CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Interpello per la copertura dei posti vacanti di giudici presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali. (14E03037)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 08-07-2014

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Interpello per la copertura dei posti vacanti di giudici presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali. (14E03037)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
  • Data: 08-07-2014
  • Scadenza: 07-08-2014

Art. 1 Con il presente bando e' indetto un interpello riservato: a) ai Giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.8.2011, n. 65, per l'assegnazione di incarico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali elencate ai punti b) e c);

			IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 231
e  successive  modificazioni,  relativo  al  Regolamento  recante  la
disciplina del termine e delle  modalita'  per  le  comunicazioni  di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione  degli
elenchi per la nomina  a  Presidente,  Presidente  di  sezione,  Vice
presidente  di  sezione  e  Giudice  delle   Commissioni   tributarie
provinciali e regionali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto l'art. 8 del citato d.lgs. n. 545 del 1992, come modificato
dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto legge 6.7.2011, n.  98,
e succ. modd.,  che  disciplina  le  cause  di  incompatibilita'  dei
giudici tributari; 
    Visto l'art. 9, comma 2-bis del citato d.lgs.  545/92, introdotto
dall'art. 39 del D.L. 98/2011, nel quale  e'  previsto  che  "Per  le
commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti
in  modo  da  assicurare  progressivamente  la   presenza   in   tali
commissioni di due terzi dei giudici  selezionati  tra  i  magistrati
ordinari, amministrativi, militari  e  contabili,  in  servizio  o  a
riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo."; 
    Vista la legge n. 183 del 12  novembre  2011  -  come  modificata
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 - con la quale, fra l'altro,  e'
previsto: 
    all'art. 4, comma 39 che  "Tutti  i  candidati  risultati  idonei
all'esito del concorso bandito in data 3  agosto  2011  e  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  65  del  16  agosto
2011,  sono  nominati  componenti  delle  commissioni  tributarie  ed
immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione
tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a
comporre l'organico della commissione tributaria prescelta  a  misura
che i relativi posti  si  rendono  progressivamente  vacanti  "previo
espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40"  e  da
tale momento sono immessi nelle relative funzioni"; 
    all'art. 4, comma 40, che "I trasferimenti dei  componenti  delle
commissioni  tributarie  sono  disposti  all'esito  di  procedure  di
interpello  bandite  dal  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria per  la  copertura  di  posti  resisi  vacanti  a  livello
nazionale nelle  commissioni  provinciali  o  regionali"  e  che  "le
domande dei componenti delle  commissioni  tributarie  sono  valutate
secondo la rispettiva anzianita' di servizio nelle qualifiche secondo
la seguente tabella ovvero, in caso di parita', secondo  l'anzianita'
anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione
delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero  di  cui  al
comma 39, proponibili sia per la copertura della sede presso la quale
sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi se non  ancora
in  organico,  sono  valutate  in  funzione  del  punteggio  da  loro
conseguito in sede di concorso."; 
    Vista  la  Risoluzione  n.  4/2012  approvata  dal  Consiglio  di
Presidenza  della  Giustizia  Tributaria  in  data  17.7.2012,  e  la
successiva Risoluzione n. 6/2012 del 6.11.2012,  con  le  quali  sono
stati fissati  i  criteri  per  l'individuazione  dell'anzianita'  di
servizio dei componenti delle Commissioni tributarie; 
    Vista  la  Risoluzione  n.  3/2013  approvata  dal  Consiglio  di
Presidenza della Giustizia  Tributaria  in  data  12  marzo  2013 ,  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15.4.2013, n. 88, concernente
il regolamento per gli interpelli ai fini del trasferimento di sede; 
    Rilevata  la  vacanza  di  posti  di  Giudice  nelle  Commissioni
tributarie regionali  di  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,  Marche,  Molise,  Puglia,
Toscana e Umbria; 
    Rilevata  la  vacanza  di  posti  di  Giudice  nelle  Commissioni
tributarie provinciali di Agrigento, Aosta, Arezzo,  Asti,  Avellino,
Bari, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Cagliari,  Caltanissetta,
Caserta, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza,  Enna,  Firenze,  Foggia,
Frosinone, Genova, Gorizia, Isernia,  La  Spezia,  L'Aquila,  Latina,
Lecce, Mantova,  Massa  Carrara,  Matera,  Messina,  Milano,  Modena,
Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza,
Pisa, Pordenone, Ravenna,  Reggio  Calabria,  Rieti,  Roma,  Salerno,
Sassari, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Trapani, Vercelli, Verona  e
Viterbo; 
    Rilevata  la  vacanza  di  posti  di  Giudice  nella  Commissioni
tributarie di 1° e 2° Grado di Bolzano; 
    Ritenuta l'urgenza di coprire le suddette vacanze  con  procedura
di interpello riservata ai giudici nominati in soprannumero all'esito
dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16.8.2011, n. 65, ed ai magistrati tributari che  gia'  ricoprono
le funzioni di Giudici ai fini del solo trasferimento di sede; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Con il presente bando e' indetto un interpello riservato: 
    a) ai Giudici nominati in  soprannumero  all'esito  dei  concorsi
indetti  con  il  bando  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   del
16.8.2011, n. 65, per l'assegnazione di  incarico  nelle  Commissioni
tributarie regionali e provinciali elencate ai punti b) e c); 
    b) ai Giudici in organico nelle Commissioni tributarie  regionali
per l'assegnazione dell'incarico di  giudice,  per  trasferimento  di
sede, nelle seguenti Commissioni tributarie regionali: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    c)  ai  Giudici  in   organico   nelle   Commissioni   tributarie
provinciali  per  l'assegnazione  dell'incarico   di   giudice,   per
trasferimento  di  sede,  nelle   seguenti   Commissioni   tributarie
provinciali: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    d) E' approvato lo schema di domanda - dichiarazione  sostitutiva
di  atto  notorio  e  di   certificazione   per   la   partecipazione
all'interpello di cui all'art. 1, suddiviso nei moduli 1, 2, 3 e 4.

