MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato. (20E07891)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 17-07-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato. (20E07891)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
  • Data: 17-07-2020
  • Scadenza: 16-08-2020

Art. 1 Posti a concorso

IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante  il  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato"; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
Servizio sanitario nazionale"; 
    Vista la legge 1° aprile  1981,  n.  121  concernente  il  "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, concernente "Ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta attivita' tecnico - scientifica o tecnica"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1987,
n. 240, recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia
di Stato", e, in particolare, l'art. 14 nel quale e' previsto che  la
nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato  si
consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami; 
    Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
"Modifiche alle norme sullo stato giuridico  e  sull'avanzamento  dei
vicebrigadieri, dei graduati  e  militari  di  truppa  dell'Arma  dei
carabinieri e del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  relative  alla
Polizia di Stato, al Corpo  degli  agenti  di  custodia  e  al  Corpo
forestale dello Stato"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
    Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito con modificazioni nella legge 30 novembre  1990,  n.  359,
recante "Aumento dell'organico del personale appartenente alle  Forze
di polizia,  disposizioni  per  lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle
sezioni di polizia giudiziaria"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" e, in  particolare,  l'art.  35,  comma  6
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e  l'art.  37  sull'accertamento,  nei   pubblici   concorsi,   della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno  una  lingua
straniera; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego"; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'art. 2049; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e  di  sviluppo",
e, in particolare, l'art. 8, e successive modificazioni,  concernente
l'invio,  esclusivamente  per  via  telematica,  delle   domande   di
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 3, comma 1,  che
modifica  le  tabelle  allegate  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 aprile 1987, n. 240; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche" ; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95", recante: "Disposizioni in materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e,  in  particolare
l'art. 6, comma 1, lettera c), che modifica l'art. 14, commi 1  e  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,  n.  240,
tra l'altro innalzando il limite di eta'  per  la  partecipazione  al
concorso a quarant'anni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  "Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante "Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del "regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n 184, contenente il "regolamento recante disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante  "Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi"
e, in particolare, l'art. 4, concernente le  categorie  di  documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente "Regolamento concernente  i  requisiti  di  idoneita'
fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, recante: "Regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato"; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di  orchestrale
della Banda musicale della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro
posti di orchestrale del ruolo degli orchestrali della Banda musicale
della Polizia di Stato, cosi' suddivisi: 
      un posto di Arpa con compiti di archivio - Prima parte "B"; 
      un posto di settimo Corno con  l'obbligo  della  fila  -  Terza
parte "A"; 
      un posto di terzo Contrabbasso con l'obbligo della quinta corda
- Terza parte "A"; 
      un posto di quarto Trombone tenore - Terza parte "B".

Art. 2 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

				Art. 2 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti di partecipazione al concorso sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver superato il quarantesimo anno di eta'. Quest'ultimo
limite e' elevato, fino a  un  massimo  di  tre  anni,  in  relazione
all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti; 
      e) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n.  230,  a  meno  che  sia  stata  presentata  apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente; 
      f)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale  per  l'espletamento   delle   mansioni   di   carattere
professionale nei ruoli della Polizia di Stato, di cui al decreto del
Ministro dell'interno 30  giugno  2003,  n.  198  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. I requisiti  di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in  possesso
dei candidati esclusivamente  qualora  sussistenti  integralmente  al
momento dello svolgimento dei  rispettivi  accertamenti.  L'eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo  all'espletamento
dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'; 
      g) aver conseguito il diploma di conservatorio nello  strumento
relativo al  posto  o  ai  posti  per  cui  si  concorre  secondo  la
corrispondenza di cui alla tabella sottostante. Nell'ipotesi  in  cui
il predetto titolo di studio non fosse equivalente a  un  diploma  di
scuola secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi
universitari, il candidato deve essere munito anche  di  quest'ultimo
diploma. 
 
