MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito, per l'anno 2020. (20E07588)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 14-07-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito, per l'anno 2020. (20E07588)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 14-07-2020
  • Scadenza: 13-08-2020

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "Norme per l'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998,  concernente  la
definizione per gli ufficiali di complemento e per  gli  appartenenti
al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra armi, corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi  per
la nomina a ufficiale  in  servizio  permanente  dei  ruoli  speciali
dell'esercito; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante  il
"codice  dell'amministrazione  digitale"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  contenente
"codice delle pari opportunita' tra uomo e donna"; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la "direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare"; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il "bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di bilancio 2018); 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 (legge di bilancio 2019); 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di bilancio 2020); 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa, degli Stati maggiori di  forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del  Ministro  della  difesa  18  ottobre  2018,
recante "disciplina dei concorsi per il reclutamento degli  ufficiali
in servizio permanente dell'esercito italiano, della marina  militare
e dell'aeronautica militare"  emanato  ai  sensi  dell'art.  647  del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 15 maggio  2020  -  in
corso di registrazione presso la Corte dei conti  -  recante  "regime
transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei  ruoli  speciali  in
servizio permanente dell'esercito italiano, della marina  militare  e
dell'aeronautica militare" emanato ai sensi del  decreto  legislativo
27 dicembre 2019; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle forze amate e di polizia; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove
selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel corpo nazionale  dei
vigili del fuoco; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco", a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  "modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici",
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante "Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate", che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla  protezione
dei dati; 
    Viste le lettere dello Stato maggiore della difesa  n.  M_D  SSMD
REG2017 0121617 del 16 agosto 2017, n. M_D SSMD REG2018  0090528  del
12 giugno 2018 e n. M_D SSMD 0106545 del 19 giugno 2019,  concernenti
i reclutamenti autorizzati per gli anni 2018, 2019 e 2020; 
    Vista la  lettera  dello  Stato  maggiore  dell'esercito  n.  M_D
E0012000 REG2020 0105008 del 26 giugno 2020; 
    Visti i commi 1-bis, 1-ter e 2-bis dell'art. 635, i commi 1-bis e
1-ter dell'art. 640, il comma 1 dell'art. 655, il comma  1  dell'art.
656 e il comma 1-quinques dell'art. 2196-bis del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante il "codice  dell'ordinamento  militare"
introdotti dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173,  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132"; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  "codice  dell'ordinamento  militare",
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal codice stesso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: 
      a)  concorso  per  il  reclutamento  di   57   (cinquantasette)
sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'esercito,
con riserva di 9 (nove) posti  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con  riserva
di 29 (ventinove) posti a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli, con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti
al ruolo dei sergenti e con riserva di 3 (tre) posti a  favore  degli
appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente; 
      b) concorso per il reclutamento di 16 (sedici) sottotenenti  in
servizio permanente nel ruolo  speciale  dell'arma  dei  trasporti  e
materiali dell'esercito, con riserva di 2 (due) posti  a  favore  del
coniuge  e  dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti   in   linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, con riserva di 8 (otto) posti a  favore  degli
appartenenti al ruolo dei marescialli, con riserva di 1 (uno) posto a
favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e con  riserva  di  1
(uno) posto a favore degli appartenenti al  ruolo  dei  volontari  in
servizio permanente; 
      c) concorso per il reclutamento di 5 (cinque)  sottotenenti  in
servizio  permanente  nel  ruolo   speciale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore  del  coniuge  e
dei figli superstiti ovvero  dei  parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze  armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti  al  ruolo
dei marescialli; 
      d) concorso per il reclutamento di 30 (trenta) sottotenenti  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  corpo  di  commissariato
dell'esercito, con riserva di 4 (quattro) posti a favore del  coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze  armate
e delle Forze  di  polizia  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio,  con  riserva  di  15  (quindici)  posti  a  favore   degli
appartenenti al ruolo dei marescialli, con riserva di 2 (due) posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e con  riserva  di  2
(due) posti a favore degli appartenenti al  ruolo  dei  volontari  in
servizio permanente. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
graduatoria di merito. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.difesa.it, che avra' valore di notifica  a
tutti gli effetti e per gli  interessati,  nonche'  nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso  la  stessa
amministrazione provvedera' a formalizzare  la  citata  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". 
    4. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La Direzione generale per il  personale  militare  si  riserva
altresi' la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi  on-line  di  cui  al
successivo   art.   3   e   nei    siti    internet    www.difesa.it,
www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare: 
      a) gli  ufficiali  inferiori  di  complemento  dell'esercito  -
appartenenti  a  una  delle  armi   o   corpi   che   consentono   la
partecipazione  ai  rispettivi  concorsi  indicati  nell'allegato   A
(costituente parte integrante del presente bando) - in  congedo  dopo
aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 1005
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali ufficiali devono: 
        non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento
al grado superiore; 
        aver svolto almeno 12 mesi  di  servizio  in  ferma  biennale
senza demerito; 
        non aver superato, alla data di scadenza del termine  per  la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, il  giorno
di compimento del 52° anno di eta', elevato al 55° anno di  eta'  per
il concorso di cui al precedente art. 1, lettera c); 
      b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli ufficiali  in  ferma  prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel
successivo art. 4, non hanno superato il giorno di compimento del 52°
anno di eta', elevato al 55° anno di eta' per il concorso di  cui  al
precedente art. 1, lettera c) e hanno completato almeno  un  anno  di
servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1  gli  ufficiali  inferiori  di  complemento  dell'esercito
facenti  parte  delle  forze  di  completamento,  per  essere   stati
richiamati per esigenze  correlate  con  le  missioni  internazionali
ovvero impegnati in attivita' addestrative,  operative  e  logistiche
sia sul territorio nazionale sia all'estero. 
    Non rientrano, pertanto,  in  tale  categoria  gli  ufficiali  di
complemento che sono stati richiamati, a  mente  dell'art.  1255  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   per   addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
      d)  i  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  marescialli
dell'esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle  categorie  che  consentono  la  partecipazione  ai  rispettivi
concorsi riportate nell'allegato B (costituente parte integrante  del
presente bando). Detto personale, alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle domande: 
        deve avere maturato almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo  di
provenienza; 
        deve aver svolto almeno  1  anno  di  comando  di  plotone  o
reparto  corrispondente  ovvero  di  impiego  in  incarichi   tecnici
previsti  per  la  specializzazione   di   appartenenza,   riportando
qualifiche non inferiori a "nella media"; 
        non deve aver superato il giorno di compimento del  52°  anno
di eta', elevato al 55° anno di  eta'  per  il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, lettera c); 
        non  deve  aver  riportato   un   giudizio   di   inidoneita'
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio; 
      e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma  1  i  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  sergenti
dell'Esercito  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle domande di partecipazione, non hanno superato  il
giorno di compimento del 52° anno di eta', elevato  al  55°  anno  di
eta' per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera  c),  hanno
almeno 5 anni  di  permanenza  in  detto  ruolo  con  qualifiche  non
inferiori a "nella media" e che non abbiano riportato un giudizio  di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno  di
servizio; 
      f) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i volontari in servizio permanente dell'esercito che alla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione, abbiano svolto almeno cinque anni  di  permanenza  in
detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a "nella media", non
abbiano riportato un giudizio di  non  idoneita'  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo anno di servizio e non  abbiano  superato
il giorno di compimento del 52° anno di eta', elevato al 55° anno  di
eta' per il concorso di cui al precedente art. 1, lettera c); 
      g) per il Corpo/Arma di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali  dell'Accademia  militare  dell'esercito  che   non   abbiano
completato il secondo o il terzo anno del previsto  ciclo  formativo,
purche' idonei in attitudine militare, nonche'  i  frequentatori  dei
corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari
quinquennali a ciclo unico che hanno superato  gli  esami  del  terzo
anno, siano idonei in attitudine militare e non abbiano  superato  il
giorno di compimento del 30° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande; 
      h) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina  a  tenente  in  servizio   permanente   dei   ruoli   normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1 che,  se  in  servizio,  non  hanno
riportato  un  giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al   grado
superiore  nell'ultimo  anno.  Il  personale  giudicato  idoneo   non
vincitore in  precedenti  concorsi  per  la  nomina  a  ufficiale  in
servizio permanente del  ruolo  normale  del  Corpo  degli  Ingegneri
dell'Esercito puo' partecipare ai concorsi di cui alle lettere  a)  e
b) del comma 1 del precedente art. 1. Tale personale  non  deve  aver
superato, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, il giorno di  compimento
del 35° anno di eta'. 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi,  di  cui  al  successivo
art. 4, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato i limiti di eta'  indicati  al  precedente
comma 1. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di   durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto  per  l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11  dicembre  1969,  n.
910 e successive modificazioni e integrazioni. Per i titoli di studio
conseguiti  all'estero  e'   richiesta   idonea   certificazione   di
equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle  competenti  autorita'
ai sensi della normativa vigente. Il candidato che non sia ancora  in
possesso del  provvedimento  di  equipollenza  o  equivalenza  dovra'
dichiarare nella domanda di  partecipazione  di  aver  presentato  la
relativa richiesta; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Se militare, non avere in atto un procedimento  disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale. Ogni  variazione  della
posizione giudiziaria che  intervenga  fino  al  conseguimento  della
nomina a ufficiale in servizio permanente deve essere  segnalata  con
immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art.  5,  comma
3; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  di  stato  nel
quinquennio antecedente alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  al
servizio incondizionato quali ufficiali in  servizio  permanente  dei
ruoli  speciali  dell'Esercito,  da  accertarsi  con   le   modalita'
prescritte dai successivi articoli 11, 12 e 13. La patologia  che  ha
determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al  servizio
militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti  da
causa di servizio, non costituisce causa di esclusione; 
      b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della  condotta
e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa. 
    5. I requisiti  di  cui  al  precedente  comma  2  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi,  ad  eccezione  di
quello di cui al precedente  comma  2,  lettera  b)  dovranno  essere
mantenuti all'atto del  conferimento  della  nomina  a  ufficiale  in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei  concorsi
on-line  del  Ministero  della  difesa  (da  ora  in  poi   portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it,  area  "siti
di interesse e approfondimenti", pagina "Concorsi e Scuole Militari",
link "concorsi on-line"  ovvero  collegandosi  direttamente  al  sito
"https://concorsi.difesa.it". 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art.  1  e
ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5  le  successive
comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti  dal  portale,  i  candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da  un  gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico  di  identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite  chiavi  di  accesso  che  saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
"istruzioni" del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a.  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione
dello Stato; 
      b. con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    5. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale. 
    6. Sempre  tramite  il  portale  dei  concorsi  i  Comandi  degli
enti/reparti di appartenenza dovranno produrre la scheda  di  sintesi
di cui al successivo art. 6. A tal fine riceveranno all'indirizzo  di
posta elettronica istituzionale inserito dai candidati nella  domanda
di partecipazione un'e-mail riportante le informazioni per  l'accesso
alla specifica area dedicata nella quale  troveranno  l'elenco  della
documentazione da produrre per il personale loro dipendente.

