COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2022/2023. (22E00101)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 14-01-2022

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2022/2023. (22E00101)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
  • Data: 14-01-2022
  • Scadenza: 13-02-2022

Art. 1 Posti a concorso

IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  e  successive
modificazioni,  recante  "Riordino  del  reclutamento,  dello   stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della  guardia
di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, recante "Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961,  convertito
dalla legge 9  gennaio  1936,  n.  75,  recante  "Modificazioni  alle
disposizioni sul reclutamento degli  ufficiali  e  dei  sottufficiali
della regia guardia di finanza", e, in particolare l'art. 5, comma 1; 
    Visto il regio decreto  16  marzo  1942,  n.  262,  e  successive
modificazioni, recante "Approvazione del testo del codice civile", e,
in particolare, gli articoli 316, 317 e 320; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali"  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale"; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio  1989,  n.  53,  recante
"Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia  di
finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,   recante   "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante "Delega al Governo  in  materia  di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia"; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale"; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  "Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in  materia  di  processo  civile",  e,  in  particolare,  l'art.  32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  "Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
"Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente "Codice in materia di protezione dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare"; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
"Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008,  n.  133,  recante  "Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria", e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia", e, in particolare, l'art. 73,
comma 14; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 11  settembre  2020,  n.  120,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  recante  "Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19" e, in particolare, l'art. 9-bis; 
    Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante  "Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige", e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246", e, in particolare, gli articoli 583, 584, 586
e  587  concernenti  l'accertamento  dell'idoneita'  ai  servizi   di
navigazione aerea; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, e successive  modificazioni,  recante  "Regolamento  in
materia di parametri fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
della legge 12 gennaio 2015, n. 2"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme  per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia  di  finanza,
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto ministeriale 16  settembre  2003,  e  successive
modificazioni, recante "Elenco delle imperfezioni ed  infermita'  che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da  adottare  per   l'accertamento   e   la   valutazione   ai   fini
dell'idoneita'"; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
"Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione"; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
"Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese"; 
    Vista la determinazione n. 188523, datata  25  giugno  2013,  del
Comandante  generale  della   Guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni,  concernente   le   modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Vista la determinazione n. 152279, datata  1°  giugno  2021,  del
Comandante generale della Guardia di finanza, registrata  all'Ufficio
centrale del bilancio, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  in  data  8  giugno   2021,   al   n.   2649,   concernente
l'attribuzione  di  specifiche  competenze   alle   varie   autorita'
gerarchiche del Corpo; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni; 
    Viste le "Linee guida per  l'implementazione  del  nuovo  sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota  militare  -
edizione  giugno  2013  (Integrated  Pilot  Training  System  2020)",
approvate dal Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a),  del
citato decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali  successive
alla prova  scritta  di  preselezione  venga  ammesso  un  numero  di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2022/2023  un  pubblico
concorso, per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  sessantasei
allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale
all'Accademia della Guardia di finanza. 
    2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: 
      a) cinquantotto sono destinati al comparto ordinario di cui: 
        1) uno e' riservato ai candidati in  possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore; 
        2) uno e' riservato al coniuge, ai figli  superstiti,  ovvero
ai parenti in  linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora  unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      b) otto sono destinati al comparto aeronavale di cui: 
        1) quattro alla specializzazione "pilota militare"; 
        2) quattro alla specializzazione "comandante  di  stazione  e
unita' navale". 
    3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti comparti e specializzazioni. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova scritta di preselezione consistente in un questionario
a risposta multipla di cultura generale; 
      b) prova scritta di cultura generale; 
      c) prove di efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) prove orali; 
      g) prove facoltative di una lingua straniera e di informatica; 
      h) valutazione dei titoli; 
      i) visita medica di controllo e accertamento dell'idoneita'  al
pilotaggio  per  i  concorrenti  per  la   specializzazione   "pilota
militare". 
    5. Il corso  di  Accademia,  durante  il  quale  i  frequentatori
assumono lo  status  di  allievi  ufficiali,  ha  inizio  nella  data
stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e  ha  durata
biennale. 
    Alla fine del biennio, i frequentatori sono ammessi al  corso  di
applicazione, di durata triennale, da frequentare, per due anni,  nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente. 
    6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne'  prevedibili  anche  connesse
all'eventuale proroga del  periodo  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, la facolta' di revocare il presente bando,  di  sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino  alla
data di approvazione delle rispettive graduatorie uniche  di  merito,
il  numero  dei  posti,  di  sospendere  l'ammissione  al  corso   di
formazione dei vincitori, anche sulla base del numero  di  assunzioni
complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo.

Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

				Art. 2 
 
                       Requisiti e condizioni 
                    per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di  polizia,  a
esclusione dei proscioglimenti, se concorrenti per: 
        1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo
o al volo; 
        2) il comparto aeronavale: 
          (a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla
vita di bordo; 
          (b)  specializzazione  comandante  di  stazione  e   unita'
navale, per inattitudine al volo; 
      c) non siano imputati, non siano stati condannati  ne'  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
      d) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      e) non siano stati rinviati o espulsi da  corsi  di  formazione
dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza; 
      f) siano in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
      g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ufficiale del  Corpo  della  guardia  di
finanza; 
      h) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria  di
secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi  di  laurea  previsti
dalle Universita' statali o legalmente riconosciute. 
    Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2021/2022. 
    2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1,  i  candidati
devono: 
      a) se non appartenenti al Corpo, anche se gia' alle armi: 
        1)  avere,  alla  data  del  1°  gennaio  2022,  compiuto  il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno del  compimento
del ventiduesimo anno di eta', vale a dire essere  nati  nel  periodo
compreso tra il 1°  gennaio  2000  e  il  1°  gennaio  2005,  estremi
inclusi; 
        2) avere, se  minorenni  alla  data  di  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del  genitore  esercente  in  via
esclusiva la potesta'  o  del  tutore  per  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza; 
        3) non essere stati ammessi a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza,  ovvero  avere  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      b)  se  appartenenti  ai   ruoli   ispettori,   sovrintendenti,
appuntati e  finanzieri,  compresi  gli  allievi  marescialli  e  gli
allievi finanzieri del Corpo: 
        1) non avere, alla data del  1°  gennaio  2022,  superato  il
giorno del compimento del ventottesimo anno  di  eta',  ossia  essere
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1994; 
        2) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non
idonei   all'avanzamento   ovvero,   se   dichiarati    non    idonei
all'avanzamento, avere  successivamente  conseguito  un  giudizio  di
idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non  idoneita',   ovvero   non   avere   rinunciato   all'avanzamento
nell'ultimo quinquennio; 
        3)  non  avere  riportato,  nell'ultimo   biennio,   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        4) non essere sottoposti a un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
        5)  non  essere  sospesi  dall'impiego  o   non   essere   in
aspettativa. 
    3. I requisiti di cui ai commi 1, 2 se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data  di  scadenza  del  termine  ultimo
previsto  per  la   presentazione   della   domanda   e   alla   data
dell'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it",  seguendo
le istruzioni del sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00  del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". 
    2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti  strumenti
di autenticazione: 
      a) Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali  SPID  sono  disponibili  sul  sito
ufficiale dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale  (AgID)  all'indirizzo
www.spid.gov.it; 
      b) Sistema di identificazione  digitale  "Entra  con  CIE"  con
l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE)  rilasciata  dal
Comune di residenza.  Le  modalita'  con  le  quali  i  candidati  in
possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on line abilitati
sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it 
    Ultimata  la  registrazione  al  portale,  i  candidati   possono
compilare il form della domanda  di  partecipazione  -  raggiungibile
tramite la propria area riservata - e  concluderne  la  presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata. 
    3. Il concorrente minorenne dovra' altresi': 
      a) ricorrere al/ai sistema/i di  identificazione  specificato/i
con apposito avviso sul portale di  cui  al  comma  1  ed  essere  in
possesso  di  un  account  PEC  in  uso  a  uno  dei  titolari  della
responsabilita' genitoriale; 
      b) effettuare,  al  termine  della  procedura  di  compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del pdf dell'atto di assenso a
contrarre l'arruolamento e di autorizzazione all'esecuzione di  esami
clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica  e
attitudinale che, una volta stampato e  corredato  per  esteso  dalla
firma autografa, a pena di nullita', di entrambi  i  genitori  o  del
solo  genitore  esercente  in  via   esclusiva   la   responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, del tutore, dovra' essere  scansionato  e
caricato a portale mediante l'apposita funzione "upload",  unitamente
alla scansione fronte-retro dei/del documenti/o di riconoscimento  in
corso di validita' dei/del sottoscrittore/i. 
    4. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di  ciascuna
prova  concorsuale,  dovranno  fornire   il   numero   identificativo
dell'istanza  ("ID  istanza")  rinvenibile  attraverso  la   funzione
"visualizza  istanza"  presente  nella  propria  area  riservata  del
portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica
certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il  relativo
QR-code disponibile sull'APP Mobile "GdF Concorsi" e sull'istanza. 
    5. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatesi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'Amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoRN2022pec.gdf.it entro le  ore  14,00
del trentesimo giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    Qualora l'istanza sia presentata da un  candidato  minorenne,  il
modello  dovra'  essere  sottoscritto  dallo  stesso  e,  a  pena  di
nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via
esclusiva la responsabilita' genitoriale, o in mancanza,  dal  tutore
ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili  all'accertamento
dell'idoneita'  fisica  e  attitudinale.  L'istanza   dovra'   essere
corredata, in  tal  caso,  anche  dalla  scansione  fronte-retro  del
documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita  la
responsabilita' genitoriale. 
    6. I militari del Corpo in servizio che presentano  l'istanza  di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta,  per  i  profili  di
competenza,  al  reparto  dal  quale   dipendono   direttamente   per
l'impiego.  Per  i  militari  in  forza  al   Comando   generale   la
comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale. 
    I militari che risultano assegnati  ad  una  sezione  di  Polizia
giudiziaria   presso   una   Procura   della   Repubblica    dovranno
tempestivamente notiziare  della  partecipazione  al  concorso  anche
l'Autorita'  giudiziaria  dalla   quale   funzionalmente   dipendono.
Quest'ultima  dovra'  essere,  altresi',  informata  dei  profili  di
impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera b),  punto
7.  Dell'avvenuto  adempimento   dovra'   essere   fornita   apposita
dichiarazione  al  reparto  dal  quale  dipendono  direttamente   per
l'impiego. 
    7. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo  "https://concorsi.gdf.gov.it"  o  secondo   le
modalita'  di  cui   al   comma   5,   potranno   essere   modificate
esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 5. 
    8. Eventuali variazioni di residenza, di reparto di  appartenenza
e grado (se appartenenti al  Corpo)  intervenute  successivamente  ai
termini di cui  ai  commi  1  e  5  dovranno  essere  tempestivamente
apportate dal candidato  accedendo  alla  propria  area  riservata  -
sezione   Profilo   Utente   del   portale    attivo    all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it

