MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, riservato ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo da ammettere alla frequenza dell'8° corso triennale (2018-2021). (18E02781)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27-03-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, riservato ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo da ammettere alla frequenza dell'8° corso triennale (2018-2021). (18E02781)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 27-03-2018
  • Scadenza: 26-04-2018

Art. 1 Posti a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari" e successive modifiche
e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante "Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzioni  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 18, comma 2, della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore  degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di  lavoro,  di  guerra  e  di
servizio; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento recante  norme  relative  all'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive  modifiche,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'Ordinamento  Militare"  e  successive  modificazioni  e
integrazioni con particolare riferimento  agli  artt.  679,  comma  1
lett. a), 683, comma 1, 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  Direttore  generale  per  il
personale militare e i decreti del  Presidente  della  Repubblica  in
data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il  25  ottobre
2016, al foglio n. 202 - e in data 31 luglio 2017 -  registrato  alla
corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688 - relativi  alla
sua conferma nell'incarico; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.
8, concernente l'invio,  esclusivamente  per  via  telematica,  delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il  regolamento  interno  della   Scuola   marescialli   e
brigadieri dei carabinieri, approvato con  decreto  dirigenziale  del
Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in data 22 agosto  2012
e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto  2013  n.  98  recante  "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia"; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014,  recante  "Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle  imperfezioni  e  infermita'
che sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare  e  della
direttiva tecnica riguardante i  criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'Ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  forze  armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2"; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   codice
dell'Ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Ritenuto di non ricorrere a  quanto  contemplato  dall'art.  688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010  che  prevede,
per il solo concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale (ora
triennale) per allievi  marescialli  dell'Arma  dei  Carabinieri,  la
facolta' di avvalersi dello scorrimento della  graduatoria  approvata
nei   18   mesi   precedenti   subordinatamente   a   una   "motivata
determinazione ministeriale"; 
    Visto il parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  del  17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art.  33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo'  trovare
applicazione  bandendo  una  procedura  riservata  ai  candidati   in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020"; 
    Vista la lettera n. 127/1-2 del 4 gennaio 2018 con cui il Comando
generale dell'Arma dei  Carabinieri  ha  trasmesso  gli  elementi  di
programmazione  per  l'emanazione  del  bando  di  concorso  per   il
reclutamento  di  ventiquattro  allievi   marescialli   in   possesso
dell'attestato di  bilinguismo  riferito  al  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo  grado  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni, da ammettere alla frequenza  dell'8°  corso  triennale
per  allievi  marescialli   del   ruolo   ispettori   dell'Arma   dei
Carabinieri; 
    Vista la nota M_D SSMD 0020390 dell'8 febbraio 2018  con  cui  lo
Stato maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto "nulla  osta"
all'emanazione del bando di concorso per  l'ammissione  all'8°  corso
triennale di ventiquattro allievi  marescialli  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei Carabinieri  in  possesso  del  suddetto  attestato  di
bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  un  concorso  pubblico,  per
titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di  ventiquattro   allievi
marescialli in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  riferito  a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  da
ammettere  alla  frequenza  dell'8°  corso  triennale   per   allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di ventiquattro allievi marescialli del ruolo  Ispettori
dell'Arma dei  carabinieri  riservato,  ai  sensi  dell'art.  33  del
decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988,  n.  574,
ai candidati in possesso dell'attestato  di  bilinguismo  riferito  a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modifiche e  integrazioni,  da  ammettere  alla  frequenza
dell'8° corso triennale (2018-2021). 
    2. I posti  riservati  di  cui  al  comma  1,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari  idonei  saranno
devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per  l'ammissione
all'8° corso triennale (2018-2021)  di  cinquecentotrentasei  allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma  dei  carabinieri,  indetto
con decreto dirigenziale n. 129892 del 22 febbraio 2018. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della  spesa  pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale comunicazione mediante avviso  che  verra'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale. 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  nei  siti  internet  "www.difesa.it"  e
"www.carabinieri.it", definendone  le  modalita'.  Il  citato  avviso
avra' valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  gli
interessati.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
        a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri, nonche'
gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per  la
presentazione delle domande: 
    1) siano in possesso dell'attestato  di  bilinguismo  riferito  a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.752  e
successive modifiche e integrazioni; 
        2) siano idonei al servizio militare  incondizionato.  Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al  concorso  con
riserva fino  all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica
previste dal successivo art. 8; 
        3) abbiano conseguito o  siano  in  grado  di  conseguire  al
termine dell'anno  scolastico  2017-2018  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso
annuale previsto per l'accesso alle  universita'  dall'art.  1  della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni.
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero  dovra'
documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura
prevista dall'art.  38  del  decreto  legislativo  165/2001,  la  cui
modulistica e'  disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  della
Funzione                                                     pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 8. Il  candidato  che  non
sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento   di   equipollenza   o
equivalenza  dovra'  dichiarare  di  aver  presentato   la   relativa
richiesta; 
        4) non abbiano superato il giorno di compimento del 30°  anno
di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione  ai
concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi  di
eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori; 
        5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni,  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna; 
        6) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a   nella   media   ovvero,   in   rapporti   informativi,    giudizi
corrispondenti; 
        7) non siano  stati  giudicati  inidonei  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo biennio; 
        8) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      b) i cittadini italiani che alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande: 
        1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni; 
        2) abbiano compiuto  il  17°  anno  di  eta'  e  non  abbiano
superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'  e  abbiano  il
consenso  dei  genitori  o  di  chi   esercita   la   responsabilita'
genitoriale se  minorenni.  Per  coloro  che  abbiano  gia'  prestato
servizio  militare  per  una  durata   non   inferiore   alla   ferma
obbligatoria il limite massimo di eta' e'  elevato  a  28  anni.  Gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi  per
altri pubblici impieghi non trovano applicazione; 
        3) godano dei diritti civili e politici; 
        4) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
ne'   si   trovino   in   situazioni   comunque   incompatibili   con
l'acquisizione  o  la  conservazione  dello  stato   di   maresciallo
dell'Arma dei Carabinieri; 
        5) siano in possesso di condotta incensurabile e non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.  L'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
Carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
        6) abbiano conseguito o  siano  in  grado  di  conseguire  al
termine dell'anno  scolastico  2017-2018  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso
annuale previsto per  l'accesso  all'universita'  dall'art.  1  della
legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive  modificazioni   e
integrazioni. Il candidato che ha  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero dovra' documentarne  l'equipollenza  ovvero  l'equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38  del  decreto  legislativo
165/2001,  la  cui  modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            Funzione            pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 8. Il  candidato  che  non
sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento   di   equipollenza   o
equivalenza  dovra'  dichiarare  di  aver  presentato   la   relativa
richiesta; 
        7)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
        8) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        9) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  In  tal  caso,  la
dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 8. 
    2. I candidati che  nelle  more  dell'espletamento  del  concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa  dovranno  riunire
anche i requisiti per  la  nuova  categoria  di  appartenenza,  fatta
eccezione per l'eta'. 
    3. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione  di
non aver ancora conseguito il diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado ma  di  conseguirlo  al  termine  dell'anno  scolastico
2017-2018, dovranno far  pervenire  immediatamente,  al  momento  del
rilascio, qualora  idonei,  e  comunque  entro  il  30  luglio  2018,
dichiarazione   sostitutiva   dalla    quale    risulti    l'avvenuto
conseguimento. 
    4. L'ammissione al corso  e'  subordinata  al  superamento  delle
prove di efficienza fisica di cui al successivo art.  8,  nonche'  al
riconoscimento  del  possesso  dell'idoneita'  psico   -   fisica   e
attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate  ai  successivi
articoli 9 e 11. 
    5. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande  indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico - fisica di  cui
al precedente comma 4, fatta  eccezione  per  l'eta',  devono  essere
mantenuti  fino  alla  data  di  incorporamento  presso   la   Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 
    6. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni  momento  e  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
Direttore generale per il personale militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 
    7. Tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3 Domanda di partecipazione al concorso

