MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (Decreto n. 498). (20E05135)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28-04-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (Decreto n. 498). (20E05135)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
  • Data: 28-04-2020
  • Scadenza: 31-07-2020

Art. 1 Definizioni

IL CAPO DIPARTIMENTO 
                      per il sistema educativo 
                    di istruzione e di formazione 
 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti,
concernenti il reclutamento di personale docente ed  educativo  nelle
scuole di ogni ordine e grado; 
    Visto l'art. 4, comma 1-quater, lettera c),del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 96,  recante  "Disposizioni  urgenti  per  la  dignita'  dei
lavoratori e delle imprese"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  "Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo"; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili",  e  il  relativo  regolamento  di
esecuzione emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 35,  concernente
il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'art.
37, che ha stabilito che i  bandi  di  concorso  per  l'accesso  alle
pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento  della  conoscenza
della lingua  inglese  e,  ove  opportuno  in  relazione  al  profilo
professionale richiesto, di altre lingue  straniere,  nonche'  l'art.
38; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; 
    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della  direttiva  2000/78
CE per la parita' di trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio  2016  n.  15,  recante
attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio che modifica la direttiva 2005/36/CE; 
    Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre   2007,   n.   251,
"Attuazione  della  direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta"; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  "Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile", ed in particolare l'art. 32; 
    Visto  il  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  134,  recante
"Disposizioni urgenti  per  garantire  la  continuita'  del  servizio
scolastico  ed  educativo  per  l'anno  2009-2010"  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2009,  n.   167   e,   in
particolare, l'art.  1,  comma  4-quinquies,  in  base  al  quale  "a
decorrere  dall'anno  scolastico  2010-2011,  non  e'  consentita  la
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento  dei  docenti  che  hanno
gia'  stipulato  contratto  a  tempo  indeterminato   per   qualsiasi
tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso"; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare", ed in  particolare  gli  articoli
678, comma 9 e 1014; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" ed  in  particolare
l'art. 8, comma 1, che prevede, che "le domande e i relativi allegati
per la partecipazione a selezioni e concorsi per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30  giugno
2012 sono inviate esclusivamente per via telematica"; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti"; 
    Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  recante  "Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti", convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  "Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 87, comma 5; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19"  e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t); 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  "Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato"   e,   in
particolare, l'art. 4; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa"  ed  in
particolare l'art. 38; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,
n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133"; 
    Visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10
marzo 1997, concernente, in particolare, la validita' permanente,  ai
fini dell'ammissione ai concorsi ordinari, dei titoli  di  studio  di
scuola e di istituto magistrale; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, ed  in  particolare  l'art.  4  recante
"Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli
ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione  primaria
e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante  "Regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalita' per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  16  novembre  2012,  n.  254,  recante   "Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante "Obiettivi,  modalita'
di valutazione del grado di raggiungimento  degli  stessi,  attivita'
formative e criteri per  la  valutazione  del  personale  docente  ed
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art.  1,
comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016, n. 5388, ed analoghe, con le quali si  afferma  l'equiparazione
tra il diploma magistrale  e  il  diploma  di  maturita'  linguistica
conseguito al termine dei percorsi  quinquennali  di  sperimentazione
attivati presso gli istituti magistrali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  8  febbraio  2019,  n.  92,   recante   "Disposizioni
concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di  cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  9  aprile  2019,  n.   327,   recante   "Disposizioni
concernenti il concorso per titoli ed esami per  l'accesso  ai  ruoli
del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su  posto
comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  9  aprile  2019,  n.  329,  recante  "Requisiti   dei
componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli  ed
esami per l'accesso ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola
dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno"; 
    Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 9 aprile 2019, n.  330,  recante  disposizioni  sulla
"Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi,  per  titoli
ed esami, finalizzati al reclutamento  del  personale  docente  nelle
scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno" 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 20 aprile 2020 n. 200, recante "Tabella dei  titoli
valutabili nei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso  ai  ruoli
del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su  posto
comune e di sostegno"; 
    Visto 
    il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  11
giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 2  luglio  2019,
Reg. ne Prev. n. 1.406, con il quale si autorizzano le procedure  per
il reclutamento per n.  16.959  unita'  di  personale  docente  nella
scuola dell'infanzia e primaria; 
    Considerato che il predetto contingente e' stato  ricalcolato  in
applicazione dell'art. 1, commi 18 e 18-quater del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito con  modificazioni  dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159; 
    Considerato che, pertanto, per il biennio 2020/2021, 2021/2022 e'
stata rilevata la previsione  di  disponibilita'  da  destinare  alle
procedure concorsuali relative alla scuola dell'infanzia, pari  a  n.
1.926 unita' e alla scuola primaria pari a  n.  10.937  unita',  come
riportate nei prospetti allegati; 
    Visto il Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro  del  comparto
Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola per il triennio  2016/2018  del
19 aprile 2018; 
    Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020  e  21
aprile 2020; 
    Considerato che risulta vacante il posto  di  Direttore  Generale
per il Personale Scolastico; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione; 
      b) Ministero: Ministero dell'istruzione; 
      c) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
      d)  Decreto  Legge:  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.   87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
      e)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici
regionali; 
      f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli  USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; 
      g) Pago In Rete: Sistema per i pagamenti  telematici  a  favore
del Ministero e delle Istituzioni scolastiche, connesso al  nodo  dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA.

