MINISTERO DELLA SALUTE Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico "Istituto Santa Maria e San Gallicano", appartenente agli "Istituti Fisioterapici Ospitalieri" di Roma. (23E04209)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 11-04-2023

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS pubblico "Istituto Santa Maria e San Gallicano", appartenente agli "Istituti Fisioterapici Ospitalieri" di Roma. (23E04209)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA SALUTE
  • Data: 11-04-2023
  • Scadenza: 14-05-2023

Art. 1 Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni; 
    Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001   n.   165,   e   successive   modificazioni,   concernente   la
partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 
    Visto  il  decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,   e
successive modificazioni, recante il riordino della disciplina  degli
Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  a  norma
dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    Visti, in particolare, l'art. 3, comma 4, l'art. 5,  comma  1,  e
l'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n.  288  del  2003
come modificato e integrato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022,
n. 200, i quali prevedono che il direttore scientifico,  in  possesso
di comprovate capacita' scientifiche e manageriali, sia nominato  dal
Ministro  della  salute   sentito   il   Presidente   della   regione
interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non  superiore
a cinque, e che l'incarico  del  direttore  scientifico  degli  IRCCS
pubblici comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto  di
lavoro  pubblico  o  privato,  fatta  salva  l'attivita'  di  ricerca
preclinica,  clinica,  traslazionale  e  di  formazione,   esercitata
nell'interesse esclusivo dell'Istituto, senza ulteriore compenso; 
    Visto  l'art.  3,  comma  5,   dell'Atto   di   intesa,   recante
"Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di  ricovero
e cura  a  carattere  scientifico  non  trasformati  in  fondazione",
sancito il 1° luglio 2004 in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, ai sensi dell'art.  5  del  citato  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131; 
    Visto l'art.  1,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante disposizioni  in  materia
di  direttori  scientifici  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico,  il  quale  stabilisce  che  la  nomina   del
direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico (IRCCS) e'  effettuata  dal  Ministro  della  salute  nel
rispetto dei criteri generali fissati  dall'atto  di  intesa  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
delle  competenze  statutarie,  di  cui  all'art.   5   del   decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 
    Visto, altresi', il comma 2,  del  predetto  art.  1  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n.  42  del  2007,  il  quale
prevede la pubblicazione di un apposito bando, con indicazione  delle
modalita'  e  dei  tempi  di  presentazione  delle  domande,  per  la
selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (di seguito IRCCS); 
    Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 42 del  2007,  che  disciplina  la  composizione  della
Commissione per la selezione della terna di candidati per  la  nomina
dei direttori scientifici degli IRCCS; 
    Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
secondo  cui  la  natura  esclusiva   dell'incarico   del   direttore
scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico comporta l'incompatibilita' con  qualsiasi  altro
rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di  qualsiasi
attivita' professionale; 
    Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
e successive modificazioni ed integrazioni, che, tra l'altro, prevede
il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni,
di incarichi  dirigenziali  o  direttivi  a  tutti  i  soggetti  gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 
    Viste le Circolari del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre  2014  e  n.  4  del  10
novembre 2015, interpretative della suddetta norma, nelle quali,  tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento  a
soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni  destinatarie
a  non  conferire  incarichi  retribuiti  a  soggetti  prossimi  alla
pensione, il cui  mandato  si  svolga  sostanzialmente  in  una  fase
successiva al collocamento in quiescenza; 
    Visto il decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190", e, in particolare l'art. 20; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 8 maggio 2020, con  il
quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell'IRCCS di diritto pubblico "Istituti  fisioterapici  ospitalieri"
con sede legale in Roma, via Elio Chianesi, n. 53, relativamente alla
disciplina di "oncologia" per  l'"Istituto  nazionale  tumori  Regina
Elena", e alla disciplina di  "dermatologia"  per  l'"Istituto  Santa
Maria e San Gallicano"; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 28 dicembre  2017  con
il quale il dott. Aldo Morrone e' stato nominato, per un  periodo  di
cinque anni, Direttore scientifico  del  richiamato  "Istituto  Santa
Maria e San Gallicano"; 
    Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina  del  Direttore
scientifico  dell'IRCCS  "Istituto  Santa  Maria  e  San   Gallicano"
appartenente agli "Istituti fisioterapici ospitalieri" di Roma; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande 
 
