MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli, a sei posti di magistrato militare, riservato ai magistrati ordinari in servizio (19E05017)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 07-05-2019

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli, a sei posti di magistrato militare, riservato ai magistrati ordinari in servizio (19E05017)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 07-05-2019
  • Scadenza: 06-07-2019

Art. 1 E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo della magistratura militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
    Visto  il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.   12,   recante
"Ordinamento giudiziario" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  "Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme  sul
trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato", ed in particolare l'art. 145 relativo  alle  disposizioni  in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; 
    Vista la legge 23 agosto 1988,  n.  370,  concernente  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  "Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate" e successive modifiche, ed in  particolare  l'art.  20,
recante  disposizioni  relative  alla  partecipazione   ai   concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei corsi unici  e  delle  altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi", e successive modifiche, in  quanto
compatibile con le previsioni di cui agli articoli 72, 73  e  74  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e delle norme di ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12  e  al
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" ed in  particolare  l'art.  3,  relativo
alle disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni  sostitutive  e  di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili", ed in  particolare  l'art.  16,  che
prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi delle
persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n.  102,
concernente "Regolamento recante  norme  per  la  determinazione  del
limite di eta' per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario
militare"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  concernente
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 30  gennaio  2006,  n.  26,  recante
"Istituzione  della  Scuola  superiore  della  magistratura,  nonche'
disposizioni  in  tema  di  tirocinio  e  formazione  degli   uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei  magistrati,
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005,
n. 150"; 
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  concernente
"Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della  legge  25  luglio  2005,  n.
150", e successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche; 
    Visto il decreto ministeriale 28 febbraio  2008,  concernente  la
rideterminazione della dotazione  organica  degli  uffici  giudiziari
militari alla data del 1° luglio 2008; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare"  e  successive  modifiche  ed,  in
particolare, gli articoli dal 52 al 73; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante "Regolamento in materia  di  ordinamento  militare,  a
norma  dell'art.  14  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246",  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione", ed in particolare  l'art.  1,  comma
15, relativo alle disposizioni in materia di pubblicazione  nei  siti
web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle  informazioni
relative ai procedimenti amministrativi; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni" ed, in particolare,  l'art.
19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso; 
    Visto  il  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2013,  n.
98, ed in  particolare  l'art.  42,  relativo  alle  disposizioni  in
materia di certificazioni sanitarie; 
    Visto  il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,   convertito
dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto  2014,  n.  114,  recante
"Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli  uffici  giudiziari",  ed  in
particolare l'art. 3, commi 1 e 3; 
    Visto il decreto ministeriale  19  aprile  2017,  concernente  il
ruolo di anzianita' dei magistrati  militari,  con  riferimento  alla
data del 1° gennaio 2017; 
    Vista la delibera n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, con la quale il
Consiglio della magistratura militare ha  deliberato  di  bandire  il
concorso per la copertura  di  nove  posti  di  magistrato  militare,
consistente, in una prima fase, in un concorso per  titoli  riservato
ai magistrati ordinari, di eta' non superiore a  quaranta  anni  (con
elevazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto  del  Ministro
della difesa 6 marzo 2000, n. 102) ed, in una seconda fase, meramente
eventuale nel  perdurare  di  vacanze  organiche,  in  un  successivo
concorso per esami, riservato ai laureati in giurisprudenza,  secondo
quanto previsto dall'art. 73, comma 2,  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 in  combinato  disposto  con  l'art.  2,  comma  1,
lettere h), i), l) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; 
    Vista la delibera n. 6366 plenum 21 marzo 2018, con la  quale  il
Consiglio della magistratura militare, ai sensi dell'art.  73,  comma
1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  ha  individuato  le
modalita'  della  domanda  di  ammissione,  il  termine  per  la  sua
presentazione, i casi  di  esclusione  dal  concorso,  i  criteri  di
valutazione dei  titoli  da  parte  della  commissione  esaminatrice,
nonche' le modalita' di approvazione della relativa graduatoria e  di
nomina dei vincitori; 
    Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2018, concernente il ruolo
di anzianita' dei magistrati militari, con riferimento alla data  del
1° gennaio 2018; 
    Vista la delibera n. 6516 plenum 26 settembre 2018, con la  quale
il  Consiglio  della  magistratura  militare  ha   rappresentato   la
necessita' di ridurre di una unita' il numero dei posti  oggetto  del
bando di concorso di cui alla sopracitata delibera  n.  6366  del  21
marzo 2018, a seguito della riammissione nella magistratura militare,
ai sensi dell'art. 211 dell'ordinamento giudiziario, di un magistrato
ordinario; 
    Vista la delibera n. 6538 plenum 26 settembre 2018, con la  quale
il Consiglio della magistratura militare ha deliberato, rivedendo  lo
schema di bando di  concorso  allegato  alla  delibera  del  medesimo
Consiglio n. 6366  del  21  marzo  2018,  di  eliminare  al  comma  2
dell'art. 1 la frase "in servizio, nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano  superato  il  periodo  di  tirocinio  conseguendo
almeno la valutazione positiva di idoneita' di cui  all'art.  22  del
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26"; 
    Vista la delibera n. 6687 plenum 27 febbraio 2019, con  la  quale
il  Consiglio  della  magistratura  militare  ha   rappresentato   la
necessita' di ridurre a sette il numero dei posti oggetto  del  bando
di concorso, per titoli, riservato ai  magistrati  ordinari,  di  cui
alle sopracitate delibere del medesimo Consiglio n.  6294  plenum  16
gennaio 2018, n. 6366  plenum  21  marzo  2018,  n.  6538  plenum  26
settembre 2018 e n. 6516 plenum 26 settembre 2018,  a  seguito  della
riammissione nella magistratura  militare,  ai  sensi  dell'art.  211
dell'ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario; 
    Vista la delibera n. 6704 plenum 21 marzo 2019, con la  quale  il
Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la  necessita'
di ridurre a sei il numero dei posti oggetto del bando  di  concorso,
per titoli, riservato ai magistrati ordinari, di cui alle sopracitate
delibere del medesimo Consiglio n. 6294 plenum 16  gennaio  2018,  n.
6366 plenum 21 marzo 2018, n. 6538 plenum 26 settembre 2018 e n. 6516
plenum 26 settembre 2018, n. 6687 plenum 27 febbraio 2019  a  seguito
della riammissione nella magistratura militare,  ai  sensi  dell'art.
211 dell'ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso, per titoli, a  sei  posti  di  magistrato
militare del ruolo della magistratura militare.

