MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina militare al ventesimo corso AUFP. (20E06627)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 16-06-2020

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina militare al ventesimo corso AUFP. (20E06627)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 16-06-2020
  • Scadenza: 16-07-2020

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche"; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il  decreto  ministeriale  16  settembre  2003  concernente
"Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da  adottare  per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive  modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice   dell'Ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
forza armata e del Comando generale dell'arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il "Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia"; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013,  registro  n.  I,  foglio  n.  390-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19  giugno  2019
dello  Stato  Maggiore  della  Difesa,  concernente  i   reclutamenti
autorizzati  per  l'anno  2020  e  consistenze  previsionali  per  il
triennio 2020-2022 dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT RG16 0050023  del  24  giugno  2019
dello Stato Maggiore della marina, con la quale e'  stato  trasmesso,
tra l'altro, il piano dei reclutamenti autorizzati  per  l'anno  2020
dal Comando generale delle capitanerie di porto; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT RG20 0006055 del 27  gennaio  2020,
integrata con lettera n. M_D MSTAT 0035149 del 21 maggio 2020, con la
quale lo Stato Maggiore della marina ha chiesto di indire per  l'anno
2020 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di un Allievo
ufficiale pilota di complemento (AUPC) del Corpo delle capitanerie di
porto al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma  di  anni
dodici e per l'ammissione  di  complessivi  centotrentasette  Allievi
ufficiali in ferma prefissata della Marina  militare,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo del Genio della marina, del  Corpo  sanitario
militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto e ausiliari
del ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore, del Corpo  del  genio
della marina - specialita' armi navali e del Corpo delle  capitanerie
di porto al 20° corso AUFP; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT0028504 del 21 aprile 2020,  con  la
quale lo Stato Maggiore  della  marina,  considerata  la  sospensione
delle attivita' concorsuali a seguito  delle  misure  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha
ritenuto  opportuno  non  procedere   all'indizione   del   concorso,
inizialmente previsto, per l'ammissione  al  20°  corso  per  Allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo delle capitanerie di
porto; 
    Visto il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  8
gennaio 2018, concernente la nomina  dell'Ammiraglio  ispettore  (CP)
Giovanni Pettorino a Comandante generale del corpo delle  capitanerie
di  porto  con  contestuale  conferimento  del  grado  di  Ammiraglio
ispettore capo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne  succ.  n.
1832- concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari  del  ruolo
normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina militare  al  20°
corso AUFP, come di seguito specificati: 
      a) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, settantacinque posti,
di cui: 
        1)  nove  posti  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' genio navale, di cui: 
          uno per ingegneri elettrici; 
          uno per chimici; 
          uno per ingegneri meccanici; 
          sei per ingegneri navali; 
        2)  due  posti  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina   -
specialita' armi navali; 
        3) dieci per il Corpo del Genio della  marina  -  specialita'
infrastrutture, di cui: 
          quattro per ingegneri elettrici; 
          sei per ingegneri civili o architetti; 
        4) quattordici per il Corpo sanitario militare marittimo,  di
cui: 
          dodici per medici; 
          due per farmacisti; 
        5) quaranta per il Corpo delle capitanerie di porto; 
      b) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale,  sessantadue  posti,
di cui: 
        1) ventiquattro per il Corpo di Stato maggiore; 
        2) due per il Corpo del Genio della marina - specialita' armi
navali, per il successivo impiego nei reparti subacquei della  Marina
militare; 
        3) sei per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui: 
          tre veterinari; 
          tre psicologi; 
        4) trenta per il Corpo delle capitanerie di porto. 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo/Corpo/specialita' potranno subire modificazioni, fino alla data
di approvazione della relativa graduatoria di merito,  qualora  fosse
necessario soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari del  Corpo  di  Stato
maggiore, del Corpo del  Genio  della  marina,  del  Corpo  sanitario
militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'amministrazione della difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti  per  tutti  gli  interessati,
nonche' nel sito www.marina.difesa.it 
    5. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta amministrazione della difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nel
sito www.marina.difesa.it

Art. 2 Riserve di posti

				Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Dei ventuno posti per il Corpo del Genio della marina, di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), numero 2 e numero 3,  due
sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito  il  diploma  di
maturita' presso le scuole  militari  ovvero  ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    2.  Dei  quattordici  posti  per  il  Corpo  sanitario   militare
marittimo, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 4), uno  e'
riservato  ai  concorrenti  che  abbiano  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso le scuole  militari  ovvero  ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    3. Dei quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di
cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  numero  5),  quattro  sono
riservati  ai  concorrenti  che  abbiano  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso le scuole  militari  ovvero  ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    4. Dei ventiquattro posti per il Corpo di Stato maggiore, di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1),  due  sono  riservati  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio. 
    5. Dei due posti per il Corpo del  Genio  della  marina,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b),  numero  2),  uno  e'  riservato  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio. 
    6. Dei sei posti per il Corpo sanitario  militare  marittimo,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), uno e'  riservato  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio. 
    7. Dei trenta posti per il Corpo delle capitanerie di  porto,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), tre sono riservati ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    8. I posti riservati di cui al  presente  articolo  eventualmente
non  ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine   delle
rispettive graduatorie di merito.

Art. 3 Requisiti

				Art. 3 
 
                              Requisiti 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        17° (diciassettesimo) anno di eta' e non superato  il  giorno
di compimento del 38° (trentottesimo)  anno  di  eta'  alla  data  di
scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  qualora  si
partecipi ai concorsi per l'ammissione al corso Allievi ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a) e lettera b), numeri 1), numero 3) e numero 4); 
        17° (diciassettesimo) anno di eta' e non superato  il  giorno
di compimento del trentesimo anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione  delle  domande,  qualora  si  partecipi  al
concorso  per  l'ammissione  al  corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  b),
numero 2). 
        Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore; 
      c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) se militare, non avere in atto un procedimento  disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale; 
      i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per il posto  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' genio navale da ammettere al corso Allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), numero 1), primo  alinea,  laurea  magistrale
LM-28 - Ingegneria elettrica; 
        2) per il posto  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' genio navale da ammettere al corso Allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), numero 1), secondo alinea, una delle seguenti
classi di laurea magistrale: LM-22  -  Ingegneria  chimica,  LM-54  -
Scienze  chimiche,  LM-71  -  Scienze  e  tecnologie  della   chimica
industriale; 
        3) per il posto  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -
specialita' genio navale da ammettere al corso Allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), numero 1), terzo  alinea,  laurea  magistrale
LM-33 - Ingegneria meccanica; 
        4) per i 6 (sei) posti per il Corpo del Genio della marina  -
specialita' genio navale da ammettere al corso Allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), numero 1), quarto alinea,  laurea  magistrale
LM-34 - Ingegneria navale; 
        5) per i 2 (due) posti per il Corpo del Genio della marina  -
specialita' armi navali da ammettere al corso  Allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), numero  2),  una  delle  seguenti  classi  di
laurea magistrale: LM-54  -  Scienze  chimiche,  LM-71  -  Scienze  e
tecnologie della chimica industriale;  LM-22  -  Ingegneria  chimica;
LM-26 - Ingegneria della sicurezza;  LM-18  -  Informatica;  LM-66  -
Sicurezza informatica; LM-32 - Ingegneria informatica; 
        6) per i 4 (quattro) posti  per  il  Corpo  del  Genio  della
marina - specialita' infrastrutture, da ammettere  al  corso  Allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), primo alinea,  laurea
magistrale   LM-28   -   Ingegneria   elettrica,   con   abilitazione
all'esercizio della professione di ingegnere  industriale,  ai  sensi
degli articoli 45 e 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica
328 del 2001; 
        7) per i 6 (sei) posti per il Corpo del Genio della marina  -
specialita' infrastrutture, da ammettere al corso  Allievi  ufficiali
in ferma prefissata (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), secondo alinea, una delle
seguenti  classi  di  laurea  magistrale:  LM-4  -   Architettura   e
ingegneria edile-architettura, LM-23 -  Ingegneria  civile,  LM-24  -
Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 - Ingegneria  della  sicurezza,
LM-35  -  Ingegneria  per  l'ambiente  e  il  territorio  e  LM-48  -
Pianificazione   territoriale,   urbanistica   e   ambientale,    con
abilitazione all'esercizio  di  una  delle  seguenti  professioni  di
ingegnere industriale, ai sensi degli articoli 15, 16, 45  e  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001: 
          architetto; 
          pianificatore territoriale; 
          ingegnere civile e ambientale; 
        8) per i 12 (dodici) posti per il  Corpo  sanitario  militare
marittimo - medici, da ammettere al corso Allievi ufficiali in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a), numero 4), primo alinea, laurea magistrale LM-41
-  Medicina  e  chirurgia  con   abilitazione   all'esercizio   della
professione; 
        9) per i 2  (due)  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo - farmacisti, da ammettere al corso  Allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), numero 4), secondo alinea, laurea  magistrale
LM-13  -   Farmacia   e   farmacia   industriale   con   abilitazione
all'esercizio della professione; 
        10) per i 40 (quaranta) posti per il Corpo delle  capitanerie
di porto, da ammettere al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera  a),  numero  5),  una  delle  seguenti  classi   di   lauree
magistrali: LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-6
- Biologia, LMG/01 - Giurisprudenza, LM-18  -  Informatica,  LM-23  -
Ingegneria civile, LM-24 - Ingegneria dei sistemi  edilizi,  LM-27  -
Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-29 -  Ingegneria  elettronica,
LM-31 - Ingegneria gestionale, LM-32 - Ingegneria informatica,  LM-33
- Ingegneria meccanica, LM-34 - Ingegneria navale, LM-35 - Ingegneria
per l'ambiente e il territorio, LM-48 - Pianificazione  territoriale,
urbanistica e ambientale, LM-54 - Scienze chimiche, LM-60  -  Scienze
della natura, LM-72 - Scienze e tecnologie della navigazione, LM-74 -
Scienze e tecnologie geologiche, LM-75 -  Scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e il territorio, LM-91 - Tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione, LM-92 - Teorie della comunicazione; 
        11) per i 24 (ventiquattro)  posti  per  il  Corpo  di  Stato
maggiore e per i trenta posti  per  il  Corpo  delle  capitanerie  di
porto, da ammettere al corso Allievi ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b), numeri 1) e  4),  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale ovvero  di  durata  quadriennale
integrato dal corso annuale, previsto  dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  per
l'ammissione ai corsi  universitari  nonche'  diploma  di  istruzione
secondaria   di   secondo   grado   conseguito   a   seguito    della
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per
l'iscrizione ai corsi di laurea; 
        12) per i 2 (due) posti per il Corpo del Genio della marina -
specialita' armi navali, da ammettere al corso Allievi  ufficiali  in
ferma  prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  speciale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), uno dei  seguenti  titoli
di studio: 
        a) diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea, in: 
          meccanica, meccatronica ed energia; 
          elettronica ed elettrotecnica; 
          informatica e telecomunicazioni; 
        b) laurea (triennale) in: 
          L07, classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale; 
          L08, classe delle lauree in ingegneria dell'informazione; 
          L09, classe delle lauree in ingegneria industriale; 
          17, classe delle lauree in scienze dell'architettura; 
          L28, classe delle lauree  in  scienze  e  tecnologie  della
navigazione; 
          L30, classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche; 
          L31,  classe  delle  lauree   in   scienze   e   tecnologie
informatiche; 
          L32, classe  delle  lauree  in  scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e la natura; 
        13) per i 3 (tre)  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo - veterinari, da ammettere al corso  Allievi  ufficiali  in
ferma  prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  speciale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b),  numero  3),  primo  alinea,  laurea
magistrale   LM-42   -   Medicina   veterinaria   con    abilitazione
all'esercizio della professione; 
        14) per i 3 (tre)  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo - psicologi, da ammettere al  corso  Allievi  ufficiali  in
ferma  prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  speciale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3),  secondo  alinea,  laurea
magistrale LM-51 - Psicologia con  abilitazione  all'esercizio  della
professione; 
        Saranno ritenuti validi anche i titoli di  studio  conseguiti
secondo un precedente ordinamento  equiparati  alle  predette  lauree
magistrali dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
        Saranno altresi' ritenute valide le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa documentazione  probante.  Per  i  titoli  di
laurea  e  i  diplomi  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero,  invece,  e'  richiesta  la  dichiarazione  di
equipollenza ovvero di  equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  funzione  pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta,  ovvero  i
soli titoli conseguiti  in  territorio  nazionale,  riconosciuti  per
legge o per  decreto  ministeriale  equipollenti  ad  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il  presente
decreto; 
          m) non sono gia' in servizio quali Ufficiali  ausiliari  in
ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per
aver  completato  la  ferma  come  Ufficiali   ausiliari   in   ferma
prefissata. 
    2. Ai fini dell'ammissione al corso Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo  normale  e  speciale  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), i concorrenti  dovranno  essere
riconosciuti in possesso dei  requisiti  d'idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in  ferma
prefissata della Marina militare. Detta idoneita' sara' accertata con
le modalita' indicate nei successivi artt. 10, 11 e 12 e, solo per  i
partecipanti al concorso di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b)
numero 2, nell'art. 13. 
    3.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a ufficiale.

