PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a cinquantuno posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. (25E02487)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 09-05-2025

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a cinquantuno posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. (25E02487)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • Data: 09-05-2025
  • Scadenza: 08-07-2025

Art. 1 E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a cinquantuno posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. [...]

IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
    Visti il regio-decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
testo unico delle leggi sul  Consiglio  di  Stato,  e  le  successive
modificazioni,  nonche'  il  relativo   regolamento   di   esecuzione
approvato con regio-decreto 21 aprile 1942, n. 444; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto  n.  3  del
1957; 
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge  6  dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso  a  referendario  di  Tribunale
amministrativo regionale e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante  disposizioni  in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e  19  del  regio-decreto  30
gennaio  1941,  n.   12,   recante   disposizioni   in   materia   di
incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare,  l'art.
20, recante disposizioni relative  alla  partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5
che prevede l'aumento ad otto anni del termine di  cui  all'art.  14,
primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3
recante disposizioni in materia di  dichiarazioni  sostitutive  e  di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16,
che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in  particolare,  l'art.
14,  comma  primo,  recante  disposizioni  in  materia   di   aumento
dell'organico dei magistrati amministrativi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"  e,  in  particolare,  l'art.  35-ter  che
disciplina il "Portale unico del reclutamento"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101, "Codice in materia di protezione dei dati  personali  recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  "Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici"  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26  e,  in
particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia  di  tirocinio
dei magistrati ordinari; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare,  l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in  materia  di  pubblicazione  nei
siti  web  istituzionali  delle  pubbliche   amministrazioni,   delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e,  in
particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi  di  pubblicita'  dei
bandi  di  concorso,  nonche'  l'art.  49,  recante  la  delega   per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, volto a determinare  le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni dello stesso decreto  legislativo  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l'art.  42,  recante  disposizioni  in
materia di certificazioni sanitarie; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art.
49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle
modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in
atti adottati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  o  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
gestione  amministrativa,  tra  gli  altri,   del   personale   delle
magistrature del Consiglio di Stato e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del  suddetto
personale; 
    Vista la sentenza n.  21777  resa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, Roma, sez. I, il 3  dicembre  2024,  passata  in
giudicato, recante l'annullamento dell'art. 16, comma 1  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 214/1973 nella parte  in  cui  non
esclude, con riferimento alla categoria indicata dall'art. 14,  comma
1, numero 6, della legge n. 1034 del 1971 (avvocati iscritti all'Albo
da otto anni), che il requisito dell'iscrizione all'Albo debba essere
posseduto  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande; 
    Vista la delibera n. 29 del  19  aprile  2017  del  Consiglio  di
Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta  del
27  gennaio  2017  con  cui  sono  stati  individuati  i  criteri  di
valutazione  dei  titoli  da  inserire  nel  bando  di  concorso  per
referendario di Tribunale amministrativo regionale; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 ed  in  particolare  l'art.  1,
commi 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti  in  pianta
organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata
alla legge n. 186/1982; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
maggio  2018,  e  successive  modificazioni,  recante  i  criteri   e
modalita' per l'individuazione del responsabile della protezione  dei
dati personali, mediante il quale la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri esercita le funzioni di titolare del  trattamento  dei  dati
personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e,  in  particolare  l'art.  1,
comma 320; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella
legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia
di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle  pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, che ha  inserito
all'art. 1  della  predetta  legge  n.  145/2018  il  comma  320-bis,
incrementando la dotazione organica  del  personale  di  magistratura
della giustizia amministrativa e sostituendo la  Tabella  A  allegata
