  delle  forze  armate,
compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio); 
      k) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se  ufficiale  di  complemento  o
ufficiale in ferma prefissata, dovra' indicare la data di inizio  del
corso allievi ufficiali di complemento o del corso allievi  ufficiali
in  ferma  prefissata,  il  numero,  la  tipologia  dello  stesso   e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovra' indicare: 
        1) se ufficiale di complemento, la data di fine del  servizio
di prima nomina,  l'eventuale  ammissione  alla  ferma  biennale  non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale; 
        2) se ufficiale in  ferma  prefissata,  la  data  in  cui  ha
maturato i diciotto mesi di servizio a partire dall'inizio del  corso
formativo; 
        3) se ufficiale delle  forze  di  completamento,  i  richiami
effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui e' stato richiamato; 
      l)  il  Centro  documentale  (ex  distretto  militare)   o   il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o  la  Direzione
territoriale  del  personale  della  regione  aerea  competente   per
territorio o il Comando Aeronautica Militare di Roma,  di  ascrizione
in relazione alla residenza (solo se concorrenti di sesso maschile); 
      m) di non essere stato dichiarato inidoneo  all'avanzamento  in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli  ultimi  cinque
anni di servizio (solo se militare in servizio permanente); 
      n) la lingua straniera  (una  sola,  scelta  tra  la  francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la
prova facoltativa di lingua; 
      o)  l'eventuale  possesso  di  certificazione   di   conoscenze
linguistiche, di cui al successivo art. 9,  certificate  con  sistema
STANAG/NATO o "Common European Framework of Reference for languages -
CEFR", risultante da attestato in corso di  validita'  rilasciato  da
"ente certificatore" riconosciuto dal Ministero  dell'istruzione  (da
consegnare all'atto della presentazione per le  prove  di  efficienza
fisica) in corso di validita'; 
      p) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nel successivo art. 9; 
      q) il possesso  di  una  delle  lauree  magistrali  tra  quelle
previste al precedente art. 2, comma 1, lettera d), la durata  legale
del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso cui  e'
stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di  conseguimento
e il voto riportato; 
      r) l'eventuale possesso  di  un  diploma  di  specializzazione,
l'universita' presso la quale e' stato  conseguito  con  il  relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata; 
      s) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487.  Il  concorrente  dovra'  fornire  tutte   le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
      t) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo art. 16, comma 3; 
      u) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      v) di prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    5. Il concorrente non deve allegare alla domanda,  inoltrata  con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di  studio,  di  merito  e/o  di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque,  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. La predetta documentazione potra'  essere
consegnata,  anche  sotto   forma   di   dichiarazione   sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445,   all'atto   della
presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 8. 
    6. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato  dal  concorrente  nella  domanda  stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente  all'atto  della
presentazione alla prima prova del concorso. 
    Fermo restando che  la  domanda  presentata  on-line  non  potra'
essere  modificata  una  volta  scaduto  il  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di partecipazione,  il  Comando  generale
dell'Arma  dei  Carabinieri  -  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle  domande  che,
benche' sottoscritte  e  inviate  nei  termini  e  con  le  modalita'
indicate ai precedenti commi, risultino  formalmente  irregolari  per
vizi sanabili. Copia delle  domande  di  partecipazione  regolarmente
presentate dai militari in servizio  dovranno  essere  consegnate  al
Comando di appartenenza per le finalita' di cui al comma 9. 
    7.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati  nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato
non verra' ammesso alla  procedura  concorsuale.  I  concorrenti,  se
militari in  servizio,  dovranno,  inoltre,  presentare  copia  della
suddetta domanda al comando del reparto/ente presso il quale sono  in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di  cui  al
successivo comma 9. 
    8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel   presente   articolo   il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    9. Il concorrente, se militare  in  servizio,  dovra'  consegnare
copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente  presso  cui
e' in forza, per consentire al medesimo di curare  le  incombenze  di
cui al successivo art. 4.

Art. 4 Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

				Art. 4 
 
 
        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 
 
 
    1. I Comandi che riceveranno dai concorrenti  in  servizio  copia
della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere,  solo
nei confronti di coloro  che  saranno  ammessi  alle  prove  scritte,
all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti: 
      a) documentazione personale (caratteristica e matricolare)  dei
concorrenti in servizio; 
      b) foglio matricolare (per i militari in Ferma Breve/Prefissata
in servizio o in congedo). 
    Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata  al
Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor
di  Quinto  n.  119  -  00191  Roma,  entro  quindici  giorni   dalla
pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all'art.
7, se essa ha avuto luogo, ovvero dell'avviso del mancato svolgimento
della stessa con le modalita' di cui  all'art.  7,  comma  1.  Per  i
militari in servizio nell'Arma dei  Carabinieri  la  trasmissione  di
detta documentazione  potra'  avvenire  avvalendosi  dell'applicativo
Ge.Do.P.A. (Gestione documentale personale  in  avanzamento)  o  ogni
altra modalita' utile per  il  personale  appartenente  al  disciolto
Corpo forestale dello Stato, per i militari in servizio o in  congedo
appartenenti ad altre  forze  armate/corpi  armati  dello  Stato,  la
trasmissione della medesima documentazione potra' avvenire attraverso
l'invio      tramite      posta       certificata       all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per raccomandata con
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: viale di Tor di Quinto  n.
119 - CAP 00191 Roma oppure a mezzo corriere. 
    2. Per i concorrenti  che  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la
documentazione di cui al precedente comma 1 sara' acquisita d'ufficio
dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso.