Art. 2 Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali

				Art. 2 
 
 
     Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali 
 
 
    1. Sono indetti su base regionale, concorsi per titoli  ed  esami
finalizzati alla copertura  di  complessivi  n.  12.863  posti  nelle
scuole dell'infanzia e primaria, che si prevede si renderanno vacanti
e  disponibili  per  il  biennio  costituito  dagli  anni  scolastici
2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato  all'Allegato  n.  1,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    2. L' Allegato 2 individua gli USR  responsabili  delle  distinte
procedure  concorsuali.  Nell'ipotesi  di  aggregazione  territoriale
delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo
Unico in caso di esiguo numero dei  posti  conferibili  in  una  data
regione,  l'USR  individuato  quale  responsabile  dello  svolgimento
dell'intera procedura  concorsuale  provvede  all'approvazione  delle
graduatorie di merito sia della propria regione che  delle  ulteriori
regioni indicate nell'allegato medesimo.

Art. 3 Requisiti di ammissione

				Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste
dal presente  bando  per  l'accesso  ai  posti  comuni  della  scuola
dell'infanzia e primaria, i candidati che entro la data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso  di
uno tra i seguenti titoli: 
      a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso  i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente; 
      b. diploma magistrale con  valore  di  abilitazione  o  diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli  istituti
magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero  e
riconosciuto in Italia ai  sensi  della  normativa  vigente,  purche'
conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare: 
        b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in
possesso del titolo di  studio  conseguito  entro  l'anno  scolastico
2001-2002,  al  termine  dei  corsi   quadriennali   e   quinquennali
sperimentali  dell'istituto   magistrale,   iniziati   entro   l'anno
scolastico 1997-1998 aventi valore di  abilitazione  ivi  incluso  il
titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di  cui
alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; 
        b.2  per  i  posti  comuni  della  scuola  dell'infanzia,  il
candidato in possesso del titolo di studio  conseguito  entro  l'anno
scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali  e  quinquennali
sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o
quinquennali sperimentali dell'istituto  magistrale,  iniziati  entro
l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso
il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo  linguistico  di
cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27. 
    2. Per i posti di sostegno nella  scuola  dell'infanzia  e  nella
scuola primaria e' richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli  di  cui
al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello  specifico  titolo  di
specializzazione sul sostegno conseguito  ai  sensi  della  normativa
vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero  e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 
    3.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2,
abbiano comunque presentato la  relativa  domanda  di  riconoscimento
alla Direzione Generale competente  entro  la  data  termine  per  la
presentazione delle istanze  per  la  partecipazione  alla  procedura
concorsuale. Per  effetto  di  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma
18-ter, del decreto-legge 29 ottobre  2019  n.  126,  convertito  con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  sono,  altresi',
ammessi con riserva  alla  procedura  per  i  posti  di  sostegno,  i
soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di
sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019.  La  riserva  e'  sciolta
positivamente nel caso in cui il relativo titolo di  specializzazione
sia conseguito entro il 15 luglio 2020. 
    4. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    5.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso  dei  requisiti  di  ammissione  dichiarati
nella domanda. In caso di carenza degli  stessi,  l'USR  responsabile
della procedura dispone  l'esclusione  immediata  dei  candidati,  in
qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione

