MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 posti di orchestrale presso la banda musicale dell'Arma dei Carabinieri. (16E02604)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 03-06-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 posti di orchestrale presso la banda musicale dell'Arma dei Carabinieri. (16E02604)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
  • Data: 03-06-2016
  • Scadenza: 04-07-2016

Art. 1 Posti a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante "Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante "Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n.  127,  concernente  misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni,  in
particolare l'art. 3, comma 1 laddove e' previsto  che  il  personale
militare e delle Forze di Polizia rimanga disciplinato dai rispettivi
ordinamenti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giungo  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001,  165  e  successive  modifiche,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'Ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35  e,  in  particolare,
l'art. 8, concernente l'invio,  esclusivamente  per  via  telematica,
delle domande per  la  partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Vista  la  legge  del  28  dicembre   2015,   n.   208,   recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2016); 
    Visto  il  regolamento  interno  della   Scuola   Marescialli   e
Brigadieri dei Carabinieri, approvato con  decreto  dirigenziale  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto  2012
e successive modifiche e integrazioni; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,  recante
"Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri  ordinamenti  speciali",  dell'art.
19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.   183,   recante
"Specificita' delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del  Corpo
nazionale dei Vigili  del  fuoco",  dell'art.  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della   legge   23   dicembre   2000,   n.   388,   recante
"Programmazione delle assunzioni e norme interpretative" e  dell'art.
3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  recante
"Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato, inoltre,  che  la  specialita'  sopra  descritta  si
giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni
svolte dal personale militare, per  il  reclutamento  del  quale,  di
conseguenza, il citato decreto legislativo  n.  66/2010  ha  cura  di
prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati
all'eta',  all'efficienza  fisica  e  al  profilo  psico-attitudinale
(articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Tenuto conto che la pianificazione pluriennale  dei  reclutamenti
in questione e quella annuale degli avanzamenti in  carriera  di  cui
agli articoli 634. 682, 760 e 1047 del citato decreto legislativo  n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della  necessita'  di  non  precludere  la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Vista la nota M_D SSMD REG 2016 0055324 del 19  aprile  2016  con
cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto "nulla
osta" all'emanazione del bando di concorso  per  15  orchestrali  del
ruolo musicisti dell'Arma dei carabinieri; 
    Vista la lettera n. 124/1-10-2015 del 4 maggio 2016  con  cui  il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli  elementi
di programmazione del concorso di  orchestrali  del  ruolo  musicisti
dell'Arma dei carabinieri; 
    Ravvisata la necessita' d'indire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il ripianamento dei  posti  da  orchestrale  presso  la
banda musicale dell'Arma dei carabinieri; 
    Ravvisata  l'opportunita',  per  motivi  di  economicita'  e   di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere  la  possibilita'
di effettuare una prova preliminare a  cui  sottoporre  i  candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli  ed  esami,  a  15
posti di orchestrale presso la banda musicale dei Carabinieri,  cosi'
suddivisi: 
    a) un posto di Maresciallo aiutante per 1° clarinetto soprano  in
Sib n. 1 (1^ parte "A"); 
    b) due posti di Maresciallo capo, uno per ciascuno  dei  seguenti
strumenti (2^ parte A): 
    1) 2° Flicorno tenore in Sib; 
    2) Flicorno basso Grave in Fa; 
      c) quattro posti di Maresciallo  capo,  uno  per  ciascuno  dei
seguenti strumenti (2^ parte B): 
    1) 2° Flauto (obbligo dell'Ottavino); 
    2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7; 
    3) 1° Contrabasso ad Ancia; 
    4) 2° Trombone tenore; 
      d) tre posti di Maresciallo ordinario,  uno  per  ciascuno  dei
seguenti strumenti (3^ parte A) 
    1) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9; 
    2) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5; 
    3) Flicorno basso grave in Mib; 
      e) cinque posti di Maresciallo ordinario, uno per ciascuno  dei
seguenti strumenti (3^ parte B): 
    1) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11; 
    2) 2° Saxofono baritono in Mib; 
    3) 2° Contrabasso ad Ancia; 
    4) 5° Corno (FA-Sib); 
    5) 3° Flicorno contrabbasso in Sib. 
    2. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare o  annullare
il presente bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali,  di  modificare  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione per i vincitori,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni  di  personale.  In  tal
caso, l'Amministrazione della  Difesa  provvedera'  a  darne  formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che: 
      a) abbiano  compiuto  il  18°  e  non  superato  il  giorno  di
compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del termine  di
presentazione delle domande. Tale limite e' elevato  di  cinque  anni
per i militari dell'Arma dei carabinieri, delle Forze  armate  e  dei
Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli: 
    allievi del centro addestramento musicale, di cui  all'art.  1509
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si prescinde dal limite
di eta'; 
    orchestrali della banda musicale dell'Arma  dei  carabinieri  che
concorrono per una  parte  superiore  a  quella  di  appartenenza  si
prescinde dal limite massimo di eta'; 
    b) godere dei diritti civili e politici; 
    c) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne'   si   trovino   in   situazioni   comunque   incompatibili   con
l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato   di   maresciallo
dell'Arma dei carabinieri; 
    d) siano in possesso di  condotta  incensurabile  e  non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;  l'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
    e) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2015/2016 il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  ovvero  quadriennale  integrato
dal corso annuale previsto per  l'ammissione  ai  corsi  universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche ed integrazioni.  Il  candidato  che  abbia  conseguito  il
titolo di studio  all'estero  dovra'  documentarne  l'equipollenza  a
quello richiesto per la partecipazione  al  concorso  allegando  alla
domanda di partecipazione idonea documentazione; 
    f) abbiano conseguito in un  conservatorio  statale  o  in  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A (art. 1517 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66).  L'ammissione  dei  candidati  che  abbiano  conseguito
titoli di  studio  all'estero  e'  subordinata  all'equipollenza  del
titolo a quello  previsto.  In  proposito  gli  interessati  dovranno
allegare al  titolo  di  studio  una  dichiarazione  di  equipollenza
rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta; i diplomi  e
i  certificati  rilasciati  da  istituti  parificati   o   legalmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli  studi
(art. 32 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del
2000); 
    g) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   Pubbliche   Amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
    h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    i) siano in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al
servizio incondizionato; 
    j) se candidati di sesso maschile,  non  siano  stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi dell'art. 15, comma 7 della legge 8 luglio  1998,  n.
230, fatto salvo il caso di soggetti che abbiano presentato  apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile,  decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo,
come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66. In tal caso, la  dichiarazione  dovra'  essere  esibita  all'atto
della presentazione agli accertamenti sanitari di cui all'art. 7. 
    2. I militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei
Sovrintendenti  ed  al  ruolo  degli  Appuntati  e  Carabinieri,  gli
Ispettori,  nonche'  gli  allievi  Carabinieri,  oltre  ai  requisiti
indicati al comma 1, dovranno: 
    a) essere idonei al servizio militare incondizionato. Coloro  che
risultino temporaneamente  inidonei  sono  ammessi  al  concorso  con
riserva fino all'effettuazione degli  accertamenti  sanitari  di  cui
all'art. 7; 