Art. 4 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 4 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del  presente  decreto  saranno  gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti  di
interesse, link concorsi on-line Difesa. 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma  3  -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale  militare,  anche  di  futura  pubblicazione-  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o  da  ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con  una
delle seguenti modalita': 
      a) accedendo al portale dei  concorsi  utilizzando  le  proprie
credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), da  un  gestore  riconosciuto  e  con  le  modalita'
fissate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID); 
      b)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      c) con  smart  card:  mediante  Carta  d'identita'  elettronica
(CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura  di  recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.

Art. 5 Domanda di partecipazione

				Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale. 
    2. La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  per  uno
soltanto dei ruoli/Corpi/specialita' di  cui  al  precedente  art.  1
comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di  cui  alla  lettera  b),
numero 2) dello stesso comma devono necessariamente  indicare,  fermo
restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un  solo
altro ruolo/Corpo/specialita' tra quelli elencati alle lettere  a)  e
b) della medesima disposizione ai fini  dell'applicazione  di  quanto
previsto al successivo art. 9, comma 4. 
    3. I candidati che alla data di presentazione della domanda  sono
minorenni dovranno, a  pena  di  esclusione,  allegare  alla  stessa,
secondo  le  modalita'  descritte  ai  commi  successivi,  copia  per
immagini  dell'atto  di  assenso  riportato  nell'allegato  "A"   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    4. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione,  predispongono  copia  per  immagini
(file in formato pdf o jpeg con dimensione massima di 5 Mb  per  ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni  che  intendono  o  devono
allegare (eventuale atto di assenso di cui al  precedente  comma  1.)
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli
di  cui   al   successivo   art.   15,   ovvero   quelle   attestanti
l'equiparazione del titolo di studio  posseduto,  qualora  conseguito
all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
E' cura del candidato assegnare a tali files il  nome  corrispondente
al  certificato/attestazione  nello   stesso   contenute   (ad   es.:
atto_assenso.pdf,        titoli_merito.pdf,         equiparazione.pdf
titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei  concorrenti  fornire,  in
dette  autocertificazioni,  precise  e  dettagliate  informazioni  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della   Commissione   esaminatrice   e   del   conseguente
accertamento degli stessi,  ai  sensi  del  successivo  art.  19  del
presente decreto. 
    5. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale.  Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare  in  locale  una  copia
della stessa. 
    7. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la  procedura
di presentazione della stessa e i dati  sui  quali  l'amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di  partecipazione
al  concorso  si  intenderanno  acquisiti.  Il  candidato,  oltre   a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    9. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it secondo quanto
previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata
all'iniziale termine di scadenza per la presentazione  delle  domande
di cui al precedente  comma  1  la  data  relativa  al  possesso  dei
requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3. 
    11. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    12. La Direzione generale per il personale militare o ente  dalla
stessa delegato  alla  gestione  del  concorso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 6 Comunicazione con i concorrenti

				Art. 6 
 
                   Comunicazione con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari  di  svolgimento
degli  accertamenti  psico-fisici,  attitudinali  e  delle  prove  di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno  rese
disponibili le comunicazioni  di  carattere  personale.  I  candidati
ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni  mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo,  pubblicate  nel
suddetto portale, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e  nei
confronti  di  tutti  i  candidati.  Le  eventuali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  5,  comma  4,  i
candidati potranno inviare dichiarazioni integrative  o  modificative
delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,  nonche'
eventuali  ulteriori  comunicazioni,  mediante  messaggi   di   posta
elettronica  (PE)  -utilizzando  esclusivamente  un  account  di  PE-
all'indirizzo:    marinaccad.concorsi@marina.difesa.it    o     posta
elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un  account
di pec-  all'indirizzo  marinaccad@postacert.difesa.it  indicando  il
concorso al quale partecipano e allegando copia  per  immagine  (file
formato pdf o jpeg con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di
identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso all'Accademia navale, l'oggetto
di  tutte  le  comunicazioni  inviate  dai  candidati  dovra'  essere
preceduto dal Codice "20°_AUFP_MM_2020".

Art. 7 Svolgimento del concorso e spese di viaggio

				Art. 7 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) una prova scritta di ragionamento logico; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) prove di efficienza fisica (solo  per  il  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1., lettera b), numero 2)); 
      e)  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  specifica   per
l'impiego nella componente subacquea,  solo  per  i  partecipanti  al
concorso  per  l'ammissione  al  corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b), numero 2); 
      f) prova funzionale in camera  di  decompressione  e  prova  di
acquaticita', solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al
corso Allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),  ausiliari  del
ruolo speciale, di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  b),
numero 2); 
      g) valutazione dei titoli. 
    2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente  comma  1,
lettere a), b), c), d), e) e f) i  concorrenti  dovranno  esibire  la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento,  provvisto  di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da  un'amministrazione
dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione delle  graduatorie  di  merito  dei
concorsi -indicativamente entro il mese di  novembre  2020-  tutti  i
concorrenti, compresi quelli  di  sesso  femminile  per  i  quali  la
positivita' del test di gravidanza comportera',  ai  sensi  dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare, dovranno essere risultati idonei in tutte  le  prove  e  in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c), d), e) e f), nonche' quelle di vitto  e  alloggio
per la permanenza nelle  sedi  di  svolgimento,  sono  a  carico  dei
concorrenti. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno  fruire
della licenza straordinaria per  esami  limitatamente  ai  giorni  di
svolgimento di tali fasi, nonche' al  tempo  strettamente  necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il  rientro
alla sede di servizio. 
    5.  L'Amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la Commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie; 
      b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la Commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) la Commissione per le prove di efficienza fisica; 
      e)  la  Commissione  per  la  prova  funzionale  in  camera  di
decompressione e la prova di acquaticita'. 
    2. La Commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di  cui
al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
in servizio, presidente; 
      b)  due  ufficiali  superiori  di  cui  uno  del  Corpo   delle
capitanerie di porto, membri; 
      c) un sottufficiale appartenente  al  ruolo  marescialli  della
marina, segretario senza diritto di voto. 
    3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due ufficiali  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  -
medici, membri; 
      c) un sottufficiale del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta Commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti e/o di specialisti esterni. 
    4. La Commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un sottufficiale del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  Commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    5. La Commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a) un ufficiale superiore in servizio, presidente; 
      b) un ufficiale in servizio, membro; 
      c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario. 
    Detta Commissione si avvarra' del supporto di  personale  esperto
del settore. 
    6. La Commissione  per  la  prova  di  acquaticita',  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e) , sara' composta da: 
      a) un ufficiale superiore in servizio, presidente; 
      b) un ufficiale in servizio, membro; 
      c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario. 
    Detta Commissione si avvarra' del supporto di  personale  esperto
del settore subacqueo della Marina militare.