Art. 2 Modalita' di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                     Modalita' di partecipazione 
 
 
    a) Ai fini della  partecipazione  all'interpello,  i  concorrenti
dovranno compilare lo schema di domanda di cui all'art. 1, lett.  d),
allegato al presente bando. 
    b) I giudici in soprannumero compileranno i moduli 1 e 4,  avendo
cura  di  indicare  il  punteggio  complessivo  da  loro   conseguito
all'esito dei concorsi di cui  al  bando  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 16.8.2011, n. 65. 
    c) I giudici delle Commissioni tributarie regionali  compileranno
i moduli 2 e 4. 
    d)   I   giudici   delle   Commissioni   tributarie   provinciali
compileranno i moduli 3 e 4. 
    e) I partecipanti all'interpello potranno esprimere non  piu'  di
tre scelte. 
    f) Sulla base di quanto disposto con la  risoluzione  n.  6/2012,
"Per i componenti confermati nell'incarico gia' ricoperto  presso  le
soppresse commissioni di I e II grado, l'anzianita' di servizio  deve
essere calcolata con riferimento alla data del  decreto  della  prima
nomina in servizio nella detta qualifica, purche'  tra  la  stessa  e
quella di prestazione del  giuramento  non  sia  decorso  un  termine
superiore a sei mesi; in tale ultimo caso si fara'  riferimento  alla
data del giuramento  o,  se  non  disponibile,  della  immissione  in
servizio. 
    Analogamente per i componenti che siano  stati  nominati  per  la
prima volta  il  1°  aprile  1996,  l'anzianita'  di  servizio  sara'
calcolata con riferimento alla  data  del  decreto  della  nomina  in
servizio  nella  qualifica,  purche'  tra  la  stessa  e  quella   di
prestazione del giuramento non sia decorso un termine superiore a sei
mesi; in  tale  ultimo  caso  si  fara'  riferimento  alla  data  del
giuramento o, se non disponibile, della immissione in servizio. 
    Per i componenti nominati successivamente al 1°  aprile  1996,  a
seguito  di  concorso  indetto  dal  Consiglio  di  Presidenza  della
Giustizia Tributaria, l'anzianita' di servizio nella qualifica  sara'
calcolata con riferimento al decreto di nomina". 
    I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la  data
iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese  ed  anno)  di
ogni periodo di servizio  svolto  con  funzioni  diverse.  Non  sara'
attribuito punteggio per i periodi indicati in modo approssimativo  o
incompleto. Per il servizio in corso si indichera' come  data  finale
quella della scadenza del termine fissato per la presentazione  delle
domande (art. 2, lett. j). 
      g)  In  relazione  alle  funzioni  svolte  presso  le  elencate
commissioni  tributarie,  sara'  applicato  il  seguente   punteggio,
previsto all'art. 4, comma 40, della  citata  legge  n.  183  del  12
novembre 2011: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    h) Sono legittimati a partecipare all'interpello  i  giudici  che
abbiano maturato due anni di permanenza nell'ufficio  di  provenienza
alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda. L'assunzione di servizio presso  altra  sede  a  seguito  di
altro concorso,  prima  della  pubblicazione  delle  graduatorie  del
presente concorso, equivale ad abbandono della domanda. 
    i) Sono legittimati a  partecipare  all'interpello  per  i  posti
vacanti nelle sedi di Bolzano i candidati in possesso  dell'attestato
di bilinguismo - riferito alla carriera  direttiva  -  relativo  alla
conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4,  3°
comma,  numero  4,  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
26.7.1976, n. 752, modificato, da ultimo con il  decreto  legislativo
14 maggio 2010, n. 86, e s.m.i. Il candidato deve dichiarare anche il
gruppo linguistico (italiano o tedesco)  al  quale  appartiene  o  al
quale si impegna ad appartenere. 
    j) Le domande di partecipazione  all'interpello  dei  giudici  in
servizio  dovranno   essere   depositate   nella   segreteria   della
Commissione di appartenenza entro  il  termine  di  trenta  giorni  a
decorrere dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente bando, ed essere  spedite  dalle  Commissioni,  via  pec,  a
questo                   Consiglio,                    all'indirizzo:
UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it, entro i tre giorni successivi. 
    k) Le domande di partecipazione  all'interpello  dei  giudici  in
soprannumero dovranno essere  presentate  presso  la  Segreteria  del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, via Solferino  n.
15, c.a.p. 00185 - Roma, nel termine di  trenta  giorni  a  decorrere
dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente
bando. Si considerano presentate in  tempo  utile  anche  le  domande
spedite a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro  il
termine  di  cui  sopra  (a  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio  postale  accettante),  ovvero  con  posta   elettronica
certificata  personale,  entro  il  medesimo  termine,  al   seguente
indirizzo: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it. 
    La domanda e la documentazione allegata sono esenti da bollo. 
    Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria. 
    Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non  assume
alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione della  domanda  o
di  altre  comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione   del
recapito, o da mancata o  tardiva  segnalazione  del  cambiamento  di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 3 Cause di esclusione