Art. 4 Domande di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli  allegati  alla  domanda,  qualora
previsti, il modulo  riportera'  le  indicazioni  che  guideranno  il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
    3. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  della  stessa.
Successivamente alla scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda  stessa  gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'  e
in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3. 
    4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, i titoli cha danno  luogo  a  riserva  o
preferenza a parita' di punteggio. Nella domanda  di  partecipazione,
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 della legge  8
marzo 1989, n. 101 e n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994,  n.  487,  i  concorrenti  che  ne  facciano  espressa
richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale  successivo  le
prove previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese  note
annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'interno.  In  caso  di
impossibilita' materiale o giuridica di svolgimento  differito  delle
prove per i concorrenti che ne  facciano  richiesta,  queste  saranno
fissate per tutti i concorrenti in un giorno  che  non  coincida  con
quello  di  riposo  sabbatico  o  di   altre   festivita'   religiose
riconosciute dalla legge. 
    5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni  e/o  modifica  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione "i miei concorsi", sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. 
    6.  Il  sistema  provvedera'  a   informare   i   Comandi   degli
enti/reparti  d'appartenenza  dei  concorrenti,   tramite   messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  pec)  indicato
dal candidato in sede di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di
partecipazione.  Detti  candidati  dovranno   verificare   l'avvenuta
ricezione del  messaggio  di  cui  al  presente  comma  e  l'avvenuta
acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei
Comandi degli  enti/reparti  d'appartenenza  che  provvederanno  agli
adempimenti previsti. 
    7. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle domande, l'amministrazione si riserva di prorogare il  relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.  In  tal  caso,  resta
comunque  invariata,  all'iniziale  termine  di   scadenza   per   la
presentazione delle domande di cui al precedente  comma  1,  la  data
relativa al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  indicata  al
precedente art. 2 del presente bando. 
    9. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con  avviso  pubblicato  sul  sito  www.difesa.it  e  nel
portale, circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    10.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  le  modalita'
indicate nel precedente comma 5, il candidato,  oltre  a  manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. Si precisa,  al
riguardo, che l'accertamento  della  resa  di  dichiarazioni  mendaci
finalizzate a trarre un indebito beneficio comportera': 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di pertinenza; 
      l'esclusione  dal   concorso   o   la   decadenza   a   seguito
dell'incorporazione dell'interessato.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari  di  svolgimento
delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove  di  efficienza
fisica, delle prove orali,  ecc.),  e  un'area  privata  nella  quale
saranno rese disponibili  le  comunicazioni  di  carattere  personale
relative  al  medesimo.  Della  presenza  di  tali  comunicazioni   i
concorrenti  riceveranno  notizia   mediante   messaggio   di   posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di  registrazione,
ovvero con sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti  di  tutti  i  candidati.  Le  eventuali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle  domande,  variazioni  e/o  integrazioni   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria  posizione
giudiziaria,  ecc.)  possono  essere   trasmesse   a   mezzo   e-mail
all'indirizzo      di      posta      elettronica       istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it,   e   per   conoscenza   in    aggiunta
all'indirizzo  r1d1s2@persomil.difesa.it.  Non   saranno   prese   in
considerazione  le  comunicazioni   pervenute   al   solo   indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it. A tutti i  messaggi  di  cui  al  presente
comma dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per  immagine  (file
formato pdf o  jpeg  con  dimensione  massima  3  mb)  di  un  valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.   L'amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso  e  mobile
da parte dei candidati. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per  il
personale  militare,  l'oggetto  di  tutte  le  comunicazioni  che  i
concorrenti intenderanno inviare dovra' essere preceduto  dal  codice
"RS_EI_2019_2S", seguito dalla categoria del concorso per il quale il
concorrente partecipa: 
      "RS_ RS_EI_2020_2S_AAVV" per le armi varie dell'Esercito; 
      "RS_EI_2020_2S_TRAMAT" per l'Arma  dei  trasporti  e  materiali
dell'Esercito; 
      "RS_EI_2020_2S_COM"   per    il    Corpo    di    commissariato
dell'Esercito; 
      "RS_EI_2020_2S_SAN" per il Corpo di sanita' dell'Esercito.