Art. 4 Elementi della domanda di partecipazione al concorso

				Art. 4 
 
                       Elementi della domanda 
                    di partecipazione al concorso 
 
    1. All'atto della presentazione della domanda, il candidato: 
      a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati: 
        1) luogo di residenza, recapito telefonico e account di posta
elettronica  certificata  (PEC).  In  caso   di   difformita',   deve
provvedere alla relativa rettifica dalla  propria  area  riservata  -
sezione Profilo Utente; 
        2)  se  militare  alle  armi,  il  grado  e  il  reparto   di
appartenenza e sede (i militari del Corpo,  il  grado,  la  matricola
meccanografica, il Reparto di appartenenza e la  sede).  In  caso  di
difformita', deve provvedere alla relativa rettifica; 
      b) deve dichiarare: 
        1) se concorrente per i posti di cui  all'art.  1,  comma  2,
lettera b), la specializzazione per cui intende concorrere; 
        2) se intende concorrere per i posti riservati: 
          (a) ai possessori dell'attestato  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,
precisando - in tal caso - gli estremi e il  livello  del  titolo  in
base al quale concorre per tale posto nonche' la lingua  (italiana  o
tedesca) nella quale intende sostenere  le  prove  scritte  e  quelle
orali e facoltativa di informatica; 
          (b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai  parenti  in
linea collaterale di secondo  grado  qualora  unici  superstiti,  del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  deceduto  in
servizio e per causa  di  servizio,  deve  compilare  la  domanda  di
partecipazione precisando gli estremi e l'Autorita' che ha  attestato
il possesso del requisito richiesto; 
        3) lo stato civile  e  il  numero  degli  eventuali  figli  a
carico; 
        4) il titolo di studio di istruzione  secondaria  di  secondo
grado di cui e' in possesso e l'Istituto presso  il  quale  e'  stato
conseguito. 
    Coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande,  lo
conseguano   nell'anno   scolastico   2021/2022   dovranno   indicare
l'Istituto presso il quale sara' conseguito e il relativo indirizzo; 
        5) il possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del presente
bando; 
        6)  l'eventuale  possesso  dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi  di  punteggio  elencati  all'art.  24  del  bando.   Al
riguardo, si precisa che e' onere  del  candidato  consegnare  o  far
pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art.  6,
comma  2,  la  documentazione   o   le   certificazioni   ovvero   le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso di tali titoli; 
        7) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  ufficiale,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
      c) puo' richiedere di essere  sottoposto  anche  alle  seguenti
prove facoltative di: 
        1) conoscenza di una lingua straniera scelta  tra:  francese,
spagnolo e tedesco; 
        2) informatica; 
        3) efficienza fisica scelta: 
          (a) se concorrente per il contingente ordinario, tra: corsa
piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero; 
          (b) se concorrente per il comparto aeronavale,  tra:  corsa
piana 100 metri e piegamenti sulle braccia. 
    2. Una volta presentata la domanda di partecipazione,  e'  sempre
possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, comma 1  -
i relativi dati accedendo alla propria area riservata e  seguendo  la
prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di
cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura
di modifica dell'istanza,  e'  necessario  provvedere  alla  relativa
variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata. 
    3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione,  devono
dichiarare di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso  e,  in  particolare,  degli  articoli  11,  12,  13,  e  24
concernenti, tra l'altro, il calendario di  svolgimento  della  prova
scritta di preselezione e della prova  scritta  di  cultura  generale
nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione
per le prove successive e le modalita' di notifica delle  graduatorie
uniche di merito. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 30 del bando di concorso; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'Amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5 Cause di archiviazione della domanda

				Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Decorsi i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 5, le istanze
sono archiviate  con  provvedimento  del  Comandante  del  Centro  di
reclutamento, nel caso in cui: 
      a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano: 
        1) oltre  i  termini  previsti  per  la  presentazione  della
domanda; 
        2) con modalita' differenti da quelle previste; 
        3)   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoRN2022pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti. A  tale
fine,  fa  fede  la  data  riportata  sulla  "ricevuta  di   avvenuta
accettazione" purche' in presenza di "ricevuta di avvenuta consegna". 
      b) se previsto, non siano sottoscritte dai candidati e/o, per i
minorenni, non siano corredate dall'atto di assenso di cui all'art. 3
debitamente sottoscritto da entrambi i genitori o dal  solo  genitore
esercente in via  esclusiva  la  responsabilita'  genitoriale  o,  in
mancanza,  dal  tutore  e/o  dalla  scansione  fronte-retro   del/dei
documento/i di riconoscimento in corso di validita'. 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    4. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al  corso  di
formazione.

Art. 6 Documentazione

				Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, il  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    2. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere  le  prove
di efficienza fisica, consegnare in tale sede i  documenti  in  carta
semplice, ovvero le  dichiarazioni  sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla  legge,  comprovanti  il  possesso  di  uno   o   piu'   titoli
preferenziali e/o maggiorativi di punteggio indicati all'art. 24  del
bando, anche se non indicati nella domanda di partecipazione  purche'
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa.  In  alternativa,  la  predetta  documentazione  puo'  essere
inviata, entro la data  di  effettivo  sostenimento  delle  prove  di
efficienza fisica, all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
concorsoRN2022pec.gdf.it. In tal caso,  fa  fede  la  data  riportata
sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in  presenza  della
"ricevuta di avvenuta consegna". 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta -  entro  la  data  di
effettivo   sostenimento   delle   prove   di    efficienza    fisica
l'Amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento
delle prove di efficienza fisica. 
    3.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2021/2022  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio, ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 2. 
    4. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro i successivi trenta giorni dal momento della restituzione. 
    5. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.

Art. 7 Commissione giudicatrice

				Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,  ciascuna  delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  uniche  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di  finanza,  e  da
due  docenti,  membri,  nelle  materie  oggetto  di  valutazione,  in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di  tre
anni dalla nomina della commissione giudicatrice; 
      b)  sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della  Guardia  di
finanza, membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica di primo  accertamento
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque con anzianita' superiore), membri; 
      e)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
un ufficiale (segretario) e almeno otto ufficiali  della  Guardia  di
finanza, periti selettori, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a  eccezione
degli ufficiali medici e di quelli  appartenenti  o  impiegati  nella
specialita' telematica  del  ruolo  tecnico-logistico-amministrativo,
che possono rivestire anche il grado di tenente. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a)  di   personale   di   sorveglianza   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di cui al comma 1: 
      a) lettera a), e' integrata per l'effettuazione: 
        1)   delle   prove   orali,   da   un    docente    abilitato
all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia
di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera; 
        2)  delle  prove  facoltative  di  lingua  straniera   e   di
informatica, rispettivamente da: 
          (a)  docenti  abilitati   all'insegnamento   della   lingua
straniera prescelta dal candidato o da  ufficiali  della  Guardia  di
finanza qualificati conoscitori della medesima lingua; 
          (b) ufficiali  della  Guardia  di  finanza  appartenenti  o
impiegati     nella     specialita'     telematica     del      ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
        3) dell'eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca da ufficiale del Corpo
qualificato conoscitore della medesima lingua; 
      b)   lettera   e),   puo'   altresi'   avvalersi,    ai    fini
dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale,   dell'ausilio   di
psicologi.

Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni

				Art. 8 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9 Esclusione dal concorso

				Art. 9 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, su proposta del Centro  di  reclutamento,  l'esclusione  dal
concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui  all'art.
2. 
    2. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10 Documento di identificazione

				Art. 10 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

Art. 11 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione

				Art. 11 
 
 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e non abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione, sosterranno, a partire dal 2 marzo 2022, la prova scritta
di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario
composto da cento domande a risposta multipla di cui: 
      a)   trentacinque    volte    ad    accertare    le    abilita'
logico-matematiche; 
      b) venticinque volte ad accertare le abilita' linguistiche e la
conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana; 
      c) venti vertenti su argomenti di storia ed  educazione  civica
(dieci per ogni disciplina); 
      d) venti volte ad accertare la conoscenza della lingua  inglese
e dell'informatica (dieci per ogni disciplina). 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova  e,  in
caso  di  proroga  dello  stato  di  emergenza   epidemiologica,   le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio di contagio  da  "COVID-19",  nonche'  eventuali  variazioni,
saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo  (esclusi  i
giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui  all'art.  3,
comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo  all'indirizzo
"https://concorsi.gdf.gov.it"_e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico e comunicazione interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    3. I candidati che  non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per  sostenere  la  prova  scritta  di  preselezione,  sono
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso fatto  salvo
quanto previsto all'art. 23, comma 1. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5.  I  candidati  che  concorrono  per  il  posto  riservato   ai
possessori dell'attestato  di  bilinguismo  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,
qualora abbiano fatto richiesta nella domanda  di  partecipazione  al
concorso di sostenere anche  la  prova  scritta  di  preselezione  in
lingua  tedesca,  possono  richiedere,  sul  posto,  l'assistenza  di
personale qualificato conoscitore della lingua  stessa  per  ottenere
chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art.
7, comma 1, lettera a). 
    8. La banca dati contenente i quesiti che  saranno  somministrati
ai candidati in sede  di  prova  non  sara'  pubblicata.  Le  domande
relative alle  discipline  di  cui  al  comma  1,  lettere  c)  e  d)
verteranno sugli argomenti elencati in allegato 3. 
    Sul            portale            attivo            all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it_nella  sezione   relativa   ai   concorsi
saranno resi disponibili due questionari-tipo contenenti domande  che
non saranno somministrate nel corso della prova. 
    9. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede
della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili
sul citato portale. 
    10. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  a),
provvede a: 
      a) somministrare i test; 
      b) revisionare e attribuire a ciascun  candidato  un  punto  di
merito  da  zero  a  dieci,  pari  alla  conversione  aritmetica  del
punteggio del citato test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    11. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla
prova di cui all'art. 12, i candidati classificatisi: 
      a) per il comparto ordinario nei primi ottocentoquaranta  posti
della graduatoria stilata ai soli fini della  predetta  prova.  Sono,
inoltre, ammessi i  concorrenti  che  abbiano  conseguito  lo  stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo  posto  utile.  I
restanti candidati sono esclusi dal concorso; 
      b) per  il  comparto  aeronavale,  i  candidati  classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nei primi: 
        1)  centotrenta  posti  per   la   specializzazione   "pilota
militare"; 
        2) centotrenta posti per la specializzazione  "comandante  di
stazione e unita' navale". 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.  I  restanti  candidati
sono esclusi dal concorso. 
    12. L'esito della prova sara' reso noto, a  partire  dal  secondo
giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi)  a
quello di svolgimento  dell'ultima  sessione  della  predetta  prova,
mediante     avviso     sul     portale     attivo      all'indirizzo
"https://concorsi.gdf.gov.it" o presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico e comunicazione interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12 Modalita' e data di svolgimento della prova scritta di cultura generale

				Art. 12 
 
                   Modalita' e data di svolgimento 
               della prova scritta di cultura generale 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta  di  cultura  generale,
senza attendere alcuna convocazione, sono  tenuti  a  presentarsi  il
giorno 24 marzo 2022, nella sede e nelle  fasce  orarie  che  saranno
rese note con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12, che ha valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Eventuali variazioni della data  di  svolgimento  della  prova
saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all'art.  11,
commi 2 e 12. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
    3. La prova scritta, della durata di quattro ore, consiste  nello
svolgimento di un  tema  di  cultura  generale,  unico  per  tutti  i
candidati,  adeguato  ai  programmi  degli  istituti  di   istruzione
secondaria di secondo grado. 
    4. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le
prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modificazioni. 
    5. Durante la prova scritta: 
      a)  possono  essere  consultati  il  vocabolario  della  lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali  supporti  non
devono essere commentati ne' annotati; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a).

Art. 13 Revisione della prova scritta di cultura generale

				Art. 13 
 
          Revisione della prova scritta di cultura generale 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  a)
provvede  alla  revisione  degli  elaborati  scritti  dei   candidati
assegnando a ogni elaborato un punto  di  merito  da  zero  a  trenta
trentesimi, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    Il punto di merito riportato  da  ciascun  candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    2. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano il  punteggio
minimo di diciotto trentesimi. I candidati non  idonei  sono  esclusi
dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    4. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato, domenica e festivi)  e  comunque  entro  la  data  che  sara'
comunicata con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    5.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti - nell'ordine e in sequenza -  alle  prove  di  efficienza
fisica,    all'accertamento     dell'idoneita'     psico-fisica     e
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara'  reso  noto
sul  portale  attivo  all'indirizzo  "https://concorsi.gdf.gov.it"  o
presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico  e  comunicazione
interna della Guardia di finanza,  viale  XXI  Aprile,  n.  51,  Roma
(numero verde: 800669666) a partire dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, relativo all'esito della
prova scritta.

Art. 14 Prove di efficienza fisica

				Art. 14 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  b)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di  cultura  generale
alle prove di efficienza fisica, consistenti  nei  seguenti  esercizi
ginnici: 
      a) per il comparto ordinario: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m  e
piegamenti sulle braccia; 
        2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m  e  prova
di nuoto 25 m stile libero; 
      b) per il comparto aeronavale: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m  e
nuoto 25 m stile libero; 
        2) prova facoltativa  a  scelta  tra  corsa  piana  100  m  e
piegamenti sulle braccia. 
    2. Sono ammessi a  sostenere  le  prove  facoltative  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), punto 2)  e  lettera  b),  punto  2),
unicamente  i  candidati  che  le  abbiano  specificamente  richieste
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti  nelle
tabelle in allegato 4: 
      a)  anche  in   una   sola   delle   discipline   obbligatorie,
determinera' la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso; 
      b) nella prova facoltativa, non incide  sulla  gia'  conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 
    4. Il candidato idoneo che  riporta  un  punteggio  tra  1  e  12
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  delle  rispettive  graduatorie  uniche  di   merito,   una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: 
 
 
         ===================================================
         |Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio|
         +=====================+===========================+
         |      da 1 a 2       |           0,05            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 2,5 a 3,5     |           0,10            |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 4 a 5       |           0,15            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 5,5 a 6,5     |           0,20            |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 7 a 8       |           0,25            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 8,5 a 9,5     |           0,30            |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 10 a 11      |           0,35            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 11,5 a 12     |           0,40            |
         +---------------------+---------------------------+
 
