MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Selezione del personale docente da inviare a prestare servizio all'estero. (26E04262)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 31-07-2026

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Selezione del personale docente da inviare a prestare servizio all'estero. (26E04262)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • Data: 31-07-2026
  • Scadenza: 30-08-2026

Art. 1 Definizioni

LA VICE DIRETTRICE GENERALE 
   per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie 
 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" e successive modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  recante
"Disciplina della scuola italiana all'estero, a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in
particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n.  18  e  successive  modificazioni   e   integrazioni,   contenente
disposizioni   legislative   speciali    riguardanti    l'ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    "Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n.  184,  e  successive   modificazioni   e   integrazioni,   recante
"Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, Regolamento recante "Norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  "Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola"; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni e integrazioni, recante "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  "Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"; 
    Vista la legge  6  marzo  1996,  n.  151,  recante  "Ratifica  ed
esecuzione della convenzione recante Statuto  delle  scuole  europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994"; 
    visto lo  Statuto  del  personale  distaccato  presso  le  scuole
europee, adottato dal Consiglio superiore delle  scuole  europee  con
documento ref.: 2011-04-D-14-en-6; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo",  e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,   n.   19,   "Regolamento   recante   disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto ministeriale - legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"  e  il  decreto
ministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito  22  dicembre
2023, n. 255, recante  "Revisione  e  aggiornamento  della  tipologia
delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente
della scuola secondaria di primo e di secondo  grado,  in  attuazione
dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
59" e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 23 febbraio  2016,  n.  92,  recante
"Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua  2"
e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio 27 aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice  in  materia  di  protezione  dei   dati   personali",   come
armonizzato con il decreto  legislativo  10  agosto  2018  n.  101  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  recante
"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di  trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione   digitale"   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  "Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di  processo  civile",  ed  in  particolare  l'art.  32  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa",  ed  in
particolare l'art. 38 e successive modificazioni e integrazioni; 
    Vista  la  legge  12  novembre  2011,   n.   183   e   successive
modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge  di  stabilita'
2012)", e in particolare l'art. 15; 
    Visto il decreto ministeriale del Ministro degli affari esteri 23
giugno  2004,  n.  225,  concernente  il  regolamento  di  attuazione
dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e  dell'art.  181,  comma  1,
lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,
come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206,  "Attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni",   e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni
e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  recante
"Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia   di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche",
e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  10  marzo  2023,  n.  24,  recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la  protezione  delle
persone che segnalano violazioni del diritto  dell'Unione  e  recante
disposizioni riguardanti la protezione delle  persone  che  segnalano
violazioni delle  disposizioni  normative  nazionali",  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche"  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale MIUR-MAECI 2 ottobre 2018,  n.
634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale  dei
dirigenti scolastici, dei  docenti  e  del  personale  amministrativo
della scuola da inviare all'estero; 
    Visto il decreto interministeriale MIUR-MPA del  9  luglio  2009,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale del 7  ottobre  2009 ,  n.  233  e
relativa tabella allegata, recante le  equiparazioni  tra  lauree  di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali; 
    Vista    la    direttiva    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 21  marzo  2016,  n.  170,  relativa
all'accreditamento degli enti di formazione; 
    Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione e del merito  30
dicembre 2023 n. 258 concernente i requisiti di accreditamento  degli
enti che erogano la formazione in attuazione dell'art. 16-ter,  comma
8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 
    Visti il decreto ministeriale del Ministero  dell'istruzione  del
10 marzo 2022 n. 62, riguardante i requisiti  per  il  riconoscimento
della validita' delle certificazioni delle competenze  linguistico  -
comunicative in lingua straniera del personale scolastico nonche'  il
decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione del 10 marzo  2022
n. 62, il decreto ministeriale del Ministero  dell'istruzione  e  del
merito del 18 ottobre 2023 n. 200  e  il  decr.  dip.  del  Ministero
dell'istruzione e del merito del 21 novembre 2024, n. 2813; 
    Rilevato che alcune vigenti graduatorie  del  personale  docente,
relative  alle  selezioni  del  personale  da  destinare  all'estero,
risultano esaurite o in via di esaurimento; 
    Attesa pertanto la necessita' di indire la procedura di selezione
per la formazione delle predette graduatorie esaurite  o  in  via  di
esaurimento,  dalle  quali  si  attingera'  prioritariamente  per  le
nomine, al fine di garantire la tempestiva  copertura  dei  posti  di
personale docente previsti dal contingente ex art. 18, comma  1,  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; 
    Nelle more  di  adozione,  per  l'anno  scolastico  2026/27,  del
decreto   interministeriale   MAECI-MIM-MEF   di   decretamento   del
contingente ex art. 18, comma 1, del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 64 e correlato controllo preventivo di regolarita' contabile
della Corte dei conti, di cui all'art. 6, del decreto legislativo  n.
123 del 30 giugno 2011 e all'art. 33, comma 4, del  decreto-legge  n.
91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni  dalla  legge  n.
116 dell'11 agosto 2014; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  settembre
2025,  n.  160,  recante  "Regolamento   concernente   modifiche   al
regolamento di organizzazione del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, di cui al decreto ministeriale del
Presidente della Repubblica 19  maggio  2010,  n.  95"  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale n. 9 del 19 gennaio 2026 di  nomina
della Ministra  Plenipotenziaria  Samuela  Isopi  a  vice  direttrice
generale  della  Direzione  generale  per  i  servizi  ai   cittadini
all'estero e le politiche migratorie; 
    Esperite le relazioni sindacali; 
    Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    Ai  fini  della  presente  procedura  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) CFU: crediti formativi universitari e CFA: crediti formativi
accademici; 
      b) Codice  funzione:  assegnato  dal  MAECI,  corrisponde  alla
classe di concorso (docenti scuola secondaria), o al  posto  (docenti
scuola infanzia e primaria) di attuale appartenenza (allegato n. 1); 
      c)   Colloquio:   prova    orale    obbligatoria    comprensiva
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo; 
      d) Commissione: Commissione giudicatrice di cui all'art. 13 del
presente bando; 
      e) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
64; 
      f) D.I.: decreto interministeriale; 
      g)  DGIT:  Direzione  generale  per  i  servizi  ai   cittadini
all'estero e le politiche migratorie; 
      h) D.P.R. decreto del Presidente della Repubblica; 
      i) MAECI: Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
      j) MI: Ministero dell'istruzione; 
      k) MIM: Ministero dell'istruzione e del merito; 
      l) MIUR: Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
      m) QCER: Quadro comune europeo di riferimento; 
      n) SCI: Scuole ed iniziative di cui  all'art.  10  del  decreto
legislativo; 
      o) SEU: scuole europee; 
      p) SPID: Sistema pubblico d'identita' digitale; 
      q)   USR:   Ufficio   scolastico    regionale,    articolazione
territoriale del Ministero dell'istruzione e del merito; 
      r) SPSE: portale Selezione personale scolastico estero.