              Tabella dei diplomi di strumento o affini 
 
      =========================================================
      |        Strumento          |Diploma relativo o affine  |
      +===========================+===========================+
      |arpa                       |                      arpa |
      +---------------------------+---------------------------+
      |corno                      |                     corno |
      +---------------------------+---------------------------+
      |contrabbasso               |              contrabbasso |
      +---------------------------+---------------------------+
      |trombone                   |                  trombone |
      +---------------------------+---------------------------+
 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione della domanda  di  cui  al  successivo  art.  3,  ad
eccezione del titolo di studio di cui alla lettera g) del comma 1 del
presente bando, che puo' essere conseguito,  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data
di  svolgimento  della  prima   prova   d'esame.   I   requisiti   di
partecipazione  devono  essere  mantenuti,  ad  eccezione  di  quello
relativo  al  limite  di  eta',  sino  al  termine  della   procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 
    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e   quello   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di
una dichiarazione non veritiera. 
    5. L'amministrazione provvede d'ufficio a controllare,  entro  la
data di conclusione  del  corso  di  formazione  iniziale,  i  titoli
indicati dai candidati tra i requisiti di ammissibilita'  oggetto  di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta'.
Ove si accerti, in occasione dei controlli,  la  mancata  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la  responsabilita'
penale,  e'  dichiarata,  con  efficacia  retroattiva,  la  decadenza
dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
    6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
verra' disposta in qualunque momento con decreto  motivato  del  Capo
della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 3 Domanda di partecipazione - modalita' telematica

				Art. 3 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   -
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si
dovra'  cliccare  sull'icona  "Concorso  pubblico").  A  quest'ultima
procedura informatica, il  candidato  potra'  accedere  attraverso  i
seguenti strumenti di autenticazione: 
    a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che  dovra'  previamente  ottenere
rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati   presso
l'Agenzia per l'Italia  digitale  (A.G.I.D.),  come  da  informazioni
presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it ; 
    b) Sistema  di  identificazione  digitale  "Entra  con  CIE"  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata  dal
Comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1) "Desktop" - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il "Software CIE", 
      2) "Mobile" - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app "Cie ID" e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3) "Desktop con smartphone" - si accede da pc e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app "Cie ID" 
    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  online,   il
candidato ricevera' al proprio indirizzo  di  posta  elettronica  una
e-mail di conferma di acquisizione  al  sistema  della  domanda,  cui
sara' allegata una copia della domanda stessa. 
    3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare  ed  eventualmente  inviarne  una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma  1.  In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il  sistema
informatico non ricevera' piu' dati. 
    4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare: 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente  intestata,  dove  intende  ricevere  le  comunicazioni
relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) i posti/strumenti per cui concorrere; 
      g) il diploma di  conservatorio  nello  strumento  relativo  al
posto per cui si concorre, conseguito o da conseguire entro la  prima
prova d'esame di cui al successivo art. 7, comma 1, lettera  a),  con
l'esatta indicazione del conservatorio di musica o istituto superiore
di studi musicali presso cui  e'  stato  conseguito,  della  data  di
conseguimento e del voto riportato. Qualora detto diploma  non  fosse
equivalente a un diploma di scuola secondaria di  secondo  grado  che
consente  l'iscrizione  ai  corsi  universitari,  deve  indicare  gli
estremi dell'ulteriore titolo di studio utile a quest'ultimo fine; 
      h) se e' iscritto nelle  liste  elettorali,  ovvero  il  motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      i) la lingua, a scelta tra l'inglese, il francese, lo  spagnolo
e il  tedesco,  nella  quale  intende  sostenere  la  verifica  della
conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale; 
      l)  le  condanne  penali  a  proprio  carico,  anche  ai  sensi
dell'art. 444 codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonche' le imputazioni  in  procedimenti  penali
per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura  cautelare
personale, o lo e' stato senza successivo annullamento della  misura,
ovvero  assoluzione  o  proscioglimento  o  archiviazione  anche  con
provvedimento non definitivo. In caso  positivo,  il  candidato  deve
precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che
lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento; 
      m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
specificando  se  sia  stato  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia  di  Stato,
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
      n) per  il  candidato  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di  coscienza  ammesso  a  prestare  servizio
civile,  oppure  di  avere  rinunciato  formalmente  allo  status  di
obiettore; 
      o) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni  o  da  altre
disposizioni, in quanto compatibili  con  i  requisiti  previsti  per
l'accesso nei ruoli degli  appartenenti  alla  Banda  musicale  della
Polizia di  Stato.  Ai  fini  della  compilazione  della  graduatoria
costituisce titolo di  preferenza  assoluta,  a  parita'  di  merito,
l'appartenenza alla Polizia di Stato; 
      p) di essere a conoscenza delle  responsabilita'  anche  penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n.
445. 
    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione. 
    6. I candidati devono segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   posta   elettronica
certificata (PEC), con apposita comunicazione  all'Ufficio  attivita'
concorsuali  della  Direzione  centrale   per   le   risorse   umane,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it ,  allegando  a  tal  fine
copia  di  un  proprio  documento  d'identita'  valido.  I  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare  le  variazioni
del proprio indirizzo di posta elettronica  istituzionale  e/o  della
propria sede di servizio tramite l'ufficio/reparto  di  appartenenza,
che utilizzera' a tal fine il suddetto indirizzo PEC. 
    7. L'amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva  le  comunicazioni  inoltrategli,  a  causa  di  inesatte   od
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  recapito  da  lui  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