				Art. 4 
 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
 
    1. I candidati possono presentare istanza  di  partecipazione,  a
pena di esclusione, in un'unica regione,  ad  eccezione  della  Valle
d'Aosta e del Trentino Alto Adige, per una  o  piu'  delle  procedure
concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3 del
presente bando. Il candidato concorre per piu' procedure  concorsuali
mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle
procedure concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare. 
    2. I candidati presentano istanza di partecipazione  al  concorso
unicamente in modalita' telematica, ai sensi del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82 attraverso l'applicazione "Istanze On Line (alias
P.O.L.IS - Presentazione On  Line  delle  Istanze)"  previo  possesso
delle credenziali SPID, o in alternativa, di un'utenza specifica  per
l'accesso al servizio "Istanze on Line". Le  istanze  presentate  con
modalita' diverse non saranno prese in considerazione.  I  candidati,
collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, accedono,  attraverso  il
percorso "Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio  del
personale  scolastico  >  Concorsi  personale  docente"  alla  pagina
dedicata al Concorso ordinario infanzia e primaria o, in alternativa,
direttamente al servizio "Istanze On  Line"  attraverso  il  percorso
"Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze On  Line,
vai al servizio". 
    3.  Pertanto,  i  candidati   possono   presentare   istanza   di
partecipazione al concorso a partire dalle ore 09.00  del  15  giugno
2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020. 
    4.  Il  candidato  residente  all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o  di
un'utenza  valida  per  l'accesso  ai  servizi   presenti   nell'area
riservata del Ministero  con  l'abilitazione  specifica  al  servizio
"Istanze on Line (POLIS)", acquisisce dette credenziali: 
      a. seguendo le istruzioni presenti sul  sito  dell'Agenzia  per
l'Italia  Digitale   https://www.spid.gov.it/richiedi-spid   per   la
registrazione a SPID, oppure 
      b. seguendo le istruzioni descritte nella  sezione  "Istruzioni
per     l'accesso     al     servizio"     presente      al      link
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.Per              il
riconoscimento   il   candidato   potra'   rivolgersi    alla    sede
dell'Autorita' Consolare Italiana; quest'ultima verifica  l'identita'
del candidato e comunica le risultanze all'USR competente  a  gestire
la relativa procedura concorsuale, che provvede all'abilitazione  del
candidato al servizio Istanze OnLine nel sistema informativo. 
    5. Per la partecipazione  alla  procedura  e'  dovuto,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015,  n.  107  nonche'
dell'art. 11, comma  6  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e ricerca 9 aprile 2019 n. 327, il pagamento  di  un
contributo di segreteria  pari  ad  euro  10,00  per  ciascuna  delle
procedure per cui si concorre. Il pagamento  deve  essere  effettuato
tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria
348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348  0  13  2410  00  Causale:
"regione - ordine di scuola / tipologia di posto - nome e  cognome  -
codice fiscale del candidato", oppure attraverso il sistema "Pago  In
Rete",  accessibile   dal   portale   istituzionale   del   ministero
dell'Istruzione,      previa       registrazione,       all'indirizzo
www.istruzione.it/pagoinrete/,  e   dichiarato   al   momento   della
presentazione della domanda  tramite  il  servizio  POLIS-Istanze  on
line. 
    6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  Europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente; 
      f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero.  Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l'esclusione
dal concorso; 
      g) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi  della  normativa  vigente  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario, il candidato deve indicare la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi  4  e  5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno  luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
      i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente,
tramite il sistema POLIS, ogni eventuale variazione  dei  dati  sopra
richiamati; 
      l) se, nel caso in  cui  sia  persona  con  disabilita',  abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistito durante la prova, indicando in caso
l'ausilio necessario in  relazione  alla  propria  disabilita'  e  la
necessita' di  eventuali  tempi  aggiuntivi.  Tali  richieste  devono
risultare da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla  competente
struttura sanitaria da inviare, almeno 10  giorni  prima  dell'inizio
della prova, o in  formato  elettronico  mediante  posta  elettronica
certificata  o  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di   ricevimento
indirizzata all'USR competente. Le  modalita'  di  svolgimento  della
prova  possono  essere   concordate   telefonicamente.   Dell'accordo
raggiunto il competente USR redige un  sintetico  verbale  che  invia
all'interessato.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale   o
superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis della  legge  5
febbraio 1992 n. 104 e  successive  modificazioni  rendera'  apposita
dichiarazione  che  non  e'  tenuto  a  sostenere  l'eventuale  prova
preselettiva; 
      m) la procedura concorsuale  per  la  quale  o  per  le  quali,
avendone i titoli, intende partecipare nella regione prescelta; 
      n)  il   titolo   di   abilitazione   all'insegnamento   o   di
specializzazione per il sostegno  posseduto  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, lettere a) e b), e comma 2, conseguito entro il  termine  di
presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione
che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico  in  cui
e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero,  devono
essere  altresi'   indicati   obbligatoriamente   gli   estremi   del
provvedimento  di   riconoscimento   dell'equipollenza   del   titolo
medesimo;  qualora  il  titolo  di  accesso  sia   stato   conseguito
all'estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento  richiesto  in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare  di  aver
presentato la relativa domanda  alla  Direzione  generale  competente
entro  la  data  termine  per  la  presentazione  della  domanda   di
partecipazione al concorso per poter essere ammessi con riserva;  ove
l'aspirante sia iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno
avviati entro il 29 dicembre 2019, potra' dichiararlo ai  fini  della
partecipazione con riserva alla procedura.  La  predetta  riserva  e'
sciolta purche' il candidato consegua il relativo titolo entro il  15
luglio 2020; 
      o) i titoli valutabili di cui alla - Tabella A  -  allegata  al
Decreto del Ministro del 20 aprile 2020 n. 200 e l'eventuale  diritto
alle riserve previste  dalla  vigente  normativa.  Coloro  che  hanno
diritto alla riserva di posti in applicazione della  legge  12  marzo
1999,  n.  68  e  che  non  possono  produrre   il   certificato   di
disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego  poiche'  occupati
alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la  procedura
in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta; 
      p) il consenso al trattamento dei dati personali ai  sensi  del
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di  tali  dati,  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale  sulla  protezione  dei  dati)  e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      q) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      r) di avere effettuato il versamento  del  contributo  previsto
dal comma 5 del presente articolo per la partecipazione al concorso e
reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 
    7. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. 
    8. L'amministrazione non e' responsabile in caso  di  smarrimento
delle proprie  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello  indicato  nella  domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,  a
caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