Art. 2 Posti da coprire

				Art. 2 
 
                          Posti da coprire 
 
    1. Al fine di poter procedere alle  destinazioni  all'estero  del
personale docente,  a  partire  dall'anno  scolastico  2026/2027,  e'
indetta la presente  procedura  di  selezione  per  le  tipologie  di
istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche di  cui
all'allegato n. 1, che e' parte integrante del presente bando. 
    2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito  del
MAECI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per esigenze
sopravvenute.

Art. 3 Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione

				Art. 3 
 
                    Criteri generali e requisiti 
                    di ammissione alla selezione 
 
    1. Alla  selezione  e'  ammesso  a  partecipare,  a  domanda,  il
personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato  che,
alla data di scadenza del  presente  avviso  pubblico  di  selezione,
abbia maturato, dopo la nomina in ruolo e il superamento dell'anno di
formazione e prova, un servizio effettivamente prestato di almeno tre
anni scolastici in territorio metropolitano: 
      nel ruolo di attuale titolarita' e nella classe di concorso  di
attuale titolarita' per i docenti di scuola secondaria; 
      nel ruolo  di  attuale  titolarita'  e  nel  posto  di  attuale
titolarita' per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria. 
    Non si  valuta  l'anno  scolastico  in  corso  al  momento  della
pubblicazione del presente avviso. I codici  funzione  sono  indicati
nell'allegato n. 1. 
    2. Hanno titolo a partecipare alla selezione  per  l'insegnamento
della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di
cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo  di  livello   primario,
nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria. 
    3. Non sono ammessi alla selezione coloro che: 
      a) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto  piu'  di
un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei  anni,  inclusi
gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio; 
      b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque abbiano o stiano svolgendo un mandato all'estero superiore a
sei anni; 
      c) non possano assicurare una  permanenza  all'estero  per  sei
anni  scolastici  consecutivi  a   decorrere   dall'anno   scolastico
2026/2027. Di anno in  anno,  in  occasione  dell'individuazione  dei
candidati per la destinazione  all'estero,  saranno  progressivamente
depennati  dalle  relative  graduatorie  coloro  che   non   potranno
assicurare  la  permanenza  all'estero  per  i  successivi  sei  anni
scolastici consecutivi.

