MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 76 Allievi al 14° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliario del ruolo normale del Corpo del Genio Navale e dei ruoli normale e speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto. (14E01911)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 29-04-2014

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 76 Allievi al 14° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliario del ruolo normale del Corpo del Genio Navale e dei ruoli normale e speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto. (14E01911)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
  • Data: 29-04-2014
  • Scadenza: 29-05-2014

Art. 1 Posti a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, e successive  modifiche  e
integrazioni,  riguardante  l'elenco  delle  imperfezioni   e   delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109,  concernente  modifiche   alle   direttive   tecniche
riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle  infermita'
determinanti  l'inidoneita'  al  servizio  militare  e   il   profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014); 
    Vista le legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016; 
    Ravvisata la necessita' di reclutare tramite concorso, per titoli
ed esami, complessivi 76 (settantasei)  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata della Marina militare, ausiliari  del  ruolo  normale  del
Corpo del genio navale e ausiliari del  ruolo  normale  e  del  ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la  sua  nomina  a  direttore  generale  della  Direzione
generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio  2013,
concernente la nomina dell'Ammiraglio  ispettore  capo  (CP)  Felicio
Angrisano a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione al 14°  corso  Allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP) per  il  conseguimento  della  nomina  a  ufficiale  in  ferma
prefissata della Marina militare, ausiliario del  ruolo  normale  del
Corpo del genio navale e ausiliario del ruolo  normale  e  del  ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto, con il numero di posti
di seguito indicati: 
      a) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari  del  ruolo
normale: 
    1) 6 (sei) posti per il Corpo del genio navale con riserva  di  1
(uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole  militari  e  dei
figli di militari deceduti in servizio; 
    2) 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie  di  porto,
con riserva di 12 (dodici) posti a favore  dei  diplomati  presso  le
scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio; 
      b) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari  del  ruolo
speciale: 30 (trenta) posti per il Corpo delle capitanerie di  porto,
con riserva di 9 (nove) posti a favore dei diplomati presso le scuole
militari e dei figli di militari deceduti in servizio. 
    In  ciascuno   dei   suddetti   concorsi,   i   posti   riservati
eventualmente non ricoperti per insufficienza di  riservatari  idonei
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data  di  approvazione
della  relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse  necessario
soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza  dei
ruoli degli ufficiali ausiliari del Corpo  del  genio  navale  e  del
Corpo delle capitanerie di porto. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'amministrazione della Difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa. 
    5. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta amministrazione della Difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi,            www.marina.difesa.it             e
www.persomil.sgd.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.