				Art. 5 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono  assistiti,  ai  sensi  dell'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nell'espletamento  della  prova
preselettiva e delle prove  scritte,  da  personale  individuato  dal
competente USR. 
    2. Il candidato che richieda  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita  dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico  legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura  pubblica
equivalente  e  trasmessa  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento indirizzata all'USR  competente,  oppure  a  mezzo  posta
elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima  dell'inizio
della prova, unitamente  alla  specifica  autorizzazione  all'USR  al
trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare
le limitazioni che la disabilita' determina in funzione  delle  prove
di  concorso.  L'assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della Commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'Amministrazione  di  predisporre  una  tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso  alle  prove
scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei  termini
di cui al precedente comma 2,  della  documentazione  comprovante  il
grado  di  invalidita'.  A  tal  fine,  il  candidato  nella  domanda
compilata online dovra' dichiarare di volersi avvalere  del  presente
beneficio. 
    4.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'USR  competente  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (PEC).

Art. 6 Commissioni giudicatrici

				Art. 6 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    1. Le commissioni giudicatrici  sono  nominate  con  decreti  dei
dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le  modalita'  definite
con decreto ministeriale n. 329 del 9 aprile  2019  e  con  ordinanza
ministeriale n. 330 del 9 aprile 2019.

