MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia. (16E03305)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 12-07-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia. (16E03305)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 12-07-2016
  • Scadenza: 11-08-2016

Art. 1 Definizioni

			IL DIRIGENTE TITOLARE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"  e  successive  modificazioni,  nonche'  il
decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile  2006,  n.  184,
regolamento recante "Disciplina in materia di  accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  "Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari" e successive modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  "Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola  concernente
norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in  particolare
gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di  personale
docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.   425   del   predetto   decreto
legislativo, concernente norme  per  il  reclutamento  del  personale
docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili" e successive  modificazione,  e  il  relativo
regolamento di esecuzione di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche"  e  successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle
pubbliche amministrazioni e gli indirizzi  applicativi  di  cui  alla
circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione
pubblica; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni; 
    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della  direttiva  2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni  personali,  di  handicap,  di  eta'  e  di
orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna"  e  successive
modificazioni; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  "Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile"  e  successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'art. 32; 
    Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678,  comma  9,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170  recante  "Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012 n. 5,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo"  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  "Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013" e in particolare l'art. 7; 
    Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti"; 
    Visto in particolare, il decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  n.  809  dell'8  ottobre   2015,
concernente l'adattamento delle disposizioni della  legge  13  luglio
2015, n. 107 alle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui
del Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; 
    Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente, in
particolare, la validita'  permanente,  ai  fini  dell'ammissione  ai
concorsi ordinari, dei titoli di  studio  di  scuola  e  di  istituto
magistrale; 
    Visti i piani degli studi delle  sperimentazioni  autorizzate  ai
sensi della circolare ministeriale 11 febbraio 1991,  n.  27  recante
"Sperimentazioni ad indirizzo linguistico e pedagogico"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, concernente  criteri  generali  per  la
disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi  di
laurea in  scienze  della  formazione  primaria  e  delle  Scuole  di
specializzazione all'insegnamento secondario; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre 2006, n. 305, regolamento recante "identificazione dei  dati
sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione"; 
    Visto il  decreto  legislativo  9  novembre  2007  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249  recante   "Regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo  grado"  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850 recante  "Obiettivi,  modalita'
di valutazione del grado di raggiungimento  degli  stessi,  attivita'
formative e criteri per  la  valutazione  del  personale  docente  ed
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art.  1,
comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016  n.  95  recante  "Prove  di  esame  e
programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado nonche' del personale docente specializzato per
il sostegno agli alunni con disabilita'"; 
    Visto  il   decreto   del   dirigente   titolare   dell'USR   del
Friuli-Venezia Giulia prot. AOODRFR n. 5838, di data 20 giugno  2016,
concernente le prove di esame e programmi del concorso per titoli  ed
esami per l'accesso ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola
dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e  secondo  grado  delle
scuole   con   lingua   d'insegnamento   slovena   e   bilingui   del
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante "Tabella dei titoli
valutabili nei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso  ai  ruoli
del  personale  docente   della   scuola   dell'infanzia,   primaria,
secondaria di primo e  secondo  grado  e  ripartizione  dei  relativi
punteggi"; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in  data  in  data  26
gennaio 2016, reg.ne prev. n. 214, con il  quale  si  autorizzano  le
procedure per il reclutamento  per  n.  63.712  unita'  di  personale
docente, di cui 40 per le scuole con lingua d'insegnamento slovena  e
bilingui del Friuli-Venezia Giulia, giusta nota  MIUR-AOODGPER  14403
di data 20 maggio 2016; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
Scuola; 
    Visto il decreto del Direttore generale del personale  scolastico
n. 105 del 23 febbraio 2016, concernente il concorso  per  titoli  ed
esami finalizzato al reclutamento del  personale  docente  per  posti
comuni dell'organico  dell'autonomia  della  scuola  dell'infanzia  e
primaria; 
    Vista la nota  del  dirigente  titolare  dell'USR  Friuli-Venezia
Giulia, prot. AOODRFR - 4731 di data 16 maggio 2016  e  la  risposta,
con nota di riscontro MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0014403  di
data 20 maggio 2016 del Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di
istruzione e formazione,  a  firma  del  Direttore  generale  per  il
personale scolastico, entrambe con oggetto richiesta di indizione del
concorso personale docente  per  n.  40  posti  comuni  dell'organico
dell'autonomia della scuola  primaria  e  secondaria  con  lingua  di
insegnamento slovena e bilingue del Friuli-Venezia Giulia; 
    Informate    le     organizzazioni     sindacali     maggiormente
rappresentative in data 1° giugno 2016; 
    Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19 e'
stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del  5  dicembre
2015 al sistema informativo di questo  Ministero,  la  previsione  di
disponibilita' di posti di tipo comune da  destinare  alle  procedure
concorsuali relative, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena
e bilingui, alla scuola dell'infanzia, pari a n.  10  unita'  e  alla
scuola primaria pari a n. 13 unita', salvo gli effetti  derivanti  da
innovazioni normative; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
 
    1.  ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
    b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
    c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107; 
    d) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni; 
    e) USR: Ufficio scolastico regionale; 
    f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR  o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.

