MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 510). (20E05138)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28-04-2020

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 510). (20E05138)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
  • Data: 28-04-2020
  • Scadenza: 03-07-2020

Art. 1 Oggetto e definizioni

IL CAPO DIPARTIMENTO 
                      per il sistema educativo 
                    di istruzione e di formazione 
 
    Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,  8,  9,  10  del  decreto
legge 29 ottobre 2019 n. 126,  convertito,  con  modificazioni  dalla
legge 20 dicembre 2019,  n.  159  recante  "Misure  di  straordinaria
necessita' ed  urgenza  in  materia  di  reclutamento  del  personale
scolastico e degli enti di ricerca e di  abilitazione  dei  docenti",
che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della
Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai  contratti
a tempo determinato  nelle  istituzioni  scolastiche  statali  e  per
favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari,  a  bandire  una
procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola  secondaria
di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno,  organizzata
su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di
vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo  di  posto,
in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni  scolastici  dal
2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della
nominata graduatoria; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" nonche' il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante "Disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  "Norme  in  favore
dei privi della Vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
"Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado" e in particolare l'art. 399, commi 3 e  3-bis  e  l'art.  400,
comma 9, il quale dispone che  le  commissioni  per  i  concorsi  per
titoli ed esami dispongono di cento punti  di  cui  quaranta  per  le
prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per  la  prova  orale  e
venti per i titoli; 
    Considerato  pertanto  opportuno,  in  assenza  di   disposizioni
speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della  prova
scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "norme per il diritto
al lavoro dei disabili"; 
    Vista la legge 3  maggio  1999,  n.  124,  recante  "Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico",  in  particolare  l'art.
11, comma 14; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art. 37,  comma  1,  il
quale prevede che i bandi di concorso per  l'accesso  alle  pubbliche
amministrazioni prevedono l'accertamento  della  conoscenza  dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
e della lingua  inglese,  nonche',  ove  opportuno  in  relazione  al
profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE""; 
    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la  parita'  di  trattamento  tra  le  persone,  senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di  handicap,  di
eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  recante
"Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206  recante
attuazione della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  "Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile" ed in particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  recante  il
"codice dell'ordinamento militare" ed  in  particolare  gli  articoli
678, comma 9 e 1014; 
    Visto il decreto legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"  e  in  particolare
l'art. 8, comma 1, ove  si  dispone  che  le  domande  e  i  relativi
allegati per la partecipazione  a  concorsi  per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate  esclusivamente  per
via telematica; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n  97,  recante  "Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013" e in particolare l'art. 7; 
    Visto il decreto legge del 12 settembre  2013,  n.  104,  recante
"Misure urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca"
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; 
    Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti"; 
    Visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  recante
"Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
"Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e le
relative Linee Guida del 25 settembre 2019; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  66,  recante
"Norme per la promozione dell'inclusione  scolastica  degli  studenti
con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa"  ed  in
particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,
n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133"; 
    VISTI i decreti del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,
nn. 87, 88  e  89  recanti,  rispettivamente,  norme  concernenti  il
riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici  e  dei
licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto  legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli
Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,   n.   19   "Regolamento   recante    disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", come integrato dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249  recante   "Regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo  grado  ai
sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante "Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di
istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92,  recante  "Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile  2020
n. 201 recante "Disposizioni  concernenti  i  concorsi  ordinari  per
titoli ed esami per il  reclutamento  di  personale  docente  per  la
scuola secondaria di primo e secondo  grado  su  posto  comune  e  di
sostegno"; 
    Vista la direttiva 24 aprile 2018,  n.  3  del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante  "Linee  guida
sulle procedure concorsuali", emanata ai sensi  dell'art.  35,  comma
5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  in  particolare
il punto 5; 
    Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del  19  aprile
2018, relativo  al  personale  del  Comparto  Istruzione  e  Ricerca,
Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; 
    Considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019
n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20  dicembre  2019,
n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini  e  le
modalita' di  presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  alla
procedura;  la  composizione  di  un   comitato   tecnico-scientifico
incaricato di predisporre e validare i quesiti  relativi  alle  prove
scritte; i titoli valutabili e  il  punteggio  a  essi  attribuibile,
utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in
ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso
e  tipologia  di  posto;  la  composizione   delle   commissioni   di
valutazione e delle loro  eventuali  articolazioni;  l'ammontare  dei
diritti di segreteria dovuti per la  partecipazione  alla  procedura,
determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere  derivante
dall'organizzazione della medesima; 
    Preso atto della previsione dei posti vacanti e  disponibili  per
il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla  procedura
straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in  base
ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui
definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo  di
posto,  in  base  a  quanto  indicato  dall'art.  1,  comma  4,   del
decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A  al
presente decreto; 
    Disposta la gestione interregionale delle  procedure  concorsuali
in ragione  dell'esiguo  numero  dei  posti  conferibili  secondo  le
aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; 
    Visto l'art. 6  del  CCNL  relativo  al  personale  del  comparto
istruzione e ricerca in attuazione  del  quale  l'amministrazione  ha
attivato il confronto con i soggetti sindacali nei  giorni  29  e  30
gennaio 2020; 
    Vista  la  richiesta  di  acquisizione  di  parere  al  Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata  in
data 4 febbraio 2020; 
    Considerato che il Consiglio superiore della pubblica  istruzione
non ha reso il prescritto parere; 
    Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020  e  21
aprile 2020; 
    Considerato che risulta vacante il posto  di  Direttore  Generale
per il Personale Scolastico; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
 