Art. 9 Prova scritta

				Art. 9 
 
                            Prova scritta 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  ai
concorsi dal presente decreto- a una prova  scritta  di  ragionamento
logico, a cura della Commissione esaminatrice di  cui  al  precedente
art. 8, comma 1, lettera a), che avra' luogo nella  sede  di  Ancona,
presumibilmente nel mese di luglio 2020. Il diario  di  detta  prova,
contenente tra l'altro l'eventuale modifica della sede di svolgimento
della prova medesima, sara' reso noto ai concorrenti, presumibilmente
a partire dalla fine del mese giugno 2020, mediante  avviso  inserito
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei
concorsi.  Tale  avviso   sara'   inoltre   consultabile   nel   sito
www.marina.difesa.it 
    2.  Tutti  concorrenti  che  hanno  presentato  la   domanda   di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)  e
b)  e  che  non  riceveranno  comunicazione  di  esclusione  dovranno
presentarsi nel giorno  previsto,  almeno  un'ora  prima  dell'inizio
della  prova  esibendo,  all'occorrenza,  il  messaggio  di  avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia  della  stessa  ottenuta  dal
concorrente medesimo con le modalita' di cui al  precedente  art.  5,
comma 5. Gli stessi dovranno avere al  seguito  carta  d'identita'  o
altro documento di riconoscimento in corso di  validita',  rilasciato
da un'Amministrazione dello  Stato,  nonche'  una  penna  a  sfera  a
inchiostro indelebile nero. 
    I concorrenti che in sede di presentazione  della  domanda  hanno
dichiarato di aver effettuato  delle  pubblicazioni  edite  a  stampa
dovranno consegnarne copia ai fini della valutazione  dei  titoli  di
cui al successivo art. 14. 
    3.  Inoltre,  i  concorrenti   partecipanti   al   concorso   per
l'ammissione ai corsi Allievi ufficiali in ferma  prefissata  per  il
Corpo del Genio della marina - specialita'  armi  navali  (componente
subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),  numero
2), dovranno portare al seguito e consegnare  al  personale  preposto
alla somministrazione della prova scritta il  referto  rilasciato  da
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il  Servizio  sanitario  nazionale,  di  analisi  di  laboratorio
concernente  il  dosaggio  quantitativo   enzimatico   del   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD),  al  fine  di  determinare  l'eventuale
carenza  totale  o  parziale  di  G6PD,  circostanza  che  alla  luce
dell'art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  e'  prevista  come  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea. 
    4. I concorrenti di cui al precedente comma 3,  che  risultassero
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non  presentassero  il
referto ivi previsto, saranno  ammessi,  previa  comunicazione  prima
dell'inizio  della  prova  scritta  di  ragionamento   logico,   alla
procedura  concorsuale  relativa  all'altro   ruolo/Corpo/specialita'
indicato nei termini di cui al precedente art. 5, comma 2. 
    5. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
scritta di ragionamento logico saranno esclusi dal concorso quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. 
    6. La prova  scritta  di  ragionamento  logico  della  durata  di
sessanta  minuti  consistera'  nella  somministrazione  collettiva  e
standardizzata di cento quesiti a risposta multipla  e  si  svolgera'
secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I quesiti  saranno
di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le  capacita'
intellettive e di ragionamento.  Prima  dell'inizio  della  prova  la
Commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,
lettera a), rendera' note ai concorrenti le modalita' di  svolgimento
della  prova  medesima.  Il  punteggio   conseguibile   per   ciascun
concorrente e' di cento punti attribuiti con le seguenti modalita': 
      punti uno per ogni risposta esatta; 
      punti -0,15 (meno zero  virgola  quindici)  per  ogni  risposta
errata o multipla; 
      punti 0 (zero) per ogni risposta non data. 
    I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova  contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
15. 
    7. Al termine della prova scritta la Commissione esaminatrice, al
solo  scopo  di  individuare  i   concorrenti   da   ammettere   agli
accertamenti psico-fisici di cui al  successivo  art.  10,  redigera'
distinte graduatorie  provvisorie  nei  limiti  numerici  di  seguito
indicati: 
      a) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale: 
        1) per il Corpo del Genio della marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a),  numero  1,  primo
alinea, 5 (cinque); 
        2) per il Corpo del Genio della marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  numero  1,  secondo
alinea, 5 (cinque); 
        3) per il Corpo del Genio della marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),  numero  1,  terzo
alinea, 5 (cinque); 
        4) per il Corpo del Genio della marina  -  specialita'  genio
navale, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),  numero  1,  quarto
alinea, 15 (quindici); 
        5) per il Corpo del Genio della  marina  -  specialita'  armi
navali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 2, 6 (sei); 
        6)  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -  specialita'
infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  numero  3),
primo alinea, 10 (dieci); 
        7)  per  il  Corpo  del  Genio  della  marina  -  specialita'
infrastrutture, di cui all'art. 1, comma 1, lettera  a),  numero  3),
secondo alinea, 14 (quattordici); 
        8) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 4), primo alinea, 15 (quindici); 
        9) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera a), numero 4), secondo alinea, cinque; 
        10) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui  all'art.
1, comma 1, lettera b), n. 5), 74 (settantaquattro); 
      b) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale: 
        1) per il Corpo di Stato maggiore, di cui all'art.  1,  comma
1, lettera b), numero 1), 74 (settantaquattro); 
        2) per il Corpo del Genio della  marina  -  specialita'  armi
navali,  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  numero   2),
16 (sedici); 
        3) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 3), primo alinea, 8 (otto); 
        4) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 3), secondo alinea, 8 (otto); 
        5) per il Corpo delle capitanerie di porto, di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 4), 55 (cinquantacinque). 
    Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi  accertamenti  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  avranno  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
    8. Gli esiti della prova  scritta  saranno  pubblicati  nell'area
privata dei concorrenti, mentre l'elenco degli ammessi, il calendario
con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione per  gli
accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, saranno  resi
noti  con  avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi.  Tale  avviso  sara'  inoltre
consultabile nel sito www.marina.difesa.it 
    9. Sara' possibile chiedere informazioni sugli esiti della  prova
scritta a partire dal quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il
pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it)  ovvero
all'Accademia navale - Ufficio concorsi  (tel.  0586/238531;  e-mail:
marinaccad@marina.difesa.it). 
    10. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova scritta, dovra' inviare i relativi verbali
alla Direzione generale per il personale militare - I  reparto  -  1^
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ sezione, per il
tramite del Comando dell'Accademia navale.

Art. 10 Accertamenti psico-fisici

				Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 9,  comma  7,  saranno
convocati presso il Centro di selezione della  Marina  militare,  via
delle Palombare  n. 3  -  67127  Ancona,  indicativamente  a  partire
dall'ultima decade del mese di ottobre 2020  nel  giorno  e  nell'ora
indicati nelle comunicazioni di cui al gia' citato art. 9, comma 8. 
    I concorrenti che non si  presenteranno  nel  giorno  e  nell'ora
indicati saranno considerati rinunciatari  ed  esclusi  dal  concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 6. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il centro di
selezione della Marina militare di  Ancona,  dovranno  consegnare  la
seguente documentazione  sanitaria  in  originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
      a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con
reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione  laterale  e  dei
seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o  private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in  data  non
anteriore ai sei mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici,  ovvero  copia  resa  conforme  secondo  le   modalita'
previste dalla legge del referto relativo all'esame  effettuato,  nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare; 
      Solo  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al 20°  corso  Allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP), per il Corpo del Genio della marina - specialita' armi navali
(componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b), numero 2), detto esame dovra' essere presentato obbligatoriamente
all'atto  della  presentazione  per   l'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica, di cui al successivo  art.  13,  qualora  gli
stessi siano ammessi a tale  accertamento  perche'  risultati  idonei
agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e  alle
prove di efficienza fisica; 
      b) solo per i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso  per
l'ammissione al 20°  corso  Allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP), per il Corpo del Genio della marina - specialita' armi navali
(componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), numero 2): 
        1)  referto  e  tracciato  elettroencefalografico,   eseguito
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  in  data   non
anteriore ai sei mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici: 
          velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo; 
          costante di tempo 0,3 microvolts/secondo; 
          filtro 70 hertz piu' filtro di rete; 
          prove di attivazione complete (SLI - iperpnea); 
          tracciato da  effettuare  sulle  longitudinali  (esterne  -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori). 
    Sara'  altresi'  ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia  resa
conforme secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge  del  referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare. 
    Detto esame  dovra'  essere  presentato  obbligatoriamente  anche
all'atto  della  presentazione  per   l'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica, di cui  al  successivo  art.  13,  qualora  i
concorrenti siano  ammessi  a  tali  accertamenti  perche'  risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento  attitudinale
e alle prove di efficienza fisica; 
        2) originale o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
previste dalla legge dei seguenti esami  ematochimici,  corredati  di
referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche  militare,
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici, a integrazione degli  esami  di  cui  alla
successiva lettera e): 
          TSH; 
          FT3/FT4; 
          elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina; 
          PT, PTT e fibrinogeno; 
      c) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale,
in data non anteriore a un mese rispetto alla data  di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
    d) ai  soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato  da  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,  di  analisi
di laboratorio concernente il dosaggio  quantitativo  enzimatico  del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD); 
    e) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco,
effettuate presso strutture sanitarie pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data  non
anteriore ai sei  mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici (ad  eccezione  di  quello  riguardante  il
gruppo sanguigno): 
        1) emocromo completo con formula leucocitaria; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia totale e frazionata; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia diretta e indiretta; 
        9) gamma GT; 
        10) azotemia; 
        11) markers virali: anti HAV (IgM ed  IgG),  HbsAg,  antiHBs,
antiHBc e anti HCV; 
        12) attestazione del gruppo sanguigno; 
        13) ricerca anticorpi per HIV. 
    E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa  conforme
secondo le modalita' previste dalla legge, del referto relativo  agli
esami effettuati, nei medesimi limiti  temporali  di  cui  sopra,  in
occasione di un precedente concorso presso  una  struttura  sanitaria
militare; 
      f) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato "B"
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti e delle  principali  patologie.  Tale  certificato
dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi  rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      g) originale o copia conforme del certificato medico, in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera e  per  il  nuoto,  ovvero  per  le
discipline  sportive  riportate  nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982  ovvero  per  le  prove
indette  dal  Ministero  della  difesa  per  la  partecipazione  alle
selezioni per  l'arruolamento,  in  data  non  anteriore  a  un  anno
rispetto a quella di  presentazione  alle  prove,  rilasciato  da  un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il  Servizio
sanitario nazionale e che esercita in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medico specializzato in medicina dello sport. Fermo  restando  quanto
previsto al successivo comma 3, la mancata o  difforme  presentazione
di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso; 
      h) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore a cinque  giorni  rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, in data  non  anteriore  ai  sei
mesi  rispetto  alla  data   di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      i)  originale  dell'attestazione  che   l'eventuale   struttura
sanitaria  privata  presso  cui  vengono  prodotti  i   referti,   e'
accreditata con il Servizio sanitario nazionale. 
    3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui al precedente comma 2 comportera'  l'esclusione  del  concorrente
dagli  accertamenti  psico-fisici  e  quindi  dal   concorso,   fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a), c), d), ed e), n. 12. In
particolare,  il  referto  di  analisi  di  laboratorio,  di  cui  al
precedente comma 2, lettera d), concernente il dosaggio  quantitativo
enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), dovra' comunque
essere  presentato  dai  concorrenti,  qualora  vincitori,   all'atto
dell'incorporamento. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La Commissione preposta per gli accertamenti psico-fisici,  di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi  del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate; 
      c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b),  del  presente
comma, il seguente protocollo diagnostico: 
        1)  visita  medica  generale  preliminare,  propedeutica   ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali  elementi  motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma  7  e
comma 9;  in  tale  sede  la  Commissione,  giudichera'  inidoneo  il
candidato  che  presenti  tatuaggi  o  altre  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di  natura  comunque
sanitaria che, per la loro sede o natura, siano deturpanti lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare o
siano possibile indice di personalita' abnorme (che  verra'  valutata
nel corso della prevista visita psichiatrica e con  appropriati  test
psicodiagnostici); 
        2) visita cardiologica con ECG; 
        3) visita oculistica e visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica con test e colloquio; 
        6) valutazione dell'apparato locomotore; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi   e   barbiturici.   In   caso   di
positivita',  disporra'  sul  medesimo  campione  test  di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    9)    ogni     ulteriore     indagine,     clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compreso  (se  non  consegnato  dal  concorrente)  l'eventuale  esame
radiografico in caso di  dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si
rendera'   necessario   sottoporre   il   concorrente   a    indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "C",
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  nonche'  sottoscrivere
un'informativa relativa  ai  protocolli  vaccinali  previsti  per  il
personale militare all'atto dell'incorporamento  secondo  il  modello
riportato nell'allegato "D"  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. Sulla scorta del vigente elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90,  e  dalla  vigente   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la Commissione di cui al precedente art. 8,  comma  1,
lettera b)  dovra'  accertare  il  possesso  dei  seguenti  specifici
requisiti fisici: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207  nonche'  dalla
direttiva  tecnica  edizione  2016  dell'Ispettorato  generale  della
sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri  fisici
non sono accertati nei confronti del personale militare  in  servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
      b) apparato visivo: 
        1)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso Allievi ufficiali in  ferma  prefissata  (AUFP)
per il Corpo di Stato maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1): visus corretto 10/10 in  ciascun  occhio  dopo
aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che  non
dovra'  superare  1,75  diottrie  per  la  miopia,  2  diottrie   per
l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e
asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie
per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie  per  l'astigmatismo
ipermetropico  composto.  Senso   cromatico   normale   alle   tavole
pseudoisocromatiche; 
        2)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso Allievi ufficiali in  ferma  prefissata  (AUFP)
per il Corpo  del  Genio  della  marina  -  specialita'  armi  navali
(componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), numero 2): visus uguale o superiore  a  complessivi  16/10  senza
correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno;  campo
visivo,  motilita'  oculare,  senso  stereoscopico  normali;  annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia. Senso cromatico normale alle tavole; 
        3)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso Allievi ufficiali in  ferma  prefissata  (AUFP)
per i Corpi del Genio della marina, sanitario  militare  marittimo  e
delle Capitanerie di Porto di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a) e b), numero 3) e numero 4), visus corretto non  inferiore
a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate
il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie  per  la
miopia  e  l'astigmatismo  miopico  composto,  le  3   diottrie   per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie
per  l'astigmatismo  miopico  e  ipermetropico  semplice  e  per   la
componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie  per
l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale alle matassine colorate. 
        L'accertamento dello  stato  refrattivo,  ove  occorra,  puo'
essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o  con  il
metodo dell'annebbiamento. 
      c) apparato uditivo: 
        1)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),
per il Corpo  del  Genio  della  marina  -  specialita'  armi  navali
(componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b), numero  2),  la  funzionalita'  uditiva  e'  saggiata  con  esame
audiometrico  tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'   essere
tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale di  20  dB  per
tutte le frequenze; 
        2)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma  prefissata  (AUFP),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), numeri 1),  3)
e  4),  la  funzionalita'  uditiva   sara'   verificata   con   esame
audiometrico  tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'   essere
tollerata una  perdita  uditiva  monolaterale  di  35  dB  fino  alla
frequenza di 4000 Hz e una  perdita  uditiva  bilaterale  con  P.P.T.
compresa entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati  sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta  dallo
specialista,  secondo  quanto  previsto   dalle   vigenti   direttive
tecniche; 
        d)  dentatura:  in  buone  condizioni;  sara'  consentita  la
mancanza di un massimo di otto denti non  contrapposti,  purche'  non
associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato  e
tra i quali non figurino piu' di un incisivo  e  di  un  canino;  nel
computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi  molari;
gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna  protesi
fissa che assicuri la completa funzionalita'  della  masticazione;  i
denti cariati dovranno essere opportunamente curati. 
        Non  sara'  comunque  consentita  la  presenza  di  granulomi
dentari,   otturazioni   difettose,   periodontiti   e   disodontiasi
clinicamente e/o radiologicamente rilevanti, protesi mobili; 
    8.  I  concorrenti,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici a una procedura di reclutamento per la  Marina  militare
nei trecentosessantacinque   giorni   antecedenti    la    data    di
presentazione  agli  accertamenti  di  cui  al   presente   articolo,
nell'ambito  dei  quali  sono  stati   sottoposti   ad   accertamenti
specialistici  e   strumentali,   dovranno   produrre   la   seguente
documentazione: 
      a) verbale di notifica della precedente idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
      b) referti degli esami previsti al precedente comma 2,  lettere
b), c), e), f) i) -solo per i concorrenti di sesso femminile- e j). 
    La Commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della sopracitata  documentazione,  sottoporra'  i  concorrenti  agli
accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera  c),  numeri  1),
7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo  di
inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7. 
    9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato quali ufficiali  in  ferma  prefissata  della
Marina militare.  La  Commissione,  al  termine  degli  accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, sulla base delle
risultanze  della  visita  medica  generale  e   degli   accertamenti
eseguiti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche'  degli  specifici  requisiti  psico-fisici
suindicati. 
    10. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  dalla
vigente   direttiva   tecnica   riguardante   l'accertamento    delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 
      b) che partecipano al concorso per l'ammissione  al  20°  corso
Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del  Genio
della marina - specialita' armi navali (componente subacquea), di cui
al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  b),  numero  2),  ritenuti
altresi' in possesso del seguente profilo somato funzionale: 
 