Art. 6 Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

				Art. 6 
 
        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 
 
    1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti  di
appartenenza, tramite messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta
elettronica istituzionale (non pec) indicato dal concorrente in  sede
di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta  presentazione  della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze. Per il  personale
in  congedo  l'Ente  di  appartenenza  e'  quello  che   detiene   la
documentazione personale e matricolare. 
    2.   Tali   comandi/reparti/enti,   ricevuta   la   domanda    di
partecipazione, dovranno provvedere a: 
      a)  redigere,  per  ciascun  concorrente,  apposito   documento
caratteristico, redatto fino alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso,  con  la
seguente motivazione: "partecipazione al concorso per il reclutamento
di   ufficiali   in   servizio   permanente   nei   ruoli    speciali
dell'esercito"; 
      b) redigere, per ciascun concorrente, la scheda di  valutazione
titoli utili alla preselezione di cui  all'allegato  C.  Tale  scheda
dovra'  essere  inviata  tramite  pec  al  Centro  di   selezione   e
reclutamento nazionale dell'esercito - SM -  ufficio  reclutamento  e
concorsi  (centro_selezione@postacert.difesa.it)  entro  il   termine
massimo di giorni 10  (dieci)  dal  termine  di  presentazione  della
domande di partecipazione al concorso; 
      c) nominare, con Ordine del giorno  del  comandante  dell'ente,
un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro  e
2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda  di  sintesi  di
cui all'allegato D che fa parte integrante del bando, avendo cura  di
riportare,   tra   l'altro,   gli   estremi   della    documentazione
caratteristica  in  ordine  cronologico  comprensiva   del   previsto
giudizio valutativo, redatto dalle competenti autorita'  gerarchiche,
chiuso alla data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda. La predetta  scheda  di  sintesi  dovra'  essere  compilata,
firmata dalla commissione  interna  e  controfirmata  dal  comandante
dell'ente o suo delegato e dal candidato, e trasmessa on-line tramite
il portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa,  secondo
le modalita' indicate nell'allegato E, entro il  termine  massimo  di
giorni 30 (trenta) dal termine  di  presentazione  della  domande  di
partecipazione al concorso. 
    3. I militari non in servizio dovranno compilare e  sottoscrivere
il documento indicato al precedente comma 2, paragrafo b). 
    Non saranno prese in considerazione schede di  sintesi  inoltrate
con qualsiasi mezzo, anche  telematico,  diverso  rispetto  a  quelli
sopraindicati.

Art. 7 Svolgimento dei concorsi

				Art. 7 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1 prevede: 
      a) prova di preselezione per titoli, di  possibile  svolgimento
solo nel caso vengano superate le 1500 domande; 
      b) prova scritta di cultura generale; 
      c) prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
      d) valutazione dei titoli; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) accertamenti sanitari; 
      g) accertamento attitudinale; 
      h) prova orale; 
      i) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia, in corso di validita', rilasciato  da  un'amministrazione
dello Stato. 
    2. All'atto dell'emissione del decreto  dirigenziale  di  cui  al
successivo art. 15, comma 2  di  approvazione  della  graduatoria  di
merito del concorso cui partecipano, tutti i concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile per i quali  la  positivita'  del  test  di
gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  un  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  -  dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti dal precedente comma 1. 
    3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi  alle  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1 in uniforme di servizio, ad
eccezione di quelle di efficienza fisica per le quali e' prevista  la
tenuta ginnica; i concorrenti provenienti dal congedo  sono  altresi'
invitati  a   presentarsi   alle   suddette   prove   indossando   un
abbigliamento consono alla sede d'esame. 
    4. L'ordine delle prove indicate al precedente comma  1,  lettere
e),  f)  e  g)  potra'  subire  variazioni  dettate  dalle   esigenze
organizzative  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'esercito.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1.  Con  successivi  decreti  saranno  nominate  le   commissioni
esaminatrici per l'eventuale prova di preselezione, le prove  scritte
e orali, per la valutazione dei titoli  e  per  la  formazione  della
graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte: 
      a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 
        1) un ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  colonnello  in
servizio, presidente; 
        2) cinque Ufficiali di grado non inferiore  a  maggiore  (uno
per ciascuna delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,  genio,
trasmissioni) in servizio, membri; 
        3) uno o piu' docenti o esperti della  scuola  lingue  estere
dell'esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del  joint  forces
language test (JFLT) di lingua inglese; 
        4) un  docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        5) un ufficiale inferiore o un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a  primo  maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto al voto; 
      b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): 
        1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello dell'Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, presidente; 
        2) tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore  dell'Arma
dei trasporti e dei materiali in servizio, membri; 
        3) uno o piu' docenti o esperti della  scuola  lingue  estere
dell'esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese; 
        4) un  docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        5) un ufficiale inferiore o un  Sottufficiale  di  grado  non
inferiore a  primo  maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto; 
      c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c): 
        1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; 
        2) tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore del  Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio, membri; 
        3) uno o piu' docenti o esperti della  scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese; 
        4) un  docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        5) un ufficiale inferiore o un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a  primo  maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto; 
      d) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d): 
        1) un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
di commissariato dell'Esercito in servizio, presidente; 
        2) tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore del  Corpo
di commissariato dell'Esercito in servizio, membri; 
        3) uno o piu' docenti o esperti della  scuola  lingue  estere
dell'Esercito, membro aggiunto per l'effettuazione del JFLT di lingua
inglese; 
        4) un  docente  o  esperto,  che  potra'  essere  diverso  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto  per
la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        5) un ufficiale inferiore o un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a  primo  maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto; 
      e) per l'eventuale prova di preselezione: 
        1) l'ufficiale piu' anziano tra  i  presidenti  di  cui  alle
precedenti lettere a), b), c) e d), presidente; 
        2) almeno due tra gli altri presidenti suindicati, membri; 
        3) un ufficiale inferiore o un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a  primo  maresciallo,  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della difesa appartenente alla terza area  funzionale,  tra
quelli di cui alle lettere a),  b),  c)  e  d)  del  presente  comma,
segretario. 
    2.  Parimenti  con  successivi  decreti   saranno   nominate   le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per  gli  accertamenti
sanitari,  per  l'accertamento  attitudinale  e  per  gli   ulteriori
accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno
cosi' composte: 
      a) per le prove di efficienza fisica: 
        1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a  tenente
colonnello, presidente; 
        2) due ufficiali di grado inferiore a quello  del  presidente
in servizio, membri; 
        3) un ufficiale inferiore ovvero  sottufficiale  appartenente
al ruolo marescialli, segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito; 
      b) per gli accertamenti sanitari: 
        1) un ufficiale medico in servizio di grado non  inferiore  a
tenente colonnello, presidente; 
        2) due o piu' ufficiali  medici  di  grado  non  inferiore  a
capitano, in servizio, membri; 
        3) un ufficiale inferiore ovvero  sottufficiale  appartenente
al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) per l'accertamento attitudinale: 
        1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a  tenente
colonnello, presidente; 
        2) due ufficiali, specialisti in selezione attitudinale o con
qualifica di "perito in materia di selezione attitudinale", di  grado
inferiore  a  quello  del  presidente,  ovvero  funzionari   sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri; 
        3) un ufficiale inferiore ovvero  sottufficiale  appartenente
al ruolo marescialli, segretario. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo  sanitario  in  servizio
permanente laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito; 
      d) per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        1) ufficiale medico in servizio  di  grado  non  inferiore  a
tenente colonnello, presidente; 
        2) due o piu' Ufficiali  medici  di  grado  non  inferiore  a
capitano, in servizio, membri; 
        3) un ufficiale inferiore ovvero  sottufficiale  appartenente
al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti sanitari di  cui  alla  precedente  lettera  b)  del
presente comma.