    1.  Il  presente  decreto  disciplina  e  bandisce  la  procedura
straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto
comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di  primo  e
secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo  previste  per  gli
anni scolastici  2020/21,  2021/22,  2022/23  o  successivi,  qualora
necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000  posti
complessivi. I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di
posto e classe di concorso come indicato nell'Allegato A al  presente
decreto. 
    2. La procedura straordinaria e' bandita a livello  nazionale  ed
organizzata su base regionale. I dirigenti  preposti  agli  USR  sono
responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale.  Ai
sensi dell'articolo 400, comma 02, del Testo Unico in caso di  esiguo
numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR,  individuato
nell'Allegato  B  del  presente   decreto   e'   responsabile   dello
svolgimento dell'intera  procedura  concorsuale  e  dell'approvazione
delle graduatorie di merito  sia  della  propria  regione  che  delle
ulteriori regioni indicate nell'Allegato medesimo. 
    3.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a. Ministro: Ministro dell'istruzione; 
      b. Ministero: Ministero dell'istruzione; 
      c.  Decreto-Legge:  decreto  legge  29  ottobre  2019  n.  126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159; 
      d.  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici
regionali; 
      e. dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli  USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; 
      f. Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,
recante  "Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; 
      g. Pago In Rete: Sistema per i pagamenti  telematici  a  favore
del Ministero e delle Istituzioni scolastiche, connesso al  nodo  dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5,  del  Decreto  Legge,  la
partecipazione alla procedura e'  riservata  ai  soggetti,  anche  di
ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per  la  presentazione
della domanda, posseggono i seguenti requisiti: 
      a.  tra  l'anno  scolastico  2008/2009  e   l'anno   scolastico
2019/2020 hanno svolto, su posto comune o  di  sostegno,  almeno  tre
annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili  come  tali
ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999,  n.  124.
Il  servizio  svolto   su   posto   di   sostegno   in   assenza   di
specializzazione e' considerato valido ai fini  della  partecipazione
alla  procedura  straordinaria  per  la  classe  di  concorso,  fermo
restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che  raggiungono
le tre annualita' di servizio prescritte  unicamente  in  virtu'  del
servizio  svolto  nell'anno  scolastico  2019/2020  partecipano   con
riserva  alla  procedura  straordinaria.  La   riserva   e'   sciolta
negativamente  qualora  il  servizio  relativo  all'anno   scolastico
2019/2020 non soddisfi le condizioni di  cui  al  predetto  art.  11,
comma 14, entro il 30 giugno 2020; 
      b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli  di  cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto per la quale si concorre; 
      c. per il posto comune, il titolo di studio previsto  dall'art.
5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
59, coerente con la  classe  di  concorso  richiesta  fermo  restando
quanto previsto dall'art. 22,  comma  2,  del  predetto  decreto  con
riferimento  alle  classi  di  concorso   a   posti   di   insegnante
tecnico-pratico,  individuate  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  9  maggio
2017, n. 259,  ovvero  il  titolo  di  abilitazione  o  di  idoneita'
concorsuale nella specifica classe di concorso. 
      d. per  il  posto  di  sostegno,  il  titolo  di  accesso  alla
procedura e l'ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo
quanto stabilito al comma 3. 
    2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e' valido solo
se: 
      a. prestato nelle scuole secondarie statali; 
      b. prestato nelle forme di cui  al  comma  3  dell'art.  1  del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   134,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche'  di  cui
al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma  6,  del  Decreto
Legge.  Il  predetto  servizio  e'  considerato  se   prestato   come
insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa  tra
quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
14 febbraio 2016, n.  19,  e  successive  modificazioni,  incluse  le
classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo  art.
2. 
    3. Ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter  del  decreto  Legge,  sono
ammessi con riserva alla procedura straordinaria di  cui  all'art.  1
per  i  posti  di  sostegno,  i  soggetti  iscritti  ai  percorsi  di
specializzazione all'insegnamento di sostegno  avviati  entro  il  29
dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso  di
conseguimento del relativo titolo di  specializzazione  entro  il  15
luglio 2020. 
    4.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero  la  specializzazione  per  l'insegnamento  su  posto   di
sostegno o il titolo di accesso  alla  classe  di  concorso,  abbiano
comunque presentato la relativa domanda di  riconoscimento  ai  sensi
della normativa vigente, entro il termine per la presentazione  delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La  riserva
si scioglie positivamente a far data dall'adozione del  provvedimento
di riconoscimento adottato dalla competente struttura  del  Ministero
dell'istruzione, ovvero, in caso di diniego, con  l'esclusione  dalla
procedura o depennamento dalla graduatoria. 
    5. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche  amministrazioni  richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. I  candidati  sono  ammessi  alla  procedura  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi,  l'USR  responsabile  della  procedura  dispone
l'esclusione dei  candidati  in  qualsiasi  momento  della  procedura
stessa.

