MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Indizione della sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale (18E03788)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 24-04-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Indizione della sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale (18E03788)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • Data: 24-04-2018
  • Scadenza: 24-05-2018

Art. 1 Esame di idoneita' professionale revisione legale

			IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
    Visto l'art. 4 del decreto legislativo  27  gennaio  2010  n.  39
recante  attuazione  della  direttiva   2006/43/CE,   relativa   alle
revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti  consolidati  e
ss.mm.ii., che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,  e  che
abroga la direttiva 84/253/CEE; 
    Visti i decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  n.
145 del 20 giugno 2012 e n. 146  del  25  giugno  2012,  adottati  in
attuazione degli articoli 2, 3, 6 e  7  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della  direttiva  2006/43/CE,
relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE; 
    Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
    Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e  8,
comma 1, lettera g) del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 27 febbraio 2013, n. 67  che  affidano  al  Dipartimento
della ragioneria generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  di
finanza -, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del  2010
in materia di revisione legale dei conti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,  concernente  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modifiche ed  integrazioni,  concernente  il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice dell'amministrazione digitale; 
    Visto, in particolare, il decreto  ministeriale  del  19  gennaio
2016, n. 63, recante il "Regolamento di attuazione  della  disciplina
legislativa dell'esame di idoneita' professionale per  l'abilitazione
all'esercizio della revisione legale"; 
    Vista la nota del 20  marzo  2018,  prot.  Dipartimento  per  gli
affari di  giustizia n.  58752,  con  la  quale  il  Ministero  della
giustizia ha espresso la prevista intesa all'indizione dell'esame  in
discorso; 
    Ritenuto  di  dover  indire  una  nuova  sessione  dell'esame  di
idoneita' per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Esame di idoneita' professionale revisione legale 
 
    1. E' indetta una sessione d'esame di idoneita' professionale per
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 
    2. Con successivo avviso,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" del
giorno 6 luglio 2018 , almeno trenta giorni prima  della  prima  prova
scritta, verra' data comunicazione della data, dell'ora e della  sede
in cui le prove avranno luogo. Tale  comunicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno
ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono
tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel
giorno e nell'ora indicati.

