MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate, per l'anno accademico 2018-2019. (18E00087)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 09-01-2018

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate, per l'anno accademico 2018-2019. (18E00087)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
  • Data: 09-01-2018
  • Scadenza: 08-02-2018

Art. 1 Generalita'

			IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO 
                     DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visti i decreti interministeriali 20 dicembre  1996,  concernenti
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per i corsi  ordinari  dell'Arma  Aeronautica  -  ruolo
naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del Genio Aeronautico - ruolo
Ingegneri - svolti presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visti  i  decreti  ministeriali  6   maggio   1997,   concernenti
riconoscimento  degli  studi   svolti   dagli   Ufficiali   dell'Arma
Aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del Genio
Aeronautico - ruolo Ingegneri - presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto il decreto ministeriale  16  settembre  2003  e  successive
modifiche e integrazioni, concernente  elenco  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e  la  valutazione  ai
fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'Amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,  tra
gli altri, il personale dei Corpi di Polizia, la  procedura  prevista
dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  Amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  Legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'Ordinamento  Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'Ordinamento  Militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale  dei
Vigili del Fuoco"; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  30  giugno  2015,  recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali  in  servizio
permanente dell'Esercito; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  30  giugno  2015,  recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali  in  servizio
permanente della Marina Militare; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  30  giugno  2015,  recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali  in  servizio
permanente dell'Aeronautica militare; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  1°  settembre   2017,   recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali  in  servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Vista la  direttiva  tecnica  9  febbraio  2016  dell'Ispettorato
Generale della Sanita' Militare, emanata ai sensi del citato  decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre  2015,  n.  207,  recante
"Modalita' tecniche per l'accertamento e la  verifica  dei  parametri
fisici"; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'Ordinamento Militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze Armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
Personale Militare e i decreti del  Presidente  della  Repubblica  in
data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il  25  ottobre
2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017 - registrato  alla
Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688 - relativi  alla
sua conferma nell'incarico; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  novembre
2015, concernente la nomina dell'Amm. Isp.  (CP)  Vincenzo  Melone  a
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
 
    1. Per l'anno accademico 2018 -  2019  sono  indetti  i  seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe  dei  corsi  normali  delle  Accademie  Militare,   Navale   e
Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione  di  Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare; 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale; 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
Aeronautica; 
      d)  Carabinieri:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi al  primo  anno  di  corso  dell'Accademia  Militare  per  la
formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Taluni dei posti a concorso saranno  riservati,  nella  misura
indicata nelle Appendici al bando: 
      a) agli Allievi delle Scuole Militari; 
      b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze Armate, compresa l'Arma  dei  Carabinieri,  e  delle  Forze  di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il  titolo  che
consente  di  beneficiare  di  tale  riserva  di  posti  deve  essere
posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso; 
      c) per il solo concorso di cui al precedente comma  1,  lettera
a), al personale in servizio nell'Esercito in qualita' di Sergente in
servizio  permanente,  Allievo  Sergente,  Volontario   in   Servizio
permanente, Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale e  Volontario
in Ferma Prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici  mesi
di servizio in tale posizione alla data di scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione; 
      d) per il solo concorso di cui al precedente comma  1,  lettera
d), ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza  del  termine
di  presentazione  delle  domande,  dell'attestato   di   bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752  e  successive   modifiche   e
integrazioni. 
    La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali  si  sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. 
    I  posti   riservati   agli   Allievi   delle   Scuole   Militari
eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali
(del 20% e del 10%), cosi' come indicate nelle  Appendici  al  bando,
saranno devoluti all'altra. 
    I predetti posti riservati agli  Allievi  delle  Scuole  Militari
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      - concorrenti idonei che sono alle armi alla data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di  partecipazione  in
qualita' di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o  di  Militari  di
Truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di  servizio
effettivamente svolto; 
      - altri concorrenti idonei. 
    I posti riservati ad altre categorie di  candidati  eventualmente
non ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  riservatari  idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei. 
    3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali  Allievi  alla  frequenza  dei  corsi  con  riserva  di
accertamento,  anche   successiva   all'ammissione,   dei   requisiti
prescritti  e  subordinatamente   all'autorizzazione   a   effettuare
assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. 
    I  predetti  vincitori  non  potranno  far   valere   gli   esami
universitari sostenuti prima dell'ammissione ai corsi d'Accademia  ai
fini del conseguimento della  laurea/laurea  magistrale  prevista  al
termine del ciclo formativo. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica  a  tutti
gli effetti per gli  interessati,  nel  sito  www.persomil.difesa.it,
nonche' nel portale dei concorsi on - line del Ministero della difesa
di cui al successivo art. 3 e di cui  sara'  dato  avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto
- organizzazione prevista dal  comma  precedente,  non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. Fermo restando quanto  previsto  al  precedente  comma  4,  il
numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di  soddisfare  eventuali  sopravvenute
esigenze della Forza Armata interessata connesse alla consistenza del
ruolo normale delle rispettive  Armi  o  Corpi,  fino  alla  data  di
approvazione  delle  graduatorie  di  merito  di  ciascun   concorso.
Inoltre,  potranno  essere  modificate,  sempre  entro  il   predetto
termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora  il
numero dei posti a concorso venga modificato  secondo  le  previsioni
del  presente  comma  e  del  precedente  comma  4,  sara'   altresi'
modificato il numero dei posti  riservati  ai  sensi  del  precedente
comma 2. 
    7. La Direzione Generale per il Personale  Militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche'  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della difesa  di  cui  al  successivo  art.  3,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2 Requisiti generali di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per
la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando  quanto
specificato al presente  comma,  i  concorrenti  devono  possedere  i
seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) avere  compiuto  il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di  eta'  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande.  Gli
appartenenti  ai  ruoli  Ispettori  e  Sovrintendenti  dell'Arma  dei
Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera d), non dovranno superare il  ventottesimo  anno  di
eta' alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande. Il limite massimo di eta' e'  elevato  di  un  periodo  pari
all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di  scadenza
del termine di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che  prestano
o hanno prestato servizio militare nelle  Forze  Armate.  L'eventuale
periodo trascorso in qualita' di Allievo delle Scuole Militari non e'
considerato valido ai fini dell'elevazione del limite di eta'. 
    Tale elevazione del limite di eta' non si applica: 
      - ai concorrenti per i posti per  il  ruolo  naviganti  normale
dell'Arma Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
c); 
      - al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti
dell'Arma  dei  Carabinieri,  partecipante  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera d); 
      c) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2017 - 2018 un diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato  dal
corso  annuale,  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi  universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche  e  integrazioni.  L'eventuale  ammissione  ai  corsi   dei
concorrenti che hanno  conseguito  all'estero  il  titolo  di  studio
prescritto e' subordinata  al  riconoscimento  dell'equipollenza  del
titolo conseguito a quelli sopraindicati; 
      d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale  in  servizio
permanente.  Tale  requisito  sara'  verificato   nell'ambito   degli
accertamenti psicofisici e attitudinali; 
      e) godere dei diritti civili e politici; 
      f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
dello Stato per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a  esclusione  dei  proscioglimenti  a   domanda   e   per
inidoneita' psico  -  fisica  e  mancato  superamento  dei  corsi  di
formazione di base di cui all'art. 957, comma 1,  lettera  e-bis  del
Codice dell'Ordinamento Militare; 
      g) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile  e  non  aver  posto  in
essere, nei confronti delle Istituzioni  democratiche,  comportamenti
che  non  danno  sicuro  affidamento  di  scrupolosa  fedelta'   alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la  potesta',  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri; 
      j) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito sara' verificato  nell'ambito
degli accertamenti psicofisici. 
    2. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non
essere stati dimessi d'autorita'  ovvero  espulsi  per  insufficiente
attitudine al pilotaggio da precedenti analoghi corsi. 
    3. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i  concorrenti  dovranno  non  essere   stati   dichiarati   inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato,  negli  ultimi  cinque  anni  di
servizio,  se  personale  militare  in  servizio  permanente,  e  non
dovranno trovarsi  in  situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale. 
    4. Per tutti i concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata  al  possesso  dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale  prescritta  dalla  normativa  in  vigore,
nonche'  dell'idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'  di  volo   in
qualita' di piloti militari, se concorrenti per  il  ruolo  naviganti
normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 
    5. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c),
tutti i requisiti di partecipazione dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione e  mantenuti  sino  all'ammissione  presso  i  singoli
Istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo, ivi
compresi quelli  ulteriori  previsti  ai  precedenti  commi  2  e  3,
rispettivamente per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettere c) e d). 
    6. In considerazione del fatto  che  l'ordinamento  universitario
non riconosce la possibilita' di  conseguire  piu'  volte  lo  stesso
titolo accademico, non  potranno  essere  ammessi  a  partecipare  ai
concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  quanti  producano
domande per un'Arma/Corpo per i quali sia prevista l'iscrizione a  un
corso di laurea/laurea magistrale comportante il conseguimento di  un
titolo accademico gia' posseduto.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure relative ai concorsi di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e  c)  saranno  gestite
tramite il portale dei concorsi on-line del  Ministero  della  difesa
(da ora in poi portale), raggiungibile attraverso  il  sito  internet
https://concorsi.difesa.it  ovvero  attraverso   il   sito   intranet
www.persomil.sgd.difesa.it 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -  che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale militare, anche di futura pubblicazione - e'  possibile
presentare le  domande  di  partecipazione  ai  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1,  lettere  a),  b)  e  c)  e  ricevere  le
successive comunicazioni inviate  dalla  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. Per quanto concerne il concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera d), si fa rinvio alle disposizioni contenute  nei
successivi articoli 4 e 5. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi,  i
concorrenti potranno utilizzare  le  proprie  credenziali  rilasciate
nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID)  da  un
gestore riconosciuto e con  le  modalita'  fissate  dall'Agenzia  per
l'Italia Digitale (AgID) oppure  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con  una
delle seguenti modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile  (intestata   ovvero
utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve  essere  intestata  o
utilizzata  da  un  componente  del  nucleo  familiare  esercente  la
potesta' genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione pubblica; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione  pubblica  (decreto  del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni concernenti il software e la  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4.  Conclusa  la  fase   di   accreditamento,   gli   interessati
acquisiscono le credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel  portale.  Con  tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, e' attivabile la  procedura  di  recupero  delle  stesse,
attivabile dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4 Domande di partecipazione

				Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a), b) e c),  previo  accesso  al  proprio  profilo  sul  portale,  i
candidati compilano e  inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso, secondo le modalita' descritte ai commi  successivi,  entro
il  termine  perentorio  di trenta  giorni   decorrenti   da   quello
successivo alla  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami".  Se  il  termine
coincide con un giorno festivo,  questo  sara'  prorogato  al  giorno
successivo. 
    2. I candidati che sono  minorenni  alla  data  di  presentazione
della domanda di  partecipazione  dovranno,  a  pena  di  esclusione,
allegare alla stessa copia  in  formato  PDF  o  JPEG,  dell'atto  di
assenso per l'arruolamento volontario rinvenibile tra gli Allegati al
bando. 
    Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i  genitori
o dal genitore  esercente  l'esclusiva  potesta'  sul  minore  o,  in
mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a
pena di esclusione, copia in formato PDF o JPEG, di un  documento  di
riconoscimento provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file
leggibile) dei/l sottoscrittori/e, rilasciato  da  un'Amministrazione
pubblica e in corso di validita'. 
    La sottoscrizione del predetto documento  comportera',  da  parte
dei soggetti sopraindicati, l'esplicita autorizzazione  a  sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle  prove  previsti  dal  successivo
art. 6, comma 1. 
    3. I candidati dovranno accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on -
line la relativa domanda di partecipazione.  Il  sistema  informatico
consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on  -
line, ferma la necessita' di  completarla  e/o  inoltrarla  entro  il
termine di presentazione di cui al precedente comma 1.  I  candidati,
prima dell'inoltro della  domanda  di  partecipazione,  predispongono
copia in formato PDF o JPEG (con dimensione massima di 3 Mb per  ogni
allegato) dei documenti  che  devono  allegare  per  l'inoltro  della
domanda. E' consentito l'invio delle domande  di  partecipazione  per
tutti i concorsi d'interesse di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettere a), b) e c). 
    4.  Terminata  la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  candidati
procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on - line senza uscire dal proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a  video  e,  successivamente,  una  comunicazione  con
messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta  acquisizione.  Tale
messaggio, valido  come  ricevuta  di  presentazione  della  domanda,
dovra' essere conservato dai  concorrenti,  che  dovranno  essere  in
grado di consegnarlo o esibirlo, ove  richiesto,  alla  presentazione
alla prima  prova  concorsuale.  Dopo  l'inoltro  della  domanda,  e'
possibile salvare in locale una copia della stessa. 
    I candidati potranno integrare  o  modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on - line del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  reinviata  al  sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di partecipazione, nonche' quelli relativi al possesso di  titoli  di
preferenza  o  di  riserva  di  posti,  si  intenderanno   acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato  nella  domanda  stessa
potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel
successivo art. 5. 
    5. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione Generale per il Personale Militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
adeguato a quelli di mancata operativita' del sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.persomil.difesa.it e nel portale,  secondo  quanto  previsto  dal
successivo art. 5. 
    In tal caso resta  comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
di cui al precedente art. 2. 
    Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    7. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d) la domanda di partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata esclusivamente on - line a mezzo della  procedura
indicata nel  sito  www.carabinieri.it  -  area  concorsi,  entro  il
medesimo termine perentorio di trenta giorni a decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
 Gazzetta  Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - seguendo
le istruzioni per la compilazione che  saranno  fornite  dal  sistema
automatizzato. Se il termine coincide con un giorno  festivo,  questo
sara' prorogato al giorno successivo. 
    Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda on -
line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere una
modalita', tra le seguenti, per essere compiutamente identificato: 
      a) casella di  posta  elettronica  certificata  standard  (PEC)
intestata al concorrente; 
      b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta  d'identita'
elettronica) e CNS (carta  nazionale  dei  servizi).  Il  concorrente
titolare di questi tipi di smart card dovra': 
        - compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        -  identificarsi  digitalmente  mediante   l'utilizzo   della
propria CIE/CNS e del pin a essa associato; 
      c)  firma  digitale/elettronica  qualificata.  Il   concorrente
titolare di strumenti per la firma  digitale/elettronica  qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato dovra': 
        - compilare il modulo di identificazione con  i  propri  dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        - scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
        -  sottoscrivere  mediante  certificato  di  firma   digitale
(intestato al concorrente); 
        - eseguire la procedura di upload per caricare la domanda  in
formato P7M nell'apposita sezione  dell'applicativo  "concorsi  on  -
line" del sito www.carabinieri.it - area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato inviera' al
concorrente,  all'indirizzo  di  posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di  presentazione  delle  domande
on-line per la partecipazione al concorso. 
    Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno
prese in considerazione e  il  concorrente  non  sara'  ammesso  alla
procedura concorsuale. 
    I  concorrenti  minorenni  all'atto  della  presentazione   della
domanda  di  partecipazione  dovranno  seguire  la  stessa  procedura
descritta  ai   commi   precedenti,   identificandosi   sul   sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta
elettronica certificata standard (PEC), oppure tramite carta di  tipo
conforme agli standard CIE  (carta  d'identita'  elettronica)  e  CNS
(carta  nazionale  dei  servizi),  oppure  tramite   firma   digitale
elettronica qualificata, intestate a uno dei  genitori  esercenti  la
potesta' genitoriale  o,  in  mancanza,  al  tutore.  Essi  dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento  volontario  di  un  minore,  secondo   il   modello
rinvenibile tra gli Allegati al bando,  sottoscritto  da  entrambi  i
genitori o dal genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale  o,  in
mancanza, dal  tutore,  nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento     dei/del     sottoscrittori/e     rilasciato     da
un'Amministrazione pubblica, provvisto di fotografia e  in  corso  di
validita'. 
    I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che hanno
diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1,  comma  2,
lettera d), che desiderano sostenere la prova scritta di composizione
in lingua tedesca in  luogo  della  lingua  italiana,  ai  sensi  del
combinato disposto dell'art. 20 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 33, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 15  luglio  1988,  n.  574,  dovranno
indicarlo nella domanda di partecipazione. 
    All'esito della  procedura  correttamente  eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on - line e la inviera'  automaticamente  all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda.  Detta  ricevuta  dovra'
essere esibita dal  concorrente  all'atto  della  presentazione  alla
prima prova del concorso. 
    I concorrenti identificati mediante casella di posta  elettronica
certificata standard (PEC) riceveranno le comunicazioni  relative  al
concorso  esclusivamente  alla  predetta   casella.   I   concorrenti
identificati mediante  carta  d'identita'  elettronica  (CIE),  carta
nazionale dei servizi (CNS) o firma digitale/elettronica  qualificata
devono indicare un indirizzo di  posta  elettronica,  preferibilmente
certificata (PEC). 
    8. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,  in
ogni domanda di partecipazione i concorrenti  indicano  i  loro  dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla  residenza  e  al  recapito
presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,  nonche'
tutte  le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione. 
    9. Con l'inoltro telematico delle domande, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che  sono  necessari  ai  fini
della valutazione dei  requisiti  di  partecipazione,  si  assume  la
responsabilita' penale  circa  eventuali  dichiarazioni  mendaci,  ai
sensi dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al  riguardo,  che  l'accertamento
della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un  indebito
beneficio comportera': 
      - la segnalazione alla competente Procura della Repubblica  per
le valutazioni di competenza; 
      -  l'esclusione  dal  concorso  o  la   decadenza   a   seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato. 
    10. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare  le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Per i soli concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a), b) e c), tramite  il  proprio  profilo  nel  portale,  il
candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni,  suddivisa
in  un'aera  pubblica  relativa  alle  comunicazioni   di   carattere
collettivo (avvisi di modifica del bando, diario di svolgimento delle
prove scritte  ed  eventuali  variazioni  successive,  calendario  di
svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove  di
efficienza fisica, delle prove orali, ecc.),  e  in  un'area  privata
relativa alle  eventuali  comunicazioni  di  carattere  personale.  I
candidati ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediante  messaggio  di  posta  elettronica,  inviato   all'indirizzo
fornito  in  fase  di  registrazione,   ovvero   mediante   sms.   Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti
di tutti i candidati. 
    Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione), con  lettera  raccomandata  o  telegramma
ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca contezza  della  data
di ricezione da parte del candidato. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  saranno  anche
pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it 
    3. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d)  tutte  le  comunicazioni  saranno  inserite   nei   siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it con valore di notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a), b) e c), i candidati potranno modificare, aggiornare o  annullare
la domanda di partecipazione  gia'  trasmessa  entro  il  termine  di
scadenza   previsto   per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione   e   inviare   eventuali   ulteriori    comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo  di  posta
elettronica,   dell'eventuale   indirizzo   di   posta    elettronica
certificata, del numero  di  utenza  di  telefonia  fissa  e  mobile,
variazioni  relative  alla  propria  posizione  giudiziaria),   anche
successivamente al termine di scadenza previsto per la  presentazione
delle  domande  di  partecipazione,  mediante   messaggi   di   posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di  PE  -  o
posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando  esclusivamente  un
account di PEC, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione  di  Allievi
al    primo    anno     di     corso     dell'Accademia     Militare:
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it    per     la     PE     ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC; 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  Allievi
alla  prima  classe  dei   corsi   normali   dell'Accademia   Navale:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE; 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
Aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it solo PE. 
    Anche per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), i candidati potranno sostituire l'intera domanda entro il
termine di scadenza  previsto  per  la  presentazione  della  stessa.
Altresi', una volta scaduto detto termine, potranno inviare eventuali
ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o  del  recapito,
dell'indirizzo di  posta  elettronica,  dell'eventuale  indirizzo  di
posta elettronica certificata, del  numero  di  utenza  di  telefonia
fissa  e  mobile,  variazioni   relative   alla   propria   posizione
giudiziaria)   al   seguente   indirizzo   di   posta    elettronica:
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it (solo PEC). 
    A tutti i messaggi di cui al presente comma, fatta eccezione  per
quelli inviati con PEC, dovra'  comunque  essere  allegata  copia  in
formato PDF o JPEG  (con  dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido
documento di identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione  pubblica,
leggibile e provvisto di fotografia, del concorrente o di  uno  degli
esercenti la potesta' genitoriale qualora il concorrente  sia  ancora
minorenne. 
    5.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fissa  e
mobile.