    5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove  di  efficienza
fisica devono essere in  possesso  di  un  certificato  in  corso  di
validita'  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella  B  allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive  modificazioni,
rilasciato  da  medici  specializzati   in   medicina   dello   sport
appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana o da strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il  Servizio  sanitario
nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati. 
    6. Le aspiranti devono altresi' produrre un  test  di  gravidanza
effettuato in data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. 
    Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  delle  prove  di
efficienza fisica, risultino in  stato  di  gravidanza  sono  ammesse
d'ufficio,  con  provvedimento   del   Comandante   del   Centro   di
reclutamento: 
      a) con riserva, alle prove orali  e  a  quelle  facoltative  di
lingua straniera e di informatica; 
      b) anche in deroga, per una sola volta, ai limiti  di  eta',  a
svolgere le prove di cui al comma 1 e i  successivi  accertamenti  di
idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le  aspiranti  che
concorrono  per  i  posti  destinati  alla  specializzazione  "pilota
militare", di idoneita' al pilotaggio, nell'ambito del primo concorso
utile  successivo  alla  cessazione  di  tale  stato  di   temporaneo
impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessa  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   delle
graduatorie del presente concorso. 
    7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui  al  comma  6  dovranno  essere  presentati,  in
originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove  di
efficienza fisica, ovvero alternativamente: 
      a) consegnati  o  fatti  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle,  n.  18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno  antecedente  la  data  di
convocazione alle suddette prove; 
      b)  inviati,  qualora  redatti  in  originale  come   documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82,  e  successive  modifiche,  ovvero  attestati,  a  norma
dell'art. 22 del medesimo decreto,  con  firma  digitale  del  medico
specializzato o del responsabile della struttura sanitaria  che  l'ha
rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro
il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoRN2022pec.gdf.it. In tal caso, fa  fede  la  data
riportata  sulla  "ricevuta  di  avvenuta  accettazione"  purche'  in
presenza della "ricevuta di avvenuta consegna". 
    8. Fermo restando  quanto  previsto  all'art.  23,  comma  1,  il
Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
b), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a  data  non
successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione, il
candidato: 
      a) per il quale, nel giorno  di  effettivo  sostenimento  delle
prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale  o
di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6; 
      b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea  indisposizione.  Detta  documentazione  puo'  essere,  in
alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata concorsoRN2022pec.gdf.it. A tale  fine,
fa fede la data riportata sulla "ricevuta di  avvenuta  accettazione"
purche' in presenza di "ricevuta di avvenuta consegna"; 
      c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  Organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    9. I candidati risultati idonei alle prove di  efficienza  fisica
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
mentre coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o  che,
impossibilitati   a   sostenere   le   prove,   non   presentino   la
documentazione di cui al  comma  8,  lettera  b),  sono  esclusi  dal
concorso. Sono parimenti  esclusi  i  candidati  che,  rinviati,  non
esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione  e
prima dell'inizio delle prove. 
    10. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale - specializzazione "Comandante di stazione e unita' navale"

				Art. 15 
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati dei comparti
  ordinario e aeronavale - specializzazione "Comandante di stazione e
  unita' navale" 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle
condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di  primo
accertamento  effettuata  presso  il  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido
di Ostia. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto  salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in  possesso  del  profilo  sanitario  compatibile  con   l'idoneita'
psico-fisica  al  servizio   nel   Corpo,   stabilita   dal   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza disponibili  sul  sito  internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it 
    In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni,  che  ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; 
      b) visus, il candidato deve essere in possesso: 
        1) se concorrente per il comparto ordinario, di una  acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile  anche   con   correzione
diottrica secondo i parametri specificati al  punto  17,  lettera  p)
delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio; 
        2)   se   concorrente   per   il   comparto   aeronavale    -
specializzazione  "comandante  di  stazione  e  unita'  navale",   di
acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a  complessivi  16/10  e  non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza  correzione;  campo
visivo e motilita' oculare  normali;  senso  cromatico  normale  alle
tavole pseudoisocromatiche; 
      c)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare,  saranno  esclusi  i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 
        1)  sulla  testa,  sul   collo   (fino   alla   circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7^ vertebra cervicale  cd.  "prominente"),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli); 
        2)  nelle  aree  del  corpo  consentite  se  per  dimensioni,
contenuto  o  natura  siano   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme  o  di  discredito  delle  Istituzioni  o   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 
    Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
"Comandante di stazione e unita' navale" non  devono  essere  affetti
dalle    ulteriori    imperfezioni,    infermita'    e     condizioni
somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 5. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche  prevedendo  ulteriori  giornate  di  attivita'   rispetto   al
calendario reso noto con l'avviso di cui all'art. 13, comma 5. 
    In  particolare,  nel  caso  in  cui  per  l'accertamento  e   la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato  dovra'   sottoscrivere   apposita   dichiarazione   di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale  rinuncia  alla
prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo  svolgimento  degli  esami  e  delle
visite  di  cui  al  comma  3,  hanno  gia'  conseguito   l'idoneita'
psico-fisica al servizio  incondizionato  nel  Corpo  nell'ambito  di
altri concorsi indetti dalla  Guardia  di  finanza,  sono  sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso  dei  requisiti  specifici   previsti   per   l'accesso   al
ruolo/comparto, ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. Per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza
alla   data   di   effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica,  il  giudizio  definitivo  e'  espresso  tenendo  conto
dell'eta', del  grado,  delle  categorie  e  degli  incarichi  svolti
nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 
    In tali casi, per coloro che concorrono  per  i  posti  riservati
alla specializzazione "comandante di stazione e unita'  navale"  deve
essere comunque verificato il possesso del requisito di cui al  comma
2, lettera b), punto 2) e l'assenza delle imperfezioni, infermita'  e
condizioni somato-funzionali di cui al predetto elenco in allegato 5. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera c) e' immediatamente comunicato all'interessato il  quale,
qualora non idoneo, puo'  contestualmente  presentare  al  Centro  di
reclutamento  la  richiesta  di  ammissione  alla  visita  medica  di
revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle: 
        1) matassine colorate per i candidati del comparto ordinario; 
        2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che  concorrono
per i posti destinati alla specializzazione "comandante di stazione e
unita' navale"; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    8.  La  sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una  struttura  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. In tale ultimo caso,  il  Centro  di  reclutamento  potra'
eventualmente  richiedere  ai   candidati   gli   estremi   di   tale
accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento  -  reparto  concorsi  -  ufficio
procedure reclutative - sezione allievi ufficiali - via delle  Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido  di  Ostia  perentoriamente  entro  il
termine comunicato dal predetto reparto. 
    Entro tale ultimo termine, la citata documentazione  puo'  essere
inviata,  in  alternativa,   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata rm0300000ppec.gdf.it purche': 
      1) redatta in originale come  documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modifiche, ovvero attestata,  a  norma  dell'art.  22  del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che  l'ha  rilasciata  in  caso  di  copia  informatica  di
documento analogico; 
      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
"ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in presenza di  "ricevuta
di avvenuta consegna". 
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati; 
      b) non e' accolta: 
        1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7; 
        2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento o da  una  struttura  privata  non  accreditata  con  il
Servizio Sanitario Nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    10. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con  riserva,  a  tale  ulteriore
fase selettiva  gli  aspiranti  giudicati  non  idonei  e  che  hanno
presentato la richiesta di cui al comma 7. 
    11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    12. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 10, la sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita  la  domanda  di  cui  al  comma  7  e
valutata la certificazione prodotta a mente  di  quanto  previsto  al
comma 9, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  alle  ulteriori  visite
specialistiche  e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio  ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 16 Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale - specializzazione "Comandante di stazione e unita' navale"

				Art. 16 
 
Documentazione da produrre in  sede  di  accertamento  dell'idoneita'
  psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale  -
  specializzazione "Comandante di stazione e unita' navale" 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia  di  finanza  per  sostenere  la  visita  medica   di   primo
accertamento devono presentare, in originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico in  cabina  silente,  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000,  2000,  3000  e
4000 Hz; 
      d) se di sesso  femminile,  ecografia  pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
    La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere  rilasciata
da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  da  una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il  Centro  di  reclutamento  potra'  eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento; 
      e) certificato medico (format in allegato  7),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la
data di  convocazione  alle  visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'; 
      g) se di sesso  femminile,  un  ulteriore  test  di  gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque  giorni  qualora  non  piu'
valido quello presentato ai fini  del  sostenimento  delle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 14. 
    Alle concorrenti eventualmente positive  al  test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui all'art. 14, comma 6. 
    I  candidati  in  servizio  nella  Guardia  di   finanza   devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c), d)
e g). 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b) lettere c), d) e  g)  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere - per  una
sola  volta  -  il  differimento  nel  rispetto  del  calendario   di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.  La  data  di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora
l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non  si  presenti
nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data  i
certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 17 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto aeronavale - specializzazione "pilota militare"