Art. 2 Presentazione della domanda

				Art. 2 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di ammissione  alle  prove  d'esame  e'  presentata
esclusivamente  via  internet,   attraverso   apposita   applicazione
informatica          resa          disponibile          all'indirizzo
https://www.revisionelegale.mef.gov.it, e seguendo le istruzioni  ivi
specificate. 
    2. La procedura di compilazione on-line dovra' essere  completata
entro le ore 23.59 del trentesimo giorno, decorrente  dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami".  Il
termine per la  presentazione  della  domanda,  ove  cada  in  giorno
festivo, e' prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. La
data  di  presentazione  on-line  della  domanda  di   partecipazione
all'esame e' certificata dal sistema informatico  che,  allo  scadere
del  termine  utile  per  la  presentazione,  non  consentira'   piu'
l'accesso   all'applicazione   informatica   predetta.   Il   sistema
informatico rilascia  il  numero  identificativo  e  la  ricevuta  di
avvenuta  iscrizione  all'esame  che  il  candidato  deve   stampare,
sottoscrivere   con   firma   autografa   e    consegnare    all'atto
dell'identificazione il giorno della prima prova scritta,  unitamente
a copia di un valido documento di identita'. 
    3. All'atto della compilazione della  domanda,  il  candidato  e'
tenuto al versamento on-line - tramite il nodo  dei  pagamenti  delle
pubbliche amministrazioni denominato "PagoPA" accessibile nella  fase
di compilazione del modulo di iscrizione  -  del  contributo  per  le
spese di esame di cui all'art. 3, comma 6 del decreto del 19  gennaio
2016, n. 63, nella misura di  euro  100,00.  Contestualmente,  dovra'
essere altresi' assolto il bollo dovuto sulle  istanze  trasmesse  in
via telematica, nella misura  di  euro  16,00,  tramite  il  servizio
@e.bollo che consente  l'acquisto  della  marca  da  bollo  digitale,
anch'esso accessibile  nella  fase  di  compilazione  del  modulo  di
iscrizione selezionando un prestatore di servizi abilitato  sul  nodo
dei pagamenti PagoPA. 
    4. Nel solo caso in cui il candidato non  intenda  avvalersi  dei
servizi di  pagamento  elettronico  resi  disponibili  dal  nodo  dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni, lo stesso e' tenuto, prima
del  completamento  dell'istanza  di   partecipazione   on-line,   al
pagamento del contributo per le spese di esame  di  cui  all'art.  3,
comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016 , n. 63, nella misura di  euro
100,00, esclusivamente mediante bonifico ordinario su conto  corrente
postale  intestato  a  Consip  Spa,  utilizzando  il  seguente  IBAN:
IT32M0760103200000033862038 (per i bonifici dall'estero utilizzare le
coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando la causale:  "Esame  di
idoneita' professionale  per  la  revisione  legale  anno  2018".  La
ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma  nel  modulo  di
domanda on-line per  l'ammissione  alle  prove  d'esame  deve  essere
riportato il tipo e il numero identificativo del bonifico  effettuato
(CRO). Dopo aver compilato la domanda di  partecipazione  tramite  la
procedura sopra indicata, il candidato - fermi restando i termini  di
presentazione di cui al comma 2 - dovra' effettuare la  stampa  della
stessa, renderla conforme alle prescrizioni di legge  in  materia  di
bollo mediante apposizione per ciascun  documento  di  una  marca  da
bollo da euro 16,00  e  sottoscriverla  con  firma  autografa.  Detta
domanda dovra' essere spedita esclusivamente tramite servizio postale
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Commissione esaminatrice presso il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento ragioneria generale dello Stato -  Ispettorato
generale di finanza - via di Villa Ada 55 - 00199 Roma.  La  data  di
presentazione del  modulo  cartaceo  dell'istanza  e'  stabilita  dal
timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante. Il termine per
la presentazione delle domande cartacee, ove cada in giorno  festivo,
sara' prorogato di diritto  al  giorno  successivo  non  festivo.  E'
altresi' ammessa la facolta' di avvalersi del  pagamento  elettronico
per il solo contributo per le spese d'esame, fermo  restando  l'invio
della domanda cartacea ai fini dell'assolvimento del bollo. Nei  casi
di cui  al  presente  comma,  non  saranno  prese  in  considerazione
candidature presentate esclusivamente on-line, senza la  trasmissione
cartacea   della   domanda.   Ugualmente   non   saranno   prese   in
considerazione  candidature  per  le  quali  risulta   esclusivamente
l'inoltro della domanda  cartacea  priva  del  numero  identificativo
rilasciato dal  sistema  informatico.  L'amministrazione  non  assume
alcuna  responsabilita'  per  la  mancata  ricezione  della   domanda
cartacea, dipendente da inesatta indicazione del  recapito  da  parte
dei  candidati  ne'  per  eventuali  disguidi  postali   o   comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o  forza  maggiore,  ne'
per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. 
    5. Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di
partecipazione all'esame. In caso di presentazione di piu' domande di
ammissione, ai fini della  partecipazione  alla  prova  di  esame  di
idoneita' professionale si terra' conto unicamente della domanda  con
data di protocollo piu' recente.