 
    1. E' indetto un  bando  per  la  selezione  dei  candidati  alla
direzione scientifica dell'IRCCS pubblico "Istituto Santa Maria e San
Gallicano", appartenente agli "Istituti fisioterapici ospitalieri" di
Roma, riconosciuto per la disciplina  di  "dermatologia",  rivolta  a
candidati  in  possesso   di   documentata   produzione   scientifica
internazionale di alto profilo, esperienza e  capacita'  manageriali,
specifica capacita' di organizzazione della ricerca e  di  lavoro  di
equipe,  nonche'  comprovate  relazioni  scientifiche   nazionali   e
internazionali. 
    2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per  via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori  e
compilando  e  sottoscrivendo,  con   firma   digitale,   il   modulo
disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo  giorno
successivo alla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    3. Al termine delle  attivita'  di  compilazione  e  invio  della
domanda per via telematica, il candidato ricevera'  un  messaggio  di
posta  elettronica  a  conferma  dell'avvenuta   acquisizione   della
domanda. 
    4. La modifica della domanda potra' essere effettuata  fino  alla
scadenza  del  termine  di  presentazione  di   cui   al   comma   2;
l'applicazione  informatica  consente  di  modificare  i  dati   gia'
inseriti;  allo  scadere  del  termine  predetto  l'applicazione  non
permettera'   piu'   alcun   accesso   al   modulo   elettronico   di
compilazione/invio delle domande. 
    5. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.

Art. 2 Requisiti generali di ammissione

				Art. 2 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    1.  Possono  partecipare  alla  presente  selezione  coloro   che
possiedono i seguenti requisiti generali: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo (CE)  2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese  terzo  con
titolarita' di un permesso di  soggiorno  (UE)  per  soggiornanti  di
lungo periodo  ai  sensi  dell'art.  38,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
      b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale  in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia; 
      c) comprovate capacita' scientifiche e manageriali. 
    2. Per coloro che abbiano conseguito il  titolo  all'estero,  gli
estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere  dichiarati
dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di  partecipazione
alla selezione. 
    3. Non possono partecipare alla selezione coloro che: 
      a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo; 
      b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero  destituiti
o  licenziati  o  dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,  nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; 
      c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i  tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3 Documentazione da presentare

				Art. 3 
 
 
                    Documentazione da presentare 
 
 
    1. Il candidato  dovra'  presentare  la  seguente  documentazione
inerente a: 
      a) curriculum formativo e  professionale,  con  indicazione  in
particolare della laurea, o altri titoli  accademici,  dell'attivita'
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi  di  laurea  e/o
presso istituzioni pubbliche; 
      b) documentazione  inerente  alla  produzione  scientifica  con
indicazione dell'impact factor in posizione  di  rilievo  (1°,  2°  o
ultimo  autore)  nelle  20  pubblicazioni  degli  ultimi dieci  anni,
selezionate dal candidato con  particolare  riferimento  all'area  di
dermatologia; 
      c) documentazione inerente alla  continuita'  della  produzione
scientifica degli ultimi dieci anni, comprensiva dell'impact factor e
citation index; 
      d)  documentazione  inerente  la  capacita'  manageriale,   con
indicazione dei  finanziamenti  pubblici  e  privati  ottenuti  negli
ultimi dieci anni, della posizione  di  coordinamento/responsabilita'
di strutture di ricerca/assistenza negli  ultimi  dieci  anni  (quali
incarichi almeno annuali di direzione  di  istituti  di  ricerca,  di
unita' complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della  gestione  come  responsabile  di  laboratori  e/o  banche   di
materiale  biologico  (es.:  cellule  staminali  emopoietiche,  osso,
cornee,  materiale  da  malattie  rare,   linee   cellulari,   agenti
patogeni), di registri nazionali di  tumori  e/o  malattie  rare,  di
facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per
qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere  o  nazionali,
di  brevetti   registrati   con   opzioni   e   royalties   incassate
dall'Istituzione diretta, e con la presentazione di un  programma  di
sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di obiettivi, modalita'
di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento; 
      e) documentazione inerente all'attivita' di collaborazione  con
gruppi  di  ricerca  nazionali  ed  esteri  e,  in  particolare,   il
coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di
ricerca   coordinati   da   laboratori   esteri   o   nazionali,   le
partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere,  l'attivita'  di
ricerca traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

