PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Anno scolastico 2024-2025. (26E01866)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31-03-2026

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 e dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Anno scolastico 2024-2025. (26E01866)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • Data: 31-03-2026
  • Scadenza: 30-04-2026

Art. 1 Oggetto e finalita' del concorso

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  400,  recante  la  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri"; 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e  della  criminalita'  organizzata",  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata"
e successive modificazioni,  ed  in  particolare  l'art.  4,  che  ha
previsto l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime  del
terrorismo, nonche' dei loro orfani e figli per ogni anno  scolastico
a partire  dal  1997  e  l'art.  5,  secondo  cui,  con  uno  o  piu'
regolamenti, sono dettate  le  norme  di  attuazione  della  medesima
legge; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
    Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b) della legge 23  dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni,  che  prevede  l'estensione
dei benefici di cui alla sopra citata legge  n.  407  del  1998  agli
orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata,  alle
vittime del dovere e ai loro superstiti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  "Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa"  ed  in
particolare l'art. 46 in materia di dichiarazioni sostitutive  e  gli
articoli 75 e 76 in materia di  sanzioni  per  le  dichiarazioni  non
veritiere; 
    Visto il decreto-legge 20 gennaio 2004,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n.  68  ed  in  particolare
l'art. 1-bis recante disposizioni  in  favore  delle  famiglie  delle
vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206,  recante  "Nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante  "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  luglio  2006,
n. 243, recante  "Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante "Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei  loro  superstiti",  emanato  in  attuazione  del
citato art. 5 della legge n. 407 del 1998; 
    Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  58  del  2009  nell'ambito  del   quale   sono
individuati il  numero  e  gli  importi  delle  borse  di  studio  da
assegnare nei limiti dello stanziamento indicato  dall'art.  4  della
stessa legge n. 407 del 1998,  cosi'  ripartiti:  trecento  borse  di
studio dell'importo di 400,00 euro ciascuna, destinate agli  studenti
della scuola primaria e secondaria di primo grado; trecento borse  di
studio dell'importo di 800,00 euro ciascuna, destinate agli  studenti
della scuola secondaria di secondo grado; 
    Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 58 del 2009 che definisce i requisiti di ammissione; 
    Visto, altresi', l'art. 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 58  del  2009  che  disciplina  la  composizione  della
Commissione e le modalita' di formazione delle graduatorie; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare", e  in  particolare  l'art.  1837,
comma  1,  il  quale  prevede  che  nei   confronti   del   personale
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di
studio riservate alle vittime del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai  sensi
dell' art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art.
1904, secondo cui al personale militare spettano  le  provvidenze  in
favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere,
previste dalle seguenti disposizioni: a) legge  13  agosto  1980,  n.
466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998,  n.
407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge  10  ottobre  2005,  n.
207; 
    Vista la legge 4 novembre  2010,  n.  183,  recante  "Deleghe  al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione  di  enti,
di congedi, aspettative e permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie  di  lavoro."  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'art. 34 in materia di ISEE; 
    Visto l'art.  5  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  concernente  la
revisione delle modalita' di determinazione dell'ISEE; 
    Vista la legge 30 dicembre 2025, n.  199,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2026  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028 ed  in  particolare  l'art.  8,
recante "Stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito e disposizioni relative"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  30
dicembre 2025 - inerente alla ripartizione in capitoli  delle  Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario  2026  e  per  il  triennio  2026-2028,  e  in
particolare la tabella 7, in cui e' indicata la consistenza  pari  ad
euro 360.000,00, per l'anno 2026, del capitolo 1498 "Borse di  studio
riservate  alle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata nonche' agli orfani e ai figli"; 
    Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo  di
bilancio dello stato di previsione del  Ministero  dell'istruzione  e
del merito per l'anno 2026, pari ad euro 360.000,00, sono sufficienti
alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo il numero  e
gli  importi  previsti  dal  citato  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 58 del 2009, come sopra indicati. 
    Considerato che, a norma  dell'art.  3  del  citato  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  58  del  2009,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri provvede annualmente a bandire i concorsi  per
l'assegnazione delle borse di studio; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e finalita' del concorso 
 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per titoli,  per  l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita'  organizzata,  nonche'  dei  loro  superstiti,  di   cui
all'art. 4 della  legge  23  novembre  1998,  n.  407,  e  successive
modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui
all'art. 82 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
modificazioni, dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis  del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di  cui  all'art.  1
della legge 3 agosto 2004, n.  206,  riservato  agli  studenti  della
scuola primaria e secondaria di primo grado e  scuola  secondaria  di
secondo grado. 
    2. Per l'anno scolastico 2024-2025 saranno assegnate  nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito: 
      a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo
grado; 
      b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2  e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
    4. Le somme relative alle  borse  per  le  singole  categorie  di
studio di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato  comma  2,
ove  non  utilizzabili  per  carenza  di  aspiranti,  possono  essere
assegnate ad altra categoria anche in eccedenza al numero delle borse
di studio previsto, come disposto dall'art. 2, comma  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  maggio  2009,  n.  58   possono   essere   beneficiari
dell'assegnazione delle  borse  di  studio  di  cui  all'art.  1  del
presente bando gli studenti che: 
      a)  nell'anno  scolastico  di  riferimento  2024-2025   abbiano
conseguito la promozione alla classe superiore  o  l'ammissione  alla
prima classe della scuola secondaria di primo grado o il  diploma  di
scuola secondaria di primo grado o il diploma di scuola secondaria di
secondo grado o titolo equiparato; 
      b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1,  comma
3. 
    3.  I  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  al  suddetto
concorso devono essere posseduti dagli  aspiranti  al  momento  della
scadenza del  termine  per  la  presentazione  della  domanda,  fermo
restando quanto previsto dal presente articolo al  comma  1,  lettera
b).