Art. 9 Preselezione per titoli (eventuale)

				Art. 9 
 
                 Preselezione per titoli (eventuale) 
 
    Nel caso in cui dovessero essere presentate complessivamente piu'
di 1500 (millecinquecento) domande di partecipazione ai  concorsi  di
cui all'art. 1  del  presente  bando,  tutti  i  concorrenti  saranno
sottoposti a una procedura di  preselezione  per  titoli  (basata  su
titoli di studio, corsi militari, riconoscimenti posseduti e sanzioni
disciplinari, di cui all'allegato C del presente bando),  al  termine
della quale  verra'  stilata  una  graduatoria,  unica  per  tutti  i
concorsi, al  fine  di  individuare  i  concorrenti  da  ammettere  a
sostenere le prove successive: i concorrenti classificatisi ai  primi
1500 (mille) posti della graduatoria di cui sopra e quelli che  hanno
riportato lo stesso punteggio  del  concorrente  collocato  al  1500°
posto sono ammessi alle successive prove.

Art. 10 Prove scritte

				Art. 10 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 saranno
ammessi - con riserva di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per  la  partecipazione  al  concorso  -  a  sostenere  le
seguenti prove scritte: 
      a) prova scritta di cultura generale, consistente in una  serie
di quesiti a  risposta  multipla  predeterminata,  non  meno  di  100
(cento) da risolvere nel tempo massimo di 100 (cento)  minuti,  volti
ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana  anche  sul
piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza  di  argomenti  di
attualita',  di  educazione  civica,  di  storia,  di  geografia,  di
matematica,  di  logica  matematica  e  della  lingua   inglese.   La
ripartizione dei quesiti e le modalita' di  svolgimento  della  prova
sono indicate nell'allegato F che costituisce  parte  integrante  del
presente bando. La banca dati dalla quale saranno tratti  i  predetti
quesiti       sara'       resa       disponibile       nel       sito
www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/ufficiali; 
      b) prova scritta di cultura  tecnico-professionale,  di  durata
massima di 180 minuti, consistente nello svolgimento di un  elaborato
vertente sui programmi d'esame riportati nel  citato  allegato  F  al
presente bando. 
    Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  predette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli  articoli  13,
14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. 
    2. La prova scritta di cultura generale avra' luogo, per ciascuno
dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  con  inizio  non
prima delle  8,30  presso  il  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno,  caserma  "Gonzaga  del  Vodice",
viale Mezzetti n. 2, secondo il calendario che sara'  pubblicato  sul
portale dei concorsi. 
    Ulteriori  informazioni  riguardo  lo  svolgimento  delle   prove
potranno  essere  chieste  al  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio  reclutamento  e  concorsi  al
numero    0742/357814    (mail:     uadrs@ceselna.esercito.difesa.it,
concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it)  o  Ministero  della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  Sezione
relazioni   con    il    pubblico    numero    06/517051012    (mail:
urp@persomil.difesa.it). 
    I concorrenti ai quali non e' stata comunicata  l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi  presso  la  sede  d'esame  almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della  prova,  muniti  di
carta d'identita' o di  altro  valido  documento  di  riconoscimento,
provvisto  di  fotografia,  rilasciato  da  un'amministrazione  dello
Stato, avendo al seguito il messaggio di avvenuta acquisizione  della
domanda ovvero copia della stessa con gli  estremi  di  acquisizione,
rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di  cui  all'art.
4, comma 4 del presente decreto. 
    L'occorrente per lo svolgimento  della  prova  sara'  fornito  ai
concorrenti sul posto, compresa una  penna  a  sfera  con  inchiostro
indelebile, l'unica con la  quale  dovra'  essere  redatta  la  prova
scritta. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    3. La correzione della prova scritta di  cultura  generale  sara'
effettuata subito  dopo  lo  svolgimento  con  l'ausilio  di  sistemi
informatizzati.  La  valutazione  sara'  espressa  in  trentesimi  in
relazione  al  numero  di  risposte  esatte.  Per  essere  ammessi  a
sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale,  di  cui
al successivo comma 4, i concorrenti dovranno riportare il  punteggio
di 18/30. 
    L'esito della prova sara' reso  noto  ai  concorrenti  il  giorno
stesso,  all'ora  che  sara'  stata  indicata  dai  presidenti  delle
rispettive  commissioni  esaminatrici.  Nella  sede  d'esame   verra'
affisso in bacheca l'elenco degli idonei  e  quello  degli  inidonei.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i concorrenti. I punteggi conseguiti  nelle  prove
scritte di cultura generale saranno inseriti nell'area privata  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi. 
    4. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avra' luogo,
per ciascuno dei concorsi di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
di Foligno, caserma  "Gonzaga  del  Vodice",  viale  Mezzetti  n.  2,
secondo il calendario che sara' pubblicato sul portale dei concorsi. 
    L'occorrente per lo svolgimento  della  prova  sara'  fornito  ai
concorrenti sul posto, compresa una  penna  a  sfera  con  inchiostro
indelebile, l'unica con la  quale  dovra'  essere  redatta  la  prova
scritta. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    5. La prova scritta di  cultura  tecnico  -  professionale  sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non  inferiore
a 18/30. 
    L'elenco   degli   idonei   alle   prove   scritte   di   cultura
tecnico-professionale  e  il   calendario   con   le   modalita'   di
convocazione alle prove e accertamenti di cui ai successivi  articoli
12, 13 e 14 del presente bando saranno resi noti con avviso  inserito
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei
concorsi.  Tale  avviso  sara',  inoltre,   consultabile   nei   siti
www.esercito.difesa.it e www.difesa.it, e avra' valore di notifica  a
tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. I  punteggi
conseguiti  nelle  prove  scritte  di  cultura  tecnico-professionale
saranno inseriti nell'area privata della  sezione  comunicazioni  del
portale dei concorsi. Ulteriori informazioni potranno essere  chieste
al Ministero della difesa  -  Direzione  generale  per  il  personale
militare - Sezione relazioni  con  il  pubblico  numero  06/517051012
(mail: urp@persomil.difesa.it).