Art. 2 Requisiti

				Art. 2 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
    a) hanno compiuto il 17° anno di eta' e  non  hanno  superato  il
giorno di compimento del 38° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di  partecipazione.  Eventuali
aumenti dei limiti di eta' previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di
legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; 
    b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
    c) presentano i seguenti dati somatici: statura non inferiore a m
1,65 e non superiore a m 1,95 per i concorrenti  di  sesso  maschile;
non inferiore a m 1,61 e non superiore a m 1,95 per i concorrenti  di
sesso femminile; 
    d) godono dei diritti civili e politici; 
    e) hanno, se minorenni, il consenso  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore; 
    f) non sono stati destituiti, dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
    g) se concorrenti di sesso maschile, non  sono  stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
    h) non sono stati condannati per delitti non colposi,  anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
    i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    j) hanno tenuto condotta incensurabile; 
    k) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione Repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
    1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1),
una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (architettura  e
ingegneria  edile-architettura),  LM-23  (ingegneria  civile),  LM-24
(ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (ingegneria della sicurezza),
LM-35  (ingegneria  per  l'ambiente  e   il   territorio)   e   LM-48
(pianificazione   territoriale,   urbanistica   e   ambientale).    I
concorrenti dovranno  inoltre  essere  in  possesso  del  diploma  di
abilitazione all'esercizio della relativa professione; 
    2) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2),
una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (architettura  e
ingegneria    edile-architettura),    LM-6     (biologia),     LMG/01
(giurisprudenza), LM-18  (informatica),  LM-23  (ingegneria  civile),
LM-24 (ingegneria  dei  sistemi  edilizi),  LM-27  (ingegneria  delle
telecomunicazioni), LM-29 (ingegneria elettronica), LM-31 (ingegneria
gestionale),  LM-32  (ingegneria  informatica),   LM-33   (ingegneria
meccanica),  LM-34  (ingegneria  navale),   LM-35   (ingegneria   per
l'ambiente e  il  territorio),  LM-48  (pianificazione  territoriale,
urbanistica e ambientale), LM-54 (scienze chimiche),  LM-60  (scienze
della natura), LM-72 (scienze e tecnologie della navigazione),  LM-74
(scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e il territorio), LM-91 (tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione), LM-92 (teorie della comunicazione); 
    3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale  ovvero
di durata quadriennale integrato dal corso annuale  per  l'ammissione
ai corsi universitari. 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle  predette  lauree
magistrali, come indicato dal decreto ministeriale 9 luglio 2009. 
    Saranno altresi' ritenuti  titoli  di  studio  validi  le  lauree
magistrali e i diplomi di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero e riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia.  A  tal
fine i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione: 
    per la  laurea  magistrale,  una  dichiarazione  di  equipollenza
rilasciata dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
    per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o  titoli
di studio d'istruzione secondaria  superiore,  una  dichiarazione  di
equipollenza  rilasciata   da   un   ufficio   scolastico   regionale
nell'ambito provinciale di  loro  scelta,  ovvero  una  dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; 
      m) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 
    2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti  d'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale   al   servizio
militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata  della  Marina
militare. Detta idoneita' sara' accertata con le  modalita'  indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11 del presente decreto. 
    3. L'ammissione dei  vincitori  al  corso  nonche'  la  nomina  a
ufficiale in ferma prefissata di cui ai successivi articoli 14  e  15
sono  subordinate  all'accertamento   d'ufficio,   anche   successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e  di  condotta  stabilite  per  l'ammissione   ai   concorsi   nella
magistratura, con le modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a ufficiale in ferma prefissata.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei  concorsi
on-line del  Ministero  della  difesa  (da  ora  in  poi  "portale"),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line difesa, ovvero  attraverso  il  sito
internet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -  che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale militare, anche  di  futura  pubblicazione  -  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o  da  ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con  una
delle seguenti modalita': 
    a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta  elettronica,
una utenza  di  telefonia  mobile  intestata  ovvero  utilizzata  dal
concorrente - se minorenne deve essere intestata o utilizzata  da  un
componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale - e
gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita'; 
    b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica  (CIE),
carta  nazionale  dei  servizi  (CNS),  tessera   di   riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse senza  dover  di  volta  in  volta