  =================================================================
  |  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS   |  LI   |  AU   |
  +=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
  |   2   |   2   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   1   |
  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
 
      c) che partecipano al concorso per l'ammissione  al  20°  corso
Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e  b),  numeri  1),  3)  e  4),  ritenuti
altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale con coefficienti
1 o 2 in tutti gli apparati ad  eccezione  della  carenza  accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD, la quale, indipendentemente  dal
coefficiente   assegnato   alla   caratteristica    somato-funzionale
dell'apparato  AV,  non  puo'  essere  motivo  di   inidoneita'   con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge
12  luglio  2010,  n.  109,  citata  nelle  premesse.   Altresi',   i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit  G6PD  dovranno
rilasciare  la  dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e   di
responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'allegato  "E"
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    Inoltre, in caso di mancata presentazione del referto di  analisi
di laboratorio concernente il dosaggio  quantitativo  enzimatico  del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  ai  fini  della  definizione
della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza
del predetto enzima, al coefficiente  attribuito  sara'  aggiunta  la
dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) abuso sistematico di  alcool,  stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
      b) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 17  e  18
del presente decreto; 
      c) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego  quale  ufficiale  in
ferma  prefissata  della   Marina   militare   (a   eccezione   della
caratteristica  somato-funzionale  AV  qualora   l'attribuzione   del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da  carenza,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD); 
      d)  mancato  possesso  dei  parametri  fisici  correlati   alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente  attiva  rientranti  nei  valori  limite  di  cui  al
precedente comma 7, lettera a). 
    12.  La  Commissione,  seduta  stante,  comunichera'  a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale Allievo ufficiale in  ferma  prefissata  della
Marina militare", con indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
precedente comma 10, lettera b); 
      b) "idoneo quale Allievo ufficiale in  ferma  prefissata  della
Marina militare", con indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
precedente comma 10, lettera c); 
      c) "inidoneo quale Allievo ufficiale in ferma prefissata  della
Marina militare", con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   psico-fisici   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    13. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.  15,
saranno sottoposti a ulteriore valutazione  sanitaria  a  cura  della
stessa  Commissione  medica  per  verificare   l'eventuale   recupero
dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con  riserva
a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non  hanno
recuperato, al momento della  nuova  visita,  la  prevista  idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato  seduta  stante  agli  interessati  con  le
modalita' di cui al precedente comma 9 del presente articolo.

Art. 11 Accertamento attitudinale

				Art. 11 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. Successivamente  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente  art.  10,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della Commissione di cui  al  precedente  art.  8,
comma 1, lettera c) all'accertamento attitudinale, consistente  nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti  necessari  al  fine  di  un
positivo inserimento in Forza  armata  nello  specifico  ruolo.  Tale
valutazione -svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite
"Norme per gli accertamenti  attitudinali"  e  con  riferimento  alla
direttiva tecnica "Profili attitudinali del  personale  della  Marina
militare" emanate rispettivamente dal  Comando  scuole  della  Marina
militare e dallo Stato  Maggiore  della  marina  e  vigenti  all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti- si articolera' nelle  seguenti
aree d'indagine, a loro volta suddivise  negli  specifici  indicatori
attitudinali: 
      a)  area  "stile  di  pensiero":  analisi,  predisposizione  al
cambiamento, struttura; 
      b) area "emozioni  e  relazioni":  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area "produttivita' e  competenze  gestionali":  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  "motivazionale":  bisogni  e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La Commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella  sintesi  delle   risultanze
psicologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi  preponderanti
emergenti   dai    diversi    momenti    valutativi.    Al    termine
dell'accertamento  attitudinale  la   Commissione   esprimera',   nei
riguardi  di  ciascun  candidato,  un   giudizio   di   idoneita'   o
inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'  espresso  se  il
concorrente riporta un  punteggio  di  livello  attitudinale  globale
inferiore o uguale a quello minimo previsto dalla  vigente  normativa
tecnica. 
    3.  La  Commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo quale  Allievo  ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare"; 
      "inidoneo quale Allievo ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare", con indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso.

Art. 12 Prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera b), numero 2))

				Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
(solo per il concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera b), numero
                                 2)) 
 
    1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 11 i soli concorrenti per i posti a concorso per  il  Corpo  del
Genio della marina, specialita' armi navali - Reparti  subacquei,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b) n. 2,  giudicati  idonei  saranno
sottoposti, a cura della Commissione di  cui  all'art.  8,  comma  1,
lettera d), alle prove  di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno
presso il Centro di selezione della Marina  militare  di  Ancona  e/o
presso  idonee  strutture  sportive  nella  sede  di  Ancona.   Detta
Commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove,
del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore  della
Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica,  scarpe  ginniche,  nonche'
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. I  concorrenti  saranno  sottoposti,  a  cura  della  preposta
Commissione, a prove di efficienza fisica  che,  tenuto  conto  delle
peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare  nella  componente
subacquea, prevedono parametri indifferenziati tra  i  sessi  e  sono
suddivise in tre gruppi: apnea, nuoto e atletica. Il prospetto  delle
prove di  efficienza  fisica  e'  riportato  nell'allegato  "F",  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,   dove   sono
contenute anche le modalita' di svolgimento  degli  esercizi  nonche'
quelle di assegnazione dei punteggi  incrementali  e  di  valutazione
dell'idoneita' e le disposizioni in caso di precedente  infortunio  o
di infortunio  durante  l'effettuazione  delle  prove.  Il  punteggio
finale delle prove di efficienza fisica, che sara' assegnato in  base
alle modalita' di cui all'allegato "F", sara'  utile  ai  fini  della
formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. 
    L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra'  stabilito  dalla  Commissione  in  funzione  della
disponibilita' degli impianti sportivi. 
    Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza  fisica  per
l'impiego nella componente subacquea il candidato dovra' ottenere  un
punteggio complessivo superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i
criteri stabiliti nel medesimo allegato "F". In caso contrario  sara'
emesso giudizio di inidoneita' alle prove  di  efficienza  fisica.  I
giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta  stante  e  per
iscritto della preposta Commissione, sono definitivi e inappellabili.
I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni. 
    4. Le Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere  b),  c)  e
d), entro il terzo giorno dalla data di  conclusione  dei  rispettivi
accertamenti  e  prove,  dovra'  inviare  i  relativi  verbali   alla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  I  reparto  -  1^
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ sezione, per il
tramite del Comando dell'Accademia navale.

Art. 13 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica per l'impiego nella componente subacquea, prova funzionale in camera di decompressione e prova di acquaticita'.

				Art. 13 
 
Accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  specifica  per  l'impiego
  nella  componente  subacquea,  prova  funzionale   in   camera   di
  decompressione e prova di acquaticita'. 
 
