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- Atto numero 25E03460 del 13-06-2025
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Concorso, per esame teorico-pratico, per la copertura di sette posti di procuratore dello Stato. (Decreto n. 114 del 30 maggio 2025). (25E03460)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 13-06-2025
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso, per esame teorico-pratico, per la copertura di sette posti di procuratore dello Stato. (Decreto n. 114 del 30 maggio 2025). (25E03460)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- Data: 13-06-2025
- Scadenza: 12-08-2025
Art. 1 E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a sette posti di procuratore dello Stato.
L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante
"Approvazione del Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";
Visto il regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, recante
"Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato" ed in
particolare l'art. 4;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante
"Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato" ed in
particolare l'art. 3;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante "Modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante "Norme di esecuzione del Testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3";
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante "Modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante "Modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato";
Vista la legge 6 agosto 1984, n. 425, recante "Disposizioni
relative al trattamento economico dei magistrati";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante "Misure urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" ed in
particolare l'art. 3;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili", in particolare l'art. 16, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 35, comma 6;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
"Codice dell'amministrazione digitale" ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"
ed in particolare l'art. 5;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2012)", in particolare l'art. 4, comma 45, il
quale dispone che "Per la partecipazione ai concorsi per il
reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive modificazioni, e' dovuto un diritto di
segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della
procedura";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo",
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare
l'art. 73, comma 14;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in particolare
l'art. 4, comma 15, il quale dispone che "La disposizione dell'art.
4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche
ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura";
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113 ed in particolare l'art. 3, comma 4-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante "Norme sull'accesso dei cittadini
degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 1, lettera c);
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
aprile 2000, n. 141, "Regolamento recante il limite di eta' per la
partecipazione al concorso per procuratore dello Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di rilascio e di uso
della casella di posta elettronica certificata assegnata ai
cittadini";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011,
n. 161, concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni
delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello
Stato";
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante
"Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con
disturbi specifici dell'apprendimento" ai sensi dell'art. 3, comma
4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 sopra citato;
Viste le note prot. n. 227701 del 30 ottobre 2024 e prot. n.
75911 del 7 novembre 2024, con le quali rispettivamente, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato-Igop e la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, hanno autorizzato
l'Avvocatura dello Stato, tra l'altro, ad assumere sette unita' di
procuratore dello Stato, a valere sulla ulteriore disponibilita'
residua del budget 2024, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 31 luglio 2024, mediante l'indizione di un
nuovo concorso pubblico;
Decreta:
Art. 1
E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a sette posti
di procuratore dello Stato.
Art. 2 Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; esercizio dei diritti civili e politici; condotta incensurabile;
Art. 2
Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana;
esercizio dei diritti civili e politici;
condotta incensurabile;
laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in
giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il
previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso universitario
di durata legale non inferiore a quattro anni;
non aver superato il trentacinquesimo anno di eta';
idoneita' fisica all'impiego;
non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato;
essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria;
essere in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.
I suddetti requisiti di ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande stabilito dall'art. 3 del presente bando di concorso.
Art. 3 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Art. 3
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata,
esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito
indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
personalmente intestato al candidato.
La domanda di partecipazione e' presentata attraverso l'accesso
al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato dal sito
www.avvocaturastato.it sezione "Concorsi" → "Concorsi avvocato e
procuratore", seguendo la procedura ivi indicata, alternativamente,
mediante:
sistema pubblico di identita' digitale (SPID);
carta d'identita' elettronica (CIE);
carta nazionale dei servizi (CNS).
La procedura di invio della domanda (iscrizione) deve essere
completata entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
Nel caso di piu' invii verra' presa in considerazione
esclusivamente la domanda inviata per ultima.
Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle
domande, il sistema non permettera' piu' l'accesso al FORM ne'
l'invio della domanda.
Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilita' della
procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si riserva
di comunicare, attraverso il proprio sito internet, modalita'
alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di
disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura
sanitaria pubblica, che non rendono possibile l'utilizzo del portale,
la partecipazione al concorso puo' avvenire mediante domanda redatta
in formato cartaceo secondo lo schema di cui all'allegato A, che
forma parte integrante del presente bando, unitamente a copia
fotostatica di un documento di identita' in corso di validita' e
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine di cui al primo periodo del presente articolo, all'Avvocatura
dello Stato, Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse
umane - Servizio personale, al seguente indirizzo: via dei Portoghesi
n. 12, 00186 Roma.
La modalita' di presentazione della domanda di cui al periodo
precedente puo' essere adottata esclusivamente dai soggetti ivi
previsti; pertanto, ove fosse utilizzata da altri candidati, essa non
sara' presa in considerazione dall'Avvocatura dello Stato.