Art. 3 Contenuto della domanda

				Art. 3 
 
                       Contenuto della domanda 
 
    1. Nella domanda, i candidati, sotto la propria  responsabilita',
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000, dichiarano: 
      a. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 
      b. il luogo  di  residenza  o  domicilio  (indirizzo  completo,
comune  e  codice  di  avviamento  postale),  l'indirizzo  di   posta
elettronica e/o l'indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  ove
esistente; 
      c.  di  aver  conseguito  un  diploma  di  laurea  tra   quelli
individuati all'art. 2 del decreto del 20 giugno 2012, n. 145, ed  in
particolare: 
        laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270:  scienze
dell'economia e della gestione aziendale (L 18) - scienze  economiche
(L 33); laurea magistrale appartenenti a una della seguenti classi ai
sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM  56),
scienze economiche aziendali ( LM 77), finanza (LM 16), scienze della
politica (LM 62), scienze economiche per l'ambiente e la cultura  (LM
76), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63),  giurisprudenza
(LMG/01), Scienze statistiche (LM 82), scienze statistiche attuariali
e finanziarie (LM 83); 
        classi di laurea previste dal decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b)  e
successive modificazioni e integrazioni; 
        diploma di laurea conseguito secondo il  vecchio  ordinamento
in  economia  e  commercio,   statistica,   giurisprudenza,   scienze
politiche, scienze  delle  pubbliche  amministrazioni,  ovvero  altro
diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree  di  cui
alla lettera b) e' determinata dal decreto  interministeriale  del  5
maggio 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale del 21 agosto  2004 ,
n. 196; 
        titolo di studio conseguito all'estero  riconosciuto  secondo
le vigenti disposizioni. Sara' cura  del  richiedente  dimostrare  la
suddetta  equipollenza  mediante  l'indicazione  degli  estremi   del
provvedimento che la riconosca; 
        per i soli soggetti di cui all'art.  2,  commi  2  e  3,  del
decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, e' ammesso  il  possesso
del titolo di studio previsto dall'art. 3, comma 2  lettera  a),  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
      d. di essere in possesso dell'attestato di  compiuto  tirocinio
previsto dall'art. 16 del decreto del 20 giugno 2012, n. 146,  ovvero
di  produrre,  nelle  more  del  rilascio  da  parte  del   Ministero
dell'economia e delle finanze dell'attestato di  compiuto  tirocinio,
una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con la quale il candidato
attesta il regolare assolvimento di quanto previsto dal sopra  citato
regolamento; per i soggetti  che  hanno  regolarmente  completato  il
tirocinio previsto dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e' ammessa la dichiarazione di essere
in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio rilasciato ai  sensi
dell'art.   14   del   menzionato decreto   del   Presidente    della
Repubblica n.   99/1998.   Non   costituiscono,   in   nessun   caso,
attestazioni  di  compiuto  tirocinio  le  dichiarazioni   rese   dai
"dominus" presso i quali il tirocinio e' svolto. 
      e. (eventualmente) di aver diritto: 
        i) all'esonero dalle  prove  scritte  previste  dall'art.  5,
comma 1, lettere a) e b) del decreto del  19  gennaio  2016,  n.  63,
nonche' dalle corrispondenti materie della prova  orale,  in  ragione
del superamento dell'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47  del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; 
        ii) all'esonero dalla prova  scritta  prevista  dall'art.  5,
comma 1, lettere b) del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 gennaio
2016, n. 63, nonche' dalle corrispondenti materie della prova  orale,
in quanto gia' abilitati all'esercizio della professione di avvocato. 
        iii) all'esonero parziale, anche per  singole  prove,  per  i
soggetti  di  cui  all'art.  10,  comma  19,  ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 98 del 6 luglio  2011,  convertito  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, in possesso dei requisiti previsti dall'art.  2,
comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  che  hanno
superato presso la Scuola nazionale della  amministrazione  un  esame
teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4 del
predetto decreto legislativo. 
      f. di aver effettuato il versamento relativo al contributo  per
le spese di esame di euro 100,00 di  cui  all'art.  3,  comma  6  del
decreto del 19 gennaio 2016, n. 63,  secondo  le  modalita'  indicate
nell'art. 2. 
    2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore
di  autocertificazione.  Il  candidato  dichiara,  sotto  la  propria
responsabilita',  che  quanto  affermato  nel   modulo   di   domanda
corrisponde a verita' e di essere a conoscenza di  quanto  prescritto
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, sulla responsabilita' penale cui puo'  andare  incontro
in caso di dichiarazioni mendaci. 
    3. Nel  caso  non  sia  possibile  ricorrere  alle  dichiarazioni
sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica  del
28 dicembre 2000, n. 445, copie dei documenti attestanti il  possesso
delle condizioni di cui alle lettere  c),  d)  ed  e)  del  comma  1,
dovranno  essere  prodotte  unicamente  a  mezzo  PEC   all'indirizzo
registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it  entro  e  non  oltre   venti
giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2. 
    4. Ogni cambiamento di  indirizzo  ed  ogni  altra  comunicazione
devono   essere   trasmesse   alla   Segreteria   della   commissione
esaminatrice  per  l'esame  di  idoneita'  professionale,  presso  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di  finanza  -
via di Villa Ada 55 - 00199 Roma, esclusivamente a mezzo  PEC  o  con
lettera raccomandata A/R.

