CONSIGLIO DI STATO Concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato (25E03242)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 27-05-2025

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato (25E03242)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: CONSIGLIO DI STATO
  • Data: 27-05-2025
  • Scadenza: 26-06-2025

Art. 1 E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a due posti di consigliere di Stato. Al concorso possono partecipare i magistrati dei Tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',

IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,   nonche'   il
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942,
n. 444; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico; 
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali; 
    Visti il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la  legge  19  febbraio
1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425; 
    Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della  Repubblica  21
aprile  1973,  n.  1092,   recante   disposizioni   in   materia   di
dichiarazione dei servizi e documentazione; 
    Visto l'art. 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile  1982,  n.
186, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dall'art.  1  della  legge  23
febbraio 2006, n. 51; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19  del  regio  decreto  30
gennaio  1941,  n.   12,   recante   disposizioni   in   materia   di
incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68,  concernente  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  a
consigliere di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e, in particolare, l'art.
20, recante disposizioni relative  alla  partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  recante  disposizioni  sull'accesso  agli  impieghi   nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 3  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e,  in
particolare,  l'art.  3,   recante   disposizioni   in   materia   di
dichiarazioni sostitutive  e  di  semplificazione  delle  domande  di
ammissione agli impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare l'art.  16,
che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  "Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)"; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  "Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con disabilita'  agli  strumenti  informatici",  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di approvazione
del Codice dell'amministrazione digitale; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    Visto  l'art.  42  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013 ed, in particolare, l'art. 7, recante  le  disposizioni
relative  alle  modalita'  di  pubblicazione   dei   dati   e   delle
informazioni contenuti in atti adottati con  decreto  del  Presidente
della Repubblica o con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in materia di gestione amministrativa, tra gli  altri,  del
personale delle magistrature del Consiglio di Stato e  dei  tribunali
amministrativi regionali, nei relativi siti istituzionali; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016  "relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto l'art. 1, comma 480, della legge n. 205/2017, con il quale,
tra l'altro,  al  fine  di  agevolare  la  definizione  dei  processi
amministrativi pendenti e di  ridurre  ulteriormente  l'arretrato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27
aprile 1982,  n.  186,  il  numero  dei  Presidenti  di  sezione  del
Consiglio  di  Stato  e'  aumentato  di  una  unita'  e  quello   dei
consiglieri di Stato di sette unita'; 
    Visto l'art. 1, comma 484, della richiamata  legge  n.  205/2017,
ove si prevede che agli  oneri  di  cui  al  comma  483  si  provvede
mediante   corrispondente   utilizzo   delle   risorse    provenienti
dall'attuazione delle disposizioni di  cui  all'art.  37,  comma  10,
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  iscritte  nel
bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in  particolare,  l'art.  1,
comma 320; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare,
l'art. 22 che inserisce i commi 320-bis e 320-ter alla  citata  legge
n. 145/2018, modificando e sostituendo la  tabella  A  allegata  alla