Art. 4 Requisiti culturali e professionali del personale docente di cui agli articoli 3 e 5 del D.I. 634/2018

				Art. 4 
 
      Requisiti culturali e professionali del personale docente 
            di cui agli articoli 3 e 5 del D.I. 634/2018 
 
    1. I  requisiti  culturali  richiesti  al  personale  docente  da
destinare all'estero sono: 
      A1) avere una  certificazione  della  conoscenza  della  lingua
straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative  alle  aree
linguistiche stabilite dall'art. 5,  comma  3,  del  presente  avviso
pubblico di selezione, rilasciata da uno degli Enti certificatori  di
cui al decreto ministeriale  del  Ministero  dell'istruzione  del  10
marzo  2022  n.   62,   il   decreto   ministeriale   del   Ministero
dell'istruzione e del merito del 18 ottobre 2023 n. 200  e  il  decr.
dip. del Ministero dell'istruzione e del merito del 21 novembre 2024,
n. 2813. Le suddette certificazioni  devono  esplicitare  i  punteggi
ottenuti nei quattro tipi di  competenze  e/o  abilita'  linguistiche
QCER:   lettura/simile,   ascolto/simile,   conversazione/simile    e
scrittura/simile; 
      A2) ai sensi dell'art. 4 del decreto  ministeriale  MI  del  10
marzo 2022, n. 62 "Ai fini di cui all'art. 1, comma  2,  e'  valutato
corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso  di  laurea  di
vecchio ordinamento  nelle  relative  lingue  straniere  quadriennali
oppure laurea specialistica o magistrale  con  almeno  36  CFU  nelle
relative  lingue  straniere  per  cui  si  partecipa  alla   presente
selezione. La corrispondenza al livello C1 di dette lauree  non  puo'
essere  valutabile  come  certificazione  ai  fini  di   concorsi   e
graduatorie del personale docente  nel  caso  in  cui  il  titolo  di
accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea"; 
      B) aver partecipato  ad  almeno  un'attivita'  formativa  della
durata non inferiore  a  venticinque  ore,  organizzata  da  soggetti
accreditati  dal  MIUR  ai  sensi  della  direttiva   del   Ministero
dell'istruzione e del merito 30 dicembre 2023, n. 258, concernente  i
requisiti di accreditamento degli enti che erogano la  formazione  in
attuazione dell'art. 16-ter, comma  8,  del  decreto  legislativo  13
aprile  2017,  n.  59,  su  tematiche  afferenti  all'intercultura  o
all'internazionalizzazione. 
    Ai  requisiti  suddetti  si  aggiungono,  per  i  soli  candidati
interessati, i requisiti di  cui  all'art.  5  del  D.I.  634/2018  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni.   Alla   domanda   di
partecipazione, pena l'esclusione  dalla  procedura  selettiva,  deve
essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione,  di  cui
all'allegato n. 3,  resa  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di possesso
dei i requisiti di cui all'art. 5  del  D.I.  634/2018  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    2. I requisiti professionali richiesti al  personale  docente  da
inviare all'estero sono: 
      a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di formazione iniziale e prova, almeno  tre
anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: 
        classe di concorso per i docenti di scuola secondaria e posto
per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria; 
      b) non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c) non essere incorsi in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  al
personale  in  servizio  presso  le  Scuole   europee,   per   quanto
compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali Scuole.

Art. 5 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione

				Art. 5 
 
                 Domanda di partecipazione: termine 
                    e modalita' di presentazione 
 