Art. 7 Prova preselettiva

				Art. 7 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. Qualora, sulla base delle domande di partecipazione  pervenute
tramite Polis, il numero dei candidati, a  livello  regionale  e  per
ciascuna distinta procedura, risulti  superiore  a  250  unita'  e  a
quattro volte il numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione
si avvarra' della facolta' di  procedere  all'espletamento,  ai  fini
dell'ammissione alla prova scritta,  di  una  prova  di  preselezione
computer-based. Tale  prova  e'  finalizzata  all'accertamento  delle
capacita' logiche, di comprensione del testo, nonche'  di  conoscenza
della normativa scolastica. I quesiti sono estratti da una banca dati
resa nota tramite pubblicazione sul  sito  del  Ministero  almeno  20
giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione. La  prova  si
puo' svolgere in piu' sessioni secondo il calendario reso noto con le
modalita' di cui all'art. 10. 
    2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno  a  disposizione
una postazione informatica, da utilizzare per  lo  svolgimento  della
prova. La prova e' costituita da 50 quesiti a risposta  multipla  con
quattro  opzioni  di  risposta,  di  cui  una  sola  corretta,  cosi'
ripartiti: 
      a. capacita' logiche: 20 domande; 
      b. capacita' di comprensione del testo: 20 domande; 
      c. conoscenza della normativa scolastica: 10 domande. 
    3. La prova ha la durata di 50 minuti. La risposta corretta  vale
1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. 
    4. Sono ammessi alla prova scritta, ai sensi dell'art. 4 comma  3
del Decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca n. 327 del 9 aprile 2019 un numero di candidati  pari  a  tre
volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione  per
ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova  scritta  coloro
che,  all'esito  della  prova  preselettiva,  abbiano  conseguito  il
medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i  soggetti  di
cui all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104. 
    5. Il mancato collocamento in  posizione  utile  all'esito  della
prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della relativa
procedura concorsuale. 
    6. Durante lo svolgimento della prova  i  candidati  non  possono
introdurre nella sede di esame carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
dizionari, testi  di  legge,  pubblicazioni,  strumenti  di  calcolo,
telefoni portatili e strumenti  idonei  alla  memorizzazione  o  alla
trasmissione di dati. E' fatto, altresi',  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  e
con  i  componenti  della  commissione  esaminatrice.  In   caso   di
violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso.

Art. 8 Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

				Art. 8 
 
 
           Prova scritta per i posti comuni e di sostegno 
 
 
    1. I candidati che abbiano presentato domanda  di  partecipazione
al concorso secondo le modalita' e i termini di cui all'art.  4,  nel
rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 3, e  che
abbiano superato l'eventuale preselezione di  cui  all'art.  7,  sono
ammessi  a  sostenere  una  prova  scritta,  distinta  per   ciascuna
procedura, della durata di 180 minuti, fermi restando  gli  eventuali
tempi aggiuntivi e gli ausili  di  cui  all'art.  20  della  legge  5
febbraio 1992 n. 104 e articolata: 
      a. per i posti comuni, in due quesiti  a  risposta  aperta  che
prevedono  la  trattazione  articolata  di  tematiche   disciplinari,
culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze  e
competenze  didattico-metodologiche  in  relazione  alle   discipline
oggetto  di  insegnamento  nella  scuola  primaria  e  ai  campi   di
esperienza nella scuola dell'infanzia; 
      b. per i posti di sostegno, in due quesiti  a  risposta  aperta
inerenti alle  metodologie  didattiche  da  applicarsi  alle  diverse
tipologie di disabilita', finalizzati a valutare  le  conoscenze  dei
contenuti e delle procedure  volte  all'inclusione  scolastica  degli
alunni con disabilita'; 
      c. per i posti comuni e di sostegno, in un quesito,  articolato
in  otto  domande  a  risposta  chiusa,  volto  alla  verifica  della
comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello  B2  del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
    2. La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo
di 40 punti. A ciascuno dei due quesiti a risposta aperta di  cui  al
comma 1, lettere a) e b), e' assegnato dalla commissione un punteggio
compreso tra zero e 18 che sia multiplo intero  di  0,5.  Al  quesito
articolato in otto domande a risposta chiusa di cui alla  lettera  c)
del medesimo comma, la commissione assegna un punteggio compreso  tra
zero e 4, corrispondenti a 0,5 punti per ciascuna risposta esatta. La
prova  e'  superata  dai  candidati  che  conseguano   un   punteggio
complessivo pari o superiore a 28 punti. 
    3. Le tracce delle  prove  scritte  sono  predisposte  a  livello
nazionale dal Ministero che, a tal fine, si  avvale  di  un  Comitato
tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro,  che  provvede
altresi', almeno sette  giorni  prima  della  somministrazione  delle
prove, alla pubblicazione  della  relativa  griglia  di  valutazione,
comune a  livello  nazionale  per  ciascuna  procedura.  Il  Comitato
valida, altresi', i quesiti della eventuale prova preselettiva.