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
secondo l'allegato modello sub A, devono essere presentate attraverso
l'uso di posta  elettronica  certificata  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo
2005, n.  82  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami";  a  tal
fine fa fede la data di inoltro del messaggio  di  posta  elettronica
certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle  borse  di  studio  devono
essere sottoscritte dal beneficiario ovvero, se  il  beneficiario  e'
minore o incapace,  dall'esercente  la  potesta'  genitoriale  o  dal
tutore in qualita' di richiedente -  con  allegata  fotocopia  di  un
valido documento di identita' - e dovranno essere accompagnate  dalle
dichiarazioni di seguito indicate: 
      a) generalita' e residenza anagrafica del beneficiario  nonche'
generalita' e residenza anagrafica del richiedente,  se  diverso  dal
beneficiario; codice IBAN  del  conto  corrente  postale  o  bancario
italiano, o della carta prepagata, senza limiti di importo, abilitata
alla  ricezione  di  bonifici  bancari  da  parte   delle   pubbliche
amministrazioni, intestato  al  beneficiario  o  al  richiedente,  se
diverso dal beneficiario; 
      b)  specifica  dell'evento  lesivo,   luogo,   data   e   breve
descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita'  che
ha emanato il decreto di riconoscimento di  vittima,  percentuale  di
invalidita' riconosciuta alla vittima; 
      c) attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      d)  indicazione  del  corso  di  studi  frequentato   nell'anno
scolastico di  riferimento  2024 /2025  ed  ogni  dato  utile  per  la
valutazione del merito scolastico nell'anno  di  riferimento  -  voti
riportati, eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico
di riferimento e relativa  votazione,  sede  indirizzo  ed  eventuale
recapito telefonico dell'istituto scolastico; 
      e)  indicazione  della  qualita'  di  riservatario,  in  quanto
disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
      f) dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della  situazione
economica equivalente) del nucleo familiare dell'anno di  riferimento
2025; 
      g) dichiarazione con cui il richiedente confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita' di quanto dichiarato potra' essere verificata,  ai  sensi
dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, anche a campione e nei casi in cui  vi  siano  dubbi  sulla
veridicita'   delle   dichiarazioni   rese   dal    richiedente    in
autocertificazione nonche' secondo le disposizioni vigenti in materia
di controlli riguardanti la Dichiarazione sostitutiva unica e  l'ISEE
(indicatore di situazione economica equivalente) e che,  in  caso  di
false  dichiarazioni   accertate   dall'amministrazione   procedente,
verranno applicate le sanzioni penali previste  e  la  decadenza  dal
beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 4 Valutazione delle domande, graduatorie e assegnazione