    b) non aver riportato  nell'ultimo  biennio,  o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna; 
    c) non aver riportato  nell'ultimo  biennio,  o  nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore  a
"nella   media",   ovvero,   in   rapporti    informativi,    giudizi
corrispondenti; 
    d)  non  essere  stati  giudicati,  se  appartenenti   al   ruolo
Sovrintendenti  e  al  ruolo  Appuntati   e   Carabinieri,   inidonei
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; 
    e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. 
    3. La nomina ad orchestrale della banda  musicale  dell'Arma  dei
carabinieri e' inoltre subordinata  al  riconoscimento  del  possesso
dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale,  da  accertarsi  con  le
modalita' indicate negli articoli 7 e 8. 
    4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per l'eta',
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato all'art. 3. Gli stessi e  quelli
di cui al comma  3  devono  essere  mantenuti  fino  alla  nomina  ad
orchestrale della banda  musicale  dell'Arma  dei  carabinieri,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso. 
    5. L'Amministrazione puo' disporre in ogni  momento  ed  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
direttore generale per il personale militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla  nomina  ad
orchestrale per difetto  dei  requisiti  prescritti  nonche'  per  la
mancata osservanza  dei  termini  perentori  stabiliti  nel  presente
bando. 
    6. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata  esclusivamente  on-line  seguendo  la  procedura
indicata nel  sito  www.carabinieri.it  -  area  concorsi,  entro  il
termine perentorio di 30  (trenta)  giorni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
 Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie speciale, seguendo le istruzioni per la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. 
    2. Prima di iniziare la procedura di compilazione  della  domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il  candidato  a  scegliere
una  modalita',   tra   le   seguenti,   per   essere   compiutamente
identificato: 
    a) indirizzo di posta elettronica certificata standard  intestata
al candidato; 
    b) carta di tipo conforme agli standard  CIE  (carta  d'identita'
elettronica) e  CNS  (carta  nazionale  dei  servizi).  Il  candidato
titolare di questo tipo di smart card deve: 
    compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale
e un indirizzo di posta elettronica; 
    identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria  CIE
/ CNS e del PIN a essa associato; 
      c)  firma  digitale/elettronica   qualificata.   Il   candidato
titolare di strumenti per la firma digitale /elettronica  qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve: 
    compilare  il  modulo  di  identificazione  con  i  propri   dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
    scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
    sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale  (intestato
al candidato); 
    eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato
P7M nell'apposita sezione  dell'applicativo  "concorsi  on-line"  del
sito www.carabinieri.it-area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema  automatizzato  invia  al
candidato,  all'indirizzo   di   posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di  presentazione  della  domanda
on-line per la partecipazione al concorso. I candidati che si trovano
all'estero  e  che  non  hanno  la  possibilita'  di  procedere  alla
compilazione della domanda con le  modalita'  di  cui  al  precedente
comma 2, potranno darne comunicazione al Comando  generale  dell'Arma
dei carabinieri - Centro nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -
Ufficio  concorsi  e  contenzioso,  a  mezzo  e-mail   (all'indirizzo
cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine di  scadenza  per  la
presentazione  delle  domande.  Il  predetto  Centro  provvedera'  ad
inviare direttamente all'interessato  il  fac-simile  del  modulo  di
domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo  e-mail  indicato
nella richiesta. Detto modulo, una  volta  compilato,  dovra'  essere
scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo. 
    3.  Una  volta  ricevuto  il  link  per  accedere  al  modulo  di
presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole  delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni  non  veritiere,
di cui all'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 , n. 445, deve dichiarare: 
    a) i propri dati anagrafici  (cognome,  nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
    b) il proprio stato civile; 
    c) la residenza e il  recapito  al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Per il candidato  che  e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella  di  posta  elettronica  certificata   standard,   tutte   le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla  predetta  casella.
Il candidato che e' stato  identificato  mediante  carta  d'identita'
elettronica  /  carta  nazionale  dei  servizi  o  firma  digitale  /
elettronica  qualificata  deve  indicare  un   indirizzo   di   posta
elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta
elettronica  certificata)  ove  desidera  ricevere  le  comunicazioni
relative al concorso. Dovra'  essere  segnalata,  altresi',  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo  cnsrconcmar@pec.carabinieri.it),  al  predetto
Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  ogni  variazione  del
recapito    indicato.    L'Amministrazione    non    assume    alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione  del  cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore; 
    d)  lo  strumento  o  gli  strumenti  per  il/i  quale/i  intende
partecipare al concorso; 
    e) il titolo di studio posseduto e il diploma nello  strumento  o
negli strumenti per il/i quale/i concorre; 
    f) il possesso della cittadinanza italiana.  In  caso  di  doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova  del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto  o  ha
assolto agli obblighi militari; 
    g) il comune nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    h) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver  riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura penale, di non  essere  attualmente  imputato  in
procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione. In  caso  contrario  dovra'  indicare  le  condanne,  le
applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale. Il  candidato  dovra'  impegnarsi,  altresi',  a
comunicare al Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   Ufficio   concorsi   e
contenzioso,       a        mezzo        e-mail        (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it),  qualsiasi  variazione   della   sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina ad orchestrale dell'Arma
dei carabinieri; 
    i) i titoli di preferenza posseduti di cui all'art. 13, comma 2; 
    j) i titoli di merito posseduti utili ai fini  della  valutazione
indicati al successivo  art.  11.  Gli  stessi  saranno  valutati  se
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande e dichiarati nella stessa; 
    k) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
    l) solo se di sesso maschile,  di  non  essere  stato  dichiarato
obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.  230  a  meno  che  non
abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
Servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui e' stato collocato in congedo,  come  disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    m)  di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e   di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
    n) di prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. 
    5. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. 
    6.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica,   con   qualsiasi   altro   mezzo   rispetto   a   quelli
sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto
previsto al comma 3. 
    7. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con  le
procedure informatizzate di cui  al  presente  articolo,  l'eventuale
documentazione  probatoria  dei  titoli  merito,  di  studio  e/o  di
preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande
di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. 
    8. Fermo restando che la domanda presentata  on-line  non  potra'
essere  modificata  una  volta  scaduto  il  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di partecipazione,  il  Comando  generale
dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle  domande  che,
benche' inviate nei termini e con  le  modalita'  indicate  ai  commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    9. I militari  in  servizio  nell'Arma  dei  carabinieri  di  cui
all'art. 2,  comma  2  dovranno,  altresi',  consegnare  copia  della
suddetta domanda al Comando  del  reparto/ente  presso  cui  sono  in
forza, per consentire al  medesimo  di  verificare  il  possesso  dei
requisiti previsti dal suindicato articolo.