Art. 9 Prova orale

				Art. 9 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Accedono alla prova orale i candidati che  hanno  superato  la
prova scritta di cui all'art. 8. 
    2.  La  prova  orale  per   i   posti   comuni   e'   finalizzata
all'accertamento della  preparazione  del  candidato  secondo  quanto
previsto dall'Allegato A del decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327  e  valuta  la
padronanza delle discipline, nonche' la  capacita'  di  progettazione
didattica   efficace,   anche   con   riferimento   alle   tecnologie
dell'informatica e della comunicazione, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. 
    3. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma  di
cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle
attivita'  di  sostegno  all'alunno  con   disabilita'   volte   alla
definizione  di  ambienti  di   apprendimento,   alla   progettazione
didattica   e   curricolare   per   garantire   l'inclusione   e   il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili  potenzialita'  e
alle differenti tipologie di disabilita',  anche  mediante  l'impiego
delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione. 
    4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti,
fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e  gli  ausili  di  cui
all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  e  consiste  nella
progettazione    di    una    attivita'    didattica,     comprensiva
dell'illustrazione   delle   scelte   contenutistiche,    didattiche,
metodologiche  compiute  e  di  esempi  di  utilizzo  pratico   delle
tecnologie dell'informatica e  della  comunicazione.  La  commissione
interloquisce con il candidato e accerta altresi' la conoscenza della
lingua inglese di cui al comma 5. 
    5. La prova orale  per  i  posti  comuni  e  di  sostegno  valuta
altresi' la capacita'  di  comprensione  e  conversazione  in  lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue nonche' la specifica capacita' didattica, che nel  caso
dei posti di sostegno contempla la didattica speciale. 
    6. Le tracce delle  prove  orali  sono  predisposte  da  ciascuna
commissione secondo il programma di cui all'Allegato  A  del  Decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 327
del 9 aprile 2019. Le commissioni le predispongono in numero  pari  a
tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun  candidato
estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario
programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai
successivi  sorteggi.  Per  la  valutazione  della  prova  orale,  la
commissione si avvale  della  griglia  di  valutazione  di  cui  agli
allegati  B1/B2/B3/B4  al  Decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 327 del 9 aprile 2019. 
    7. La commissione assegna alla prova orale un  punteggio  massimo
complessivo di 40 punti. La  prova  e'  superata  dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.

Art. 10 Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

				Art. 10 
 
 
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. Con  avviso  da  pubblicare  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi  ed  Esami,  tenendo
conto del  periodo  di  sospensione  delle  prove  concorsuali,  come
determinate dalla normativa vigente, nonche' sul  sito  internet  del
Ministero e sui  siti  internet  degli  Uffici  Scolastici  Regionali
responsabili  della  procedura  concorsuale,  sono   resi   noti   le
regioni/tipologie di posto per le quali l'amministrazione si avvarra'
della facolta' di svolgere l'eventuale preselettiva, il calendario  e
le ulteriori modalita' e contenuti di svolgimento della prova.  Nello
stesso  avviso  e'  data  comunicazione,  in  merito  alla  data   di
pubblicazione dell'archivio  da  cui  sono  estratti  i  quesiti  che
avviene  almeno   venti   giorni   prima   dell'avvio   della   prova
preselettiva.  L'elenco  delle  sedi  d'esame,  con  la  loro  esatta
ubicazione e con l'indicazione della destinazione  dei  candidati  e'
comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale  almeno
quindici giorni prima della data di svolgimento delle  prove  tramite
avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.  Detto  avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2.  I  candidati  sono  tenuti  a   presentarsi   per   sostenere
l'eventuale prova di preselezione secondo  le  indicazioni  contenute
nel predetto avviso, muniti di  un  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento
del contributo di cui all'art. 4, comma 5. La  mancata  presentazione
nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito  o
a causa di forza comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
    3.  L'avviso  relativo  al  calendario  delle  prove  scritte  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami",  tenendo  conto  del  periodo  di
sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa
vigente.  Della   pubblicazione   del   suddetto   avviso   e'   data
comunicazione anche sul sito istituzionale del Ministero, nonche' sui
siti degli Uffici scolastici regionali. L'elenco delle sedi  d'esame,
con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della  destinazione
dei  candidati  e'  comunicato  dagli  Uffici  scolastici   regionali
responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso  pubblicato  nei
rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti. 
    4. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale e della ricevuta di  versamento  del
contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale,
devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario
della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al  comma  3
del presente articolo. La mancata presentazione  nel  giorno,  ora  e
sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa  di  forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
    5. La vigilanza durante le prove e' affidata dall'USR agli stessi
membri della commissione esaminatrice, cui possono essere  aggregati,
ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR.  Per
la  scelta  dei  commissari  di  vigilanza  valgono   le   cause   di
incompatibilita'  previste  per  i   componenti   della   commissione
giudicatrice  di  cui  al  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 329 del 9 aprile 2019 . Qualora le
prove abbiano luogo in piu' edifici,  l'USR  istituisce  per  ciascun
edificio un comitato di  vigilanza,  formato  secondo  le  specifiche
istruzioni contenute nel decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
    6. In caso di assenza di uno o piu' componenti della  commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza  del  comitato
di vigilanza. 
    7. I candidati  ammessi  alla  prova  orale  di  cui  all'art.  9
ricevono da parte del competente USR comunicazione  esclusivamente  a
mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle  prove  di  cui
all'art. 8, della sede, della data e dell'ora  di  svolgimento  della
loro prova orale almeno venti giorni prima  dello  svolgimento  della
medesima. 
    8. Le prove di preselezione, scritte e  orali  del  concorso  non
possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai  sensi  della  legge  8
marzo 1989, n. 101, nei  giorni  di  festivita'  religiose  ebraiche,
nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.