Per la partecipazione al concorso il candidato dovra' aver
effettuato un versamento della somma di euro 15,00 a titolo di
diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese
della procedura concorsuale. Il versamento dovra' essere eseguito
utilizzando il bollettino di pagamento PagoPA scaricabile in sede di
compilazione della domanda entro il termine di scadenza indicato.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono
dichiarare, consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445:
cognome, nome, data e luogo di nascita;
codice fiscale;
residenza e un domicilio anagrafico, se diverso dalla
residenza;
indirizzo di posta elettronica certificata;
indirizzo di posta elettronica ordinaria;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
gli eventuali procedimenti in corso per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione;
gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
le eventuali indagini preliminari alle quali si e' a conoscenza
di essere sottoposti;
il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o
laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in
giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli
studi, al termine di un corso universitario di durata legale non
inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del
conseguimento;
l'idoneita' fisica all'impiego;
di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale
per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
l'eventuale necessita', in relazione alla propria disabilita'
(e fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica), di
ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di
esame ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 5
febbraio 1992. A tal fine il candidato deve attestare di essere stato
riconosciuto disabile producendo idonea certificazione rilasciata
dalla struttura pubblica competente. Tutta la documentazione inerente
alla condizione di handicap dovra' essere trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo pec
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it unitamente alla
specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari ovvero,
per i soli candidati autorizzati alla trasmissione della domanda di
partecipazione tramite il modello A, allegato al presente bando, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Avvocatura dello
Stato, Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane -
Servizio personale, al seguente indirizzo: via dei Portoghesi n. 12,
00186 Roma, unitamente alla domanda di partecipazione di cui al
predetto modello A.
La concessione e assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad
insindacabile giudizio dell'Avvocato generale dello Stato sulla
scorta della documentazione esibita. Il mancato inoltro di tale
documentazione non consentira' all'amministrazione di fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta;
l'eventuale condizione di candidato affetto da disturbi
specifici di apprendimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto
2021, n. 113, facendo esplicita richiesta della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in
funzione della propria necessita' che deve essere opportunamente
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. Tale documentazione dovra' essere trasmessa a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it unitamente alla
specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari ovvero
per i soli candidati autorizzati alla trasmissione della domanda di
partecipazione tramite il modello A, allegato al presente bando, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Avvocatura dello
Stato, Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane -
Servizio personale, al seguente indirizzo: via dei Portoghesi n. 12,
00186 Roma, unitamente alla domanda di partecipazione di cui al
predetto modello A.
L'adozione delle richiamate misure sara' determinata ad
insindacabile giudizio dell'Avvocato generale dello Stato, sulla
scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle
modalita' individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. Il
mancato inoltro di tale documentazione non consentira'
all'amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta;
di essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria,
effettuato tramite PagoPA entro il termine di scadenza indicato sul
bollettino.
Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate
esclusivamente al domicilio digitale (indirizzo PEC) dichiarato dal
candidato; ogni variazione del predetto indirizzo dovra' essere
tempestivamente comunicata all'Ufficio I - Affari generali,
programmazione e risorse umane - Servizio personale; e-mail:
ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it - pec:
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it
L'Avvocatura dello Stato non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito pec da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto indirizzo, ne' per
eventuali disguidi telematici.
Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere
difficolta' incontrate nella presentazione della domanda mediante il
portale, potranno essere indirizzate esclusivamente all'indirizzo
digitale indicato nello stesso portale concorsi.
Art. 4 Non sono ammessi al concorso: coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato; coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
Art. 4
Non sono ammessi al concorso:
coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneita' in
precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato;
coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2
del presente decreto;
coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o
con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto.
L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.
Art. 5 L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono: a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
Art. 5
L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato
consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte,
che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura,
consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
privato e/o di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
penale e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale.
La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove
scritte, il diritto costituzionale, il diritto internazionale
privato, il diritto dell'Unione europea, il diritto tributario, il
diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.
Le prove scritte avranno luogo nella Provincia di Roma e la prova
orale avra' luogo a Roma.
Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso,
l'Avvocato generale puo' disporre con proprio provvedimento che una
delle prove scritte abbia luogo anticipatamente rispetto alle
rimanenti, individuando la data in cui essa sara' tenuta.
Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami" - n. 82 del 21 ottobre 2025, verranno resi noti il luogo, i
giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o la prova
scritta da svolgersi anticipatamente rispetto alle rimanenti.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame non sara' data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove
scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in ogni caso
fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre l'esclusione dei
candidati, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove
venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui agli
articoli 2 e 4 del presente bando.
Durante gli scritti sara' consentita ai candidati soltanto la
consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris
e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi
latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono
consegnare i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno
gli scritti il giorno e secondo le modalita' che saranno indicate
nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a
stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina
interna, le generalita' del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.
Art. 6 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, possono essere nominati in via
Art. 6
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 9, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, possono essere nominati in via
definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli
componenti la commissione.
Nell'ipotesi in cui una delle prove scritte abbia luogo
anticipatamente, si provvede alla contestuale nomina di due distinte
commissioni nella composizione indicata al predetto art. 16.