alla legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa al Ruolo del personale di
magistratura della giustizia amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 119 del
28  aprile  2020,  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali
nell'ambito della giustizia amministrativa; 
    Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella
legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra l'altro, l'aumento
di n. 20 unita' della dotazione organica nel ruolo  dei  consiglieri,
primi  referendari  e   referendari   di   Tribunali   amministrativi
regionali; 
    Vista  la  legge  6  agosto  2021  n.  113,  di  conversione  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante  misure  urgenti  per  il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza
della giustizia e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici di apprendimento ai sensi dell'art.  3,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sopra citato; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
3 novembre 2023 in merito alle  caratteristiche  e  le  modalita'  di
funzionamento del Portale unico del reclutamento-inPA; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 14 maggio 2024, registrato alla Corte dei  conti  il  27  giugno
2024, con il quale il Consiglio di  Stato  e'  stato  autorizzato  ad
indire procedure di reclutamento  e  ad  assumere,  tra  l'altro,  52
unita' con qualifica  di  referendario  di  Tribunale  amministrativo
regionale con budget da turn over 2018-2022 e ulteriori n.  9  unita'
con budget 2023; 
    Considerato che per la qualifica  di  referendario  di  Tribunale
amministrativo  regionale,  alla  data  del  31  dicembre  2024,   la
percentuale di rappresentativita' del  genere  maschile  e'  pari  al
64,75 per cento, quella del genere femminile e'  pari  al  35,25  per
cento e  che  il  differenziale  tra  i  generi  non  risulta  essere
superiore al trenta per cento; 
    Vista la  delibera  n.  35  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 17  aprile  2024,
di indizione del concorso, per titoli ed esami, per  il  reclutamento
di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale; 
    Vista  la  delibera  n.  8  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 29 gennaio  2025,
relativa all'elevazione del numero dei posti del concorso da  indire,
da quaranta a cinquantuno; 
    Ritenuta quindi la necessita' di bandire un concorso, per  titoli
ed esami, per il reclutamento di cinquantuno referendari di Tribunale
amministrativo regionale, in conformita' con  quanto  deliberato  dal
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa  nelle  sedute
del 17 aprile 2024 e del 29 gennaio 2025, mediante le risorse da turn
over del personale di magistratura di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri in data 14 maggio 2024 sopra citato; 
    Visto  l'Accordo  di  contitolarita'  nel  trattamento  dei  dati
personali ai  sensi  dell'art.  26  del  regolamento  (EU)  2016/679,
stipulato in data 13 marzo 2025 tra la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri e la Giustizia amministrativa; 
    Visto l'Accordo di designazione del Dipartimento  della  funzione
pubblica quale  Responsabile  del  trattamento  dei  dati,  ai  sensi
dell'art. 28 del predetto regolamento, stipulato  in  data  2  aprile
2025; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  dott.  Alfredo  Mantovano  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri  nonche'  degli  atti  e  dei  provvedimenti
relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della  legge  23  agosto
1988, n. 400. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed  esami,
a cinquantuno  posti  di  referendario  di  Tribunale  amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa. 
    2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      1) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato il tirocinio conseguendo una  valutazione
positiva di idoneita'; 
      2)  i  magistrati  contabili  e  della  giustizia  militare  di
qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1); 
      3) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
      4)  i  dipendenti  dello  Stato,   muniti   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso  alle  quali  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i  militari
appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita'
di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 
      5) il  personale  docente  di  ruolo  delle  Universita'  nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali  abbiano  maturato  almeno
cinque anni di servizio; 
      6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a  carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in  giurisprudenza
conseguita al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni, assunti  attraverso  concorsi  pubblici  ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o  a  quelle  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con  almeno  cinque
anni di anzianita' maturati, anche  cumulativamente,  nelle  predette
qualifiche; 
      7) gli avvocati che siano stati iscritti al relativo  Albo  per
almeno otto anni anche se non piu' iscritti all'Albo al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda; 
      8) i consiglieri  regionali,  provinciali  e  comunali,  muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano  esercitato  le  funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 
    3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate  anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale  minimo  il  piu'
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie  fatte  valere  dal
candidato.