Art. 11 Valutazione delle prove

				Art. 11 
 
 
                       Valutazione delle prove 
 
 
    1.  Le  commissioni  giudicatrici   dispongono,   come   previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 327  del  9  aprile  2019  di
cento punti, di cui quaranta per le prove scritte,  quaranta  per  la
prova orale e venti  per  i  titoli  culturali  e  professionali.  Il
risultato  della  prova  preselettiva  non  concorre  a  formare   il
punteggio utile ai fini della graduatoria finale.

Art. 12 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

				Art. 12 
 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
 
    1. I titoli valutabili  sono  quelli  previsti  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020 n. 200  e  devono  essere
conseguiti  o,  laddove  previsto,  riconosciuti  entro  la  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
ammissione. 
    2. La commissione giudicatrice assegna  ai  titoli  un  punteggio
massimo complessivo di 20 punti, determinato ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione del 20 aprile  2020  n.  200.  Costituiscono
oggetto  di  valutazione  da  parte  della  commissione  giudicatrice
esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso, ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini di quanto previsto al comma 2,  il  candidato  che  ha
ricevuto dall'USR competente la comunicazione del  superamento  della
prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR  i  titoli
dichiarati nella domanda di  partecipazione,  non  documentabili  con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
essere effettuata entro e non oltre quindici  giorni  dalla  predetta
comunicazione. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art.  71  del  citato  DPR  n.  445  del  2000.   Le   eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere
successivamente  regolarizzate  entro   i   termini   stabiliti   dal
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non  veridicita'  del
contenuto della dichiarazione, il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente  conseguiti  sulla   base   delle   dichiarazioni   non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

Art. 13 Graduatorie di merito

				Art. 13 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione giudicatrice, valutate le  prove  e  i  titoli,
procede alla compilazione della graduatoria di  merito  distinta  per
ciascuna procedura  concorsuale,  nel  limite  massimo  di  posizioni
corrispondenti ai posti banditi con una maggiorazione  non  superiore
al dieci percento ai sensi dell'art. 400, comma 15, del Testo  Unico.
A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di  cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Le graduatorie di merito, approvate con decreto dal  dirigente
preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura
concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo  del  Ministero  e
sono pubblicate  all'albo  e  sul  sito  internet  dell'USR.  Per  le
procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell'art. 400  comma  02
del Testo Unico, in ragione dell'esiguo numero di posti  disponibili,
e'  disposta  l'aggregazione  territoriale  delle   procedure,   sono
approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 
    3. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionale  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge n.
449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni. 
    4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di  cui
all'art. 4 comma 1- quater lettera c)  del  Decreto  Legge,  ai  fini
dell'immissione in ruolo, fermo restando il diritto al ruolo, in anni
successivi, dei candidati dichiarati vincitori. 
    5. La rinuncia al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa. 
    6. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e  3-bis  del
Testo Unico.

Art. 14 Assunzione in servizio

				Art. 14 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. Il candidato utilmente  collocato  nella  graduatoria  di  cui
all'art. 13 e in regola con la prescritta documentazione, e' assunto,
secondo  l'ordine  di  graduatoria,  ai  sensi  e  nei  limiti  delle
ordinarie facolta' assunzionali. 
    2.  La  costituzione  del  rapporto  di  lavoro   e',   comunque,
subordinata  all'autorizzazione   all'assunzione   da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai  sensi  dell'art.  39  della
legge 27 dicembre 1997 n. 449. 
    3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo  1999  n.  68,  recante
norme per il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  nei  limiti  della
complessiva quota d'obbligo prevista  dall'art.  3,  comma  1,  della
medesima legge e agli articoli 678,  comma  9,  e  1014  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66. 
    4. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per  la  conferma,
al periodo di formazione e  di  prova  disciplinato  ai  sensi  della
normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato
positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva,  per
il posto specifico.