				Art. 17 
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto
  aeronavale - specializzazione "pilota militare" 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei candidati del  comparto  aeronavale  -  specializzazione  "pilota
militare" risultati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione
delle  condizioni  in  cui  si  trovano  al  momento  dell'esecuzione
dell'accertamento. 
    Sono altresi' ammessi, con riserva,  i  candidati  che,  a  mente
dell'art. 14, comma 8, sono  riconvocati  per  lo  svolgimento  delle
prove di efficienza fisica in data successiva alla  calendarizzazione
del presente accertamento. 
    A tal fine: 
      a) i candidati  sono  avviati  presso  l'Istituto  di  medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare  sito  in  Roma,  viale  Piero
Gobetti, n. 2, per essere  sottoposti  alle  visite  mediche  dirette
all'accertamento  dell'idoneita'   degli   stessi   ai   servizi   di
navigazione aerea quali piloti ai sensi del decreto  ministeriale  16
settembre 2003 e dell'art.  586  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per effetto del  combinato  disposto
delle predette norme, i  candidati  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti fisici: 
        1) distanza vertice-gluteo  non  superiore  a  cm  98  e  non
inferiore a cm 85 e distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 e
non inferiore a cm 56; 
        2) distanza di presa funzionale non superiore a cm 90  e  non
inferiore a cm 74,5. 
    A mente del citato decreto ministeriale 16  settembre  2003,  gli
aspiranti devono essere in possesso, tra l'altro,  di  una  capacita'
visiva "per lontano" non inferiore a 10/10 per  occhio  raggiungibile
anche con correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10  per
occhio. Il candidato, inoltre,  dovra'  avere  capacita'  di  leggere
agevolmente tavole a distanza pari a cm 30 e cm  100  utilizzate  nei
test di visione "per vicino". Per entrambe le tipologie di  capacita'
visiva si applicano le tolleranze rifrattive specificate nel medesimo
decreto ministeriale. Sono altresi' causa di non idoneita' gli  esiti
di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare; 
      b) la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera  c),
acquisito il  giudizio  medico-legale  di  idoneita'  ai  servizi  di
navigazione aerea quali piloti rilasciato dall'Istituto di  cui  alla
lettera a): 
        1) esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia
di finanza sulla base delle previsioni del  decreto  ministeriale  17
maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni,  e  delle  direttive
tecniche adottate con decreto del Comandante generale  della  Guardia
di finanza pubblicate sul sito internet  www.gdf.gov.it  In  tema  di
tatuaggi o di altre permanenti  alterazioni  volontarie  dell'aspetto
fisico si fa riferimento all'art. 15, comma 2, lettera c) del bando; 
        2) puo' sottoporre i candidati, ove necessario  ai  fini  del
giudizio di cui al precedente punto 1) e per una migliore valutazione
del relativo quadro clinico, alle ulteriori visite specialistiche  ed
esami strumentali e di laboratorio di cui all'art. 15, comma  4,  nel
rispetto di quanto ivi previsto per gli aspiranti maggiorenni. 
    A tal  fine,  potranno  essere  previste  ulteriori  giornate  di
attivita' rispetto alla tempistica di cui all'art. 13, comma 5. 
    2. Nei confronti dei candidati privi di: 
      a) anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1, lettera  a),
punti 1) e 2), il predetto  Istituto  di  medicina  aerospaziale  non
procede all'accertamento dell'idoneita'  ai  servizi  di  navigazione
aerea, quali piloti, e i candidati sono immediatamente giudicati  non
idonei ed esclusi dal concorso; 
      b) ulteriori requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi di
navigazione aerea quale pilota, accertati nel corso della  visita  di
cui al comma 1, lettera a), la sottocommissione di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettera c) esprime giudizio di non idoneita'. 
    3. Il candidato dichiarato non idoneo anche ai sensi del comma 2,
lettera   b),   puo'   presentare   al   Centro   di    reclutamento,
contestualmente alla comunicazione del  giudizio  di  non  idoneita',
istanza  per  essere  sottoposto  a  ulteriori  accertamenti  tesi  a
ottenere la riforma del giudizio di inidoneita'. 
    La citata istanza: 
      a)  deve  essere  integrata  da  documentazione  rilasciata   -
inderogabilmente entro il decimo giorno solare  successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita' -  da  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata  con
il Servizio  sanitario  nazionale,  relativa  alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in  allegato  8).  In  tale  ultimo
caso, il Centro di reclutamento potra'  eventualmente  richiedere  ai
candidati gli estremi di tale accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento  -  reparto  concorsi  -  ufficio
procedure reclutative - sezione allievi ufficiali - via delle  Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido  di  Ostia  perentoriamente  entro  il
termine comunicato dal predetto Reparto. 
    Entro tale ultimo termine, la predetta  documentazione  puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000ppec.gdf.it purche': 
      1) redatta in originale come  documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modifiche, ovvero attestata,  a  norma  dell'art.  22  del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che  l'ha  rilasciata  in  caso  di  copia  informatica  di
documento analogico; 
      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
"ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in presenza di  "ricevuta
di avvenuta consegna". 
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna  dell'originale  della  documentazione  entro  il   predetto
termine; 
      b) non e' accolta: 
        1) qualora sia avanzata  in  data  successiva  alla  notifica
della non idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 
        2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita' o da una struttura  privata  non
accreditata con il Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2; 
      c) e' valutata dalla sottocommissione di cui all'art. 7,  comma
1, lettera c), la quale, in ordine esclusivamente alle imperfezioni o
infermita' che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': 
        1)  confermare  il  giudizio  di  inidoneita'  in  precedenza
espresso; 
        2) disporre la convocazione dell'aspirante per  sottoporlo  a
ulteriori  visite  specialistiche  e/o   esami   strumentali   e   di
laboratorio  a  cura   della   Commissione   sanitaria   di   appello
dell'Aeronautica militare. 
    In tali casi, la richiamata sottocommissione esprime il  giudizio
di idoneita' o non idoneita' del candidato al servizio nella  Guardia
di finanza quale ufficiale del ruolo normale  -  comparto  aeronavale
per la specializzazione "pilota militare" sulla base: 
      (a)  del  giudizio  medico-legale  della  predetta  Commissione
sanitaria di appello; 
      (b) degli esiti delle eventuali ulteriori visite specialistiche
ed esami strumentali e di laboratorio richiamate al comma 1,  lettera
b), punto 2). 
    In ogni caso, il giudizio della sottocommissione  per  la  visita
medica di  primo  accertamento  sara'  immediatamente  notificato  al
candidato, anche tramite il Centro di reclutamento. 
    4. Solo in caso di giudizio di  non  idoneita'  a  seguito  delle
eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali  o  di
laboratorio di cui all'art. 15, comma 4, disposte  nell'ambito  degli
accertamenti  di  cui  al  presente   articolo,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 15,  commi  da  7  a  14,  salvo  quanto
diversamente previsto nel presente articolo. 
    Nei restanti casi, i candidati sono esclusi dal concorso. 
    5. l candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 18 Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale - specializzazione "pilota militare"

				Art. 18 
 
Documentazione da produrre in  sede  di  accertamento  dell'idoneita'
  psico-fisica  per  i  candidati  che  concorrono  per  il  comparto
  aeronavale - specializzazione "pilota militare" 
 
