MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di diciannove posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi, settore arruolamento e psicologia, della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. (19E05055)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 03-05-2019

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di diciannove posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi, settore arruolamento e psicologia, della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. (19E05055)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
  • Data: 03-05-2019
  • Scadenza: 02-06-2019

Art. 1 Posti a concorso

IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato" ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante  "Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3", e successive modificazioni; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  "Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta  attivita'  tecnico-scientifica  o  tecnica",  e   successive
modificazioni; 
    Visto l'art. 8 del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,
convertito con modificazioni nella legge 20 novembre  1987,  n.  472,
recante "Copertura  finanziaria  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia  di  Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia", che determina la  riserva
di posti, nei concorsi per l'accesso ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il  Centro  studi  di
Fermo; 
    Vista la legge 18 febbraio  1989,  n.  56,  recante  "Ordinamento
della professione di psicologo"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante  "Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo", e, in particolare, l'art. 3, comma 7, e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
"Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78", e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art.  31,  nel
quale  e'  previsto  che  l'accesso  alla  qualifica  iniziale  della
carriera dei  funzionari  tecnici  della  Polizia  di  Stato  avvenga
mediante concorso pubblico per titoli ed esami; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", e, in particolare, l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono  possedere  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE",  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198
recante "Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante "Determinazioni delle classi  di
laurea magistrale", e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del  9  luglio  2009,  e  successive
modificazioni, recante  l'equiparazione  tra  diplomi  di  laurea  di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la
partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego"; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di  sviluppo",   e   in
particolare  l'art.  8,  e  successive   modificazioni,   concernente
l'invio,  esclusivamente  per  via  telematica,  delle   domande   di
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, del 18
dicembre 2014, che  individua,  tra  l'altro,  le  classi  di  laurea
richieste per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici della  Polizia
di Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai  ruoli  e
carriere del personale della Polizia di Stato"; 
    Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante  "Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari  di  Polizia,
dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari
di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia
di Stato"; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021"; 
    Visto  il  proprio  decreto  del  19   febbraio   2019,   recante
determinazione del numero dei posti da  mettere  a  concorso  per  la
presente procedura; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per l'assunzione di  diciannove  commissari  tecnici
psicologi da immettere nel ruolo degli psicologi della  carriera  dei
funzionari tecnici della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione di diciannove posti di commissario tecnico psicologo del
ruolo degli psicologi della carriera  dei  funzionari  tecnici  della
Polizia di Stato,  aperto  ai  cittadini  italiani  in  possesso  dei
requisiti di cui al successivo art. 3. 
    2. Nell'ambito dei diciannove posti di cui al  comma  precedente,
due posti sono riservati  al  personale  del  ruolo  degli  ispettori
tecnici della Polizia di Stato e altri due posti  sono  riservati  al
personale dei restanti ruoli della Polizia di Stato con un'anzianita'
di servizio effettivo  non  inferiore  a  cinque  anni.  Il  predetto
personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al  successivo
art. 3.

Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

				Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1. Nell'ambito dei  posti,  di  cui  al  precedente  art.  1,  ai
candidati  appartenenti  alle  sottoelencate  categorie,  purche'  in
possesso  dei   requisiti   previsti   dal   presente   bando,   sono
rispettivamente riservati: 
      A. quattro posti al coniuge e ai figli  superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come
stabiliscono l'art. 1 legge n. 1116/1966 e l'art. 9 decreto-legge  n.
1/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/2010; 
      B. un posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo n.
66/2010, agli ufficiali, che  abbiano  terminato  senza  demerito  la
ferma biennale; 
      C.  un  posto,  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto-legge  n.
387/1987, convertito  in  legge  n.  472/1987,  a  coloro  che  hanno
conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo. 
    2. I posti indicati nel comma  precedente,  qualora  non  fossero
coperti  per  mancanza  di  vincitori,  saranno  assegnati   seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito.

Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

				Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      d) aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
compiuto il trentesimo anno di eta'. Quest'ultimo limite e'  elevato,
fino a un massimo di tre anni, in  relazione  all'effettivo  servizio
militare prestato  dai  candidati.  Per  gli  appartenenti  ai  ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno il  limite  d'eta',  per  la
partecipazione al concorso, e' di trentacinque anni. Per il personale
appartenente alla Polizia di Stato che concorre per i posti riservati
di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, il limite massimo  di
eta' e' di 40 anni; 
      e)  essere  in  possesso  dell'idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale prescritta per l'accesso alla  carriera  dei  funzionari
tecnici della Polizia di Stato, di cui  al  decreto  ministeriale  n.
198/2003 e al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  207/2015.
Diversamente, per il personale appartenente alla Polizia di Stato che
concorre per la riserva dei posti di cui all'art.  1,  comma  2,  del
presente bando, e'  richiesta  la  sola  idoneita'  attitudinale  per
l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici sopra citata; 
      f) aver conseguito  presso  una  Universita'  della  Repubblica
italiana, o un istituto di istruzione  universitario  equiparato,  il
titolo di laurea rientrante nella classe delle lauree  magistrali  in
psicologia  (LM-51),  come  stabilito  dal   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'Universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014. 
    Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una Universita' della
Repubblica italiana, o da un  Istituto  di  istruzione  universitario
equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma
di cui all'art. 17, comma 95, della  legge  n.  127/1997  e  relative
disposizioni attuative, tale  diploma  deve  essere  equiparato  alla
suddetta classe delle lauree magistrali  in  psicologia  (LM-51),  ai
sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'Universita'  e
della ricerca, datato 9 luglio 2009; 
      g)  essere  abilitato  all'esercizio   della   professione   di
psicologo; 
      h) essere iscritto all'albo degli psicologi;  i  candidati  non
ancora iscritti sono ammessi, con riserva, purche'  abbiano  proposto
istanza di iscrizione entro la scadenza del termine  fissato  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 
      i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  la
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non
aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena  pecuniaria,  o
altra sanzione piu'  grave,  nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando; 
      l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  la
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma  2,  del  presente  bando,
aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo", nei
tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando. 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati,
destituiti da pubblici uffici o dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art.  127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  3/1957,
nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal  servizio  a  norma
dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957  e
coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati  non
colposi  o  siano  stati  sottoposti  a  misura  di  sicurezza  o  di
prevenzione.   Costituisce,   inoltre,   causa   ostativa   per    la
partecipazione  al  concorso  l'espulsione  da  uno  dei   corsi   di
formazione finalizzati all'immissione nella carriera  dei  funzionari
della Polizia di Stato. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 4, comma  1,  e
devono essere mantenuti sino al termine della procedura  concorsuale,
ad eccezione di  quello  relativo  al  limite  di  eta',  a  pena  di
esclusione dal concorso. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quello  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio di  polizia,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e  la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la  responsabilita'  penale,  il  candidato  decadra'  dai   benefici
conseguiti in virtu' di un  provvedimento,  emanato  in  suo  favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    5.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti,  verra'  disposta  in  qualunque  momento   con   decreto
motivato.