Art. 6 Svolgimento dei concorsi

				Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di preselezione; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamenti psicofisici; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) prova scritta di composizione italiana; 
      f) accertamento della conoscenza della lingua inglese; 
      g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
Sanitario); 
      h) prova orale di matematica; 
      i) prova orale facoltativa di lingua straniera; 
      l) tirocinio. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di selezione culturale  e  accertamento  della
conoscenza della lingua inglese; 
      b) accertamenti psicofisici; 
      c) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
Sanitario Militare Marittimo); 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti attitudinali; 
      f) prova orale di matematica (per i  concorrenti  aspiranti  ai
posti per i Corpi Vari); 
      g) prova orale di biologia  (per  i  concorrenti  aspiranti  ai
posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo); 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di preselezione; 
      b) accertamenti psicofisici; 
      c) prova scritta di composizione italiana; 
      d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
Sanitario); 
      e) tirocinio psicoattitudinale e  comportamentale  (concernente
le aree di valutazione dell'efficienza fisica e attitudine in  ambito
sportivo  e   dell'efficienza   intellettiva,   psicoattitudinale   e
comportamentale, dell'attitudine al lavoro di gruppo); 
      f) prova di informatica; 
      g) accertamento della conoscenza della lingua inglese; 
      h) prova orale di matematica; 
      i) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera. 
    4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  d)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di preselezione; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) prova scritta di composizione italiana; 
      d) accertamenti psicofisici; 
      e) accertamenti attitudinali; 
      f) prova orale su materie indicate nell'Appendice al bando; 
      g) accertamento della conoscenza della lingua inglese; 
      h) prova facoltativa di lingua straniera; 
      i) tirocinio. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  quelle
indicate nelle Appendici al bando. 
    6. Saranno ammessi  a  sostenere  le  prove  e  gli  accertamenti
successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i  soli  concorrenti
giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi eventuali  limiti
numerici e specifici casi di  ammissione  con  riserva,  disciplinati
nelle Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del  concorso
i candidati che rinunceranno a sostenere  le  prove  obbligatorie  di
concorso. 
    7.  I   concorrenti   che,   regolarmente   convocati,   non   si
presenteranno nel giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  l'espletamento
delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati  rinunciatari  e
quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,  comma  7.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  tranne   che   per   concomitante
svolgimento di prove nell'ambito di altri  concorsi  indetti  con  il
presente bando o del concorso per  l'ammissione  all'Accademia  della
Guardia  di  Finanza  ai  quali  i  concorrenti  hanno   chiesto   di
partecipare e per la contestuale convocazione alle  prove  dell'esame
di Stato. In tali ipotesi  gli  interessati  dovranno  far  pervenire
un'istanza di nuova  convocazione  entro  le  ore  13.00  del  giorno
feriale  (sabato  escluso)   antecedente   a   quello   di   prevista
presentazione con in allegato copie in formato  PDF  o  JPEG,  di  un
valido  documento  di  identita'  rilasciato  da   un'Amministrazione
pubblica e della documentazione probatoria. In particolare,  in  caso
di contestuale svolgimento delle prove dell'esame di Stato,  dovranno
allegare  apposita  documentazione  rilasciata   dall'Amministrazione
scolastica dalla quale risulti la  convocazione  per  una  prova  del
predetto  esame  di  Stato.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta solo compatibilmente con il  periodo  di  svolgimento  delle
prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli
articoli successivi,  avverra'  mediante  avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Per  il  solo
concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  d)  la
riconvocazione avverra' esclusivamente a mezzo  e-mail  all'indirizzo
indicato  nella  domanda  di  partecipazione.  Non  si  procedera'  a
riconvocazione  alla  prova  scritta  di  composizione   italiana   e
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese - ove previsti
- e, per i soli concorrenti per i posti per i  Corpi  Sanitari,  alla
prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e  fisica.
Le istanze dovranno essere inviate, per  quanto  di  interesse,  agli
indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 4. 
    8. I calendari di svolgimento delle prove  concorsuali,  ove  non
indicati nel bando o  nelle  relative  Appendici,  nonche'  eventuali
modifiche delle date e delle sedi di svolgimento delle  prove  stesse
saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti  i  concorrenti  -  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.  Tale  avviso
sara' reso disponibile anche nel sito www.persomil.difesa.it Mediante
avviso inserito nell'area privata  della  sezione  comunicazioni  del
portale  ovvero  con  le  altre  modalita'  sopra  indicate,  saranno
altresi' resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Sara' anche
possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa
- Direzione Generale per il Personale Militare  -  Sezione  Relazioni
con il Pubblico -  viale  dell'Esercito  186  -  00143  Roma  -  tel.
06/517051012 (mail urp@persomil.difesa.it). 
    9. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d) tali  pubblicazioni  avverranno  esclusivamente  nei  siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a
tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti.  Con  le  medesime
modalita' saranno, altresi', resi noti gli esiti delle prove  scritte
e  orali.  Per  tale  concorso   sara'   anche   possibile   chiedere
informazioni al  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -  V
Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197
Roma - tel. 06/80982935. 
    10. A mente dell'art. 580, comma 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -  dovranno  essere  sottoposti  agli
accertamenti e alle prove previste in  data  compatibile  con  quella
della formazione delle graduatorie generali di  merito,  fatte  salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando. 
    11. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento, in corso di  validita',  provvisto
di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione pubblica. 
    12. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle  prove  previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1  saranno  a
carico  dei  concorrenti,  rimanendo  escluso  qualsiasi   intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    13. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle  prove  e
accertamenti indossando l'uniforme e potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta  giorni,
nei quali dovranno essere computati i  giorni  di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti nel  presente  articolo,  nonche'
quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si  svolgeranno
dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.
In particolare la licenza potra' essere concessa  nell'intera  misura
per la preparazione  della  prova  orale  oppure  frazionata  in  due
periodi, di cui uno per la preparazione alle prove scritte e uno  per
la preparazione alla prova orale. 
    14. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo.