Art. 2 Posti da destinare al concorso

				Art. 2 
 
 
                   Posti da destinare al concorso 
 
 
    1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed  esami
finalizzati alla  copertura  di  n.  10  posti  comuni  nelle  scuole
dell'infanzia e di n. 13 posti comuni nelle scuole primarie,  per  le
scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui, che  si  prevede
risulteranno  vacanti  e  disponibili  per  il  triennio   2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 secondo quanto riportato all'allegato n. 1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 Requisiti di ammissione generali

				Art. 3 
 
 
                  Requisiti di ammissione generali 
 
 
    1. Alla presente procedura concorsuale e' ammesso a  partecipare,
ai sensi dell'art.  1,  comma  110  della  Legge,  esclusivamente  il
candidato in possesso del  titolo  di  abilitazione  all'insegnamento
rispettivamente per i posti della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria, conseguito entro la data di scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi  titoli  di
abilitazione conseguiti all'estero purche' riconosciuti con  apposito
decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del  termine
per la presentazione della domanda. 
    2. E', altresi', ammesso a partecipare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: 
    a) per i posti comuni della  scuola  primaria,  il  candidato  in
possesso del titolo di  studio  conseguito  entro  l'anno  scolastico
2001-2002,  al  termine  dei  corsi   quadriennali   e   quinquennali
sperimentali  dell'istituto   magistrale,   iniziati   entro   l'anno
scolastico  1997-1998  aventi  valore  abilitante.  Sono,   pertanto,
esclusi  i  candidati  in  possesso  del   titolo   di   diploma   di
sperimentazione  ad  indirizzo  linguistico  di  cui  alla  circolare
ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il  piano  di  studio
non  prevede  le  materie  caratterizzanti  necessarie  ai  fini  del
riconoscimento del  valore  abilitante  del  titolo,  ovvero  sia  le
scienze dell'educazione, la pedagogia,  la  psicologia  generale,  la
psicologia  sociale  e  metodologia   ed   esercitazioni   didattiche
comprensive di tirocinio; 
    b) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in
possesso del  titolo  di  studio  comunque  conseguito  entro  l'anno
scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali  e  quinquennali
sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o
quinquennale sperimentale dell'istituto  magistrale,  iniziati  entro
l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto,
esclusi  i  candidati  in  possesso  del   titolo   di   diploma   di
sperimentazione  ad  indirizzo  linguistico  di  cui  alla  circolare
ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il  piano  di  studio
non  prevede  le  materie  caratterizzanti  necessarie  ai  fini  del
riconoscimento del  valore  abilitante  del  titolo,  ovvero  sia  le
scienze dell'educazione, la pedagogia,  la  psicologia  generale,  la
psicologia  sociale  e  metodologia   ed   esercitazioni   didattiche
comprensive di tirocinio. 
    3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono, altresi',  applicabili
ai candidati in possesso dei titoli di studio  conseguiti  all'estero
entro  i  termini  indicati  dal  medesimo   comma   e   riconosciuti
equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero entro i termini
di cui al comma 1. 
    4.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  110  della  legge  non  puo'
partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale  docente  ed
educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto  individuale
di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 
    5. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.  Ai
fini della verifica del possesso dell'idoneita'  fisica  all'impiego,
l'Amministrazione si riserva  la  facolta'  di  sottoporre  a  visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base  alla  normativa
vigente. 
    6.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza  degli  stessi,  l'USR  dispone  l'esclusione  immediata  dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4 Requisiti di ammissione speciali - conoscenza della lingua slovena

				Art. 4 
 
 
 Requisiti di ammissione speciali - conoscenza della lingua slovena 
 
 
    1. In attuazione dell'art. 425 del decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297, le  prove  scritte  ed  orali  si  svolgono  in  lingua
slovena. Ferme restando le  disposizioni  dell'art.  3  del  presente
decreto, ai candidati viene inoltre richiesta la conoscenza parlata e
scritta della lingua slovena, commisurata al livello di madre lingua,
come prescritto dall'art. 425, comma 2  del  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297.