Art. 4 Domanda di partecipazione - modalita' telematica

				Art. 4 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana -
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si
dovra' cliccare sull'icona "Concorso pubblico"). 
    A  quest'ultima  procedura  informatica,  il   candidato   potra'
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   Digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) CIE (Carta di Identita' Elettronica) rilasciata  dal  Comune
di residenza. 
    Per utilizzare la carta di identita'  elettronica  e'  necessario
installare      il      software      disponibile      all'indirizzo:
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie sul proprio  pc
e dotarsi di lettore di smart card del tipo "contactless reader". 
    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  online,   il
candidato potra' scaricare e stampare copia della domanda inviata. 
    3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare  ed  eventualmente  inviarne  una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma  1.  In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il  sistema
informatico non ricevera' piu' dati. 
    4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare: 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente intestata, ovvero di  posta  elettronica  istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato,  dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) se intende concorrere ai posti riservati al personale  della
Polizia di Stato di cui all'art.  1,  comma  2  del  presente  bando,
indicando la data di assunzione, la qualifica rivestita e la relativa
data di  decorrenza,  nonche'  l'ufficio  o  reparto  in  cui  presta
servizio; 
      g) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art.  2,
comma 1, lettere A), B), C) del presente bando; 
      h) il titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso,  con  l'indicazione   dell'Universita',   o   dell'Istituto
universitario  equiparato,  che  lo  ha  rilasciato,  della  data  di
conseguimento  e  di  tutte  le  altre  informazioni   previste,   in
proposito, dalla procedura on line; 
      i) l'abilitazione all'esercizio della professione, indicando  i
relativi estremi; 
      l) di essere iscritto all'albo degli  psicologi,  indicando  la
data  della  relativa  iscrizione,  oppure  di   essere   in   attesa
dell'iscrizione al citato albo; 
      m) se e' iscritto nelle  liste  elettorali,  ovvero  il  motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      n) le eventuali condanne penali  a  proprio  carico,  anche  ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura  penale,  i  procedimenti
penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di  prevenzione,
o comunque i precedenti penali iscrivibili nel casellario  giudiziale
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
313/2002. In caso positivo, il candidato dovra' precisare la data  di
ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  o
presso la quale pende il procedimento; 
      o) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, specificando  se  sia  stato  espulso  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati,  destituito  da  pubblici
uffici,  o  dispensato  dall'impiego  per  persistente  insufficiente
rendimento, oppure decaduto dall'impiego,  ai  sensi  dell'art.  127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 3/1957, o sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art.  93
del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; 
      p) l'eventuale  espulsione  da  uno  dei  corsi  di  formazione
finalizzati  all'immissione  nella  carriera  dei  funzionari   della
Polizia di Stato; 
      q) per  il  candidato  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di  coscienza  ammesso  a  prestare  servizio
civile,  oppure  di  avere  rinunciato  formalmente  allo  status  di
obiettore; 
      r) la lingua, a scelta tra l'inglese, il francese, lo  spagnolo
e il  tedesco,  nella  quale  intende  sostenere  la  verifica  della
conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale; 
      s) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni,  o  da  altre  disposizioni,  in
quanto compatibili con  i  requisiti  previsti  per  l'accesso  nella
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato; 
      t) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
      u) di non aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena
pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni  precedenti  la
data di emanazione  del  presente  bando,  qualora  concorra  per  la
riserva dei posti spettante al personale della Polizia  di  Stato  di
cui all'art. 1, comma 2, del presente bando; 
      v) di aver conseguito, nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non  inferiore
a "ottimo", qualora concorra per la riserva dei  posti  spettante  al
personale della Polizia di Stato di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
presente bando. 
    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione. 
    6. Il candidato deve  segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   posta   elettronica
certificata  con   apposita   comunicazione   all'ufficio   attivita'
concorsuali  della  direzione  centrale   per   le   risorse   umane,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando a tal fine copia
di un  proprio  documento  d'identita'  valido.  Il  personale  della
Polizia di Stato dovra' comunicare ogni variazione  di  indirizzo  di
posta elettronica istituzionale e/o  sede  di  servizio  al  medesimo
ufficio, tramite l'ufficio/reparto di appartenenza. 
    7. L'amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  recapito  da  lui  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso  viene  nominata  con
decreto del Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza ed  e'  presieduta  da  un  consigliere  di  Stato,  da  un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure  da  un  prefetto,  anche  collocato  in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data di  emanazione  del
presente bando, ed e' cosi' composta: 
      a) due funzionari della Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
inferiore a primo dirigente tecnico; 
      b) due docenti o ricercatori universitari esperti in una o piu'
delle materie su cui vertono le prove d'esame. 
    Per  la  prova  nella  lingua  straniera  e  per  la   prova   di
informatica, la  commissione  esaminatrice,  sara'  integrata  da  un
esperto nelle lingue  straniere  e  da  un  dirigente  tecnico  della
Polizia di Stato, esperto in informatica. 
    2. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del
personale dell'amministrazione civile dell'interno. 
    4. Con il decreto di cui  al  primo  comma  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    5. La commissione esaminatrice  e  le  commissioni  di  cui  agli
articoli 12 e 13 del presente bando  si  avvalgono  di  personale  di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso

				Art. 6 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      prova preselettiva, se disposta; 
      accertamenti psico-fisici; 
      accertamento attitudinale; 
      prove scritte; 
      valutazione dei  titoli  dei  candidati  che  abbiano  superato
almeno le prove scritte; 
      prova orale. 
    2.  Qualora  la  prova  preselettiva  non  sia  stata   disposta,
l'amministrazione  potra'  procedere,  in  relazione  al  numero  dei
candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti  psico-fisici
ed attitudinali anche dopo la prova scritta o dopo la prova  orale  e
comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento  della
procedura concorsuale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno  degli  accertamenti  indicati  ai  precedenti  commi,
comporta l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
"con riserva".