				Art. 3 
 
 
                Domanda di partecipazione al concorso 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata esclusivamente on - line  seguendo  la  procedura
indicata nel  sito  www.carabinieri.it  -  area  concorsi,  entro  il
termine perentorio di 30  (trenta)  giorni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
 Gazzetta  Ufficiale - 4ª Serie speciale, seguendo le istruzioni per la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. 
    2. Prima di iniziare la procedura di compilazione  della  domanda
on - line, il sistema automatizzato obbliga il candidato a  scegliere
una  modalita',   tra   le   seguenti,   per   essere   compiutamente
identificato: 
      a) indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC)  intestata
al candidato; 
      b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta  d'identita'
elettronica) e  CNS  (carta  nazionale  dei  servizi).  Il  candidato
titolare di questo tipo di smart card deve: 
        compilare i campi con i propri  dati  anagrafici,  il  codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della  propria
CIE/CNS e del PIN a essa associato; 
      c)  firma  digitale/elettronica   qualificata.   Il   candidato
titolare di strumenti per la firma digitale /elettronica  qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve: 
        compilare il modulo di  identificazione  con  i  propri  dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        scaricare il modulo di identificazione in formato pdf; 
        sottoscriverlo  mediante  certificato   di   firma   digitale
(intestato al candidato); 
        eseguire la procedura di upload per  caricare  il  modulo  in
formato P7M nell'apposita sezione  dell'applicativo  "concorsi  on  -
line" del sito www.carabinieri.it - area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema  automatizzato  invia  al
candidato,  all'indirizzo   di   posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda on
- line per la partecipazione al concorso. 
    3. I candidati che si trovano  all'estero  e  che  non  hanno  la
possibilita' di procedere alla  compilazione  della  domanda  con  le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne  comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e  contenzioso,  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande.  Il  predetto  Centro
provvedera' ad inviare direttamente all'interessato il fac-simile del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo  e-mail
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta  compilato,  dovra'
essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo. 
    4. I candidati  minorenni,  all'atto  della  presentazione  della
domanda di  partecipazione,  dovranno  seguire  la  stessa  procedura
descritta  al  precedente  comma  2,  identificandosi   sul   sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite una  casella  di
posta elettronica certificata, oppure tramite carta di tipo  conforme
agli standard  CIE  (carta  d'identita'  elettronica)  e  CNS  (carta
nazionale dei servizi), oppure  tramite  firma  digitale  elettronica
qualificata,   intestate   a   uno   dei   genitori   esercenti    la
responsabilita' genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di  un  minore,  secondo  il  modello  in
allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza,
dal tutore, nonche' la fotocopia di un  documento  di  riconoscimento
dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'Amministrazione   dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'. 
    5.  Una  volta  ricevuto  il  link  per  accedere  al  modulo  di
presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole  delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni  non  veritiere,
di cui all'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 , n. 445, deve dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il proprio stato civile; 
      c) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Per il candidato  che  e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella  di  posta  elettronica  certificata   standard,   tutte   le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla  predetta  casella.
Il candidato che e' stato  identificato  mediante  carta  d'identita'
elettronica  /  carta  nazionale  dei  servizi  o  firma  digitale  /
elettronica  qualificata  deve  indicare  un   indirizzo   di   posta
elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta
elettronica  certificata)  ove  desidera  ricevere  le  comunicazioni
relative al concorso. Dovra'  essere  segnalata,  altresi',  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo  cnsrconcmar@pec.carabinieri.it),  al  predetto
Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  ogni  variazione  del
recapito    indicato.    L'Amministrazione    non    assume    alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione  del  cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore; 
      d) il titolo di studio posseduto; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova  del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto  o  ha
assolto agli obblighi militari; 
      f) il possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello
non inferiore al  diploma  di  istruzione  di  secondo  grado  ovvero
livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza  delle  lingue  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modifiche e integrazioni; 
      g) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      h)  di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.
444 del  codice  di  procedura  penale,  di  non  essere  attualmente
imputato in procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a
misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne,
le applicazioni di  pena,  i  procedimenti  a  carico  e  ogni  altro
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero  quella  presso  la
quale pende un procedimento penale. 
    Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione  e
reclutamento  -  Ufficio  concorsi  e  contenzioso,  a  mezzo  e-mail
(all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi  variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga  successivamente  alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola marescialli e brigadieri; 
      i) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito; 
      k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che   abbia   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
collocato  in  congedo,  come  previsto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      l) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nell'allegato  B.  Il  candidato  dovra'  fornire  tutte  le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
      m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 688, comma 5, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 o dall'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69. Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire  all'Amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti sui suddetti titoli, che devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle  domande  di
partecipazione al concorso; 
      n) la lingua  straniera  -  una  sola  -  tra  quelle  indicate
nell'allegato C, dove non  figura  la  lingua  tedesca,  nella  quale
intende sostenere la prova facoltativa di lingua; 
      o) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      p) di prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. 
    6. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa.  Detta
ricevuta  dovra'  essere  esibita  dal   candidato   all'atto   della
presentazione alla prima prova del concorso. 
    7.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica,   con   qualsiasi   altro   mezzo   rispetto   a   quelli
sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto
previsto al comma 3. 
    8. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con  le
procedure informatizzate di cui  al  presente  articolo,  l'eventuale
documentazione probatoria del possesso dell'attestato di  bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n.752 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  dei
titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli
dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del  termine
per la presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso  e
dichiarati  nella  domanda   stessa.   La   relativa   documentazione
probatoria  dovra'  essere   consegnata,   anche   sotto   forma   di
dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto  della
presentazione alla prova scritta di cui all'art. 10. 
    9. Fermo restando che la domanda presentata  on-line  non  potra'
essere  modificata  una  volta  scaduto  il  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di partecipazione,  il  Comando  generale
dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle  domande  che,
benche' inviate nei termini e con  le  modalita'  indicate  ai  commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    10. I militari in  servizio  nell'Arma  dei  carabinieri  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare  copia
della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di  cui  al
successivo art. 4.

Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari

				Art. 4 
 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso, dovranno per i candidati ammessi alla prova scritta di  cui
all'art. 10: 
      a) segnalare al Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e reclutamento  -  Ufficio  concorsi  e
contenzioso, i nominativi di coloro che  non  sono  in  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente  art.  2,  comma  1,
lettera a), n. 1), 2), 5), 6), 7) e 8); 
      b) trasmettere al suddetto Centro: 
        copia  della  documentazione  matricolare  e  caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
        specchio dimostrativo del  servizio  effettivamente  prestato
presso  reparti  dell'Arma  dei  carabinieri,  incluso   il   periodo
trascorso presso le scuole dell'Arma dei carabinieri in  qualita'  di
Allievo. 
    La trasmissione della documentazione di cui alla  lettera  b)  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dovra' avvenire avvalendosi dell'applicativo
Ge.Do.P.A. (Gestione documentale personale in avanzamento). 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.

Art. 5 Commissioni

				Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore generale per
il  personale  militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata  saranno
nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova  facoltativa
di lingua straniera e la formazione della graduatoria di merito; 
      b) commissione per la valutazione  delle  prove  di  efficienza
fisica; 
      c)  commissione   per   lo   svolgimento   degli   accertamenti
psico-fisici; 
      d)  commissione   per   lo   svolgimento   degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale  di  Brigata,
presidente; 
      b) un ufficiale superiore, membro; 
      c) un docente di materie letterarie, membro; 
      d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto. 
    La commissione esaminatrice, nel caso in  cui  la  prova  scritta
venga effettuata in lingua tedesca ai sensi dell'art.  10,  comma  6,
sara' integrata per la traduzione  e  la  correzione  della  suddetta
prova da un docente di lingua tedesca, membro aggiunto. 
    Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da  un  docente  della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un  ufficiale
qualificato conoscitore della lingua. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro; 
      c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    Durante  l'espletamento  delle  prove,  la   commissione   potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico,  nonche'  di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso  della  qualifica  di
istruttore militare di educazione fisica. 
    4. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno  anziano  in
ruolo svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente  personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b)  un   ufficiale   con   qualifica   di   "perito   selettore
attitudinale", membro; 
      c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.  Se  il  numero
dei  candidati   ammessi   agli   accertamenti   attitudinali   fosse
particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  tecnico-specialistico
di Ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali anche esterni.