Art. 4 Commissioni

				Art. 4 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli,  delle
prove pratiche di esecuzione, della prova  teorica,  nonche'  per  la
formazione della graduatoria finale; 
    b) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari; 
    c)   commissione   per   lo   svolgimento   degli    accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera a),  sara'  composta
da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore  a  Generale  di  Brigata,
presidente; 
    b) il  maestro  direttore  della  banda  musicale  dell'Arma  dei
carabinieri, membro; 
    c) un professore di strumentazione per banda di un  conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; 
    d) un dipendente civile del Ministero della  difesa  della  terza
area funzionale, segretario. 
    3. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
    a)  un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
Colonnello, presidente; 
    b) un Ufficiale superiore medico, membro; 
    c) un Ufficiale inferiore medico, membro e segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente  comma  1,  lettera  c),  sara'  composta   dal   seguente
personale, in servizio presso il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri: 
    a) un Ufficiale di grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
    b) un Ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale",
membro; 
    c) un Ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni   di   segretario.   Tale
commissione   si   avvarra'   del   supporto   e    del    contributo
tecnico-specialistico  di  altro  personale   (periti   selettori   e
psicologi). Se il numero  dei  candidati  ammessi  agli  accertamenti
attitudinali fosse particolarmente elevato potranno  essere  nominate
piu' commissioni.