    1. I concorrenti convocati per l'accertamento  dell'idoneita'  ai
servizi  di  navigazione  aerea   presso   l'Istituto   di   medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare di Roma, devono presentare  in
tale data: 
      a) certificato in originale  o  copia  conforme,  di  idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per  altro
sport di cui alla tabella  B  allegata  al  decreto  ministeriale  18
febbraio   1982   e   successive   modificazioni,    con    tracciato
elettrocardiografico completo stampato e relativo referto,  in  corso
di validita', rilasciato da medici specializzati  in  medicina  dello
sport, iscritti  alla  Federazione  medico  sportiva  italiana  o  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario  nazionale  previa  visita  da   parte   di   tali   medici
specializzati; 
      b) certificato medico (format in  allegato  7)  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833. Tale certificato dovra' avere una data non anteriore a sei  mesi
rispetto a quella di presentazione; 
      c)  copie  delle  cartelle  cliniche   relative   a   eventuali
interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, che  saranno
acquisite agli atti  quale  parte  integrante  della  cartella  degli
accertamenti psico-fisici del concorrente e,  pertanto,  non  saranno
restituite; 
      d) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
in data non anteriore ai sessanta giorni precedenti la visita: 
        1) determinazione degli anticorpi per HIV; 
        2) markers virali, anti HAV, HBsAg, anti HBsAb e anti HCV; 
        3) emocromo con formula, VES, glicemia,  creatininemia,  ALT,
AST, GGT, bilirubina  totale  e  frazionata,  colesterolemia  totale,
trigliceridemia; 
        4) esame delle urine; 
      e) ecocardiogramma color  doppler,  comprensivo  di  referto  e
immagini eseguito entro i sei mesi antecedenti la data della visita; 
      f) tracciato elettroencefalografico  standard,  preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto  eseguito  entro  i  tre
mesi antecedenti la data della visita; 
      g)  esami  radiografico  del  rachide  lombo-sacrale   in   due
proiezioni,  con  relativo  referto  eseguito  entro   i   sei   mesi
antecedenti la data della visita medica; 
      h) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia farmacologica  assunta  o  somministrata  nei  trenta  giorni
precedenti la data di svolgimento della visita; 
      i)  i  concorrenti  di  sesso   femminile   dovranno,   inoltre
presentare: 
        1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito
del test di gravidanza (sangue  o  urine)  non  anteriore  ai  cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. 
    Alle concorrenti eventualmente positive  al  test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui all'art. 14, comma 6; 
        2) ecografia pelvica con relativo  referto,  in  originale  o
copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi. 
    I sopra riportati certificati e accertamenti  diagnostici  devono
essere rilasciati o eseguiti presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, e' onere del candidato produrre anche
un'attestazione in  originale  rilasciata  dalla  medesima  struttura
sanitaria privata, comprovante detto accreditamento. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la mancata presentazione, anche  di  un  singolo  documento,
della documentazione sanitaria di cui al  comma  1,  a  eccezione  di
quella riportata alle lettere g), h) e i), punto 1); 
      b) la positivita' agli accertamenti di cui  al  comma  1,  alla
lettera d), punti 1) e 2); 
      c) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera b), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti; 
      d)  l'eventuale  positivita'  riscontrata  in  sede   di   test
tossicologici  in  assenza  di  idonea  documentazione  di  eventuale
terapia farmacologica  assunta  o  somministrata  nei  trenta  giorni
precedenti la data di svolgimento della visita. 
    3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea,  quali  piloti,  gli  esami  radiografici  e  i  referti  sono
trattenuti   presso   l'Istituto   di   medicina   aerospaziale    ed
eventualmente messi a  disposizione  della  sottocommissione  di  cui
all'art.  7,  comma  1,  lettera   c),   per   l'espletamento   delle
attribuzioni di propria competenza. 
    4. I concorrenti sottoposti  ad  accertamento  dell'idoneita'  ai
servizi  di  navigazione  aerea  sono  invitati  a  sottoscrivere  la
dichiarazione in allegato  9  concernente  l'assenso  all'esecuzione,
presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare,
degli   accertamenti   previsti   dall'ivi    riportato    protocollo
diagnostico. In caso di candidato minorenne, la dichiarazione  dovra'
essere sottoscritta da  entrambi  i  genitori  o  dal  solo  genitore
esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal  tutore.
La  mancata  presentazione  di   detta   dichiarazione   determinera'
l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami  radiologici
eventualmente necessari per  gli  approfondimenti  diagnostici  e  la
conseguente esclusione dal concorso. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 19 Accertamento dell'idoneita' attitudinale

				Art. 19 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  e),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi  natura,  carta  da  scrivere  o  altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera e). 
    5. I candidati risultati idonei all'accertamento  attitudinale  e
quelli per i quali e' stata sciolta la riserva di  cui  all'art.  15,
comma 10, sono ammessi a sostenere le prove orali e,  se  idonei,  le
prove facoltative di lingua straniera e di informatica nel  giorno  e
nell'ora comunicati dal  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di
finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7.  Avverso  le  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 20 Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica

				Art. 20 
 
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 
 
    1. Le prove orali hanno luogo davanti  alla  sottocommissione  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e consistono in: 
      a) un esame di storia  ed  educazione  civica  (durata  massima
15'); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15'); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15'); 
      d) un esame di lingua inglese (durata massima 15'). 
    2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono suddivisi in tesi e su  due
di  queste,  estratte  a  sorte,  vertono  gli  esami.  La  prova  di
conoscenza della lingua inglese di cui al comma  1,  lettera  d),  da
effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario, consiste: 
      a) nella lettura di un brano; 
      b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto. 
    La sottocommissione, prima dell'inizio della prova,  individua  i
brani da sottoporre ai candidati per  la  lettura.  Tali  brani  sono
proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte. 
    3. Per ciascuna materia la sottocommissione  attribuisce  a  ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi  arrotondato
alla seconda cifra decimale. Il punto di merito di  ciascuna  materia
si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la
stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 
    5. Coloro che riportano un  punteggio,  in  almeno  una  materia,
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi
dal concorso. 
    6. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle  prove  orali,  e'
sottoposto  alle  prove  facoltative  di  conoscenza  di  una  lingua
straniera - scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera c),
punto 1) - e/o  di  informatica  secondo  le  modalita'  indicate  in
allegato 11. 
    8.  L'aspirante  in  possesso   dell'attestato   di   bilinguismo
concorrente per il posto riservato nell'ambito del comparto ordinario
puo' richiedere di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera
in francese o spagnolo. 
    A tal proposito, lo stesso  puo'  essere  assistito,  sul  posto,
all'atto del sostenimento della eventuale prova facoltativa di lingua
straniera o di  informatica,  da  personale  qualificato  conoscitore
della lingua tedesca  per  ottenere  i  chiarimenti  necessari  sulle
modalita' di esecuzione delle prove. Qualora ne abbia fatto richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso, la prova facoltativa  di
informatica e' svolta in lingua tedesca,  salvo  diversa  contestuale
richiesta dell'interessato. 
    9. Il giudizio sulle  prove  facoltative  di  conoscenza  di  una
lingua staniera e/o di  informatica  e'  espresso,  con  le  medesime
modalita' di cui al precedente comma 3, dalla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera a),  integrata  a  norma  del  comma  4,
lettera a), punto 2) del predetto articolo. 
    10. La sottocommissione assegna, per ogni prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta
un punto compreso tra diciotto  e  trenta  trentesimi  consegue,  nel
punteggio  delle  rispettive  graduatorie  uniche   di   merito,   le
maggiorazioni riportate in allegato 11. 
    11. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nelle prove orali e facoltative.  Tale  elenco,
sottoscritto dal Presidente e da un membro della sottocommissione, e'
reso  noto,  nel  medesimo  giorno,  ai  candidati  ricorrendo,   ove
necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema di  prevenzione
e protezione dal rischio  di  contagio  da  "COVID-19",  a  modalita'
telematiche. L'esito delle prove orali  e',  comunque,  notificato  a
ogni candidato. 
    12.  Al  termine  delle  prove  orali  e  facoltative  di  lingua
straniera e informatica dei candidati per il  comparto  aeronavale  -
specializzazione  "pilota  militare",  la  medesima  sottocommissione
provvede,  secondo  le  disposizioni  di  cui   all'art.   24,   alla
compilazione di una graduatoria provvisoria di merito ai  fini  della
individuazione  dei  concorrenti  per  la  specializzazione   "pilota
militare" da avviare all'accertamento di cui al successivo art. 21. 
    13. La suddetta graduatoria provvisoria e' resa nota  con  avviso
sul portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it", sulla
rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con  il
pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale  XXI
Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.

Art. 21 Visita medica di controllo e accertamento dell'idoneita' al pilotaggio per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale - specializzazione "pilota militare"

				Art. 21 
 
Visita  medica  di  controllo  e   accertamento   dell'idoneita'   al
  pilotaggio  per  i  candidati  che  concorrono  per   il   comparto
  aeronavale - specializzazione "pilota militare" 
 
    1. Sono ammessi  all'accertamento  dell'idoneita'  al  pilotaggio
presso  l'Aeronautica  militare  i  primi  sei  concorrenti  per   la
specializzazione "pilota militare" individuati secondo l'ordine della
graduatoria provvisoria di cui all'art. 20, comma 12. 
    2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno gia'  conseguito  il
brevetto  di  pilota  di  aeroplano  presso   la   Scuola   di   volo
dell'Aeronautica  militare   di   Latina   non   saranno   sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo  e,  se  vincitori,  saranno
convocati in Accademia. 
    3. I candidati ammessi a tale fase vi accedono: 
      a) previo superamento della  visita  medica  di  controllo  cui
saranno   sottoposti   presso   il   competente   ufficio   sanitario
dell'Accademia a cura di Ufficiale medico del Corpo  individuato  dal
Comandante  del  predetto  Istituto.  Nell'espletamento  dei   propri
lavori, il citato Ufficiale  medico  puo'  disporre  l'esecuzione  di
tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione  del
quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto  del  sostenimento  di
detta visita, devono produrre un  test  di  gravidanza  di  data  non
anteriore a 5 giorni dalla data  di  presentazione,  che  escluda  la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata  e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di  gravidanza  a  cura
dell'Amministrazione. Qualora le concorrenti  risultino  positive  al
test di gravidanza  sulla  base  dei  certificati  prodotti  o  degli
accertamenti svolti a  cura  dell'Amministrazione,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 14, comma 6. 
    I concorrenti giudicati non idonei  sono  esclusi  dal  concorso.
Avverso tale esclusione, gli  interessati  possono  produrre  ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11; 
      b)  se  provenienti  dai  civili,  in   qualita'   di   allievo
finanziere,  contraendo,  dalla  data  di  presentazione,  una  ferma
volontaria pari alla durata della fase stessa; 
      c) con il grado rivestito, se  militari  in  servizio.  Durante
tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti
ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera b); 
      d) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza. 
    Nel caso in cui i candidati appartengano: 
      e) alla Guardia di finanza,  sono  comandati  in  missione  per
tutta la durata della fase; 
      f) alle altre Forze armate, sono posti, a cura  degli  enti  di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano  a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti; 
      g) a Forze di polizia a  ordinamento  civile  ovvero  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti,  a  cura  degli  enti  di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti. 
    4. E' fatta salva la facolta' per l'Amministrazione di convocare,
proseguendo nell'ordine della graduatoria di cui all'art.  20,  comma
12, un numero di concorrenti pari a quello degli  eventuali  esclusi,
rinunciatari,  assenti  o  rinviati  per  positivita'  al   test   di
gravidanza. 
    5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante
tale fase e con  la  medesima  decorrenza,  la  ferma  contratta  dai
candidati di cui al comma 3, lettera  b),  e'  rescissa.  I  medesimi
candidati sono immediatamente messi in liberta' a cura dell'Accademia
e, se rientranti tra quelli di cui al predetto comma  3,  lettera  c)
sono avviati ai reparti o agli enti di appartenenza. 
    6.  Alla  fine  del  percorso  accertativo  presso  l'Aeronautica
militare  i  candidati  risultati  idonei   saranno   convocati,   se
vincitori, in Accademia. I candidati  risultati  non  idonei  saranno
esclusi dal concorso.