Art. 6 Svolgimento del concorso

				Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prove di efficienza fisica; 
      b) accertamenti psico-fisici  per  la  verifica  dell'idoneita'
psico-fisica; 
      c) prova scritta; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) prova orale; 
      f) prova facoltativa di lingua straniera. 
    2. L'Amministrazione della Difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Art. 7 Documenti da produrre

				Art. 7 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di  selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere  sottoposti  alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, ai  successivi  accertamenti
psico-fisici,  all'atto  della  presentazione  dovranno  produrre   i
seguenti documenti in originale o in copia  conforme,  rilasciati  in
data non anteriore a tre  mesi  da  quella  di  presentazione,  salvo
diverse indicazioni: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso).  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non antecedente al  2  gennaio  2018  ovvero  dovra'  essere
valido fino al 1° gennaio 2019. La mancata presentazione del suddetto
certificato non consentira'  di  sostenere  le  prove  di  efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso; 
      b)  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato entro i sei  mesi  precedenti  la  data  fissata  per  gli
accertamenti psico-fisici; 
      c) referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  D,
che costituisce parte integrante del presente bando,  rilasciato  dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data
non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione; 
      f) per i candidati di sesso femminile: 
        referto del test di gravidanza mediante analisi su  sangue  o
urine, effettuato entro  i  cinque  giorni  antecedenti  la  data  di
presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza  delle  prove  di
efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art.  9,
comma 10; 
        ecografia pelvica con relativo referto; 
      g) per  i  militari  in  servizio  dell'Arma  dei  carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in  atto
rilasciato dalle infermerie competenti; 
      h)  per  i   candidati   ancora   minorenni,   all'atto   della
presentazione agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui
all'allegato  E  al  bando,   sottoscritta   da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento.

Art. 8 Prove di efficienza fisica

				Art. 8 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Le  prove   di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo
indicativamente a partire dal 14 maggio 2018, saranno svolte  secondo
le modalita' e i criteri indicati nell'allegato  F,  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto,  nonche'   osservando   le
disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, che  saranno  rese  disponibili,  prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati. 
    2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso
il Centro dovranno  consegnare  l'atto  di  assenso  all'arruolamento
volontario,  in  carta  semplice,  conforme   all'allegato   A,   che
costituisce parte integrante  del  presente  bando,  sottoscritto  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva responsabilita' o, in mancanza, dal  tutore.  La  mancata
presentazione  di  detto  documento  determinera'  l'esclusione   del
candidato minorenne. 
    3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa  ai
quali gli stessi  hanno  chiesto  di  partecipare.  A  tal  fine  gli
interessati dovranno far  pervenire  a  mezzo  e-mail  (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it)  al  predetto  Centro  nazionale   di
selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro  le
ore 13.00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova stessa,  avverra'  a  mezzo  e-mail  (inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione  al  concorso).   I   candidati   convocati   dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a  vento  al
seguito). 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal
concorso.  Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi  obbligatori  ed
eventualmente di quelli  facoltativi,  determinera'  un  giudizio  di
idoneita' alle prove di efficienza fisica,  con  attribuzione  di  un
punteggio incrementale, secondo  le  modalita'  indicate  nel  citato
allegato F, fino ad un massimo di 3,5 punti, utile per la  formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15.

Art. 9 Accertamenti psico-fisici

				Art. 9 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c),  presso
il  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei
carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la
verifica  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
Maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    L'idoneita' psico-fisica dei candidati  sara'  accertata  con  le
modalita' previste dagli artt. 580 e 582 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  con  le  modalita'  previste
dalle direttive tecniche approvate con  decreto  ministeriale  del  4
giugno 2014, citate nelle  premesse,  nonche'  secondo  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma  dei  carabinieri.  Le
citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa  ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli  che  non
siano in possesso, alla data prevista  per  gli  accertamenti,  della
documentazione sanitaria di cui all'art. 7, comma 1, lettere c),  d),
e), e, per le sole candidate, del referto di  ecografia  pelvica,  in
ragione dei tempi necessari per il  rilascio  di  tali  documenti  da
parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate  con  il
servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalita' di cui al
precedente  art.  8,   comma   3.   La   mancata   esibizione   della
documentazione sanitaria di cui all'art. 7, comma 1, lettere c),  d),
e), e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche
successivamente  alla  richiesta  di   riconvocazione,   determinera'
l'impossibilita' per la commissione di  cui  al  precedente  art.  5,
comma 1, lettera c)  di  esprimersi  in  relazione  al  possesso  dei
requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 
    3. La commissione disporra' per  tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale  e  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e   di
laboratorio: 
    a) cardiologico con ECG; 
    b) oculistico; 
    c) odontoiatrico; 
    d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
    e) psichiatrico; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine.  I  candidati  dovranno  rilasciare  la
dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per
i candidati ancora  minorenni,  invece,  la  suddetta  dichiarazione,
conforme  al  modello  riportato  nell'allegato  G,   dovra'   essere
sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata
al   seguito   all'atto   della   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici. In caso di positivita', sara' effettuato  sul  medesimo
campione il test di conferma (gascromatografia con  spettrometria  di
massa); 
      g) analisi del sangue concernenti: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato E,  che  fa
parte integrante del presente bando.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici,  invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al  citato
allegato  E  sottoscritta  dai  genitori  o  da   chi   esercita   la
responsabilita'  genitoriale.  La   mancata   esibizione   di   detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni
agli  esami  radiologici.  Potra'  essere  richiesta   documentazione
sanitaria  relativa  a  precedenti  traumatici   o   patologici   del
concorrente degni di nota ai fini  della  valutazione  dell'idoneita'
psico-fisica. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: 
      a) per i candidatiti in servizio nell'Arma dei carabinieri,  ad
eccezione  degli  allievi  carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero quanto  previsto  dal
punto  2  delle  Avvertenze  della  Direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare  di  cui  al  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
      b) per i restanti candidati, il possesso del  seguente  profilo
sanitario  minimo  valutato  in  base  alla  direttiva  tecnica   per
delineare il  profilo  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio
militare di cui al decreto ministeriale. 4 giugno 2014:  psiche  (PS)
1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2;  apparato
respiratorio (AR) 2;  apparati  vari  (AV)  2  (G6PD  non  definito);
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato  locomotore  inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo  (VS)  2  (acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un  solo  occhio  e  non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi
di refrazione); campo  visivo  e  motilita'  oculare  normali,  senso
cromatico normale (sono  ammessi  tra  gli  interventi  di  chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, accertati con  le  modalita'  riportate  nella
direttiva tecnica emanata  dall'Ispettorato  Generale  della  Sanita'
militare  citata  in  premessa.  Il  suddetto  requisito  non   sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al  servizio  militare  che
partecipa ai concorsi delle Forze Armate. 
    6. La commissione comunichera' per iscritto al candidato  l'esito
della visita medica,  sottoponendo  il  verbale  contenente  uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario per  coloro
i quali e' previsto; 
      b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5; 
      b) risultati affetti da: 
        1)  imperfezioni  e  infermita'  che  siano  contemplate  nel
decreto  ministeriale  4  giugno  2014  -   direttiva   tecnica   per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 o che
determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello
di cui al comma 4, lettera b); 
        2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie  e
disartria); 
        3) positivita' agli accertamenti diagnostici per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
        4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
        5) tutte quelle imperfezioni  e  infermita'  non  contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  Maresciallo  del  ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    8. Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  tutti  i  candidati,
compresi i militari, che presentino tatuaggi: 
      a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella  ginnica
(pantaloncini e maglietta); 
      b) posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    9. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati "inidonei" non saranno ammessi  a  sostenere  le  ulteriori
prove concorsuali. 
    10. In caso di positivita' del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, la commissione non potra' in nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,  comma  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  e  del
punto 10 delle  avvertenze  riportate  nella  direttiva  tecnica  per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con  decreto
ministeriale  del  4  giugno  2014,  secondo  i  quali  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si  trovano  in
dette condizioni saranno  nuovamente  convocate  presso  il  predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento  per  essere  sottoposte
alle prove di efficienza fisica, alle visite  specialistiche  e  agli
accertamenti di cui al precedente comma 3, in  una  data  compatibile
con la definizione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 15.  Dette  candidate,  per  esigenze  organizzative,
potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori  prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato,  sara'
esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    11. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  finale  di
merito di cui  al  successivo  art.  15.  I  medesimi,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato agli interessati. 
    12. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione  degli  accertamenti  psico-fisici  dovranno  indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e  di  vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche  nel  pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo  il
pranzo) a carico dell'Amministrazione.