ripetere la procedura di accreditamento. In caso  di  smarrimento  di
tali credenziali  di  accesso,  i  concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla  pagina  iniziale
del portale dei concorsi.

Art. 4 Domande di partecipazione

				Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato   nel   citato   portale,    dovra'    essere    compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio  di  30
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale. 
    I candidati che alla data di  presentazione  della  domanda  sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa  copia
per immagini (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    La  domanda  di  partecipazione  potra'  essere  presentata   per
soltanto uno dei ruoli e dei corpi di cui al precedente art. 1, comma
1. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale,  scegliere  il  concorso  al
quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la  domanda  di
partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza  della
stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo  momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. 
    Per esigenze tecniche connesse con  la  possibilita'  offerta  ai
concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione  dichiarazioni
sostitutive atte  a  dimostrare  il  possesso  di  titoli  di  merito
ritenuti utili ai fini della valutazione di cui  al  successivo  art.
12, il  sistema  consente  il  salvataggio  in  locale  (sul  PC  del
concorrente) della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia,
riportante la filigrana "DA INVIARE TELEMATICAMENTE", non puo' essere
utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite  il
portale. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini  (file  in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni  allegato)
dei documenti/autocertificazioni che intendono  allegare/da  allegare
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli
di cui al successivo art. 12, ovvero quelle attestanti l'equipollenza
del  titolo  di  studio  posseduto  a   quello   richiesto   per   la
partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato assegnare a tali
files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso
contenute      (ad      es.:      master.pdf,       equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta  acquisizione.  Tale  messaggio,  valido  come  ricevuta  di
presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti
che dovranno essere in grado di  esibirlo,  all'occorrenza,  all'atto
della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio  della
domanda, i concorrenti  potranno  anche  scaricare  una  copia  della
stessa. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli  di  merito  e/o  preferenziali,  si  intenderanno  acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle  stesse  potranno
essere  inviate  dai  concorrenti  con  le  modalita'  indicate   nel
successivo art. 5. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di acquisizione delle domande on-line, l'amministrazione  si  riserva
di posticipare il termine di scadenza per un numero di giorni pari  a
quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande  sara'
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it/concorsi  e
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa,  secondo
quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, resta comunque invariata,  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando. 
    7. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line  del  portale  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. Nella stessa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
4 della legge 8 marzo 1989, n. 101  e  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti  che
ne facciano espressa richiesta potranno sostenere  nel  primo  giorno
feriale  successivo  le  prove  previste  nei  giorni  di  festivita'
religiose ebraiche rese note annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'interno. In caso di  impossibilita'  materiale  o  giuridica  di
svolgimento differito delle prove per i concorrenti che  ne  facciano
richiesta, queste saranno fissate  per  tutti  i  concorrenti  in  un
giorno che non coincida con quello di riposo  sabbatico  o  di  altre
festivita' religiose riconosciute dalla legge. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo,  il  candidato,  oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    10. L'Accademia navale potra' chiedere la regolarizzazione  delle
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari  di  svolgimento
degli  accertamenti  psico-fisici,  attitudinali  e  delle  prove  di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno  rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale.  Della  presenza
di tali comunicazioni  i  concorrenti  riceveranno  notizia  mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di accreditamento, ovvero con  sms.  Le  comunicazioni  di  carattere
collettivo inserite nell'area pubblica del portale  hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni  di  carattere  organizzativo,  le  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o  telegramma  ovvero  con  qualsiasi  altro  mezzo  che
garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it/concorsi. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori  comunicazioni,  mediante
messaggi     di     posta     elettronica     (PE)     all'indirizzo:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it, indicando il concorso al  quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque  essere  allegata  copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    4.   L'Amministrazione   della   difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa  e  mobile
da parte dei candidati.

