MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, relative all'anno 2013. (Ordinanza ministeriale 21 febbraio 2013). (13E01378)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29-03-2013

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, relative all'anno 2013. (Ordinanza ministeriale 21 febbraio 2013). (13E01378)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 29-03-2013

Art. 1 Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno

IL MINISTRO 
                  DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,  recante  "Istituzione  del
Ministero   dell'Universita'   e   della   Ricerca   Scientifica    e
Tecnologica"; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio  2008,  n.  85  convertito,  con
modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121 recante  "Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; 
    Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,   recante
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"; 
    Visto  il  regio  decreto  4  giugno  1938,  n.   1269,   recante
"Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori"; 
    Visto il regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652,  e  successive
modificazioni,  recante  "Disposizioni   sull'ordinamento   didattico
universitario"; 
    Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante "Norme sugli  esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Visto  il  decreto   ministeriale   3   dicembre   1985   recante
"Regolamento per gli esami di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di odontoiatra"; 
    Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante "Ordinamento della
professione di tecnologo alimentare"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  18  novembre
1997, n. 470, recante "Regolamento recante disciplina degli esami  di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo
alimentare"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
    Visto   il   decreto   ministeriale   4   agosto   2000   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale   28   novembre   2000   recante
"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  "Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Udito il parere del Consiglio  Universitario  Nazionale  espresso
nell'adunanza del 5 dicembre 2012; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
    Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013  la  prima  e  la
seconda sessione degli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario,  tecnologo
alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche. 
    Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che  hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine  stabilito
per ciascuna  sessione  dai  Rettori  delle  singole  universita'  in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Art. 2 I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

				Art. 2 
 
    I candidati possono presentare l'istanza ai fini  dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola  delle  sedi  elencate  per  ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

Art. 3 I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 24 maggio 2013 e alla seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013 presso la segreteria dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

				Art. 3 
 
    I candidati agli esami di Stato devono presentare la  domanda  di
ammissione alla prima sessione non oltre il 24  maggio  2013  e  alla
seconda sessione non oltre il 18 ottobre 2013  presso  la  segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione  universitaria  presso  cui
intendono sostenere gli esami. 
    In ciascuna  sessione  non  puo'  essere  sostenuto  l'esame  per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1. 
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla  seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la  suddetta  data
del 18 ottobre 2013  facendo  riferimento  alla  documentazione  gia'
allegata alla precedente istanza. 
    La domanda, in carta semplice, con l'indicazione  della  data  di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: 
      a) diploma di laurea specialistica o magistrale  conseguita  in
base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n.  127  e  successive  modificazioni,  o
diploma di laurea  conseguita  secondo  l'ordinamento  previgente  in
originale o in copia autentica o in copia notarile. 
      b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di  ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21  dicembre  1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti. 
    I  richiedenti  sono  inoltre  tenuti  a  versare   all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni  singolo  ateneo  ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  La  relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra. 
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'  inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli   uffici
dell'universita'  o   dell'istituto   di   istruzione   universitaria
competente per coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda  di  aver
conseguito il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede  ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato. 
    I candidati agli esami di Stato  per  medico  veterinario  devono
produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per
la prima  e  per  la  seconda  sessione,  un  certificato  rilasciato
dall'universita'  presso  la  quale  hanno   conseguito   il   titolo
accademico attestante il compimento del tirocinio  effettuato  presso
le strutture autorizzate dalle competenti universita'. 
    Detta certificazione e' inserita nel fascicolo  del  candidato  a
cura dell'ufficio competente. 
    I laureati in chimica e tecnologie  farmaceutiche  che  intendono
sostenere gli esami di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di farmacista devono presentare un certificato dal  quale
risulti che, dopo  il  conseguimento  del  titolo  accademico,  hanno
effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico. 
    I candidati che al momento della presentazione della  domanda  di
ammissione non abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
esami. 
    In luogo dei  documenti  di  cui  alla  lettera  a)  nonche'  dei
certificati attestanti  il  compimento  del  tirocinio  previsti  dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda  nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione  degli  esami  cui
abbiano chiesto di partecipare. 
    Le domande di ammissione agli esami si  considerano  prodotte  in
tempo utile anche se spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga  che  il  ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da  gravi
motivi.

Art. 4 I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per

				Art. 4 
 
    I candidati che conseguono il titolo  accademico  successivamente
alla scadenza del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del titolo stesso, sono  tenuti  a  produrre  l'istanza  nei  termini
prescritti con l'osservanza delle medesime  modalita'  stabilite  per
tutti gli  altri  candidati,  allegando  un  certificato  ovvero  una
dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda  di
partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5 I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sotto elencate presso le seguenti sedi:

				Art. 5 
 
    I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto  Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la   domanda   di   ammissione   agli   esami   di   Stato   relativi
all'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  sotto   elencate
presso le seguenti sedi: 
      Odontoiatra - Milano 
      Farmacista - Bologna 
      Veterinario - Bologna 
      Discipline Statistiche - Roma 
      Tecnologo alimentare - Udine

Art. 6 Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 20 giugno 2013 e per la seconda sessione il giorno 21 novembre 2013. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'universita' o

				Art. 6 
 
    Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le  sedi  per  la  prima
sessione il giorno 20 giugno 2013 e per la seconda sessione il giorno
21 novembre 2013. Le prove successive si  svolgono  secondo  l'ordine
stabilito per  le  singole  sedi  dai  Presidenti  delle  commissioni
esaminatrici, reso  noto  con  avviso  nell'albo  dell'universita'  o
istituto di istruzione universitaria sede di esami. 
      Roma, 21 febbraio 2013 
 
                                                 Il Ministro: Profumo

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