Art. 5 Svolgimento del concorso

				Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) eventuale prova di preselezione; 
      b) due prove scritte; 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti sanitari; 
      f) accertamenti attitudinali; 
      g) prova orale; 
      h) prova facoltativa di lingua straniera. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso, tutti i concorrenti dovranno  essere  risultati  idonei  in
tutte le prove e in tutti gli accertamenti  previsti  nel  precedente
comma 1, compresi i concorrenti di sesso femminile  per  i  quali  la
positivita'  del  test  di  gravidanza  abbia  comportato,  ai  sensi
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, temporaneo impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'
al servizio militare. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 
    3. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  concorrenti  per  eventuali  infortuni  che  dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Art. 6 Commissioni

				Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  l'eventuale  prova   di
preselezione, per le prove  scritte,  per  la  prova  facoltativa  di
lingua straniera, per la valutazione dei titoli, per le prove orali e
per la formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore a Generale di brigata, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali  dell'Arma  dei  Carabinieri,  uno  dei
quali del ruolo forestale, di grado non inferiore a Maggiore, membri,
uno dei quali puo' essere sostituito con un docente  universitario  o
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero  con  un
tecnico o esperto nelle materie oggetto  del  concorso,  appartenente
anche ad altra amministrazione; 
      c)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della difesa appartenente  alla  terza  area  funzionale,  segretario
senza diritto di voto. 
    Detta commissione puo' essere integrata da  uno  o  piu'  esperti
civili o militari, per  le  singole  materie  oggetto  di  esame,  in
qualita' di membri aggiunti, i quali hanno diritto di voto nelle sole
materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a)  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
      b)  due  ufficiali  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado  non
inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano, svolgera'  anche  le  funzioni  di
segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  Carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta dal seguente  personale
in servizio presso il Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) due o piu' ufficiali  medici,  membri,  dei  quali  il  meno
elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano,  svolgera'
anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta dal seguente personale
in servizio presso il Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro; 
      c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di periti selettori  e
psicologi anche esterni al Centro. 
    Qualora  il  numero  dei  candidati  ammessi  agli   accertamenti
attitudinali  fosse   rilevante   potranno   essere   nominate   piu'
commissioni.