Art. 10 Prova scritta

				Art. 10 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 9,  dovranno
sostenere una prova scritta. Contenuto e modalita' della  prova  sono
indicati nell'allegato H del presente decreto. 
    2. Detta prova avra' luogo il 30 maggio 2018,  con  inizio  dalle
09.30. La sede e le modalita' di  svolgimento  della  stessa  saranno
rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i
candidati, con avviso consultabile, a partire dal 23 maggio 2018, nei
siti internet www.carabinieri.it e www.difesa.it  nonche'  presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono
0680982935 e presso il Ministero della Difesa, Direzione generale per
il personale militare,  Ufficio  relazioni  con  il  pubblico,  viale
dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, telefono 06517051012. 
    3. I candidati ammessi alla  prova  scritta  per  aver  riportato
giudizio di idoneita' agli accertamenti psico-fisici, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti  a  presentarsi  nella  sede  e  nel
giorno previsti,  dalle  8.30  alle  9.30,  portando  al  seguito  un
documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita'
e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che: 
      a)  in  ogni  caso,  a  partire  dalle  9.30,  non  sara'  piu'
consentito  l'accesso  all'interno   della   struttura   ove   verra'
effettuata la prova; 
      b) non sara'  permesso  ai  candidati  di  entrare  nella  sede
d'esame portando al  seguito  borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,
telefoni  cellulari,  computer,  appunti,  carta   per   scrivere   e
pubblicazioni varie. 
    Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente la
consultazione di dizionari della lingua italiana e  tedesca  messi  a
disposizione dalla commissione esaminatrice. 
    4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni  dell'assenza,  comprese
quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno  previste
riconvocazioni. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13
e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
487. 
    6. I candidati che ne hanno  fatto  espressa  richiesta  all'atto
delle presentazione della domanda, potranno effettuare detta prova in
lingua tedesca, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e  33,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574. 
    7. La prova scritta si intendera' superata se il candidato  avra'
conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio  sara'  utile
per la formazione della graduatoria di cui all'art. 15.  I  candidati
che non supereranno la prova  non  saranno  ammessi  a  sostenere  le
successive prove di concorso. 
    8. L'esito della prova scritta,  il  calendario,  la  sede  e  le
modalita' di convocazione  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  gli
accertamenti attitudinali e la prova  orale,  di  cui  ai  successivi
articoli 11 e 12, saranno resi disponibili, con valore di notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a  partire
dall'11 giugno 2018, nel sito  web  www.carabinieri.it  e  presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono
0680982935.

Art. 11 Accertamenti attitudinali

				Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui  al
precedente art. 10 saranno sottoposti, ai  sensi  dell'art.  641  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   agli   accertamenti
attitudinali, indicativamente, a partire dal 25 giugno 2018. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti  attitudinali,  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 3. 
    3. Gli accertamenti attitudinali che saranno  effettuati  a  cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,  lettera  d),
sono articolati su due distinte fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove  di  performance  e  la  loro
successiva valutazione; 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale,  che  ne  riporteranno  gli   esiti,
rispettivamente, in una "relazione psicologica" e in una  "scheda  di
valutazione attitudinale"; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri
diversi da quelli  intervenuti  nella  fase  precedente,  valutati  i
referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto
collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive  in  merito  al
possesso   dei   requisiti   attitudinali   e   alle    potenzialita'
indispensabili  all'espletamento  delle   mansioni   di   Maresciallo
dell'Arma  dei  carabinieri  e   all'assunzione   delle   discendenti
responsabilita',  nonche'   una   favorevole   predisposizione   allo
specifico contesto militare. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  che  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    4.  Al  termine  dei   predetti   accertamenti   la   commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
"idoneit "o "inidoneit" . Tale giudizio, che sara' comunicato  per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    5. I candidati che sono  militari  in  servizio,  nel  giorno  di
svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali   dovranno   indossare
l'uniforme.  Tutti  i  candidati,  compresi  i   militari,   dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di  caserma.  Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali  si  protraggano  anche  nel
pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo   il   pranzo)   a   carico
dell'Amministrazione.

Art. 12 Prova orale

				Art. 12 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  al  termine  degli  accertamenti
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale  e  convocati
con le modalita' di cui al precedente art.  10,  comma  8.  La  prova
avra' luogo indicativamente a partire dal 9 luglio  2018  e  vertera'
sulle materie di cui al programma riportato nel citato allegato H del
presente decreto.  La  sede,  il  calendario  di  convocazioni  e  le
modalita' di svolgimento della prova orale saranno resi  disponibili,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a
partire dal 28 giugno 2018, nel sito web www.carabinieri.it e  presso
il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  V  reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono
0680982935. 
    2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a  eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 8, comma 3. 
    3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio  di  almeno  18/30.  Tale  punteggio  sara'  utile  per  la
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.

Art. 13 Prova facoltativa di lingua straniera

				Art. 13 
 
 
                Prova facoltativa di lingua straniera 
 
 
    1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati
che hanno chiesto di sostenerla nella domanda  di  partecipazione  al
concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneita'  alla  prova
orale di cui al precedente art. 12, consistera' in una prova  scritta
ed orale in non  piu'  di  una  lingua  scelta  tra  quelle  indicate
nell'allegato C. La prova si svolgera', salvo diverse  comunicazioni,
a partire dall'11 luglio 2018, con le modalita' di  cui  all'allegato
H, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    2. La sede, le modalita' di svolgimento della  prova  scritta  di
lingua straniera e il calendario di  convocazione  per  quella  orale
saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i candidati, a partire dal 4 luglio 2018,  nei  siti  web
www.carabinieri.it e www.difesa.it nonche' presso il Comando generale
dell'Arma dei  carabinieri,  V  reparto,  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico, piazza Bligny n.  2,  00197  Roma,  telefono  0680982935  e
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare, Ufficio relazioni con il pubblico, viale  dell'Esercito  n.
186, 00143 Roma, telefono  06517051012.  Non  saranno  ammesse  nuove
convocazioni rispetto alle date che saranno indicate. 
    3. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova scritta di lingua, potra'  prendere  visione,
nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata  al  concorso,  del
questionario somministratogli, della  griglia  di  correzione  e  del
proprio modulo risposta test.

Art. 14 Spese di viaggio. Licenza

				Art. 14 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dal precedente art. 6, comma 1 del  presente  bando,  nonche'  quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi  di  svolgimento,
sono a carico dei candidati. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6,  comma  1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede  delle  prove  e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
candidato non sosterra'  le  prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta'  la  licenza   straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 15 Graduatoria di merito

				Art. 15 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione  di  cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera a), nella  graduatoria  finale
di merito. 
    2. La graduatoria sara' formata sommando alla media dei  punteggi
conseguiti nella prova scritta  e  in  quella  orale  gli  incrementi
attribuiti  per  le  prove  di  efficienza  fisica,  per   la   prova
facoltativa di lingua straniera e per la valutazione  dei  titoli  di
merito secondo i criteri riportati nell'allegato B. 
    3. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1,  lettera  a),  valutera',  previa  identificazione  dei   relativi
criteri, i titoli di  merito  dei  soli  candidati  che  risulteranno
idonei alla prova scritta. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da  definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei   candidati   idonei.
L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti  e  i  rispettivi  autori
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo  se  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande
e dichiarati nella domanda stessa. 
    5. A parita' di merito, ai  sensi  dell'art.  688,  comma  5  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terra'  conto,  ai  fini
della formazione della graduatoria, del possesso nell'ordine di uno o
piu'  dei  seguenti  titoli  di  preferenza:  orfani  di  guerra   ed
equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al
valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito,  al  valor
di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, nonche'  ai  figli
di vittime del dovere. In caso di ulteriore parita' si  terra'  conto
dei titoli di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  di  cui  all'art.  73   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; in  subordine,  sara'  preferito
l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 della  legge
16 giugno 1998, n. 191. 
    6. Il candidato che nella domanda di partecipazione  al  concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o  di  preferenza  deve
fornire tutte le indicazioni utili a  consentire  all'Amministrazione
di esperire  con  immediatezza  i  previsti  controlli.  La  relativa
documentazione probatoria potra'  essere  consegnata,  quale  termine
ultimo, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, con le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 8. 
    7. La graduatoria generale di merito  formata  dalla  commissione
esaminatrice sara' approvata con decreto del Direttore  generale  per
il personale militare e,  successivamente,  pubblicata  nel  Giornale
ufficiale  della  difesa  e  nei  siti   web   www.carabinieri.it   e
www.difesa.it Della pubblicazione sara' data notizia mediante  avviso
che  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. Tale comunicazione avra' valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i candidati. 
    8. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza  dell'8°  corso  triennale  allievi  marescialli,   secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei
criteri previsti dal precedente art. 1, commi 2 e 3.