Art. 7 Commissioni

				Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1 saranno nominate, con  successivi  decreti  dirigenziali,  le
seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per l'accertamento della conoscenza della  lingua  inglese,
per le prove  orali,  per  la  formazione  delle  graduatorie  e  per
l'assegnazione ai corsi; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        6) la commissione per la  valutazione  dei  frequentatori  al
termine del tirocinio; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1)  la  commissione  valutatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale e  accertamento  della  conoscenza  della  lingua
inglese; 
        2) la commissione esaminatrice per le prove orali  e  per  la
formazione delle graduatorie finali; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        5) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        6) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        7) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai Corpi. 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4) la  commissione  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana; 
        5)   la   commissione   esaminatrice   per    il    tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale, per la prova di informatica, per
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese,  per  le  prove
orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per la prova orale,  per  l'accertamento  della  conoscenza
della lingua inglese, per la prova facoltativa di lingua straniera  e
per la formazione della graduatoria; 
        2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per la  valutazione  dei  frequentatori  al
termine del tirocinio. 
    2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a), b) e c) sara', altresi', nominata la commissione unica,  composta
da personale interforze, per la prova scritta di selezione  culturale
in biologia, chimica e fisica.

Art. 8 Prova scritta di preselezione

				Art. 8 
 
 
                    Prova scritta di preselezione 
 
 
    1. La prova scritta di preselezione sara'  prevista  per  i  soli
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c)  e  d),
fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4. 
    Coloro  ai  quali  non  sia  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso,  sono  tenuti  a  presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione, un'ora prima dell'inizio della prova nella sede  e  nel
giorno indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma  8,
muniti di penna a  sfera  a  inchiostro  indelebile  nero  e  potendo
consegnare  o  esibire,  all'occorrenza,  il  messaggio  di  avvenuta
acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le
modalita' di cui al precedente art. 4 del  presente  decreto,  ovvero
copia della stessa. 
    I  concorrenti  frequentatori  delle  Scuole  Militari   dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate  dagli
Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale Militare al
Comando della Scuola  di  appartenenza,  che  dovra'  partecipare  ai
rispettivi Allievi  le  comunicazioni  di  presentazione  alla  prova
scritta di preselezione. Per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera d) le predette date  e  modalita'  di  presentazione
saranno pubblicate come indicato al precedente art. 6, comma 9. 
    2. La prova si svolgera', a cura  della  competente  commissione,
con le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando. 
    3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta di preselezione  (determinati  con  i  criteri  di  cui  alle
Appendici  al  bando),  le  commissioni   competenti   provvederanno,
nell'ambito di ciascun concorso, a formare le graduatorie,  utili  al
solo fine di individuare i concorrenti da ammettere  a  sostenere  le
prove successive, entro i limiti numerici di cui  alle  Appendici  al
bando. 
    4.  Per  motivi  di  economicita'  e  di  speditezza  dell'azione
amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o  piu'
degli ordini di studi previsti  sara'  ritenuto  compatibile  con  le
esigenze di selezione, la prova scritta  di  preselezione  non  avra'
luogo.

Art. 9 Prova scritta di selezione culturale

				Art. 9 
 
 
                Prova scritta di selezione culturale 
 
 
    1. La prova scritta di selezione culturale sara' prevista per  il
solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 
    2. I  concorrenti  che  non  avranno  ricevuto  comunicazione  di
esclusione  dal  concorso,  senza  attendere   alcuna   convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno
e nell'ora indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma
8, muniti di penna a sfera a inchiostro  indelebile  nero  e  potendo
esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione  della
domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita'  di  cui
al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa.
I  concorrenti   frequentatori   delle   Scuole   Militari   dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate  dagli
Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale Militare al
Comando della Scuola  di  appartenenza,  che  dovra'  partecipare  ai
rispettivi Allievi le comunicazioni di presentazione alla prova. 
    3. Il punteggio riportato sara' utile ai  fini  della  formazione
delle graduatorie finali del concorso.