legge n. 186/1982, recante il ruolo  del  personale  di  magistratura
della giustizia amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 119 del
28  aprile  2020,  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali
nell'ambito della giustizia amministrativa; 
    Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 31 dicembre  2020,  n.  183,
convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha previsto,  tra
l'altro, l'incremento della dotazione  organica  dei  magistrati  del
Consiglio di Stato "di tre consiglieri di Stato  nell'anno  2021,  di
tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonche', nell'anno 2023,  di
ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione  del
Consiglio di Stato, per complessive 10 unita'"  a  parziale  modifica
della  tabella  A  allegata  alla  legge  27  aprile  1982,  n.  186,
autorizzando le relative assunzioni nel triennio 2021 - 2023; 
    Vista la  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  di  conversione  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante  misure  urgenti  per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza
della giustizia e, in particolare l'art. 3, comma 4-bis; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 14 maggio 2024, registrato alla Corte dei  conti  il  27  giugno
2024, con il quale la Giustizia amministrativa e'  stata  autorizzata
ad assumere  cinquantadue  referendari  di  Tribunale  amministrativo
regionale su budget composito 2018 - 2022 e un consigliere di Stato e
nove referendari su budget 2023; 
    Vista la nota prot. n. 12897 del 2 aprile 2025, con la  quale  e'
stata richiesta la rimodulazione del predetto decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  al  fine  di  destinare  i  risparmi,
derivanti dal cumulo dei budget  2018-2022  e  del  budget  2023,  al
reclutamento di due consiglieri di Stato tramite concorso pubblico; 
    Vista la nota prot. n. 31364 del 24 aprile 2025 della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  funzione  pubblica,  di
riscontro favorevole alla richiesta, come  risultante  esposto  nelle
allegate tabelle; 
    Vista la nota prot. n. 71440/2025 del 5 maggio 2025 del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Regioneria
generale  dello  Stato  -  Igop,  di  accoglimento   della   suddetta
rimodulazione; 
    Considerato che per la qualifica di consigliere  di  Stato,  alla
data del 31 dicembre 2024, la percentuale di  rappresentativita'  del
genere maschile e'  pari  al  71,43  per  cento,  quella  del  genere
femminile  e'  pari  al  28,57  per  cento  e   che,   pertanto,   il
differenziale tra i generi risulta essere superiore al 30 per cento; 
    Vista la  delibera  n.  75  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa adottata nella seduta del 6  novembre  2024,
con la quale sono stati ripartiti i posti vacanti  del  personale  di
magistratura presso il Consiglio di Stato e sono stati determinati in
numero di due i posti da coprire mediante concorso pubblico; 
    Ritenuto di dover indire,  nei  termini  previsti  dall'art.  19,
comma 1, n. 3) della legge n.  186/1982,  il  bando  del  concorso  a
consigliere di Stato; 
    Visto  l'accordo  di  contitolarita'  nel  trattamento  dei  dati
personali ai sensi dell'art. 26 del  regolamento  (EU)  n.  2016/679,
stipulato in data 17 aprile 2025, tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri  e  il  Consiglio  di  Stato  -   Tribunali   amministrativi
regionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    E' bandito un concorso, per titoli  ed  esami,  a  due  posti  di
consigliere di Stato. 
    Al  concorso  possono  partecipare  i  magistrati  dei  Tribunali
amministrativi  regionali  con  almeno  un  anno  di  anzianita',   i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello  Stato
con almeno  un  anno  di  anzianita',  i  funzionari  della  carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con
almeno  quattro  anni  di  anzianita',  nonche'  i  funzionari  delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo  e  degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni  di
anzianita' in tale  qualifica  ovvero  nella  ex-carriera  direttiva,
appartenenti a carriere per l'accesso  alle  quali  e'  richiesta  la
laurea in giurisprudenza.