Art. 3 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione

				Art. 3 
 
 
                 Domanda di partecipazione: termine 
                    e modalita' di presentazione 
 
 
    1. I candidati possono presentare istanza  di  partecipazione,  a
pena di esclusione, in un'unica regione sia per il sostegno del primo
e del secondo grado sia per una  classe  di  concorso.  Il  candidato
concorre per piu' procedure mediante  la  presentazione  di  un'unica
istanza con l'indicazione delle  procedure  concorsuali  cui  intende
partecipare. 
    2. I candidati presentano istanza di partecipazione  al  concorso
unicamente in modalita' telematica, ai sensi del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82 attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e
Procedure selettive" previo possesso delle  credenziali  SPID,  o  in
alternativa, di un'utenza valida per l'accesso  ai  servizi  presenti
nell'area riservata del Ministero  con  l'abilitazione  specifica  al
servizio  "Istanze  on  Line  (POLIS)".  I  candidati,   collegandosi
all'indirizzo  www.miur.gov.it,  accedono,  attraverso  il   percorso
Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del  personale
scolastico > Concorsi personale docente  alla  pagina  dedicata  alla
Procedura Straordinaria per immissione in ruolo scuola secondaria  o,
in alternativa, direttamente alla piattaforma attraverso il  percorso
"Argomenti e Servizi > Servizi  online  >  lettera  P  >  Piattaforma
Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio". 
    3.  Pertanto,  i  candidati   possono   presentare   istanza   di
partecipazione al concorso a partire dalle ore  9.00  del  28  maggio
2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020. 
    4.  Il  candidato  residente  all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o  di
un'utenza  valida  per  l'accesso  ai  servizi   presenti   nell'area
riservata MIUR con l'abilitazione specifica al servizio  "Istanze  on
Line (POLIS)", acquisisce dette credenziali: 
      seguendo le  istruzioni  presenti  sul  sito  dell'Agenzia  per
l'Italia  Digitale   https://www.spid.gov.it/richiedi-spid   per   la
registrazione a SPID 
    oppure 
      seguendo le istruzioni descritte nella sezione "Istruzioni  per
l'accesso       al       servizio"       presente       al       link
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.       Per       il
riconoscimento   il   candidato   potra'   rivolgersi    alla    sede
dell'Autorita' Consolare Italiana; quest'ultima verifica  l'identita'
del candidato e comunica le risultanze all'USR competente  a  gestire
la relativa procedura concorsuale, che provvede all'abilitazione  del
candidato al servizio Istanze OnLine nel sistema informativo. 
    5. Per la partecipazione  alla  procedura  e'  dovuto,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015,  n.  107  nonche'
dell'art. 1, comma 11, lettera f) del decreto legge, il pagamento  di
un contributo di segreteria pari ad euro  40,00  per  ciascuna  delle
procedure cui  si  concorre.  Il  pagamento  deve  essere  effettuato
esclusivamente tramite  bonifico  bancario  sul  conto  intestato  a:
sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT  71N  01000  03245
348 0 13 3550 05 Causale: "diritti di segreteria  per  partecipazione
alla procedura straordinaria indetta ai fini dell'immissione in ruolo
ai sensi art. 1 del D.L. n. 126/2019 - regione - classe di concorso /
tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale  del  candidato"
oppure attraverso il sistema "Pago In Rete", il cui link  sara'  reso
disponibile  all'interno  della  "Piattaforma  concorsi  e  procedure
selettive", e  a  cui  il  candidato  potra'  accedere  all'indirizzo
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. 
    6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a. il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b. la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c.  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  Europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d. il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente; 
      f. di non avere  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso. Le eventuali condanne penali  riportate
(anche se sono stati concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono
giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e
all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa  anche  se  negativa,
pena l'esclusione dal concorso; 
      g. di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi  della  normativa  vigente  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario, il candidato deve indicare la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      h. il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi  4  e  5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno  luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
      i. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere  tempestivamente
ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR
responsabile della procedura concorsuale; 
      j. se, nel caso in cui sia con disabilita',  abbia  l'esigenza,
ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo
l'ausilio necessario in  relazione  alla  propria  disabilita'  e  la
necessita' di  eventuali  tempi  aggiuntivi.  Tali  richieste  devono
risultare da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla  competente
struttura sanitaria da inviare, almeno 10  giorni  prima  dell'inizio
della prova, o in  formato  elettronico  mediante  posta  elettronica
certificata  all'indirizzo  del  competente  USR   o   a   mezzo   di
raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata   al
medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono  essere
concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente  USR
redige un sintetico verbale che invia all'interessato; 
      k. la procedura per la quale o per le quali, avendone i titoli,
intende partecipare nella regione prescelta. La  classe  di  concorso
A23 e' esprimibile per la scuola secondaria di I grado; 
      l. il titolo di accesso  alla  classe  di  concorso  ovvero  di
specializzazione per il sostegno  posseduto  ai  sensi  dell'art.  2,
comma  1,  lettere  c)  e  d),  conseguito  entro   il   termine   di
presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione
che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico  in  cui
e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia  stato  conseguito  all'estero  e  riconosciuto  ai  sensi  della
normativa vigente, devono essere altresi' indicati  obbligatoriamente
gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del
titolo medesimo; qualora il titolo di accesso  sia  stato  conseguito
all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto  in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare  di  aver
presentato la relativa domanda all'amministrazione  competente  entro
la data termine per la presentazione della domanda di  partecipazione
al concorso per poter essere ammessi con riserva; ove l'aspirante sia
iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno  avviati  entro
il 29 dicembre 2019, potra' dichiararlo ai fini della  partecipazione
con  riserva  alla  procedura.  La  predetta   riserva   e'   sciolta
positivamente purche' il candidato consegua il relativo titolo  entro
il 15 luglio 2020; 
      m. i titoli di servizio il cui possesso e' requisito di accesso
alla procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  a)  e  b)  e
comma 2; 
      n. i titoli valutabili di cui all'Allegato D al presente  bando
e l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente  normativa.
Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione  della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il  certificato
di  disoccupazione  rilasciato  dai  centri  per  l'impiego   poiche'
occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data  e  la
procedura in cui hanno presentato  in  precedenza  la  certificazione
richiesta; 
      o. il consenso al trattamento dei dati personali ai  sensi  del
Regolamento  2016/679/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale
sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196; 
      p. il possesso dei titoli previsti dall'art. 5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      q. di avere effettuato il versamento  del  contributo  previsto
per la partecipazione alla procedura di cui al comma 5 e  reso  tutte
le dichiarazioni previste dal presente decreto. 
    7. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. 
    8. L'Amministrazione non e' responsabile in caso  di  smarrimento
delle proprie  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello  indicato  nella  domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,  a
caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