Art. 2 Le domande di partecipazione al concorso e i relativi allegati dovranno essere inoltrati esclusivamente per via telematica. Il candidato dovra' autenticarsi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, e compilare il [...]

				Art. 2 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso e i relativi allegati
dovranno essere  inoltrati  esclusivamente  per  via  telematica.  Il
candidato dovra' autenticarsi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, e compilare  il
format di candidatura  sul  Portale  unico  di  reclutamento  "inPA",
disponibile  all'indirizzo  internet   https://www.inpa.gov.it_previa
registrazione sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso
il candidato deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  (PEC)  personalmente  intestato  o  di   un
domicilio digitale.  La  registrazione,  la  compilazione  e  l'invio
on-line della domanda e degli allegati  in  formato  digitale  devono
essere  completati  entro  le  ore  23.59  del  sessantesimo   giorno
successivo alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". Tale termine  e'  perentorio  e  sono  accettate
esclusivamente e indifferibilmente le  domande  inviate  prima  dello
spirare dello stesso. Nel caso in cui la  scadenza  coincida  con  un
giorno festivo, il termine si intende prorogato alla stessa  ora  del
primo giorno successivo non festivo. La data di presentazione on-line
della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e'  certificata   e
comprovata  da  apposita  ricevuta  scaricabile,  al  termine   della
procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto
termine ultimo per la presentazione della  domanda,  non  permettera'
piu' l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della  domanda
di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in  caso
di piu' invii  della  domanda  di  partecipazione,  si  terra'  conto
unicamente  della  domanda  inviata  cronologicamente   per   ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d'effetto. 
    2. In fase di compilazione del modulo elettronico  della  domanda
di  partecipazione,  il  candidato  deve  allegare  le  pubblicazioni
scientifiche di cui chiede la valutazione, in numero non superiore  a
dieci, nonche' i documenti di cui all'art. 5 del presente bando. 
    3.  Le  pubblicazioni  scientifiche,  in  regola  con  le   norme
contenute  nella  legge  22  aprile  1941,  n.   633   e   successive
modificazioni, inviate ai sensi del comma 3 saranno valutate  secondo
l'ordine  indicato  dal   candidato   nel   modulo   elettronico   di
presentazione della  domanda.  La  Commissione  esaminatrice  non  e'
tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il  cui
punteggio, sommato, raggiunge il  totale  massimo  attribuibile.  Nel
caso  in  cui  le  pubblicazioni  scientifiche  superino  il   limite
dimensionale per l'inserimento nel Portale dei concorsi, il candidato
puo' inviarle in formato cartaceo in plico chiuso, entro  il  termine
per l'inoltro della domanda,  all'indirizzo:  Consiglio  di  Stato  -
Ufficio del personale di magistratura - concorso a cinquantuno  posti
di referendario di Tribunale amministrativo regionale - Pubblicazioni
scientifiche, piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma. 
    4.  Le  comunicazioni  relative  al  concorso   saranno   inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC)  comunicato  in
fase di registrazione al portale. Scaduti i termini  di  vigenza  del
bando,  e'  onere  dei  candidati  comunicare  alla  Presidenza   del
Consiglio  dei   ministri   all'indirizzo   di   posta   elettronica 
certificata concorsotar@pec.governo.it   eventuali   variazioni   del
proprio indirizzo PEC. 
    5. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito PEC da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito  PEC,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici.

Art. 3 Nella domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 [...]

				Art. 3 
 
    1. Nella domanda di partecipazione, il candidato deve  dichiarare
e autocertificare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  pena  l'esclusione  dal  concorso,  quanto
appresso specificato: 
      1) cognome e nome; 
      2) data e luogo di nascita; 
      3) codice fiscale; 
      4) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto,  o  i
motivi della mancata iscrizione o della  cancellazione  dalle  stesse
liste; 
      6) le eventuali condanne penali riportate (anche se  sia  stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura; 
      7)  di  essere  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni; 
      8) la categoria di attuale appartenenza per la quale, ai  sensi
dell'art. 1 del presente bando, si chiede l'ammissione  al  concorso,
la qualifica e la relativa decorrenza giuridica; 
      9)  l'eventuale  ulteriore  anzianita'  vantata  in   categoria
diversa da quella di attuale appartenenza e per la  quale  si  chiede
l'ammissione al  concorso,  ai  fini  dell'eventuale  valutazione  di
cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del bando; 
      10) di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  o  dispensato
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. 
    2. I candidati appartenenti alla categoria di cui  al  numero  1)
dell'art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in  cui  e'
stato superato il periodo di tirocinio con  valutazione  positiva  di
idoneita'. Per  tali  candidati,  l'ammissione  al  concorso  non  e'
preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento  di
idoneita'  alla  data   di   presentazione   della   domanda,   salvo
l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati  ammessi  alle
prove orali e prima del relativo espletamento. 
    3. Nella domanda di partecipazione, il  candidato  disabile  deve
specificare,  comprovando  con  idonea  certificazione  di  struttura
sanitaria pubblica, l'ausilio necessario in  relazione  alla  propria
disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di  tempi  aggiuntivi.  I
candidati con diagnosi di disturbi specifici di  apprendimento  (DSA)
dovranno fare esplicita richiesta dello  strumento  compensativo  e/o
dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della  propria  necessita'
che  deve  essere  opportunamente  documentata  ed  esplicitata   con
apposita  dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico  -   legale
dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Tutta la
documentazione inerente alle condizioni di  cui  al  presente  comma,
dovra' essere caricata sul Portale "inPA" in fase  di  inoltro  della
candidatura,  quando  richiesto.   Il   mancato   inoltro   di   tale
documentazione  non  consentira'   all'amministrazione   di   fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta. L'adozione delle misure di  cui
al presente comma sara' determinata ad insindacabile  giudizio  della
Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita  e
comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal  decreto  del  9
novembre 2021 sopra citato. 
    4.  Le  dichiarazioni  formulate  nel   modulo   elettronico   di
presentazione della domanda dai candidati sono  rilasciate  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445.