Art. 7 Eventuale prova preselettiva e relativo diario

				Art. 7 
 
           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a  concorso  e,
comunque,  non  inferiore  a  tremila,   sara'   svolta   una   prova
preselettiva. 
    2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla,
sulle materie d'esame di cui al successivo art. 14. 
    3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di  attribuzione
dei relativi punteggi, sono stabilite dall'art.  9  del  decreto  del
capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 17
luglio 2018. 
    4.  Il  calendario  e  la  sede  o   le   sedi   di   svolgimento
dell'eventuale  prova  preselettiva  saranno  pubblicati   sul   sito
istituzionale www.poliziadistato.it il 5 giugno 2019. 
    5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso. 
    6. La banca dati dei 5000 quesiti,  che  saranno  utilizzati  per
elaborare i questionari per la prova preselettiva,  sara'  pubblicata
almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  della
medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 8 Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

				Art. 8 
 
            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La prova preselettiva si svolgera' per  gruppi  di  candidati,
suddivisi per ordine alfabetico, in base  al  calendario  di  cui  al
precedente art. 7, comma 4. 
    2. Il  questionario  conterra'  duecento  quesiti  sulle  materie
d'esame indicate nel  successivo  art.  13,  del  presente  bando.  I
candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo  massimo
complessivo  stabilito  dalla  commissione  esaminatrice,  che  sara'
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 
    3. Le modalita' di  svolgimento  della  prova  preselettiva  sono
stabilite  dagli  articoli  10  e  50  del  decreto  del  Capo  della
Polizia-Direttore generale della pubblica  sicurezza  del  17  luglio
2018. 
    4.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti del  codice  fiscale  su  supporto  magnetico  presente  sulla
tessera sanitaria, nonche' di un valido documento di identita'. 
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati  di
comunicare tra  loro  in  qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    7. Almeno  sette  giorni  prima  dello  svolgimento  della  prova
preselettiva, sul sito www.poliziadistato.it  saranno  pubblicate  le
"Disposizioni per l'espletamento" della prova stessa.

Art. 9 Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

				Art. 9 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla  formazione  della  graduatoria  finale   di   merito,   saranno
effettuati  con   idonea   strumentazione   automatica,   utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte
dei candidati. 
    3. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima
sul   sito   istituzionale   www.poliziadistato.it   -   mentre    la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
sara'  visionabile  nell'area   personale   riservata   all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    4. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne  sara'  dato
avviso sul sito istituzionale, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti.

Art. 10 Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

				Art. 10 
 
     Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
    1. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva  sara'  convocata,  agli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali previsti dai successivi articoli 11 e 12, un'aliquota di
candidati pari a dieci volte il numero dei posti  messi  a  concorso,
nonche',  in  soprannumero,  i  candidati  che  hanno  riportato   un
punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
    2.  A  tal  fine,  i   candidati   interessati   riceveranno   la
convocazione, almeno quindici giorni prima,  all'indirizzo  di  posta
elettronica   certificata   (PEC)   dichiarato   nella   domanda   di
partecipazione.   Analoga   notizia   sara'   pubblicata   sul   sito
www.poliziadistato.it 
    3. Qualora la  prova  preselettiva  non  avesse  luogo,  tutti  i
candidati, fatte salve le diverse determinazioni di cui  all'art.  6,
comma 2, del presente  bando,  saranno  convocati  agli  accertamenti
psico-fisici ed attitudinali previsti, con le  modalita'  di  cui  al
comma precedente. 
    4. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che concorrono per  la
riserva di posti di cui all'art. 1,  comma  2,  del  presente  bando,
saranno sottoposti solo all'accertamento  attitudinale  prescritto  e
convocati tramite l'ufficio di appartenenza, con preavviso di  almeno
quindici giorni.