Art. 11 Valutazione dei titoli di merito

				Art. 11 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
8, comma 1 valuteranno, previa identificazione dei relativi  criteri,
i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei  alla
prova scritta  di  cultura  tecnico  professionale.  A  tal  fine  le
commissioni, dopo aver  corretto  in  forma  anonima  gli  elaborati,
procederanno a  identificare  esclusivamente  gli  autori  di  quelli
giudicati  insufficienti,  in  modo  da  definire,  per  sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande  (non
saranno considerati validi i titoli pervenuti successivamente a detto
termine), che siano stati dichiarati con le  modalita'  indicate  nel
precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione  matricolare
e caratteristica. 
    2. Il punteggio massimo  attribuibile  ai  titoli  di  merito  da
valutare nei predetti concorsi e' pari a 28/30, cosi' ripartiti: 
      a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali
documentate svolte  presso  amministrazioni  pubbliche:  fino  ad  un
massimo di punti 7/30. In tale ambito la commissione attribuira' fino
a punti 1,5/30 per il personale  che  ha  frequentato  il  "corso  di
branca" e fino a punti 1/30 per il servizio prestato in  qualita'  di
ufficiale in ferma prefissata; 
      b) partecipazione ad operazioni  previste  da  disposizioni  di
legge (operazioni all'estero e/o sul territorio nazionale):  fino  ad
un massimo di punti 5/30, attribuendo punti 0,3/30 per ogni  mese  di
servizio (o frazione superiore a 15 giorni)  effettivamente  prestato
in operazioni all'estero  ovvero  punti  0,15/30  per  ogni  mese  di
servizio (o frazione superiore a 15 giorni)  effettivamente  prestato
in operazioni sul territorio nazionale; 
      c) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un  massimo  di
punti 4/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per ciascun diploma  universitario  con  corso  di  durata
biennale: punti 0,5/30; 
        2) per ciascuna laurea o diploma universitario con  corso  di
durata triennale: punti 3/30; 
        3) per ciascuna laurea specialistica-magistrale:  punti  4/30
(con assorbimento del punteggio  previsto  per  la  laurea  triennale
propedeutica al suo conseguimento); 
      d) ricompense: fino ad un massimo di punti 5/30. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per ogni medaglia d'oro  al  valor  militare  o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e  dell'Arma
dei carabinieri: punti 4,5/30; 
        2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e  dell'Arma
dei carabinieri: punti 3,5/30; 
        3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e  dell'Arma
dei Carabinieri o croce al valor militare: punti 2,5/30; 
        4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito  /  dell'Arma
dei Carabinieri o medaglia d'oro al merito di Marina  /  Aeronautico:
punti 1,5/30; 
        5)  per  ogni  croce  d'argento  al  merito  dell'Esercito  /
dell'Arma dei Carabinieri o medaglia d'argento al merito di Marina  /
Aeronautico: punti 1/30; 
        6) per  ogni  croce  di  bronzo  al  merito  dell'Esercito  /
dell'Arma dei carabinieri o medaglia di bronzo al merito di Marina  /
Aeronautico: punti 0,8/30; 
        7) per ogni encomio solenne: punti 0,75/30; 
        8) per ogni encomio semplice: punti 0,5/30; 
        9) per ogni elogio: punti 0,25/30; 
      e) periodi di comando:  fino  ad  un  massimo  di  punti  3/30,
attribuendo punti 0,1/30 per ogni mese (o  frazione  superiore  a  15
giorni) di comando o  attribuzioni  specifiche  ovvero  in  incarichi
tecnici delle specializzazioni di appartenenza; 
      f)  altri  titoli:  fino  ad  un  massimo  di  punti  2/30.  In
particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per corsi universitari post laurea: fino a punti 1/30; 
        2) per il diploma  di  maestro  dello  sport  rilasciato  dal
Comitato olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata
triennale: punti 1,5/30; 
        3)  per  la  qualifica  di  istruttore   riconosciuta   dalle
norme/direttive delle Forze armate: punti 0,5/30; 
      g)  possesso  dell'attestato   di   bilinguismo   italo-tedesco
riferito al titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive  modificazioni:  punti
2.