Art. 4 I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due. [...]

				Art. 4 
 
    1. I candidati che intendono sostenere la  prova  facoltativa  di
lingua straniera debbono farne  richiesta  nella  domanda,  indicando
quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 5 Ai fini della valutazione di cui all'art. 8, comma 3, del presente bando, in fase di compilazione della domanda devono essere forniti: [...]

				Art. 5 
 
    1. Ai fini della valutazione di cui  all'art.  8,  comma  3,  del
presente bando, in fase di compilazione della domanda  devono  essere
forniti: 
      1) un  curriculum  vitae,  recante  l'indicazione  degli  studi
compiuti,  degli  esami  superati,  dei  titoli   conseguiti,   degli
incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica
eventualmente esercitata; 
      2)  il  certificato  rilasciato  dalla  competente  universita'
attestante le votazioni riportate  nei  singoli  esami  e  nell'esame
finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita  al  termine
di un corso universitario di durata non  inferiore  a  quattro  anni,
ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      3)     copia     dello     stato     matricolare     rilasciato
dall'amministrazione di appartenenza per  i  candidati  di  cui  alle
categorie indicate nell'art. 1 del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e
6), ovvero un'autocertificazione  resa  ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      4) tutti i titoli utili, anche se gia'  prodotti  unitamente  a
precedenti domande di partecipazione a concorsi per  referendario  di
Tribunale amministrativo regionale, corredati del relativo elenco. 
    2. I titoli dichiarati nella  domanda  e  negli  allegati  devono
essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  titoli  saranno  valutati  secondo  i   criteri   di   cui
all'allegato A, che forma parte integrante del presente bando. 
    4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione  dal
concorso, secondo le modalita' di cui all'art. 2: 
      1) copia della ricevuta di  versamento  di  euro  50,00,  quale
contributo   per   le   spese    relative    all'organizzazione    ed
all'espletamento del concorso.  Il  versamento  del  contributo  deve
essere effettuato a mezzo Piattaforma incassi per le  amministrazioni
dello Stato gestita da Poste Italiane S.p.a. attraverso gli sportelli
fisici e digitali di Poste  Italiane  S.p.a.  utilizzando  il  codice
pratica   Y560   con   causale   "concorso   referendario   Tribunale
amministrativo regionale 2025". Il contributo non e' rimborsabile; 
      2) copia di un documento di identita' del candidato in corso di
validita'.

Art. 6 I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie [...]

				Art. 6 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda, eccettuato  il  requisito  di  appartenenza  alle  categorie
indicate nell'art. 1, comma 2, n. 7) e n. 8), del presente bando. 
    2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso con
riserva   di   accertamento   dei   requisiti   richiesti   per    la
partecipazione; l'esclusione dal concorso per difetto  dei  requisiti
prescritti o per tardiva presentazione dell'istanza di partecipazione
puo' essere  disposta  in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  delegata,
sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

Art. 7 La Commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata e sara' composta da un Presidente di Sezione del Consiglio [...]

				Art. 7 
 
    1. La Commissione  esaminatrice  sara'  nominata  con  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dell'Autorita'
delegata e sara' composta da un Presidente di Sezione  del  Consiglio
di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di
Stato, da un Consigliere di Tribunale amministrativo regionale  e  da
due professori universitari ordinari di materie giuridiche. 
    2.  Con  il  medesimo  decreto  saranno  nominati  i   commissari
supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od
impedimento. 
    3. Per le prove facoltative di lingua  straniera  la  Commissione
sara' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per  ciascuna  delle
lingue che saranno oggetto di esame. 
    4. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  dirigente  del
ruolo del personale di segreteria in  servizio  presso  la  Giustizia
amministrativa.