Art. 7 Prova di preselezione

				Art. 7 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso - a una prova di preselezione presso il Centro nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma  dei  Carabinieri,  viale  Tor  di
Quinto n. 153 (altezza incrocio con  via  Federico  Caprilli),  Roma,
raggiungibile dalle fermate: 
      "Ottaviano-San Pietro" della Metropolitana - linea  A,  con  la
linea Bus ATAC n. 32; 
      "Stazione Tor di Quinto" della linea ferroviaria Roma-Nord, con
partenza dal capolinea Roma  Flaminio,  raggiungibile  dalla  fermata
"Flaminio" della Metropolitana - linea A. 
    2. L'eventuale presentazione dei candidati dovra' avvenire  dalle
8,30 alle 10,00 presumibilmente dal giorno 11 settembre 2017  tenendo
conto che: 
      a)  in  ogni  caso,  a  partire  dalle  9,30,  non  sara'  piu'
consentito  l'accesso  all'interno  della  caserma  Salvo  d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova; 
      b) non sara'  permesso  ai  candidati  di  entrare  nella  sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e  pubblicazioni
varie. 
    La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico,  e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per  le  persone,  per  cui  e'
sconsigliato raggiungerla con vetture  private  e  con  familiari  al
seguito. 
    L'ordine di convocazione, che sara' fissato mediante  estrazione,
nonche' eventuali modifiche della sede,  della  data  e  dell'ora  di
svolgimento  di  detta   prova   saranno   resi   noti,   a   partire
presumibilmente dal 4 settembre 2017 mediante avviso consultabile nei
siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i  concorrenti,  ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n.  2
- 00197 Roma, tel. 0680982935. 
    3. Con le stesse modalita' descritte al precedente comma 2, sara'
data notizia del mancato svolgimento  della  prova  di  preselezione,
qualora  in  base  al  numero  dei  concorrenti  non  sara'  ritenuto
opportuno effettuarla. 
    4. Salvo l'eventualita' che si verifichi  quanto  prospettato  al
precedente comma 3, i  candidati  al  concorso  che  non  riceveranno
comunicazione di esclusione dovranno presentarsi  nella  sede  e  nel
giorno previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento
di riconoscimento provvisto di fotografia e in  corso  di  validita',
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello   Stato,   della   ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o  di  copia  della
domanda di partecipazione al concorso, nonche' di  penna  a  sfera  a
inchiostro  indelebile  nero.  Coloro  che  risulteranno  assenti  al
momento dell'inizio della prova saranno considerati  rinunciatari  e,
quindi,  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la
prova verra' svolta in piu' di  una  sessione  non  saranno  previste
riconvocazioni,  a   eccezione   dei   concorrenti   interessati   al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli  stessi  hanno
chiesto di partecipare. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo    e-mail    (all'indirizzo    cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),
un'istanza di nuova convocazione,  entro  le  ore  13,00  del  giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista  presentazione,  inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso). Se la prova verra' svolta in una sola sessione non saranno
possibili riconvocazioni. 
    5.  Argomenti  e  modalita'  di  svolgimento  della  prova   sono
riportati nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    6.  La  prova  si  svolgera'  con  le   modalita'   fissate   nel
provvedimento  del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del  decreto
ministeriale 30 giugno 2015, integrato dal  decreto  ministeriale  21
giugno 2017, citato  nelle  premesse,  ferme  restando  quelle  degli
articoli 13, commi 1, 3, 4 e  5,  e  15,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Dette  norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della  data  di  svolgimento
della   prova   concorsuale,   mediante   pubblicazione   sul    sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
    7. All'esito delle operazioni di correzione e  valutazione  della
prova la commissione formera', sulla scorta  di  quanto  disposto  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a)  e  b),  distinte  graduatorie
provvisorie, al solo scopo di individuare coloro che saranno  ammessi
alle prove scritte di cui al successivo art. 8. 
    8.  Saranno  ammessi  alle  prove  scritte,   nell'ordine   delle
graduatorie provvisorie, di cui sopra: 
      n. 300, per il concorso di cui all'art. 1, lettera a); 
      n. 100, per il concorso di cui all'art. 1, lettera b). 
    Alle prove scritte saranno ammessi, inoltre,  i  concorrenti  che
nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio  del
concorrente ultimo ammesso. 
    9. L'esito  della  prova  di  preselezione  e  i  nominativi  dei
concorrenti ammessi a sostenere  le  successive  prove  scritte,  per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici  indicati  nel
precedente comma 8, saranno resi noti agli interessati a partire  dal
giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultimo turno di prova,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
nei  siti  web  www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it  ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n.  2
- 00197 Roma, tel. 0680982935. 
    10.  Ciascun  candidato,  a  partire  dal  settimo  giorno  dalla
pubblicazione  degli  esiti  della  prova  di  preselezione,   potra'
prendere visione, nella pagina del sito  www.carabinieri.it  dedicata
al concorso, del  questionario  somministratogli,  della  griglia  di
correzione e del proprio modulo risposta test.

Art. 8 Prove scritte

				Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I concorrenti dovranno sostenere due  prove  scritte,  una  di
cultura  generale,   l'altra   vertente   su   argomenti,   riportati
nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto
inerenti le funzioni attribuite all'Arma dei Carabinieri, in  materia
di tutela forestale, agroalimentare e ambientale, di cui  all'art.  7
del  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  citato  nelle
premesse. 
    2. Dette prove  avranno  luogo  presso  il  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma  dei  Carabinieri,  viale  Tor  di
Quinto n. 153, Roma, nei giorni 19 e 20 settembre  2017,  con  inizio
non prima delle 9,30. 
    Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno  rese  note,  a  partire  presumibilmente  dal  4
settembre  2017,  mediante   avviso   consultabile   nei   siti   web
www.carabinieri.it  e  www.persomil.difesa.it  che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti,  ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n.  2
- 00197 Roma, tel. 0680982935. 
    3. I concorrenti che  riceveranno  notizia  dell'ammissione  alle
prove scritte secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma
9 (qualora ha avuto luogo la prova di preselezione), ovvero ai  quali
non sara' comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la  prova  di
preselezione non ha avuto luogo) saranno tenuti  a  presentarsi,  per
sostenere le prove scritte di  cultura  tecnico-professionale,  dalle
8,30 alle 9,30 di ciascuno  dei  giorni  indicati  nel  comma  2  del
presente articolo, portando al seguito un documento di riconoscimento
provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',  rilasciato  da
un'Amministrazione dello  Stato,  una  penna  a  sfera  a  inchiostro
indelebile nero, nonche' (qualora la prova  di  preselezione  non  ha
avuto luogo) la ricevuta attestante la  presentazione  della  domanda
on-line o la copia  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
tenendo conto che: 
      a) in ogni caso, a partire dalle 9,30 non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo  d'Acquisto  (civico  153),
struttura ove verranno effettuate le due prove; 
      b) non sara'  permesso  ai  candidati  di  entrare  nella  sede
d'esame portando al  seguito  borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,
telefoni  cellulari,  computer,  appunti,  carta   per   scrivere   e
pubblicazioni varie. 
    4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle suddette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13  e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Durante  lo  svolgimento  delle  prove  sara'  consentita   solo   la
consultazione di dizionari della lingua italiana  o  codici  messi  a
disposizione dalla commissione esaminatrice. 
    6. La commissione esaminatrice  individuera'  i  criteri  per  la
valutazione delle prove scritte che si  intenderanno  superate  se  i
concorrenti avranno riportato in ciascuna di esse una  votazione  non
inferiore a 18/30. 
    7. L'esito delle prove scritte, della valutazione dei  titoli  di
merito ed il calendario di convocazione  dei  concorrenti  ammessi  a
sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari  e
attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12  saranno  resi
noti agli interessati con le modalita' e i tempi di cui al successivo
art. 9, comma 1.