Art. 12 Prove di efficienza fisica

				Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1.  I  concorrenti,  che   nella   prova   scritta   di   cultura
tecnico-professionale hanno riportato un punteggio di  almeno  18/30,
saranno ammessi a sostenere le  prove  di  efficienza  fisica  e,  se
idonei, saranno sottoposti  agli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
successivo art. 13 del presente bando e all'accertamento attitudinale
di cui al successivo art. 14. 
    Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo presso  il
Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito   di
Foligno, secondo il calendario di convocazione che  sara'  reso  noto
nell'avviso di cui al precedente art. 10, comma 5. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti dovranno presentarsi presso il  predetto  centro
muniti di  tenuta  ginnica  e  dovranno  esibire  il  certificato  di
idoneita'  all'attivita'  sportiva  agonistica  per   le   discipline
sportive riportate nella tabella B del decreto  del  Ministero  della
sanita' del 18 febbraio 1982, in corso di validita' (non anteriore ad
un anno  dalla  data  di  presentazione),  rilasciato  da  un  medico
appartenente alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero  da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale e che esercita in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medico  specializzato   in   medicina   dello   sport.   La   mancata
presentazione  di  tale  certificato  determinera'  l'esclusione  del
concorrente dal concorso. 
    I soli concorrenti non in servizio dovranno  esibire  i  seguenti
documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge: 
      a) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni 60 (sessanta)  rispetto  a
quella di presentazione, relativo  al  risultato  della  ricerca  dei
markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La
mancata presentazione di detto certificato determinera'  l'esclusione
del concorrente dal concorso; 
      b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  G,
che costituisce parte integrante del presente bando,  rilasciato  dal
proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23  dicembre
1978  n.  833,  che  attesti   lo   stato   di   buona   salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di  rilievo  per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di  rilascio
non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 
      c)  referto,  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi HIV, in data non anteriore a giorni 60 (sessanta)  rispetto
alla  data  di  presentazione  per  gli  accertamenti.   La   mancata
presentazione  di   tale   referto   comportera'   l'esclusione   del
concorrente dal concorso; 
      d) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni 60 (sessanta)  rispetto  a
quella     di     presentazione,      relativo      al      risultato
dell'intradermoreazione di Mantoux  o  in  alternativa,  relativo  al
risultato del test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del  torace  in
due proiezioni. I positivi alla intradermoreazione di Mantoux,  oltre
l'Rx del torace in due  proiezioni,  dovranno  produrre  comunque  il
referto del risultato del test Quantiferon; 
      e) i concorrenti che abbiano  subito  interventi  chirurgici  o
ricoveri  in  strutture  sanitarie  dovranno  produrre  copia   delle
relative cartelle cliniche che saranno  acquisite  agli  atti,  quale
parte integrante  della  cartella  degli  accertamenti  sanitari  del
concorrente e, pertanto, non saranno restituite. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente comma  2,  le  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) le sole concorrenti  non  in  servizio:  referto  attestante
l'esito di ecografia  pelvica  eseguito  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale entro i 60 (sessanta) giorni precedenti  la  data
di presentazione.  La  mancata  presentazione  di  detto  certificato
determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su  sangue  o  urine  -  effettuato  entro  i  cinque  giorni
precedenti la data  di  presentazione  alle  prove  medesime,  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Le  concorrenti   che   non
esibiranno tale  referto  saranno  sottoposte  (al  solo  fine  della
effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza  fisica  e
degli esami previsti al successivo art.  13,  comma  2)  al  test  di
gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di detto stato. Infatti
l'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di  essere
sottoposta alle prove di  efficienza  fisica  e  produrra'  l'effetto
indicato al successivo art. 13, comma 6. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    4. Tutti i  concorrenti,  compresi  quelli  in  servizio,  devono
inoltre presentarsi muniti di un  referto,  rilasciato  in  data  non
anteriore ad un mese antecedente la visita da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, attestante l'analisi delle urine per la  ricerca
dei  seguenti  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope:    oppiacei,    cocaina,    cannabinoidi,     anfetamina,
metanfetamina, MDMA  e  metadone  in  accordo  con  il  provvedimento
Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il Provvedimento  del
18   settembre   2008.   Resta   impregiudicata   la   facolta'   per
l'amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei  concorsi
di cui al precedente art. 1. 
    5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3  e
4 del presente articolo dovra' essere  consegnata  al  personale  del
Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito  -  SM  -
ufficio reclutamento e  concorsi  che,  con  l'ausilio  di  personale
medico  del  Servizio  sanitario  del  Centro  di  selezione   e   di
reclutamento nazionale dell'Esercito, verifichera' la validita' delle
certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti,  redigendo
per ciascuno apposito verbale. I concorrenti che per  l'inizio  degli
accertamenti sanitari non siano in possesso anche  di  uno  solo  dei
suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame  radiografico
e - per il personale femminile - del test di gravidanza, non  saranno
ammessi agli accertamenti sanitari e quindi esclusi dal concorso. 
    Contestualmente, verranno avviate senza indugio  alla  competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini  dell'adozione
del provvedimento di cui al successivo art. 13, comma 6 del  presente
bando. 
    6. Il prospetto delle prove di efficienza  fisica,  distinte  per
sesso dei concorrenti, e' riportato nell'allegato H, che  costituisce
parte integrante del presente bando. 
    In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento delle
prove, sia per i concorrenti di sesso  maschile  sia  per  quelli  di
sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali
prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle  stesse  e
consentire una preparazione piu' specifica da parte dei concorrenti. 
    Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi  indicati
per  le  due  categorie  di  concorrenti,  determinera'  giudizio  di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 
    Il  medesimo   allegato   H   contiene   disposizioni   circa   i
comportamenti  che  dovranno  tenere  i  concorrenti,   a   pena   di
esclusione, per le ipotesi di esiti di  precedente  infortunio  o  di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    7. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori  secondo
quanto previsto nei commi  precedenti,  redigendo  o  completando  il
relativo verbale; 
      b) attribuira' il punteggio corrispondente indicato nel  citato
allegato H. Tale punteggio, che in  ogni  caso  non  potra'  superare
complessivamente i  20  punti,  sara'  comunicato  seduta  stante  ai
concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di merito
di cui al successivo art. 16.

Art. 13 Accertamenti sanitari

				Art. 13 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
    1. I concorrenti che avranno  conseguito  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro predetto, a cura della commissione di cui al  precedente  art.
8,  comma  2,  lettera  b)  ad   accertamenti   sanitari   volti   al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica  al  servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente  del  ruolo  speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti alla verifica del possesso di
una composizione corporea, forza muscolare  e  massa  metabolicamente
attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato  dall'art.  4,
comma 1, lettera c) del decreto del Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, da effettuarsi con le modalita'  di  cui  alla
direttiva tecnica datata 9 febbraio 2016,  dell'Ispettorato  generale
della sanita' militare; ai sensi dell'art. 635, comma 2  del  decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, cosi' come modificato  dall'art.
1, comma 9, lettera c) del decreto legislativo n. 94  del  29  maggio
2017, i suddetti parametri fisici non saranno  oggetto  di  un  nuovo
accertamento nei confronti del  personale  militare  in  servizio  in
possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. 
    3. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione
medica  del  dirigente   del   Servizio   sanitario   attestante   il
mantenimento  dell'idoneita'  al  servizio  militare   incondizionato
secondo il modello di cui all'allegato I. Tale certificazione  dovra'
essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla
commissione per gli accertamenti sanitari. La  mancata  presentazione
di tale attestazione determinera' l'esclusione  del  concorrente  dal
concorso.  Il  personale  dichiarato  inidoneo   permanentemente   al
servizio militare incondizionato in  modo  parziale  ovvero  inidoneo
all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di
controllo dell'efficienza  operativa,  prevista  dalla  direttiva  n.
100/162.200  ITER  del  17   aprile   2000   dello   Stato   maggiore
dell'Esercito e  successive  aggiunte  e  varianti,  non  riunisce  i
requisiti sanitari necessari per la partecipazione  al  concorso.  La
patologia che ha determinato la  permanente  non  idoneita'  in  modo
parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di  ferite  o
lesioni dipendenti da causa di servizio,  non  costituisce  causa  di
esclusione. 
    4. Per il solo personale non  in  servizio  sara'  verificata  la
funzionalita'  visiva:  visus  corretto   non   inferiore   a   16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al  seguito)
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede  di  meno,  raggiungibile
con correzione non superiore alle 4  diottrie  per  la  sola  miopia,
anche in un solo occhio, e non superiore alle 3 diottrie,  anche  per
un solo occhio, per gli altri vizi di  refrazione,  senso  cromatico,
campo visivo e motilita' oculare normali  accertati  mediante  visita
oculistica. Senso cromatico  normale  accertato  alle  tavole  pseudo
isocromatiche o, in difetto, alle matassine  colorate.  Sono  ammessi
gli esiti di trattamento Lasik e gli  esiti  di  fotocheratoablazione
senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare. 
    5. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in  servizio
le visite specialistiche e gli accertamenti di laboratorio di seguito
indicati: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica e psichiatrica; 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatinemia; 
        4) transaminasemia (GOT - GPT); 
        5) bilirubinemia totale e frazionata; 
        6) trigliceridemia; 
        7) colesterolemia; 
        8) gamma GT; 
        9) dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato  -  deidrogenasi
(G6PD). 
      g)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il  candidato  che  presenti  tatuaggi  o  altre
alterazioni  volontarie  dell'aspetto  fisico   non   conseguenti   a
interventi di natura comunque sanitaria  che,  per  la  loro  sede  o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme  o  della
dignita'  della  condizione  militare.  Qualora  gli   stessi   siano
possibile  indice  di  personalita'  abnorme  sara'   effettuato   un
accertamento  con  visita  psichiatrica  e   con   appropriati   test
psicodiagnostici; 
      h)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato L. 
    Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata  in  base  all'anamnesi,  alla  visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso  di  sospetta  positivita',  il  concorrente
sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto  attestante
l'esito della CDT (ricerca  ematica  della  transferrina  carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra'  cura  di  effettuare,  in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o
privata  accreditata  con  il   Servizio   sanitario   nazionale.   I
concorrenti che hanno subito  interventi  chirurgici  o  ricoveri  in
strutture  sanitarie,  ovvero  sono  stati   affetti   da   patologie
rilevanti,  sono  tenuti   a   portare   al   seguito   la   relativa
documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla Commissione di
cui all'art. 8, comma 2, lettera b). 
    6. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di  cui  al  precedente  comma  5  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, le candidate il cui stato di gravidanza e' stato  accertato
anche con le modalita' previste dal presente  articolo,  non  possono
essere sottoposte agli  accertamenti  psicofisici  e,  ai  sensi  del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
    7.  Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  cui   sia   stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo: 
      