Art. 4 Nomina della Commissione

				Art. 4 
 
 
                      Nomina della Commissione 
 
 
    1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verra' nominata con  decreto
del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del  termine
per la presentazione delle domande. 
    2. I nominativi dei componenti della Commissione di cui al  comma
1 saranno resi  pubblici  attraverso  pubblicazione  del  decreto  di
nomina sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it). 
    3.  La  Commissione   di   valutazione   potra'   accedere   alla
documentazione   inviata   dai   candidati   attraverso    il    sito
http://ricerca.cbim.it/direttori, tramite l'utilizzazione di username
e password.

Art. 5 Criteri e modalita' di valutazione della Commissione

				Art. 5 
 
 
        Criteri e modalita' di valutazione della Commissione 
 
 
    1. Le domande saranno esaminate dalla Commissione di  valutazione
che individuera', in  ordine  alfabetico,  una  terna  di  candidati,
esprimendo un motivato giudizio  sulla  inclusione  e  sulla  mancata
inclusione nella terna. Detta terna sara' sottoposta alle valutazioni
del Ministro della salute per  la  nomina  del  candidato  prescelto,
sentito il Presidente della regione interessata. 
    2. La Commissione di valutazione, al  fine  della  selezione  dei
candidati,  utilizza  criteri  specifici  predefiniti,  allegati   al
presente bando, quale parte integrante dello stesso. 
    3. La Commissione, al fine del  contenimento  dei  costi,  potra'
effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.

Art. 6 Conferimento dell'incarico

				Art. 6 
 
 
                     Conferimento dell'incarico 
 
 
    1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale  ed
e' conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina  del
candidato  prescelto  nell'ambito  della  terna   individuata   dalla
Commissione di valutazione. 
    2. Il trattamento economico e' definito nel contratto individuale
che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

Art. 7 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita'

				Art. 7 
 
 
             Dichiarazione sulla insussistenza di cause 
               di inconferibilita' e incompatibilita' 
 
 
    1.   Il   candidato   prescelto,   all'atto   del    conferimento
dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause
di inconferibilita' e di incompatibilita'  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 8 Oneri

				Art. 8 
 
 
                                Oneri 
 
 
    1. Ai  componenti  della  Commissione  di  cui  all'art.  4,  non
residenti a Roma, spetta il  rimborso  delle  spese  di  missione.  I
predetti componenti sono equiparati,  ai  fini  del  trattamento,  ai
dirigenti di prima fascia, ai  sensi  dell'art.  28  della  legge  28
dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese  relative
al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione
restano a carico della medesima. 
    2. Gli oneri relativi al trattamento di missione  dei  componenti
della  Commissione,  valutati  presuntivamente  in   euro   2.000,00,
graveranno sul capitolo 3125 p.g. 3, "Spese per  il  funzionamento  -
compresi i gettoni  di  presenza,  i  compensi  ai  componenti  e  le
indennita' di missione ed il rimborso spese di  trasporto  ai  membri
estranei all'amministrazione della salute - di consigli,  comitati  e
commissioni in materia di ricerca medica", nell'ambito della Missione
"Ricerca e innovazione" - Programma "Ricerca  per  il  settore  della
sanita' pubblica" - "Funzionamento" - C.D.R. "Direzione della ricerca
e dell'innovazione in sanita'", allocato nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2023.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

				Art. 9 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti  dai  candidati  con  la  domanda  di
partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione  generale
della ricerca e dell'Innovazione in sanita' - Ufficio II - e trattati
per le finalita' di gestione della  procedura  ai  sensi  e  per  gli
effetti del regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento
europeo e del Consiglio, attuato con decreto  legislativo  10  agosto
2018, n. 101. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
 
      Roma, 2 marzo 2023  
 
                                               Il Ministro: Schillaci

Allegato 1

  1. 	Allegato 

    VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
    DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI


    Criteri di valutazione

    Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo
    e di qualita', indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico -
    sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute
    sull'organizzazione dei servizi e sulla salute della popolazione, in
    coerenza con la missione degli IRCCS, che e' quella di coniugare la
    ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l'attivita'
    clinica a livello di eccellenza.
    E' importante, infatti, che il candidato possa rapidamente
    inserirsi nelle attivita' dell'IRCCS e cio' sara' possibile soltanto
    se ha competenze ed esperienza nel campo scientifico,
    nell'organizzazione e direzione dei gruppi di ricerca, nel saper fare
    fundraising, nella ricerca di base, ma soprattutto e necessariamente
    in quella clinica e traslazionale; tutto questo sara' dimostrato,
    anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio
    dell'IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realta'
    dell'Istituto.
    Per tale motivo la commissione dovra' esprimere giudizi puntuali
    sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
    L'utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversita' tra gli IRCCS
    del tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico
    utilizzare criteri numerici aspecifici, universalmente accettati, ma
    per questo molto poco sensibili alle peculiarita' dell'IRCCS che
    prevedono certamente una forte competenza scientifica ma anche
    importanti capacita' manageriali e di relazione al fine di consentire
    la piena coincidenza d'intenti tra la parte di ricerca con quella
    assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un
    mero punteggio ma solo con una descrizione dei punti di forza e
    debolezza del candidato.
    La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che
    ritiene maggiormente idonei alla direzione scientifica dell'Ente e
    deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come
    anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
    Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una
    serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la
    maturazione del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile
    la motivazione che porta alla selezione della terna.
    La Commissione, pertanto, dovra' dare un giudizio motivato
    relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali.
    Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle
    motivazioni che lo hanno determinato.
    La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
    solo alla fine indichera' in ordine alfabetico i tre candidati
    prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato
    alla non inclusione nella terna dei restanti.
    Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
    procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:

    Formazione e professionalita' del candidato
    Ai fini della valutazione, la Commissione terra' conto della
    laurea, della specializzazione e/o dottorato, dell'attivita'
    specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o
    presso istituzioni pubbliche, con particolare attenzione
    all'attinenza alla disciplina di riconoscimento dell'IRCCS.

    Produzione scientifica
    Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact
    factor, citation analysis e continuita'), la commissione utilizzera'
    gli indici bibliometrici accreditati dalla comunita' scientifica
    internazionale (web of science e/o scopus) e analizzera'
    specificamente i seguenti aspetti:
    attinenza all'area di riconoscimento dell'IRCCS;
    rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento
    della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
    nonche' per i benefici sociali derivati, anche in termini di
    congruita', efficacia, tempestivita' e durata delle ricadute;
    originalita'/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
    acquisizioni o all'avanzamento di conoscenze, nel settore di
    riferimento;
    internazionalizzazione e/o potenziale competitivo
    internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione
    scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini
    di rilevanza, competitivita', diffusione editoriale e apprezzamento
    della comunita' scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con
    ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.
    Non saranno considerate piu' di 20 pubblicazioni. Nel caso di
    presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20
    dell'elenco predisposto dal candidato.

    Capacita' manageriali
    Ai fini della valutazione delle capacita' manageriali, la
    commissione analizzera' il volume totale dei finanziamenti ottenuti
    dal candidato negli ultimi dieci anni, l'esperienza nella gestione
    delle banche di materiale biologico, l'entita' del materiale bancato
    e il numero delle forniture a terzi, la posizione di
    coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza, con
    incarichi di durata non inferiori a un anno.
    Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
    commissione, e' il programma di sviluppo presentato dal candidato per
    il miglioramento/potenziamento della ricerca dell'IRCCS specie per
    quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalita' per
    raggiungerli, gli investimenti e le fonti di finanziamento.

    Attivita' di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri
    Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione
    analizzera', nell'ambito dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, la
    complessita' dei progetti presentati, le iniziative scientifiche,
    svolte in ambito nazionale e internazionale, con il relativo impatto,
    la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato
    in esse svolto e l'attivita' di ricerca traslazionale svolta dal
    medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.

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