AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Concorso, per esame teorico-pratico, per la copertura di sette posti di procuratore dello Stato. (Decreto n. 114 del 30 maggio 2025). (25E03460)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 13-06-2025

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per esame teorico-pratico, per la copertura di sette posti di procuratore dello Stato. (Decreto n. 114 del 30 maggio 2025). (25E03460)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
  • Data: 13-06-2025
  • Scadenza: 12-08-2025

Art. 1 E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a sette posti di procuratore dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
 
    Visto  il  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  recante
"Approvazione del Testo unico delle leggi e  delle  norme  giuridiche
sulla  rappresentanza  e   difesa   in   giudizio   dello   Stato   e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"; 
    Visto  il  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1612,  recante
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo unico  delle
leggi e delle norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e  difesa  in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"; 
    Visto  il  regio  decreto  13  gennaio  1941,  n.  120,   recante
"Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato"  ed  in
particolare l'art. 4; 
    Visto il decreto  legislativo  2  marzo  1948,  n.  155,  recante
"Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato"  ed  in
particolare l'art. 3; 
    Vista la  legge  20  giugno  1955,  n.  519,  recante  "Modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  "Norme  di  esecuzione  del  Testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3"; 
    Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante  "Modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"; 
    Vista  la  legge  3  aprile  1979,  n.  103,  recante  "Modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"; 
    Vista la legge 6  agosto  1984,  n.  425,  recante  "Disposizioni
relative al trattamento economico dei magistrati"; 
    Vista la legge 23 agosto 1988,  n.  370,  concernente  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Vista la legge 3 gennaio 1991,  n.  3,  recante  "Misure  urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato"; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  "Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante  "Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti"  ed  in
particolare l'art. 3; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo"; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili", in particolare l'art. 16, comma 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 35, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  "Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  concernente
"Codice dell'amministrazione digitale" ed in particolare l'art. 8; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  "Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito  scolastico"
ed in particolare l'art. 5; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2012)", in particolare l'art. 4,  comma  45,  il
quale  dispone  che  "Per  la  partecipazione  ai  concorsi  per   il
reclutamento  del  personale   dirigenziale   delle   amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
del 2001,  e  successive  modificazioni,  e'  dovuto  un  diritto  di
segreteria, quale contributo  per  la  copertura  delle  spese  della
procedura"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione"; 
    Visto  il  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98  ed  in  particolare
l'art. 73, comma 14; 
    Visto  il  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche  amministrazioni",  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  in  particolare
l'art. 4, comma 15, il quale dispone che "La  disposizione  dell'art.
4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si  applica  anche
ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura"; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  "Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6  agosto  2021,
n. 113 ed in particolare l'art. 3, comma 4-bis; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  recante  "Norme  sull'accesso  dei  cittadini
degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 1, lettera c); 
    Visto, per quanto applicabile, il decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.   487,  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  13
aprile 2000, n. 141, "Regolamento recante il limite di  eta'  per  la
partecipazione al concorso per procuratore dello Stato"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002,  n.  313,  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di rilascio  e  di  uso
della  casella  di  posta  elettronica   certificata   assegnata   ai
cittadini"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  2011,
n. 161, concernente "Regolamento recante  modifiche  ed  integrazioni
delle norme  sullo  svolgimento  del  concorso  a  procuratore  dello
Stato"; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  e  il  Ministro  per  le   disabilita',   recante
"Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti  con
disturbi specifici dell'apprendimento" ai sensi  dell'art.  3,  comma
4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 sopra citato; 
    Viste le note prot. n. 227701 del 30  ottobre  2024  e  prot.  n.
75911 del 7 novembre 2024, con le quali rispettivamente, il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato-Igop e la Presidenza del Consiglio dei  ministri
-   Dipartimento   della   funzione   pubblica,   hanno   autorizzato
l'Avvocatura dello Stato, tra l'altro, ad assumere  sette  unita'  di
procuratore dello Stato,  a  valere  sulla  ulteriore  disponibilita'
residua del budget  2024,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 31 luglio 2024,  mediante  l'indizione  di  un
nuovo concorso pubblico; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a sette  posti
di procuratore dello Stato.