Art. 6 Svolgimento del concorso e spese di viaggio

				Art. 6 
 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a) prova scritta; 
    b) accertamenti psico-fisici; 
    c) accertamento attitudinale; 
    d) prove di efficienza fisica; 
    e) valutazione dei titoli. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento,  provvisto  di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    2.  L'Amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo. 
    3. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c) e d), nonche' quelle di vitto e  alloggio  per  la
permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    I concorrenti che sono gia' in  servizio  potranno  fruire  della
licenza  straordinaria  per  esami   limitatamente   ai   giorni   di
svolgimento di tali fasi, nonche' al  tempo  strettamente  necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il  rientro
alla sede di servizio.

Art. 7 Commissioni

				Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
    a) la commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie; 
    b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
    c) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
    d) la commissione per le prove di efficienza fisica. 
    2. La commissione esaminatrice  per  la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di  cui
al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello  in
servizio del Corpo delle capitanerie di porto, presidente; 
    b) due ufficiali superiori di cui uno del Corpo del genio  navale
e uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri; 
    c) un ufficiale inferiore del Corpo delle capitanerie  di  porto,
segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
    b) due ufficiali superiori medici, membri; 
    c) un  sottufficiale  del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti e/o di specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
    b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
    c) un  sottufficiale  del  ruolo  marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    5. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
    a) un ufficiale superiore in servizio, presidente; 
    b) un ufficiale in servizio, membro; 
    c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di  personale  esperto
del settore.

Art. 8 Prova scritta

				Art. 8 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta che  avra'  luogo
presso il comprensorio della Marina militare  di  Piano  S.  Lazzaro,
sito in via della Marina n. 1 - 67127 Ancona,  indicativamente  nella
prima meta' del mese di giugno 2014. I giorni e l'ora di convocazione
saranno resi noti ai concorrenti, indicativamente a  partire  dal  15
maggio  2014,  mediante  avviso  inserito  nell'area  pubblica  della
sezione comunicazioni del portale dei  concorsi.  Tale  avviso  sara'
inoltre    consultabile    nei    siti     www.marina.difesa.it     e
www.persomil.difesa.it. 
    2. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno
un'ora prima dell'inizio della  prova  esibendo,  all'occorrenza,  il
messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero  copia  della
stessa ottenuta dal concorrente medesimo  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 4, comma 4 del presente decreto; dovranno inoltre  avere  al
seguito carta d'identita' o  altro  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita', rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,
nonche' una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. I concorrenti
assenti al  momento  dell'inizio  della  prova  saranno  esclusi  dal
concorso quali che siano le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto  previsto   dal
precedente art. 1, comma 6. 
    3. La  prova  consistera'  nella  somministrazione  collettiva  e
standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta multipla. I  quesiti
saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare  vari
tipi di capacita' intellettive  e  di  ragionamento  e  si  svolgera'
secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Prima  dell'inizio
della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente art.  7,
comma 1, lettera a), rendera' note ai concorrenti  durata,  modalita'
di svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima. 
    4.  I  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti  nella  prova,  che
verranno affissi all'albo del comprensorio della Marina  militare  di
Ancona, contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di
cui al successivo art. 13. 
    5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione  del  numero
delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative  alla
sola prova scritta distinte per Corpo e per ruolo, al solo  scopo  di
individuare  i  concorrenti  che  saranno   ammessi   ai   successivi
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove  di  efficienza
fisica, di cui ai  successivi  articoli  9,  10  e  11  del  presente
decreto, nei limiti numerici appresso indicati: 
    per il Corpo del genio navale: 25 concorrenti; 
    per il ruolo normale del Corpo delle capitanerie  di  porto:  160
concorrenti; 
    per il ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di  porto:  120
concorrenti. 
    Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi  accertamenti  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  avranno  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
    6. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione agli accertamenti di  cui  al  successivo  art.  9  del
presente decreto, saranno resi noti  con  avviso  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazione del portale dei  concorsi.  Tale
avviso sara' inoltre consultabile  nei  siti  www.marina.difesa.it  e
www.persomil.difesa.it. 
    7. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito  della  prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno  successivo  a  quello  di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il
pubblico (tel. 06/517051012; e-mail:  urp@persomil.difesa.it)  ovvero
all'Accademia navale - ufficio concorsi (tel. 0586/238531).  L'elenco
dei  non  ammessi  ai  successivi   accertamenti   sara',   altresi',
pubblicato,  a   puro   titolo   informativo,   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it.