Art. 5 Svolgimento del concorso

				Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a) accertamenti sanitari, per  il  riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica; 
    b) accertamenti attitudinali; 
    c) prove pratiche di esecuzione; 
    d) prova teorica; 
    e) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1  i
candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro
documento di riconoscimento rilasciato da una  Amministrazione  dello
Stato in corso di validita'. 
    3. I candidati che sono  militari  in  servizio,  nei  giorni  di
svolgimento degli accertamenti  sanitari  ed  attitudinali,  dovranno
indossare  l'uniforme.  Tutti  i  candidati,  compresi  i   militari,
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si  protraggano
anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo)  a  carico
dell'Amministrazione. 
    4. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi alle prove concorsuali di cui al citato comma 1, lettere  a),
b), c) e d), saranno resi noti, con valore di notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i candidati, nei siti internet www.carabinieri.it
e   www.persomil.difesa.it.   Inoltre   potranno    essere    chieste
informazioni  al  riguardo  al  Ministero  della  difesa,   Direzione
generale  per  il  personale  militare,  Ufficio  relazioni  con   il
pubblico, viale dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012  e
al Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza  Bligny  n.  2,  00197  Roma,  tel.
0680982935. 
    5. Il calendario delle prove concorsuali e' il seguente: 
      accertamenti sanitari ed attitudinali, presumibilmente  dal  18
al 27 luglio 2016. 
    L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  candidati,  con
le modalita' sopra indicate, a partire dall'8 luglio 2016; 
    prove  pratiche  di  esecuzione,  presumibilmente,  nel  mese  di
settembre 2016; 
    prova teorica,  presumibilmente,  nei  mesi  di  ottobre-novembre
2016. 
    Resta  pertanto  a  carico  di  ciascun  candidato   l'onere   di
verificare la pubblicazione dei calendari, di eventuali variazioni  o
di ulteriori indicazioni per lo svolgimento dei suddetti accertamenti
e delle prove. 
    6. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti  sara'  considerato  rinunciatario  e
quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno
previste riconvocazioni ad eccezione  dei  candidati  interessati  al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare e di quelli che  non  siano  in  possesso,  alla  data
prevista  per  gli  accertamenti   sanitari,   della   documentazione
sanitaria di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c) e d) e,  per  le
sole candidate, del referto di  ecografia  pelvica,  in  ragione  dei
tempi necessari per  il  rilascio  di  tali  documenti  da  parte  di
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale. 
    Al fine di ottenere  il  suddetto  differimento  gli  interessati
dovranno    far    pervenire    a    mezzo    e-mail    all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri un'istanza di nuova convocazione entro le ore  13.00  del
giorno lavorativo antecedente a  quello  di  prevista  presentazione,
inviando documentazione probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'
essere disposta compatibilmente con il  periodo  di  svolgimento  del
concorso, avverra' a mezzo e-mail, inviata all'indirizzo indirizzo di
posta   elettronica   certificata   indicata   nella    domanda    di
partecipazione al concorso. 
    7. I candidati, compresi quelli di sesso femminile che  si  siano
trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,   n.   90,   all'atto
dell'approvazione delle graduatorie di merito del  concorso  dovranno
essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel  comma
1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 
    8. L'Amministrazione  della  Difesa  non  risponde  di  eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati abbiano
lasciato incustoditi nel corso delle prove e  degli  accertamenti  di
cui al comma 1.

Art. 6 Documenti da produrre

				Art. 6 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1. I candidati per essere sottoposti agli accertamenti sanitari e
attitudinali, all'atto della presentazione presso il Centro nazionale
di selezione  e  reclutamento  del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in
copia, rilasciati in data non anteriore  a  tre  mesi  da  quella  di
presentazione, salvo diverse indicazioni: 
    a)  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in   possesso,   esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato entro i sei  mesi  precedenti  la  data  fissata  per  gli
accertamenti sanitari; 
    b) referto attestante l'effettuazione  dei  markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
    c) referto attestante l'esito del test per  l'accertamento  della
positivita' per anticorpi per HIV; 
    d) certificato, rilasciato in data  non  anteriore  a  sei  mesi,
conforme al modello  riportato  nell'allegato  "B",  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio  medico
di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di  pregresse   manifestazioni   emolitiche,   gravi   manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie  a  farmaci  o
alimenti; 
    e) ai  soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio-6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie   ed
espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'  enzimatica.  I
candidati  riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,  totale   o
parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione di  cui  all'allegato
"C". In caso di mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il  dosaggio  del  G6PD,  ai   fini   della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV,  limitatamente
alla carenza del predetto enzima, al  coefficiente  attribuito  sara'
aggiunta la dicitura "deficit di  G6PD  non  definito".  Il  suddetto
referto  dovra'  comunque  essere  prodotto  dai  candidati  all'atto
dell'incorporamento, qualora vincitori; 
    f) per i militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, specchio
riepilogativo  delle  vicende  sanitarie  pregresse   e/o   in   atto
rilasciato dalle infermerie competenti; 
    g) per i candidati di sesso femminile: 
    ecografia pelvica con relativo referto; 
    referto del test di  gravidanza  mediante  analisi  su  sangue  o
urine, eseguito in data non anteriore a  cinque  giorni  calendariali
antecedenti alla data di presentazione, per le finalita' indicate nel
successivo art. 7, comma 10. 
    2. Tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale. In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento.

