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- Atto numero 25E03242 del 27-05-2025
CONSIGLIO DI STATO Concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato (25E03242)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 27-05-2025
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato (25E03242)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: CONSIGLIO DI STATO
- Data: 27-05-2025
- Scadenza: 26-06-2025
Art. 1 E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a due posti di consigliere di Stato. Al concorso possono partecipare i magistrati dei Tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
IL PRESIDENTE
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, nonche' il
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942,
n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge 19 febbraio
1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425;
Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1973, n. 1092, recante disposizioni in materia di
dichiarazione dei servizi e documentazione;
Visto l'art. 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n.
186, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23
febbraio 2006, n. 51;
Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di
incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68, concernente le modalita' di svolgimento del concorso a
consigliere di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e, in particolare, l'art.
20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante disposizioni sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in
particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare l'art. 16,
che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita';
Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)";
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita' agli strumenti informatici", ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di approvazione
del Codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
dicembre 2013 ed, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni
relative alle modalita' di pubblicazione dei dati e delle
informazioni contenuti in atti adottati con decreto del Presidente
della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, in materia di gestione amministrativa, tra gli altri, del
personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, nei relativi siti istituzionali;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";
Visto l'art. 1, comma 480, della legge n. 205/2017, con il quale,
tra l'altro, al fine di agevolare la definizione dei processi
amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27
aprile 1982, n. 186, il numero dei Presidenti di sezione del
Consiglio di Stato e' aumentato di una unita' e quello dei
consiglieri di Stato di sette unita';
Visto l'art. 1, comma 484, della richiamata legge n. 205/2017,
ove si prevede che agli oneri di cui al comma 483 si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 10,
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel
bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, l'art. 1,
comma 320;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare,
l'art. 22 che inserisce i commi 320-bis e 320-ter alla citata legge
n. 145/2018, modificando e sostituendo la tabella A allegata alla
legge n. 186/1982, recante il ruolo del personale di magistratura
della giustizia amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 119 del
28 aprile 2020, in materia di protezione dei dati personali
nell'ambito della giustizia amministrativa;
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha previsto, tra
l'altro, l'incremento della dotazione organica dei magistrati del
Consiglio di Stato "di tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, di
tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonche', nell'anno 2023, di
ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del
Consiglio di Stato, per complessive 10 unita'" a parziale modifica
della tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186,
autorizzando le relative assunzioni nel triennio 2021 - 2023;
Vista la legge 6 agosto 2021, n. 113, di conversione del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza
della giustizia e, in particolare l'art. 3, comma 4-bis;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 14 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno
2024, con il quale la Giustizia amministrativa e' stata autorizzata
ad assumere cinquantadue referendari di Tribunale amministrativo
regionale su budget composito 2018 - 2022 e un consigliere di Stato e
nove referendari su budget 2023;
Vista la nota prot. n. 12897 del 2 aprile 2025, con la quale e'
stata richiesta la rimodulazione del predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, al fine di destinare i risparmi,
derivanti dal cumulo dei budget 2018-2022 e del budget 2023, al
reclutamento di due consiglieri di Stato tramite concorso pubblico;
Vista la nota prot. n. 31364 del 24 aprile 2025 della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica, di
riscontro favorevole alla richiesta, come risultante esposto nelle
allegate tabelle;
Vista la nota prot. n. 71440/2025 del 5 maggio 2025 del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Regioneria
generale dello Stato - Igop, di accoglimento della suddetta
rimodulazione;
Considerato che per la qualifica di consigliere di Stato, alla
data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentativita' del
genere maschile e' pari al 71,43 per cento, quella del genere
femminile e' pari al 28,57 per cento e che, pertanto, il
differenziale tra i generi risulta essere superiore al 30 per cento;
Vista la delibera n. 75 del Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa adottata nella seduta del 6 novembre 2024,
con la quale sono stati ripartiti i posti vacanti del personale di
magistratura presso il Consiglio di Stato e sono stati determinati in
numero di due i posti da coprire mediante concorso pubblico;
Ritenuto di dover indire, nei termini previsti dall'art. 19,
comma 1, n. 3) della legge n. 186/1982, il bando del concorso a
consigliere di Stato;
Visto l'accordo di contitolarita' nel trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (EU) n. 2016/679,
stipulato in data 17 aprile 2025, tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri e il Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi
regionali;
Decreta:
Art. 1
E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a due posti di
consigliere di Stato.
Al concorso possono partecipare i magistrati dei Tribunali
amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato
con almeno un anno di anzianita', i funzionari della carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con
almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di
anzianita' in tale qualifica ovvero nella ex-carriera direttiva,
appartenenti a carriere per l'accesso alle quali e' richiesta la
laurea in giurisprudenza.