Art. 9 Accertamenti psico-fisici

				Art. 9 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1.  Gli  accertamenti  psico-fisici,  cui  saranno  sottoposti  i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 5, verranno effettuati
presso il centro di selezione della Marina militare, via della Marina
n. 1 - 67127 Ancona, indicativamente nella seconda decade del mese di
settembre 2014, nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di
cui al  precedente  art.  8,  comma  6.  I  concorrenti  che  non  si
presenteranno nel giorno  e  nell'ora  indicati  saranno  considerati
rinunciatari ed esclusi dal  concorso  quali  che  siano  le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto previsto  dal  precedente  art.  1,  comma  6.  I  concorrenti
dovranno portare al seguito i documenti indicati al successivo  comma
2. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il centro di
selezione della Marina militare di  Ancona,  dovranno  consegnare  la
seguente documentazione  sanitaria  in  originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
    a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace  in
due proiezioni con  relativo  referto,  effettuato  presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari  o  private  accreditate  con  il
Servizio  sanitario  nazionale  (SSN),  e  rilasciato  in  data   non
anteriore ai tre  mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici; 
    b) referto  dell'analisi  completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il SSN, in data non  anteriore  ai
tre mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici; 
    c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco,
effettuate presso strutture sanitarie pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il SSN, in data non  anteriore  ai  tre  mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT e GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
    10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV; 
    d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B che
costituisce parte integrante del  presente  decreto,  rilasciato  dal
proprio medico  di  fiducia  e  controfirmato  dall'interessato,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non  anteriore  ai  sei
mesi  rispetto  alla  data   di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
    e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata
accreditata  con  il   SSN,   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in  data  non
anteriore ai tre  mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli
accertamenti psicofisici; 
    f) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica  per
l'atletica leggera  e  per  il  nuoto  in  corso  di  validita'  (non
antecedente a un anno all'atto della presentazione agli  accertamenti
psico-fisici), rilasciato da  medici  appartenenti  alla  Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da  specialisti  che  operano  presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati  in  medicina
dello sport; 
    g) i concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
    1) referto attestante l'esito di  test  di  gravidanza  (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  in  data
non anteriore ai cinque  giorni  lavorativi  rispetto  alla  data  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
    2) referto e immagini  di  ecografia  pelvica  effettuati  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla  data  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori  del  concorso
dovranno, inoltre, produrre: 
    1)  certificato  anamnestico   delle   vaccinazioni   effettuate,
rilasciato da strutture sanitarie pubbliche; 
    2) referto di analisi  di  laboratorio  concernente  il  dosaggio
ematico del glucosio 6 - fosfato deidrogenasi  (G6PDH)  eseguito  con
metodo  quantitativo  ed  effettuato   presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN. 
    Tali documenti dovranno essere  portati  al  seguito  al  momento
dell'inizio del corso. 
    3. La mancata presentazione dei certificati di cui al  precedente
comma 2, a  eccezione  di  quelli  di  cui  alle  lettere  a)  e  h),
comportera'   l'esclusione   del   concorrente   dagli   accertamenti
psico-fisici e, quindi, dal concorso. Al termine  degli  accertamenti
psico-fisici verranno restituite solo le immagini radiografiche. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b): 
    a) acquisira' i documenti indicati nel  precedente  comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
    b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c)  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di  gravidanza  e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo  art.  13.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata  Direzione  generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando; 
    c)  disporra'  quindi  per  tutti  i  concorrenti   il   seguente
protocollo diagnostico: 
    1) visita cardiologica, ECG; 
    2) visita oculistica; 
    3) visita odontoiatrica; 
    4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    5) visita psichiatrica; 
    6) visita ortopedica; 
    7) analisi delle urine per la  ricerca  di  eventuali  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi   e   barbiturici.   In   caso   di
positivita',  disporra'  sul  medesimo  campione  test  di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
    8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    9)  visita  medica  generale:  in  tale   sede   la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi  quando,  per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di  personalita'  abnorme  (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati  test
psicodiagnostici); 
    10)    ogni    ulteriore     indagine,     clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compreso  (se  non  consegnato  dal  concorrente)  l'eventuale  esame
radiografico in caso di  dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si
rendera'   necessario   sottoporre   il   concorrente   a    indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui  all'allegato  C,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  secondo   il   modello
riportato  nell'allegato  D  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori  specifici
requisiti: 
    a) dati somatici: statura non inferiore a m 1,65 e non  superiore
a m 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m 1,61
e non superiore a m 1,95, per i concorrenti di sesso femminile  (art.
587, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 90); 
    b) apparato visivo: visus  corretto  non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per  la  componente
cilindrica  negli  astigmatismi   composti,   le   3   diottrie   per
l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale. 
    L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra,  puo'  essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
    c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  verificata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino  alla
frequenza di 4000 Hz e una  perdita  uditiva  bilaterale  con  P.P.T.
compresa entro  il  20%.  I  deficit  neurosensoriali  isolati  sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta  dallo
specialista,  secondo  quanto  previsto   dalle   vigenti   direttive
tecniche; 
    d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita  la  mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i  quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con  moderna  protesi  fissa  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato quali ufficiali  in  ferma  prefissata  della
Marina militare.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto delle  caratteristiche  somato-funzionali,
nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 
    a) Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
    1) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste
dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di
inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90  e  dalla  direttiva
tecnica  riguardante  l'accertamento  delle  imperfezioni   e   delle
infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al  servizio  militare,
emanata dalla Direzione generale della sanita'  militare  in  data  5
dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni; 
    2) ritenuti altresi' in possesso di un profilo  somato-funzionale
con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati in base  alla  direttiva
tecnica per delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare, emanata dalla Direzione  generale  della
sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e
integrazioni. 
    b) Saranno giudicati inidonei i  concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
    1) abuso  sistematico  di  alcool,  stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
    2) malattie o lesioni acute per  le  quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso indicato nel successivo art. 14; 
    3) malformazioni  e  infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza del corso e con il successivo impiego  quale  ufficiale  in
ferma prefissata della Marina militare. 
    9. I  candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.  13,
saranno sottoposti a ulteriore valutazione  sanitaria  a  cura  della
stessa  commissione  medica  per  verificare   l'eventuale   recupero
dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con  riserva
a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non  hanno
recuperato, al momento della  nuova  visita,  la  prevista  idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 
    10. La commissione  comunichera'  al  concorrente  l'esito  degli
accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente  uno
dei seguenti giudizi: 
    a) "idoneo quale allievo  ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare", con l'indicazione del profilo sanitario; 
    b) "inidoneo quale allievo ufficiale in  ferma  prefissata  della
Marina militare", con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    11. Il giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali.