				Art. 4 
 
 
                        Disposizioni a favore 
                  di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'articolo  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nell'espletamento  della  prova
scritta, da personale individuato dal competente USR. 
    2. Il candidato che  richieda  l'assegnazione  e  concessione  di
ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento  della  prova,  dovra'
documentare la propria disabilita' con  apposita  dichiarazione  resa
dalla commissione medico  legale  dell'Azienda  sanitaria  locale  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  a  mezzo
raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   indirizzata   all'USR
competente, oppure  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC),
almeno 10 giorni  prima  dell'inizio  della  prova,  unitamente  alla
specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei  dati  sensibili.
Tale  dichiarazione  dovra'  esplicitare  le   limitazioni   che   la
disabilita'  determina  in  funzione  delle  prove  di  concorso.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della Commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'Amministrazione  di  predisporre  una  tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'USR  competente  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (PEC).

Art. 5 Calendario delle prove

				Art. 5 
 
 
                       Calendario delle prove 
 
 
    1.  L'avviso  relativo  al  calendario  delle  prove  scritte  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami". Della pubblicazione del  suddetto
avviso e' data comunicazione sul sito internet del Ministero, nonche'
sui siti internet degli USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro
esatta  ubicazione,  con   l'indicazione   della   destinazione   dei
candidati, e'  comunicato  dagli  USR  responsabili  della  procedura
almeno quindici giorni prima della data di  svolgimento  delle  prove
tramite avviso  pubblicato  nei  rispettivi  Albi  e  siti  internet.
L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere  la  prova  scritta
secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso,  muniti  di  un
documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale
e della ricevuta di versamento del  contributo  di  cui  all'art.  3,
comma 5. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora  stabiliti,
ancorche' dovuta a  caso  fortuito  o  a  causa  di  forza  maggiore,
comporta l'esclusione dalla procedura.

Art. 6 Comitato tecnico scientifico

				Art. 6 
 
 
                    Comitato tecnico scientifico 
 
 
    1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo  1,  comma
11, lettera b) del Decreto Legge, cui spetta la predisposizione e  la
validazione  dei  quesiti,  e'  composto  scegliendo  tra  professori
universitari di I o II fascia, ricercatori a tempo  indeterminato,  a
tempo determinato di tipo A o tipo B di  cui  all'art.  24,  comma  3
lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  assegnisti  di
ricerca, docenti  delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica,  dirigenti  tecnici,  dirigenti   scolastici,
docenti di ruolo delle scuole secondarie di I e II grado. 
    2. Al comitato non  spettano  compensi,  emolumenti,  indennita',
gettoni di presenza  o  altre  utilita'  comunque  denominate,  fermo
restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio, effettivamente
sostenute e collegate alla partecipazione in  presenza  ad  eventuali
riunioni. 
    3.   Con   successivo   decreto    direttoriale    si    provvede
all'individuazione dei membri del comitato tecnico scientifico.