Art. 5 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione

				Art. 5 
 
 
                 Domanda di partecipazione: termine 
                    e modalita' di presentazione 
 
 
    1.  Nella  domanda  di  partecipazione  alla  presente  procedura
concorsuale il candidato sceglie il grado  di  scuola  per  il  quale
intende  partecipare.  Il  candidato  in  possesso   dei   prescritti
requisiti puo' concorrere per ciascuna  delle  procedure  di  cui  al
presente bando mediante la  presentazione  di  un'unica  istanza  con
l'indicazione delle procedure concorsuali per cui intende concorrere. 
    2. La domanda di  ammissione  al  concorso  deve  essere  inviata
esclusivamente seguendo le modalita' sotto  riportate.  L'invio  deve
essere  effettuato  dall'utenza  personale   di   posta   elettronica
certificata  del  richiedente,  al  seguente   indirizzo   di   posta
elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it. L'e-mail  deve
riportare     il     seguente      oggetto:      Concorso      scuole
slovene_2016_infanzia_primaria. 
    3. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111 della Legge, il pagamento di un  diritto
di  segreteria  pari  ad  euro  10,00  (dieci)  per  ogni   procedura
concorsuale per la  quale  si  concorre.  Il  pagamento  deve  essere
effettuato  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario   sul   conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale,  IBAN  IT  28S
01000  03245  348  0   13   2410   00   Causale:   "Concorso   scuole
slovene_2016_infanzia_primaria"  ed  indicando  il   proprio   codice
fiscale. 
    4. Copia del bonifico effettuato  va  allegata  alla  domanda  di
partecipazione. 
    5. Il modello di domanda da utilizzare e'  esclusivamente  quello
presente pubblicato sull'apposito spazio informativo  (Natečaj  2016)
presente nella home page del sito  internet  dell'Ufficio  scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it). 
    6. La domanda di ammissione deve essere trasmessa  entro  le  ore
24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - "Concorsi ed esami". 
    7. La validita' della  trasmissione  e  ricezione  della  domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di  accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna come previsto dall'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005   n.  68;  il
candidato  avra'  cura  di  conservare  diligentemente  entrambe   le
ricevute fino al termine della procedura concorsuale. 
    8. Non sono considerate valide le domande inviate  con  modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine  suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al  modello
allegato   al   bando.   L'Amministrazione    non    assume    alcuna
responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi  in  via  telematica
non siano leggibili. 
    9. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
    a) il cognome ed il  nome  (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
    b) la data, il  luogo  di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
    c)  il  possesso  della  cittadinanza   italiana   ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
    d) il comune nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento  delle  funzioni
proprie del docente; 
    f) le eventuali condanne penali riportate (anche  se  sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero.  Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l'esclusione
dal concorso; 
    g) di non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario il candidato deve indicare  la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
    h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno  luogo  a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
    i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento  postale,  il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere  tempestivamente
ogni  variazione  inviando  apposita  nota  con   posta   elettronica
certificata al seguente indirizzo di posta  elettronica  certificata:
drfr@postacert.istruzione.it; 
    j) se, nel caso in  cui  siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante  le  prove,  indicando,  in
caso  affermativo,  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di  tempi  aggiuntivi.  Tali
richieste devono risultare da apposita certificazione  rilasciata  da
una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima
dell'inizio della prova, o  in  formato  elettronico  mediante  posta
elettronica certificata  all'indirizzo  dell'USR-Fvg  o  a  mezzo  di
raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata   al
medesimo USR-Fvg. Le modalita' di  svolgimento  della  prova  possono
essere concordate telefonicamente. Dell'accordo  raggiunto  l'USR-Fvg
redige un sintetico verbale che invia all'interessato; 
    k) la procedura concorsuale per la/e quale/i intende concorrere; 
    l) il titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto ai  sensi
dell'art. 3, con l'esatta  indicazione  dell'Istituzione  che  lo  ha
rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in  cui  e'  stato
conseguito, del voto riportato. Qualora  il  titolo  di  accesso  sia
stato  conseguito  all'estero,  devono   essere   altresi'   indicati
obbligatoriamente gli estremi  del  provvedimento  del  Ministero  di
riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; 
    m) la  lingua  straniera  prescelta  tra  le  seguenti:  inglese,
francese, tedesco e spagnolo per  la  procedura  inerente  la  scuola
dell'infanzia.  Per  la  scuola  primaria  la  lingua  straniera   e'
obbligatoriamente la lingua inglese; 
    n) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto
del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016; 
    o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196, e successive modificazioni; 
    p) il possesso di titoli  previsti  dall'art.  5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
    q)  la  conoscenza  parlata  e  scritta  della  lingua   slovena,
commisurata al livello di madre  lingua,  come  prescritto  dall'art.
425, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
    10. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente decreto. 
    11. L'USR competente verifica la validita' delle domande ai  fini
della partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando
quanto previsto dall'art. 3, comma 6. 
    12. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in  caso  di
smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6 Commissioni giudicatrici