Art. 10 Accertamento attitudinale

				Art. 10 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. Successivamente  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di  cui  al  precedente  art.  7,  comma  1,
lettera   c)   all'accertamento   attitudinale,   consistente   nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente  il  possesso   dei   requisiti   necessari   per   il
riconoscimento delle qualita' indispensabili  all'espletamento  delle
mansioni di ufficiale in ferma prefissata della Marina militare. Tale
valutazione, svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite
"Norme per gli accertamenti  attitudinali"  e  con  riferimento  alla
direttiva tecnica "Profili attitudinali del  personale  della  Marina
militare", entrambe emanate dal comando scuole della Marina  militare
e  vigenti  all'atto  dell'effettuazione   degli   accertamenti,   si
articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a  loro  volta  suddivise
negli specifici indicatori attitudinali: 
    a)  area  stile  di   pensiero:   analisi,   predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
    b)  area  emozioni  e  relazioni:  autonomia   e   adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
    c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di energia
e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di  gestire
ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,  capacita'  di
guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
    d) area motivazionale: bisogni e  aspettative  all'assunzione  di
ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
    a) punteggio 1: livello molto scarso; 
    b) punteggio 2: livello scarso; 
    c) punteggio 3: livello medio; 
    d) punteggio 4: livello discreto; 
    e) punteggio 5: livello buono/ottimo. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
dei  punteggi  assegnati   in   sede   di   intervista   attitudinale
individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli  elementi
preponderanti emergenti dai diversi momenti  valutativi.  Al  termine
dell'accertamento  attitudinale  la   commissione   esprimera',   nei
riguardi  di  ciascun  candidato,  un   giudizio   di   idoneita'   o
inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'  espresso  se  il
concorrente riporta un  punteggio  di  livello  attitudinale  globale
inferiore o uguale a 38/90. 
    3. La commissione  comunichera'  a  ciascun  concorrente  l'esito
dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi: 
    "idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della  Marina
militare"; 
    "inidoneo quale  allievo  ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare", con indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso.

Art. 11 Prove di efficienza fisica

				Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 10 i concorrenti giudicati idonei  saranno  sottoposti,  a  cura
della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), alle  prove
di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno  presso  il  centro  di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra'  avvalere,
per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di  ufficiali  e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in  gomma  o  altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consisteranno: 
      a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: 
    1) nuoto di metri 25 (qualunque stile); 
    2) piegamenti sulle braccia; 
      b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi: 
    1) addominali; 
    2) corsa piana di metri 1000. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica,  le  relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in ciascuna prova e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti
nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione  fisica,  di  esiti   di
precedente infortunio  o  di  infortunio  che  si  verifichi  durante
l'effettuazione degli esercizi sono riportati  nell'allegato  E,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    4. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d) redigera' il relativo verbale. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' risultare idoneo nelle prove obbligatorie e  nella
prova prescelta tra quelle di cui al precedente comma 3, lettera  b).
In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove  di
efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato  per  iscritto
agli  interessati  a  cura  della  commissione,  e'   definitivo.   I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 12 Titoli di merito

				Art. 12 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. La  commissione  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  a)
provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che
saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e delle  prove
di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11. 
    2. La commissione per la valutazione dei  titoli  dichiarati  dai
concorrenti  nelle  domande  di  partecipazione  o  in  dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse disporra' di un punteggio massimo  di  8/100  come  di
seguito specificato: 
      a) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera a): ulteriori titoli  di  studio  universitari  posseduti  in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione  al  concorso  per
ausiliari del ruolo normale:  fino  a  un  massimo  di  2/100,  cosi'
ripartiti: 
    1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106  e  110/110  e
lode: 2/100; 
    2) per laurea magistrale con voto pari  o  inferiore  a  105/110:
1/100; 
    3) per laurea: 0,75/100; 
      b) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera b): ulteriori diplomi di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al  concorso
per ausiliari del ruolo speciale: massimo 2/100 cosi' ripartiti: 
    1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto
compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: 2/100; 
    2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto
pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: 1/100; 
      c) titoli di servizio:  fino  a  un  massimo  di  3/100,  cosi'
ripartiti: 
    1) per aver prestato servizio, senza  demerito,  in  qualita'  di
ufficiale di complemento: 1/100; 
    2) per ogni semestre di servizio comunque prestato  nella  Marina
militare: 0,50/100; 
    3) per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza
armata o Corpo armato dello Stato: 0,25/100; 
    4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario  non
nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato: 0,15/100; 
    5) per ogni semestre di  servizio  prestato  alle  dipendenze  di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: 0,10/100; 
      d) altri titoli: fino a un massimo di 3/100, cosi' ripartiti: 
    1) per ogni specializzazione a carattere universitario: 2/100; 
    2) per ogni dottorato di ricerca: 2/100; 
    3)  per  il   diploma   di   abilitazione   all'esercizio   della
professione, laddove non previsto quale requisito di  partecipazione:
1/100; 
    4) per ciascun corso  di  aggiornamento/perfezionamento  dopo  la
laurea: 0,25/100; 
    5) per ciascun corso in informatica concluso  con  esame  finale:
0,15/100; 
    6) per il possesso della patente nautica: 0,15/100; 
    7) per ogni idoneita' conseguita in pubblico concorso, per  esami
o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di  allievi
ufficiali di complemento delle Forze  armate  o  Corpi  armati  dello
Stato: 0,25/100; 
    8) per il  brevetto  di  pilota  commerciale  di  velivolo  o  di
elicottero: 2/100; 
    9)   per   ogni   pubblicazione    a    stampa    di    carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle
tesi di laurea  o  di  specializzazione  (solo  se  dichiarata  nella
domanda):  0,25/100.  Per  quelle  prodotte  in   collaborazione   la
valutabilita' della  singola  pubblicazione  avverra'  solo  ove  sia
possibile scindere e individuare l'apporto  dei  singoli  autori.  Il
punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di 2/100. 
    I punti di cui alla lettera d), numeri 1),  2),  3)  e  4),  sono
attribuibili per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera a); i punti di cui alla lettera d), numeri 5), 6), 7),  8)  e
9), sono attribuibili per tutti i posti a concorso. 
    3. A ciascun concorrente non potra' essere  attribuito,  in  ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso  dei  titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma  2  del
presente articolo. 
    4. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella stessa o con le modalita' di cui al precedente art. 5, comma 3,
comunque entro la scadenza  della  presentazione  delle  domande.  E'
onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su  ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati dal precedente comma 2,  ai
fini della loro  corretta  valutazione  da  parte  della  commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area  relativa
alla descrizione  dei  titoli  di  merito  posseduti  fosse  ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nell'art. 4, comma 3  del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cui all'art.
8 del presente decreto.