Art. 7 Commissioni di valutazione

				Art. 7 
 
 
                     Commissioni di valutazione 
 
 
    1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute  da
un professore universitario  o  da  un  dirigente  tecnico  o  da  un
dirigente scolastico e sono composte da due docenti. 
    2. Il presidente e i componenti devono possedere  rispettivamente
i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e sono  individuati  ai  sensi
dell'art. 11. 
    3. Per il presidente e ciascun componente e' prevista  la  nomina
di un supplente. 
    4. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo  appartenente  alla  seconda  area  o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione  e
ricerca, secondo le  corrispondenze  previste  dalla  tabella  n.  9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015. 
    5. Qualora il numero dei candidati che hanno superato le prove di
cui all'art. 13, commi 2, 3 e 4 sia superiore  alle  500  unita',  la
commissione  e'  integrata,  per  ogni  gruppo  o  frazione  di   500
concorrenti,  con  altri  tre  componenti,  compresi   i   supplenti,
individuati  nel  rispetto  dei  requisiti  e  secondo  le  modalita'
previste per la commissione  principale.  Alle  sottocommissioni,  e'
preposto il presidente della commissione originaria, che a sua  volta
e'  integrata  da   un   altro   componente   e   si   trasforma   in
sottocommissione, in modo  che  il  presidente  possa  assicurare  il
coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 
    6. La composizione delle commissioni  e'  tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i   sessi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'. 
    7. I compensi riconosciuti ai presidenti e  ai  componenti  delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della
normativa vigente.

Art. 8 Requisiti dei presidenti

				Art. 8 
 
 
                      Requisiti dei presidenti 
 
 
    1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono
possedere i seguenti requisiti: 
      a.  per  i  professori  universitari,  appartenere   o   essere
appartenuti   a   uno   dei    settori    scientifico    disciplinari
caratterizzanti le distinte classi di concorso; 
      b. per i dirigenti tecnici,  appartenere  preferibilmente  allo
specifico settore; 
      c. per  i  dirigenti  scolastici,  provenire  dai  ruoli  delle
distinte  classi  di  concorso  ovvero  dirigere  o   avere   diretto
istituzioni scolastiche ove la classe di concorso e' presente. 
    2. Per i concorsi a posti di sostegno  gli  aspiranti  presidenti
devono possedere i seguenti requisiti: 
      a.  per  i  professori  universitari,  appartenere   o   essere
appartenuti al settore scientifico disciplinare M-PED/03 ovvero  aver
espletato attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti
all'acquisizione del titolo di specializzazione per le  attivita'  di
sostegno; 
      b. per  i  dirigenti  tecnici,  aver  maturato  preferibilmente
documentate esperienze nell'ambito del sostegno  o  svolgere  o  aver
svolto attivita' di insegnamento nell'ambito  dei  percorsi  preposti
all'acquisizione del titolo di specializzazione per le  attivita'  di
sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di
sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso  dei  titoli
di specializzazione; 
      c.  per  i  dirigenti  scolastici,  dirigere  o  aver   diretto
istituzioni  scolastiche  del  grado  di  istruzione  relativo   alle
distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria  di  primo  o
secondo  grado.  Costituisce  titolo  di  preferenza  l'aver   svolto
attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso
dei titoli di specializzazione. 
    3. I presidenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai
ruoli delle classi di  concorso  A57-Tecnica  della  danza  classica,
A58-Tecnica   della   danza   contemporanea   e    A59-Tecniche    di
accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per  la  danza,
sono scelti  tra  i  dirigenti  scolastici  degli  istituti  ove  sia
attivato un percorso di  liceo  musicale  e  coreutico  ad  indirizzo
coreutico, ovvero tra i professori dell'Accademia Nazionale di Danza.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11, comma 10. 
    4. I presidenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai
ruoli delle classi di concorso A23- Lingua italiana per  discenti  di
lingua straniera, sono  scelti  tra  i  professori  universitari  dei
settori scientifico disciplinari L-LIN/01 o L-LIN/02.

Art. 9 Requisiti dei componenti

				Art. 9 
 
 
                      Requisiti dei componenti 
 
 
    1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali  che  aspirano
ad essere nominati componenti delle commissioni  di  valutazione  dei
concorsi di cui al presente decreto per posto  comune  devono  essere
docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio,  ivi
compreso  il  preruolo,  prestato  nelle  istituzioni   del   sistema
educativo di istruzione  e  formazione,  nella  specifica  classe  di
concorso. 
    2. I docenti AFAM che  aspirano  ad  essere  nominati  componenti
delle commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  di  cui  al  presente
decreto,  devono  appartenere  al  settore  accademico   disciplinare
coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo
per almeno cinque anni. 
    3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali  che  aspirano
ad essere nominati componenti delle commissioni  di  valutazione  dei
concorsi di cui al presente decreto  per  posto  di  sostegno  devono
essere docenti confermati in  ruolo  e  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione sul sostegno agli  alunni  con  disabilita'  nonche'
aver prestato servizio, per  almeno  cinque  anni,  ivi  compreso  il
preruolo nelle istituzioni del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o  secondo
grado  a  seconda  della  distinta  procedura  cui  si  riferisce  il
concorso. 
    4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina  a  componente
delle commissioni di  valutazione  il  possesso  di  almeno  uno  dei
seguenti titoli: 
      a. dottorato di ricerca; diploma di  specializzazione;  diploma
di perfezionamento equiparato per legge o per  statuto  e  ricompreso
nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per  il  personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita' di  ricerca  scientifica  sulla
base di assegni ai sensi  dell'art.  51,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma  14,  della  legge  4
novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I  o
II fascia, in settori  disciplinari  coerenti  con  la  tipologia  di
insegnamento; 
      b.  aver  svolto  attivita'  di  docente  supervisore  o  tutor
organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di  abilitazione
all'insegnamento secondario o aver  ricoperto  incarichi  di  docenza
presso i predetti corsi; 
      c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno
agli alunni con disabilita'; 
      d. diploma di  perfezionamento  post  diploma  o  post  laurea,
master universitario di 1 o 2 livello con esame  finale,  nell'ambito
dei bisogni educativi speciali. 
    5. I componenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai
ruoli delle classi di  concorso  A57-Tecnica  della  danza  classica,
A58-Tecnica   della   danza   contemporanea   e    A59-Tecniche    di
accompagnamento alla danza e teorie, pratica musicale per  la  danza,
sono scelti  tra  i  docenti  delle  Accademie  di  Danza  presso  le
fondazioni lirico-sinfoniche ovvero tra  i  direttori  artistici  dei
rispettivi corpi di ballo.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui
all'art. 11, commi 10 e 11. 
    6. I componenti delle commissioni di valutazione per l'accesso ai
ruoli delle classi di concorso A23-Lingua italiana  per  discenti  di
lingua straniera, sono scelti tra i docenti del rispettivo  grado  di
istruzione, in possesso dei requisiti  di  specializzazione  previsti
per la partecipazione alla procedura concorsuale  e  con  documentata
esperienza nel settore.