Art. 15 Presentazione dei documenti di rito

				Art. 15 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    1. I candidati  assunti  a  tempo  indeterminato  sono  tenuti  a
presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto
a tempo  indeterminato.  I  certificati  e  gli  atti  di  notorieta'
rilasciati dalle  Pubbliche  Amministrazioni  sono  sostituiti  dalle
dichiarazioni previste  dagli  articoli  46  e  47  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 16 Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro

				Art. 16 
 
 
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro 
 
 
    1. Il rifiuto dell'assunzione o la  mancata  presentazione  senza
giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel  giorno  indicato
implica la decadenza dal  relativo  diritto  con  depennamento  dalla
relativa graduatoria. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante  assunzioni
di candidati secondo  l'ordine  della  graduatoria  concorsuale,  nei
limiti di cui all'art. 13, comma 1.

Art. 17 Ricorsi

				Art. 17 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni,
dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 18 Informativa sul trattamento dei dati personali

				Art. 18 
 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  13  del  Regolamento   generale   sulla
protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati  che  i
dati raccolti con la domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di
selezione saranno trattati, anche mediante  l'utilizzo  di  procedure
informatizzate,   esclusivamente   per    le    finalita'    connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale  procedimento  di  immissione  in  ruolo,  nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione  a
terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il  Ministero
dell'Istruzione - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per  l'eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro da  parte  degli  USR
responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le  funzioni
di titolari del trattamento. 
    2. Il conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  in  ordine  alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero  la
mancata valutazione dei titoli stessi. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
dei candidati. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli  articoli
15 e ss. del citato Regolamento (UE)  2016/679,  in  particolare,  il
diritto di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,  nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali  diritti  possono  essere  fatti
valere  nei  confronti  dell'USR  competente  per  la  procedura  cui
l'interessato ha partecipato. Gli interessati che  ritengono  che  il
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in  violazione
di quanto previsto dal  Regolamento  hanno  il  diritto  di  proporre
reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del  Regolamento).  Il  Responsabile  della
Protezione dei Dati (RPD) e'  raggiungibile  al  seguente  indirizzo:
Ministero dell'istruzione Viale  Trastevere,  76/a  -  00153  Roma  -
email: rpd@istruzione.it.

Art. 19 Disposizioni relative alle Provincie autonome di Trento, Bolzano e Regione Valle d'Aosta

				Art. 19 
 
 
          Disposizioni relative alle Provincie autonome di 
               Trento, Bolzano e Regione Valle d'Aosta 
 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo
Unico, le Province Autonome di Trento, Bolzano  e  la  Regione  Valle
D'Aosta,  in  ragione  delle  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento, provvedono  all'indizione  di  specifici  concorsi  per
titoli ed esami per la copertura dei posti comuni e di sostegno delle
scuole dell'infanzia e primaria che individuano autonomamente.

Art. 20 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno/italiano

				Art. 20 
 
 
           Disposizioni relative alle scuole con lingua di 
          insegnamento slovena e bilingue sloveno/italiano 
 
 
    1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  12  del   Decreto
ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019 l'USR  per  il  Friuli  Venezia
Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami per la  scuola
dell'infanzia e primaria per posto comune e di sostegno con lingua di
insegnamento  slovena  e  bilingue  sloveno-italiano  e  ad  adattare
l'Allegato A alle relative specificita'.

Art. 21 Norme di salvaguardia

				Art. 21 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni di cui al Testo Unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo  del
comparto Istruzione e Ricerca - sezione Scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Dal  giorno
della pubblicazione decorrono i  termini  per  eventuali  impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente  della  Repubblica  e
sessanta  giorni  per  il  ricorso   giurisdizionale   al   tribunale
amministrativo regionale competente). 
 
      Roma, 21 aprile 2020  
 
                                        Il Capo Dipartimento: Bruschi 
 
     ------ 
Avvertenza: 
    Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18  giugno  2009,  n.
69, gli allegati sono pubblicati  sul  sito  internet  del  Ministero
www.miur.gov.it

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