Art. 10 Accertamenti psicofisici

				Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  delle  competenti
commissioni, ad accertamenti volti al  riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato  quale  Ufficiale  in
servizio permanente in base  alla  normativa  vigente  per  l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto.  L'idoneita'  psicofisica  dei  concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente "Elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare"
di cui all'art, 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, 90, delle direttive tecniche  riguardanti  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e criteri per delineare il  profilo  sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare,  approvate  con  il
decreto  ministeriale  4  giugno  2014,  nonche'  tenendo  conto  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva,  nei  limiti  previsti
dall'art. 587 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, 90, come modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva Tecnica ed.
2016 dell'Ispettorato Generale della  sanita'  Militare,  di  cui  in
premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative
indicate  nelle  specifiche  Appendici.  Tale  requisito  non   sara'
nuovamente accertato nei confronti dei candidati che  siano  militari
in servizio all'atto  degli  accertamenti  psicofisici,  in  possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare.  La  facolta'  di
proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di
cui al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  a)  in  quanto  gli
accertamenti psicofisici avranno luogo contestualmente alle prove  di
efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei
casi e con le modalita'  di  cui  al  precedente  art.  6,  comma  7,
dovranno essere proposte all'atto della convocazione  alle  prove  di
efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento degli  accertamenti  psicofisici,
la documentazione da portare al seguito - in  originale  o  in  copia
resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge  -  all'atto
della  presentazione  ai  rispettivi  Enti   di   Selezione   e   gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati nelle Appendici al bando, nelle quali sono altresi' indicati
i requisiti fisici di cui i candidati devono essere  riconosciuti  in
possesso ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i  profili
sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali  e
di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati, entro
il giorno antecedente a quello  di  presentazione,  presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio Sanitario Nazionale. Sara'  cura  del  concorrente  produrre
anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme  secondo
le modalita'  stabilite  dalla  legge  -  della  struttura  sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da  parte
della  commissione  competente  per  gli  accertamenti   psicofisici,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti ai  previsti  accertamenti  psicofisici,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Tale termine non potra' superare: 
      a) Esercito: i cinque giorni antecedenti la  prova  scritta  di
composizione italiana; 
      b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; 
      c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti la prova scritta di
composizione italiana; 
      d)  Arma  dei  Carabinieri:  la  data   di   formazione   della
graduatoria di ammissione al tirocinio. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  degli   accertamenti
psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di
cui al precedente art. 1, comma 7.  Non  saranno  previste  ulteriori
riconvocazioni. 
    4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso  di  positivita'
del test di gravidanza, la commissione competente non procedera' agli
accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del  giudizio,
a mente dell'art. 580, comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  secondo  il  quale  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  nei  confronti  dei
candidati  il  cui  stato  di  gravidanza  sia  stato  accertato,  la
Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  o  l'Ente  delegato
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con il completamento della procedura  concorsuale,  entro
il termine fissato per la definizione  delle  graduatorie  finali  di
ammissione ai corsi e, per i soli concorsi di cui al precedente  art.
1, comma 1, lettere  a)  e  d),  entro  il  termine  fissato  per  la
definizione delle graduatorie  di  ammissione  al  tirocinio.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura,  la  preposta  commissione  ne  dara'  notizia  alla  citata
Direzione Generale che  escludera'  il  candidato  dal  concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le  ipotesi  di
ammissione con riserva di cui alle Appendici al bando. 
    6. Per i soli concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a), b) e c) e salvi  i  casi  in  cui  non  sia  diversamente
disposto nelle Appendici al bando, i concorrenti  giudicati  inidonei
potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza
di  ulteriori  accertamenti  psicofisici  (i  concorrenti   minorenni
potranno esercitare tale facolta' improrogabilmente entro  il  giorno
successivo a quello della comunicazione  del  motivo  di  inidoneita'
facendo pervenire la predetta  istanza,  firmata  dall'interessato  e
vistata  da  entrambi  i  genitori  o  dal  genitore   che   esercita
l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta  elettronica  certificata  (PEC)  agli
indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 4, lettere a), b) e c)).
Tale  istanza  dovra'  essere  integrata  mediante  l'invio  (tramite
messaggio di posta elettronica (PE) o posta  elettronica  certificata
(PEC)) ai  predetti  indirizzi,  improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di  copia
in formato PDF o JPEG,  di  un  valido  documento  di  identita'  del
candidato (qualora minorenne, di entrambi i genitori o  del  genitore
che  esercita  l'esclusiva  potesta'  o,  in  mancanza,  del  tutore)
rilasciato da un'Amministrazione pubblica e di idonea  documentazione
specialistica  rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in  considerazione  istanze  prive  della  prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. Le
istanze dei candidati minorenni e  la  documentazione  di  cui  sopra
dovranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica di cui al
precedente art. 5, comma 4, lettera a), b) e c). 
    7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
apposita comunicazione mediante  avviso  inserito  nell'area  privata
della  sezione  comunicazioni  del  portale   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione)  o  telegramma.  In  caso  di  mancato   accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con  le
medesime modalita', che  il  giudizio  di  inidoneita'  riportato  al
termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 
    8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti  che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici  -  in
caso  di  accoglimento  di  tale  istanza  -  sara'  espresso   dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a  seguito  di
valutazione della documentazione  prodotta  a  corredo  dell'istanza,
ovvero, solo se  lo  riterra'  necessario,  a  seguito  di  ulteriori
accertamenti psicofisici disposti. 
    9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo.
Pertanto,  per  i  concorrenti  giudicati   idonei   la   commissione
provvedera' a definire il  profilo  sanitario  e,  ove  previsto,  ad
attribuire il relativo punteggio. I concorrenti  dichiarati  inidonei
anche  a  seguito  della  valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori
accertamenti  psicofisici  disposti,   nonche'   quelli   che   hanno
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Art. 11 Prove di efficienza fisica

				Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a  cura  delle  competenti
commissioni, alle prove di efficienza fisica. 
    2. L'idoneita' fisica dei candidati di cui al precedente art.  1,
comma  1,  lettera  c)  sara'  valutata  nell'ambito  del   tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale. 
    3. Le prove di efficienza fisica  si  svolgeranno  a  cura  delle
competenti  commissioni  e  potranno  prevedere   l'espletamento   di
esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli
esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso. 
    4. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della seguente documentazione in originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per i soli  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)  e  c)),  in  corso  di
validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da  specialisti  che  operano  presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzati  in  medicina
dello sport. Il documento dovra'  avere  una  data  di  rilascio  non
antecedente al 1° novembre 2017 e dovra' essere  valido  fino  al  31
ottobre 2018; 
      b)  se  concorrente  di  sesso  femminile,  referto  attestante
l'esito di test di gravidanza mediante  analisi  su  sangue  o  urine
effettuato entro i cinque giorni calendariali antecedenti  alla  data
di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica. 
    La mancata presentazione dei documenti di cui al  presente  comma
non consentira' l'ammissione dei concorrenti a sostenere le prove  di
efficienza fisica e determinera' l'esclusione dal concorso. 
    5.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni  o  di
indisposizioni  precedentemente  verificatisi  potranno  portare   al
seguito  ed  esibire,   prima   dell'inizio   delle   prove,   idonea
certificazione medica che sara' valutata  dalla  commissione  per  le
prove  di  efficienza  fisica.  Questa,  sentito  l'Ufficiale  medico
presente [per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a),  il  dirigente  del  Servizio  Sanitario  del  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito o il suo sostituto],
adottera' le conseguenti determinazioni,  eventualmente  autorizzando
l'effettuazione delle prove in altra data. 
    6. Allo stesso modo, i concorrenti che  prima  dell'inizio  delle
prove   accusano   una   indisposizione,   dovranno    immediatamente
comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalita' di
cui al precedente comma 5, adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di ripetizione delle prove di efficienza fisica  che  perverranno  da
parte di concorrenti che le avranno portate  comunque  a  compimento,
anche se con esito negativo. 
    7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e  6,
otterranno  dalla  commissione   l'autorizzazione   al   differimento
dell'effettuazione di tutte o di  parte  delle  prove  di  efficienza
fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata
della  sezione  comunicazioni  del  portale   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione) o  con  lettera  raccomandata  o  telegramma  o,  ove
possibile, mediante consegna diretta agli interessati, per  sostenere
tali prove in altra data. Per il concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera d) la riconvocazione  avverra'  esclusivamente  a
mezzo  e   -   mail   all'indirizzo   indicato   nella   domanda   di
partecipazione. La data  di  riconvocazione  dovra',  in  ogni  caso,
essere compatibile: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a), con quella indicata  al  precedente  art.  10,  comma  3,
lettera a); 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), con la data di  prevista  conclusione  dello  svolgimento
delle prove orali di tutte le sessioni d'esame; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d),  con  il  calendario  di  svolgimento  delle  prove   di
efficienza fisica. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a  sostenere  le  prove  a
causa   di   indisposizione   o   infortunio,   saranno   considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 
    Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6  non  trovano  applicazione
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), per
il quale si  rimanda  al  successivo  art.  15  e  alle  disposizioni
specifiche contenute nella relativa Appendice. 
    8. L'esito delle prove di efficienza fisica e' definitivo e sara'
comunicato seduta stante agli interessati.

Art. 12 Accertamenti attitudinali

				Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1,  lettere  a),  b)  e  d)  saranno  sottoposti  agli   accertamenti
attitudinali,  a  cura  delle  competenti  commissioni.   L'idoneita'
attitudinale dei partecipanti al concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera  c)  sara'  valutata  nell'ambito  del  tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le  qualita'  attitudinali  e  a  valutare,  rispetto  alle
distinte caratteristiche di impiego, il possesso  delle  capacita'  e
dei requisiti necessari al fine  di  un  positivo  inserimento  nelle
Forze Armate ovvero  nell'Arma  dei  Carabinieri.  Tali  accertamenti
saranno svolti secondo  i  criteri  e  le  modalita'  indicati  nelle
Appendici al bando. 
    3. Poiche'  l'espletamento  degli  accertamenti  attitudinali  e'
previsto contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze
di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui  al  precedente
art. 6, comma 7, dovranno essere proposte, per  concorsi  di  cui  al
precedente  art.  1,  comma  1,  lettere  a),  b),   all'atto   della
convocazione alle prove di efficienza fisica. 
    4. Al termine degli  accertamenti  attitudinali,  la  commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente,  un  giudizio  sulla
idoneita',  senza  attribuzione  di  alcun  punteggio,  definitivo  e
comunicato seduta stante. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Art. 13 Prova scritta di composizione italiana