Art. 10 Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni

				Art. 10 
 
 
            Condizioni personali ostative all'incarico di 
              presidente e componente delle commissioni 
 
 
    1.  Sono  condizioni   ostative   all'incarico   di   presidente,
componente e componente aggregato delle commissioni di valutazione: 
      a.  avere  riportato  condanne  penali   o   avere   in   corso
procedimenti penali  per  i  quali  sia  stata  formalmente  iniziata
l'azione penale; 
      b. avere in corso  procedimenti  disciplinari  ai  sensi  delle
norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 
      c. essere incorsi  nelle  sanzioni  disciplinari  previste  nei
rispettivi ordinamenti; 
      d. essere stati collocati a riposo da piu' di  tre  anni  dalla
data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data; 
      e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione  del
concorso,  essere  componenti  dell'organo  di   direzione   politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  Rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali; 
      f. avere relazioni di  parentela,  affinita'  entro  il  quarto
grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti; 
      g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla  data  di
indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi
per il reclutamento dei docenti; 
      h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di  salute  o  per  decadenza  dall'impiego
comunque determinata.

Art. 11 Formazione delle commissioni di valutazione

				Art. 11 
 
 
             Formazione delle commissioni di valutazione 
 
 
    1. Gli aspiranti presidenti e  componenti  delle  commissioni  di
valutazione  presentano  istanza  per  l'inserimento  nei  rispettivi
elenchi al Dirigente preposto  all'USR,  secondo  le  modalita'  e  i
termini di cui al presente articolo. 
    2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le  procedure  concorsuali
alle quali, avendone i titoli,  intendono  candidarsi.  L'istanza  e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione  sede  di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo,  in  quella  di
residenza. 
    3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al  comma  1
secondo la tempistica  e  le  modalita'  indicate  con  avviso  della
Direzione generale competente. 
    4. Nell'istanza, nella quale  deve  essere  chiaramente  indicato
l'USR responsabile della  nomina  delle  commissioni  alle  quali  si
intende partecipare, gli aspiranti,  a  pena  di  esclusione,  devono
dichiarare,  sotto  la  loro  responsabilita'  e  consapevoli   delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 8; 
      b. per gli aspiranti componenti, il possesso dei  requisiti  di
cui all'art. 9; 
      c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di
cui all'art. 10. La dichiarazione relativa alla  situazione  prevista
dall'art. 10, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto  di
insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; 
      d. nome, cognome, luogo e  data  di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; 
      e.  l'Universita'  e  il  settore  scientifico-disciplinare  di
insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il
settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo  di  provenienza
(per i dirigenti scolastici);  il  settore  di  appartenenza  (per  i
dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto
scuola).  Il  personale  collocato  a  riposo  indica   le   medesime
informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; 
      f. il curriculum vitae; 
      g. il consenso al trattamento dei dati personali. 
    5.  Gli  aspiranti  alla  nomina  di  docente  componente   delle
commissioni di valutazione dichiarano, inoltre, l'eventuale  possesso
dei titoli di cui all'art. 9, comma 4. 
    6. I dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi  degli
aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale
in servizio ovvero collocato a riposo. Gli  elenchi  sono  pubblicati
sui siti degli USR. 
    7. Le  commissioni  di  valutazione  sono  nominate,  con  propri
decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche
i presidenti e i componenti supplenti. 
    8. All'atto della nomina, l'USR competente  accerta  il  possesso
dei  requisiti  da  parte  dei  presidenti  e  dei  componenti  delle
commissioni.  I  decreti  di  costituzione  delle  commissioni   sono
pubblicati sui siti internet degli USR competenti. 
    9. In caso di cessazione  a  qualunque  titolo  dall'incarico  di
presidente o di componente, il dirigente preposto  all'USR  provvede,
con proprio decreto, a  reintegrare  la  commissione,  attingendo  in
prima istanza agli elenchi di cui al  comma  6;  in  seconda  istanza
operando secondo quanto previsto dai  commi  10  e  11  del  presente
articolo. 
    10. In caso di  mancanza  di  aspiranti,  il  dirigente  preposto
all'USR competente nomina i presidenti e  i  componenti  con  proprio
atto  motivato,  fermi  restando  i   requisiti   e   le   cause   di
incompatibilita' previsti dal  presente  decreto  e  dalla  normativa
vigente e la facolta' di accettare l'incarico. 
    11. Qualora non sia possibile reperire commissari,  il  dirigente
preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato,  alla  nomina
di professori universitari,  ricercatori  a  tempo  indeterminato,  a
tempo determinato di tipo A o tipo B di  cui  all'art.  24,  comma  3
lettere a) e  b)  di  cui  alla  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di  esperienza
di docenza almeno triennale nei settori  scientifico  disciplinari  o
accademico  disciplinari  caratterizzanti  le  distinte   classi   di
concorso o, per le relative procedure, nei corsi di  specializzazione
al sostegno. 
    12. I  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche  di
appartenenza  favoriscono  la  partecipazione  alle  attivita'  delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Art. 12 Articolazione della procedura