Art. 7 Accertamenti sanitari

				Art. 7 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I candidati saranno sottoposti presso il Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma  dei  carabinieri,  viale  Tor  di
Quinto n. 153, Roma, nel periodo indicato nell'art.  5,  comma  5,  a
cura della commissione di cui all'art. 4, comma  1,  lettera  b),  ad
accertamenti per la verifica dell'idoneita' psicofisica  al  servizio
militare  quale  Maresciallo  del  ruolo  ispettori   dell'Arma   dei
carabinieri. 
    2. L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita'
previste  dal  decreto  ministeriale  4  giugno  2014,  citate  nelle
premesse, nonche' secondo quelle definite in apposite norme  tecniche
approvate con  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri. Le  citate  norme  tecniche  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    3. La mancata esibizione della documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettere b), c), e d) e, per le  sole  candidate,
del  referto  di  ecografia  pelvica,  anche   successivamente   alla
richiesta di riconvocazione,  determinera'  l'impossibilita'  per  la
commissione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) di  esprimersi  in
relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la  conseguente
esclusione dal concorso. 
    4. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari saranno resi  noti  con
le modalita' di cui all'art. 5, comma 4. 
    5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i  candidati  una  visita  medica  generale  e  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
    a) cardiologico con E.C.G.; 
    b) oculistico; 
    c) odontoiatrico; 
    d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
    e) psichiatrico; 
    f) analisi completa  delle  urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti  e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita',  disporra'  sul
medesimo   campione   test   di   conferma   (gascromatografia    con
spettrometria di massa); 
    g) analisi del sangue concernenti: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT - GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
    h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    i) visita medica generale; 
    j) ogni ulteriore indagine  ritenuta  utile  per  consentire  una
adeguata  valutazione   clinica   e   medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie  in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di  cui  all'allegato  "D"  che
costituisce  parte  integrante  del  presente   bando.   La   mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente agli esami  radiologici  e  la  conseguente
esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    6. Gli accertamenti sanitari verificheranno: 
    a) per i candidati in  servizio  nell'Arma  dei  carabinieri,  ad
eccezione  degli  Allievi  Carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    b) per i restanti candidati, il  possesso  del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1,  costituzione  (CO)  2,  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2, apparato  respiratorio  (AR)  2,  apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione, ai sensi dell'art. 1  della  legge  n.  109  del  2010
richiamata nelle premesse del bando), apparato  locomotore  superiore
(LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato  uditivo  (AU)
2, apparato visivo (VS) 2  (acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore  a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri  vizi  di  refrazione);  campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale. 
    Ai sensi della legge 12 gennaio 2015,  n.  2  e  della  direttiva
tecnica "Modalita' tecniche per  l'accertamento  e  la  verifica  dei
parametri fisici" emanata ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015 n. 207, i candidati  dovranno,  altresi',
rientrare entro i valori limite dei parametri fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente  attiva  riportati  nella  tabella  "A"  allegata  al
predetto decreto. 
    7. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
    a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario; 
    b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 
    8. Saranno giudicati "inidonei" i candidati: 
    a)  che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati   alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella "A" allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    b) risultati affetti da: 
    1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di  inidoneita'  al
servizio militare secondo la  normativa  vigente  o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
comma 6, lettera b); 
    2) disturbi della parola anche se in  forma  lieve  (dislessia  e
disartria); 
    3) positivita'  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
    4) tutte quelle imperfezioni ed infermita'  non  contemplate  dai
precedenti numeri, comunque incompatibili con il  successivo  impiego
quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
      c) che presentino tatuaggi: 
    1) visibili con ogni tipo di uniforme,  compresa  quella  ginnica
(pantaloncini e maglietta); 
    2)  posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,   per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni, ovvero siano possibile indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    9.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
candidati giudicati inidonei  non  saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui all'art.
6, comma 1, lettera g), 2^  alinea,  la  commissione  non  potra'  in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e  dovra'  astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580,  comma  2,  del
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  e  del  punto  10  delle
avvertenze  riportate  nella  direttiva  tecnica  per  l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di
inidoneita' al servizio militare approvata con decreto  del  Ministro
della difesa 4 giugno 2014, secondo i quali lo  stato  di  gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Le candidate che si trovano  in  dette  condizioni
potranno essere ammesse con riserva a sostenere  le  ulteriori  prove
concorsuali e saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale
di selezione  e  reclutamento,  per  essere  sottoposte  alle  visite
specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma  5,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  finale  di
merito di cui all'art. 13. Se in occasione della seconda convocazione
il temporaneo impedimento perdurasse, la candidata sara' esclusa  dal
concorso  per  impossibilita'  di  procedere   all'accertamento   del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
    11. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei  requisiti  prescritti  in  tempi
compatibili con lo svolgimento del concorso,  saranno  sottoposti,  a
cura della stessa commissione medica, in una data compatibile con  la
definizione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 13, ad
ulteriore valutazione sanitaria per verificare  l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica. Costoro, per esigenze organizzative,  potranno
essere  ammessi  con  riserva  a   sostenere   le   ulteriori   prove
concorsuali. I candidati che, al momento della nuova  visita  medica,
non avranno recuperato la  prevista  idoneita'  psicofisica,  saranno
giudicati "inidonei" ed esclusi dal  concorso.  Tale  giudizio  sara'
comunicato seduta stante agli interessati.