    1. Il candidato deve  produrre  apposita  istanza  esclusivamente
attraverso il portale SPSE selezioni del MAECI reperibile al seguente
link https://personalescuole.esteri.it autenticandosi  attraverso  le
credenziali SPID o CIE. La domanda  deve  essere  inviata  a  partire
dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di  pubblicazione  del
presente avviso pubblico di selezione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - nonche'
contestualmente  pubblicato  sul  sito  internet  istituzionale   del
MAECI-Sezione  SFIM  e  inderogabilmente  entro  le  ore  23,59   del
trentesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" di cui sopra. Qualora  il  termine  di  scadenza  per  l'invio
on-line della domanda cada  in  un  giorno  festivo,  il  termine  si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    Costituira' codice identificativo univoco della domanda un codice
numerico  assegnato  dal  sistema  a  ciascun  candidato  in  seguito
all'invio della domanda, e sara' indicato nel file pdf della  domanda
inviata.  Detto  codice  costituira'  il  riferimento  per  tutte  le
comunicazioni riguardanti la procedura di selezione. 
    2. Il personale docente puo' presentare domanda per  una  o  piu'
tipologie di istituzioni scolastiche tra  quelle  sotto  riportate  e
contrassegnate dalle relative tipologie/sigle indicate  nell'allegato
n. 1: 
  SCI - Scuole, iniziative scolastiche. 
      scuole statali all'estero; 
      scuole paritarie all'estero; 
      altre scuole italiane all'estero; 
      sezioni       italiane       inserite       nelle        scuole
straniere/internazionali; 
      scuole   straniere   in   cui   e'   presente    l'insegnamento
dell'italiano; 
      iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo. 
  SEU - Scuole europee. 
      Trattasi di istituzioni intergovernative  scolastiche,  di  cui
alla legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti  dal  Segretariato  delle
Scuole europee. Dette scuole sono  attualmente  presenti  in  Belgio,
Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna. 
    Il personale docente in possesso dei  requisiti  prescritti,  che
intende partecipare alla selezione per piu' tipologie di istituzioni,
deve  inoltrare  un'unica  domanda,   comprensiva   delle   tipologie
richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU. 
    3. Al personale docente e' consentito partecipare per una o  piu'
lingue  straniere  relative  ai  singoli  codici  funzione   e   aree
linguistiche bandite di cui all'allegato n. 1. Le  aree  linguistiche
per le quali  ci  si  puo'  candidare  sono  le  seguenti:  francese,
inglese, spagnolo e tedesco. Va presentata una domanda per ogni  area
linguistica a cui si intenda partecipare. 
    4. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000 , n. 445, i requisiti per la partecipazione  alle  prove
risultano autocertificati tramite le  dichiarazioni  contenute  nella
domanda stessa e devono essere inderogabilmente  posseduti  entro  il
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione alla  procedura  selettiva,  pena  l'esclusione  dalla
presente procedura selettiva. In qualsiasi momento  l'amministrazione
puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' della
documentazione  esibita   nonche'   sulle   eventuali   dichiarazioni
sostitutive rese dai partecipanti. 
    5.  I  certificati  relativi  alla  formazione  sui  percorsi  di
intercultura   o   internazionalizzazione,   rilasciati    da    enti
accreditati, e i certificati di lingua/dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, di cui all'allegato n. 4, resa ai sensi dell'art.  46
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,  n.
445, di possesso di laurea quadriennale della  lingua  straniera  per
cui  si  concorre,  devono  essere  allegati   alla   domanda,   pena
l'esclusione dalla  procedura  selettiva;  dovra',  altresi',  essere
allegato il certificato di equivalenza o di equipollenza  dei  titoli
conseguiti all'estero  o,  se  in  attesa  di  riconoscimento,  copia
dell'istanza di riconoscimento. I titoli  autocertificati  rilasciati
da    istituzioni    pubbliche     italiane     saranno     accertati
dall'amministrazione. I dati riportati dal  candidato  nella  domanda
assumono il valore di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione
rese  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445.  Vigono,  al  riguardo,  le
disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del  Presidente
della   Repubblica,   che   prevedono   conseguenze   di    carattere
amministrativo e penale per il candidato  che  rilasci  dichiarazioni
non corrispondenti a verita'. 
    6. Il candidato e' tenuto ad indicare,  pena  l'esclusione  dalla
presente  procedura  selettiva,  un  numero  telefonico,  nonche'  un
recapito di pec intestata allo stesso (requisito  necessario  per  le
future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le  comunicazioni
relative alla selezione. Eventuali variazioni di residenza o  di  pec
intervenute oltre la scadenza  dei  termini  di  presentazione  della
domanda,  dovranno  essere  comunicate  esclusivamente  con  pec   al
seguente indirizzo dgit05.selezione@cert.esteri.it Il candidato  deve
ripresentare la domanda ex novo qualora incorrano variazioni entro  i
termini di scadenza del presente avviso pubblico di  selezione;  tale
domanda annullera' e sostituira' la precedente. 
    L'Amministrazione non assume responsabilita' per  lo  smarrimento
delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da  mancate,  inesatte   o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo  di
pec oppure da mancata o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche'  in  caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito  o
forza maggiore. 
    7. Ai sensi dell'art. 13 del  regolamento  (UE)  679/2016  e  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato  con  il
decreto legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  il  candidato  deve
prestare il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali
forniti   nella   domanda.   Il   trattamento   dei   dati   avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione  all'estero,  per
le finalita' inerenti  alla  gestione  del  rapporto  di  lavoro.  Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI. 
    8.  Il  candidato  con  disabilita'  o  con  disturbo   specifico
dell'apprendimento indica nella domanda  (nella  sezione  "note")  la
propria condizione e specifica l'ausilio e/o  strumento  compensativo
eventualmente richiesto per  lo  svolgimento  del  colloquio  e/o  se
necessita di tempi aggiuntivi,  allegando  alla  domanda  certificato
medico attestante la necessita' di ausili e/o strumenti  compensativi
e/o tempi aggiuntivi. Qualora il candidato si trovi in uno  stato  di
inabilita' temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili  e/o
tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla  scadenza  dei
termini di presentazione della domanda,  ne  inviera'  richiesta  via
pec, entro due giorni dalla data  prevista  per  lo  svolgimento  del
colloquio, corredata di certificato medico attestante  la  necessita'
di  ausili  e/o   strumenti   compensativi   e/o   tempi   aggiuntivi
all'indirizzo dgit05.selezione@cert.esteri.it 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    9. Non sono valide le domande di  partecipazione  alla  selezione
presentate con modalita' diverse  da  quelle  previste  nel  presente
articolo. Ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il  MAECI  si  riserva  di  effettuare  idonei
controlli,  anche  a  campione,  sul  contenuto  della   domanda   di
partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non  veridicita'  del
contenuto della dichiarazione, il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente  conseguiti  sulla   base   delle   dichiarazioni   non
veritiere. Le dichiarazioni false e/o mendaci sono perseguite a norma
di legge. 
    10. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione previa verifica
dei requisiti di partecipazione e con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti richiesti dal presente avviso  pubblico  di  selezione.  In
esito alla verifica dei requisiti di accesso  viene  pubblicato,  con
decreto  del  vice  direttore  generale  della  DGIT,  l'elenco   dei
candidati ammessi e non ammessi alla procedura selettiva, con  valore
di notifica a tutti gli effetti. Eventuali reclami agli  esiti  della
verifica dei requisiti di partecipazione  possono  essere  presentati
entro e non oltre cinque  giorni  dalla  pubblicazione  del  suddetto
decreto. Il MAECI puo' disporre  in  ogni  momento  l'esclusione  dei
candidati per difetto  dei  requisiti  richiesti  che  devono  essere
posseduti all'atto della scadenza del presente avviso  e  nelle  more
dello svolgimento della procedura, nonche' per tutto il  tempo  della
validita' delle graduatorie di merito. L'esclusione e'  disposta  con
decreto del direttore  generale  della  DGIT  del  MAECI,  notificato
all'interessato per pec. 
    11. E' attiva la seguente casella di posta  elettronica  dedicata
esclusivamente  a   richieste   inerente   la   presente   selezione:
dgit05.selezione@esteri.it

