MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile relative all'anno 2013. (Ordinanza ministeriale 21 febbraio 2013). (13E01379)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29-03-2013

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile relative all'anno 2013. (Ordinanza ministeriale 21 febbraio 2013). (13E01379)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 29-03-2013

Art. 1 Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

IL MINISTRO 
                  DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,  recante  "Istituzione  del
Ministero   dell'Universita'   e   della   Ricerca   Scientifica    e
Tecnologica"; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio  2008,  n.  85  convertito,  con
modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121 recante  "Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; 
    Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,   recante
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"; 
    Visto  il  regio  decreto  4  giugno  1938,  n.   1269,   recante
"Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori"; 
    Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante "Norme sugli  esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Vista la legge 17  febbraio  1992,  n.  206,  recante  "Tirocinio
professionale per i dottori commercialisti"; 
    Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327,  concernente
"Regolamento recante norme relative  al  tirocinio  per  l'ammissione
all'esame  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di
dottore commercialista"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  24  ottobre   1996,   n.   654,
concernente  "Regolamento  recante  norme  sull'esame  di  Stato   di
abilitazione   all'esercizio    della    professione    di    dottore
commercialista"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
    Visto   il   decreto   ministeriale   4   agosto   2000   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale   28   novembre   2000   recante
"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  "Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183,  recante  "Modifica  dei
requisiti per l'iscrizione all'albo  ed  elevazione  del  periodo  di
pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali"; 
    Visto il decreto ministeriale  8  marzo  1996,  n.  622,  recante
"Regolamento per gli esami di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di ragioniere e perito commerciale"; 
    Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34 recante "Delega al Governo
per l'istituzione dell'Ordine  dei  dottori  commercialisti  e  degli
esperti contabili"; 
    Visto il decreto legislativo  28  giugno  2005,  n.  139  recante
"Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli  esperti
contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34"; 
    Visto il decreto ministeriale  7  agosto  2009  n.  143,  recante
"Regolamento del tirocinio professionale per  l'ammissione  all'esame
di  abilitazione   all'esercizio   della   professione   di   dottore
commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'art.  42,  comma
2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139"; 
    Vista la convenzione quadro  13  ottobre  2010  adottata  con  il
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed  esperti  contabili
in attuazione dell'art. 43,  comma  2,  del  decreto  legislativo  28
giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6 del decreto ministeriale  7  agosto
2009, n. 143; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  5  novembre  2010  adottato  in
attuazione dell'art. 15 del predetto regolamento sul tirocinio; 
    Visto l'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    Udito il parere del Consiglio  Universitario  Nazionale  espresso
nell'adunanza del 5 dicembre 2012; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
    Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013  la  prima  e  la
seconda sessione degli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Art. 2 I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

				Art. 2 
 
    I candidati possono presentare l'istanza ai fini  dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola delle  sedi  elencate  nella  tabella
annessa alla presente ordinanza.

Art. 3 I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 24 maggio 2013 e alla seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013 presso la segreteria dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

				Art. 3 
 
    I candidati agli esami di Stato devono presentare la  domanda  di
ammissione alla prima sessione non oltre il 24  maggio  2013  e  alla
seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013  presso  la  segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione  universitaria  presso  cui
intendono sostenere gli esami. 
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla  seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la  suddetta  data
del 18 ottobre 2013  facendo  riferimento  alla  documentazione  gia'
allegata alla precedente istanza. 
    La domanda, in carta semplice, con l'indicazione  della  data  di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: 
      a)  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione   di
dottore commercialista: 
        diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea
magistrale nella classe LM  56  (scienze  dell'economia)  diploma  di
laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale
nella classe LM 77 (scienze economico-aziendali)  ovvero  diploma  di
laurea rilasciato dalle facolta' di  economia  secondo  l'ordinamento
previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17,  comma  95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
      per l'abilitazione all'esercizio della professione  di  esperto
contabile: 
        diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L18 (scienze
dell'economia e della gestione aziendale), nella classe  28  o  nella
classe L 33 (scienze economiche). 
    Per l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  dottore
commercialista e per l'abilitazione all'esercizio  della  professione
di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di  cui
all'art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. 
      b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di  ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21  dicembre  1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti. 
    Sono inoltre tenuti a versare all'economato  dell'universita'  il
contributo stabilito da ogni singolo  ateneo  ai  sensi  dell'art.  5
della legge 24  dicembre  1993,  n.  537.  La  relativa  ricevuta  va
allegata alla documentazione di cui sopra. 
      c) certificato di compimento del tirocinio. 
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'  inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli   uffici
dell'universita'  o   dell'istituto   di   istruzione   universitaria
competente per coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda  di  aver
conseguito il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede  ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato. 
    I candidati che al momento della presentazione della  domanda  di
ammissione non abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
esami. 
    In luogo dei  documenti  di  cui  alla  lettera  a)  nonche'  del
certificato attestante  il  compimento  del  tirocinio  previsto  dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda  nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione  degli  esami  cui
abbiano chiesto di partecipare. 
    Le domande di ammissione agli esami si  considerano  prodotte  in
tempo utile anche se spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga  che  il  ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da  gravi
motivi.

Art. 4 I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate presso la sede di Trento.

				Art. 4 
 
    I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto  Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la   domanda   di   ammissione   agli   esami   di   Stato   relativi
all'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  sotto   elencate
presso la sede di Trento.

Art. 5 Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 20 giugno 2013 e per la seconda sessione il giorno 21 novembre 2013. Gli esami per l'accesso alla sezione B dell'albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 27 giugno 2013 e per la seconda

				Art. 5 
 
    Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A  dell'albo  hanno
inizio in tutte le sedi per la prima sessione  il  giorno  20  giugno
2013 e per la seconda sessione il giorno 21 novembre 2013. Gli  esami
per l'accesso alla sezione B dell'albo hanno inizio in tutte le  sedi
per la prima sessione il giorno 27  giugno  2013  e  per  la  seconda
sessione il giorno 28 novembre 2013. 
    Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con  avviso  nell'albo  dell'universita'  o  istituto  di  istruzione
universitaria sede di esami. 
      Roma, 21 febbraio 2013 
 
                                                 Il Ministro: Profumo

Torna su