Art. 2 Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; esercizio dei diritti civili e politici; condotta incensurabile;

				Art. 2 
 
 
    Per essere ammessi al concorso  e'  necessario  che  i  candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
      cittadinanza italiana; 
      esercizio dei diritti civili e politici; 
      condotta incensurabile; 
      laurea specialistica in giurisprudenza o laurea  magistrale  in
giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il
previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso  universitario
di durata legale non inferiore a quattro anni; 
      non aver superato il trentacinquesimo anno di eta'; 
      idoneita' fisica all'impiego; 
      non essere stato  destituito  o  dispensato  ovvero  licenziato
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento; 
      non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale  per
aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di  documenti
falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
      essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato; 
      essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria; 
      essere in possesso degli altri requisiti richiesti dalle  leggi
vigenti. 
    I suddetti requisiti di  ammissione  al  concorso  devono  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande stabilito dall'art. 3 del presente bando di concorso.

Art. 3 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

				Art. 3 
 
 
    La domanda di partecipazione al  concorso  deve  essere  inviata,
esclusivamente per  via  telematica,  con  le  modalita'  di  seguito
indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    Per la presentazione della domanda i candidati devono  essere  in
possesso di un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
personalmente intestato al candidato. 
    La domanda di partecipazione e' presentata  attraverso  l'accesso
al  portale   concorsi   dell'Avvocatura   dello   Stato   dal   sito
www.avvocaturastato.it sezione  "Concorsi"  →  "Concorsi  avvocato  e
procuratore", seguendo la procedura ivi  indicata,  alternativamente,
mediante: 
      sistema pubblico di identita' digitale (SPID); 
      carta d'identita' elettronica (CIE); 
      carta nazionale dei servizi (CNS). 
    La procedura di invio  della  domanda  (iscrizione)  deve  essere
completata entro il termine di scadenza previsto per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. 
    Nel  caso  di  piu'  invii   verra'   presa   in   considerazione
esclusivamente la domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere del termine  previsto  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema  non  permettera'  piu'  l'accesso  al  FORM  ne'
l'invio della domanda. 
    Nel  caso  si  venisse  a  determinare  l'indisponibilita'  della
procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si  riserva
di  comunicare,  attraverso  il  proprio  sito  internet,   modalita'
alternative per la presentazione delle domande di  partecipazione  al
concorso. 
    In alternativa e  soltanto  per  i  candidati  in  condizioni  di
disabilita'  per  minorazioni  visive,   certificate   da   struttura
sanitaria pubblica, che non rendono possibile l'utilizzo del portale,
la partecipazione al concorso puo' avvenire mediante domanda  redatta
in formato cartaceo secondo lo schema  di  cui  all'allegato  A,  che
forma  parte  integrante  del  presente  bando,  unitamente  a  copia
fotostatica di un documento di identita'  in  corso  di  validita'  e
spedita a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro  il
termine di cui al primo periodo del presente articolo, all'Avvocatura
dello Stato, Ufficio I - Affari generali,  programmazione  e  risorse
umane - Servizio personale, al seguente indirizzo: via dei Portoghesi
n. 12, 00186 Roma. 
    La modalita' di presentazione della domanda  di  cui  al  periodo
precedente puo'  essere  adottata  esclusivamente  dai  soggetti  ivi
previsti; pertanto, ove fosse utilizzata da altri candidati, essa non
sara' presa in considerazione dall'Avvocatura dello Stato. 
    Per la  partecipazione  al  concorso  il  candidato  dovra'  aver
effettuato un versamento della  somma  di  euro  15,00  a  titolo  di
diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle  spese
della procedura concorsuale. Il  versamento  dovra'  essere  eseguito
utilizzando il bollettino di pagamento PagoPA scaricabile in sede  di
compilazione della domanda entro il termine di scadenza indicato. 
    Nella domanda di ammissione  al  concorso  gli  aspiranti  devono
dichiarare, consapevoli delle conseguenze derivanti da  dichiarazioni
mendaci ai sensi  dell'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445: 
      cognome, nome, data e luogo di nascita; 
      codice fiscale; 
      residenza  e  un  domicilio  anagrafico,   se   diverso   dalla
residenza; 
      indirizzo di posta elettronica certificata; 
      indirizzo di posta elettronica ordinaria; 
      il possesso della cittadinanza italiana; 
      il comune nelle cui liste elettorali sono  iscritti,  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      le eventuali condanne penali  riportate  (anche  se  sia  stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 
      i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; 
      gli eventuali  procedimenti  in  corso  per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione; 
      gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili  nel
casellario giudiziale, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      le eventuali indagini preliminari alle quali si e' a conoscenza
di essere sottoposti; 
      il possesso della laurea  specialistica  in  giurisprudenza,  o
laurea  magistrale  in  giurisprudenza,  ovvero   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita, secondo il  previgente  ordinamento  degli
studi, al termine di un corso  universitario  di  durata  legale  non
inferiore  a  quattro   anni,   specificando   luogo   e   data   del
conseguimento; 
      l'idoneita' fisica all'impiego; 
      di essere in posizione regolare nei confronti del  servizio  di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 
      di non essere stati destituiti o dispensati  ovvero  licenziati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento; 
      di non essere stati dichiarati decaduti da un  impiego  statale
per aver  conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
      l'eventuale necessita', in relazione alla  propria  disabilita'
(e fatto comunque  salvo  il  requisito  dell'idoneita'  fisica),  di
ausilio e/o di tempi aggiuntivi per  l'espletamento  delle  prove  di
esame ai sensi degli articoli 4  e  20  della  legge  n.  104  del  5
febbraio 1992. A tal fine il candidato deve attestare di essere stato
riconosciuto disabile  producendo  idonea  certificazione  rilasciata
dalla struttura pubblica competente. Tutta la documentazione inerente
alla condizione di handicap dovra' essere  trasmessa  a  mezzo  posta
elettronica          certificata          all'indirizzo           pec
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it  unitamente  alla
specifica autorizzazione al trattamento dei dati particolari  ovvero,
per i soli candidati autorizzati alla trasmissione della  domanda  di
partecipazione tramite il modello A, allegato al  presente  bando,  a
mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento  all'Avvocatura  dello
Stato, Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane  -
Servizio personale, al seguente indirizzo: via dei Portoghesi n.  12,
00186 Roma, unitamente alla  domanda  di  partecipazione  di  cui  al
predetto modello A. 
      La concessione e assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile  giudizio  dell'Avvocato  generale  dello  Stato  sulla
scorta della documentazione  esibita.  Il  mancato  inoltro  di  tale
documentazione  non  consentira'   all'amministrazione   di   fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta; 
      l'eventuale  condizione  di  candidato  affetto   da   disturbi
specifici di apprendimento, ai sensi dell'art. 3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito  in  legge  6  agosto
2021, n. 113, facendo esplicita richiesta della misura  dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi  aggiuntivi  necessari  in
funzione della propria  necessita'  che  deve  essere  opportunamente
documentata ed esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento  o  da  equivalente
struttura pubblica. Tale documentazione  dovra'  essere  trasmessa  a
mezzo     posta     elettronica     certificata     all'indirizzo pec
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it  unitamente  alla
specifica autorizzazione al trattamento dei dati  particolari  ovvero
per i soli candidati autorizzati alla trasmissione della  domanda  di
partecipazione tramite il modello A, allegato al  presente  bando,  a
mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento  all'Avvocatura  dello
Stato, Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane  -
Servizio personale, al seguente indirizzo: via dei Portoghesi n.  12,
00186 Roma, unitamente alla  domanda  di  partecipazione  di  cui  al
predetto modello A. 
      L'adozione  delle  richiamate  misure  sara'   determinata   ad
insindacabile giudizio  dell'Avvocato  generale  dello  Stato,  sulla
scorta della documentazione  esibita  e  comunque  nell'ambito  delle
modalita' individuate dal decreto ministeriale 9  novembre  2021.  Il
mancato   inoltro   di   tale    documentazione    non    consentira'
all'amministrazione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta; 
      di essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria,
effettuato tramite PagoPA entro il termine di scadenza  indicato  sul
bollettino. 
    Le   comunicazioni   relative   al   concorso   saranno   inviate
esclusivamente al domicilio digitale (indirizzo PEC)  dichiarato  dal
candidato; ogni  variazione  del  predetto  indirizzo  dovra'  essere
tempestivamente  comunicata  all'Ufficio   I   -   Affari   generali,
programmazione  e  risorse  umane  -  Servizio   personale;   e-mail:
ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it           -           pec:
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it 
    L'Avvocatura dello Stato non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito pec da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del  cambiamento  del  predetto  indirizzo,  ne'   per
eventuali disguidi telematici. 
    Le richieste di chiarimenti  dei  candidati,  volte  a  risolvere
difficolta' incontrate nella presentazione della domanda mediante  il
portale, potranno  essere  indirizzate  esclusivamente  all'indirizzo
digitale indicato nello stesso portale concorsi.