Art. 8 La Commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. [...]

				Art. 8 
 
    1. La Commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle
prove scritte, l'ordine  di  correzione  delle  predette  prove  e  i
criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. 
    2. Dopo le prove scritte, la Commissione procede  all'abbinamento
delle quattro buste di ciascun  candidato,  inserendole  in  un'unica
busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate;  numera  le
buste esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato. 
    3. Prima della correzione delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice  procede,  secondo  i  criteri  di  valutazione  di  cui
all'allegato A al presente bando,  all'esame  dei  titoli  di  merito
indicati nell'art. 5, solo nei confronti dei  candidati  che  abbiano
espletato tutte le prove scritte. Per la  valutazione  del  complesso
dei titoli, ogni commissario dispone di dieci punti. 
    4. Le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate  dalla
Commissione  con  l'intervento  di  almeno   due   componenti   della
Commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta
prova scritta ovvero  in  altra  data,  immediatamente  successiva  e
comunque non oltre sette giorni dalla data dell'ultima prova scritta,
comunicata dalla Commissione  al  termine  dell'ultimo  giorno  delle
prove scritte.

Art. 9 Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. 2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi [...]

				Art. 9 
 
    1. Gli esami constano di quattro prove scritte  e  di  una  prova
orale. 
    2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro  temi
(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 
      1) diritto privato; 
      2) diritto amministrativo; 
      3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
      4) diritto amministrativo (prova pratica). 
    3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova. 
    4. Sono ammessi alla prova orale i  candidati,  i  quali  abbiano
ottenuto una media di almeno  quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
    5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi  di  una
delle prove scritte preclude alla Commissione  la  valutazione  delle
altre. 
    6. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Ufficio  del  Segretario  generale -  U.S.R.I.  Servizio
personale delle magistrature tramite  pec  concorsotar@pec.governo.it
all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 2, con
l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove  scritte  ed
il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito, almeno
venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. 
    7. La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  delle  prove
scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul  diritto
processuale civile e penale, sul diritto  internazionale  pubblico  e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. 
    8. Nella prova orale i candidati devono  riportare  non  meno  di
quaranta cinquantesimi. 
    9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. 
    10. La valutazione complessiva  e'  costituita  dalla  somma  dei
punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e dei  punti  della  prova  orale.  Alla
somma dei punti riportati per i titoli e  per  le  prove  scritte  ed
orali la Commissione aggiunge non piu' di due punti per  ogni  lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.

Art. 10 Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - del 30 settembre [...]

				Art. 10 
 
    1. Il diario e la sede delle prove  scritte  verranno  resi  noti
mediante pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - del  30  settembre
2025. 
    2. I  candidati  dovranno  presentarsi  per  sostenere  le  prove
scritte nei giorni di esame, muniti di valido  documento  d'identita'
personale.

Art. 11 I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, [...]

				Art. 11 
 
    1. I concorrenti che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i  titoli  di  preferenza  nella  nomina  devono
presentare i documenti attestanti  il  possesso  dei  titoli  stessi,
entro il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  dal  ricevimento
dell'apposita  comunicazione  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, recante le relative modalita' di inoltro. 
    2. I concorrenti utilmente  collocati  nella  graduatoria  devono
inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, via della Mercede
n. 96 - 00187 Roma a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
oppure tramite PEC all'indirizzo concorsotar@pec.governo.it entro  il
termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita  comunicazione,
sotto pena di decadenza, le  seguenti  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione,  redatte  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      1) di avere la cittadinanza italiana; 
      2) di avere il godimento dei diritti politici; 
      3)  di  essere  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza; 
      4) di non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di  decisioni  civili  e  di
provvedimenti amministrativi iscritti nel  casellario  giudiziale  ai
sensi della normativa vigente; 
      5)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimenti penali. 
    3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella  graduatoria,
se appartenenti ad una delle categorie di cui all'art.  1,  comma  2,
numeri 7) e 8), del presente decreto, devono presentare  le  seguenti
ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445: 
      a) la regolare iscrizione all'albo professionale degli avvocati
per un periodo di almeno  otto  anni  con  l'indicazione  della  data
d'iscrizione e l'eventuale data di cessazione della medesima, nonche'
l'inesistenza di  provvedimenti  o  di  procedimenti  disciplinari  a
carico (solo per la categoria di cui all'art. 1, comma 2, numero  7),
del presente decreto); 
      b) estratto dell'atto di nascita. 
    4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui  all'art.  1,
comma 2, numero 8), del presente decreto devono altresi'  dichiarare,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto  la  carica  di  consigliere
regionale, provinciale o  comunale  e  che  abbiano  esercitato  tali
funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato.