Art. 16 Accertamento dei requisiti

				Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 15, commi 2 e 4  del
presente decreto, il Centro nazionale  di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma  dei  carabinieri  potra'  chiedere  alle   amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma  di  quanto  dichiarato
nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle  eventuali
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai   candidati   risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1,
emergera'  la  falsita'  del  contenuto   della   dichiarazione,   il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"   alle   prove   e   agli
accertamenti.  L'Amministrazione  puo'  escludere  in  ogni   momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 
    4. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  corpo
armato dello Stato.

Art. 17 Ammissione al corso

				Art. 17 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  corso  allievi   marescialli,   se
provenienti: 
      a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli  appuntati  e
carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
      b)  dagli  allievi  carabinieri,  conseguono  la  promozione  a
Carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei carabinieri; 
      c) dagli allievi ufficiali in ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
      d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al  corso  con
il grado di carabiniere previa rinuncia al grado; 
      e) dai militari  dell'Arma  dei  carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono  al
corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti,  assumendo
quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e  nei
termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
generale dell'Arma dei  carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di allievo. 
    3. I frequentatori dell'8° corso triennale allievi marescialli: 
      saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso
di laurea in  "Scienze  giuridiche  della  sicurezza",  classe  L-14,
previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri; 
      non  potranno  far  valere  gli  eventuali  esami  universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai  fini  del  conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo.

Art. 18 Presentazione al corso

				Art. 18 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. L'8° corso triennale allievi marescialli, della durata di  tre
anni accademici, avra' inizio entro il mese di settembre 2018  presso
la Scuola marescialli  e  brigadieri  dell'Arma  dei  carabinieri  di
Firenze e si svolgera' secondo  i  programmi  stabiliti  dal  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute  nel  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. L'Amministrazione ha facolta' di  convocare  i  vincitori  del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine  di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo per accertare se, in relazione al disposto  del  precedente
art.  9,  siano  ancora  in  possesso  della   prescritta   idoneita'
psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o  malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati  al  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio  militare   nell'Arma   dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al  precedente  art.  5,
comma 1, lettera c). I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati  giudicati
inidonei saranno sostituiti  nell'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'art. 15, con altri candidati idonei. 
    3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      ai  soli  fini  dell'eventuale  successivo   impiego,   referto
analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
precedenti la visita, attestante l'esito  del  dosaggio  quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed
espresso in termini di percentuale enzimatica. 
    I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,  totale  o
parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al  modello
riportato nell'allegato I; 
      un  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 
      I militari gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri  dovranno
esibire il certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni  effettuate,
rilasciato nei trenta giorni antecedenti  alla  data  di  inizio  del
corso (scheda o libretto sanitario). 
    4. I candidati vincitori di sesso femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine),  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il  servizio  sanitario  nazionale,
entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione.  In  caso
di positivita' del test di gravidanza la  visita  medica  di  cui  al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile. 
    5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso la citata Scuola  nella  data  e  con  le
modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sara'  pubblicato  a
partire  dalla  prima  decade  di  settembre  2018   nel   sito   web
www.carabinieri.it nonche' presso il Comando generale  dell'Arma  dei
carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni  con  il  pubblico,  piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935. 
    6. All'atto della presentazione coloro che non sono  militari  in
servizio   nell'Arma   dei   carabinieri   dovranno   compilare   una
dichiarazione   sostitutiva    di    certificazione    relativa    al
possesso/mantenimento dei requisiti previsti. 
    7. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a  frequentare,  a  richiesta  del  Comando   della   citata   Scuola
Marescialli e Brigadieri,  i  vincitori  dovranno  sottoscrivere  una
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado e di non essere iscritto presso alcuna universita'. 
    8. I vincitori del concorso che non si  presenteranno  presso  la
citata Scuola marescialli e brigadieri nel  termine  fissato  saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura  della  predetta  Scuola
entro i primi venti giorni di corso con  altri  candidati  idonei  in
ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti  previste.
Gli aspiranti, per comprovati gravi  motivi  -  da  rendere  noti  in
anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale
o di appartenenza, per i militari in servizio  nell'Arma  -  potranno
essere autorizzati a differire la presentazione fino al decimo giorno
dalla data fissata. 
    9. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.

Art. 19 Nomina a Maresciallo

				Art. 19 
 
 
                        Nomina a Maresciallo 
 
 
    1. Gli allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati Marescialli. 
    2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'art.  772  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sara'  sospesa  per  coloro  che,
giudicati idonei al termine  del  corso,  si  trovino  in  una  delle
seguenti condizioni: 
      a) rinviati a  giudizio  o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
      b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato; 
      c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
      d) in aspettativa per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni. 
    3. Al termine del corso formativo i marescialli saranno destinati
presso reparti/enti/uffici  situati  nella  Provincia  di  Bolzano  o
aventi competenza regionali.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

				Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai  candidati  saranno  raccolti
presso  il  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale militare - I reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali
-  sottufficiali  e  presso  il  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione  giuridico
- economica o di impiego del candidato, nonche',  in  caso  di  esito
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili dei dati personali: 
      a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5; 
      c)  il  direttore  del  Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri. 
    I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 90.

Art. 21 Accesso atti amministrativi

				Art. 21 
 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al seguente indirizzo: 
    cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it  esclusivamente   secondo   il
modello in allegato L. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 15 marzo 2018  
 
                                     Il direttore generale: Gerometta

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    ATTO DI ASSENSO
    PER L'ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL'ARMA DEI CARABINIERI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

  1. 	Allegato B 

    Valutazione dei titoli
    (Art. 15, comma 2 del bando)


    Criteri per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di
    merito posseduti