Art. 6 Selezione

				Art. 6 
 
                              Selezione 
 
    La procedura si articola in una  selezione  per  titoli,  cui  si
potra' accedere  previo  superamento  di  un  colloquio,  comprensivo
dell'accertamento linguistico, che si svolgera' in presenza presso la
sede  del  Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale a Roma.

Art. 7 Colloquio

				Art. 7 
 
                              Colloquio 
 
    1. Il Colloquio e' volto ad accertare: 
      A. Conoscenza del Sistema della formazione italiana nel  Mondo,
ivi  incluso  il  Sistema  della  Scuole  europee,  unitamente   alle
conoscenze della normativa  sul  servizio  all'estero  del  personale
della scuola. [max 20 punti]; 
      B.   Competenze   linguistico-comunicative   nella/e   lingua/e
indicata/e nella domanda. [max 20 punti]; 
      C. Idoneita' relazionale, conoscenze e competenze professionali
trasversali,  non  cognitive  ed  interculturali,   unitamente   alla
conoscenza degli strumenti della promozione culturale. [max 20 punti] 
    Prima  di  iniziare  i  colloqui  saranno  resi  pubblici   dalla
Commissione di cui all'art. 13 i criteri di valutazione e i  relativi
punteggi. 
    2.    A    discrezione    della    Commissione    ed    eventuali
sottocommissione/i,  il  colloquio,   potra'   svolgersi,   al   fine
dell'accertamento delle conoscenze  e  competenze  di  cui  al  comma
precedente, anche per sessioni successive da svolgersi  in  un  unico
giorno. Al colloquio la Commissione attribuisce un punteggio  massimo
di 60/60 punti per ciascuna  delle  aree  linguistiche  indicate  dal
candidato nella domanda di partecipazione. Superera' il colloquio  il
candidato che avra' raggiunto al  contempo  il  punteggio  minimo  di
36/60. Coloro i quali non raggiungeranno detto punteggio  minimo  non
avranno  titolo  ad  accedere  alla  fase  di  cui   all'art.   8   e
all'inserimento  nella  graduatoria  di  merito.  I   candidati   che
partecipano per piu' aree linguistiche sosterranno un unico colloquio
e avranno  assegnato  un  punteggio  per  ogni  area  linguistica  di
partecipazione. 
    3. L'Amministrazione  pubblichera'  sul  sito  istituzionale  del
MAECI, con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo
al calendario dei colloqui, e dell'orario di inizio degli stessi.  Il
candidato  dovra'  esibire  valido  documento  per  la  procedura  di
riconoscimento. I candidati  saranno  convocati  giornalmente  in  un
unico turno e devono risultare presenti all'appello che si  svolgera'
all'orario indicato nel suddetto avviso relativo  al  calendario  dei
colloqui, pena la non ammissione allo svolgimento del colloquio. 
    4.  I  candidati  sono  ammessi  al  colloquio  con  riserva   di
accertamento,   anche   a   campione,   sulla    veridicita'    della
documentazione  esibita   nonche'   sulle   eventuali   dichiarazioni
sostitutive rese dai partecipanti. 
    5. La mancata partecipazione al  colloquio,  senza  giustificato,
grave e documentato motivo, o la mancata presenza presso il  luogo  e
l'orario indicato, costituisce causa di  esclusione  dalla  procedura
regolamentata dal presente avviso pubblico di selezione.  L'eventuale
assenza al colloquio per  gravi  e  documentati  motivi  deve  essere
comunicata tempestivamente  e  comunque  al  massimo  entro  l'orario
dell'appello  della  data  del  colloquio   via   pec   all'indirizzo
dgit05.selezione@cert.esteri.it, producendo idonea giustificazione  -
certificato INPS in caso di malattia, certificato di morte in caso di
lutto e simili - e una richiesta di ricalendarizzazione,  a  pena  di
esclusione, dalla procedura. Nel caso di accoglimento da parte  della
Commissione della richiesta, si procedera'  alla  ricalendarizzazione
del colloquio il primo giorno utile e  comunque  non  oltre  la  data
dell'ultimo giorno previsto dal calendario dei colloqui.