				Art. 13 
 
 
               Prova scritta di composizione italiana 
 
 
    1. La prova scritta di  composizione  italiana,  prevista  per  i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c)  e  d),
consistera' nello svolgimento di un  tema  su  argomenti  di  cultura
generale, corrispondenti alle materie previste  nei  programmi  degli
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La prova tendera'
a verificare il grado di padronanza nella lingua  italiana  da  parte
del concorrente, la sua cultura e maturita' di giudizio, l'attitudine
al ragionamento nell'aderenza alla traccia, la capacita' di esprimere
le sue idee in maniera semplice e nel  rispetto  della  grammatica  e
della sintassi, l'originalita' di pensiero. La prova si svolgera' con
le modalita' riportate nelle Appendici al bando. 
    2. I concorrenti  ammessi  alla  prova  scritta  di  composizione
italiana,  senza  attendere  alcuna  convocazione,  sono   tenuti   a
presentarsi nella sede e nel giorno indicati nell'avviso  di  cui  al
precedente art. 6, comma 8, almeno un'ora prima di quella  di  inizio
della prova, muniti di penna a sfera a  inchiostro  indelebile  nero.
Durante lo svolgimento  della  prova  sara'  consentita  soltanto  la
consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice. 
    3. I candidati che non supereranno la prova saranno  esclusi  dal
concorso. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,  comma  5.  Non
saranno previste riconvocazioni.

Art. 14 Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica

				Art. 14 
 
 
 Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica 
 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a)  b)  e  c),  i  concorrenti  che  hanno  presentato   domanda   di
partecipazione per i posti per i Corpi  Sanitari  saranno  sottoposti
alla prova scritta di selezione  culturale  in  biologia,  chimica  e
fisica   finalizzata    all'ammissione    ai    corsi    di    laurea
specialistica/magistrale per  il  Corpo  Sanitario.  La  prova  sara'
presieduta  da  un'unica  commissione  interforze  e  vertera'  sulle
materie  e  sui  programmi  rinvenibili  negli  Allegati  al   bando,
elaborati   in   coerenza   con   quelli   previsti   dal   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per  l'accesso
programmato ai corsi di laurea a numero programmato. 
    2. La prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica avra' luogo il 5 giugno 2018 presso il Centro di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti 2, Foligno,  con
inizio non prima delle ore 14.00. Eventuali  variazioni  della  data,
dell'ora o della sede di svolgimento della prova  saranno  rese  note
mediante avviso che sara' pubblicato nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it. 
    3. La prova, della durata di sessanta minuti,  consistera'  nella
somministrazione  di quarantotto  quesiti  a  risposta   multipla   e
predeterminata (ciascuno con 4 possibilita' di  risposta  alternativa
di cui una sola esatta), volti ad accertare il  grado  di  conoscenza
delle materie citate. I quesiti saranno cosi' ripartiti: biologia  22
quesiti; chimica 13 quesiti; fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti
al momento dell'inizio della  prova  saranno  esclusi  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 5. 
    4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo  si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta  esatta;
meno 0,25 punti  per  ogni  risposta  sbagliata;  0  punti  per  ogni
risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti  nella
prova di  cui  al  presente  articolo,  la  commissione  indicata  al
successivo comma 5 provvedera' a formare distinte  graduatorie  utili
al solo fine del conseguimento dell'idoneita', ai sensi della vigente
normativa, per l'accesso alle facolta' universitarie per i  corsi  di
laurea  specialistica/magistrale  in   medicina   e   chirurgia.   In
particolare, provvedera' a formare le seguenti graduatorie: 
      a) una per i posti per il Corpo Sanitario dell'Esercito,  corso
di medicina e chirurgia; 
      b) una per i posti per il Corpo Sanitario dell'Esercito,  corso
di medicina veterinaria; 
      c) una per il posto per il Corpo Sanitario dell'Esercito, corso
di chimica e tecnologie farmaceutiche; 
      d) una per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo; 
      e) una per i posti per il Corpo Sanitario Aeronautico. 
    5. L'idoneita' dei  candidati  sara'  stabilita  sulla  base  dei
criteri  indicati  nelle  Appendici  al   bando.   Saranno   comunque
dichiarati idonei coloro che riporteranno  lo  stesso  punteggio  del
concorrente classificatosi all'ultimo posto  utile  in  ognuna  delle
graduatorie di cui sopra. Tale punteggio  non  sara'  utile  ai  fini
della formazione  delle  eventuali  graduatorie  di  ammissione  alle
successive prove concorsuali  ne'  ai  fini  della  formazione  delle
graduatorie finali dei concorsi di interesse.

Art. 15 Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale

				Art. 15 
 
 
            Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale 
 
 
    1. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  c)  l'idoneita'  sotto  il   profilo   psicoattitudinale   e
comportamentale dei concorrenti, risultati idonei alla prova  scritta
di  composizione   italiana,   sara'   accertata   dalla   competente
commissione ai sensi delle "Norme per la selezione  psicoattitudinale
dei candidati partecipanti  ai  concorsi  dell'Aeronautica  Militare"
emanate  dal  Comando  Scuole  dell'Aeronautica  Militare/3ª  Regione
Aerea. I candidati saranno convocati al tirocinio a  essi  riservato,
in  considerazione  del  ruolo  per  il  quale  gli   stessi   stanno
concorrendo, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6,  comma
8. 
    2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in  piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare  il
referto del test di gravidanza (su sangue o  urine)  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale,  entro   i   cinque   giorni
calendariali antecedenti alla  data  di  presentazione  al  tirocinio
psicoattitudinale e  comportamentale.  La  mancata  presentazione  di
detta documentazione determinera' l'esclusione  del  concorrente  dal
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. 
    Se  all'atto  della  presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio stesso dovessero insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi
sulla  persistenza  della   idoneita'   psicofisica   precedentemente
riconosciuta,  per  eventi  frattanto   verificatisi,   e'   facolta'
dell'Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento
di indagini e conseguente espressione di parere medico - legale circa
la persistenza dell'idoneita' medesima. 
    3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di  vita  interna
dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Aeronautica; 
      b)  effettueranno   un   programma   di   attivita',   di   cui
all'Appendice al bando, inteso a verificare il possesso delle doti di
carattere e  delle  qualita'  richieste  dall'art.  646  del  decreto
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina a Ufficiale  in
servizio permanente effettivo dell'Aeronautica Militare; 
      c) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio. 
    4. Durante il tirocinio  i  frequentatori  saranno  ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
programmate. 
    5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi  minimi  indicati
nella citata Appendice; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      c) non supereranno  con  esito  favorevole  le  prove  sportive
obbligatorie indicate nella predetta Appendice; 
      d) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano
complessivamente  un  terzo  della  durata  del  tirocinio  medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le  giornate  in
cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel  computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura  sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a  seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 
    6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti  che,
al termine dello stesso, saranno giudicati  idonei  dalla  competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti  in  ogni  singola  prova  che  determinera'  il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 
    7.   I   concorrenti    giudicati    idonei    saranno    ammessi
all'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Art. 16 Prova orale

				Art. 16 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale,  prevista  in  tutti  i  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma  1,  vertera'  sugli  argomenti  di  cui  ai
programmi riportati nelle Appendici al bando. 
    2. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione - di cui  al
precedente art. 6, comma 7 - e' prevista per i soli concorsi  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a)  e  d)  in  quanto,  per  i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  b)  e  c)  la
prova orale avra' luogo contestualmente ad altre  prove  concorsuali.
Pertanto,  eventuali  istanze  di  riconvocazione   dovranno   essere
proposte: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), all'atto della  convocazione  alle  prove  di  efficienza
fisica; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera   c),    all'atto    della    convocazione    al    tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale. Potranno essere prese, comunque,
in considerazione eventuali istanza  di  riconvocazione  per  i  soli
ruoli per cui non e' previsto lo svolgimento di un  solo  periodo  di
tirocinio.