    a) Diplomi di laurea:
    i diplomi di laurea cui e' attribuito punteggio ai sensi
    dell'art. 16, comma 2 del bando sono individuati in relazione alle
    classi riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 22
    ottobre 2004 e successive modifiche:
    punti 1,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle
    classi di:
    LM-3 Architettura del paesaggio;
    LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura;
    LM-6 Biologia;
    LM-8 Biotecnologie industriali;
    LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
    LM-10 Conservazione dei Beni architettonici e ambientali;
    LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali;
    LM-13 Farmacia e farmacia industriale;
    LM-14 Filologia moderna;
    LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichita';
    LM-17 Fisica;
    LM-18 Informatica;
    LM-22 Ingegneria chimica;
    LM-23 Ingegneria civile;
    LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni;
    LM-28 Ingegneria elettrica;
    LM-29 Ingegneria elettronica;
    LM-32 Ingegneria informatica;
    LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali;
    LM-54 Scienze chimiche;
    LM-66 Sicurezza informatica;
    LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale;
    LM-82 Scienze statistiche;
    LM/SNT1 Scienze infermieristiche;
    LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della
    prevenzione;
    punti 0,75 per diploma di laurea (L) compreso nelle classi di:
    L-1 Beni culturali;
    L-2 Biotecnologie;
    L-8 Ingegneria dell'informazione;
    L-9 Ingegneria industriale;
    L-10 Lettere;
    L-13 Scienze biologiche;
    L/SNT/3 Tecnico di laboratorio biomedico;
    L-17 Scienze dell'architettura;
    L-27 Scienze e tecnologie chimiche;
    L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;
    L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
    L-31 Scienze e tecnologie informatiche;
    L-41 Statistica;
    L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche;
    L/SNT4 Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi;
    b) altri diplomi di laurea magistrale o titolo equipollente:
    punti 0,25;
    c) altri diplomi di laurea o titolo equipollente: punti 0,15;
    d) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
    punti 0,50 per diplomi di indirizzo:
    C1 meccanica, meccatronica ed energia;
    C3 elettronica ed elettrotecnica;
    C4 informatica e telecomunicazioni;
    C6 chimica, materiali e biotecnologie.
    Per i suindicati titoli di studio sara' attribuito solo il
    punteggio previsto per il piu' elevato tra quelli posseduti, fino ai
    rispettivi massimi.
    e) conoscenza di una lingua straniera di cui all'allegato C
    certificata secondo lo Stanag Nato, in corso di validita':
    1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00
    cosi' ripartiti:
    2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
    1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
    1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
    0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
    2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
    cosi' ripartiti:
    1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
    0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
    0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
    I candidati:
    che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno
    attribuito il punteggio correlato senza essere sottoposti alla prova
    facoltativa di cui all'art. 13, ancorche' ne abbiano fatto richiesta;
    conoscitori certificati di piu' lingue avranno attribuito solo
    il punteggio piu' elevato risultante per una di esse;
    f) conoscenza di una lingua straniera di cui all'allegato C
    secondo il livello di conoscenza correlato al "Common european frame
    work of Reference for languages - CEFR", attestata dagli "Enti
    certificatori" riconosciuti dal Ministero dell'istruzione:
    1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00
    cosi' ripartiti:
    2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
    1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
    1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
    0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
    2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 cosi'
    ripartiti:
    1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
    0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
    0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
    I candidati:
    che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno
    attribuito il punteggio correlato senza essere sottoposti alla prova
    facoltativa di cui all'art. 13, ancorche' ne abbiano fatto richiesta.
    conoscitori certificati di piu' lingue avranno attribuito solo
    il punteggio piu' elevato risultante per una di esse;
    g) possesso delle seguenti certificazioni informatiche:
    certificazione CIFI (Certified Information Forensics
    Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP
    (Systems Security Certified Practitioner): 1,00 punti;
    certificazione EUCIP (European Certification of Informatics
    Professionals): 0,50 punti;
    altre certificazioni informatiche riconosciute a livello
    europeo ed internazionale, rilasciate negli ultimi tre anni
    antecedenti la data di scadenza di presentazione della domanda di
    partecipazione al concorso: 0,20 punti;
    h) brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il
    piu' elevato tra quelli posseduti:
    brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare
    di equitazione: punti 0,75;
    qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare
    scelto: punti 0,50;
    qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti
    0,25;
    i) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci
    alpino, in corso di validita': punti 0,75;
    j) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione italiana
    sport equestri (FISE), con punteggio attribuito solo per la piu'
    elevata tra quelle possedute:
    autorizzazione di 2° grado (G2): punti 0,75;
    autorizzazione di 1° grado (G1): punti 0,50;
    brevetto: punti 0,25;
    k) servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, in altra Forza
    Armata o di Polizia: fino ad un massimo di 1,50 punti.
    Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 487/94 il punteggio massimo conseguibile nella
    valutazione dei titoli non potra' essere superiore a 10,00.
    Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) che di
    quello di laurea magistrale (LM) sara' attribuito il punteggio
    esclusivamente al titolo piu' elevato.
    Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera,
    sia in possesso sia della certificazione "Stanag Nato" che di quella
    "Common european frame work of Reference for languages - CEFR" verra'
    attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di
    certificazione piu' elevato.
    Al candidato militare in possesso, per una medesima specialita'
    (sci o equitazione), sia dei brevetti civili che di quelli militari
    sara' valutato un solo titolo (quello con il punteggio piu' elevato).

Allegato 3

  1. 	Allegato C 

    ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE

    1. Inglese
    2. Albanese
    3. Amarico
    4. Arabo
    5. Bulgaro
    6. Ceco
    7. Cinese
    8. Croato
    9. Coreano
    10. Dari
    11. Ebraico
    12. Farsi
    13. Francese
    14. Giapponese
    15. Greco
    16. Hindi
    17. Macedone
    18. Norvegese
    19. Olandese
    20. Polacco
    21. Portoghese
    22. Mandarino
    23. Rumeno
    24. Russo
    25. Serbo
    26. Sloveno
    27. Somalo
    28. Spagnolo
    29. Swahili
    30. Svedese
    31. Tigrino
    32. Turco
    33. Ungherese
    34. Urdu-hindi

Allegato 4

Allegato 5

  1. 	Allegato E 

    DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

  1. 	Allegato F 

    PROVE DI EFFICIENZA FISICA


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

  1. 	Allegato G 

    ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
    PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 8

  1. 	Allegato H 

    PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO

    1. Prova scritta.
    La prova della durata di cinque ore:
    a) consistera' in un elaborato in lingua italiana o tedesca,
    per i candidati che abbiano chiesto nella domanda di partecipazione
    di svolgere la prova in quest'ultima lingua;
    b) sara' svolta, tenendo conto dei programmi previsti per il
    conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
    su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione
    esaminatrice.
    La prova dovra' essere redatta su appositi fogli di carta
    distribuiti prima della prova, recanti il timbro del Centro nazionale
    di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e vistati da un
    membro della commissione. Gli elaborati presentati su carta non
    timbrata e non contrassegnata non saranno ritenuti validi. Non
    saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rilevera'
    sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che potrebbero
    portare all'identificazione del candidato. Verranno altresi' esclusi
    tutti i candidati che porranno in essere comportamenti idonei a
    rendere identificabile il proprio elaborato.
    2. Prova orale.
    La prova, della durata massima di trenta minuti, consistera' in
    una interrogazione su argomenti tratti da tre tesi estratte a sorte,
    una per ciascuna delle seguenti materie:
    STORIA CONTEMPORANEA E DELL'ARMA DEI CARABINIERI