Art. 2 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. - Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa, 89 - 00186 Roma, all'ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto

				Art. 2 
 
    Le  domande  di  partecipazione  al  concorso   dovranno   essere
consegnate,  in  plico  chiuso  e  indirizzato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. -
Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa, 89  -  00186
Roma, all'ufficio  accettazione  corrispondenza  presso  il  suddetto
indirizzo, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle  ore  9,00  alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle  ore  17,00,  entro  il  termine  di
decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami". 
    Si considerano presentate in tempo  utile  anche  le  domande  di
partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di  cui
al  precedente  comma,  a  mezzo  di  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento. 
    L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per   la
dispersione di comunicazioni dipendenti  della  inesatta  indicazione
del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o  di  domicilio  indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali  e  telegrafici  o
comunque imputabili a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di  ricevimento
della raccomandata. 
    Nella domanda (da  compilarsi  secondo  lo  schema  allegato)  il
candidato deve indicare quanto appresso  specificato:  1)  cognome  e
nome e codice fiscale; 2) data e luogo di nascita; 3) possesso  della
cittadinanza italiana; 4) residenza e/o domicilio;  5)  comune  nelle
cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della eventuale non
iscrizione o della cancellazione  dalle  medesime;  6)  di  non  aver
riportato condanne e di non avere in  corso  procedimenti  penali  ed
amministrativi  per  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione e che non risultano a proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 , n. 313;  7)
la  categoria  di  appartenenza  in  base  alla  quale  partecipa  al
concorso, ai sensi dell'art. 19, primo comma, n. 3)  della  legge  27
aprile 1982, n. 186; 8) le lingue straniere, in numero non  superiore
a due, tra quelle elencate al successivo art. 7, sulle quali  intenda
sostenere la prova facoltativa; 9) di  non  essere  stato  dichiarato
decaduto o dispensato dall'impiego presso pubbliche  amministrazioni;
10) indirizzo PEC presso il quale  ricevere  qualsiasi  comunicazione
relativa al concorso e recapiti telefonici. 
    Nella domanda  di  partecipazione,  il  candidato  disabile  deve
specificare,  comprovando  con  idonea  certificazione  di  struttura
sanitaria pubblica, l'ausilio necessario in  relazione  alla  propria
disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di  tempi  aggiuntivi.  I
candidati con diagnosi di disturbi specifici di  apprendimento  (DSA)
dovranno fare esplicita richiesta dello  strumento  compensativo  e/o
dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria  necessita',
che deve essere documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico - legale dell'ASL di riferimento  o  da
una equivalente struttura  pubblica.  Tutta  la  documentazione  deve
essere inviata  all'indirizzo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri sopra indicato ed entro  il  termine  di  decadenza  per  la
presentazione della domanda. L'adozione delle misure di cui al  comma
1 sara'  determinata  ad  insindacabile  giudizio  della  Commissione
giudicatrice sulla  base  della  documentazione  esibita  e  comunque
nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto  del  9  novembre
2021, sopra citato. 
    Alla domanda deve essere allegato un curriculum con l'indicazione
degli studi compiuti, degli esami superati,  dei  titoli  conseguiti,
degli incarichi ricoperti e di ogni  altra  attivita'  scientifica  o
didattica esercitata. Dovranno comunque essere allegati le  eventuali
pubblicazioni, nonche' i titoli ritenuti utili ai fini della relativa
valutazione che non  siano  gia'  acquisiti  ai  fascicoli  personali
dell'amministrazione cui il candidato appartiene. Anche questi ultimi
dovranno, comunque, essere indicati  nel  curriculum  o  in  apposito
elenco. 
    I titoli devono essere  prodotti  in  carta  semplice  e  possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
    I requisiti di ammissione al concorso  debbono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    Scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  richiedera'  i   fascicoli
personali dei candidati alle amministrazioni di appartenenza.

Art. 3 Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante

				Art. 3 
 
    Con provvedimento  motivato  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  sentito  il  Consiglio  di  Presidenza   della   giustizia
amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i  candidati  che
difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle  risultanze
del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e  costante
rendimento. 
    L'esclusione dal concorso puo', comunque, essere  disposta  anche
in  successivo  momento  con  decreto  motivato  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito  il  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa.

Art. 4 La Commissione esaminatrice e' composta dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di sezione del Consiglio di Stato, da un Presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle universita' statali di Roma.

				Art. 4 
 
    La  Commissione  esaminatrice  e'  composta  dal  Presidente  del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di sezione del
Consiglio di Stato, da un Presidente di sezione della  Corte  Suprema
di Cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di  una
delle universita' statali di Roma. 
    Per le prove facoltative di lingue straniere, la  commissione  e'
integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame. 
    I componenti ed il segretario della Commissione saranno  nominati
con successivo provvedimento.

Art. 5 La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli, per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

				Art. 5 
 
    La Commissione esaminatrice procede,  previa  determinazione  dei
criteri di massima, all'esame dei  titoli,  per  la  valutazione  dei
quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non  puo'  partecipare
alle prove di esame  il  candidato  che  non  abbia  ottenuto  almeno
venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 6 Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: 1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;

				Art. 6 
 
    Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale. 
    Le prove scritte consistono nello  svolgimento  di  cinque  temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: 
      1) diritto civile e commerciale,  con  riferimenti  al  diritto
romano; 
      2)  diritto  internazionale  pubblico  e  privato   e   diritto
dell'Unione europea; 
      3) diritto amministrativo (prova teorica); 
      4) diritto amministrativo (prova pratica). 
      5) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
    Durante le prove scritte sara' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione
senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano  stati
preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da  questa
verificati. 
    Si applicano le disposizioni relative al concorso  per  l'accesso
alla magistratura  ordinaria  di  cui  all'art.  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, e all'art. 1  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n.  28,  per
quanto concerne il  raggruppamento  in  un'unica  busta  delle  buste
contenenti gli elaborati  stessi  e  l'assegnazione  contemporanea  a
ciascuno del singolo punteggio. 
    Ai fini della valutazione delle prove scritte,  ogni  commissario
dispone di dieci punti per ciascuna di esse. 
    Sono ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  i  quali  abbiano
riportato una media di almeno quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.