Art. 9 Valutazione dei titoli di merito

				Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice, di  cui  al  precedente  art.  6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti  che  hanno  sostenuto  entrambe  le  prove  scritte.
L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli  di  merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a  sostenere
le  prove  di  efficienza  fisica,  gli   accertamenti   sanitari   e
attitudinali  saranno  resi   noti   agli   interessati   a   partire
presumibilmente dal 9 ottobre 2017, con valore di  notifica  a  tutti
gli   effetti   e   per   tutti   i   concorrenti,   nei   siti   web
www.carabinieri.it   e   www.persomil.difesa.it   ovvero    chiedendo
informazioni al  Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -  V
Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny  n.  2  -
00197 Roma, tel. 0680982935. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  ai  fini   della   loro   corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tale  scopo,
all'atto della presentazione per l'effettuazione delle prove  scritte
di cui al  precedente  art.  8,  i  concorrenti  potranno  consegnare
eventuale documentazione probatoria ovvero una o  piu'  dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di quanto  gia'
indicato nella domanda di partecipazione.  Con  le  stesse  modalita'
potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche. Per
i militari in servizio o in congedo la documentazione  matricolare  e
caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'  indicate   nel
precedente art. 4. 
    3. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione,  fermo  restando   quanto   sopra   precisato   per   le
pubblicazioni di carattere  tecnico-scientifico,  solo  i  titoli  di
merito dichiarati nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa, per i quali i concorrenti  abbiano  fornito,  entro  la  data
medesima, analitiche e complete  informazioni  nella  domanda  stessa
ovvero  in  apposita  documentazione  e/o  dichiarazioni  sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 
    4. Per la valutazione dei  titoli,  relativamente  ai  titoli  di
servizio e professionali nonche' quelli relativi alla  certificazioni
di conoscenza linguistica, la commissione disporra' di un massimo  di
10 punti cosi' ripartiti: 
      1) titoli di servizio: 
        a) servizio prestato presso enti/reparti specializzati  nella
tutela  ambientale,  agroalimentare   e   forestale   dell'Arma   dei
Carabinieri o dell'assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a  2,5
punti; 
        b) servizio prestato nell'Arma  dei  Carabinieri  diverso  da
quello di cui alla precedente lettera a): fino a 2 punti; 
        c) servizio militare, con  esclusione  del  periodo  di  leva
obbligatorio  se   effettuato,   nonche'   servizi,   attivita'   e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di  una  pubblica
amministrazione: fino a 1 punto; 
      2) titoli di studio e professionali: 
        a)  voto   della   laurea   magistrale   richiesta   per   la
partecipazione al concorso: fino a 3 punti; 
        b) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca,
master e altri titoli accademici e tecnici posseduti in  aggiunta  al
titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso ritenuti
di  preminente  interesse  istituzionale  per  l'Amministrazione   ed
afferenti alla classe di laurea: fino a 3 punti; 
        c) diploma di specializzazione diversi da quelli di cui  alla
precedente lettera b), dottorati di ricerca, master  e  altri  titoli
accademici e tecnici  posseduti  in  aggiunta  al  titolo  di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 1 punto; 
        d) pubblicazioni a stampa di  carattere  tecnico-scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle  tesi  di  laurea,  di
specializzazione o di dottorato: fino a 1 punto. 
        Per quelle prodotte in collaborazione, la valutabilita' della
pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere e  individuare
l'apporto dei singoli autori. 
      3) certificazione della conoscenza linguistica: 
        a) conoscenza di  una  lingua  straniera  fra  l'inglese,  il
francese, il tedesco e lo spagnolo,  certificata  secondo  lo  STANAG
NATO, in corso di validita': 
          (1) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00  cosi'
ripartiti: 
          2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
          1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
          1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; 
          (2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo  di
1,00 cosi' ripartiti: 
          1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
          0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
        b) conoscenza di una lingua straniera secondo il  livello  di
conoscenza correlato al "Common European frame work of Reference  for
languages - CEFR", attestata dagli "Enti certificatori"  riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione: 
          (1) per le lingue inglese fino ad un massimo di 2,00  cosi'
ripartiti: 
          2,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
          1,50 punti per un livello di conoscenza C1; 
          1,00 punti per un livello di conoscenza B2; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza B1; 
          (2) per altre lingue straniere fino ad un massimo  di  1,00
cosi' ripartiti: 
          1,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
          0,75 punti per un livello di conoscenza C1; 
          0,50 punti per un livello di conoscenza B2. 
    I concorrenti cui sia stata valutata  l'eventuale  certificazione
linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se  richiesta,
alla prova facoltativa della medesima lingua straniera e  quindi  gli
sara' attribuito unicamente  il  punteggio  relativo  al  livello  di
certificazione. Ai  candidati  che  dovessero  risultare  conoscitori
certificati di piu' lingue potra' essere  riconosciuto  il  punteggio
solo per una di esse. 
    5. Allo scopo di contrarre i tempi delle  procedure  concorsuali,
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa,  la  commissione   esaminatrice   valutera',   previa
identificazione dei  relativi  criteri  (che  saranno  fissati  dalla
stessa commissione), i titoli di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno idonei ad entrambe le  prove  scritte.  A  tal  fine  la
commissione, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli  elaborati,
procedera'  a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di   quelli
giudicati  insufficienti,  in  modo  da  definire,  per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma  dei
Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo ispettori
dell'Arma dei Carabinieri di eta' superiore  ai  32  anni  dalla  cui
documentazione  caratteristica,  redatta   in   forma   di   rapporti
informativi, sia  stato  rilevato  il  difetto  del  requisito  della
qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera k). Detto personale sara'  escluso  dal  concorso
dalla Direzione generale per il personale militare, indipendentemente
dall'esito delle prove scritte di cui  all'art.  8,  sostenute  prima
della valutazione dei titoli da parte della commissione.