Art. 22 Mancata presentazione e differimento del candidato

				Art. 22 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 23, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso  alla  sede  concorsuale  per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione  del
contagio  da  "COVID-19"  o  che,   per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere: 
      a) la prova scritta di preselezione prevista dall'art.  11,  le
prove di efficienza fisica,  previste  dall'art.  14,  l'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica,  previsto  dagli  articoli  15  e   17,
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art.  19  e
le prove  orali  previste  dall'art.  20  e'  escluso  dal  concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle  succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui  all'art.
7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) hanno facolta' - su  istanza
dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente
per documentate cause  di  forza  maggiore  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  Reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoRN2022pec.gdf.it; 
      b) la  prova  scritta  di  cui  all'art.  12,  e'  escluso  dal
concorso; 
      c) la visita medica di controllo di cui all'art. 21, e' escluso
dal concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
reclutamento. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a),  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e'  escluso  dal  concorso,  fatto  salvo
quanto previsto al successivo art. 23, comma 1. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 23 Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del "COVID-19"

				Art. 23 
 
                 Rinvio dei candidati in conseguenza 
              di misure di contenimento del "COVID-19" 
 
    1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica,  i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito  delle  misure  di
contenimento del "COVID-19",  a  una  o  piu'  prove  o  accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma  4,  sono  rinviati  su  istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti  nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoRN2022pec.gdf.it e corredata da  scansione  fronte-retro  del
documento di riconoscimento. 
    2. Le eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
uniche di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati. 
    3. Ai fini del presente concorso: 
      a)  le  risultanze  delle  prove  e  degli  accertamenti   gia'
sostenuti  nell'ambito  della  precedente  edizione  della  procedura
reclutativa  dai  candidati  rinviati  per  effetto  delle   analoghe
disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate secondo  i
seguenti criteri: 
        1) i punti  di  merito  conseguiti  nelle  prove  scritta  di
preselezione e scritta di cultura generale sono confermati; 
        2) la maggiorazione di punteggio delle  prove  di  efficienza
fisica e' rimodulata secondo le disposizioni di cui all'art.  14.  Al
candidato e' data facolta' di sostenere, inviando apposita richiesta,
uno degli esercizi ginnici facoltativi; 
        3)  il  giudizio  di  idoneita'  conseguito  all'accertamento
attitudinale e' validato; 
      b)  i  candidati  rinviati  devono   comunque   sostenere   gli
accertamenti psico-fisici di cui agli articoli 15 o 17 e le ulteriori
prove  e  accertamenti  di  cui  al  presente  bando   non   previsti
nell'ambito della precedente analoga procedura. Agli stessi, e'  data
altresi' facolta' di sostenere, inviando apposita richiesta, le prove
facoltative di conoscenza di una lingua straniera e/o di informatica. 
    4. Le richieste di cui al comma 3, lettera a), punto 2) e lettera
b),  dovranno  essere  inviate  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata concorsoRN2022pec.gdf.it nei termini indicati dal  Centro
di reclutamento. 
    5.  L'eventuale   presentazione   di   una   nuova   istanza   di
partecipazione da parte di un candidato rinviato ai sensi  del  comma
1, costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.

Art. 24 Graduatorie uniche di merito

				Art. 24 
 
                    Graduatorie uniche di merito 
 
    1. Le graduatorie uniche di merito, distinte per  comparto,  sono
redatte dalla sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera
a). 
    2. Sono iscritti nelle predette graduatorie uniche  di  merito  i
candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita'  a  tutte  le
fasi concorsuali previste all'art. 1, comma 4. 
    3. Le graduatorie uniche  di  merito  degli  idonei  al  concorso
saranno  formate  secondo  l'ordine  dei  punteggi   conseguiti   dai
concorrenti,  calcolati  sommando  i  punti  merito/maggiorazioni  di
punteggio ottenuti: 
      a) nella prova scritta di preselezione di cui all'art. 11; 
      b) nella prova scritta di cui all'art. 12; 
      c) nelle prove orali (costituito  dalla  media  aritmetica  dei
voti ottenuti in ciascuna delle materie  d'esame)  e  facoltative  di
lingua straniera e di informatica di cui all'art. 20; 
      d) nelle prove di efficienza fisica di cui all'art. 14; 
      e) per l'eventuale possesso: 
        1) del brevetto di pilota di  aeroplano  (B.P.A.)  conseguito
presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina (solo se
concorrenti per il comparto  aeronavale  -  specializzazione  "pilota
militare"): punti 1,00; 
        2) delle seguenti  categorie  di  patente  nautica  (solo  se
concorrenti per il comparto aeronavale - specializzazione "comandante
di stazione e unita' navale"): 
          (a) categoria "A": 
          entro le 12 miglia dalla costa: punti 0,20; 
          senza alcun limite dalla costa: punti 0,40; 
          (b) categoria "B": punti 1,00. 
    I punti attribuibili per  il  possesso  delle  patenti  nautiche,
cosi' come sopra distinti, non  sono  cumulabili  tra  loro  e  sara'
considerata quella che comporta  l'attribuzione  del  punteggio  piu'
alto. 
    Per i candidati rinviati a seguito di misure di contenimento  del
COVID-19, si tiene  conto  delle  risultanze  delle  prove  sostenute
nell'ambito del precedente concorso della specie secondo i criteri di
cui all'art. 23, comma 3. 
    4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si  terra'
conto - per quanto compatibili - dei titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto  di
cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013  n.  69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in  assenza  di
titoli di preferenza, sara' preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della  legge  15  maggio
1997 n. 127, come modificato dall'art. 2, comma  9,  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza sono  approvate  le  graduatorie  uniche  di  merito  e  sono
dichiarati i vincitori del concorso. 
    6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
rinviate, d'ufficio, a svolgere -  anche  in  deroga,  per  una  sola
volta, ai limiti di eta' - una o piu' prove  e  accertamenti  di  cui
agli articoli 14, 15, 17, 19 e  21  nell'ambito  del  primo  concorso
utile  successivo  alla  cessazione  di  tale  stato  di   temporaneo
impedimento saranno: 
      a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine  di  punteggio  di
merito conseguito nelle graduatorie uniche  di  merito  del  presente
concorso e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del  corso
di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso  cui  sono  state
rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,   dei   vincitori   del   presente   concorso.
L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione  originario
avverra' secondo la posizione di graduatoria determinata  sulla  base
del  punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  finale  del  corso   di
formazione effettivamente frequentato. Gli  effetti  economici  della
nomina sono riconosciuti, in ogni  caso,  con  la  stessa  decorrenza
prevista  per  i  militari  appartenenti  al   corso   effettivamente
frequentato. 
    7. Fermi restando i limiti di cui all'art. 10, comma  1,  lettera
a), del decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69  e  successive
modificazioni, qualora per mancanza di candidati idonei  non  possano
essere ricoperti: 
      a) i posti del comparto ordinario, le unita'  disponibili  sono
equamente ripartite  e/o  conferite  in  aumento  a  quelle  messe  a
concorso per il comparto aeronavale, secondo il  seguente  ordine  di
priorita': 
        1) specializzazione "comandante di stazione e unita' navale"; 
        2) specializzazione "pilota militare"; 
      b)  i  posti  per  una  delle  specializzazioni  del   comparto
aeronavale, le unita' disponibili sono conferite in aumento: 
        1) all'altra specializzazione a concorso; 
        2) al comparto ordinario. 
    8. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettera a),  non  beneficiano  di  tale  riserva  laddove
risultino: 
      a) privi dell'attestato di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  riferito  al
diploma di istituto di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  o
superiore; 
      b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    9. Le riserve di posti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  a)
sono soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche  i
concorrenti che, nella  relativa  graduatoria  unica  di  merito,  si
collochino gia' in posizione utile per essere nominati vincitori. 
    Qualora tali posti riservati non siano ricoperti per mancanza  di
candidati idonei, gli stessi sono  devoluti  in  aumento  agli  altri
candidati iscritti nella relativa graduatoria unica di merito. 
    10. Le graduatorie sono rese note con avviso sul  portale  attivo
all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it", sulla rete intranet  del
Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  e
comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile,  n.
51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.