Art. 7 La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto

				Art. 7 
 
    La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie  delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico,
sul diritto del  lavoro,  sul  diritto  pubblico  dell'economia,  sul
diritto penale, sul  diritto  processuale  civile,  amministrativo  e
penale, sul diritto  della  navigazione,  sulla  storia  del  diritto
italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica  e
sulla politica economica e finanziaria. 
    La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola. 
    Nella prova orale, i  candidati  devono  riportare  non  meno  di
quaranta punti.

Art. 8 La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di

				Art. 8 
 
    La votazione complessiva e'  costituita  dalla  somma  dei  punti
ottenuti  nella  valutazione  dei  titoli,  dei  punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e del  punteggio  ottenuto  nella  prova
orale. 
    Alla somma dei punti riportati per i titoli e  per  le  prove  di
esame, la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni  lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.

Art. 9 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine

				Art. 9 
 
    Sono dichiarati vincitori del concorso i  primi  classificati  in
graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    A parita' di punteggio  si  osservano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine  i  concorrenti  che
abbiano superato la  prova  orale  dovranno  presentare  nel  termine
di venti  giorni  dal  ricevimento  dell'apposita   comunicazione   i
documenti che dimostrano i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10 La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti

				Art. 10 
 
    La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati  idonei
e' approvata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
subordinatamente  al  possesso  dei  requisiti  di  ammissione   alla
qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine  di venti
giorni  dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione,  a  pena   di
decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma  dell'art.  11
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686,
ovvero  una  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 11 Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 71, del 12 settembre 2025 verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sara' data

				Art. 11 
 
    Con  apposito  avviso,  che  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" - n. 71, del 12 settembre 2025 verranno resi noti la  sede,  i
giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove  scritte;  pertanto  ai
candidati ammessi a  sostenere  le  predette  prove  non  sara'  data
comunicazione alcuna.

Art. 12 Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi della normativa in materia di tutela della riservatezza come da "Informativa privacy" ai sensi degli articoli 13 e successivi del regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003 al regolamento UE 2016/679, allegata al presente bando.

				Art. 12 
 
    Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  ai  sensi   della
normativa  in  materia  di  tutela   della   riservatezza   come   da
"Informativa privacy" ai sensi degli articoli  13  e  successivi  del
regolamento UE 679/2016 e del  decreto  legislativo  n.  196/2003  al
regolamento UE 2016/679, allegata al presente bando. 
    Titolare del trattamento dei dati personali e' la Presidenza  del
Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art. 26  del
regolamento (UE) n. 2016/679, l'amministrazione Consiglio di Stato  -
Tribunali amministrativi regionali, in base all'accordo  in  data  26
aprile 2023. 
    La presentazione della  domanda  di  partecipazione  al  concorso
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
"relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
sulla protezione dei dati), (di seguito regolamento)  e  del  decreto
legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto  legislativo  n.
101/2018. 
    I dati personali  oggetto  del  trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione della procedura. 
    I dati forniti dai candidati saranno raccolti  e  trattati  dalle
persone  preposte  alla  procedura  di  selezione  individuate  dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima. 
    Qualora, in occasione delle operazioni di  trattamento  dei  dati
personali, le amministrazioni venissero  a  conoscenza  di  categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art.  9  del  regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi  del  successivo  art.  10,  essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole  finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    Ai sensi dell'art. 15 e seguenti del regolamento, gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento. 
    Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga  in
violazione  di  quanto  previsto  dal  regolamento   generale   sulla
protezione dei dati, l'interessato ha il diritto di proporre  reclamo
al garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso,  o  di
adire le sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento. 
    I contitolari del trattamento indicano i rispettivi  contatti  ai
quali l'interessato puo' rivolgersi per esercitare  i  diritti  sopra
indicati:  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Ufficio  del
segretario generale  -  Ufficio  studi  e  rapporti  istituzionali  -
Servizio personale delle magistrature: via  della  Mercede  n.  96  -
00187 Roma, PEC usri@pec.governo.it  - Amministrazione  Consiglio  di
Stato - Ufficio personale di  magistratura,  che  ha  sede  in  Roma,
piazza  Capo  di  Ferro  13  -  00186  tel.   06/68272400-2528,   PEC
cds-segreteriacapopers@ga-cert.it Gli interessati  possono,  inoltre,
contattare il responsabile della protezione dei  dati  per  tutte  le
questioni  relative  al  trattamento  dei  loro  dati   personali   e
all'esercizio  dei  loro  diritti  derivanti  dal   regolamento.   In
relazione all'espletamento della  procedura  concorsuale,  sino  alla
formazione della  graduatoria  finale  i  dati  di  contatto  con  il
responsabile della protezione dei dati sono: per  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  PEC:   USG@mailbox.governo.it   -   e-mail:
responsabileprotezionedatipcm@governo.it    per     l'amministrazione
Consiglio     di      Stato:      PEC      rpd@ga-cert.it      e-mail
rpd@giustizia-amministrativa.it 
    Tali dati di contatto concernono le sole  problematiche  inerenti
al trattamento dei dati personali e non l'andamento  della  procedura
concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela. 
    Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di  controllo  per
il visto di competenza e sara' pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 14 maggio 2025  
 