Art. 4 Commissione esaminatrice

				Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione  esaminatrice  del  concorso  e'  nominata  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza ed e' composta da: 
      un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore
a  dirigente  superiore  o  equiparata,   in   servizio   presso   il
Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede; 
      il maestro direttore della  Banda  musicale  della  Polizia  di
Stato; 
      un  funzionario  della  Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
inferiore a vice questore aggiunto o equiparata, in  servizio  presso
il suddetto Dipartimento; 
      due insegnanti presso un conservatorio statale o  due  esperti,
di cui uno docente o esperto dello strumento oggetto del concorso. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario  della
Polizia di Stato con qualifica non superiore  a  commissario  capo  o
equiparata  in  servizio  presso  il  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza.

Art. 5 Fasi di svolgimento del concorso.

				Art. 5 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso. 
 
    1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 
      a)  accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  e  attitudinali
previsti per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia
di Stato; 
      b) prove di esecuzione e lettura di cui al successivo  art.  7,
comma 1, lettera a) e b), e  solo  per  i  concorrenti  al  posto  di
Arpa-Prima parte "B", anche la prova di esecuzione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera c); 
      c) colloquio di cui all'art. 7, comma 1, lettera d); 
      d) valutazione dei titoli dei candidati. 
    2. I  candidati  devono  presentarsi,  nel  luogo  e  nel  giorno
stabilito per le prove d'esame, che saranno  loro  comunicati  almeno
venti giorni prima al loro indirizzo PEC, esibendo codice  fiscale  e
un valido documento di identita'. 
    3. L'amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei
candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti  psico-fisici
ed attitudinali anche dopo le prove di esame e  comunque  nell'ordine
ritenuto   piu'   funzionale   allo   svolgimento   della   procedura
concorsuale. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti prescritti, partecipano alle suddette fasi della  procedura
concorsuale "con riserva". 
    5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni
di diffusione del contagio da  COVID-19,  come  prescritto  dall'art.
259, quinto comma del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 6 Accertamenti psico-fisici ed attitudinali