Art. 2 Al concorso possono partecipare i magistrati ordinari in servizio, nominati a seguito di concorso per esame, che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta', fatta salva l'elevazione del predetto limite ai sensi del decreto 6 marzo 2000, n. 102. Il limite massimo di eta' non puo' comunque superare quarantacinque anni.

				Art. 2 
 
 
    Al  concorso  possono  partecipare  i  magistrati   ordinari   in
servizio, nominati a seguito di concorso per esame, che  non  abbiano
superato il quarantesimo anno di eta', fatta salva  l'elevazione  del
predetto limite ai sensi del decreto 6 marzo 2000, n. 102. Il  limite
massimo di eta' non puo' comunque superare quarantacinque anni.

Art. 3 La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente utilizzando il modulo di cui all'allegato A del presente decreto e corredata dei relativi allegati, deve essere [...]

				Art. 3 
 
 
    1.  La   domanda   di   partecipazione   al   concorso,   redatta
esclusivamente utilizzando  il  modulo  di  cui  all'allegato  A  del
presente decreto e  corredata  dei  relativi  allegati,  deve  essere
inoltrata, a pena di decadenza, esclusivamente  per  via  telematica,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
    2. La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o  con
firma autografa accompagnata da copia  del  documento  di  identita',
secondo le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettere  a)  e  c),
del decreto legislativo 7 marzo 2005 ,  n.  82  (domanda  sottoscritta
mediante  la  firma  digitale  o  altro  tipo  di  firma  elettronica
qualificata, ovvero domanda sottoscritta manualmente e  scannerizzata
presentata insieme a copia scannerizzata di un documento di identita'
in formato pdf) deve essere trasmessa a mezzo di propria  casella  di
posta elettronica certificata (PEC) al seguente  indirizzo  di  posta
elettronica   certificata   (PEC)   del   Ministero   della   difesa:
persociv@postacert.difesa.it 
    3. La casella di  posta  elettronica  certificata  del  Ministero
della difesa non e' abilitata alla  ricezione  di  posta  elettronica
ordinaria, per cui i  candidati  devono  trasmettere  la  domanda  di
partecipazione ed i relativi allegati utilizzando  esclusivamente  un
indirizzo personale di posta elettronica certificata. 
    4. In allegato alla domanda di partecipazione il  candidato  deve
trasmettere i documenti di cui all'art.  4  ed  eventualmente  quelli
elencati nell'allegato B, che forma  parte  integrante  del  presente
bando, ove sono elencati, in modo tassativo, i titoli  e  i  punteggi
per ciascun titolo. 
    5.  Le  pubblicazioni  scientifiche,  in  regola  con  le   norme
contenute  nella  legge  22  aprile  1941,  n.   633   e   successive
modificazioni,  saranno  valutate  secondo  l'ordine   indicato   dal
candidato nella domanda di partecipazione. La commissione valutatrice
non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a  quelle
il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile. 
    6.  Le  comunicazioni  relative  al  concorso   saranno   inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  di  provenienza
della domanda di partecipazione. E' onere  dei  candidati  comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione del  proprio  indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC). 
    7. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito PEC da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito  PEC,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici. 
    8. Il modulo di domanda  e  gli  altri  allegati  richiamati  nel
presente decreto sono resi disponibili on-line  per  il  download  in
apposita sezione dei siti internet indicati nel successivo art. 14.

Art. 4 Nella domanda di ammissione, accompagnata da copia del documento di identita', il candidato deve dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli [...]

				Art. 4 
 
 
    1.  Nella  domanda  di  ammissione,  accompagnata  da  copia  del
documento   di   identita',   il   candidato   deve   dichiarare    e
autocertificare, sotto la propria responsabilita' e  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  pena  l'esclusione  dal  concorso,  quanto
appresso specificato: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di  nascita;
3) codice fiscale;  4)  di  essere  in  possesso  della  cittadinanza
italiana; 5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto  o
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle  stesse
liste; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia  stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura; 7) di essere in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario  di
durata  non  inferiore  a  quattro  anni;  8)   eventuale   data   di
conseguimento della valutazione di idoneita'  al  conferimento  delle
funzioni a seguito del periodo di tirocinio; 9)  eventuali  ulteriori
positive valutazioni di professionalita' conseguite  e  la  data  del
loro conseguimento; 10) di non essere  stato  dichiarato  decaduto  o
dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. 
    2. Nella domanda di partecipazione,  il  candidato  portatore  di
disabilita' deve specificarne la tipologia.

Art. 5 Ai fini della valutazione dei titoli, alla domanda devono essere allegati, in formato file pdf e sottoscritti: 1) un curriculum vitae, recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami [...]

				Art. 5 
 
 
    1. Ai fini della valutazione  dei  titoli,  alla  domanda  devono
essere allegati, in formato file pdf e sottoscritti: 1) un curriculum
vitae,  recante  l'indicazione  degli  studi  compiuti,  degli  esami
superati, dei titoli conseguiti e che si producono,  degli  incarichi
ricoperti  e  di  ogni  altra  attivita'  scientifica   e   didattica
eventualmente  esercitata;  2)  il   certificato   rilasciato   dalla
competente universita' attestante la votazione  riportata  nell'esame
finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita  al  termine
di un corso universitario di durata non  inferiore  a  quattro  anni,
ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  3)
copia dello stato matricolare rilasciato  dall'amministrazione  della
giustizia ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  4)
tutti i documenti comprovanti i titoli utili. I documenti di  cui  ai
predetti numeri da 1 a 4, devono essere allegati alla medesima e-mail
di  posta  elettronica   certificata   contenente   la   domanda   di
partecipazione  al  concorso.  L'amministrazione  non  assume  alcuna
responsabilita'  in  merito  ad  erronee  interpretazioni  dei   dati
estratti  dai  predetti  files,  laddove  il  candidato  dovesse,  in
qualsiasi modo, non indicarne in modo chiaro i rispettivi contenuti. 
    2. I titoli dichiarati nella  domanda  e  negli  allegati  devono
essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  titoli  saranno  valutati  secondo  i   criteri   di   cui
all'allegato B, che forma parte integrante del presente bando.