Art. 17 Accertamento della conoscenza della lingua inglese e prove facoltative di lingua straniera

				Art. 17 
 
 
Accertamento  della  conoscenza  della   lingua   inglese   e   prove
                   facoltative di lingua straniera 
 
 
    1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita': 
      - accertamento della  conoscenza  della  lingua  inglese:  tale
accertamento e' previsto quale prova obbligatoria in  tutti  concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 e verra' effettuato  secondo  le
modalita' specificate nelle Appendici al bando; 
      - per il solo concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettere d), prova scritta facoltativa di lingua straniera: tale prova
potra' essere sostenuta in una delle lingue straniere  a  scelta  del
candidato tra quelle indicate nell'apposito Allegato con le modalita'
indicate  alla  Sezione  2,  Paragrafo  7  dell'Appendice  Arma   dei
Carabinieri al bando.  I  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui al precedente art. 1,  comma  2,  lettera  d)  non
potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca; 
      - prova orale facoltativa di lingua straniera:  tale  prova  e'
prevista in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1 e  potra'  essere  sostenuta  in  lingue  straniere  a  scelta  del
candidato tra quelle indicate nelle Appendici al bando. 
    2.  La  prova  facoltativa  potra'  essere  sostenuta  dai   soli
concorrenti  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  nella   domanda   di
partecipazione al concorso di interesse. 
    3. La prova orale facoltativa, della durata massima di 15 minuti,
si svolgera' con le seguenti modalita': 
      - breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla
presentazione del candidato; 
      - lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e  valutazione
personale; 
      - conversazione  guidata,  che  abbia  come  spunto  il  brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di  espressioni
di uso quotidiano e formule comuni. 
    Per il solo concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere d), la prova orale facoltativa  di  lingua  straniera  potra'
essere sostenuta dai candidati che avranno superato la prova  scritta
facoltativa nella medesima lingua. 
    4. Al termine dell'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
inglese  e  della  prova  facoltativa  di  lingua  straniera  saranno
assegnati i punteggi indicati nelle Appendici al bando. Tali punteggi
saranno utili per la formazione delle graduatorie finali. 
    5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio dell'accertamento
della  conoscenza  della   lingua   inglese,   nonche'   quelli   che
rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso.  Il  mancato
espletamento  della  prova  facoltativa  di  lingua   straniera   non
determinera', invece, l'esclusione dai concorsi.  I  concorrenti  che
non intenderanno sostenere  piu'  detta  prova  facoltativa  dovranno
rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.

Art. 18 Prova di informatica

				Art. 18 
 
 
                        Prova di informatica 
 
 
    1. I concorrenti del concorso di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettera c) sosterranno la  prova  di  informatica,  a  cura  della
competente commissione. Tale prova consistera' nella somministrazione
collettiva  di  questionari  a  risposta  multipla,  finalizzati   ad
accertare il livello di cultura generale nel settore informatico, con
particolare riferimento alle caratteristiche hardware e software  dei
calcolatori attualmente utilizzati. 
    2. La prova si articolera' secondo quanto indicato nell'Appendice
al bando.

Art. 19 Tirocinio

				Art. 19 
 
 
                              Tirocinio 
 
 
    1. La convocazione al tirocinio, previsto per i soli concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), avverra'  con  le
modalita' di cui al precedente art.  6,  commi  8  e  9.  Durante  il
tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove  e  accertamenti
nelle aree indicate nelle Appendici  al  bando,  in  cui  sono  anche
riportati i relativi punteggi attribuibili. 
    2. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, comunque
non superiore a sessanta,  durante  i  quali  tutti  i  frequentatori
saranno ulteriormente selezionati sulla base del  rendimento  fornito
nelle attivita' militari e scolastiche. 
    3. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti  previsti  per  l'ammissione  ai  corsi,
saranno sottoposti al  test  di  gravidanza  mediante  analisi  sulle
urine. Se  ammessi  alla  frequenza  del  corso,  saranno  nuovamente
sottoposti a detto test. In caso  di  positivita',  saranno  rinviati
d'ufficio  e  ammessi  al  corso  successivo,  subordinatamente  alla
verifica del mantenimento dei requisiti necessari  per  l'ammissione,
di cui al precedente art. 2. 
    4. Se all'atto della presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio  stesso,  per  taluni  concorrenti  insorgano  dubbi  sulla
persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta,
sara' facolta'  dell'Accademia  Militare  inviare  detti  concorrenti
all'osservazione delle competenti commissioni  per  gli  accertamenti
psicofisici, nominate nell'ambito dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e d), per un supplemento  di  indagini  e
conseguente  espressione  di  parere  medico  -   legale   circa   la
persistenza dell'idoneita' medesima. 
    5.  I  concorrenti  convocati  per  la  frequenza  del  tirocinio
dovranno consegnare: 
      a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 × 5), con  scritto
in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e  data
di  nascita.  Nessuna  autenticazione  deve  essere   apposta   sulla
fotografia; 
      b) certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      c) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    I  medesimi  dovranno  inoltre  sottoscrivere,  ai  sensi   delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  apposita  dichiarazione  sostitutiva  che  confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 
    6.  I  concorrenti  ammessi  al  tirocinio  dovranno   contrarre,
all'atto della presentazione in Accademia, una  ferma  volontaria  di
durata pari a  quella  del  tirocinio  stesso,  dalla  quale  saranno
prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne  saranno
esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza  maggiore
- o non saranno comunque ammessi ai corsi. I  concorrenti  compiranno
il tirocinio: 
      a) in qualita' di Militari di Truppa, se provenienti dalla vita
civile; 
      b) con il grado rivestito,  previo  richiamo  in  servizio,  se
Ufficiali o Sottufficiali di complemento congedati; 
      c) con il grado rivestito, se militari in servizio. 
    7. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno  a
percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. Essi  non
dovranno contrarre la ferma di cui al precedente  comma.  Qualora  la
data del congedo venga a cadere nel periodo  del  tirocinio,  saranno
chiamati a contrarre una ferma per la durata  residua  del  tirocinio
stesso. 
    8. I concorrenti di cui al precedente comma 6, lettera b) saranno
richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data
di presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio  e  fino
al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in  qualita'  di
Allievi. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno,  per
rinuncia, la frequenza del tirocinio  o  non  lo  supereranno  o  non
saranno comunque ammessi ai corsi. 
    9. I concorrenti che, all'atto della presentazione  in  Accademia
per  la  frequenza  del  tirocinio,  sono  gia'  alle  armi   saranno
collocati,  per  la  durata  del  tirocinio  e   sino   all'eventuale
ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati  presso
l'Accademia stessa e saranno rinviati agli  Enti  di  provenienza  se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio  o  non  lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 
    10. I militari alle armi il cui collocamento in congedo  viene  a
cadere durante la  frequenza  del  tirocinio  saranno  trattenuti  in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione  in  Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 
    11. Durante il tirocinio i concorrenti  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari di vita interna  dell'Istituto  previste  per  gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e  alloggio
e sara', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto  da  restituire
in  caso  di  mancata  ammissione  ai  corsi  regolari.   Non   sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione  contestuale  ad  altri
concorsi. 
    12. Saranno esclusi dal  concorso  e  rinviati  dall'Accademia  i
frequentatori che: 
      a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      b) matureranno  assenze  prolungate,  anche  non  continuative,
complessivamente superiori alla  meta'  della  durata  del  tirocinio
stesso. Saranno  considerate  assenze,  senza  eccezione  alcuna,  le
giornate in cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I  candidati  convocati
in data successiva  all'inizio  del  tirocinio  ai  sensi  di  quanto
disposto nelle  Appendici  al  bando  dovranno,  comunque,  risultare
presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio; 
      c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione  da
parte  della  competente  commissione,  della  prescritta   idoneita'
psicofisica; 
      d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla  preposta  commissione  di  formulare  il  giudizio
finale. 
    13. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il  giudizio
di  inidoneita',  da  considerare  definitivo,  saranno  esclusi  dal
concorso.