Art. 8 Accertamenti attitudinali

				Art. 8 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati  che  risulteranno  idonei  al   termine   degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 7 saranno sottoposti, ai  sensi
dell'art. 641 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  ad
accertamento dell'idoneita' attitudinale, articolato su due  distinte
fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
    un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno  o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance; 
    un ufficiale perito selettore attitudinale,  mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale,  che  ne  riporteranno  gli   esiti,
rispettivamente, in una "relazione psicologica" e in una  "scheda  di
valutazione attitudinale"; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 4, commi 1 e  4,  del  bando  e  composta  da  membri
diversi da quelli  intervenuti  nella  fase  precedente,  valutati  i
referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto
collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive  in  merito  al
possesso   dei   requisiti   attitudinali   e   alle    potenzialita'
indispensabili all'espletamento delle  mansioni  di  Maresciallo  dei
Carabinieri ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'. 
    2. Il  giudizio  della  commissione,  che  sara'  comunicato  per
iscritto  seduta  stante,  e'  definitivo.  I   candidati   giudicati
inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso. 
    Gli accertamenti attitudinali saranno  svolti  con  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

Art. 9 Prove pratiche di esecuzione

				Art. 9 
 
 
                    Prove pratiche di esecuzione 
 
 
    1. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  di  cui  agli
articoli 7 e 8 sosterranno, nel periodo indicato nell'art.  5,  comma
5, le prove pratiche di seguito indicate: 
      a) per i candidati di tutte le parti: 
    1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre,  di  un
brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di  adeguate
difficolta'  tecniche,  scelto  dalla  commissione  esaminatrice  fra
cinque proposti dal candidato. Qualora concorra per  piu'  posti,  il
candidato dovra' proporre alla  commissione  esaminatrice,  per  ogni
posto,   un   programma   d'esame   diverso   (concerto   e   studi).
Nell'esecuzione del brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e
a proprie spese, il candidato puo' farsi accompagnare  al  pianoforte
da  persona  di  sua  fiducia.  I  candidati  dovranno  fornire  alla
commissione esaminatrice una copia dei brani presentati nel programma
d'esame; 
    2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti
dalla commissione esaminatrice; 
      b) per i candidati delle  prime  e  seconde  parti:  esecuzione
nell'insieme della banda dell'Arma dei  carabinieri  di  uno  o  piu'
brani scelti  dalla  commissione,  tratti  dal  repertorio  lirico  o
sinfonico riguardante lo strumento messo a concorso; 
      c)  per  i  soli  candidati  delle  prime  parti,  lettura   ed
esecuzione   di    passi    solistici,    tratti    dal    repertorio
bandistico/orchestrale    (originale/trascritto),    con    eventuale
accompagnamento della banda. 
    I candidati dovranno eseguire le  prove  del  concorso  al  quale
hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando,  dei  quali  dovranno  essere
personalmente forniti. Ai soli candidati che partecipano per il posto
di 2° contrabbasso ad ancia e' data la possibilita' di effettuare  le
prove pratiche con il fagotto in  sostituzione  del  contrabbasso  ad
ancia. 
    4. Le prove pratiche possono essere interrotte dalla  commissione
esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. La
commissione attribuira' a ciascun concorrente un punteggio di  merito
-in ciascuna prova- fino ad  un  massimo  di  50.  Il  candidato  che
riporti in una delle predette prove un punteggio inferiore a punti 35
sara' giudicato "inidoneo" e non verra' ammesso alle ulteriori  prove
concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le  prove
pratiche si intendono  superate  se  il  concorrente  riportera'  una
votazione complessiva, ottenuta dalla media aritmetica  dei  punteggi
nelle diverse prove, non inferiore a punti 40. 
    5. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione  dei  voti
riportati. 
    6. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere le prove pratiche  di  esecuzione,  saranno  resi
noti con le modalita' di cui all'art. 5, comma 4.

Art. 10 Prova teorica

				Art. 10 
 
 
                            Prova teorica 
 
 
    1. I candidati di tutte le parti,  risultati  idonei  alle  prove
pratiche di cui al precedente art. 9, dovranno sostenere la  seguente
prova teorica: 
      a) per i candidati di tutte le parti, un colloquio vertente  su
nozioni relative alla struttura fisico-acustica, alla  storia  ed  al
repertorio  specifico  dello  strumento  per  il  quale   concorrono.
Inoltre,  per  i  candidati  delle  prime  parti,  il  colloquio   si
estendera' anche alla conoscenza degli altri strumenti che compongono
la banda e del loro impiego, sia  in  banda  sia  in  altri  organici
strumentali. 
    2. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere  la  prova  teorica  saranno  resi  noti  con  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4. 
    3. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un  punteggio
di merito fino ad un massimo di 20 punti  sulla  valutazione  finale.
Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunga  il
punteggio di 14. 
    4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione  dei  voti
riportati.