Art. 8 Valutazione dei titoli

				Art. 8 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La valutazione dei titoli, di cui ai commi seguenti, e' svolta
dalla Commissione di cui all'art. 13 soltanto  per  i  candidati  che
hanno superato il colloquio di cui all'art. 7. 
    2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e  di
servizio previsti dall'allegato n. 2 al presente avviso  pubblico  di
selezione, che ne e' parte integrante, e laddove  previsto,  ne  deve
essere prodotta certificazione o, riconoscimento, entro  la  scadenza
del  termine  fissato  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione, caricandola nel portale SPSE nella  sezione  dedicata
"Documenti," facendone menzione nella sezione "Note"  della  suddetta
domanda di partecipazione. Per i titoli professionali e  di  servizio
non e' valutabile l'anno scolastico in corso. 
    3. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la  Commissione  di  cui  all'art.  13  valuta
esclusivamente  i  titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.   Il
punteggio finale dei candidati si valuta in quarantesimi  secondo  le
modalita' indicate nell'allegato n. 2.

Art. 9 Graduatorie di merito

				Art. 9 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene  dalla  somma
aritmetica del  punteggio  conseguito  e  per  il  colloquio  di  cui
all'art. 7 e per la valutazione dei  titoli  di  cui  all'art.  8.  A
parita' di punteggio complessivo si applicano le  preferenze  di  cui
all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    Qualora, una volta applicate le preferenze  di  cui  all'art.  5,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.  487/1994,  si
verifichino comunque casi di parita', anche anagrafica, si procedera'
a sorteggio. 
    Al termine delle operazioni di  valutazione  dei  titoli  di  cui
all'art. 8 la Commissione formulera' le  graduatorie  provvisorie  di
merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del colloquio. 
    2. Le graduatorie provvisorie, formate  dalla  Commissione,  sono
approvate con decreto  del  direttore  generale  della  DGIT  e  sono
pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di notifica  a
tutti gli effetti. 
    3. Eventuali reclami possono essere presentati entro e non  oltre
cinque giorni dalla pubblicazione di dette graduatorie,  inoltrandoli
via      pec      all'indirizzo       dgit05.selezione@cert.esteri.it
L'Amministrazione, esaminati i reclami, apporta le  eventuali  dovute
rettifiche,  anche   d'ufficio.   Non   e'   prevista   comunicazione
individuale dell'esito dell'esame degli eventuali reclami. 
    4. Decorsi i cinque giorni di cui al precedente comma e in  esito
all'esame di eventuali reclami,  verranno  approvate  le  graduatorie
definitive con decreto ministeriale del direttore generale della DGIT
e verranno pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    5. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno  validita'  di
nove anni scolastici. In caso di esaurimento o mancanza delle  stesse
o di graduatorie in via di esaurimento,  le  procedure  di  selezione
possono essere indette prima della scadenza.

Art. 10 Destinazione all'estero

				Art. 10 
 
                       Destinazione all'estero 
 
    1. Operati gli opportuni controlli sulle  posizioni  dei  singoli
candidati e previo collocamento fuori ruolo,  il  MAECI,  sulla  base
delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente avviso  pubblico  di
selezione, destina i candidati inseriti nella graduatoria  di  merito
sui posti disponibili, relativi alle aree linguistiche anche miste  e
sui posti di cui all'art. 10 del decreto legislativo. 
    2.  Le  graduatorie  di  cui  al  precedente   articolo   saranno
utilizzate solo dopo l'esaurimento delle  graduatorie  previgenti  al
momento dell'individuazione dei potenziali destinatari, rispetto alle
graduatorie di cui al  precedente  articolo.  Pertanto,  le  suddette
previgenti graduatorie, anche  in  via  di  esaurimento,  avranno  la
precedenza sulle graduatorie formate  in  esito  al  presente  avviso
pubblico di selezione.