Art. 12 La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli [...]

				Art. 12 
 
    1. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  si  riserva  la
facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di  tutte
le dichiarazioni  sostitutive  rese  dai  candidati  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.

Art. 13 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 2. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza [...]

				Art. 13 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    2. A parita' di merito  si  osservano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. 
    3. La graduatoria  finale  di  merito  del  concorso,  recante  i
nominativi dei  vincitori  e  dei  candidati  dichiarati  idonei,  e'
approvata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' delegata, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per
l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei  magistrati
amministrativi regionali.

Art. 14 Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e' il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. [...]

				Art. 14 
 
    1. Responsabile del  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi
dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e' il  Dipartimento  della
Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    2. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) 2016/679,  sono  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  e  l'amministrazione  Consiglio  di   Stato   -   Tribunali
amministrativi regionali, in base all'accordo stipulato  in  data  13
marzo 2025. 
    3. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della  procedura  concorsuale,  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
"relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  (Regolamento  generale
sulla protezione dei dati" di seguito regolamento). 
    4. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    5. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    6. Il trattamento  dei  dati  personali  e'  effettuato  mediante
l'ausilio di strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  atti  a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.  I  dati
forniti dai candidati per la partecipazione alla  selezione  pubblica
potranno essere inseriti in apposite banche dati  e  potranno  essere
trattati e conservati, nel rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla
normativa vigente e per il tempo necessario  connesso  alla  gestione
della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici
e/o cartacei  per  i  necessari  adempimenti  anche  in  ordine  alle
procedure assunzionali nonche' per  adempiere  a  specifici  obblighi
imposti dalla normativa italiana ed europea. 
    7. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone   preposte   alla   procedura   di   selezione    individuate
dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima. 
    8.  Si  fa  presente  che  in  occasione  delle   operazioni   di
trattamento dei dati personali le amministrazioni  possono  venire  a
conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla  protezione  dei
dati definisce "categorie particolari di dati personali" (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno  stato  di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e  per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o  previste  dalla
legge. 
    9. Ai sensi e per gli effetti  del  regolamento  gli  interessati
hanno  diritto  di  ottenere  dai  Contitolari,  nei  casi  previsti,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la  cancellazione  degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di  opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. del regolamento). 
    10. Qualora l'interessato ritenga che  il  trattamento  dei  dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    11. I Contitolari del trattamento indicano i rispettivi  contatti
al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: 
      Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del  Segretario
generale  -  Ufficio  studi  e  rapporti  istituzionali  -   Servizio
personale delle magistrature: via della Mercede n. 96 -  00187  Roma,
PEC concorsotar@pec.governo.it; 
      Amministrazione Consiglio di Stato -  Tribunali  amministrativi
regionali - Ufficio personale di magistratura, che ha sede  in  Roma,
piazza Capo di Ferro n. 13 -  00186  -  Tel.  06  68272317-2528,  PEC
cds-segreteriacapopers@ga-cert.it 
    12. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    13. In relazione all'espletamento  della  procedura  concorsuale,
sino alla formazione della graduatoria finale i dati di contatto  con
il Responsabile della protezione dei dati sono: 
      per   la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   Pec:
rpd@pec.governo.it 
      e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it 
      per  l'amministrazione   Consiglio   di   Stato   -   Tribunali
amministrativi   regionali    Pec:    rpd@ga-cert.it    -     e-mail:
rpd@giustizia-amministrativa.it 
    14. Tali  dati  di  contatto  concernono  le  sole  problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e non all'andamento  della
procedura concorsuale o alla presentazione di istanze di autotutela.

Art. 15 Dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" e sino alla conclusione del termine per la presentazione della [...]