Art. 2 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. - Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa, 89 - 00186 Roma, all'ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto
Art. 2
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Ufficio del Segretariato generale, U.S.R.I. -
Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa, 89 - 00186
Roma, all'ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto
indirizzo, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, entro il termine di
decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami".
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di
partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di cui
al precedente comma, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti della inesatta indicazione
del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
della raccomandata.
Nella domanda (da compilarsi secondo lo schema allegato) il
candidato deve indicare quanto appresso specificato: 1) cognome e
nome e codice fiscale; 2) data e luogo di nascita; 3) possesso della
cittadinanza italiana; 4) residenza e/o domicilio; 5) comune nelle
cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della eventuale non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime; 6) di non aver
riportato condanne e di non avere in corso procedimenti penali ed
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione e che non risultano a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 , n. 313; 7)
la categoria di appartenenza in base alla quale partecipa al
concorso, ai sensi dell'art. 19, primo comma, n. 3) della legge 27
aprile 1982, n. 186; 8) le lingue straniere, in numero non superiore
a due, tra quelle elencate al successivo art. 7, sulle quali intenda
sostenere la prova facoltativa; 9) di non essere stato dichiarato
decaduto o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
10) indirizzo PEC presso il quale ricevere qualsiasi comunicazione
relativa al concorso e recapiti telefonici.
Nella domanda di partecipazione, il candidato disabile deve
specificare, comprovando con idonea certificazione di struttura
sanitaria pubblica, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. I
candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)
dovranno fare esplicita richiesta dello strumento compensativo e/o
dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessita',
che deve essere documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico - legale dell'ASL di riferimento o da
una equivalente struttura pubblica. Tutta la documentazione deve
essere inviata all'indirizzo della Presidenza del Consiglio dei
ministri sopra indicato ed entro il termine di decadenza per la
presentazione della domanda. L'adozione delle misure di cui al comma
1 sara' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione
giudicatrice sulla base della documentazione esibita e comunque
nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto del 9 novembre
2021, sopra citato.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum con l'indicazione
degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti,
degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica o
didattica esercitata. Dovranno comunque essere allegati le eventuali
pubblicazioni, nonche' i titoli ritenuti utili ai fini della relativa
valutazione che non siano gia' acquisiti ai fascicoli personali
dell'amministrazione cui il candidato appartiene. Anche questi ultimi
dovranno, comunque, essere indicati nel curriculum o in apposito
elenco.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la
Presidenza del Consiglio dei ministri richiedera' i fascicoli
personali dei candidati alle amministrazioni di appartenenza.
Art. 3 Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante
Art. 3
Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che
difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze
del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante
rendimento.
L'esclusione dal concorso puo', comunque, essere disposta anche
in successivo momento con decreto motivato del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa.
Art. 4 La Commissione esaminatrice e' composta dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di sezione del Consiglio di Stato, da un Presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle universita' statali di Roma.
Art. 4
La Commissione esaminatrice e' composta dal Presidente del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due Presidenti di sezione del
Consiglio di Stato, da un Presidente di sezione della Corte Suprema
di Cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una
delle universita' statali di Roma.
Per le prove facoltative di lingue straniere, la commissione e'
integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame.
I componenti ed il segretario della Commissione saranno nominati
con successivo provvedimento.
Art. 5 La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli, per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.
Art. 5
La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei
criteri di massima, all'esame dei titoli, per la valutazione dei
quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo' partecipare
alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno
venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.
Art. 6 Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: 1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;
Art. 6
Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto
romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto
dell'Unione europea;
3) diritto amministrativo (prova teorica);
4) diritto amministrativo (prova pratica).
5) scienza delle finanze e diritto finanziario;
Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione
senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati
preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa
verificati.
Si applicano le disposizioni relative al concorso per l'accesso
alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, e all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per
quanto concerne il raggruppamento in un'unica busta delle buste
contenenti gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a
ciascuno del singolo punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte, ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna di esse.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
Art. 7 La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto
Art. 7
La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico,
sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul
diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e
penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto
italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e
sulla politica economica e finanziaria.
La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
Nella prova orale, i candidati devono riportare non meno di
quaranta punti.
Art. 8 La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di
Art. 8
La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in
ciascuna delle prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova
orale.
Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di
esame, la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.
Art. 9 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine
Art. 9
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parita' di punteggio si osservano i criteri di preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che
abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine
di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i
documenti che dimostrano i titoli di preferenza nella nomina.