Art. 11 Presentazione dei documenti di rito

				Art. 11 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
    1. I candidati assegnatari di sede,  pena  decadenza/depennamento
dalla graduatoria e dalla  eventuale  destinazione  all'estero,  sono
tenuti a  presentare,  nei  tempi  assegnati,  i  documenti  di  rito
richiesti dall'amministrazione per  la  destinazione  all'estero.  Ai
sensi dell'art. 15 della legge  del  12  novembre  2011,  n.  183,  i
certificati   rilasciati   dalle   pubbliche   amministrazioni   sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 12 Depennamento dalle graduatorie

				Art. 12 
 
                   Depennamento dalle graduatorie 
 
    1.  Il  personale  che   rinuncia   espressamente,   anche   dopo
l'assegnazione, o non fornisce riscontro nei tempi  assegnati  e  nei
modi indicati all'atto del  preavviso  di  nomina  alla  destinazione
assegnata o che, dopo la destinazione, non assume  servizio,  nonche'
quello che si trova nelle condizioni previste dall'art. 5, comma  10,
e' depennato  dalla  relativa  graduatoria  di  cui  all'art.  9  del
presente avviso pubblico di selezione. 
    2. Nel caso di rinuncia espressa o tacita o nel caso di decadenza
dalla nomina di candidati assegnatari  di  sede,  il  MAECI  procede,
senza ulteriori comunicazioni e mediante scorrimento  delle  suddette
graduatorie,  all'individuazione  di  ulteriori  candidati,  con   le
modalita' e secondo le procedure  del  presente  avviso  pubblico  di
selezione.

Art. 13 Composizione e compiti delle Commissioni di valutazione. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione di valutazione

				Art. 13 
 
Composizione e compiti delle Commissioni di  valutazione.  Condizioni
  ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione  di
  valutazione 
 
    1. Con decreto del direttore generale della DGIT del MAECI  sara'
costituita la Commissione di  valutazione,  articolata  in  eventuali
sottocommissioni,  che   saranno   presiedute   da   un   funzionario
diplomatico/dirigente   amministrativo/dirigente    scolastico,    in
servizio al MAECI anche  all'estero,  e  formata  da  due  componenti
individuati tra funzionari/docenti/DSGA, in servizio al  MAECI  anche
all'estero, esperti nelle tematiche  oggetto  del  colloquio  di  cui
all'art. 7 comma 1. Della commissione e  sottocommissione/i  fa/fanno
parte anche un segretario, individuato tra il personale  in  servizio
presso   il   MAECI   anche   all'estero.   La/le   commissione/i   e
sottocommissione/i  potra'/potranno  essere  integrata/e  con  membri
aggiuntivi, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica  dei
candidati, anch'essi individuati tra personale in servizio  al  MAECI
anche all'estero. 
    2. In base al numero  delle  domande  pervenute,  la  Commissione
iniziale potra' essere integrata individuando delle  sottocommissioni
composte da un Presidente, due componenti, eventuali membri  aggiunti
ed un segretario, cosi' come indicato  nel  precedente  comma  1.  Il
Presidente  della  Commissione  iniziale  coordina  i  lavori   delle
sottocommissioni. 
    3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del  decreto  legislativo,  ai
membri  della  Commissione  ed  eventuale/i  sottocommissione/i   non
spettano compensi, gettoni o  indennita'  di  presenza  ne'  rimborsi
spese comunque denominati. I membri della Commissione ed  eventuale/i
sottocommissione/i potranno partecipare ai lavori anche in  modalita'
on-line  e/o  mista.  La  Commissione  ha  il  compito  specifico  di
assicurare  la  regolarita'  delle  procedure  e   di   redigere   le
graduatorie di cui al presente avviso pubblico di selezione. 
    4.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente di Commissione: 
      a.  avere  riportato  condanne  penali   o   avere   in   corso
procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale; 
      b. avere in corso procedimenti disciplinari; 
      c. essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver  ottenuto
la riabilitazione; 
      d. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di  salute  o  per  decadenza  dall'impiego
comunque determinata; 
      e. se in quiescenza, essere stati collocati a riposo da piu' di
tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico  di
selezione,  non  aver  superato  il  settantesimo  anno  d'eta'  alla
medesima data e  aver  posseduto,  durante  il  servizio  attivo,  la
qualifica richiesta. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti di Commissione: 
      a. non  possono  essere  componenti  dell'organo  di  direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche  e  essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; 
      b. non devono essere parenti o affini entro il quarto grado  di
un candidato; 
      c. non devono incorrere in situazioni anche solo potenziali  di
conflitto di interessi (art. 51 c.p.c.) e in  situazioni  anche  solo
potenziali  di   sussistenza   di   cause   di   inconferibilita'   e
incompatibilita', con particolare riguardo all'art. 6-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, agli articoli  35,  comma  3,  e  35-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' agli articoli 6 e 7
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.  62  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    Infine, i presidenti e i componenti di Commissione sono tenuti ad
assumere una condotta conforme alle prescrizioni di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 16  aprile  2013,  n.  62,  per  come
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023,
n. 81, unitamente al decreto ministeriale MAECI 18 settembre 2014, n.
166/1759 "Codice di comportamento del MAECI".

Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
                     Informativa sul trattamento 
                         dei dati personali 
 
    Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati  ai  fini
della partecipazione al presente avviso sara' improntato ai  principi
di liceita', correttezza e trasparenza a tutela dei diritti  e  delle
liberta'  fondamentali  delle  persone  fisiche.  A  tal   fine,   si
forniscono le  seguenti  informazioni,  ai  sensi  dell'art.  13  del
regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679: 
    1. Il titolare del trattamento e' il MAECI che  opera,  nel  caso
specifico, per il tramite  dell'Ufficio  V-Sistema  della  formazione
italiana  nel  mondo  della  Direzione  generale  per  i  servizi  ai
cittadini all'estero e le politiche  migratorie  (indirizzo  postale:
Ministero degli affari esteri e  della  Cooperazione  internazionale,
piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; telefono:  0039  06/3691;
peo: dgit-05@esteri.it; Pec: dgit05@cert.esteri.it). 
    2.  Per  quesiti  o  reclami  e'   possibile   contattare   l'RPD
(Responsabile  della  protezione  dei  dati)  del  MAECI   (indirizzo
postale:  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale, piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; telefono:
0039 06/36911; peo: rpd@esteri.it; Pec: rpd@cert.esteri.it). 
    3. Il trattamento dei dati personali, che  l'interessato  accetta
presentando la sua candidatura alla  selezione  di  cui  al  presente
avviso, ha come uniche finalita' l'espletamento  della  procedura  di
selezione.  L'eventuale  rifiuto  al  predetto  trattamento  comporta
l'automatica esclusione dalla selezione. 
    4. Il trattamento, svolto da personale  appositamente  incaricato
del MAECI, sara' effettuato in modalita' manuale. 
    5. I dati personali in questione potranno essere comunicati  alle
autorita' competenti per una verifica della loro veridicita', nonche'
agli  aventi  diritto   ai   sensi   della   normativa   sull'accesso
documentale. I nominativi  dei  candidati  risultati  idonei  saranno
pubblicizzati secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 
    6. I dati personali dei candidati risultati  non  idonei  saranno
cancellati allo scadere del termine per la presentazione di eventuali
ricorsi o  alla  conclusione  degli  stessi.  I  dati  personali  dei
candidati risultati idonei saranno  cancellati  all'emanazione  della
successiva selezione. I dati personali dei candidati collocati  fuori
ruolo ai sensi della selezione di  cui  al  presente  avviso  saranno
conservati a tempo indeterminato per ragioni di certezza giuridica. 
    7. L'interessato puo' chiedere l'accesso ai propri dati personali
e la loro rettifica. Nei limiti di legge e  fatta  salva  l'eventuale
esclusione dalla procedura di selezione  e/o  di  collocamento  fuori
ruolo, egli puo' altresi' chiedere la  cancellazione  di  tali  dati,
nonche'  la  limitazione   del   trattamento   o   l'opposizione   al
trattamento. In questi casi, l'interessato dovra' presentare apposita
richiesta all'Ufficio V della DGIT, informando per  conoscenza  l'RPD
del MAECI. 
    8. Se ritiene che i propri diritti in materia di privatezza siano
stati violati, l'interessato  puo'  presentare  reclamo  all'RPD  del
MAECI. Qualora non siano soddisfatti della risposta, puo'  rivolgersi
al Garante per la Protezione dei dati personali (piazza Venezia n. 11
- 00187 Roma, tel. 0039-06696771 [centralino]; peo:  garante@gpdp.it;
pec: protocollo@pec.gpdp.it).

Art. 15 Pubblicazione

				Art. 15 
 
                            Pubblicazione 
 
    Il presente avviso pubblico  di  selezione  e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami" - nonche' contestualmente sul sito  istituzionale
del MAECI-Sezione SFIM. 
    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per  eventuali
impugnative.

Art. 16 Disposizioni finali

				Art. 16 
 
                         Disposizioni finali 
 
    Avverso i provvedimenti relativi  alla  presente  procedura  sono
ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente. 
 
      Roma, 22 luglio 2026 
 
                                   La vice direttrice generale: Isopi

Allegato 1

  1. 	Allegati 


    ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI E CODICI FUNZIONE


    Parte di provvedimento in formato grafico



    ALLEGATO 2
    TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI,
    PROFESSIONALI E DI SERVIZIO
    PER LA SELEZIONE PERSONALE EX ART. 18 D.LGS. 64/2017


    Parte di provvedimento in formato grafico



    ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE


    Parte di provvedimento in formato grafico



    ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE


    Parte di provvedimento in formato grafico

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