Art. 6 I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda come fissato all'art. 2, comma 1. [...]

				Art. 6 
 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda come fissato all'art. 2, comma 1. 
    2. I candidati sono ammessi al concorso ed alla  valutazione  dei
titoli prodotti, con riserva di accertamento dei requisiti  richiesti
per la partecipazione. L'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento con decreto
motivato del direttore  generale  della  Direzione  generale  per  il
personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare. 
    3.   Costituiscono   titolo   utile   al   punteggio   i   titoli
tassativamente elencati nell'allegato B.

Art. 7 La commissione esaminatrice verra' nominata con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale per il personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare, e [...]

				Art. 7 
 
 
    1. La commissione esaminatrice  verra'  nominata  con  successivo
decreto del  direttore  generale  della  Direzione  generale  per  il
personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare, e
sara' composta da un magistrato militare in  quiescenza,  scelto  fra
coloro che abbiano conseguito in  attivita'  la  VII  valutazione  di
professionalita' o classe  equiparata,  con  funzioni  di  presidente
della  commissione;  da  un  professore  universitario  ordinario  in
materie giuridiche con funzioni di vice presidente della commissione. 
    2. Compongono la commissione, inoltre, due magistrati militari in
attivita', scelti fra coloro che posseggano alla data  della  nomina,
fra la IV e la VI valutazione di professionalita', in base  al  ruolo
di anzianita' della magistratura militare.  Per  ciascuno  di  questi
ultimi  due  componenti,  saranno  nominati  altrettanti   commissari
supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei  membri  effettivi,
destinati a sostituire i membri effettivi in caso di loro  assenza  o
impedimento. I magistrati nominati continuano a svolgere le  funzioni
giurisdizionali loro attribuite. Puo' essere valutata, da  parte  del
Consiglio della magistratura militare, sentito il Capo  dell'ufficio,
la concessione di un parziale esonero dall'attivita'  giurisdizionale
a favore del componente che ne faccia richiesta, per  il  periodo  di
svolgimento del concorso. I componenti, effettivi  o  supplenti,  non
possono essere  individuati  fra  magistrati  che  prestano  servizio
presso lo stesso ufficio giudiziario militare. 
    3. Le funzioni di segreteria sono svolte da  due  funzionari  del
ruolo del personale civile della Difesa.

Art. 8 La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio della valutazione, l'ordine con cui procedera' ad attribuire i punteggi e il calendario delle sedute. [...]

				Art. 8 
 
 
    1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio della
valutazione, l'ordine con cui procedera' ad attribuire i  punteggi  e
il calendario delle sedute. 
    2. Ai  fini  della  attribuzione  dei  punteggi,  la  commissione
esaminatrice  procede  all'esame  dei  titoli  di   merito   indicati
nell'allegato B, secondo i criteri di valutazione ivi indicati. 
    3. Le operazioni di cui ai  precedenti  commi,  sono  validamente
effettuate alla presenza di almeno tre componenti della  commissione.
Deve  essere  sempre  presente  almeno  il  presidente  e/o  il  vice
presidente. 
    4. Possono assistere alle sedute  della  commissione,  in  numero
massimo di tre persone, i  candidati  fra  quelli  estratti  a  sorte
nell'ambito  di  coloro  che  ne  abbiano  fatta  espressa  richiesta
all'atto della domanda. L'estrazione a sorte e' effettuata alla prima
seduta di commissione, aperta a tutti coloro che  abbiano  effettuato
la predetta richiesta. 
    5.  La  valutazione  complessiva  del   punteggio   ottenuto   e'
costituita dalla somma dei punteggi ottenuti  nella  valutazione  dei
titoli utili e valutabili secondo le norme del presente bando.