Art. 10 Prove di efficienza fisica

				Art. 10 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui  al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove  di  efficienza  fisica,
alle   quali   saranno   convocati,   indicativamente    a    partire
presumibilmente  dal  16  ottobre  2017,  mediante  apposito   avviso
consultabile con le modalita' riportate nell'art. 9, comma 1. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di  efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione  dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire al predetto  Centro  nazionale
di  selezione  e  reclutamento,   a   mezzo   e-mail   (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato
nella domanda di partecipazione al concorso). 
    3. Le prove di efficienza fisica  saranno  svolte  osservando  le
disposizioni  contenute  in  apposite  norme  tecniche,  emanate   in
applicazione  dell'art.  1,  comma  2,   lettera   f)   del   decreto
ministeriale 30 giugno 2015, integrato dal  decreto  ministeriale  21
giugno 2017, citato in premessa. Dette norme  tecniche  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati  dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way,  in  caso  di  pioggia),
muniti di un documento  d'identita'  in  corso  di  validita'  (oltre
all'originale dovra' essere portata  al  seguito  una  fotocopia  del
documento) e  produrre  il  certificato  di  idoneita'  ad  attivita'
sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita',  rilasciato  da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario  nazionale  (SSN),  che  esercitano  in  tali   ambiti   la
professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al
certificato in originale o copia conforme dovra'  essere  portata  al
seguito una fotocopia dello stesso). Il documento  dovra'  avere  una
data di rilascio non anteriore  al  1°  gennaio  2017  ovvero  dovra'
essere valido fino al 31 dicembre 2017. La mancata  presentazione  di
tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi,  dal
concorso. 
    I concorrenti di sesso femminile dovranno,  inoltre,  presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  entro  i
cinque giorni calendariali antecedenti  alla  data  di  presentazione
alle prove medesime, per lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo
art.  11,  comma  8.  La  mancata  presentazione  di  detto   referto
comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. 
    4. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  B,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di  valutazione  dell'idoneita'  e  le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso  di  indisposizione,
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'esecuzione degli esercizi. 
    5.  Il  mancato  superamento  anche  di  una  sola  delle   prove
obbligatorie, determinera' il  giudizio  di  inidoneita',  quindi  la
mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali
e l'esclusione dal concorso. 
    6. Il superamento di tutte le prove obbligatorie determinera'  il
giudizio di idoneita' con  eventuale  attribuzione  di  un  punteggio
incrementale; parimenti sara' attribuito un punteggio incrementale al
superamento delle prove facoltative con le modalita'  indicate  nella
tabella riportata nel citato allegato B.