 
=====================================================================
|  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS  |  LI  |  VS  |  AU  |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
|   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |  2   |  2   |  2   |  2   |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. Altresi', i  concorrenti  riconosciuti  affetti  dal  predetto
deficit di G6PD dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato "M"
del bando. 
    8. Non saranno giudicati  idonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti con: 
      a) imperfezioni e infermita' previste dalla  vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti  direttive
per delineare il profilo  sanitario  stabiliscono  l'attribuzione  di
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somatofunzionali   (ad
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD); 
      c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      d) disturbi della parola  anche  in  forma  lieve  (dislalia  o
disartria); 
      e) imperfezioni e infermita' che, seppur  non  contemplate  nei
precedenti   alinea,    risultino    comunque    incompatibili    con
l'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente; 
      f) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso. 
    9. La commissione per gli accertamenti sanitari,  seduta  stante,
comunichera'   al   concorrente   l'esito   della   visita    medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito  in
servizio permanente"; 
      b) "inidoneo quale Ufficiale dei ruoli  speciali  dell'Esercito
in  servizio  permanente",  con   indicazione   della   causa   della
inidoneita'. 
    I concorrenti che,  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 14. I concorrenti  che  non  avranno  recuperato,  al
momento della nuova visita, la prevista idoneita'  saranno  giudicati
inidonei ed esclusi dal  concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato
seduta stante agli interessati. 
    10. I concorrenti che sotto il profilo sanitario  sono  giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere  le  ulteriori  prove.  Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - SM -  ufficio  reclutamento  e
concorsi,  specifica  istanza  di  riesame  di   tale   giudizio   di
inidoneita',  che  dovra'  essere   poi   supportata   da   specifica
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica  o  da  una
struttura accreditata presso il Servizio  sanitario  nazionale.  Tale
documentazione dovra' improrogabilmente giungere,  con  le  modalita'
indicate nel precedente art.  5,  comma  3,  al  suddetto  Centro  di
selezione entro il decimo giorno successivo  a  quello  della  visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con  le  modalita'  previste
della  documentazione  sanitaria   comportera'   il   rigetto   della
sopracitata istanza di riesame. 
    La documentazione sanitaria inviata dai  concorrenti  a  supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui  al
precedente art. 8, comma 2, lettera  d)  che,  solo  se  lo  riterra'
necessario, sottoporra' gli  interessati  ad  ulteriori  accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle procedure  concorsuali  e  contenere  i  costi  derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma  2,
lettera b) e c), i  concorrenti  giudicati  inidonei  che  presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno  essere  ammessi,
con riserva,  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
successivo art. 14. 
    11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito, comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari e' da  intendersi  confermato.
Analogamente, in caso di  accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito, formale comunicazione. 
    12. I concorrenti, dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  di  cui  al  precedente  comma  11,  o  degli
ulteriori accertamenti  sanitari  disposti  o  che  ad  essi  avranno
rinunciato, saranno esclusi dal concorso. 
    13. I candidati  non  in  servizio  gia'  giudicati  idonei  agli
accertamenti  sanitari  nei  365  giorni  precedenti   la   data   di
presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito  per  l'effettuazione   degli   accertamenti   sanitari
nell'ambito di un concorso della Forza armata, qualora presentino  il
relativo   verbale   di   notifica   dovranno   presentarsi    muniti
esclusivamente dei seguenti documenti/referti: 
      a) un certificato  conforme  all'allegato  G,  che  costituisce
parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n.  833,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a
farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di  rilievo  per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di  rilascio
non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 
      b) test per la ricerca dei cataboliti  urinari  delle  seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina,
MDMA e metadone in accordo con il provvedimento Stato-Regioni del  30
ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del  18  settembre  2008.
Tale documento dovra' avere una data di rilascio non anteriore  a  60
giorni dalla presentazione; 
      c) esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV)  con  data  di
effettuazione non anteriore a 60 giorni dalla presentazione. 
    La commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  verificata  la
suddetta documentazione, procedera'  esclusivamente  a  sottoporre  i
candidati alla verifica dell'abuso di alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e  MCV).  In  caso  di  sospetto,  i
candidati saranno rinviati ad altra data per  consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC in caso di positivita',  che  il  concorrente  medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale.

Art. 14 Accertamento attitudinale

				Art. 14 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 13, comma 9 e
10  saranno  sottoposti,   dalla   commissione   per   l'accertamento
attitudinale a verifica  dell'idoneita'  attitudinale  tenendo  conto
degli esiti del colloquio psico attitudinale integrato e dei relativi
test/questionario. Detta verifica,  intesa  a  valutare  le  qualita'
attitudinali e caratteriologiche necessarie per  il  reclutamento  in
qualita' di Ufficiale  del  ruolo  speciale  in  servizio  permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine: 
      a) area dell'adattabilita' al contesto militare; 
      b) area relazionale (dimensione interpersonale); 
      c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); 
      d) area emozionale (dimensione intrapersonale), 
secondo  le  modalita'  indicate   nella   "Direttiva   tecnica   per
l'accertamento dei requisiti di personalita' e  attitudinali  per  il
reclutamento del personale militare e per  l'ammissione  alle  scuole
militari  dell'Esercito"   -   anno   2020   dello   Stato   maggiore
dell'Esercito. 
    2. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.

Art. 15 Accertamento della lingua inglese e prova orale

				Art. 15 
 
           Accertamento della lingua inglese e prova orale 
 
    1.  Saranno  ammessi  a  sostenere  l'accertamento  della  lingua
inglese e la prova orale prevista per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1 i concorrenti risultati idonei alle  prove
scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti  sanitari
e a quello attitudinale. 
    La prova orale, che avra' luogo  nelle  sedi  e  nei  giorni  che
saranno comunicati agli interessati con  le  modalita'  indicate  nel
precedente art. 5, sara' articolata in due fasi distinte: 
      a. un accertamento della lingua inglese mediante test JFLT; 
      b. un colloquio, di durata non superiore a 40 minuti, su almeno
quattro materie estratte a sorte dal programma riportato  nel  citato
allegato F al presente bando. 
    2. I concorrenti che non si presenteranno  nei  giorni  stabiliti
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    3. Al temine del test JFLT, per il quale non  e'  previsto  alcun
risultato minimo per il superamento della prova, verra' attribuito un
punteggio, secondo le modalita' riportate nell'allegato F. 
    4. La prova orale di  cultura  tecnico-professionale,  effettuata
secondo le modalita' indicate  nel  citato  allegato  F  al  presente
bando, si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato  una
votazione di almeno 18/30. 
    5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso,  sosteranno  una
prova orale facoltativa di lingua straniera scelta  fra  l'arabo,  il
francese,  il   persiano-farsi,   il   portoghese,   il   russo,   il
serbo-croato, lo spagnolo e il tedesco, con  le  modalita'  riportate
nel gia' citato allegato F. 
    La  prova  facoltativa   di   lingua   straniera   si   svolgera'
contestualmente alla seconda fase della prova orale. 
    Ai concorrenti che  sosterranno  detta  prova  facoltativa  sara'
assegnata una  votazione  in  trentesimi  da  -2  a  30,  alla  quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  della
graduatoria: 
      a) da 0 a 13,999/30: punti -2; 
      b) da 14/30 a 16,999/30: punti -1; 
      c) da 17/30 a 17,999/30: punti 0; 
      d) da 18/30 a 20,999/30: punti 1; 
      e) da 21/30 a 23,999/30: punti 2; 
      f) da 24/30 a 26,999/30: punti 3; 
      g) da 27/30 a 30/30: punti 4.