    1. I candidati per l'ammissione al 20° corso AUFP, ausiliari  del
ruolo speciale del Corpo del Genio della marina  -  specialita'  armi
navali (componente subacquea) di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
numero  2),  giudicati   idonei   al   termine   degli   accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e  11  e
anche alle prove di efficienza fisica di cui al precedente  art.  12,
saranno convocati, indicativamente nel mese di ottobre/novembre 2020,
presso il Comando subacqueo incursori  (COMSUBIN)  di  Le  Grazie  di
Portovenere   (SP),   per   essere   sottoposti   agli   accertamenti
psico-fisici per la verifica del possesso degli  specifici  requisiti
di idoneita' psico-fisica occorrenti per l'impiego  nella  componente
subacquea, previsti  dalla  vigente  pubblicazione  SMM/IS/150  dello
Stato Maggiore della marina. 
    2. I candidati devono presentarsi agli accertamenti  psico-fisici
di cui al presente  articolo,  pena  l'esclusione  dal  reclutamento,
muniti di: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b) esami e referti di cui  al  precedente  art.  10,  comma  2,
lettere a) e b), numero 2), validi alla data di  prima  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
      c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneita' agli
accertamenti psico-fisici quale AUFP della Marina  militare,  di  cui
all'art.10, comma 12), lett. a); 
      d) originale o copia  conforme  del  referto  e  del  tracciato
elettroencefalografico di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera
b),  numero  1),  valido  alla  data  di  prima  presentazione   agli
accertamenti psico-fisici; 
      e) se concorrente di sesso femminile, nuovo originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90)  -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in  data  non
anteriore a cinque giorni rispetto a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici specifici di cui al presente articolo. 
    3. I requisiti psico-fisici di idoneita' per l'assegnazione  alla
componente  subacquea,  riportati  al  capitolo   5   della   vigente
pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della  marina,  sono  i
seguenti: 
      1AR-1AV-1AC-1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza
correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno;  campo
visivo,  motilita'  oculare,  senso  stereoscopico  normali;  annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole. 
    4. Il Comando subacqueo incursori, seduta stante, comunichera'  a
ciascun concorrente l'esito degli  accertamenti,  sottoponendogli  un
verbale  contenente  il  giudizio  di  idoneita'  o  inidoneita'  per
l'impiego nella  componente  subacquea  della  Marina  quale  Allievo
ufficiale  in  ferma  prefissata.   Il   giudizio   riportato   negli
accertamenti di cui al presente articolo e' definitivo.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    5. Il Comando subacqueo incursori dovra' comunicare  il  suddetto
esito  al  Comando  dell'Accademia  navale  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata marinaccad@postacert.difesa.it  anticipandolo
a mezzo fax al numero 0586/238222. 
    6. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici
specifici di cui al precedente comma 1, saranno sottoposti presso  il
Comando subacqueo incursori (COMSUBIN) di Le  Grazie  di  Portovenere
(SP), a cura della preposta Commissione,  alla  prova  funzionale  in
camera di decompressione e alle seguenti  prove  di  acquaticita'  in
vasca/piscina: Respirazione da fermi  con  mascherino  ed  erogatore,
spostamento dei pesi sul fondo  della  vasca/piscina;  rimozione  del
boccaglio in apnea restando a bocca aperta per almeno 15  sec;  prova
statica di  allagamento/esaurimento  del  mascherino  e  respirazione
senza  mascherino;  prova  dinamica  di  allagamento/esaurimento  del
mascherino e respirazione senza mascherino;  Apnea  sul  fondo  della
vasca/piscina. Il prospetto delle prove  e'  riportato  nell'allegato
"G", che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono
contenute anche le modalita' di svolgimento  degli  esercizi  nonche'
quelle di assegnazione dei punteggi e di valutazione dell'idoneita' e
le disposizioni in caso di  precedente  infortunio  o  di  infortunio
durante l'effettuazione delle prove. Il punteggio finale delle  prove
di efficienza fisica, che sara' assegnato in base alle  modalita'  di
cui all'allegato "G", sara' utile  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. 
    L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra' stabilito dalla Commissione. 
    Per essere giudicato idoneo alle  precitate  prove  il  candidato
dovra' superare la prova  funzionale  in  camera  di  decompressione,
ottenere  la  sufficienza  nella  prova  di  apnea  sul  fondo  della
vasca/piscina e conseguire un punteggio complessivo  nelle  prove  di
acquaticita' superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i  criteri
stabiliti nel precitato allegato "G". In caso contrario sara'  emesso
giudizio di inidoneita' alla prova di  galleggiabilita'.  I  giudizi,
che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante  e  per  iscritto
dalla  preposta  Commissione,  sono  definitivi  e  inappellabili.  I
concorrenti giudicati inidonei saranno  esclusi  dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni. 
    7. La Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera  e),  entro
il terzo giorno dalla data di  conclusione  delle  prove  di  cui  al
precedente comma 6, dovra' inviare i relativi verbali alla  Direzione
generale per il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª sezione, per  il  tramite
del Comando dell'Accademia navale.

Art. 14 Titoli di merito

				Art. 14 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli  di  merito
dichiarati  nelle  domande  di  partecipazione  o  in   dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse, dai  concorrenti  che  saranno  risultati  idonei  al
termine delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  ai  precedenti
articoli 9, 10, 11, 12 e 13 assegnando ai medesimi dei  punteggi  per
il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi
2 e 3, per un  totale  massimo  di ventidue  punti  come  di  seguito
specificato: 
      a) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera a), fino a un massimo di 10 (dieci) punti cosi' ripartiti: 
        1) ulteriori  titoli  di  studio  universitari  posseduti  in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione  al  concorso  per
ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 4 (quattro)  punti,
cosi' ripartiti: 
          per la laurea  magistrale  con  voto  compreso  tra  106  e
110/110 e lode: punti 4 (quattro); 
          per la laurea  magistrale  con  voto  pari  o  inferiore  a
105/110: punti 2 (due); 
          per la laurea: punti 1,5 (uno virgola cinque). Tale  titolo
sara'  valutato  dalla   Commissione   esaminatrice   solo   se   non
propedeutico al conseguimento della laurea magistrale prescritta  per
la partecipazione al concorso; 
        2) titoli accademici e tecnici, fino a un massimo di punti  6
(sei), cosi' ripartiti: 
          per  ogni  diploma  di  specializzazione   afferente   alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti 2 (due); 
          per ogni master afferente alla  professionalita'  richiesta
per il concorso, punti 1 (uno); 
          per   ogni   dottorato   di    ricerca    afferente    alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti 3 (tre); 
          ciascun      corso/certificazione      afferente       alla
professionalita' richiesta, da  valutare  a  cura  della  Commissione
esaminatrice: fino a punti 1 (uno); 
          per  il  diploma  di   abilitazione   all'esercizio   della
professione, laddove non previsto quale requisito di  partecipazione:
punti 2 (due); 
      b) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera b): ulteriori titoli di studio rispetto a  quelli  prescritti
per la partecipazione al concorso per ausiliari del  ruolo  speciale:
fino a un massimo di 6 (sei) punti cosi' ripartiti (punteggi tra loro
non cumulabili): 
        1) per la laurea magistrale (solo per i posti di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), numero 2)): 
          con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 6 (sei); 
          con voto pari o inferiore  a  105/110,  punti  5,5  (cinque
virgola cinque); 
        2) per la laurea (solo per i posti di cui all'art.  1,  comma
1, lettera b), numero 2)): 
          con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 5 (cinque); 
          con voto pari o inferiore a  105/110,  punti  4,5  (quattro
virgola cinque); 
          per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti  2
(due); 
        3) per i diplomi di istruzione secondaria  di  secondo  grado
con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1 (uno); 
      c) titoli di servizio: fino a un massimo di  punti  sei,  cosi'
ripartiti: 
        1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
ufficiale di Complemento: punti 1 (uno); 
        2) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di  servizio  prestato  nella  Marina  militare:
punti  0,25  (zero  virgola  venticinque)  con  attribuzione  di   un
punteggio massimo di punti 1,5 (uno virgola cinque); 
        3) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di servizio prestato in  altra  Forza  armata  o
Corpo armato dello Stato: punti 0,125 (zero virgola centoventicinque)
con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5  (zero  virgola
cinque); 
        4) per il servizio di leva assolto in qualita' di  ausiliario
non nelle Forze armate o nei Corpi armati  dello  Stato:  punti  0,25
(zero virgola venticinque); 
        5) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione  di  semestre  di  servizio  prestato  alle  dipendenze   di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,20  (zero  virgola
venti) con attribuzione di un punteggio massimo di  punti  0,8  (zero
virgola otto); 
        6) per il  possesso  delle  seguenti  ricompense  militari  e
civili conseguite durante il periodo di servizio prestato  nel  ruolo
dei volontari in s.p., attribuzione di  un  punteggio  massimo  di  5
(cinque punti): 
          per ogni medaglia  d'oro  al  valor  militare  o  al  valor
civile: punti 5 (cinque); 
          per ogni medaglia d'argento al valor militare  o  al  valor
civile: punti 4 (quattro); 
          per ogni medaglia di bronzo al valor militare  o  al  valor
civile: punti 3 (tre); 
          per ogni croce al valor militare: punti 2 (due); 
          per ogni decorazione al valore  o  al  merito  delle  Forze
armate/Arma dei carabinieri: punti 1,5 (uno virgola cinque); 
          per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due encomi:
punti 0,75 (zero virgola settantacinque); 
      d) altri titoli: fino a un massimo  di  punti  6  (sei),  cosi'
ripartiti: 
        1) per il possesso del  brevetto  di  assistente  bagnanti  o
bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si  evidenzia  che  altri
tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non  costituiscono
titolo di merito): punti 0,50 (zero virgola cinquanta); 
        2) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione  nazionale
o internazionale certificata CMAS ovvero ISO  (valido)  (solo  per  i
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2)): 
          (a) primo livello: punti 0,5; 
          (b) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui
alla precedente lettera (a): punti 1,0; 
          (c) terzo livello, non cumulabile con il punteggio  di  cui
alle precedenti lettere (a) e (b): punti 1,5; 
          (d) guida subacquea o istruttore subacqueo  ovvero  allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il  punteggio  di  cui  alle
precedenti lettere (a), (b) e (c): punti 3; 
        3) per il possesso della patente nautica:  punti  0,50  (zero
virgola cinquanta); 
        4)   per   ogni   pubblicazione   a   stampa   di   carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle
tesi di laurea  o  di  specializzazione  (solo  se  dichiarata  nella
domanda): punti 0,50 (zero virgola cinquanta). Per quelle prodotte in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione  avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto  dei  singoli
autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e'  di
punti 3 (tre). 
    I titoli  di  merito  non  aventi  validita'  illimitata  perche'
soggetti a scadenza devono essere in corso  di  validita'  fino  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    2. A ciascun concorrente non potra' essere  attribuito,  in  ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso  dei  titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma  1  del
presente articolo. 
    3. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella stessa entro la scadenza della presentazione delle domande.  E'
onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su  ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 1,  ai
fini della loro  corretta  valutazione  da  parte  della  Commissione
esaminatrice e del conseguente accertamento degli  stessi,  ai  sensi
del successivo art. 16. 
    4. Qualora sul modello di domanda on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel precedente art. 5 del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della  presentazione  per  la  prova  scritta  di  cui
all'art. 9 del presente decreto.