Art. 4 Non sono ammessi al concorso: coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato; coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;

				Art. 4 
 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneita'  in
precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato; 
      coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2
del presente decreto; 
      coloro le cui domande non sono state inviate  nei  termini  e/o
con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto. 
    L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente  a  norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.

Art. 5 L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono: a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto

				Art. 5 
 
 
    L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore  dello  Stato
consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le  prove  scritte,
che devono essere svolte nel termine di  otto  ore  dalla  dettatura,
consistono: 
      a) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
privato e/o di diritto processuale civile; 
      b) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
penale e/o di procedura penale; 
      c) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale. 
    La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove
scritte,  il  diritto  costituzionale,  il   diritto   internazionale
privato, il diritto dell'Unione europea, il  diritto  tributario,  il
diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica. 
    Le prove scritte avranno luogo nella Provincia di Roma e la prova
orale avra' luogo a Roma. 
    Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso,
l'Avvocato generale puo' disporre con proprio provvedimento  che  una
delle  prove  scritte  abbia  luogo  anticipatamente  rispetto   alle
rimanenti, individuando la data in cui essa sara' tenuta. 
    Con  apposito  avviso,  che  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" - n. 82 del 21 ottobre 2025, verranno resi noti  il  luogo,  i
giorni e l'ora in cui si svolgeranno le  prove  scritte  o  la  prova
scritta da svolgersi anticipatamente rispetto alle rimanenti. 
    Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame non sara'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni  e
nell'ora indicati nella  Gazzetta  Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede  d'esame  per  sostenere  le  prove
scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in  ogni  caso
fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre  l'esclusione  dei
candidati, in qualsiasi momento  del  procedimento  concorsuale,  ove
venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di  cui  agli
articoli 2 e 4 del presente bando. 
    Durante gli scritti sara' consentita  ai  candidati  soltanto  la
consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris
e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto  ai  testi
latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni. 
    I candidati che  intendano  avvalersi  di  tale  facolta'  devono
consegnare i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno
gli scritti il giorno e secondo le  modalita'  che  saranno  indicate
nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo. 
    I  predetti  testi  dovranno  riportare  in  modo  leggibile   (a
stampatello), sulla copertina esterna ed  anche  sulla  prima  pagina
interna, le generalita' del candidato. 
    Per essere ammessi a sostenere le prove di  esame  i  concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento  di  riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.