				Art. 12 
 
 
                    Articolazione della procedura 
 
 
    1. La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste
in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli. 
    2. Alla prova scritta e' assegnato un  punteggio  massimo  di  80
punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti.

Art. 13 Prova scritta

				Art. 13 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. La prova scritta, computer based, e' composta da 80 quesiti  a
risposta multipla. Tale prova ha una durata pari a 80  minuti,  fermi
restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ha per oggetto il programma  di  cui
all' Allegato C. La prova valuta altresi', ai sensi dell'articolo  37
comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  successive
modificazioni, la capacita' di lettura e comprensione  del  testo  in
lingua inglese almeno al livello B2  del  Quadro  Comune  Europeo  di
Riferimento per le lingue.  Per  le  classi  di  concorso  di  lingua
straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa,
ad eccezione dei quesiti di cui al comma 2, lettera c. 
    2. La prova per posto  comune  e'  costituita  da  80  quesiti  a
risposta chiusa con quattro opzioni di  risposta,  di  cui  una  sola
corretta, cosi' ripartiti: 
      a.   competenze   disciplinari   relative   alla   classe    di
concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti; 
      b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti; 
      c. capacita' di lettura e  comprensione  del  testo  in  lingua
inglese: 5 quesiti. 
    3. Le prove per posto comune per  le  classi  di  concorso  A024,
A025, B02 relativamente alla  lingua  inglese  e'  costituita  da  80
quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una
sola corretta, cosi' ripartiti: 
      a.   competenze   disciplinari   relative   alla   classe    di
concorso/tipologia di posto richiesta: 50 quesiti; 
      b. competenze didattico metodologiche: 30 quesiti. 
    4. La prova per posto di sostegno, suddivisa per il  primo  e  il
secondo grado, e' costituita da 80  quesiti  a  risposta  chiusa  con
quattro  opzioni  di  risposta,  di  cui  una  sola  corretta,  cosi'
ripartiti: 
      a. ambito normativo:15 quesiti; 
      b. ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti; 
      c. ambito della conoscenza  delle  disabilita'  e  degli  altri
bisogni  educativi  speciali  in  una  logica  bio-psico-sociale:  30
quesiti; 
      d. capacita' di lettura e  comprensione  del  testo  in  lingua
inglese: 5 quesiti. 
    5. La risposta corretta vale 1 punto,  la  risposta  non  data  o
errata vale 0 punti. 
    6. Durante lo svolgimento della prova  i  candidati  non  possono
introdurre nella sede di esame carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
dizionari, testi  di  legge,  pubblicazioni,  strumenti  di  calcolo,
telefoni portatili e strumenti  idonei  alla  memorizzazione  o  alla
trasmissione di dati. E' fatto, altresi',  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i  componenti  della  commissione  di  valutazione.  In  caso  di
violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 
    7. Le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono aver  luogo  nei
giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989,  n.  101,  nei
giorni di  festivita'  religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di
festivita' religiose valdesi. 
    8. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e  4  i  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a 56/80. 
    9. Il mancato superamento della prova comporta  l'esclusione  dal
prosieguo della procedura. 
    10. L'allegato C contempla le parti  dei  programmi  relativi  al
concorso ordinario per titoli ed esami oggetto della  prova  scritta,
come modificati ai sensi dell'articolo 1, commi 9 lettera a) e 10 del
Decreto-Legge.