Art. 13 Graduatorie di merito

				Art. 13 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
a), al termine della valutazione dei titoli  di  merito,  provvedera'
alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
    a) per l'ammissione  al  14°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo del genio navale; 
    b) per l'ammissione  al  14°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    c) per l'ammissione  al  14°  corso  AUFP,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 
    Tali graduatorie saranno compilate secondo l'ordine dei  punteggi
conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando: 
    a) il punteggio riportato nella prova scritta; 
    b) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito
di cui al precedente art. 12. 
    2. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
    a) delle riserve di  posti  previste  dall'art.  1  del  presento
decreto; 
    b) a parita'  di  merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione. A parita' o  in  assenza  di  titoli  di  preferenza,
sempre a parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'
giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della  legge  15
maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191. 
    3. Le graduatorie di merito  saranno  approvate  dalla  Direzione
generale   per   il   personale   militare   con   distinti   decreti
interdirigenziali e pubblicate nel giornale ufficiale  della  Difesa.
Inoltre esse saranno  pubblicate,  a  puro  titolo  informativo,  nel
portale e nel sito www.persomil.difesa.it. 
    Il  comando  dell'Accademia  navale   sara'   autorizzato   dalla
Direzione generale per il  personale  militare  a  convocare  per  la
frequenza del corso i vincitori del concorso. 
    Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o
dimissioni degli ammessi,  il  comando  dell'Accademia  navale  avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di  idonei  al  corso
secondo l'ordine delle  rispettive  graduatorie  di  merito  fino  al
decimo giorno dalla data di inizio del corso stesso,  ferme  restando
le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente  art.  1
del presente decreto. 
    4. I posti resi disponibili per il ruolo normale del Corpo  delle
capitanerie di porto, eventualmente non ricoperti  per  insufficienza
di concorrenti idonei, potranno essere portati in  aumento  a  quelli
disponibili per il ruolo speciale e viceversa. 
    5. Le graduatorie  definitive  degli  ammessi  al  corso  saranno
approvate con distinti decreti interdirigenziali (uno  per  il  ruolo
normale e uno per il ruolo speciale) e pubblicate nel foglio d'ordini
della Marina. 
    6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno  essere
richieste, indicativamente da ottobre 2014, alla  Direzione  generale
per il personale militare - sezione relazioni con il  pubblico  (tel.
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