Art. 20 Graduatorie di merito

				Art. 20 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Le graduatorie di merito dei concorsi  di  cui  al  precedente
art.  1,  comma  1  saranno  formate  dalle  competenti   commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle  Appendici  al  bando.
Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
la preposta commissione provvedera', ove  previsto,  all'assegnazione
alle Armi o Corpi, in applicazione dei criteri di cui alle  Appendici
al bando. Le graduatorie di  merito  saranno  approvate  con  decreti
dirigenziali. 
    2. Nei predetti decreti si terra' conto delle  riserve  di  posti
previste nelle  Appendici  al  bando  e,  a  parita'  di  merito,  si
applicheranno le disposizioni concernenti i titoli di preferenza,  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, dichiarati nella domanda di partecipazione. 
    3.   Saranno   dichiarati   vincitori,   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  4,  i  concorrenti  che  si  collocheranno   utilmente   nelle
graduatorie di merito. 
    4. I  decreti  dirigenziali  di  approvazione  delle  graduatorie
saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della  difesa
e di tale pubblicazione sara' dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno
pubblicati nel portale e nel sito www.persomil.difesa.it

Art. 21 Accertamento dei requisiti

				Art. 21 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2, gli Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale
Militare provvederanno a chiedere alle  Amministrazioni  Pubbliche  e
agli  Enti  competenti  la  conferma  di   quanto   dichiarato,   dai
concorrenti risultati vincitori, nelle domande di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  rese  dai
medesimi. In particolare, tale attivita' sara' svolta: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  a),  dal  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), dall'Accademia Navale; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), dall'Accademia Aeronautica; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d),  dal  Centro  Nazionale  di  Selezione  e   Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto  della  dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai  benefici  eventualmente  conseguiti  per
effetto della dichiarazione non veritiera. 
    3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
Allievi saranno tenuti a frequentare, i  medesimi,  a  richiesta  del
competente ente delegato dalla Direzione Generale  per  il  Personale
Militare ovvero dell'Istituto di formazione,  dovranno  sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado, come da modello rinvenibile  tra  gli  Allegati  al  bando.  I
concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far  vistare  la  loro
firma apposta in calce alla  predetta  dichiarazione  sostitutiva  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore; 
      b) la mancata iscrizione per  l'anno  accademico  2018  -  2019
presso le Universita'. 
    4. I  vincitori  di  sesso  femminile  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), ai fini  della  verifica
dei  requisiti  previsti  per   l'ammissione   ai   corsi,   all'atto
dell'incorporamento,  dovranno   essere   sottoposti   al   test   di
gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere b) e  c),  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia,
saranno sottoposti a visita al fine  di  verificare  il  mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare. 
    5. I Comandi delle Scuole Militari dovranno inviare, a  richiesta
degli Enti competenti, gli elenchi  nominativi  dei  partecipanti  ai
concorsi in qualita' di Allievi, distinguendo quelli che hanno o  non
hanno superato l'esame di maturita', con il relativo voto e i verbali
di  valutazione  in  attitudine   militare   espressa   dall'apposita
commissione.

Art. 22 Vincoli di servizio

				Art. 22 
 
 
                         Vincoli di servizio 
 
 
    1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di  cui  al
precedente art. 1,  comma  1  saranno  ammessi  ai  corsi  presso  le
Accademie di Forza Armata, acquisiranno la  qualifica  di  Allievi  e
dovranno contrarre, all'atto della presentazione presso l'Istituto di
formazione, una ferma volontaria di anni  tre  e  assoggettarsi  alle
leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa.  Coloro  che
non sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati  rinunciatari
all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 
    2.  All'atto   dell'incorporazione   i   concorrenti   vincitori,
qualunque sia la loro provenienza, sono resi edotti dell'obbligo,  da
assumersi all'ammissione al terzo  anno  di  corso,  di  rimanere  in
servizio  per  il  periodo  previsto  dalla  normativa  vigente,   in
relazione alla durata del proprio corso di studi. 
    3.  Agli  Allievi  Ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il
consenso a essere presi in considerazione ai  fini  di  un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di Informazione  e  Sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    4. I vincitori di concorso saranno sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in  ordine  agli
eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese  dal
personale sanitario di cui alla Direttiva Tecnica  14  febbraio  2008
della Direzione Generale della Sanita' Militare,  recante  "Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali  e  delle
altre misure di profilassi". 
    5. Gli ammessi ai corsi d'Accademia potranno essere: 
      a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni); 
      b)  espulsi   per   motivi   disciplinari,   di   salute,   per
insufficiente attitudine professionale (in genere o  -  per  il  solo
ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita'  pilota  -
al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. 
    6. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1
conseguiranno la nomina a Ufficiale in servizio permanente ai sensi e
con le modalita' prescritte dalla normativa vigente.

Art. 23 Disposizioni per i militari

				Art. 23 
 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
 
    1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei  corsi  presso  le
Accademie, i concorrenti gia'  alle  armi  e  quelli  richiamati  dal
congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di  appartenenza,  con   la
conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura  della  Direzione
Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art. 864,  comma  1,
lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. La  cancellazione  avra'  effetto  dalla  data  di
ammissione in qualita' di Allievo ai corsi regolari. A tal fine,  gli
Istituti forniranno, al termine  dei  ripianamenti,  alle  competenti
Divisioni della Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  gli
elenchi dettagliati dei  concorrenti  gia'  alle  armi  e  di  quelli
richiamati dal congedo ammessi al  corso.  Agli  Allievi  provenienti
dagli Ufficiali,  dai  Sottufficiali  e  dai  Volontari  in  servizio
permanente  espulsi  o  dimessi  dai  corsi   si   applicheranno   le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  599  e  600  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  in  materia  di,
rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi. 
    2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle  armi  risultati  vincitori  del  concorso  dovranno
trasmettere, entro 15 giorni dalla  richiesta  da  parte  degli  Enti
competenti, la copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e  tutti
i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa  quella
relativa all'ammissione  in  Accademia,  senza  alcuna  soluzione  di
continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.

Art. 24 Trattamento economico degli Allievi

				Art. 24 
 
 
                 Trattamento economico degli Allievi 
 
 
    3. Le spese  relative  al  mantenimento  e  all'istruzione  degli
Allievi delle Accademie sono a carico dell'Amministrazione nei limiti
e con le modalita' fissate dalle norme vigenti,  ai  sensi  dell'art.
530 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuita',  dal
ruolo  degli  Ufficiali  in   Ferma   Prefissata,   dai   ruoli   dei
Sottufficiali, dai ruoli dei Graduati e dai  ruoli  dei  Militari  di
Truppa  competono  gli   assegni   del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione in Accademia.  Se  questi  sono  superiori  a  quelli
spettanti  nella  nuova  posizione,  sara'  attribuito   un   assegno
personale riassorbibile, salvo diversa previsione  di  legge,  con  i
futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di  carriera
o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 
    3. Agli Allievi  non  provenienti  dalle  predette  categorie  di
personale saranno corrisposte le competenze mensili  nella  misura  e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 25 Esclusioni

				Art. 25 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1.  L'Amministrazione  della  Difesa  potra'  escludere  in  ogni
momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto  in
possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso  alle  Accademie
di Forza Armata, nonche' escludere i  medesimi  dalla  frequenza  dei
corsi regolari, se il difetto dei requisiti sara' accertato durante i
corsi stessi.

Art. 26 Trattamento dei dati

				Art. 26 
 
 
                        Trattamento dei dati 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso gli Enti delegati dalla  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare per  le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e
saranno  trattati  presso  una   banca   dati   automatizzata   anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente,  nonche'  agli  Enti
previdenziali. 
    3. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  predetto
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
direttore  generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per la parte di competenza: 
      i Comandanti degli Istituti/Centri di Selezione delegati  dalla
Direzione Generale per il Personale Militare; 
      i presidenti delle commissioni di concorso. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 27 dicembre 2017  
 
                                        il Generale di Corpo d'Armata 
                                                  Gerometta           
 
l'Ammiraglio Ispettore Capo 
          Melone

Allegato 1

  1. 	Allegato 

    APPENDICE ESERCITO

    CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI AL
    200° CORSO DELL'ACCADEMIA MILITARE


    Parte di provvedimento in formato grafico



    APPENDICE MARINA MILITARE

    CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI
    ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI DELL'ACCADEMIA NAVALE


    Parte di provvedimento in formato grafico



    APPENDICE AERONAUTICA MILITARE

    CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI
    ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI REGOLARI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA


    Parte di provvedimento in formato grafico



    APPENDICE ARMA DEI CARABINIERI

    CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA PER LA FORMAZIONE DI BASE
    DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI


    Parte di provvedimento in formato grafico



    ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO


    Parte di provvedimento in formato grafico

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