    +-----------+---------------------------------------+
    | |il giacobinismo e le rivoluzioni in |
    | |Italia; l'istituzione del Corpo dei |
    | |Carabinieri Reali e le regie patenti |
    | |del 13 luglio 1814; il dibattito |
    | |politico: Mazzini, Gioberti, Balbo; la |
    | |seconda guerra d'indipendenza; |
    | |l'espansionismo della Francia |
    | |nell'Africa settentrionale; |
    | |l'emigrazione italiana; la ritirata di |
    | |Caporetto; le relazioni internazionali |
    | |dal 1923 al 1939; l'atomica sul |
    | |Giappone e la fine del conflitto; |
    | |dall'Unione sovietica (U.R.S.S.) alla |
    | |Comunita' di stati indipendenti |
    |tesi 1 |(C.S.I.); |
    +-----------+---------------------------------------+
    | |l'egemonia napoleonica in Europa; il |
    | |ruolo dei Carabinieri dai moti |
    | |rivoluzionari del 1821 all'epidemia di |
    | |colera del 1835; lo sviluppo |
    | |industriale europeo nei primi decenni |
    | |del secolo XIX; gli Statuti del 1848 in|
    | |Italia; il primo decennio unitario: |
    | |l'economia e la politica estera; la |
    | |questione meridionale; i trattati di |
    | |pace dopo la prima guerra mondiale; la |
    | |politica economica e sociale del regime|
    | |fascista; l'antifascismo, la resistenza|
    | |e il manifesto di Ventotene; la |
    | |riunificazione della Germania dopo il |
    |tesi 2 |1989; |
    +-----------+---------------------------------------+
    | |il blocco continentale del 1806 e |
    | |l'economia europea; gli avvenimenti del|
    | |1848 in Italia; i Carabinieri dalla 1ª |
    | |guerra d'indipendenza alla nascita |
    | |dello Stato unitario; la Francia e il |
    | |secondo impero; il brigantaggio |
    | |meridionale e l'inchiesta Massari; la |
    | |sinistra al potere nel 1876; la prima |
    | |guerra mondiale: la neutralita' |
    | |italiana e il patto di Londra; Hitler e|
    | |il nazionalsocialismo; la resistenza in|
    | |Europa e la costituzione delle Nazioni |
    | |Unite; la questione israeliana e il |
    | |mondo arabo. Struttura e compiti |
    |  tesi 3 |dell'Arma; |
    +-----------+---------------------------------------+
    | |la campagna di Russia del 1812 e il |
    | |crollo dell'Impero; le societa' segrete|
    | |nei primi decenni del secolo XIX; il |
    | |pensiero di Giuseppe Mazzini; tentativi|
    | |di Garibaldi di liberare Roma dopo il |
    | |1860; l'Arma nel Regno d'Italia; |
    | |l'egemonia continentale della Germania:|
    | |la politica estera del Bismarck; la |
    | |prima guerra mondiale: i trattati di |
    | |pace; la repubblica di Weimar; il |
    | |crollo del fascismo e gli avvenimenti |
    | |dell'8 settembre 1943; il miracolo |
    | |economico italiano; la crisi energetica|
    | |degli anni settanta nell'Europa |
    |tesi 4 |occidentale e l'OPEC; |
    +-----------+---------------------------------------+
    | |la Santa Alleanza; i moti rivoluzionari|
    | |del 1830 in Europa; gli Stati Uniti |
    | |d'America (U.S.A.) alla meta' del |
    | |secolo XIX; la scolarizzazione in |
    | |Italia dopo l'unificazione; il |
    | |Regolamento dell'Arma del 1892; le |
    | |cause economiche e politiche della |
    | |prima guerra mondiale; la crisi |
    | |economica del 1929 in Europa; le leggi |
    | |razziali in Germania e in Italia; gli |
    | |U.S.A. e la "Nuova frontiera" di |
    |tesi 5 |Kennedy. Struttura e compiti dell'Arma;|
    +-----------+---------------------------------------+
    | |Napoleone Bonaparte e la campagna |
    | |d'Italia; lo sviluppo industriale |
    | |europeo nella prima meta' del secolo |
    | |XIX; Carlo Cattaneo e l'idea degli |
    | |Stati Uniti d'Europa; la spedizione dei|
    | |Mille e le rivolte contadine; la |
    | |questione d'Oriente nel secolo XIX; |
    | |l'epoca giolittiana: lo sviluppo |
    | |economico dell'Italia e la conquista |
    | |della Libia; i Carabinieri nel Corno |
    | |d'Africa; l'America del "new deal"; il |
    | |regime nazista; la crisi del mondo |
    | |bipolare e nuovi equilibri |
    | |internazionali. Struttura e compiti |
    | |dell'Arma: Organizzazione mobile e |
    |tesi 6 |speciale; |
    +-----------+---------------------------------------+
    | |la restaurazione in Europa; |
    | |l'emancipazione degli schiavi nel |
    | |secolo XIX; le ferrovie e la formazione|
    | |dei mercati nazionali nella prima meta'|
    | |dell'ottocento; l'unificazione |
    | |amministrativa: il brigantaggio |
    | |meridionale; l'espansione coloniale |
    | |europea in Africa: le crisi |
    | |internazionali; la crisi del |
    | |socialismo: revisionismo, sindacalismo,|
    | |bolscevismo; l'Arma nella 1ª guerra |
    | |mondiale; la crisi mondiale del 1929: |
    | |effetti in Europa; la guerra in Italia:|
    | |la resistenza e la Repubblica sociale |
    | |italiana; il problema del medio |
    | |oriente: i conflitti arabo-israeliani. |
    |tesi 7 |Struttura e compiti dell'Arma; |
    +-----------+---------------------------------------+
    | |i moti del 1820-21; le condizioni del |
    | |proletariato europeo nella prima meta' |
    | |del secolo XIX; la prima guerra |
    | |d'indipendenza italiana; Roma capitale:|
    | |la legge delle guarentigie; Pio IX: il |
    | |Sillabo e il Concilio Vaticano I; la |
    | |struttura industriale italiana alla |
    | |fine del secolo XIX; le nuove forze |
    | |politiche in Italia: cattolici e |
    | |nazionalisti; U.R.S.S.: Stalin e i |
    | |piani quinquennali; l'organizzazione |
    | |del regime fascista; l'Arma nella 2ª |
    | |guerra mondiale; dall'U.R.S.S. alla |
    | |C.S.I.: Gorbaciov e il processo di |
    |tesi 8 |rinnovamento del sistema comunista; |
    +-----------+---------------------------------------+
    | | Gioberti e il neoguelfismo; le |
    | |rivoluzioni del 1848; la terza |
    | |repubblica in Francia; i movimenti |
    | |socialisti europei e la prima |
    | |Internazionale; l'economia mondiale |
    | |alla fine del secolo XIX e il problema |
    | |delle materie prime; le tesi di aprile |
    | |e la rivoluzione bolscevica; la |
    | |politica estera di Mussolini; l'Arma |
    | |nella guerra di liberazione; la |
    | |Germania alla fine del secondo |
    | |conflitto mondiale; il processo |
    | |d'integrazione economica europea dal |
    |tesi 9 |1951; |
    +-----------+---------------------------------------+
    | |lo sviluppo dell'agricoltura europea |
    | |nei primi decenni del secolo XIX; la |
    | |politica economica e diplomatica della |
    | |destra storica; la costituzione del |
    | |secondo impero tedesco; l'espansione |
    | |coloniale italiana sino a Giolitti; la |
    | |rivoluzione di ottobre e il trattato di|
    | |Brest-Litovsk; il fascismo: la marcia |
    | |su Roma e le elezioni del 1924; la |
    | |guerra civile in Spagna: la |
    | |partecipazione dell'Italia e delle |
    | |brigate internazionali; l'Italia dal |
    | |1945 al centrosinistra; l'Arma negli |
    | |anni del dopoguerra. Struttura e |
    |tesi 10 |compiti dell'Arma; |
    +-----------+---------------------------------------+
    | |gli effetti politici del dominio |
    | |napoleonico in Italia e in Europa; il |
    | |programma democratico e repubblicano |
    | |del Mazzini; lo Stato e la Chiesa: |
    | |cattolici e liberali dopo l'unita' |
    | |d'Italia; la sinistra al potere: il |
    | |trasformismo e la politica estera; la |
    | |rete ferroviaria italiana prima e dopo |
    | |l'unificazione; le rivalita' |
    | |anglo-franco-russe dopo l'apertura del |
    | |canale di Suez; la prima guerra |
    | |mondiale: l'atteggiamento delle potenze|
    | |vincitrici e il trattato di Versailles;|
    | |la creazione dello Stato autoritario e |
    | |totalitario in Germania; il piano |
    | |Marshall; il postcomunismo nei paesi |
    | |dell'est europeo; l'Arma nel periodo |
    | |del terrorismo di destra e di sinistra |
    | |in Italia. Struttura e compiti |
    | tesi 11 |dell'Arma: Organizzazione addestrativa;|
    +-----------+---------------------------------------+
    | |la rivolta dell'Europa contro |
    | |Napoleone; la Repubblica romana del |
    | |1849; gli Stati protagonisti della |
    | |seconda rivoluzione industriale; la |
    | |questione sociale: la seconda |
    | |Internazionale e l'enciclica "De rerum |
    | |novarum"; l'economia americana e la |
    | |crisi del 1929; le conferenze di Yalta |
    | |e di Potsdam: la "guerra fredda"; |
    | |l'Arma durante gli anni di piombo; la |
    | |caduta dei regimi comunisti europei. |
    |tesi 12 |Struttura e compiti dell'Arma; |
    +-----------+---------------------------------------+
    | |le conseguenze economiche e politiche |
    | |del blocco continentale; incremento |
    | |demografico ed emigrazione nell'Europa |
    | |del secolo XIX; Marx e il Manifesto dei|
    | |comunisti; Napoleone III e il crollo |
    | |del II Impero; la crisi balcanica e il |
    | |congresso di Berlino; la Societa' delle|
    | |nazioni e la sconfitta del wilsonismo; |
    | |la Repubblica di Weimar e il problema |
    | |delle riparazioni; la rivoluzione |
    | |cinese e la guerra di Corea; l'Arma |
    | |nella lotta alla criminalita' |
    | |organizzata; il fondamentalismo |
    |tesi 13 |islamico; |
    +-----------+---------------------------------------+
    | |gli sviluppi della situazione italiana |
    | |e la sconfitta dei democratici nel |
    | |1849; l'Inghilterra liberale nel secolo|
    | |XIX: la politica europea e le colonie; |
    | |le potenze extraeuropee nel XX secolo; |
    | |la politica economica di Lenin: il |
    | |comunismo di guerra e la nuova politica|
    | |economica (NEP); la diffusione del |
    | |fascismo in Europa; F. D. Roosvelt e la|
    | |politica del "new deal"; l'Europa sotto|
    | |il dominio nazista; l'elevazione |
    | |dell'Arma al rango di forza armata e |
    | |l'attuale assetto ordinativo. |
    | |Organizzazione per la tutela forestale,|
    |tesi 14 |ambientale e agroalimentare; |
    +-----------+---------------------------------------+
    | | la rivoluzione del 1948 in Francia: |
    | |Luigi Napoleone; il nuovo assetto |
    | |politico - diplomatico dell'Europa |
    | |nella seconda meta' del secolo XIX; i |
    | |problemi dell'industria italiana alla |
    | |fine del secolo XIX: il protezionismo e|
    | |la questione sociale; da Crispi a |
    | |Giolitti; i Fronti popolari tra le due |
    | |guerre mondiali; l'invasione della |
    | |Sicilia e il crollo del fascismo; i |
    | |processi di unificazione europea; le |
    | |origini della questione palestinese; la|
    | |Yugoslavia dopo la morte di Tito; |
    | |partecipazione dell'Arma alle missioni |
    |tesi 15 |di pace all'estero; |
    +-----------+---------------------------------------+