Art. 15 Graduatorie di merito

				Art. 15 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8  comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  Genio
della marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), numero 1), primo alinea; 
      b) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  Genio
della marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), numero 1), secondo alinea; 
      c) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  Genio
della marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), numero 1), terzo alinea; 
      d) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  Genio
della marina - specialita' genio navale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), numero 1), quarto alinea; 
      e) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  Genio
della marina - specialita' armi navali, di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera a), numero 2); 
      f) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  Genio
della marina - specialita' infrastrutture, di cui al precedente  art.
1, comma 1, lettera a), numero 3), primo alinea; 
      g) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  Genio
della marina - specialita' infrastrutture, di cui al precedente  art.
1, comma 1, lettera a), numero 3), secondo alinea; 
      h) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  sanitario
militare marittimo - medici, di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera a), numero 4), primo alinea; 
      i) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  sanitario
militare Marittimo - farmacisti, di cui al precedente art.  1,  comma
1, lettera a), lettera b), numero 4), secondo alinea; 
      j) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a), numero 5); 
      k) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  di  Stato
maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b),  numero
1); 
      l) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo  del  Genio
della marina - specialita' armi navali (componente subacquea), di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2); 
      m) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  sanitario
militare marittimo - veterinari, di cui al precedente art.  1,  comma
1, lettera b), numero 3), primo alinea; 
      n) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del  Corpo  sanitario
militare marittimo - psicologi, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 3), secondo alinea; 
      o) per l'ammissione al 20° corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
b), numero 4). 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma  1  saranno  formate
secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando: 
      1) il punteggio conseguito nella prova scritta di  ragionamento
logico; 
      2) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove  di  efficienza
fisica, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al corso
Allievi ufficiali in ferma prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo
speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b),  numero
2); 
      3) l'eventuale punteggio conseguito nella prova  funzionale  in
camera  di  decompressione  e  prove  di  acquaticita',  solo  per  i
partecipanti al concorso per l'ammissione al corso Allievi  ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2); 
      4) il punteggio conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  di
merito. 
    3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  2  del  presente
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del  decreto  legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  posseduti
alla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande,  che   i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della  legge  15  maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma  9  della  legge  16
giugno 1998, n. 191; 
      c) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) e lettera b), numeri  1),
2) e 3), su indicazione dello Stato Maggiore della  marina,  i  posti
eventualmente non ricoperti per insufficienza di  concorrenti  idonei
per un Corpo e per l'eventuale specialita' potranno essere portati in
aumento a quelli  previsti  per  uno  o  piu'  degli  altri  Corpi  e
dell'eventuale specialita'; 
      d) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui  all'art.  1,
comma  1,  lettera  a),  numero  5)  e  lettera  b),  numero  4),  su
indicazione dello Stato Maggiore della marina, i posti  eventualmente
non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un concorso
potranno essere portati in aumento a quelli previsti per uno  o  piu'
degli altri. 
    Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che,  nei  limiti  dei
posti  disponibili,  si  collocheranno   utilmente   nelle   predette
graduatorie di merito. 
    Le vincitrici del concorso rinviate  al  primo  corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 5,  lettera  b)  saranno
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione
di graduatoria verra' determinata sulla base del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento. 
    4. Le graduatorie finali di merito, di cui al precedente comma 1,
saranno approvate con decreto interdirigenziale e saranno  pubblicate
nel  Giornale  ufficiale  della  Difesa  con  avviso  nella  Gazzetta
ufficiale - 4ª Serie speciale. Inoltre saranno pubblicate nel portale
dei concorsi. 
    5. Il  Comando  dell'Accademia  navale  sara'  autorizzato  dalla
Direzione generale per il  personale  militare  a  convocare  per  la
frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi.  Se  alcuni  dei  posti
rimarranno  scoperti  per  rinuncia,  decadenza  o  dimissioni  degli
ammessi, il Comando dell'Accademia navale avra' facolta' di procedere
ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine  delle
rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di
inizio dei corsi stessi, ferme restando le riserve di posti  previste
in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del presente decreto. 
    6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno  essere
richieste   successivamente    all'avvenuta    pubblicazione    delle
graduatorie nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per  il
personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il  pubblico   (tel.
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

Art. 16 Svolgimento del 20° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina

				Art. 16 
 
             Svolgimento del 20° corso Allievi ufficiali 
                 in ferma prefissata (AUFP) e nomina 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
di merito di cui al precedente art. 15, comma 1  saranno  ammessi  al
corso   sotto    riserva    dell'accertamento,    anche    successivo
all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente
art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio  presso
l'Accademia navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso AUFP. In caso di impossibilita' a  ottemperare  tempestivamente
alla convocazione per causa di forza maggiore,  comunicata  entro  la
data di prevista presentazione al  Comando  dell'Accademia  navale  -
Ufficio concorsi - viale  Italia  n.  72  -  57127  Livorno  -  (fax:
0586/238222), il Comando  medesimo,  riconosciuta  la  validita'  del
motivo  addotto,  potra'  concedere  un  differimento  alla  data  di
presentazione che in nessun caso sara'  successivo  alla  conclusione
della prima settimana del corso di formazione. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  "Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi". 
    4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il personale militare. La  cancellazione
avra' effetto dalla data  di  ammissione  al  corso  in  qualita'  di
Allievo ufficiale in ferma prefissata. Allo scopo l'Accademia navale,
al termine dei primi quindici giorni di corso,  dovra'  fornire  alle
competenti  divisioni  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare gli elenchi dettagliati degli Allievi gia' alle  armi  e  di
quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il corso, con presumibile  inizio  entro  il  primo  trimestre
2021, si svolgera' con le modalita' previste dal decreto ministeriale
26 settembre 2002, citato  nelle  premesse.  Gli  ammessi  al  corso,
inclusi  i  militari  in  servizio,   saranno   assunti,   e   quindi
assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con  la  qualifica
di Allievi ufficiali in ferma prefissata e dovranno obbligatoriamente
sottoscrivere una ferma volontaria di trenta  mesi.  Coloro  che  non
sottoscriveranno  tale   ferma   saranno   considerati   rinunciatari
all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia navale. 
    6. Agli Allievi ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  Allievi  ufficiali
dell'Accademia  navale,  ovvero  gli  assegni  del  grado   rivestito
all'atto dell'ammissione. Ai medesimi si applicano le disposizioni in
materia di conservazione del posto di lavoro  per  tutto  il  periodo
della ferma. Entro trenta giorni  dal  congedo,  il  lavoratore  deve
porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In
mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto. 
    7. Gli Allievi che dimostreranno di non  possedere  il  complesso
delle qualita' e delle attitudini necessarie per  bene  assolvere  le
funzioni del grado o che  si  rendono  colpevoli  di  gravi  mancanze
contro  la  disciplina,  il  decoro  o  la  morale  ovvero  che   non
frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal  corso
previa determinazione  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare. 
    Gli Allievi comunque dimessi dal corso: 
      a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, se tale categoria non prevede il  ricollocamento  in  congedo,  il
periodo di durata del  corso  sara'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      c) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    8. Gli Allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
      a) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo del Genio della  marina  per  le  specialita'
genio navale, armi navali e infrastrutture; 
      b) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo; 
      c) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; 
      d) guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo di Stato maggiore; 
      e) guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo del Genio della marina - specialita' armi navali; 
      f) guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo sanitario militare marittimo; 
      g) guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 
    L'anzianita' assoluta sara' fissata dal  decreto  di  nomina  del
Ministro della difesa, mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla
media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al
termine del  corso  di  formazione.  La  predetta  media,  che  sara'
espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia navale. Dopo la
nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla
frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia  navale,
della durata e con le modalita' che  saranno  stabilite  dal  Comando
delle scuole della marina. 
    9. Gli Allievi che non supereranno gli esami  di  fine  corso  in
prima sessione  saranno  ammessi  a  ripeterli  in  una  sessione  di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami in tale  sessione,  sono  nominati
ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato
tutti gli  esami  in  prima  sessione,  con  la  medesima  anzianita'
assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi
dal corso previa  determinazione  della  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    10. Durante la frequenza del corso e durante  l'espletamento  del
servizio da ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
enti/reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze
armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella  Polizia  di  Stato,
nel Corpo della polizia  penitenziaria  e  nel  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei
casi di immediata instaurazione di un rapporto  di  impiego  a  tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al  termine
della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia  previsto
il transito nel servizio permanente. 
    11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio. 
    12. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato Maggiore e previo loro consenso, per  consentire
l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni
condotte fuori dal territorio nazionale  ovvero  a  bordo  di  unita'
navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 
    13.  Agli  Allievi  ufficiali,  una  volta  incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    14. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le  norme  di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

Art. 17 Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati

				Art. 17 
 
         Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia navale, la
conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3.  Verranno  acquisiti  d'ufficio  dal  Comando   dell'Accademia
navale: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina  militare  per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  armato
dello Stato.

Art. 18 Esclusioni

				Art. 18 
 
                             Esclusioni 
 
    1. I  concorrenti  che  risultassero  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione  al  corso  Allievi
ufficiali in ferma prefissata della Marina militare  saranno  esclusi
dal Comando dell'Accademia navale. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale  in  ferma  prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.

Art. 19 Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata

				Art. 19 
 
    Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 
 
    1.  Per  l'avanzamento  ad  anzianita'  al  grado  superiore,   i
Guardiamarina in ferma prefissata ausiliari del  ruolo  speciale  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto  sono  valutati  dai   superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado  e,
se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non  hanno  superato  il
giorno di compimento del  40°  anno  di  eta',  ai  concorsi  per  il
reclutamento di: 
      a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  delle  graduatorie  di
merito.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

				Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti   recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 3 giugno 2020  
 
                                              Il direttore generale   
                                            per il personale militare 
                                                      Ricca           
   Il comandante generale 
del corpo delle capitanerie 
         di  porto 
         Pettorino

Allegato 1

  1. 	ALLEGATO "A" 
    (ART. 5, COMMA 3, DEL BANDO)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

  1. 	ALLEGATO "B" 
    (ART. 10, COMMA 2, LETTERA F) DEL BANDO)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

  1. 	ALLEGATO "C" 
    (ART. 10, COMMA 5, LETTERA C), NUMERO 9 DEL BANDO)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

  1. 	ALLEGATO "D" 
    (ART. 10, COMMA 6 DEL BANDO)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

  1. 	ALLEGATO "E" 
    (ART. 10, COMMA 10, LETTERA C), DEL BANDO)


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

  1. 	ALLEGATO "F" 
    (ART. 12, COMMA 3 DEL BANDO)

    PROVE EFFICIENZA FISICA CORPO GM/AN
    (per i concorrenti per il Corpo del Genio della marina - specialita'
    armi navali, per il successivo impiego
    nei reparti subacquei della Marina militare)

    1. Descrizione delle prove
    Per i candidati per il Corpo GM/AN componente subacquea le prove
    di efficienza fisica (le cui modalita' di esecuzione vengono definite
    nel presente allegato) sono suddivise in tre gruppi -apnea, nuoto e
    atletica- come di seguito riportato:
    a) gruppo 1 - Apnea:
    prova di apnea statica cui sono associati punteggi
    incrementali premianti la performance dei candidati secondo la
    seguente tabella:


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di apnea
    concorrera' alla formazione del punteggio finale delle prove di
    efficienza fisica di cui al successivo para 3.
    b) gruppo 2 - Nuoto:
    nuoto di superficie - stile libero m. 100:
    tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza
    interruzione per 100 metri nuotando a stile libero; alla performance
    del candidato sono associati punteggi incrementali in funzione del
    tempo di esecuzione secondo la seguente tabella:


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di nuoto
    concorrera' alla formazione del punteggio finale delle prove di
    efficienza fisica di cui al successivo para 3.
    c) gruppo 3 - Atletica:
    piegamenti sulle braccia:
    esecuzione di non meno di 5 piegamenti sulle braccia;
    trazioni alla sbarra: esecuzione di almeno una trazione
    completa alla sbarra, con le mani con apertura in avanti e ampiezza
    pari alla larghezza delle spalle, partendo dall'estensione massima
    delle braccia fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra;
    corsa di fondo di m. 5.000:
    esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000
    metri, con punteggi incrementali in funzione del tempo di esecuzione.
    Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali
    premianti la performance dei candidati, secondo la seguente tabella:


    Parte di provvedimento in formato grafico


    La media dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle tre
    prove di atletica concorrera' alla formazione del punteggio finale
    delle prove di efficienza fisica di cui al successivo para 3.
    2. Modalita' di svolgimento delle prove corpo GM/AN (componente
    subacquea)
    a. Prova di apnea statica: il candidato, che avra' cura di
    mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare il rischio di
    congestione, dovra' essere dotato di ciabatte, costume da bagno
    consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi).
    Egli dovra' scendere in acqua dall'apposita scaletta di ingresso
    nella piscina e alla ricezione dell'apposito segnale (che coincidera'
    con lo start del cronometro) immergere completamente la testa
    sott'acqua, rimanendo attaccato alla scaletta stessa. Un membro o
    collaboratore della commissione, osservatore dell'esercizio,
    provvedera' al conteggio del tempo. A ciascun candidato la
    commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
    relativa tabella. La prova si considera non superata, con punteggio
    di 0/30, qualora il candidato rifiuti di immergere la testa
    sott'acqua.
    b. Prova di nuoto metri 100: il candidato, che avra' cura di
    mangiare in tempi e quantita' tali da non ingenerare il rischio di
    congestione, dovra' essere dotato di ciabatte, costume da bagno
    consono, dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del
    cronometro), egli dovra' tuffarsi dal blocco di partenza e nuotare a
    stile libero, senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui
    galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il
    giudizio di inidoneita' alla prova) percorrendo la distanza di 100
    metri. Alla virata, al candidato non e' permesso fermarsi ed cuffia e
    occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la
    prova, alla ricezione appoggiare i piedi sul fondo (pena il giudizio
    di inidoneita' alla prova) ed e' obbligato a toccare il bordo vasca
    di fine corsia. Al candidato e' permesso darsi una spinta con i piedi
    dal bordo (e quindi possibile effettuare la capriola) ed effettuare
    una fase di nuoto subacqueo per la vasca di ritorno. A ciascun
    candidato la commissione assegnera' un punteggio in base alla
    relativa tabella, in funzione del tempo di esecuzione. La prova si
    considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato
    non riesca a coprire la distanza di 100 metri ovvero la ricopra in un
    tempo superiore a 2'30" secondi. Un membro o collaboratore della
    commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrera' il tempo
    impiegato dai candidati.
    c. Piegamenti sulle braccia: il candidato dovra' iniziare la
    prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle
    mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle
    spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra,
    indossando la tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e
    idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la prova egli, alla
    ricezione dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del
    cronometro), dovra' eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e
    senza interruzione, un numero maggiore o uguale a 5 piegamenti sulle
    braccia con le seguenti modalita':
    sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
    posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
    una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
    braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
    posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento
    con il petto;
    ripetere i piegamenti senza interruzioni.
    Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio,
    provvedera' al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
    eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera
    scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la
    prova, eventualmente cronometrato da un collaboratore della
    commissione. A ciascun candidato la commissione assegnera' un
    punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La
    prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il
    candidato non riesca a eseguire almeno 5 piegamenti.
    d. Trazioni alla sbarra: il candidato, alla ricezione
    dell'apposito segnale (che coincidera' con lo start del cronometro),
    dovra' eseguire l'esercizio, entro il tempo limite di 2 minuti e
    senza soluzione di continuita'. Partendo dalla posizione verticale
    con il corpo completamente sospeso a una sbarra orizzontale, con le
    mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari
    alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovra'
    sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore della
    sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
    Il candidato potra' scegliere il ritmo a lui piu' consono e
    dovra' completare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale
    altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non e'
    consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante
    l'esecuzione dell'esercizio. Un membro della commissione, osservatore
    dell'esercizio, provvedera' al conteggio a voce alta degli esercizi
    correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli
    eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo
    disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da un
    collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione
    assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
    tabella. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30,
    qualora il candidato non riesca a eseguire almeno una trazione
    completa.
    e. Corsa di fondo di metri 5.000: esecuzione di una corsa piana
    sulla distanza di 5.000 metri. Un membro o collaboratore della
    commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrera' il tempo
    impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione
    assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa
    tabella. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30,
    qualora il candidato non riesca a coprire la distanza di 5.000 metri.
    3. Modalita' di valutazione dell'idoneita' alle prove corpo GM/AN
    (componente subacquea)
    Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il
    candidato dovra' ottenere un punteggio superiore o uguale a 18/30,
    calcolato secondo i seguenti criteri:
    il mancato superamento di una prova non comporta l'inidoneita'
    alle prove di efficienza fisica, ma l'assegnazione del punteggio di
    0/30 che concorrera' alla media con quelli ottenuti nelle altre
    prove;
    il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene
    calcolato sommando i punteggi ovvero la media dei punteggi dei tre
    gruppi di prove (apnea, nuoto e atletica) e dividendo il totale per
    3.
    Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di
    18/30, sara' giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica.
    Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comportera'
    l'esclusione dall'iter selettivo per l'impiego nella componente
    subacquea.
    4. Comportamento da tenere in caso di infortunio
    I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente
    subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio
    delle prove, idonea certificazione medica, che sara' valutata dalla
    commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito
    l'ufficiale medico, adottera' le conseguenti determinazioni,
    autorizzando eventualmente il differimento ad altra data
    dell'effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (apnea e/o
    nuoto e/o atletica).
    Allo stesso modo, i candidati che prima dell'inizio delle prove
    accusano una indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione
    di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
    commissione che, sentito l'ufficiale medico presente, adottera' le
    conseguenti determinazioni.
    Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
    di ripetizione delle prove che pervengano da parte di candidati che
    hanno portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le
    prove di efficienza fisica.
    I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla
    commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione delle
    prove di uno solo e/o di tutti e 3 i gruppi (apnea e/o nuoto e/o
    atletica), saranno convocati per sostenere le prove in altra data.
    Tale data non potra', in alcun caso, essere successiva alla data di
    prevista conclusione dello svolgimento delle prove di efficienza
    fisica di tutte le sessioni.
    Ai candidati che risulteranno impossibilitati a
    effettuare/completare le prove anche nel giorno stabilito per la
    nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale
    data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita' alle prove
    di efficienza fisica.
    Tale giudizio, che e' definitivo, comportera' l'esclusione
    dall'iter selettivo per l'impiego nella componente subacquea.

Allegato 7

  1. 	ALLEGATO "G" 
    (ART. 12, COMMA 3 DEL BANDO)

    PROVA FUNZIONALE IN CAMERA DI DECOMPRESSIONE E PROVA DI ACQUATICITA'
    PER I CANDIDATI AUFP DEL CORPO GM/AN (COMPONENTE SUBACQUEA)