				Art. 6 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    1. Le commissioni giudicatrici  sono  nominate  con  decreto  del
dirigente   titolare   dell'Ufficio    scolastico    regionale    del
Friuli-Venezia Giulia, in  aderenza  ai  principi  generali  previsti
dall'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto dei
requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.

Art. 7 Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli

				Art. 7 
 
 
        Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli 
 
 
    1. Le disposizioni dei decreti  ministeriali  23  febbraio  2016,
rispettivamente n. 93, n. 94 e n. 95 trovano applicazione  se  ed  in
quanto  compatibili  con  il  presente  bando  e  con  le   ulteriori
specifiche disposizioni emanate con appositi  decreti  del  dirigente
titolare dell'USR del Friuli-Venezia Giulia. In particolare, le prove
di esame e  i  relativi  programmi  sono  definiti  dal  decreto  del
dirigente  titolare  prot.  n.  AOODRFR/5838  di   data   20/06/2016,
pubblicato sull'apposito spazio informativo (Natečaj  2016)  presente
nella home page del sito internet dell'Ufficio  scolastico  regionale
del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it). 
    2. La presente procedura concorsuale non prevede  lo  svolgimento
di prove di preselezione. 
    3.  Le  prove  scritte  ovvero  scritto-grafiche  possono  essere
computerizzate e  sono  disciplinate  dall'art.  4  del  decreto  del
dirigente titolare prot. n. AOODRFR/5838 di data 20/06/2016. 
    4. La prova orale e' disciplinata dall'art.  6  del  decreto  del
dirigente titolare prot. n. AOODRFR/5838 di data 20 giugno 2016. 
    5. La valutazione delle prove e'  disciplinata  dall'art.  7  del
decreto del dirigente titolare  prot.  n.  AOODRFR/5838  di  data  20
giugno 2016, nonche', per la valutazione dei titoli, dal decreto  del
Ministro 23 febbraio 2016, n. 94.

Art. 8 Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

				Art. 8 
 
 
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. L'avviso relativo al calendario delle prove e' pubblicato  sul
sito internet dell'Ufficio scolastico  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia (www.scuola.fvg.it). L'elenco delle sedi d'esame, con la  loro
esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati
distribuiti in  ordine  alfabetico  e  le  istruzioni  operative,  e'
comunicato almeno quindici giorni prima  della  data  di  svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet  dell'Ufficio
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it). 
    2. I candidati si devono  presentare  nelle  rispettive  sedi  di
esame muniti  di  documento  di  riconoscimento  valido.  La  data  e
l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma  1
del presente articolo. 
    3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente  che  non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 
    4. La vigilanza durante le prove  d'esame  e'  affidata  dall'USR
agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere
aggregati,  ove  necessario,  commissari  di  vigilanza  scelti   dal
medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono
i  motivi  di  incompatibilita'  previsti  per  i  componenti   della
commissione giudicatrice. Qualora le  prove  abbiano  luogo  in  piu'
edifici,  l'USR  istituisce  per  ciascun  edificio  un  comitato  di
vigilanza, formato secondo le  specifiche  istruzioni  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni. 
    5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della  commissione
giudicatrice del concorso, la  prova  scritta  o  scritto-grafica  si
svolge alla presenza del comitato di vigilanza. 
    6. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente  a
mezzo di posta elettronica certificata (PEC)  all'indirizzo  indicato
nella domanda di partecipazione  al  concorso,  del  voto  conseguito
nelle prove di cui all'art. 7, comma 3,  della  sede,  della  data  e
dell'ora di svolgimento della loro prova orale  almeno  venti  giorni
prima dello svolgimento della medesima. 
    7. Le prove del  concorso  non  possono  aver  luogo  nei  giorni
festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi.

Art. 9 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

				Art. 9 
 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
 
    1. I titoli valutabili  sono  quelli  previsti  dal  decreto  del
Ministro 23 febbraio 2016,  n.  94  e  devono  essere  conseguiti,  o
laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del  termine
previsto per la presentazione della domanda di ammissione. 
    2. La commissione giudicatrice valuta, esclusivamente,  i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR  la
comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente
preposto al  medesimo  USR  i  titoli  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione,   non   documentabili   con   autocertificazione    o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione  deve  essere  effettuata
entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dall'USR. Qualora dal controllo  emerga  la
non veridicita' del contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante
decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  sulla  base   delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite
a norma di legge.