    I concorrenti, per lo studio della storia dell'Arma dei
    Carabinieri, potranno avvalersi di apposita pubblicazione reperibile,
    indicativamente a partire dal 5 aprile 2018, sul sito
    www.carabinieri.it
    GEOGRAFIA

    +-----------+-------------------------------------+
    | | fenomeni vulcanici: a) il |
    | |vulcanismo, edifici vulcanici, |
    | |eruzioni e prodotti dell'attivita' |
    | |vulcanica; b) vulcanismo effusivo e |
    | |vulcanismo esplosivo; c) altri |
    | |fenomeni legati all'attivita' |
    | |vulcanica; d) distribuzione |
    | |geografica dei vulcani; e) rischi |
    | tesi 1 |vulcanici; |
    +-----------+-------------------------------------+
    | |fenomeni sismici: a) natura ed |
    | |origine del terremoto; b) |
    | |propagazione e registrazione delle |
    | |onde sismiche; c) la forza di un |
    | |terremoto; d) effetti del terremoto; |
    | |e) distribuzione dei terremoti e |
    | |tettonica delle placche; f) terremoti|
    | |ed interno della terra; g) difesa dei|
    | |territori; h) previsione, controllo e|
    |tesi 2 |prevenzione di un sisma; |
    +-----------+-------------------------------------+
    | |bradisismi: a) natura ed origine dei |
    | |bradisismi; b) distribuzione di un |
    |tesi 3 |bradisisma; |
    +-----------+-------------------------------------+
    | |elementi di climatologia: a) i venti,|
    | |le correnti, i principali fenomeni a |
    | |cio' legati, i cicloni, i tifoni e le|
    | |trombe d'aria; b) fattori naturali ed|
    | |umani che possono favorire il |
    |tesi 4 |cambiamento climatico; |
    +-----------+-------------------------------------+
    | |elementi di geografia economica: a) |
    | |organismi politici internazionali e |
    | |problemi del mondo attuale. L'ONU e |
    | |la FAO; b) il problema dell'energia. |
    | |Nuove prospettive tecnologiche e |
    | |geo-economiche delle industrie; c) |
    | |l'agricoltura e le attivita' |
    | |primarie. Verso un'economia |
    | |post-industriale. Le citta' e il |
    | |territorio; d) geografia della |
    |tesi 5 |poverta' e flussi migratori; |
    +-----------+-------------------------------------+
    | |l'Italia: a) le caratteristiche |
    | |fisiche. Distribuzione e dinamica |
    | |della popolazione. Nazione, stato ed |
    | |autonomie locali. Gli insediamenti. |
    | |Citta' e campagna. Evoluzione |
    | |dell'economia e del territorio. |
    | |Evoluzione dell'industria italiana. |
    | |Le attivita' estrattive e le |
    | |produzioni delle industrie |
    | |manifatturiere; b) caratteri |
    | |strutturali dell'agricoltura. Le |
    | |produzioni agricole e forestali. Le |
    | |produzioni dell'allevamento e della |
    | |pesca. I commerci e le altre |
    | |attivita' terziarie; c) vie di |
    |tesi 6 |comunicazione e traffici; |
    +-----------+-------------------------------------+
    | |l'Europa: a) l'Europa e gli europei. |
    | |Territorio e storia. Aspetti |
    | |politico-economici e problemi |
    | |sociali; b) organizzazioni |
    | |internazionali e rapporti con il |
    | |resto del mondo; c) la Francia, gli |
    | |stati del Benelux, la Germania, la |
    | |Gran Bretagna e l'Irlanda, gli stati |
    | |scandinavi, gli stati alpini, gli |
    | |stati della penisola balcanica, gli |
    | |stati del Mediterraneo orientale, gli|
    | |stati iberici, gli stati dell'Europa |
    | |centro-orientale, gli stati |
    |tesi 7 |dell'Europa sud-orientale; |
    +-----------+-------------------------------------+
    | |i paesi extra europei: a) l'America |
    | |del nord: caratteristiche fisiche e |
    | |geografiche; b) le popolazioni. |
    | |L'economia. Il capitalismo americano.|
    | |I rapporti e le relazioni |
    | |internazionali; c) l'America latina: |
    | |territorio e storia. Caratteristiche |
    | |fisiche e geografiche; d) il Messico;|
    | |e) il Brasile; f) la Cina: |
    | |caratteristiche fisiche e |
    | |geografiche. La popolazione. Le |
    | |campagne e l'industria; g) le |
    | |contraddizioni dell'economia; h) il |
    | |Giappone: inquinamento geografico. |
    | |Caratteristiche del territorio. La |
    | |popolazione e l'economia; i) |
    | |Medio-Oriente (Iran, Iraq, |
    | |Afganistan, Arabia Saudita, Kuwait e |
    | |Jemen) e Nord-Africa (Maghreb ed |
    | |Egitto). Le terre del deserto, |
    |tesi 8 |dell'Islam e del petrolio; |
    +-----------+-------------------------------------+
    | |importazioni ed esportazioni: a) |
    | |comunicazioni del nostro paese con |
    | |gli altri paesi del mondo; b) turismo|
    |tesi 9 |e bilancia dei pagamenti; |
    +-----------+-------------------------------------+

    ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE

    +-----------+-------------------------------------+
    | |principi fondamentali della |
    | |Costituzione della Repubblica |
    |tesi 1 |italiana; |
    +-----------+-------------------------------------+
    | |diritti e doveri dei cittadini: |
    | |rapporti civili, rapporti |
    | |etico-sociali, rapporti economici e |
    | tesi 2 |rapporti politici; |
    +-----------+-------------------------------------+
    | |ordinamento della Repubblica: a) il |
    | |Parlamento: le Camere e la formazione|
    | |delle leggi; b) il Presidente della |
    | |Repubblica; c) il Governo: il |
    | |Consiglio dei ministri, la pubblica |
    | |amministrazione, gli organi |
    | |ausiliari; d) la Magistratura; e) le |
    | |regioni, le province, le citta' |
    |tesi 3 |metropolitane e i comuni; |
    +-----------+-------------------------------------+
    | |garanzie costituzionali: a) la Corte |
    | |costituzionale; b) la revisione della|
    | |Costituzione; c) le leggi |
    |tesi 4 |costituzionali; |
    +-----------+-------------------------------------+
    | |il trattato di Maastricht e l'Unione |
    |tesi 5 |europea; |
    +-----------+-------------------------------------+
    | |la cooperazione internazionale a) |
    | |l'ONU: organi e compiti; b) la NATO: |
    | tesi 6 |organi e compiti. |
    +-----------+-------------------------------------+

    4. Prova facoltativa di lingua straniera.
    a) Il candidato che richieda di effettuare la prova
    facoltativa di lingua straniera, solo se diversa da quella
    certificata Stanag Nato e CEFR, verra' sottoposto ad un'iniziale
    prova scritta la cui durata e' fissata in non meno di 40 (quaranta)
    minuti, consistera' nella somministrazione di 60 (sessanta) quesiti a
    risposta multipla. Al termine della prova sara' assegnata ad ogni
    candidato una votazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo
    0,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non
    data, multipla o errata.
    I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione
    minima di 18/30 sosteranno una successiva prova orale della durata
    non inferiore a 15 minuti, che si intendera' superata con il
    conseguimento di una votazione minima di 18/30.
    b) Ai candidati che supereranno entrambe le prove sara'
    assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media delle
    votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale
    votazione corrispondera' il seguente punteggio incrementale, utile
    per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 15:
    per le lingue araba ed inglese:
    1) da 29,01/30 a 30/30: 2,00;
    2) da 27,00/30 a 28,75/30: 1,50;
    3) da 24,00/30 a 26,75/30: 1,00;
    4) da 21,00/30 a 23,75/30: 0,50;
    5) da 18,00/30 a 20,75/30: 0,25;
    per le restanti lingue di cui all'allegato C:
    1) da 29,01/30 a 30,00/30: 1,00;
    2) da 27,00/30 a 28,75/30: 0,75;
    3) da 24,00/30 a 26,75/30: 0,50;
    4) da 18,00/30 a 23,75/30: 0,25.

Allegato 9

  1. 	Allegato I 

    DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 10

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