Art. 11 Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

				Art. 11 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
    1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica  sicurezza  sara'   nominata   una   commissione   per   gli
accertamenti psico-fisici composta da: 
      a) un primo dirigente medico, che la presiede; 
      b) quattro funzionari della carriera dei medici di polizia  con
qualifica inferiore a primo dirigente. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame  clinico,
a una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali  e  di
laboratorio,  secondo  le  modalita'  e  i   tempi   indicati   nelle
"Disposizioni  per  l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici"  da
pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima
dell'inizio degli accertamenti. 
    4. Il giorno della  presentazione  ai  suddetti  accertamenti,  i
candidati dovranno esibire un valido documento  di  riconoscimento  e
consegnare, a pena di  esclusione  dal  concorso,  la  documentazione
sanitaria, che non dovra' essere risalente ad oltre tre mesi rispetto
al giorno di consegna, di seguito elencata: 
      certificato  anamnestico,  come  da  fac-simile   allegato   al
presente bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui  all'art.  25
della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  dall'interessato,  con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali  elencate
nel decreto ministeriale  n.  198/2003.  In  proposito  il  candidato
potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili  ai
fini della valutazione medico-legale; 
      esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,  da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o  accreditata  con  il   S.S.N.   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale: 
        1 esame emocromocitometrico con formula; 
        2 esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 creatininemia; 
        4 gamma GT; 
        5 glicemia; 
        6 GOT (AST); 
        7 GPT (ALT); 
        8 HbsAg; 
        9 anti HbsAg; 
        10 anti Hbc; 
        11 anti HCV; 
        12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione  di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. La commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di altri certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  pubblica
sicurezza. 
    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
dalla commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 12 Svolgimento degli accertamenti attitudinali

				Art. 12 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici,
nonche' gli appartenenti alla Polizia di Stato che concorrono per  la
riserva dei posti di cui all'art. 1,  comma  2  del  presente  bando,
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali  da  parte  di  una
commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia -  Direttore
generale della pubblica sicurezza e composta da: 
      a) un  dirigente  della  carriera  dei  funzionari  tecnici  di
polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  inferiore  a
direttore tecnico superiore, che la presiede; 
      b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  superiore  a
direttore tecnico superiore. 
    2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta  commissione  e'  integrata  con  due  appartenenti  alla
carriera dei funzionari di polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in  possesso  della  qualifica  di  perito  in  materia  di
selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte  da  un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da  un
funzionario  dei  ruoli  del  personale  dell'Amministrazione  civile
dell'interno, in  servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza. 
    3.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari  del  ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari  e  in
un  colloquio  psico-attitudinale.  Il   candidato   e'   sottoposto,
altresi', ad una  intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da  un
funzionario di polizia, in possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale, di  cui  al  precedente  comma  2,
finalizzata all'accertamento  del  bagaglio  culturale  di  contesto,
delle pregresse esperienze lavorative e di altri  correlati  elementi
tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito
e'  riportato  in  un'apposita  scheda   riepilogativa   oggetto   di
valutazione ai fini del giudizio di idoneita'. 
    4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli
psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'
richiedere  al  Presidente  della  commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale. 
    5. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con  decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  pubblica
sicurezza. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta  appositamente  fissata  dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
    7. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali
sono  riportate  nelle   "Disposizioni   per   l'espletamento   degli
accertamenti  attitudinali"  da  pubblicare  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti.