				Art. 6 
 
              Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
    1. I candidati sono sottoposti agli  accertamenti  dei  requisiti
psico-fisici ed attitudinali previsti per l'accesso  al  ruolo  degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato. 
    2. A tal fine, i candidati riceveranno  la  convocazione,  almeno
quindici giorni prima, all'indirizzo di posta elettronica certificata
dichiarato nella domanda di  partecipazione.  Analoga  notizia  sara'
pubblicata sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it . 
    3.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
commissione, nominata con decreto del  Capo  della  Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza, composta  da  un  primo  dirigente
medico di Polizia, che la presiede, e  da  quattro  funzionari  della
carriera dei medici di Polizia. Le funzioni di segretario sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato  o
dell'Amministrazione civile dell'interno con  qualifica  equivalente,
in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Ai  fini
dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici,  il   candidato   e'
sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali  e  di
laboratorio. A tal fine deve presentare  la  seguente  documentazione
sanitaria, con data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
      a) certificato  anamnestico,  come  da  facsimile  allegato  al
presente bando (all.1), sottoscritto dal medico di  cui  all'art.  25
della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  dall'interessato,  con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali  indicate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198;  in  tal  senso  il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita  cardiologica
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio   sanitario   nazionale con   l'indicazione    del    codice
identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica  o  accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale con
l'indicazione del codice identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 
        4 - gamma GT; 
        5 - glicemia; 
        6 - GOT (AST); 
        7 - GPT (ALT); 
        8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 
        10 - Anti Hbc; 
        11 - Anti HCV; 
        12 - Uno tra i seguenti test: TINE  test,  intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test. 
    4. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    5. Costituiscono causa di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita'  indicate  all'art.
3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,
e nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale 198 del 2003  come
le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali
tatuaggi e  altre  alterazioni  permanenti  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato;
costituiscono inoltre causa di inidoneita', l'uso anche saltuario  od
occasionale, di sostanze psicoattive (droghe  naturali/sintetiche)  e
l'abuso di alcool attuali o pregressi. 
    6. Un'apposita commissione di selettori, nominata con decreto del
Capo della Polizia-Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  e
composta da un dirigente della carriera dei  funzionari  tecnici  del
ruolo degli psicologi della Polizia di Stato,  che  la  presiede,  da
quattro appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari  tecnici  della
Polizia di Stato del ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti
alla carriera dei funzionari  della  Polizia  di  Stato  in  possesso
dell'abilitazione professionale  di  perito  selettore  attitudinale,
sottopone alla verifica del possesso delle  qualita'  attitudinali  i
candidati   risultati   idonei   all'accertamento    dei    requisiti
psico-fisici. 
    7. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di  test  sia  collettivi  che  individuali,  integrati  da  un
colloquio con un componente della suddetta commissione. Su  richiesta
del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati  positivi  ma
il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo e' ripetuto in sede
collegiale.  All'esito  delle  prove  la   Commissione   si   esprime
sull'idoneita' del candidato. 
    8. I giudizi espressi dalle suddette commissioni sono  definitivi
e comportano, in caso di non idoneita',  l'esclusione  dal  concorso,
che e' disposta con decreto motivato. 
    9. I candidati che fanno gia' parte dei ruoli del personale della
Polizia di Stato sono  sottoposti  esclusivamente  agli  accertamenti
attitudinali tesi a verificare la specifica  idoneita'  all'esercizio
delle funzioni proprie del posto per cui concorrono. 
    10. Le candidate che si trovano in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio,  a
sostenerli  nell'ambito  della  prima  sessione   concorsuale   utile
successiva alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento,
anche,  per  una  sola  volta,  in  deroga  ai  limiti  di  eta'.  Il
provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di  parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 
    11. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel  giorno
e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.

Art. 7 Prove d'esame

				Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. I candidati sono sottoposti alle seguenti prove: 
      a) esecuzione con lo strumento per il quale si concorre  di  un
brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di  adeguate
difficolta' tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice  fra  tre
proposti dal candidato; 
      b) lettura ed esecuzione a prima vista  di  uno  o  piu'  brani
scelti dalla commissione; 
      c) solo per i concorrenti per il posto di Arpa Prima parte  "B"
le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme  della
Banda, di uno o piu' brani a scelta  della  commissione,  tratti  dal
repertorio lirico o sinfonico riguardante l'anzidetto strumento. Tali
brani per l'Arpa saranno comunicati ai candidati almeno venti  giorni
prima della prova in banda. 
      d)  colloquio  vertente  su  nozioni  relative  alla  struttura
fisico-acustica e alla storia dello strumento per cui si concorre. 
    2. Il colloquio comprende anche l'accertamento di un  sufficiente
livello  di  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature   e   delle
applicazioni informatiche piu' diffuse nonche' della lingua straniera
indicata  dal  candidato  nella  sua  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato
dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove. 
    4. L'esame si intende superato con un punteggio non  inferiore  a
trentacinque cinquantesimi (35/50) in ciascuna delle prove di cui  al
comma 1 e con un punteggio complessivo  di  merito  non  inferiore  a
quaranta cinquantesimi (40/50). I  candidati  che  non  superino  una
prova,  con  almeno  trentacinque  cinquantesimi  (35/50),  non  sono
ammessi a sostenere la successiva. 
    5. I candidati che non si presentano a sostenere  le  prove  sono
esclusi di diritto dal concorso.