Art. 16 Graduatorie di merito

				Art. 16 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1
la  graduatoria  degli  idonei  sara'   formata   dalla   commissione
esaminatrice  in  base  alla  somma  dei   punteggi   riportati   dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame  (compresa  la  prova  di
conoscenza della lingua inglese),  nella  valutazione  dei  titoli  e
degli eventuali  punteggi  incrementali  conseguiti  nelle  prove  di
efficienza fisica e nella prova facoltativa di lingua  straniera.  La
graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi  di  cui  all'art.  1,
comma 1 sara' approvata con  decreto  dirigenziale.  Nel  decreto  di
approvazione della graduatoria di ciascun concorso  si  terra'  conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti  a
favore  degli  appartenenti  al  ruolo   dei   marescialli.   Se   un
concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette
categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a  favore
della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non  ricoperti
dagli  appartenenti  alle  categorie  di  riservatari  di  cui  sopra
potranno  essere  devoluti  a  favore  delle   altre   categorie   di
concorrenti idonei secondo l'ordine  della  graduatoria  generale  di
merito. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti  dall'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
dall'art. 73, comma 14 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle   domande,   che   i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda  di  partecipazione  o  in
apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A  parita'
o in assenza di titoli di preferenza, sempre  a  parita'  di  merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in  applicazione
del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della  legge  n.  127/1997,  come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente  art.  1,  comma
saranno dichiarati vincitori - sempreche'  non  saranno  sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 3 del presente bando
- i concorrenti che, per quanto indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale della Difesa. Della pubblicazione  sara'  data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Essi  saranno  inoltre  pubblicati  nel   sito
www.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line. 
    5. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 13, comma  6  saranno  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  presente  concorso.  La  relativa  posizione  di
graduatoria verra' determinata  sulla  base  del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento.

Art. 17 Nomina

				Art. 17 
 
                               Nomina 
 
    1. I vincitori dei  concorsi  saranno  nominati  sottotenenti  in
servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per  il
quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal
decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito  della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
bando. 
    Successivamente lo Stato maggiore dell'Esercito provvedera'  alla
assegnazione alle armi dei vincitori del concorso di cui all'art.  1,
comma 1, lettera a) del presente bando. 
    3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati  ad  assumere
servizio in via  provvisoria,  sotto  riserva  dell'accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo, che avra' durata non  inferiore  a  tre  mesi.  La
formazione del personale proveniente dai graduati sara' integrata, al
termine del corso applicativo, con  un  ulteriore  momento  formativo
teso ad omogeneizzare la  preparazione  nell'ambito  delle  attivita'
connesse con il  nuovo  status  di  ufficiale,  attraverso  attivita'
teoriche tese alla formazione  del  leader,  della  durata  di  n.  4
settimane, ed allo svolgimento  di  un  tirocinio  pratico  di  n.  8
settimane. 
    I vincitori di concorso saranno sottoposti,  ove  necessario,  al
completamento del profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite
nella Direttiva tecnica in materia  di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella." 
    All'atto della presentazione  al  corso  gli  Ufficiali  dovranno
inoltre contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla  data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  detta
ferma comportera' la revoca della nomina. 
    Inoltre,  la   mancata   presentazione   al   corso   applicativo
comportera' la decadenza dalla nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4. Il concorrente di sesso  femminile  nominato  Sottotenente  in
servizio  permanente  che,  trovandosi  nelle   condizioni   previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  non
potra' frequentare il corso applicativo e sara' rinviato d'ufficio al
corso successivo. 
    5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 16,
entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso. 
    6. I frequentatori che non supereranno  o  non  completeranno  il
corso applicativo: 
      se provenienti dal personale in  servizio,  rientreranno  nella
Forza armata e categoria  di  provenienza  per  completare  la  ferma
eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in  tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 
    7.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa nel grado  rivestito  verra'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella  graduatoria  di  merito
del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    8. Agli ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e agli idonei non vincitori, potra'  essere  chiesto  di
prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini  di  un
eventuale successivo impiego presso gli Organismi di  informazione  e
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n.  124,  previa  verifica
del possesso dei requisiti.

Art. 18 Accertamento dei requisiti

				Art. 18 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a chiedere  alle  Amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti la conferma delle dichiarazioni  rese  dai  vincitori
nella domanda di partecipazione  e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
eventualmente  prodotte.  Inoltre,  verra'  acquisito  d'ufficio   il
certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
dovesse emergere  la  falsita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato  decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Art. 19 Esclusioni

				Art. 19 
 
                             Esclusioni 
 
    La Direzione generale per il personale  militare,  o  ente  dalla
stessa delegato, potra' escludere in ogni  momento  dal  concorso  il
concorrente  non  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,   nonche'
dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a ufficiale in  servizio
permanente se il  difetto  dei  requisiti  viene  accertato  dopo  la
nomina.

Art. 20 Spese di viaggio e licenza

				Art. 20 
 
                     Spese di viaggio e licenza 
 
    Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  e
degli accertamenti previsti dall'art. 7 del  presente  bando  sono  a
carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. I  concorrenti
classificatisi in posizione utile per effettuare la prova di  cultura
generale, se militari in  servizio,  potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
sino a un  massimo  di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno  essere
computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente
art.  7  del  presente  bando,  nonche'  quelli  necessari   per   il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette  prove  e  per  il
rientro in sede. In particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

				Art. 21 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli  13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati  che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso o, comunque,  acquisiti  a  tal  fine,  e'
finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative  attivita'
istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati  personali  e  particolari
avverra' a cura dei soggetti a cio'  appositamente  autorizzati,  ivi
compresi quelli facenti parte della Commissione prevista dal presente
bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche  informatizzate  e  con
l'ausilio di apposite banche  dati  automatizzate,  nei  modi  e  nei
limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i  dati
personali e particolari sono raccolti e/o  successivamente  trattati;
cio' anche in  caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
successivamente   all'eventuale   instaurazione   del   rapporto   di
impiego/servizio,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del
rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it; 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti  e  mail:   rpd@difesa.it;
indirizzo  posta  elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it; 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento  del  concorso  e
alla  posizione  giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato,
nonche' agli Enti previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f)   il   periodo   di   conservazione   per   i    concorrenti
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli Enti competenti; per  i  concorrenti  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it. 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 2 luglio 2020  
 
                                         Il direttore generale: Ricca

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