                                              Il Presidente: Maruotti

Allegato 1

Allegato 2

  1. 	Allegato 
    Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli
    effetti di cui al regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
    semplicemente GDPR).

    Il trattamento dei dati personali raccolti sara' improntato ai
    principi previsti dal GDPR.
    Titolari del trattamento dei dati personali sono la Presidenza
    del Consiglio dei ministri e il Consiglio di Stato - Tribunali
    amministrativi regionali, ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2016/679
    - di seguito indicati congiuntamente come le parti o i contitolari.
    La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
    comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione
    della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n.
    2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
    "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
    trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
    tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
    sulla protezione dei dati), (di seguito regolamento) e del decreto
    legislativo n. 196/2003, come integrato con le modifiche introdotte
    dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni
    per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
    regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
    27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
    riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
    circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"
    (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
    I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
    esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
    particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
    strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
    formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
    con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
    per perseguire tali finalita'.
    Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
    dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
    l'esclusione da detta procedura.
    I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
    persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle
    amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.
    Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
    personali, le amministrazioni venissero a conoscenza di categorie
    particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento
    generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
    a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi
    saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita'
    previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
    Ai sensi dell'art. 15 e seguenti del regolamento, gli interessati
    hanno diritto di ottenere dai contitolari, nei casi previsti,
    l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
    stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
    al trattamento.
    Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
    personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
    generale sulla protezione dei dati ha il diritto di proporre reclamo
    al garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di
    adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del
    regolamento.
    I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti ai
    quali l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
    indicati: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del
    segretario generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali -
    Servizio personale delle magistrature: via della Mercede n. 96 -
    00187 Roma, PEC usri@pec.governo.it - Amministrazione Consiglio di
    Stato - Ufficio personale di magistratura, che ha sede in Roma,
    piazza Capo di Ferro 13 - 00186 tel. 06/68272400-2528, PEC
    cds-segreteriacapopers@ga-cert.it Gli interessati possono, inoltre,
    contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le
    questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
    all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. In
    relazione all'espletamento della procedura concorsuale, sino alla
    formazione della graduatoria finale i dati di contatto con il
    responsabile della protezione dei dati sono: per la Presidenza del
    Consiglio dei ministri PEC: rpd@pec.governo.it - e-mail:
    responsabileprotezionedatipcm@governo.it per l'amministrazione
    Consiglio di Stato: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail
    rpd@giustizia-amministrativa.it
    Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti
    al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura
    concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
    Con la sottoscrizione del presente modulo la S.V. attesta di
    essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR,
    delle finalita' e modalita' di trattamento dei dati personali forniti
    nonche' dell'esistenza dei diritti innanzi precisati.

    Firma del candidato

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