Art. 13 Prove d'esame

				Art. 13 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed  una
prova orale. 
    2. Le due  prove  scritte,  della  durata  massima  di  otto  ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie: 
      prima prova: psicologia generale; 
      seconda prova: psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un  voto  non  inferiore  a  diciotto
trentesimi (18/30) per la singola prova scritta. 
    4. La commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno
dei  due  elaborati  scritti  un  punteggio  inferiore   a   diciotto
trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro. 
    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove
scritte, verte su: psicologia sociale; teoria e tecnica dell'indagine
della personalita'; statistica psicosometrica; metodologie e tecniche
della ricerca psicologica e sociale;  normativa  vigente  in  materia
socio-assistenziale      ed      antinfortunistica;       ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; norme  in  materia  di
accesso  ai  ruoli  della  Polizia  di  Stato;  elementi  di  diritto
pubblico; elementi di diritto penale; norme  in  materia  di  accesso
alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato e di stato  giuridico
del personale della Polizia di Stato. 
    6. Il colloquio comprende anche l'accertamento  della  conoscenza
della lingua straniera prescelta  dal  candidato  tra  l'inglese,  il
francese, lo spagnolo e il tedesco, nonche' dell'informatica. 
    7.  L'accertamento  della  conoscenza  della   lingua   straniera
consiste in una traduzione, senza l'ausilio  del  dizionario,  di  un
testo, nonche' in una conversazione. La prova orale di informatica e'
diretta ad accertare il possesso di un livello elevato di  conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una
dimostrazione pratica  di  utilizzo  dei  piu'  noti  applicativi  di
supporto all'attivita' d'ufficio. 
    8. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione
di almeno diciotto trentesimi (18/30).

Art. 14 Convocazione alle prove scritte e relativo diario

				Art. 14 
 
          Convocazione alle prove scritte e relativo diario 
 
    1. Salva diversa determinazione adottata ai  sensi  dell'art.  6,
comma 2, del presente bando, i candidati, che  avranno  superato  gli
accertamenti psico-fisici  e  attitudinali,  saranno  convocati  alle
prove scritte, di cui al precedente art. 13,  con  avviso  che  sara'
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 14  giugno
2019. Quest'ultima pubblicazione varra' come notifica,  a  tutti  gli
effetti, nei confronti dei candidati. 
    2.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi alle prove scritte, muniti del codice fiscale su
supporto magnetico presente sulla tessera sanitaria,  nonche'  di  un
valido documento di identita'. 
    3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di
diritto dal concorso.

Art. 15 Svolgimento delle prove scritte

				Art. 15 
 
                   Svolgimento delle prove scritte 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo. 
    2.  Durante  le  prove  scritte  non  e'  permesso  ai  candidati
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi  in  relazione
con altri, salvo che con gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico  o
telematico.  E'  vietato,  altresi'  portare  al  seguito  carta   da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 
    3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di
un componente  della  commissione  esaminatrice  o  del  Comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i  candidati
coinvolti. 
    6. La commissione esaminatrice o il Comitato  di  vigilanza  cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della
prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di
valutazione delle prove medesime.

Art. 16 Titoli valutabili

				Art. 16 
 
                          Titoli valutabili 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
      A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto  per
la partecipazione al concorso, fino a punti 11: 
        1)  diploma  di  laurea  conseguito   presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre,  fino
a punti 2; 
        2)   diploma   di   laurea   magistrale,   specialistica   ed
equipollenti, attinenti al ruolo per il quale il candidato  concorre,
rilasciati da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta  in
conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 
        3) diplomi di specializzazione  universitaria,  attestati  di
frequenza  di  corsi  di  aggiornamento,   di   perfezionamento,   di
qualificazione successive al  conseguimento  della  laurea  o  master
rilasciati da istituzioni universitarie statali o  da  un'istituzione
statale, da un ente pubblico o  da  un  istituto  riconosciuto  dallo
Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino  a
punti 2; 
        4) dottorato  di  ricerca  conseguito  presso  un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 3; 
        5)  abilitazione  all'insegnamento  oppure  all'esercizio  di
professioni diverse da quella per cui si concorre, fino a punti 1; 
      B) titoli professionali, fino a punti 19: 
        1)  incarichi  speciali  conferiti   con   provvedimenti   di
dirigenti con incarico di  capo  Dipartimento  ovvero  con  incarichi
corrispondenti di livello dirigenziale  generale,  nonche'  da  altri
dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dall'amministrazione pubblica presso la  quale  il  candidato  presta
servizio che  presuppongano  una  particolare  competenza  giuridica,
amministrativa, tecnico-professionale o l'assunzione  di  particolari
responsabilita' e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino  a
punti 7; 
        2) pubblicazioni scientifiche  nelle  materie  oggetto  delle
prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 8; 
        3)  attivita'  di  ricerca,  di  sperimentazione,  di  studio
risultante da certificazioni provenienti da istituti  universitari  o
istituti  di  ricerca  o  sperimentazione  di  diritto   pubblico   o
riconosciuti dallo Stato, fino a punti 4. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei  confronti  dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte.  Il  punteggio
attribuito   ai   titoli   di   ciascun   candidato   e'   comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. Il candidato che ha superato le prove  scritte  deve  inviare,
entro il termine di quindici giorni  dalla  convocazione  alla  prova
orale, i documenti comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.  A  tal  fine,  i  candidati
dovranno trasmettere i citati documenti  mediante  la  propria  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati  appartenenti
alla Polizia di Stato, dovranno  inviare  la  documentazione  per  il
tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma  1,  la
commissione esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della
correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri
di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi  punteggi.
Le determinazioni assunte sono rese note mediante  pubblicazione  del
verbale  della  commissione  esaminatrice  sul  sito   istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli. 
    6. Il punteggio,  attribuito  in  seguito  alla  valutazione  dei
titoli, sara' comunicato al candidato, risultato  idoneo  alle  prove
scritte, prima che egli sostenga la prova orale.