Art. 14 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

				Art. 14 
 
 
                    Dichiarazione, presentazione 
                      e valutazione dei titoli 
 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di  cui
all'Allegato D  e  devono  essere  conseguiti  o,  laddove  previsto,
riconosciuti entro la data di scadenza del termine  previsto  per  la
presentazione della domanda  di  ammissione,  fermo  restando  quanto
previsto all'art. 2, comma 1, lettera a), comma 3 e comma 4 in merito
al  possesso  dei  requisiti   di   partecipazione   alla   procedura
concorsuale. 
    2. La commissione di valutazione assegna ai titoli  un  punteggio
massimo complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione
da parte della commissione esclusivamente i titoli  dichiarati  nella
domanda di partecipazione al  concorso,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini di quanto previsto al comma 2,  il  candidato  che  ha
superato  la  prova  scritta  presenta  al  dirigente   preposto   al
competente USR i titoli dichiarati nella domanda  di  partecipazione,
non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.
La presentazione deve essere effettuata entro e  non  oltre  quindici
giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art.  71  del  citato  DPR  n.  445  del  2000.   Le   eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere
successivamente  regolarizzate  entro   i   termini   stabiliti   dal
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non  veridicita'  del
contenuto della dichiarazione, il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente  conseguiti  sulla   base   delle   dichiarazioni   non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Art. 15 Graduatorie regionali ed elenchi regionali di aspiranti all'abilitazione

				Art. 15 
 
 
Graduatorie   regionali   ed   elenchi   regionali    di    aspiranti
  all'abilitazione 
 
 
    1. La commissione di valutazione, preso atto del risultato  della
prova scritta e valutati i titoli, procede  alla  compilazione  della
graduatoria regionale ai fini dell'immissione in ruolo. 
    2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo
numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione territoriale
delle procedure secondo lo schema di cui all'Allegato B del  presente
decreto, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 
    3. Ciascuna graduatoria regionale finalizzata  all'immissione  in
ruolo,  distinta  per  classe  di  concorso,  grado  di   istruzione,
tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai
contingenti  assegnati  a  ciascuna   procedura   concorsuale,   come
determinati nella previsione  di  cui  all'Allegato  A  del  presente
bando. 
    4. Le  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  dal  dirigente
preposto all'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero
e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. 
    5.  Le  graduatorie   sono   utilizzate   annualmente   ai   fini
dell'immissione  in  ruolo  sui  ventiquattromila  posti,  a  partire
dall'anno  scolastico   2020/2021,   per   un   triennio,   e   anche
successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023,  sino
al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma
1 del presente bando. 
    6. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
    7. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la
commissione procede, altresi', per i posti comuni, alla  compilazione
di un elenco non graduato dei soggetti  che  hanno  conseguito  nella
prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su  80  e  che  a
seguito della valutazione dei titoli non  rientrano  nel  contingente
previsto.  Detti  soggetti  possono  accedere   alle   procedure   di
acquisizione  del  titolo  di  abilitazione,  da  disciplinarsi   con
successivo decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1,  comma  13  del
Decreto Legge. Il  conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento
non da' diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

Art. 16 Ricorsi

				Art. 16 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni,
dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 17 Informativa sul trattamento dei dati personali

				Art. 17 
 
 
                     Informativa sul trattamento 
                         dei dati personali 
 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento   generale   sulla
protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati  che  i
dati raccolti con la domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
selezione saranno trattati, anche mediante  l'utilizzo  di  procedure
informatizzate,   esclusivamente   per    le    finalita'    connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale  procedimento  di  immissione  in  ruolo,  nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione  a
terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il  Ministero
dell'Istruzione - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per  l'eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro da  parte  degli  USR
responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le  funzioni
di titolari del trattamento. 
    2. Il conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  in  ordine  alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero  la
mancata valutazione dei titoli stessi. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
dei candidati. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli  articoli
15 e ss. del citato Regolamento (UE)  2016/679,  in  particolare,  il
diritto di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,  nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali  diritti  possono  essere  fatti
valere  nei  confronti  dell'USR  competente  per  la  procedura  cui
l'interessato ha partecipato. Gli interessati che  ritengono  che  il
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in  violazione
di quanto previsto dal  Regolamento  hanno  il  diritto  di  proporre
reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del  Regolamento).  Il  Responsabile  della
Protezione dei Dati (RPD) e'  raggiungibile  al  seguente  indirizzo:
Ministero dell'istruzione viale  Trastevere,  76/a  -  00153  Roma  -
email: rpd@istruzione.it.

Art. 18 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle province di Trento e Bolzano

				Art. 18 
 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingue sloveno-italiano, alla  Regione  Valle  d'Aosta  e  alle
  province di Trento e Bolzano 
 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo
Unico, l'Ufficio Scolastico Regionale per il  Friuli  Venezia  Giulia
provvede ad indire  concorsi  per  titoli  ed  esami  per  la  scuola
secondaria di primo  e  secondo  grado  con  lingua  di  insegnamento
slovena delle province di Trieste, Udine e Gorizia, anche avvalendosi
della collaborazione dell'Ufficio speciale di cui all'art. 13,  comma
1, della legge 23 febbraio 2001, n.  38  secondo  le  modalita'  e  i
requisiti previsti dal presente bando. 
    2. Sono fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta  e  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 19 Norme di salvaguardia

				Art. 19 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni di cui al Testo Unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e
ricerca. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Dal  giorno
della pubblicazione decorrono i  termini  per  eventuali  impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente  della  Repubblica  e
sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente). 
 
      Roma, 23 aprile 2020  
 
                                        Il Capo Dipartimento: Bruschi 
 
------- 
Avvertenza: 
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno  2009,  n.  69,
gli  allegati  sono  pubblicati  sul  sito  internet  del   Ministero
www.miur.gov.it

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