Art. 4 Termini e modalita'

				Art. 4 
 
                         Termini e modalita' 
 
    1. I requisiti di ammissione all'esame  devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    2. Non saranno prese  in  considerazione  le  domande  presentate
oltre il termine indicato all'art. 2 del presente bando,  nonche'  le
domande incomplete o irregolari, ovvero  prive  della  documentazione
richiesta dall'art. 3. 
    3. La Commissione  esaminatrice  verifica  la  regolarita'  delle
domande di ammissione. I candidati non ammessi e quelli che non hanno
diritto   all'esonero   parziale   richiesto   riceveranno   apposita
comunicazione scritta. L'elenco degli ammessi  e'  depositato  almeno
venti giorni prima dell'inizio delle prove presso la segreteria della
commissione e pubblicati sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it 
    4. La Commissione esaminatrice  puo'  disporre  l'esclusione  dei
candidati in qualsiasi momento della procedura dell'esame, ove  venga
accertata, anche a campione,  la  mancanza  dei  requisiti.  Qualora,
anche a seguito del superamento delle prove d'esame,  si  accerti  la
mancanza  dei  requisiti  di  ammissione  alla  prova  di   idoneita'
professionale,  l'amministrazione  si  riserva   di   non   ammettere
l'iscrizione nel Registro  dei  revisori  legali  o  di  disporne  la
cancellazione. 
    5. I candidati disabili devono dichiarare di essere portatori  di
handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi  dei
benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104  e
dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.  68,  richiedere
gli  ausili  e  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  necessari  per  lo
svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio
della  domanda  cartacea,  i  medesimi  dovranno  trasmettere  idonea
certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto
richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi  e  gli  strumenti,  la  certificazione
medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre
venti giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art.  2,
comma 2, del presente bando. 
    6. I candidati sono identificati  al  momento  dell'ingresso  nei
locali ove si svolgono le prove d'esame attraverso  idoneo  documento
di identita' personale in corso di validita'. Il  candidato  che  non
sia in possesso di idoneo documento di identita' non e' ammesso  allo
svolgimento delle prove. 
    7.  E'  ammessa  la  consultazione  di  testi   legislativi   non
commentati, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto del 19 gennaio
2016, n. 63, che i candidati presenteranno dalle 9,00 alle ore  13,00
del giorno precedente l'inizio delle prove scritte,  curando  che  su
ciascuno dei testi sia indicato il cognome, nome, il luogo e la  data
di nascita del candidato  cui  si  riferiscono.  Non  e'  ammessa  la
consultazione dei principi  professionali  di  riferimento,  ove  non
contenuti in testi legislativi ufficiali.