Art. 11 Accertamenti sanitari

				Art. 11 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera c), presso il Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  all'accertamento  del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente del ruolo  forestale  dell'Arma  dei
Carabinieri. 
    2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  accertata  con
le modalita' previste dall'art. 582 del decreto del Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche  approvate
con decreto ministeriale del 4 giugno 2014,  citate  nelle  premesse,
per l'accertamento delle imperfezioni e  delle  infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonche'
secondo  le  disposizioni  contenute  in  apposite  norme   tecniche,
approvate in applicazione  dell'art.  1,  comma  2,  lettera  f)  del
decreto ministeriale 30 giugno 2015, con  provvedimento  dirigenziale
del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  cui   in
premessa. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della
data di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per  tutti  i  concorrenti.  L'accertamento  dell'idoneita'
sara' eseguito in ragione delle condizioni del  soggetto  al  momento
della visita. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e  ora  stabiliti  per  gli  accertamenti  sanitari  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione  dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli
che non  siano  in  possesso,  alla  data  prevista  per  i  predetti
accertamenti, dei certificati  e  referti  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo in ragione dei tempi necessari per il  rilascio  di
tali documenti da parte di strutture sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate con il SSN. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo    e-mail    (all'indirizzo    cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),
un'istanza di nuova convocazione,  entro  le  ore  13,00  del  giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista  presentazione,  inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta  compatibilmente  con  il  periodo  di   svolgimento   degli
accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail  (inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso). 
    4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti  sanitari
indossando una  tuta  ginnica,  muniti  dei  seguenti  documenti,  in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre
mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari; 
      b) referto originale  attestante  l'effettuazione  dei  markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      e) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza di cui al
precedente art. 10, comma 3; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il  SSN,  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi  dalla  data  di
presentazione per gli accertamenti; 
      f) copia del profilo sanitario assegnato  a  conclusione  della
visita di leva, qualora effettuata; 
      g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto  rilasciato  dalle  infermerie  competenti  (se  militari  in
servizio); 
      h) ai soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto
analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
precedenti la visita, attestante l'esito  del  dosaggio  quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o private accreditate con  il  SSN.  In  quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    5. Gli accertamenti sanitari verificheranno: 
      a) per i  concorrenti  in  servizio  permanente  nell'Arma  dei
Carabinieri,   l'assenza   di   infermita'   invalidanti   in    atto
incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in  materia
di idoneita' psico-fisica; 
      b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: 
        psiche   (PS)    1;    costituzione    (CO)    3;    apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di  esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  n.   109/2010
richiamata  in  premessa);  apparato  locomotore  superiore  (LS)  2;
apparato locomotore  inferiore  (LI)  2;  apparato  uditivo  (AU)  2;
apparato  visivo  (VS)  3  (acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio  che  vede  meno
raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia
e  l'astigmatismo  miopico,  a  5  diottrie  per   l'ipermetropia   e
l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo  misto
anche in un solo occhio); campo visivo, senso cromatico  e  motilita'
oculare normali. 
    I concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno  rilasciare  nel  corso  delle
visite  mediche  la  dichiarazione  di  ricevuta  informazione  e  di
responsabilizzazione riportato nell'allegato D che costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    In caso di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il  dosaggio  del  G6PD   ai   fini   della
definizione    della    caratteristica    somato-funzionale    AV-EI,
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima;  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    L'idoneita' psicofisica dei concorrenti  sara'  definita  tenendo
conto del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle  infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare" di cui  all'art.  582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90  (di
seguito denominato t.u.o.m.), delle  direttive  tecniche  riguardanti
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio   militare,
approvato con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche'  tenendo
conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e  alla  massa  metabolicamente  attiva,  nei  limiti
previsti dall'art. 587 del  t.u.o.m.  come  modificato  dall'art.  4,
comma 1, lettera c) del decreto del Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo le  prescrizioni  fissate  con
direttiva tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative
indicate nelle specifiche appendici, ad  eccezione  dei  militari  in
servizio alla data di effettuazione degli accertamenti  sanitari,  in
possesso della idoneita' incondizionata al servizio militare . 
    6. Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione,  i
concorrenti: 
      a) in servizio permanente nei cui confronti venga accertata  la
presenza di malattie invalidanti in atto; 
      b) di cui al comma 5, lettera b)  in  possesso  di  un  profilo
sanitario  inferiore  a   quello   indicato   (ad   eccezione   della
caratteristica  somato-funzionale  AV  qualora   l'attribuzione   del
coefficiente 3 o 4 sia determinata  da  carenza,  totale  o  parziale
dell'enzima G6PD); 
      c)  che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  relativi  alla
composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva
nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art.  4,  comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015,  n.  207  nonche'  dalla  direttiva  tecnica   dell'Ispettorato
generale  della  sanita'  militare,  edizione  2016,   citati   nelle
premesse; 
      d) che risultino affetti da: 
        imperfezioni e infermita' che sono causa  di  inidoneita'  al
servizio militare secondo la  normativa  vigente  o  che  determinano
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
comma 5, lettera b); 
      disturbi della parola anche se  in  forma  lieve  (dislessia  e
disartria); 
        positivita' agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera  militare
o civile; 
        malattie o lesioni  per  le  quali  sono  previsti  tempi  di
recupero  dello  stato  di   salute   e   dei   requisiti   necessari
incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio  alla
frequenza del corso; 
        tutte le imperfezioni e le infermita' non  contemplate  nelle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale  in  servizio  permanente
del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri; 
      e) la commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato
che presenti tatuaggi: 
        visibili con ogni tipo di uniforme, compresa  quella  ginnica
(pantaloncini e maglietta); 
        posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,   per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    Tali condizioni devono permanere  anche  durante  il  periodo  di
servizio. 
    7. La  commissione  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  c)
disporra' per tutti i concorrenti  le  visite  specialistiche  e  gli
accertamenti sottoelencati: 
      a) visita cardiologica con ECG; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) visita psichiatrica; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici e  benzodiazepine.  In  caso  di  positivita',  disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g) analisi del sangue concernenti: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i) visita medica generale; 
      j)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato E, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    8.  Le  concorrenti  che  si  trovano  in  accertato   stato   di
gravidanza, che costituisce temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, a mente dell'art. 580,  comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
saranno nuovamente  convocate,  per  essere  sottoposte  alle  visite
specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma  7,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  di  merito
di cui al successivo art. 14. Le stesse, per esigenze  organizzative,
potranno essere ammesse con riserva a sostenere  le  ulteriori  prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la concorrente sara' esclusa, per impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso. 
    9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a  cura  della  stessa  commissione
medica per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'  fisica.
Costoro, per esigenze  organizzative,  potranno  essere  ammessi  con
riserva a sostenere le ulteriori  prove  concorsuali.  I  concorrenti
che, al  momento  della  nuova  visita,  non  avranno  recuperato  la
prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale  giudizio  sara'  comunicato  seduta  stante  agli
interessati. 
    10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che  sara'  comunicato  per  iscritto   seduta   stante   a   ciascun
concorrente,  e'  definitivo.  Pertanto,  i   concorrenti   giudicati
inidonei  non  saranno   ammessi   a   sostenere   gli   accertamenti
attitudinali.