				Art. 3 
 
 
                         Cause di esclusione 
 
 
    a) Non si terra' conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di
certificazione prive di sottoscrizione e/o di autentica,  nonche'  di
quelle prodotte oltre il termine fissato all'art. 2, lett. j) e lett.
k) del presente bando. 
    b) Non si terra' conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di
certificazione prodotte dai candidati che, alla data di scadenza  del
termine per la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
presente interpello, abbiano superato  il  limite  di  eta'  previsto
dall'art. 7, lett. d) del decreto  legislativo  31.12.1992,  n.  545.
Tale esclusione e' motivata sia dalla  esplicita  norma  citata,  sia
dalla concreta constatazione che  la  permanenza  del  Giudice  nella
Commissione  tributaria  per  un  periodo  inferiore  ai   due   anni
recherebbe   pregiudizio    al    buon    andamento    dell'attivita'
giurisdizionale  ed  amministrativa,  oltreche'   al   principio   di
economicita' e di efficienza. 
    c) Sara' escluso  dalla  graduatoria  di  Commissione  tributaria
regionale il candidato che, in qualita' di giudice in servizio in una
Commissione  tributaria  provinciale  avra'  chiesto  di  partecipare
all'interpello per le Commissioni tributarie regionali, e viceversa. 
    d) Non si terra' conto di quanto risultera'  scritto  in  maniera
illeggibile.  Allo  scopo   di   consentire   la   compilazione   con
apparecchiature di videoscrittura, sara' reso  disponibile  sul  sito
internet del Consiglio il testo della domanda  di  partecipazione  ai
concorsi in formato word.