				Art. 15 
 
    1. Dal giorno di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" e sino alla conclusione del termine per la presentazione della
domanda qualsiasi comunicazione avente valore legale sara'  data  sul
Portale   "inPA"   e   sui   siti   istituzionali   della   giustizia
amministrativa e della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    2.  Per  eventuali  problemi  tecnici  inerenti  alla   procedura
informatica relativa alla presentazione della  domanda,  i  candidati
potranno chiedere supporto all'assistenza del Portale "inPA" presente
all'interno del Portale. 
    3. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura  di  iscrizione  on-line,  i  candidati  devono  utilizzare
esclusivamente e previa lettura della guida alla  compilazione  della
domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo
di assistenza presente  sul  portale  "inPA".  Non  e'  garantita  la
soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della
domanda di partecipazione delle  richieste  inviate  nei  tre  giorni
antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in  modalita'
differenti da quelle sopra indicate  non  potranno  essere  prese  in
considerazione. 
    4. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informatico, l'amministrazione  si  riserva  di  informare  i
candidati,  al  ripristino  delle  attivita',  circa   le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul Portale. 
    5. In ragione di quanto previsto dall'art.  25,  comma  2,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, le  istanze  di  accesso  inoltrate  dai
candidati  successivamente  allo  svolgimento  delle  prove  scritte,
devono essere presentate  direttamente  alla  Commissione,  istituita
presso il Consiglio di Stato - quale Organo che ha formato e  detiene
gli atti oggetto delle stesse istanze - all'indirizzo PEC  che  sara'
attivato dopo la pubblicazione degli ammessi  alle  prove  orali.  In
ogni caso,  l'accesso  sara'  consentito  nel  rispetto  dei  criteri
espressi dalla costante e consolidata giurisprudenza, in  materia  di
accesso agli atti da parte dei candidati. 
    6.  Le  notizie   relative   al   concorso   saranno   pubblicate
nell'apposita  sezione   "Amministrazione   trasparente"   del   sito
istituzionale della giustizia amministrativa. 
    7. Le notizie  relative  al  concorso,  ove  necessario,  saranno
pubblicate anche  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Servizio  per  il  personale  delle  magistrature  nella  pagina  web
https://presidenza.governo.it/USRI/magistrature/concorsi_atto.html

Art. 16 Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". [...]

				Art. 16 
 
    1. Il presente decreto sara' trasmesso  all'organo  di  controllo
per il visto di competenza  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
 
      Roma, 15 aprile 2025  
 
                                               p. Il Presidente       
                                          del Consiglio dei ministri  
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                   Mantovano