Art. 8 Titoli ammessi a valutazione

				Art. 8 
 
                    Titoli ammessi a valutazione 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 
      a)   titoli   accademici   (diplomi   conseguiti   presso    un
conservatorio di musica o istituto superiore di studi musicali): sino
ad un massimo di punti 8; 
      b) titoli didattici  (incarichi  svolti  o  in  svolgimento  di
insegnante presso conservatori di musica o  altri  tipi  di  scuola):
sino ad un massimo di punti 4; 
      c) titoli professionali (attivita' ed incarichi  svolti):  sino
ad un massimo di punti 8. 
    2.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   commissione
esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri per  la  loro
valutazione e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    3. I titoli oggetto di valutazione devono  essere  posseduti  dai
candidati  alla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per   la
presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale
acquisizione degli stessi, ancorche'  aventi  efficacia  retroattiva,
successivamente  alla  predetta  scadenza  non  rileva  ai  fini  del
concorso. La valutazione  dei  titoli  riguardera'  esclusivamente  i
candidati che abbiano superato le prove d'esame di  cui  all'art.  7,
comma 1, del presente bando. 
    4. Il risultato della valutazione  dei  titoli  e'  reso  noto  a
ciascun candidato interessato prima  dell'effettuazione  della  prova
d'esame orale. 
    5. Non sono presi in  considerazione  titoli  redatti  in  lingua
straniera se  non  corredati  della  relativa  traduzione  in  lingua
italiana certificata dalle competenti autorita'. 
    6. Il candidato che intende sottoporre alla commissione i  propri
titoli deve produrli, anche mediante autocertificazione ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
entro il termine di decadenza  di  quindici  giorni  dal  superamento
delle prove d'esame pratiche di cui al precedente art. 7, comma 1.  A
tal  fine,  i  candidati  dovranno  trasmettere  i  citati  documenti
mediante  la  propria  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it      allegando       copia
fronte-retro di un documento di identita' personale.

Art. 9 Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

				Art. 9 
 
     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Espletate le prove d'esame e dopo la valutazione  dei  titoli,
la commissione esaminatrice elabora,  per  ciascuno  degli  strumenti
musicali, la graduatoria di merito. 
    2. Il punteggio finale per la  formazione  delle  graduatorie  e'
dato dalla somma della  media  dei  punteggi  riportati  nelle  prove
d'esame ed il punteggio attribuito ai titoli. 
    3. Per la redazione delle graduatorie di merito del  concorso,  i
candidati che hanno superato tutte le prove d'esame sono tenuti a far
pervenire  all'Ufficio  attivita'  concorsuali,  entro   il   termine
perentorio di quindici giorni  dall'avviso  che  riceveranno  in  tal
senso, i documenti attestanti il possesso degli eventuali  titoli  di
preferenza indicati nella domanda di partecipazione  al  concorso.  A
tal fine, trasmetteranno la  pertinente  documentazione  mediante  la
propria     posta     elettronica      certificata      all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it . 
    4. Costituisce  titolo  di  preferenza  assoluta,  a  parita'  di
merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato. 
    5. Con decreto del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza sono  approvate  le  graduatorie  e  dichiarati  i
vincitori del concorso, che sono nominati orchestrali in prova  della
Banda musicale della Polizia di Stato e destinati a prestare servizio
in Roma, sede della banda. 
    6.Il decreto  di  approvazione  delle  suddette  graduatorie  del
concorso e di dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato  sul  sito
web istituzionale www.poliziadistato.it e se ne  dara'  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a
tutti gli effetti. 
    7. Durante il periodo di prova,  i  vincitori  frequenteranno  un
corso informativo sui servizi e  sulle  attivita'  della  Polizia  di
Stato, della durata massima di trenta giorni, ai sensi dell'art.  14,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1987,
n. 240.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

				Art. 10 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese  ai  concorsi  e  ai
relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati ad  amministrazioni
o enti  pubblici  interessati  alla  procedura  di  assunzione,  alla
posizione giuridico-economica dei candidati  o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 RGDP  e
dell'art. 2-ter commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 196/2003. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003. Ogni candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati  personali,  i  diritti  di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione,  nei  casi  previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per  le  risorse  umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

Art. 11 Accesso ai documenti amministrativi

				Art. 11 
 
                 Accesso ai documenti amministrativi 
 
    1. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it . 
    2. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it . 
    3. Le richieste di accesso ad altri atti  del  concorso  potranno
essere inviate a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it .

Art. 12 Provvedimenti di autotutela

				Art. 12 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it .

Art. 13 Avvertenze finali

				Art. 13 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami",
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso    saranno     pubblicati     sul     sito     istituzionale
www.poliziadistato.it . 
    2. Il presente  decreto  ed  i  suoi  allegati,  che  sono  parte
integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui al decreto legislativo n. 104/2010, o, alternativamente,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai  sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica   n.   1199/1971,   e   successive
modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di  sessanta  e  di
centoventi giorni  decorrente  dalla  data  della  pubblicazione  del
presente provvedimento. 
      Roma, 13 luglio 2020  
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                           Gabrielli

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