Art. 11 Valutazione dei titoli di merito

				Art. 11 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4, comma
1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali  per
i singoli strumenti a concorso, valutera', per i candidati  giudicati
idonei alla prova teorica di cui al precedente art. 10, i soli titoli
di merito indicati nell'allegato E, che costituisce parte  integrante
del presente bando. 
    La sopracitata  commissione  provvedera'  ad  individuare,  prima
dell'inizio delle prove d'esame,  i  criteri  per  la  valutazione  e
l'assegnazione del relativo punteggio ai titoli di merito. 
    2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle  domande.  Gli  stessi
dovranno  essere  dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione   al
concorso. 
    3. I soli candidati risultati  idonei  alla  prova  di  cui  agli
articoli 9 e 10, in occasione dell'ultima prova  sostenuta,  dovranno
consegnare i titoli di merito  in  formato  cartaceo  o  su  supporto
informatico  alla  commissione  esaminatrice.  I  titoli  di   merito
consegnati  successivamente  rispetto  al  giorno  dell'ultima  prova
sostenuta dall'interessato non saranno valutati. 
    4. I titoli di merito, accompagnati  da  un  elenco  cartaceo  in
duplice  copia  (suddiviso  in   titoli   accademici,   didattici   e
professionali), dovranno essere  presentati  in  una  delle  seguenti
modalita': 
    in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge; 
    con dichiarazione sostitutiva di certificazione  e  dell'atto  di
notorieta'  ex  articoli  46  e  47  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in tal caso il  candidato  dovra'
fornire  dettagliatamente   tutti   gli   elementi   necessari   alla
valutazione  del  titolo  che  si  intende  produrre,   conformemente
all'allegato F del bando. 
    L'omissione anche di uno solo dei suddetti  elementi  comportera'
la non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso  che  per
le  pubblicazioni,  incisioni  e  composizioni  il  candidato  dovra'
fornire una copia resa conforme secondo le modalita' stabilite  dalla
legge.  La  conformita'  agli  originali  dei  titoli  consegnati  su
supporto informatico potra'  essere  attestata  dal  concorrente  con
dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo. 
    5. Sara' cura dell'Amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  riservandosi
la  facolta'  di  chiedere  al  candidato,   per   le   dichiarazioni
sostitutive dell'atto  di  notorieta',  l'esibizione  dei  titoli  di
merito in originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge.

Art. 12 Spese di viaggio. Licenza

				Art. 12 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dall'art. 5, comma 1, sono a carico dei candidati. 
    2.  I   candidati   militari   in   servizio   potranno   fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove/accertamenti di cui all'art.  5,  comma  1,  nonche'  al  tempo
strettamente necessario per  il  raggiungimento  delle  sedi  ove  si
svolgeranno le prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora
il candidato non sostenga le prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta'  la  licenza   straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 13 Graduatorie finali

				Art. 13 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  formera'  distinte  graduatorie
finali di merito per ciascuno degli strumenti di  cui  al  precedente
art. 1 dei  candidati  idonei  ai  sopracitati  accertamenti/  prove,
sommando: 
    a) la media aritmetica dei voti  riportati  nelle  diverse  prove
pratiche di esecuzione di cui all'art. 9; 
    b) il punteggio ottenuto nella prova teorica di cui all'art. 10; 
    c) il punteggio finale attribuito nella valutazione dei titoli di
cui all'art. 11. 
    2. Costituisce  titolo  di  preferenza  assoluta,  a  parita'  di
punteggio complessivo, l'appartenenza  all'Arma  dei  carabinieri.  A
parita' di punteggio complessivo, fra gli appartenenti  all'Arma  dei
carabinieri sono preferiti, nell'ordine, il candidato appartenente al
centro addestramento musicale, il candidato piu' elevato in grado  e,
in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita'  di
servizio. In caso di parita' di punteggio complessivo tra i candidati
non  appartenenti  all'Arma  dei   carabinieri,   si   osservano   le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di  ulteriore  parita',  e'
preferito l'aspirante piu' giovane di eta',  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come  modificato
dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    3.  Le  graduatorie  dei  candidati  dichiarati  idonei   saranno
approvate con provvedimento del Direttore generale per  il  personale
militare o di autorita' da lui  delegata  e  saranno  pubblicate  nel
Giornale   Ufficiale   della   Difesa    e    nei    siti    internet
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.  Di  tale  pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso inserito nella  Gazzetta  Ufficiale.
Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine  per
eventuali impugnative. 
    4. Dall'esame delle graduatorie di merito, qualora risulti che un
candidato  e'  vincitore  per  piu'  strumenti,  allo  stesso  verra'
attribuito il posto  relativo  alla  parte  o  qualifica  di  valenza
superiore, con riferimento all'organizzazione strumentale della banda
musicale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art.  146  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 , n. 90.

Art. 14 Accertamento dei requisiti

				Art. 14 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui  all'art.  11,  commi  1  del
presente decreto, l'Amministrazione della Difesa potra' chiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli  enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
eventuali  dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte   dai   candidati
risultati  vincitori  del   concorso   medesimo,   ai   sensi   delle
disposizioni del decreto  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
l'interessato  decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in
virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. 
    3.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale. 
    4. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"  alle   prove   ed   agli
accertamenti.

Art. 15 Esclusioni

				Art. 15 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. L'Amministrazione della Difesa,  con  provvedimento  motivato,
procedera' a escludere dal concorso, in ogni  momento,  il  candidato
non in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  cui  ai  precedenti
articoli, ovvero  dalla  frequenza  del  corso,  se  il  difetto  dei
requisiti sara' accertato dopo l'incorporazione  presso  il  relativo
Istituto di formazione.