Art. 12 Accertamenti attitudinali

				Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art.  11,  i
concorrenti  giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura   della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, articolati su due distinte fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevanti ai fini della formazione della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance; 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale,  che  ne  riporteranno  gli   esiti,
rispettivamente, in una "relazione psicologica" e in una  "scheda  di
valutazione attitudinale"; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta
da membri  diversi  da  quelli  intervenuti  nella  fase  precedente,
valutati i  referti  istruttori  e  le  risultanze  di  un  ulteriore
colloquio  condotto  collegialmente,   assumera'   le   deliberazioni
conclusive in merito al possesso dei requisiti  attitudinali  e  alle
potenzialita'  indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni   di
ufficiale  in  servizio  permanente  dell'Arma  dei  Carabinieri   ed
all'assunzione delle discendenti responsabilita'. 
    2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
Comandante  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  in   applicazione
dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale  30  giugno
2015, integrato dal decreto ministeriale 21 giugno 2017, citato nelle
premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della
data di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza  maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail  (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo  di   svolgimento   degli   accertamenti   stessi,   avverra'
esclusivamente  a  mezzo  e-mail  (inviata  all'indirizzo  di   posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 
    4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita' riportato  al  termine
degli accertamenti attitudinali, che sara'  comunicato  per  iscritto
agli  interessati  seduta  stante,   e'   definitivo.   Pertanto,   i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  alle  successive
fasi del concorso e saranno esclusi dal concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti sanitari e  di  quelli  attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si  protraggano
anche   nel   pomeriggio,   fruiranno    del    pranzo    a    carico
dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali.

Art. 13 Prove orali

				Art. 13 
 
 
                             Prove orali 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine  degli  accertamenti
attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere
la  prova  orale  di   cultura   tecnico-professionale,   che   avra'
verosimilmente luogo a partire presumibilmente dal 25 ottobre 2017. 
    2. La sede di svolgimento e il calendario  di  convocazione  alla
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi  riportati
nel citato allegato A, saranno resi noti,  verosimilmente  a  partire
presumibilmente dal 9 ottobre 2017, mediante avviso consultabile  nei
siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i  concorrenti,  ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n.  2
- 00197 Roma, tel. 0680982935. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno
previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti  interessati  al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli  stessi  hanno
chiesto di partecipare. A  tal  fine  gli  interessati  dovranno  far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo    e-mail    (all'indirizzo    cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),
un'istanza di nuova  convocazione  entro  le  ore  13,00  del  giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista  presentazione,  inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso). 
    4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
riportato il voto minimo di almeno 18/30.