Art. 17 Svolgimento della prova orale

				Art. 17 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
    1. La convocazione alla prova d'esame orale sara'  comunicata  al
candidato interessato, assieme  all'indicazione  del  voto  riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova, nelle forme indicate nell'art. 10,  commi
2 e 4, del presente bando. 
    2. Il colloquio non si intendera' superato se  il  candidato  non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30). 
    3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    4.  Al  termine  di  ogni  seduta,  la  commissione  esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato. 
    5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal  Segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno  esclusi  di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati motivi, sono  impossibilitati.  Questi  ultimi  candidati
saranno  ammessi  ad   una   seduta   appositamente   fissata   dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 18 Presentazione dei documenti

				Art. 18 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e orali saranno
invitati  a  far  pervenire  all'Amministrazione,  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni  dall'avviso  che  riceveranno  in  tal
senso, i documenti attestanti  il  possesso  dei  titoli,  che  danno
diritto a  partecipare  alle  riserve  di  posti,  e  dei  titoli  di
preferenza,  gia'  indicati  nella  domanda  di   partecipazione   al
concorso. A tal fine  i  candidati  dovranno  trasmettere  la  citata
documentazione mediante  la  propria  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

Art. 19 Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

				Art. 19 
 
     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Espletate le prove d'esame  scritte  e  orali  la  commissione
elabora la graduatoria  finale  di  merito,  secondo  l'ordine  della
votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data
dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove  scritte,  il
voto conseguito nella prova  orale  e  il  punteggio  ottenuto  nella
valutazione degli eventuali titoli. 
    2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione  dei  vincitori
terranno conto delle riserve dei posti previste dagli articoli 1 e  2
del presente bando, nonche' dei titoli di preferenza  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
    3. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del  Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
    4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 20 Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari

				Art. 20 
 
Corso di formazione iniziale  per  l'immissione  nella  carriera  dei
                             funzionari 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 32 del decreto
legislativo n. 334/2000, e successive modificazioni. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge
n. 121/1981, e 28 della legge n. 668/1986. 
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione ai servizi d'istituto saranno  effettuati  secondo  le
modalita' di cui all'art. 32, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 334/2000.

Art. 21 Trattamento dei dati personali

				Art. 21 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai concorrenti  saranno  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese  ai  concorsi  e  ai
relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 
    3. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni  candidato  puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica,   cancellazione   e   opposizione,   nei   casi   previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
n. 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per  le  risorse  umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

Art. 22 Provvedimenti di autotutela

				Art. 22 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 23 Avvertenze finali

				Art. 23 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami",
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso    saranno     pubblicati     sul     sito     istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. Il presente  decreto  ed  i  suoi  allegati,  che  sono  parte
integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui al decreto legislativo n. 104/2010, o, alternativamente,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai  sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica   n.   1199/1971,   e   successive
modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di  sessanta  e  di
centoventi giorni  decorrente  dalla  data  della  pubblicazione  del
presente provvedimento. 
      Roma, 2 maggio 2019  
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                           Gabrielli

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