Art. 6 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, possono essere nominati in via

				Art. 6 
 
 
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 16 del  regolamento  approvato  con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni. 
    Ai sensi dell'art. 9, comma 10, del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  possono  essere  nominati  in  via
definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per  i  singoli
componenti la commissione. 
    Nell'ipotesi  in  cui  una  delle  prove  scritte   abbia   luogo
anticipatamente, si provvede alla contestuale nomina di due  distinte
commissioni nella composizione indicata al predetto art. 16. 
    La  prima  commissione  procede  all'espletamento  di  tutti  gli
incombenti relativi alla prova  effettuata  anticipatamente  rispetto
alle altre, compresa l'individuazione della materia su  cui  vertera'
la prova stessa mediante sorteggio tra le categorie di prove  scritte
di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del  presente  bando.
La  seconda  commissione  procede  all'espletamento  di   tutti   gli
incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale. 
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. 
    Per ogni prova la somma dei  punti,  divisa  per  il  numero  dei
commissari, costituisce il punto definitivo  assegnato  all'elaborato
svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi
elaborati svolti dal  candidato  solo  se  ai  precedenti  sia  stato
attribuito almeno il punteggio di sei decimi. 
    Sono ammessi alla prova orale  soltanto  i  candidati  che  hanno
conseguito non meno  di  sei  decimi  in  ciascuna  delle  tre  prove
scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente  mediante
punteggio numerico. 
    Nell'ipotesi  in  cui  una  delle   prove   scritte   si   svolga
anticipatamente,  vengono  ammessi  alle  rimanenti  prove   i   soli
candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio  di  sei  decimi
nella prova anticipata. Con  apposito  avviso  che  sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel  sito
internet dell'Avvocatura dello Stato, saranno resi noti il luogo e la
data in cui si svolgeranno  le  rimanenti  prove  scritte  unitamente
all'elenco dei candidati ammessi a sostenerle. 
    Il diario delle  prove  orali  sara'  fissato  dalla  commissione
giudicatrice. 
    La prova orale non si intendera' superata  se  il  candidato  non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi. 
    La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal  punto  riportato
nella prova orale. 
    La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 120. 
    A parita' di punti si applicano i criteri  preferenziali  di  cui
all'art. 7 del presente decreto.

Art. 7 I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, all'indirizzo pec: ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it - nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli, ovvero

				Art. 7 
 
 
    I concorrenti che abbiano superato  la  prova  orale  devono  far
pervenire all'Avvocatura generale  dello  Stato,  all'indirizzo  pec:
ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it  -  nel   termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo
all'espletamento  di  detta  prova,  gli  eventuali  titoli,   ovvero
apposita dichiarazione sostitutiva sul possesso  degli  stessi,  resa
secondo  la  normativa  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che diano diritto  a  preferenza
nella nomina. 
    I titoli di preferenza  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso ai sensi  dell'art.  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Sono preferiti, a parita' di merito  -  previa  presentazione  di
idonea  documentazione  -  i  candidati  che  abbiano   compiuto   il
prescritto periodo  di  pratica  forense  presso  l'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1955,  n.  519.  Si
applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98  e  le  disposizioni  generali  sui
titoli di preferenza per l'ammissione ai  pubblici  impieghi  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.

Art. 8 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e della stessa si da' notizia mediante avviso pubblicato sul sito www.avvocaturastato.it - sezione "Concorsi" → "Concorsi avvocato e procuratore".

				Art. 8 
 
 
    La graduatoria e' approvata dall'Avvocato  generale  dello  Stato
sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego e della stessa si da' notizia mediante avviso  pubblicato
sul sito www.avvocaturastato.it  -  sezione  "Concorsi"  →  "Concorsi
avvocato e procuratore".

Art. 9 I vincitori del concorso saranno nominati procuratori dello Stato alla prima classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sara' stabilito.

				Art. 9 
 
 
    I vincitori del concorso saranno nominati procuratori dello Stato
alla prima  classe  di  stipendio  ed  immessi  in  servizio  secondo
l'ordine della graduatoria stessa. 
    Essi  dovranno  assumere  servizio  nelle  sedi  in  cui  saranno
destinati, entro il termine che sara' stabilito. 
    Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo,  salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto  da
parte di competenti organi di controllo. 
    Le prestazioni di servizio rese  fino  alla  comunicazione  della
ricusazione del visto saranno comunque compensate. 
    Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti,  nominati  sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge,  dovranno   dichiarare   tale   possesso   mediante   apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli  articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  con  le  modalita'  che  saranno  successivamente  indicate
nell'invito ad assumere servizio. 
    Le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   hanno   valore   di
autocertificazione; nel caso di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese.