Art. 9 La data della prima seduta e la sede, come indicati nel decreto di cui all'art. 6, verranno resi noti mediante pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e nel sito istituzionale del Ministero della difesa all'indirizzo www.difesa.it

				Art. 9 
 
 
    La data della prima seduta e la sede, come indicati  nel  decreto
di cui all'art. 6, verranno  resi  noti  mediante  pubblicazione  del
medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e nel sito istituzionale  del
Ministero della difesa all'indirizzo www.difesa.it

Art. 10 I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare al Ministero della difesa, viale dell'Universita' n. 4 - 00185 Roma o spedire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'art. 2, comma 2, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di

				Art. 10 
 
 
    I  concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria   devono
presentare al Ministero della difesa, viale dell'Universita' n.  4  -
00185  Roma  o  spedire  a  mezzo   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo di cui all'art. 2, comma 2, entro il termine  di  venti
giorni dal ricevimento dell'apposita  comunicazione,  sotto  pena  di
decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive  di  certificazione,
redatte ai sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  1)  di  avere  la  cittadinanza
italiana; 2) di avere il godimento dei diritti politici; 3) di essere
in possesso del  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza,  conseguito
secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 1, n. 7; 4) di non aver
riportato  condanne  penali  e  di   non   essere   destinatario   di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza  e
di misure di prevenzione, di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti
amministrativi iscritti nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  della
normativa vigente; 5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali.

Art. 11 Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sull'effettivo possesso dei titoli dichiarati. A tal fine, la

				Art. 11 
 
 
    Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di procedere  ad
idonei  controlli  sulla  veridicita'  di  tutte   le   dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
sull'effettivo  possesso  dei  titoli  dichiarati.  A  tal  fine,  la
commissione esaminatrice, incaricata dal Ministro della difesa, prima
della dichiarazione di cui al successivo art. 12, puo' richiedere,  a
campione, ogni utile documentazione probante dei predetti  titoli  ai
candidati utilmente collocati in graduatoria. Il candidato richiesto,
ha l'onere di produrre detta  documentazione  nei  termini  richiesti
dalla commissione, pena l'esclusione dal concorso, ai sensi dell'art.
5, comma 2.

Art. 12 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 2. A parita' di punteggio di merito, si osserva il criterio di [...]

				Art. 12 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    2. A parita' di punteggio di merito, si osserva  il  criterio  di
preferenza stabilito nell'allegato B. 
    3. La graduatoria  finale  di  merito,  ivi  compresi  i  criteri
preferenziali di cui al precedente comma, recante  i  nominativi  dei
vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto
del Ministro della difesa o suo delegato.

Art. 13 I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della difesa e trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della procedura concorsuale, ai sensi del regolamento [...]

				Art. 13 
 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della difesa e trattati esclusivamente per le  finalita'
di gestione della procedura concorsuale,  ai  sensi  del  regolamento
(UE) 2016/679. 
    2. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente
ai soggetti direttamente interessati  alla  posizione  giuridica  del
candidato, in relazione  alla  formazione  della  graduatoria,  della
nomina e della successiva  presa  di  possesso  delle  funzioni.  Gli
interessati possono far valere i  diritti  loro  spettanti  ai  sensi
delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali. 
    3. I responsabili del trattamento dei dati sono individuati,  per
quanto di rispettiva competenza,  nel  responsabile  della  Direzione
generale personale civile; nel segretario piu' anziano di ruolo della
commissione esaminatrice; nel  magistrato  segretario  del  Consiglio
della magistratura militare.

Art. 14 Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Ministero della difesa all'indirizzo [...]

				Art. 14 
 
 
    1.  Le  notizie   relative   al   concorso   saranno   pubblicate
nell'apposita  sezione   "Amministrazione   Trasparente"   del   sito
istituzionale    del    Ministero    della    difesa    all'indirizzo
http://www.difesa.it - sotto-sezioni: Bandi di concorso  -  Personale
civile - Persociv. 
    2. Le notizie  relative  al  concorso,  ove  necessario,  saranno
pubblicate anche nel portale della giustizia militare,  all'indirizzo
https://portalegiustiziamilitare.difesa.it

Art. 15 Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa vigente in materia, in quanto compatibile. [...]

				Art. 15 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova  applicazione
la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Art. 16 Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2019 [...]

				Art. 16 
 
 
    1. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 15 aprile 2019  
 
                                                  Il Ministro: Trenta

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