Art. 10 Graduatorie

				Art. 10 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i  titoli  ai
sensi  dell'art.  7,  comma  5,  procede  alla   compilazione   della
graduatoria di merito, inserendo  i  predetti  candidati  nel  limite
massimo dei posti messi a bando per  ciascuna  procedura  concorsuale
maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15, del Testo  unico
come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g, della Legge. 
    2.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  dal
dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera
procedura concorsuale ed e' pubblicata nell'albo e sul sito  internet
dell'USR. 
    3.  La  validita'  temporale  della  graduatoria  di  merito   e'
disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo unico come modificato
dalla Legge.

Art. 11 Assunzione in servizio

				Art. 11 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. Il candidato utilmente  collocato  nella  graduatoria  di  cui
all'art. 10 e in regola con la prescritta documentazione e'  assunto,
secondo  l'ordine  di  graduatoria,  ai  sensi  e  nei  limiti  delle
ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui all'art.  1,  comma
66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della Legge. 
    2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di  durata
triennale, di cui all'art. 1, commi 79, 80, 81 e  82  della  legge  e
sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato  dal
decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850. 
    3.  La  costituzione  del  rapporto  di  lavoro   e',   comunque,
subordinata  all'autorizzazione   all'assunzione   da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai  sensi  dell'art.  39  della
legge 27 dicembre 1997 n. 449. 
    4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  recante
norme per il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  nei  limiti  della
complessiva quota d'obbligo prevista  dall'art.  3,  comma  1,  della
medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e  1014,  comma  3,  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 12 Presentazione dei documenti di rito

				Art. 12 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare  i  documenti
di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 15  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  i
certificati e gli  atti  di  notorieta'  rilasciati  dalle  pubbliche
amministrazioni sono sostituiti dalle  dichiarazioni  previste  dagli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 13 Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro

				Art. 13 
 
 
                  Decadenza dal diritto di stipula 
                 del contratto individuale di lavoro 
 
 
    1. Il rifiuto dell'assunzione, o la mancata  presentazione  senza
giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel  giorno  indicato
implica la decadenza dal  relativo  diritto  con  depennamento  dalla
relativa graduatoria. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante  assunzioni
di candidati secondo  l'ordine  della  graduatoria  concorsuale,  nei
limiti di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 14 Ricorsi

				Art. 14 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni,
dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 15 Informativa sul trattamento dei dati personali

				Art. 15 
 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196,  si  informano  i  candidati  che  il  trattamento  dei  dati
personali da essi forniti in sede di  partecipazione  al  concorso  o
comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione  e'  finalizzato
unicamente all'espletamento  del  concorso  medesimo  e,  per  quanto
connesso, alla predisposizione del  curriculum  del  docente  di  cui
all'art. 1, commi 80 e 138 della legge  ed  avverra'  con  l'utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalita', anche in caso di  comunicazione
a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti di partecipazione al concorso e  il  possesso  dei  titoli,
pena rispettivamente l'esclusione  dal  concorso  ovvero  la  mancata
valutazione dei titoli stessi. 
    3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  all'USR,  titolare  del
trattamento dei dati. 
    4. Il responsabile del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il
dirigente preposto dell'USR.

Art. 16 Norme di salvaguardia

				Art. 16 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando,  si  applicano  le
disposizioni di cui al Testo unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N. L. del personale docente ed educativo del
comparto scuola. 
    2. Il presente bando e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale - "Concorsi ed esami" nonche' tradotto
in lingua slovena  sul  sito  internet  del  dell'Ufficio  scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it). 
    3.  Dal  giorno  della  pubblicazione  decorrono  i  termini  per
eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente
della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale  al
T.A.R. competente). 
 
    Roma, 20g iugno 2016 
 
                                       Il dirigente titolare: Biasiol

Allegato 1

  1. 	Allegato 1 

    Posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia
    e primaria per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui
    del Friuli-Venezia Giulia


    |===================================================================|
    | Regione FVG |
    |================================|==================================|
    | Scuola lingua d'insegnamento | Posti |
    | slovena e bilingue | |
    |--------------------------------|----------------------------------|
    | Scuola dell'infanzia | 10 |
    |--------------------------------|----------------------------------|
    | Scuola primaria | 13 |
    |================================|==================================|
    | TOTALE | 23 |
    |================================|==================================|

Allegato 2

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