Art. 5 Programma di esame

				Art. 5 
 
                         Programma di esame 
 
    1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova  orale.  Le
prove scritte verteranno su una o piu' materie  tra  quelle  elencate
nei gruppi che seguono: 
      prima prova scritta, consistente nello svolgimento di  un  tema
sulle materie scelte tra quelle di seguito indicate: 
        contabilita' generale; 
        contabilita' analitica e di gestione; 
        disciplina  del  bilancio  di  esercizio   e   del   bilancio
consolidato; 
        principi contabili nazionali e internazionali; 
        analisi finanziaria; 
        informatica e sistemi operativi; 
        economia politica, aziendale e finanziaria; 
        principi fondamentali di gestione finanziaria; 
        matematica e statistica 
      seconda prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema
sulle materie scelte tra quelle di seguito indicate: 
        diritto civile e commerciale; 
        diritto societario; 
        diritto fallimentare; 
        diritto tributario; 
        diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
      terza     prova     scritta,     vertente     sulle     materie
tecnico-professionali e della revisione di seguito indicate: 
        gestione del rischio e controllo interno; 
        principi di revisione nazionali e internazionali; 
        disciplina della revisione legale; 
        deontologia professionale e indipendenza; 
        tecnica professionale della revisione 
      La  terza  prova  comprende  un  quesito  a  contenuto  pratico
attinente l'esercizio della revisione legale. 
    2. La prova orale vertera' su tutte le materie scelte tra  quelle
sopra elencate, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui  al
regolamento approvato con il  decreto  ministeriale  del  19  gennaio
2016, n. 63.

Art. 6 Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

				Art. 6 
 
                     Ammissione alle prove orali 
                      e superamento dell'esame 
 
    1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che  hanno  ottenuto
un punteggio pari o  superiore  a  diciotto  trentesimi  di  voto  in
ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi  e'  sottoscritto  dal
presidente e dal segretario ed e'  depositato  presso  la  segreteria
della commissione esaminatrice. 
    2. Ai candidati ammessi alla prova orale e'  data  comunicazione,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso  per  la
presentazione alla prova orale e' recapitato al candidato, presso uno
dei  contatti  indicati  nel  modulo  di  domanda  di  ammissione   e
preferibilmente a mezzo PEC, almeno trenta giorni  prima  della  data
fissata per la prova stessa. 
    3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al  pubblico.  La
prova orale completa non puo' avere durata inferiore a quarantacinque
minuti ne' superiore a sessanta minuti. 
    4. Al termine di ciascuna  prova  orale  la  commissione  d'esame
delibera  la  votazione  da  assegnare  al  candidato,  che   ottiene
l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno  trentesimi  di  voto.  Del
voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al
termine della prova. 
    5. Al termine della  sessione  d'esame  la  commissione  pubblica
l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di  coloro  che  hanno
superato  l'esame  con  il  voto  complessivamente  riportato.  Detto
elenco, a firma del presidente e del segretario, e' depositato presso
la segreteria della Commissione esaminatrice.

Art. 7 Commissione esaminatrice

				Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione esaminatrice e' nominata secondo  le  modalita'
previste dall'art. 4 del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n.
63.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

				Art. 8 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, il trattamento dei dati personali forniti  dai  candidati  in
sede di partecipazione  alle  prove  di  idoneita'  professionale,  o
comunque acquisiti a tal fine  dall'amministrazione,  e'  finalizzato
all'espletamento  delle  attivita'   necessarie   per   il   corretto
svolgimento delle prove stesse. 
    2.  Il  trattamento   sara'   curato   dal   personale   preposto
all'espletamento delle attivita' per lo svolgimento delle prove,  con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e  nei  limiti
necessari per perseguire  le  predette  finalita'.  I  predetti  dati
potranno essere  comunicati  a  terzi  limitatamente  alla  eventuale
fornitura di specifici servizi elaborativi connessi allo  svolgimento
delle prove attitudinali. 
    3. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  la  normale
esecuzione  delle  attivita'  e  la  loro  mancata  indicazione  puo'
precluderne il trattamento  e  comportare  l'esclusione  dalla  prova
attitudinale. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo 30 giugno, n. 196 e,  in  particolare,  il
diritto di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei,  incompleti
o raccolti in violazione della legge,  nonche'  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.

Art. 9 Norma di salvaguardia

				Art. 9 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non disciplinato dal presente  decreto  si  applica
quanto previsto dal decreto n. 63 del  19  gennaio  2016,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 103 del 4 maggio 2016 . 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  e
sul   sito   internet   della    revisione    legale    all'indirizzo
https://www.revisionelegale.mef.gov.it 
      Roma, 12 aprile 2018  
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco

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