Art. 10 Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla prima classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base all'applicazione delle disposizioni vigenti al momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,

				Art. 10 
 
 
    Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello  Stato  alla
prima classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo  lordo
risultante in base all'applicazione  delle  disposizioni  vigenti  al
momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art.  21,  del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art.  9,
del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito  in  legge  11
agosto 2014, n. 114 nonche' di cui all'art. 2 della  legge  6  agosto
1984, n. 425.

Art. 11 La presentazione della domanda di ammissione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

				Art. 11 
 
 
    La presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla  selezione
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della  procedura  concorsuale,  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
"relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
sulla protezione dei dati)" (di seguito regolamento)  e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni (Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016) (di seguito Codice). 
    L'iscrizione al portale di reclutamento e la presentazione  della
domanda di partecipazione alla procedura  concorsuale  comportano  il
trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura
medesima, nel rispetto del regolamento (UE)  e  del  Codice.  I  dati
personali oggetto del trattamento verranno utilizzati  esclusivamente
per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i
dati saranno trattati  per  finalita'  connesse  e  strumentali  allo
svolgimento della  procedura  concorsuale  e  per  la  formazione  di
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi,  anche  con  l'uso  di
procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per  perseguire
tali finalita'. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    I dati forniti dai candidati saranno raccolti e  trattati  presso
l'Avvocatura  generale  dello  Stato,   titolare   del   trattamento,
nell'ambito della Direzione per le risorse umane, per la formazione e
affari generali. Il dato di contatto del titolare del trattamento e':
Avvocatura  dello  Stato,  con  sede  in  Roma  (Italia)  - via   dei
portoghesi   n.   12   - 00186;   tel.:   (+39)   06.68291;   e-mail:
ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it           -           pec:
roma@mailcert.avvocaturastato.it 
    Il trattamento dei dati personali, anche  mediante  l'ausilio  di
strumenti elettronici, avviene  ad  opera  di  dipendenti  incaricati
dell'Avvocatura, quali "Persone autorizzate" al trattamento dei  dati
ai  sensi  del  regolamento,  nei  modi  e  nei  limiti  strettamente
necessari per perseguire le predette finalita',  anche  nel  caso  di
eventuale comunicazione a terzi. 
    Possono conoscere  i  dati  dei  candidati  altri  soggetti,  che
forniscono alla Avvocatura dello Stato servizi connessi  al  presente
bando  ed  operano  in  qualita'  di  responsabili  del   trattamento
designati (articoli 28 e 4, n. 8 del regolamento UE). 
    Si fa presente che in occasione delle operazioni  di  trattamento
dei dati personali l'Avvocatura puo' venire a conoscenza di dati  che
il  regolamento  generale  sulla  protezione   dei   dati   definisce
"Trattamento  di  categorie  particolari  di  dati  personali"  e  di
"Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali  e  reati"
(art. 9 e 10 del regolamento). Tali  dati  saranno  trattati  con  la
massima riservatezza e per le sole finalita' previste  connesse  alla
procedura o previste dalla legge. 
    Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati  hanno
diritto di ottenere dal titolare, nei  casi  previsti,  l'accesso  ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli  stessi  o  la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento).  L'apposita  istanza
puo' essere presentata contattando il responsabile  della  protezione
dei dati presso l'Avvocatura dello Stato: Avvocatura  dello  Stato  -
responsabile della protezione dei dati personali - via dei Portoghesi
n. 12 - 00186 - Roma, e-mail: rpd@avvocaturastato.it 
    Qualora  l'interessato  ritenga  che  il  trattamento  dei   dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento).

Art. 12 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. Roma, 30 maggio 2025

				Art. 12 
 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana, nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale
degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. 
    Roma, 30 maggio 2025  
 
                                        L'Avvocato generale: Palmieri

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