				Art. 4 
 
 
        Valutazione delle domande, graduatorie e assegnazione 
 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  maggio  2009,  n.  58,  in  base  alle  domande
pervenute, redige le graduatorie attribuendo  i  punteggi  secondo  i
seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito: da 3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito scolastico: da 1 a 3 punti; 
      d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di  eta'
inferiore. 
    2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b),  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni  dal
ricevimento delle  domande,  al  Dipartimento  per  il  coordinamento
amministrativo   per   l'inoltro   al   segretario    generale    per
l'approvazione. 
    4. Dell'esito  del  concorso  e'  data  comunicazione  a  ciascun
concorrente  a   cura   del   Dipartimento   per   il   coordinamento
amministrativo successivamente all'approvazione delle graduatorie; 
    5. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta  giorni
dalla data di scadenza del  termine  ultimo  di  presentazione  della
domanda, prevista dal presente bando. 
    6.  L'erogazione  dell'importo   corrispondente   e'   effettuata
successivamente all'assegnazione in un'unica  soluzione  a  cura  dei
competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 5 Comunicazioni

				Art. 5 
 
 
                            Comunicazioni 
 
 
    1.  Tutte  le   comunicazioni   ai   candidati   sono   inoltrate
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda
di partecipazione. 
    2.  Qualsiasi  variazione  del  predetto  indirizzo  deve  essere
comunicata tempestivamente all'amministrazione. 
    3. L'amministrazione non e'  responsabile  in  caso  di  inesatta
indicazione degli indirizzi ovvero mancata  o  tardiva  comunicazione
del cambiamento degli stessi.

Art. 6 Informazioni e responsabile del procedimento

				Art. 6 
 
 
            Informazioni e responsabile del procedimento 
 
 
    1. Le informazioni attinenti al  presente  bando  e  la  relativa
modulistica     sono     disponibili      sulla      pagina      web:
https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministr
ativo/dica-att-borsestudio/9363 
    2. Eventuali richieste di  informazioni  possono  essere  rivolte
all'indirizzo di posta elettronica info.borsedistudio@governo.it 
    3.   Il   responsabile   del   procedimento   di   concorso   per
l'assegnazione delle borse di studio in oggetto e' il  dirigente  pro
tempore  del  Servizio  per  le  attivita'  di  indirizzo,   per   il
monitoraggio e per gli interventi speciali del  Dipartimento  per  il
coordinamento  amministrativo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.

Art. 7 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

				Art. 7 
 
 
             Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
 
 
    Tutte le dichiarazioni  di  cui  al  precedente  art.  3, secondo
comma, sono rese ai sensi dell'art.  46  del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000.

Art. 8 Dati personali

				Art. 8 
 
 
                           Dati personali 
 
 
    I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della vigente
normativa come da allegato sub B, che  costituisce  parte  integrante
del presente bando.

Art. 9 Foro competente

				Art. 9 
 
 
                           Foro competente 
 
 
    Eventuali controversie giudiziarie  inerenti  alla  procedura  di
concorso sono demandate alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 
      Roma, 4 marzo 2026 
 
                                      Il Segretario generale: Deodato

Allegato 1

Allegato 2

  1. 	Allegato B 

    Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del
    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
    del 27 aprile 2016, in particolare dell'articolo 13.


    Parte di provvedimento in formato grafico

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