La prima commissione procede all'espletamento di tutti gli
incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto
alle altre, compresa l'individuazione della materia su cui vertera'
la prova stessa mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte
di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando.
La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli
incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.
Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei
commissari, costituisce il punto definitivo assegnato all'elaborato
svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi
elaborati svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato
attribuito almeno il punteggio di sei decimi.
Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno
conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove
scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente mediante
punteggio numerico.
Nell'ipotesi in cui una delle prove scritte si svolga
anticipatamente, vengono ammessi alle rimanenti prove i soli
candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi
nella prova anticipata. Con apposito avviso che sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito
internet dell'Avvocatura dello Stato, saranno resi noti il luogo e la
data in cui si svolgeranno le rimanenti prove scritte unitamente
all'elenco dei candidati ammessi a sostenerle.
Il diario delle prove orali sara' fissato dalla commissione
giudicatrice.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi.
La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato
nella prova orale.
La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 120.
A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui
all'art. 7 del presente decreto.
Art. 7 I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, all'indirizzo pec: ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it - nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli, ovvero
Art. 7
I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, all'indirizzo pec:
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it - nel termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo
all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli, ovvero
apposita dichiarazione sostitutiva sul possesso degli stessi, resa
secondo la normativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che diano diritto a preferenza
nella nomina.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono preferiti, a parita' di merito - previa presentazione di
idonea documentazione - i candidati che abbiano compiuto il
prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1955, n. 519. Si
applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e le disposizioni generali sui
titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
Art. 8 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e della stessa si da' notizia mediante avviso pubblicato sul sito www.avvocaturastato.it - sezione "Concorsi" → "Concorsi avvocato e procuratore".
Art. 8
La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego e della stessa si da' notizia mediante avviso pubblicato
sul sito www.avvocaturastato.it - sezione "Concorsi" → "Concorsi
avvocato e procuratore".
Art. 9 I vincitori del concorso saranno nominati procuratori dello Stato alla prima classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sara' stabilito.
Art. 9
I vincitori del concorso saranno nominati procuratori dello Stato
alla prima classe di stipendio ed immessi in servizio secondo
l'ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno
destinati, entro il termine che sara' stabilito.
Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da
parte di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della
ricusazione del visto saranno comunque compensate.
Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, dovranno dichiarare tale possesso mediante apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con le modalita' che saranno successivamente indicate
nell'invito ad assumere servizio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese.
Art. 10 Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla prima classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base all'applicazione delle disposizioni vigenti al momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,
Art. 10
Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla
prima classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo
risultante in base all'applicazione delle disposizioni vigenti al
momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11
agosto 2014, n. 114 nonche' di cui all'art. 2 della legge 6 agosto
1984, n. 425.
Art. 11 La presentazione della domanda di ammissione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Art. 11
La presentazione della domanda di ammissione alla selezione
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)" (di seguito regolamento) e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016) (di seguito Codice).
L'iscrizione al portale di reclutamento e la presentazione della
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comportano il
trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura
medesima, nel rispetto del regolamento (UE) e del Codice. I dati
personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente
per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i
dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo
svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire
tali finalita'.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso
l'Avvocatura generale dello Stato, titolare del trattamento,
nell'ambito della Direzione per le risorse umane, per la formazione e
affari generali. Il dato di contatto del titolare del trattamento e':
Avvocatura dello Stato, con sede in Roma (Italia) - via dei
portoghesi n. 12 - 00186; tel.: (+39) 06.68291; e-mail:
ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it - pec:
roma@mailcert.avvocaturastato.it
Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di
strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti incaricati
dell'Avvocatura, quali "Persone autorizzate" al trattamento dei dati
ai sensi del regolamento, nei modi e nei limiti strettamente
necessari per perseguire le predette finalita', anche nel caso di
eventuale comunicazione a terzi.
Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che
forniscono alla Avvocatura dello Stato servizi connessi al presente
bando ed operano in qualita' di responsabili del trattamento
designati (articoli 28 e 4, n. 8 del regolamento UE).
Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento
dei dati personali l'Avvocatura puo' venire a conoscenza di dati che
il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce
"Trattamento di categorie particolari di dati personali" e di
"Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati"
(art. 9 e 10 del regolamento). Tali dati saranno trattati con la
massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla
procedura o previste dalla legge.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno
diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). L'apposita istanza
puo' essere presentata contattando il responsabile della protezione
dei dati presso l'Avvocatura dello Stato: Avvocatura dello Stato -
responsabile della protezione dei dati personali - via dei Portoghesi
n. 12 - 00186 - Roma, e-mail: rpd@avvocaturastato.it
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del regolamento).
Art. 12 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. Roma, 30 maggio 2025
Art. 12
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale
degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato.
Roma, 30 maggio 2025
L'Avvocato generale: Palmieri