Art. 4 Avvertenze

				Art. 4 
 
 
                             Avvertenze 
 
 
    a) Il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle
Commissioni  da  lui  stesso  prescelte  ed  indicate  in  ordine  di
preferenza  non  concorrera'  alla  valutazione  per  gli   incarichi
indicati in subordine. 
    b) L'interessato dovra' comunicare -  per  pec  o  per  fax  (con
allegata copia del documento di  identita')  -  l'accettazione  o  la
rinuncia all'incarico per il quale e' risultato  vincitore  entro  il
termine perentorio di cinque giorni dalla  data  di  ricezione  della
relativa comunicazione,  che  gli  sara'  inviata  all'indirizzo  pec
indicato sulla domanda di partecipazione. 
    c) La comunicazione tardiva  di  rinuncia  all'incarico  comporta
l'esclusione dall'intera procedura concorsuale. 
    d)  La  rinuncia  tempestiva  consente  di  concorrere  -   negli
eventuali,  successivi  scorrimenti  di  graduatorie  -  per  i  soli
incarichi richiesti con scelta prioritaria. 
    e)  Le  comunicazioni   agli   interessati   verranno   inoltrate
esclusivamente agli indirizzi di pec forniti  dai  candidati.  Coloro
che fossero ancora sprovvisti di pec, provvederanno a richiederla con
la massima urgenza, ed a comunicarla  a  questo  Consiglio  entro  il
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al  concorso  in  esame.  Nei  confronti  di  chi  non
ottemperera' a questa disposizione saranno valide a tutti gli effetti
-  anche  di  decorrenza  dei  termini  -  le   informazioni   e   le
pubblicazioni eseguite sul sito internet del Consiglio di  Presidenza
della giustizia tributaria. 
    f) I dati dichiarati saranno  sottoposti  ai  controlli  previsti
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, e secondo le  modalita'  decise  nella  Risoluzione  n.
3/2005 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Art. 5 Composizione paritetica gruppi linguistici per i concorsi presso le commissioni tributarie di Bolzano

				Art. 5 
 
 
      Composizione paritetica gruppi linguistici per i concorsi 
             presso le commissioni tributarie di Bolzano 
 
 
    Al  fine  di  assicurare  la  composizione  paritetica,  prevista
dall'art. 41 bis, comma 2°, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, fra il
gruppo linguistico italiano  e  il  gruppo  linguistico  tedesco  dei
componenti della Commissione tributaria di 1° Grado e  quella  di  2°
Grado di Bolzano, sono riservati: 
    ad appartenenti al gruppo linguistico italiano n. 2  posti  nella
Commissione tributaria di 1° Grado; 
    ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco n.  2  posti  nella
Commissione tributaria di 1°  Grado  e  un  posto  nella  Commissione
tributaria di 2° Grado.

Art. 6 Pubblicita' legale e accesso agli atti

				Art. 6 
 
 
               Pubblicita' legale e accesso agli atti 
 
 
    Il presente bando sara' pubblicato, ai fini della decorrenza  dei
termini per la presentazione delle domande, nella  Gazzetta  Ufficiale,
4ª  serie  speciale.  La  pubblicazione  avverra'  anche   sul   sito
"http://www.giustizia-tributaria.it/", sezione "CONCORSI"  e  sezione
"PUBBLICITA' LEGALE". 
    Ogni     graduatoria     sara'      pubblicata      sul      sito
"http://www.giustizia-tributaria.it/", sezione "CONCORSI" , e sezione
"PUBBLICITA' LEGALE" ai fini della  decorrenza  dei  termini  per  le
eventuali impugnative ai sensi dell'art. 32  della  Legge  18  giugno
2009,  n.  69,  nonche'  presso  gli  Uffici  di   segreteria   della
Commissione tributaria interessata  e  del  Consiglio  di  Presidenza
della Giustizia tributaria. 
    L'accesso agli atti  verra'  consentito,  a  richiesta,  dopo  la
pubblicazione delle graduatorie. 
    Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1,  del   decreto   legislativo
30.6.2003, n. 196, i dati personali  forniti  dai  candidati  saranno
raccolti  presso  il  Consiglio   di   Presidenza   della   Giustizia
tributaria,  e  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalita'
concorsuali e, successivamente, solo per  le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto di servizio dei vincitori. 
    Titolare  del   trattamento   dati   della   presente   procedura
concorsuale e' il Presidente della Commissione Concorsi del Consiglio
di Presidenza della Giustizia tributaria. 
      Roma, 1° luglio 2014  
 
                                            Il Vicepresidente: Ancona

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