Art. 14 Svolgimento del corso

				Art. 14 
 
 
                        Svolgimento del corso 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 13 saranno ammessi al corso,  della  durata
di circa dodici settimane,  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita'  indicate
al precedente art. 5, l'invito a presentarsi  per  assumere  servizio
presso l'Accademia navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso. In caso di impossibilita' a ottemperare  tempestivamente  alla
convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di
prevista presentazione al comando  dell'Accademia  navale  -  ufficio
concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno (fax  n.  0586/238222),
il comando medesimo, riconosciuta la validita'  del  motivo  addotto,
potra' concedere un differimento della data di presentazione  che  in
nessun caso potra' essere successiva  alla  conclusione  della  prima
settimana del corso di formazione. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia  e  della  tessera  sanitaria,
nonche' dei certificati di cui al precedente art. 9, comma 2, lettera
h). Se militari in servizio, dovranno indossare l'uniforme. 
    4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in
ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del  ruolo  normale
del Corpo del genio navale e ausiliari del ruolo normale e del  ruolo
speciale  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto.  Essi   dovranno
contrarre una ferma volontaria di  trenta  mesi  e,  in  qualita'  di
allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai  regolamenti  militari.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati
rinunciatari  all'ammissione  al  corso  e  rinviati   dall'Accademia
navale. 
    5. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia'  militari
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il personale militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di allievi ufficiali in  ferma  prefissata  della  Marina
militare. 
    Allo scopo l'Accademia navale, al termine della prima  decade  di
corso, fornira' alle competenti divisioni  della  Direzione  generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi  gia'
militari e di quelli richiamati dal congedo. 
    Gli  allievi  gia'  militari,  se  non  conseguono  la  nomina  a
ufficiale  in  ferma  prefissata  rientreranno  nella  categoria   di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    6. Durante la frequenza del corso e  durante  l'espletamento  del
servizio da ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
enti/reparti di appartenenza - i nulla  osta  al  transito  in  altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato,  nonche'  nella  Polizia  di
Stato, nel Corpo della guardia forestale,  nel  Corpo  della  polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,  ovvero  in
altre  pubbliche  amministrazioni,  solo  nei   casi   di   immediata
instaurazione di un rapporto di impiego a tempo  indeterminato  o  di
sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale,  senza
partecipazione a ulteriore concorso, sia  previsto  il  transito  nel
servizio permanente. 
    7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentano  almeno
un  terzo  delle  lezioni,   saranno   dimessi   dal   corso   previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    Gli allievi comunque dimessi dal corso: 
    a) se provenienti dai  ruoli  dei  marescialli,  rientrano  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
    b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 
    8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  allievi  ufficiali
dell'Accademia  navale,  ovvero  gli  assegni  del  grado   rivestito
all'atto dell'ammissione.

Art. 15 Nomina a ufficiale in ferma prefissata

				Art. 15 
 
 
               Nomina a ufficiale in ferma prefissata 
 
 
    1. Gli allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
    a) sottotenenti di vascello in ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo del genio navale; 
    b) sottotenenti di vascello in ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    c)  guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del   ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 
    2. L'anzianita' assoluta sara' fissata  dal  decreto  di  nomina,
mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla  media  del  punteggio
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine  del  corso
di formazione. La predetta media, che sara'  espressa  in  centesimi,
sara' calcolata dall'Accademia navale. 
    3. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati  ufficiali  e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato  tutti  gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.  Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della Direzione generale per il personale militare. 
    4. Dopo la nomina gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  potranno
essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento,  presso
l'Accademia navale, della durata  e  con  le  modalita'  che  saranno
stabilite dal comando delle scuole della Marina. 
    5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare  domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio. 
    6. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
    a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo  superamento  di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005; 
    b) trattenuti in servizio, sino a un  massimo  di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato maggiore della Marina e  previo  loro  consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga  dell'impiego  nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal  territorio  nazionale  ovvero  a
bordo  di  unita'  navali  impegnate  fuori  dalla  normale  sede  di
servizio. 
    7. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano  le  norme  di
stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

Art. 16 Accertamento dei requisiti

				Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti, per il tramite del comando dell'Accademia navale, la
conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti dal comando dell'Accademia navale: 
    a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
    b) il nulla osta per l'arruolamento  nella  Marina  militare  per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  armato
dello Stato.

Art. 17 Esclusioni

				Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I  concorrenti  che  risultassero  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione  al  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata della Marina militare  saranno  esclusi
dal comando dell'Accademia navale. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale  in  ferma  prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina.

Art. 18 Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata

				Art. 18 
 
 
    Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 
 
 
    1.  Per  l'avanzamento  ad  anzianita'  al  grado  superiore,   i
guardiamarina in ferma prefissata ausiliari del  ruolo  speciale  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto  sono  valutati  dai   superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado  e,
se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non  hanno  superato  il
giorno di compimento del  40°  anno  di  eta',  ai  concorsi  per  il
reclutamento di: 
    a) ufficiali in servizio permanente  dei  ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    b) ufficiali in servizio permanente dei  ruoli  speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  delle  graduatorie  di
merito.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

				Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il comando dell'Accademia navale per le finalita'  di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo  del  concorso,  agli
enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    4. Sono nominati, ognuno per quanto di  competenza,  responsabili
del trattamento dei dati personali: 
    a) il comandante dell'Accademia navale; 
    b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 7 aprile 2014  
 
                              L'Amm. Isp. Ca. (CP): Felicio Angrisano 
Il Gen. C.A.: Francesco Tarricone

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