    1. Generalita' e criteri di valutazione delle prove
    I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti dell'idoneita'
    psico-fisica specifica per l'impiego nella componente subacquea,
    saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma
    1, lettera e), a:
    una prova funzionale in camera di decompressione;
    le seguenti prove di acquaticita' in vasca:
    respirazione con mascherino ed erogatore da fermi e
    spostamento dei pesi sul fondo della vasca/piscina;
    rimozione del boccaglio in apnea restando a bocca aperta per
    almeno 15 sec;
    prova statica di allagamento/esaurimento del mascherino e
    respirazione senza mascherino;
    prova dinamica di allagamento/esaurimento del mascherino e
    respirazione senza mascherino;
    apnea sul fondo della vasca/piscina.
    Il candidato potra' svolgere i precitati test solo se in possesso
    del profilo sanitario, previsto nella SMM-IS 150, di idoneita' alla
    componente subacquea.
    Per essere giudicato idoneo alle prove il candidato dovra'
    superare la prova funzionale in camera di decompressione, ottenere la
    sufficienza nella prova di apnea sul fondo della vasca e conseguire
    un punteggio complessivo nelle prove di acquaticita' superiore o
    uguale a 18/30, calcolato secondo i criteri stabiliti nello statino
    per la valutazione dei test acquatici di cui al presente allegato. In
    caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita'. I giudizi, che
    saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto della
    preposta commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti
    giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori
    comunicazioni.
    2. Prova funzionale in camera di decompressione a quota di m 20
    I candidati saranno sottoposti ad una "immersione funzionale a
    secco" in un ambiente iperbarico (camera di decompressione ovvero
    camera iperbarica). La prova sara' considerata superata se il
    candidato dimostrera' di aver assimilato le procedure per la
    compensazione timpanica e non mostrera' sintomi di disbarismo e
    segnali claustrofobici concludendo tutte le fasi dell'immersione
    (discesa/permanenza in quota/risalita).
    2.1. Descrizione della prova funzionale in camera di decompressione
    Prima della prova:
    il direttore di immersione (ufficiale abilitato subacqueo,
    membro della commissione ovvero di supporto alla stessa), procedera'
    ad illustrare le norme di sicurezza sulle procedure e sulla gestione
    delle eventuali emergenze (in particolare soffermandosi sul materiale
    che non deve essere introdotto in camera di decompressione);
    il personale sanitario (un infermiere militare) illustrera' le
    tecniche di compensazione timpanica.
    I candidati (nel numero massimo di due) entreranno nel modulo
    principale della camera di decompressione, accompagnati dal
    manovratore interno militare e da un infermiere militare, prendendo
    posto a sedere sull'apposito seggiolino che gli verra' indicato.
    Il portello del modulo principale della camera di decompressione
    sara' chiuso e, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza
    impiegate in Marina militare (ai sensi della pubblicazione SMM 6 "
    Norme per le immersioni" ed. 2017), si procedera' mediante la
    pressurizzazione ad aria (immissione di aria in pressione).
    L'ambiente, sara' portato fino a 3 atmosfere (l'equivalente di una
    quota in acqua di circa 20 metri). La respirazione, per tutta la
    durata dell'immersione, avverra' in " ambiente" senza ausilio di
    mascherini. Il profilo dell'immersione (discesa - pressurizzazione -
    permanenza in quota e risalita - depressurizzazione) non prevede
    fermate decompressive. Viene impiegata la tabella " 21 metri" (vds
    Annesso 1 " tabelle di decompressione per immersione ad ARIA" alla
    precitata SMM 6).
    2.2 Eventuale interruzione della manovra
    Durante la pressurizzazione, qualora un candidato avvertisse
    difficolta' nella compensazione e/o disagi di qualsivoglia natura,
    puo' chiedere di interrompere la procedura alzando un braccio e
    comunicandolo al personale addetto alla manovra interna. Il militare
    addetto interrompera' la pressurizzazione e si attestera' sulla quota
    raggiunta. Se la causa che ha indotto l'interruzione e' risolvibile
    si continuera' la manovra. Interrompere la proceduta non inficia sul
    buon esito della prova. Se la causa che ha interrotto la manovra non
    e' risolvibile, si procedera' alla risalita del candidato che ha
    chiesto l'interruzione. Lo stesso sara' fatto transitare nella
    garitta della camera di decompressione accompagnato dall'infermiere e
    sara' riportato alla pressione ambiente (depressurizzazione della
    sola garitta). Tale circostanza causa il non superamento della prova.
    3. Prove di acquaticita' in vasca/piscina
    3.1 Generalita'
    I candidati sono sottoposti a un test di abilita' subacquea,
    svolgendo in sequenza, una serie di prove in acqua, impiegando un
    autorespiratore ad aria (ARA). Le prove sono tese a valutare
    l'acquaticita' posseduta e la predisposizione del candidato
    all'impiego degli autorespiratori. Per considerare il test superato
    il candidato dovra' ottenere un punteggio complessivo superiore o
    uguale a 18/30, determinato secondo i criteri esplicitati nello
    statino per la valutazione in calce al presente allegato. Il giudizio
    e' espresso dalla commissione preposta che si avvarra' del supporto
    di un Istruttore valutatore nominato dal Gruppo scuole del comando
    subacqueo ed incursori (COMSUBIN), designato anche quale Direttore di
    immersione, e di altri istruttori e/o militari di categoria "
    Palombaro" nonche' dell'assistenza di personale medico/infermiere
    dell'infermeria di COMSUBIN.
    Le prove in acqua per la verifica della predisposizione alle
    attivita' subacquee vengono svolte nei locali destinati ai " Test
    pratici per l'ammissione ai corsi" presso la Scuola subacquei di
    COMSUBIN. Usualmente la vasca consiste in una piscina di acqua dolce
    a vetri, dove il candidato e' costantemente a contatto visivo con
    l'Istruttore valutatore posto all'esterno. In caso di
    indisponibilita' della struttura prima descritta i test sono eseguiti
    in una piscina.
    Le attivita' subacquee sono svolte come dalle norme contenute
    nella pubblicazione SMM 6 "Norme per l'immersione" ed. 2017".
    Prima di procedere con il test, l'Istruttore valutatore/direttore
    di Immersione e gli istruttori coadiutori mostrano e descrivono ai
    candidati:
    il locale " Test pratici di ammissione" o la piscina;
    il materiale subacqueo, e le modalita' di vestizione ed
    impiego;
    il principio di funzionamento dell'autorespiratore ad aria
    (ARA) ed alcuni dettagli tecnici necessari per l'esecuzione del test;
    le modalita' delle prove da effettuare;
    le procedure di sicurezza e di emergenza comprensive dei "
    segnali manuali tra operatori" (Vds allegato 2 SMM 6)
    Il personale medico/infermieristico:
    pone in visione all'Istruttore valutatore/direttore di
    immersione la certificazione di idoneita' dei candidati;
    sottopone i candidati ai controlli pre-immersione;
    illustra le tecniche di compensazione.
    La vestizione del candidato e' seguita e controllata dal
    personale Palombaro che coadiuva l'Istruttore valutatore/direttore di
    immersione. Al termine della vestizione, il candidato siede bordo
    vasca per indossare l'autorespiratore. L'autorespiratore gli/le viene
    posto sulla schiena dal personale coadiutore. Il personale designato
    controlla che l'autorespiratore sia indossato correttamente, ne
    verifica nuovamente il buon funzionamento. All'ordine e quando il
    candidato e' pronto, viene invitato ad entrare in acqua e a restare
    in superficie con il mascherino indossato ed erogatore in bocca. Il
    candidato indossa una cima di sicurezza, detta braga, il cui capo e
    mantenuto da un operatore palombaro (giusto quanto disposto dalla SMM
    6). Al candidato viene chiesto se e' pronto all'immersione. In caso
    di risposta affermativa egli deve scendere, all'ordine, sul fondo
    della vasca e posizionarsi in ginocchio di fronte all'Istruttore
    valutatore/direttore di immersione per l'inizio delle fasi successive
    (in caso di prova si svolga nella vasca a vetro) o sul fondo della
    piscina di fronte all'operatore militare in acqua.
    3.2 Particolarita' sulle prove
    In ogni momento, il candidato, qualora abbia un qualsivoglia
    disagio/dubbio lo puo' riportare all'Istruttore valutatore/direttore
    di immersione o al personale designato. Il valutatore descrive
    nuovamente al candidato come procedere per un massimo di due volte.
    Se candidato rifiuta di procedere dopo due volte, la prova viene
    considerata conclusa con esito di negativo. Non vi e' un limite di
    tempo previsto per la durata e l'esecuzione dei test. L'Istruttore
    valutatore/direttore di immersione puo' richiedere al candidato la
    ripetizione della singola prova, anche per piu' di una volta, per
    avere maggiori elementi di valutazione.
    L'assistenza di superficie e' assicurata da un operatore
    subacqueo (detto Stand-by), vestito e pronto ad immergersi
    all'evenienza e/o dallo stesso valutatore se le prove si svolgono in
    piscina.
    L'assistenza sanitaria e' fornita da un infermiere abilitato fsb
    (fisiopatologia del lavoro subacqueo) e dal ufficiale medico
    (reperibile su chiamata solo se l'attivita' viene svolta a COMSUBIN).
    Il giudizio dell'Istruttore valutatore/direttore di immersione e'
    inoppugnabile.
    3.3 Materiale sportivo
    Al candidato e' richiesto di portare al seguito un costume da
    piscina (in tinta unita), ciabatte, accappatoio e i prodotti per
    l'igiene personale e per la doccia. Ai candidati di sesso femminile
    e' richiesto l'impiego di un costume intero. Il materiale tecnico
    necessario all'espletamento delle prove (1) viene fornito dalla
    Scuola subacquei di COMSUBIN. Non sono ammessi equipaggiamenti
    subacquei personali.
    3.4 Descrizione delle prove
    a. Prova 1 - Respirazione da fermi con mascherino ed erogatore,
    spostamento dei pesi sul fondo della vasca/piscina.
    Il candidato, gia' posizionato in ginocchio sul fondo della
    vasca/piscina, fermo di fronte all'Istruttore valutatore/direttore di
    immersione deve respirare con regolarita' dimostrando tranquillita'
    nell'ambiente acquatico. Successivamente dovra' afferrare degli
    oggetti pesanti in modo da avere un assetto completamente negativo.
    Rimanendo sul fondo della vasca deve camminare sul fondo con
    naturalezza e coordinazione mantenendo una respirazione regolare.
    Il candidato deve:
    dimostrare sicurezza e decisione prima di immergersi;
    dimostrare calma appena s'immerge;
    eseguire con precisione i movimenti ordinati;
    non venire a galla durante l'esercitazione;
    non lasciare il boccaglio durante l'esercitazione.
    b. Prova 2 - Rimozione del boccaglio in apnea restando a bocca
    aperta per almeno 15 sec
    Il candidato deve togliere l'erogatore dalla bocca, tenendolo in
    mano, per poter prontamente respirare in caso di necessita', aprire
    la bocca per 15 secondi rimanendo calmo e non ingoiando acqua.
    Il candidato deve:
    evitare di scaricare da naso e dalla bocca;
    eseguire con precisione i movimenti ordinati;
    non venire a galla durante l'esercitazione;
    non perdere il controllo del boccaglio durante l'esercitazione.
    c. Prova 3 - Prova statica di allagamento/esaurimento del
    mascherino e respirazione senza mascherino.
    Al candidato viene chiesto di togliere il mascherino, fissarlo al
    polso e stare fermo.
    Tecnica di svuotamento del mascherino dall'acqua.
    Tale manovra si esegue portando lievemente la testa all'indietro,
    premendo con le dita sulla parte superiore della maschera e soffiando
    aria dal naso. Quando il mascherino risulta svuotato tornare nella
    posizione di partenza. (la manovra viene illustrata dall'Istruttore
    valutatore/direttore di Immersione nella descrizione delle prove).
    L'esecuzione di questa manovra puo' essere richiesta piu' volte.
    Il candidato deve:
    evitare di scaricare da naso e dalla bocca dopo l'allagamento;
    tenere gli occhi aperti con mascherino allagato con
    disinvoltura;
    eseguire con precisione i movimenti ordinati;
    non venire a galla durante l'esercitazione;
    non lasciare il boccaglio durante l'esercitazione.
    d. Prova 4 - Prova dinamica di allagamento/esaurimento del
    mascherino e respirazione senza mascherino
    Al candidato viene chiesto di togliere il mascherino, fissarlo al
    polso. Al comando dell'Istruttore valutatore/direttore di immersione
    eseguire semplici movimenti a richiesta (es: camminata, camminata con
    pesi, rispondere con gesto pollice alzato). Al termine, a comando
    dell'Istruttore valutatore/direttore di immersione, reindossare il
    mascherino ed esaurirlo con la tecnica descritta al punto (3).
    Il candidato deve:
    evitare di scaricare da naso e dalla bocca dopo l'allagamento;
    tenere gli occhi aperti con mascherino allagato con
    disinvoltura;
    eseguire con precisione i movimenti ordinati;
    non venire a galla durante l'esercitazione;
    non lasciare il boccaglio durante l'esercitazione.
    e. Prova 5 - Apnea sul fondo della vasca/piscina
    Il candidato posizionato sul fondo in ginocchio e mascherino
    indossato si toglie l'erogatore dalla bocca e deve mantenere l'apnea
    statica per almeno un minuto.


    Parte di provvedimento in formato grafico


    4. Disposizioni in caso di impedimento per infortunio
    I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente
    subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle
    prove idonea certificazione medica che sara' valutata dalla
    commissione per la prova funzionale in camera di decompressione e la
    prova di acquaticita'. Questa, sentito l'ufficiale medico, adottera'
    le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il
    differimento ad altra data della effettuazione delle prove.
    I concorrenti che prima dell'inizio delle prove dovessero
    accusare una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante
    l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare immediatamente
    la commissione la quale, sentito l'ufficiale medico designato,
    adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in
    considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
    formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento,
    anche se con esito negativo, la prova funzionale in camera di
    decompressione e/o la prova di acquaticita'.
    I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla
    commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di
    tutte o di parte delle prove, saranno convocati -mediante avviso
    inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale
    dei concorsi- per sostenere le prove in altra data. Tale data non
    potra', in alcun caso, essere successiva alla data di prevista
    conclusione dello svolgimento della prova funzionale in camera di
    decompressione e della prova di acquaticita' di tutte le sessioni.
    Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad
    effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova
    convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale
    data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita' alla prova
    funzionale in camera di decompressione e alla prova di acquaticita'.
    Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comportera'
    l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

    (1) Muta e calzari in neoprene, mascherino, giubetto per le
    immersione (Giubbetto Assetto Variabile GAV o Jacket), cintura
    con piombi o pesi(se si impiega Jacket), gruppo bombola/e con
    erogatori.

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