Allegato 1

  1. 	Allegato A 


    Criteri di valutazione dei titoli

    1. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 214/1973 ogni
    commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso
    dei titoli. Il punteggio massimo conseguibile per i titoli e' pari a
    50.
    2. La Commissione assegna il punteggio per i titoli secondo i
    seguenti criteri:
    1) per l'anzianita' di servizio o di esercizio delle funzioni
    di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fino a 12
    (dodici) punti:
    1.a) punti 4 (quattro) per ogni anno di anzianita', con
    l'esclusione degli anni previsti per l'ammissione al concorso ai
    sensi del citato art. 14;
    1.b) il servizio effettuato in regime di tempo parziale va
    valutato proporzionalmente all'orario svolto;
    1.c) il periodo di servizio inferiore all'anno va valutato se
    superiore a sei mesi;
    2) per la qualita' delle funzioni, fino a 15 (quindici) punti:
    2.a) il punteggio e' attribuito per anni di effettivo
    servizio o di attivita', ovvero, nel caso di cui all'art. 14, n. 7,
    legge n. 1034/1971, per ciascun mandato completato, secondo quanto
    specificato nella Tabella n. 1 allegata;
    2.b) sono computati tutti gli anni di servizio per i
    dipendenti pubblici, di esercizio dell'attivita' forense per gli
    avvocati e delle funzioni per i consiglieri regionali o di ente
    locale, compresi quelli richiesti per l'ammissione al concorso;
    2.c) non si tiene conto degli anni di servizio o attivita'
    forense durante i quali e' stata irrogata una sanzione disciplinare
    superiore alla sanzione disciplinare piu' lieve secondo l'ordinamento
    di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione entro la
    data di scadenza del bando;
    2.d) si tiene conto di periodi di fuori ruolo o aspettativa
    computabili per legge nel servizio, ad esclusione dei periodi di
    aspettativa per incarichi politici elettivi;
    2.e) per gli avvocati l'effettivo esercizio dell'attivita' e'
    comprovato dall'iscrizione all'albo;
    2.f) il punteggio per la qualita' delle funzioni e'
    cumulabile con il punteggio per l'anzianita' di servizio;
    3) per il voto di laurea, fino a 12 (dodici) punti, secondo
    quanto specificato nella Tabella n. 2 allegata;
    4) per le pubblicazioni scientifiche fino a 5 (cinque) punti:
    4.a) sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su
    riviste scientifiche periodiche a rilevanza nazionale o
    internazionale e le pubblicazioni per le quali sia stato fatto il
    deposito legale ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile 2004 n.
    106 e di cui il candidato abbia presentato la documentazione con le
    forme previste dal presente bando;
    4.b) sono valutate esclusivamente le pubblicazioni in materie
    giuridiche o economiche;
    4.c) le pubblicazioni in collaborazione sono valutabili solo
    se e' individuabile l'apporto del concorrente;
    4.d) il punteggio e' attribuito dalla Commissione nei limiti
    massimi di cui alla Tabella n. 3 allegata;
    4.e) la Commissione valuta le pubblicazioni in relazione alla
    capacita' di analisi e alla conoscenza della materia che esse
    denotano;
    4.f) la Commissione valuta le pubblicazioni secondo l'ordine
    indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e non e'
    tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il
    cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile;
    5) titoli vari professionali e culturali, fino a 6 (sei) punti:
    5.a) i titoli vari e il relativo punteggio sono elencati
    nella Tabella n. 4 allegata;
    5.b) per titoli non previsti nella Tabella n. 4 la
    Commissione procede per analogia se assimilabili ai titoli della
    citata Tabella;
    5.c) gli incarichi e le borse di studio elencati nella
    Tabella n. 4 sono valutati per il periodo ivi previsto, e alle
    condizioni ivi previste;
    5.d) in relazione agli incarichi di giudice tributario e di
    magistrato onorario non sono valutati gli anni in cui e' stata
    riportata una sanzione superiore a quella minima prevista
    dall'ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la
    riabilitazione entro la data di scadenza del bando;
    5.e) non sono valutabili i titoli non riconducibili, nemmeno
    per analogia, a quelli elencati nella Tabella n. 4;
    5.f) non sono comunque valutabili:
    5.f.1) i titoli utilizzati dal candidato quali requisiti di
    accesso al concorso o che hanno determinato lo svolgimento di
    servizio o funzione gia' valutato ai sensi dei nn. 1) o 2) del
    presente articolo;
    5.f.2) i titoli che rientrano nel servizio o funzione del
    concorrente, ivi compresa la partecipazione a gruppi di lavoro o
    commissioni di studio;
    5.f.3) le attestazioni di svolgimento di consulenza degli
    avvocati gia' comprese nel titolo procuratorio;
    5.f.4) gli encomi e gli attestati di benemerenza;
    5.f.5) le supplenze di insegnamento;
    5.f.6) la pratica forense, la frequentazione delle Scuole
    delle professioni legali, il periodo di tirocinio presso gli uffici
    giudiziari, prodromici al conseguimento dei requisiti di accesso al
    concorso;
    5.f.7) l'esercizio di mansioni superiori;
    5.f.8) gli incarichi di commissario ad acta e le consulenze
    tecniche d'ufficio;
    5.f.9) l'esercizio di funzioni politiche diverse da quelle
    di cui all'art. 14, n. 8, legge n. 1034/1071;
    5.g) non sono valutabili i titoli, prodotti o
    autocertificati, ai sensi del presente bando, dopo la scadenza del
    termine per la presentazione della domanda, nemmeno in caso di
    tempestiva riserva di successiva integrazione della documentazione;
    5.h) non sono valutabili i titoli non prodotti in
    originale, o in copia autentica o in copia dichiarata conforme
    all'originale ai sensi delle norme vigenti o il cui possesso non sia
    stato comunque dimostrato con dichiarazione sostitutiva di
    certificazione o di atto di notorieta'; ai fini
    dell'autocertificazione e' necessaria, oltre che la firma del
    dichiarante, l'allegazione di copia di valido documento di identita',
    che puo' essere unica per tutti i titoli autocertificati.


    Tabella n. 1


    Parte di provvedimento in formato grafico



    Tabella n. 2


    Parte di provvedimento in formato grafico



    Tabella n. 3


    Parte di provvedimento in formato grafico



    Tabella n. 4


    Parte di provvedimento in formato grafico

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