Art. 25 Ammissione ai corsi dei vincitori di concorso

				Art. 25 
 
            Ammissione ai corsi dei vincitori di concorso 
 
    1. I vincitori sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione, in
qualita' di allievi ufficiali del ruolo normale - comparti  ordinario
e   aeronavale,   previo   superamento   della   visita   medica   di
incorporamento  alla  quale  sono  sottoposti  presso  il  competente
ufficio sanitario dell'Accademia,  prima  della  firma  dell'atto  di
arruolamento, da parte di un ufficiale medico del  Corpo  individuato
dal Comandante del  citato  Istituto.  Nell'espletamento  dei  propri
lavori, il citato ufficiale  medico  puo'  disporre  l'esecuzione  di
tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione  del
quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico
del Centro di reclutamento della  Guardia  di  finanza,  al  fine  di
accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. I  provvedimenti  con  i  quali  il  citato  ufficiale  medico
accerta,  ai  sensi  del  presente   articolo,   la   non   idoneita'
psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o  di  polizia
devono  essere  collocati   in   congedo/dimessi   dalle   rispettive
amministrazioni e consegnare all'Accademia della Guardia di  finanza,
copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali,  graduati  o  personale  di
qualifiche corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 
    4. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla  data  di
inizio del corso, possono essere autorizzate  altrettante  ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine delle rispettive  graduatorie  fermo
restando quanto specificato all'art.  24  commi  7  e  9.  Decorsi  i
termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di  rinunce  o
decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validita'. 
    5.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di  colmare  le  vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di  approvazione
delle rispettive graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi
a concorso. 
    6. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori,  i
sovrintendenti,  gli  appuntati  e  i  finanzieri  del  Corpo  devono
rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. 
    7. Gli allievi  ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia devono sottoscrivere,  prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di contrarre  una  ferma  di
tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia.  Ai
fini della nomina a sottotenente hanno  l'obbligo  di  contrarre  una
nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e  decorre
dalla stessa data di nomina. 
    8. Agli allievi ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il  consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 26 Mancata presentazione al corso e differimento del candidato

				Art. 26 
 
                   Mancata presentazione al corso 
                    e differimento del candidato 
 
    1. Il vincitore del concorso che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti presso l'Accademia nel giorno  e
nell'ora stabiliti per l'espletamento delle  procedure  propedeutiche
all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante dell'Accademia della Guardia  di  finanza,  tramite  posta
elettronica  certificata  all'indirizzo  Bg0200000ppec.gdf.it,   sono
valutati  a  giudizio  discrezionale  e  insindacabile   del   citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato ad altra
data non successiva al termine di cui al comma 4 del citato art. 25. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura dell'Accademia  della  Guardia  di
finanza. 
    3. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati
per motivi connessi al  fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti.

Art. 27 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

				Art. 27 
 
                 Spese di partecipazione al concorso 
         e concessione della licenza straordinaria per esami 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive,  sono  a  carico  degli  aspiranti.  Sono  a  carico
dell'Amministrazione le spese  di  vitto  e  alloggio  connesse  alla
permanenza dei  candidati  che  concorrono  per  la  specializzazione
"pilota militare" presso la Scuola di volo dell'Aeronautica  militare
di Latina per l'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio. 
    2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 4, a eccezione delle lettere h) e i), per il comparto ordinario
e all'art. 1, comma 4, a eccezione della lettera h), per il  comparto
aeronavale ai candidati appartenenti al Corpo sono  concesse  licenze
straordinarie,  per  esami  militari,  per  i   giorni   strettamente
necessari. La rimanente licenza straordinaria per  esami,  fino  alla
concorrenza  di  giorni  trenta,  puo'   essere   concessa   per   la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini  del  calcolo
dei periodi massimi di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo  le
disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. 
    I militari che nello stesso anno  avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
limite massimo di quarantacinque giorni  annui  (art.  3,  comma  37,
legge 24  dicembre  1993,  n.  537)  possono,  invece,  fruire  della
anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza
dei citati quarantacinque  giorni.  Qualora  il  concorrente  non  si
presenti  alle  prove  orali  per  cause  dipendenti  dalla   propria
volonta', la licenza  straordinaria  e'  computata  in  detrazione  a
quella ordinaria dell'anno in  corso  e,  se  questa  e'  stata  gia'
fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza  del  corso,
secondo le disposizioni vigenti.

Art. 28 Trattamento economico degli allievi ufficiali

				Art. 28 
 
            Trattamento economico degli allievi ufficiali 
 
    1. Durante  il  corso,  gli  allievi  ufficiali  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita',  dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora  gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un  assegno  personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri  incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o  a  disposizioni
normative a carattere generale.

Art. 29 Sito internet e app mobile "GdF Concorsi", informazioni utili e modalita' di notifica

				Art. 29 
 
             Sito internet e app mobile "GdF Concorsi", 
             informazioni utili e modalita' di notifica 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi  esiti  possono
essere     reperiti     sul     portale     attivo      all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP  Mobile  "GdF  Concorsi",
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e  App
Store oppure scansionando con il proprio  dispositivo  mobile  il  QR
code presente sul citato portale. 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso  saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)  indicato  da
ogni  candidato  all'atto  della  presentazione  della   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    E' onere dei candidati  verificare  che  tale  casella  di  posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino  alla  pubblicazione
delle  graduatorie  uniche  di   merito   sul   richiamato   portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non  si  assume
alcuna responsabilita'  per  la  mancata  notifica  di  provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale. 
    3. Ove  non  diversamente  disposto,  eventuali  comunicazioni  o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere  inoltrate
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoRN2022pec.gdf.it

Art. 30 Trattamento dei dati personali

				Art. 30 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento  europeo  (UE)
2016/679  (di  seguito  RGPD)  si   rendono   agli   interessati   le
informazioni relative al trattamento dei dati  personali  forniti  in
sede di partecipazione al concorso  o,  comunque,  acquisiti  a  tale
scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n.  51,
che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urpgdf.it o di posta
elettronica certificata urp.reclutamentopec.gdf.it 
      Il  "punto  di  contatto"  del  titolare  e'   il   Centro   di
reclutamento della Guardia di  finanza,  con  sede  in  Roma/Lido  di
Ostia, via delle Fiamme Gialle, n.  18/22  -  e-mail:rm0300001gdf.it;
posta elettronica certificata rm0300000ppec.gdf.it; 
      b) il responsabile della protezione dei dati designato  per  il
Corpo della  guardia  di  finanza  puo'  essere  contatto  al  numero
06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpdgdf.it o di posta elettronica
certificata rpdpec.gdf.it; 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        1)  e'  finalizzato  allo  svolgimento  delle  procedure   di
selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base
giuridica nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e  successive
modificazioni, nel decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  con
particolare riferimento all'art.  2151,  comma  1,  lettera  a),  nel
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  con
particolare  riferimento  all'art.  33  nonche'  alla  tutela   degli
interessi dell'Amministrazione  presso  le  giurisdizioni  ordinaria,
amministrativa e contabile; 
        2) e' limitato a quanto "necessario per  l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico" (art. 6, paragrafo 1,  lettera  e,  del
RGPD) e, relativamente alle "categorie particolari di dati personali"
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi "in materia di diritto del lavoro" (art. 9,  paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica  nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        3) avverra' a cura dei soggetti appositamente  autorizzati  e
istruiti, ivi compresi quelli facenti  parte  delle  sottocommissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati  automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati  e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo  3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101.
Cio', anche in caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto  le  misure  tecniche  e
organizzative adeguate per garantire  il  rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o  regolamento  e  comunicati  alle  amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  competenti  in
materia previdenziale; 
        6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a  un
paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
      e) la conservazione dei dati personali  avverra'  nel  rispetto
della disciplina in tema di scarto  dei  documenti  d'archivio  delle
pubbliche  amministrazioni  e  relative  disposizioni  attuative   e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    L'esercizio dei  predetti  diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  "punto  di  contatto"  del  titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza); 
      b) proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
      Roma, 3 gennaio 2022 
 
                                     Il Comandante generale: Zafarana

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