Art. 10 La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti
Art. 10
La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei
e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla
qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti
giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di
decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 11 Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 71, del 12 settembre 2025 verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sara' data
Art. 11
Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami" - n. 71, del 12 settembre 2025 verranno resi noti la sede, i
giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai
candidati ammessi a sostenere le predette prove non sara' data
comunicazione alcuna.
Art. 12 Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi della normativa in materia di tutela della riservatezza come da "Informativa privacy" ai sensi degli articoli 13 e successivi del regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003 al regolamento UE 2016/679, allegata al presente bando.
Art. 12
Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi della
normativa in materia di tutela della riservatezza come da
"Informativa privacy" ai sensi degli articoli 13 e successivi del
regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003 al
regolamento UE 2016/679, allegata al presente bando.
Titolare del trattamento dei dati personali e' la Presidenza del
Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art. 26 del
regolamento (UE) n. 2016/679, l'amministrazione Consiglio di Stato -
Tribunali amministrativi regionali, in base all'accordo in data 26
aprile 2023.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), (di seguito regolamento) e del decreto
legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n.
101/2018.
I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione della procedura.
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.
Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, le amministrazioni venissero a conoscenza di categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
Ai sensi dell'art. 15 e seguenti del regolamento, gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento.
Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in
violazione di quanto previsto dal regolamento generale sulla
protezione dei dati, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo
al garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di
adire le sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento.
I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti ai
quali l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del
segretario generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali -
Servizio personale delle magistrature: via della Mercede n. 96 -
00187 Roma, PEC usri@pec.governo.it - Amministrazione Consiglio di
Stato - Ufficio personale di magistratura, che ha sede in Roma,
piazza Capo di Ferro 13 - 00186 tel. 06/68272400-2528, PEC
cds-segreteriacapopers@ga-cert.it Gli interessati possono, inoltre,
contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. In
relazione all'espletamento della procedura concorsuale, sino alla
formazione della graduatoria finale i dati di contatto con il
responsabile della protezione dei dati sono: per la Presidenza del
Consiglio dei ministri PEC: USG@mailbox.governo.it - e-mail:
responsabileprotezionedatipcm@governo.it per l'amministrazione
Consiglio di Stato: PEC rpd@ga-cert.it e-mail
rpd@giustizia-amministrativa.it
Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti
al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura
concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per
il visto di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2025
Il Presidente: Maruotti
Allegato 1
Allegato 2
Allegato
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli
effetti di cui al regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
semplicemente GDPR).
Il trattamento dei dati personali raccolti sara' improntato ai
principi previsti dal GDPR.
Titolari del trattamento dei dati personali sono la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Consiglio di Stato - Tribunali
amministrativi regionali, ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2016/679
- di seguito indicati congiuntamente come le parti o i contitolari.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati), (di seguito regolamento) e del decreto
legislativo n. 196/2003, come integrato con le modifiche introdotte
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"
(Regolamento generale sulla protezione dei dati).
I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari
per perseguire tali finalita'.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione da detta procedura.
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.
Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, le amministrazioni venissero a conoscenza di categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
Ai sensi dell'art. 15 e seguenti del regolamento, gli interessati
hanno diritto di ottenere dai contitolari, nei casi previsti,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattamento.
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
generale sulla protezione dei dati ha il diritto di proporre reclamo
al garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del
regolamento.
I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti ai
quali l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del
segretario generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali -
Servizio personale delle magistrature: via della Mercede n. 96 -
00187 Roma, PEC usri@pec.governo.it - Amministrazione Consiglio di
Stato - Ufficio personale di magistratura, che ha sede in Roma,
piazza Capo di Ferro 13 - 00186 tel. 06/68272400-2528, PEC
cds-segreteriacapopers@ga-cert.it Gli interessati possono, inoltre,
contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. In
relazione all'espletamento della procedura concorsuale, sino alla
formazione della graduatoria finale i dati di contatto con il
responsabile della protezione dei dati sono: per la Presidenza del
Consiglio dei ministri PEC: rpd@pec.governo.it - e-mail:
responsabileprotezionedatipcm@governo.it per l'amministrazione
Consiglio di Stato: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail
rpd@giustizia-amministrativa.it
Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti
al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura
concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Con la sottoscrizione del presente modulo la S.V. attesta di
essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR,
delle finalita' e modalita' di trattamento dei dati personali forniti
nonche' dell'esistenza dei diritti innanzi precisati.
Firma del candidato