Art. 14 Prova facoltativa di lingua straniera

				Art. 14 
 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra
francese,   inglese,   spagnolo   e   tedesco),    sara'    sostenuta
presumibilmente il 6 e 7 novembre 2017 dai soli  concorrenti  che  ne
abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al  concorso,
sempreche' detta  prova  sia  diversa  dall'eventuale  certificazione
linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al
precedente art. 9, comma 3. 
    2. Detta prova sara' effettuata  con  le  modalita'  indicate  al
punto 5 dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente
decreto.

Art. 15 Graduatorie di merito

				Art. 15 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Le graduatorie di merito  saranno  formate,  in  relazione  ai
posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e  b),  dalla
commissione esaminatrice in base al punteggio  finale  conseguito  da
ciascun candidato sommando: 
      a) i voti riportati nelle due prove scritte; 
      b) il punteggio  riportato  nella  valutazione  dei  titoli  di
merito; 
      c) l'eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza
fisica; 
      d) il voto riportato nella prova orale; 
      e) il punteggio riportato nell'eventuale prova  facoltativa  di
lingua straniera. 
    2. La graduatoria sara' approvata con decreto  dirigenziale,  nel
quale si terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma
2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti  per  insufficienza
di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  2,  nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a  parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, dei  titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5 del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, sempreche' siano stati dichiarati nella  domanda
di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva
allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre  a
parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta', in applicazione del secondo  periodo  dell'art.  3,  comma  7
della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel  Giornale  Ufficiale  del  Ministero  della   difesa.   Di   tale
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre,  tale  decreto
sara' pubblicato, nel sito web www.persomil.difesa.it

Art. 16 Nomina

				Art. 16 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. Gli idonei che, nelle graduatorie di cui  al  precedente  art.
15, saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui all'art.
1, comma 1, lettere a) e b) - sempreche' non siano  sopravvenuti  gli
elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente decreto -
saranno  dichiarati  vincitori  e  nominati   tenente   in   servizio
permanente  nel  ruolo  forestale  dell'Arma  dei  Carabinieri,   con
anzianita' assoluta stabilita dal decreto del Ministro  della  difesa
di nomina,  che  sara'  immediatamente  esecutivo  e  con  anzianita'
relativa secondo l'ordine della graduatoria. 
    2. I vincitori saranno  invitati  ad  assumere  servizio  in  via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina, e ammessi a frequentare un corso  formativo
di durata  non  inferiore  a  due  anni,  al  termine  del  quale  e'
determinata una nuova anzianita' relativa in  base  all'ordine  della
graduatoria finale del corso formativo. 
    3.  I  concorrenti  risultati  vincitori  del  concorso  dovranno
produrre il certificato vaccinale infantile e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse. In caso di assenza delle relative vaccinazioni,
il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    4. All'atto della presentazione al corso, i  vincitori,  che  non
siano gia' militari in servizio permanente, sono tenuti a  rilasciare
una dichiarazione con la quale contraggono una ferma di  sette  anni,
ai sensi dell'art. 738, comma 3  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la
revoca della nomina. 
    5. I vincitori dovranno presentarsi presso  la  Scuola  Ufficiali
dei Carabinieri per la frequenza del corso  e  saranno  sottoposti  a
visita  medica  di  incorporamento.  Se  insorgeranno   dubbi   sulla
persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta,
il predetto istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori  a  un
supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine  di
accertare  che  non  siano  insorti  fatti  morbosi  nuovi  tali   da
determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio
militare. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test
di gravidanza mediante analisi delle urine. In  caso  di  positivita'
del predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai
sensi dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato  di  gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare, e le interessate saranno rinviate  d'ufficio  alla
frequenza del primo corso utile.

Art. 17 Accertamento dei requisiti

				Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, la Direzione generale  per  il  personale  militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni  pubbliche  e  agli  enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati,  risultati
vincitori del concorso,  nelle  domande  di  partecipazione  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  Carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1  emergera'  la  falsita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 18 Esclusioni

				Art. 18 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti che non  saranno  ritenuti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla  nomina  a
ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato dopo la nomina.

Art. 19 Spese di viaggio. Licenza

				Art. 19 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli  accertamenti  previsti  dall'art.  5  del   presente   decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  le  varie
fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5,  comma  1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede  delle  prove  e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
candidato non sosterra'  le  prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta'  la  licenza   straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

				Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il  Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e reclutamento,  per  le  finalita'  di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di impiego per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente  nonche',  in  caso  di
esito positivo, agli enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento  che  nomina,  ognuno  per  le   parti   di   competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali: 
      a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6; 
      c)  il  direttore  del  Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. 
    I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 90. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 28 luglio 2017  
 
                                            Gen. C.A. Paolo Gerometta

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