Art. 16 Nomina ad orchestrale

				Art. 16 
 
 
                        Nomina ad orchestrale 
 
 
    1. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso,  cosi'  come
previsto dall'art. 953 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, sono nominati  Maresciallo  aiutante,  Maresciallo
capo o Maresciallo ordinario in servizio  permanente  del  ruolo  dei
musicisti dell'Arma dei carabinieri, a  seconda  che  debbano  essere
inseriti  rispettivamente  nella  organizzazione  strumentale   delle
prime, delle seconde o delle terze parti della  banda  come  previsto
dall'art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
    3. I vincitori del concorso che alla data di scadenza del termine
della  presentazione  della  domanda  non  rivestano  il   grado   di
Maresciallo dell'Arma dei carabinieri, verranno ammessi ad  un  corso
di formazione. Luogo, durata  e  modalita'  di  svolgimento  di  tale
corso, nonche' i programmi  di  insegnamento  saranno  stabiliti  con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
    4. I frequentatori  del  corso,  qualora  non  gia'  in  servizio
nell'Arma  dei  carabinieri,  all'atto  di  presentazione  presso  il
reparto   d'istruzione   designato   dovranno    sottoscrivere    una
dichiarazione sostitutiva di  certificazione  secondo  lo  schema  in
allegato "G". 
    5. L'Amministrazione ha facolta' di  convocare  i  vincitori  del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine  di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo per accertare se, in relazione al disposto  del  precedente
art.  7,  siano  ancora  in  possesso  della   prescritta   idoneita'
psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o  malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati  al  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio  militare   nell'Arma   dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al  precedente  art.  4,
comma 1, lettera b). I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati  giudicati
inidonei saranno sostituiti  nell'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'art. 13, con altri candidati idonei. 
    I candidati dovranno, altresi', portare al seguito la sottonotata
documentazione: 
    il  certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
    in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
    un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica  (anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale.
In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche  l'attestazione  in
originale  della  struttura  sanitaria  medesima  comprovante   detto
accreditamento) attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 
    I militari in servizio nell'Arma compileranno  una  dichiarazione
attestante il possesso del titolo di  studio  richiesto  qualora  non
risultante dalla documentazione personale. 
    6. I vincitori  del  concorso  provenienti  dal  ruolo  Ispettori
dell'Arma dei carabinieri, se di grado: 
    a) uguale a quello iniziale della categoria per  la  quale  hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; 
    b) superiore, sono nominati col  grado  corrispondente  a  quello
rivestito nel ruolo di  provenienza,  ma  comunque  non  superiore  a
quello  massimo  previsto  per  la  categoria  stessa,  e  conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta. 
    7. Nei confronti degli orchestrali si applicano  le  disposizioni
sullo stato del personale del ruolo Ispettori. 
    8. In caso di dichiarazioni mendaci,  rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

				Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai  candidati  saranno  raccolti
presso  il  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento  ufficiali
-  Sottufficiali  e  presso  il  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione  giuridico
- economica o di impiego del candidato, nonche',  in  caso  di  esito
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili dei dati personali: 
    a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 4; 
    b) il Direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri. 
    I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 90.

Art. 18 Accesso atti amministrativi

				Art. 18 
 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: 
      cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it,   fino   alla    data    di
approvazione della  graduatoria  finale  di  merito  da  parte  della
Direzione generale per il personale militare; 
      persomil@postacert.difesa.it,  dopo  la  data  di  approvazione
della graduatoria finale di merito, anticipandola anche all'indirizzo
di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 30 maggio 2016  
 
               Il Direttore generale: Gen. D. c. (li) Paolo Gerometta

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI
    (articolo 2 del bando di concorso)

    Flauto, ottavino.
    Oboe, corno inglese.
    L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei
    saxofoni.
    Fagotto, contrabbasso ad ancia.
    Corno.
    Tromba in Sib acuto, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno
    sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib.
    Trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno
    basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabbasso,
    trombe contrabbasso.
    Percussioni in generale (compreso il pianoforte).

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

  1. 	Allegato E 

    ELENCO DEI TITOLI AMMESSI A VALUTAZIONE
    (art. 11, comma 1 del bando di concorso)

    a) Titoli accademici:
    2° Livello (punteggio massimo 10/100):
    diploma Conservatorio (vecchio ordinamento);
    diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di primo
    livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine;
    diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o
    discipline.
    1° Livello (punteggio massimo 8/100):
    diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il quale si
    concorre o affine;
    diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o
    discipline.
    b) Titoli didattici (punteggio massimo 5/100):
    insegnamento presso un Conservatorio statale o parificato dello
    strumento per il quale si concorre o affine;
    insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore
    statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il
    quale si concorre o affine;
    insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale si
    concorre e da quelli ad esso affini.
    c) Titoli professionali (punteggio massimo 15/100 punti):
    contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche,
    concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il quale si
    concorre o affine;
    concerti per importanti associazioni concertistiche musicali da
    solista o in formazione da camera (da accertarsi obbligatoriamente
    facendo riferimento all'attestazione di partecipazione rilasciata dal
    Presidente o direttore artistico dell'associazione) con lo strumento
    per il quale si concorre o affine;
    vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
    solista o in formazione da camera per lo strumento per il quale si
    concorre o affine;
    far parte delle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di
    Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine;
    far parte di altri complessi bandistici militari o complessi
    bandistici per lo strumento per il quale si concorre o affine;
    aver conseguito l'idoneita' per lo strumento per il quale si
    concorre o affine al concorso presso le bande musicali di Forza
    Armata e dei Corpi di Polizia;
    pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia
    relativi allo strumento per il quale si concorre o affine;
    incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera, relative allo
    strumento per il quale si concorre o affine;
    incisioni su CD e/o DVD da solista con accompagnamento
    orchestrale o pianistico relative allo strumento per il quale si
    concorre o affine;
    composizioni originali pubblicate dall'evidente contenuto tecnico
    strumentale relative allo strumento per il quale si concorre o
    affine.

Allegato 6

Allegato 7

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