MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 2° Bando di reclutamento, per il 2017, di 6.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito (17E01749)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 21-03-2017

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: 2° Bando di reclutamento, per il 2017, di 6.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito (17E01749)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
  • Data: 21-03-2017

Art. 1 Posti disponibili

			IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente "norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  "misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa"  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna", a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'Ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia"; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione generale per il personale militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  "modifica
all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente "regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore  della  Difesa  -
Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  recante  "modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici",
emanata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare  e
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22  agosto  2016,
con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le  entita'
massime dei reclutamenti del personale militare  autorizzate  per  il
2017; 
    Visti i fogli n. M_D E0012000 REG2017 0022428 del 3 febbraio 2017
e n. M_D E0012000 REG2017 0038093 del 24 febbraio  2017  dello  Stato
maggiore dell'Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per
l'emanazione del 2° bando di reclutamento, per il 2017, di 6.000  VFP
1 nell'Esercito; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare e il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al
foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1. Per il 2017  e'  indetto  il  2°  bando  per  il  reclutamento
nell'Esercito di 6.000 VFP 1, per incarico/specializzazione che sara'
assegnato/a dalla Forza armata, ripartiti nei seguenti tre blocchi di
incorporamento: 
      a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel  mese  di  luglio
2017, 2.000 posti. 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 22  marzo
2017 al 10 aprile 2017, per i nati dal 10 aprile 1992  al  10  aprile
1999, estremi compresi; 
      b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2017, 2.000 posti. 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 24 aprile
2017 al 23 maggio 2017, per i nati dal 23 maggio 1992  al  23  maggio
1999, estremi compresi; 
      c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di  dicembre
2017, 2.000 posti. 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 21 giugno
2017 al 20 luglio 2017, per i nati dal 20 luglio 1992  al  20  luglio
1999, estremi compresi. 
    2. Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  Scuole   militari;   assistiti
dell'Opera nazionale di assistenza per gli  orfani  dei  militari  di
carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
militare;  assistiti  dell'Opera  nazionale  figli  degli   aviatori;
assistiti dell'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari dell'Arma dei carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. In caso di mancanza, anche parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria. 
    3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    4. E' ammessa la presentazione di  domande  di  reclutamento  per
piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi  e  nel  rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del  Ministero  della
difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  per  gli
interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) aver compiuto il 18° anno di  eta'  e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
    d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
    f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria  di  primo
grado (ex scuola media inferiore).  L'ammissione  dei  candidati  che
hanno conseguito  un  titolo  di  studio  all'estero  e'  subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; 
    g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) aver tenuto condotta incensurabile; 
    i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    j) idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  servizio  permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
    k) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
    l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 
    2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande
per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta',
fino alla data di effettiva  incorporazione,  pena  l'esclusione  dal
reclutamento.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1.  Nell'ambito  dell'iter  di  snellimento   e   semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle attivita' concorsuali, la  procedura  di  reclutamento  di  cui
all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (nel  prosieguo:  portale
dei   concorsi),   raggiungibile   attraverso   il   sito    internet
www.difesa.it,  area  siti  di  interesse  e  approfondimenti,   link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line. 
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o  dal
Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito  (CSRNE),
dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale. 
    3. Per poter accedere al portale, i concorrenti  dovranno  essere
in possesso di apposite chiavi di  accesso  che  saranno  fornite  al
termine di una procedura guidata  di  accreditamento  necessaria  per
attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
    a) fornendo un indirizzo di  posta  elettronica,  una  utenza  di
telefonia  mobile  (intestata  al  concorrente  stesso   o   da   lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in  corso
di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato,  ai  sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; 
    b) mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta  nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento  elettronica  rilasciata
da un'Amministrazione  dello  Stato  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c)  mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria   firma
digitale. 
    Prima di  iniziare  la  procedura  guidata  di  accreditamento  -
descritta nella  sezione  del  portale  dei  concorsi  relativa  alle
istruzioni  -  i  concorrenti  dovranno  visionare  attentamente   le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per
poter operare efficacemente  nel  portale.  L'uso  di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. 
    Con  dette  credenziali  i  concorrenti   potranno   partecipare,
presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali  di
interesse senza dover di volta in  volta  ripetere  la  procedura  di
accreditamento. In  caso  di  smarrimento  di  dette  credenziali  di
accesso, i concorrenti potranno  seguire  la  procedura  di  recupero
delle stesse,  attivabile  dalla  pagina  iniziale  del  portale  dei
concorsi.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovra' essere  compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi  altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione fissato  per  ciascun
blocco dall'art. 1, comma 1. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo nel portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda,  dovra'  essere  stampato  e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di  esibirlo,
all'occorrenza, all'atto  della  presentazione  presso  i  Centri  di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata.  Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare  in  locale  una  copia
della stessa. 
    5. Con l'invio della domanda tramite il portale  si  conclude  la
procedura della  presentazione  della  stessa  e  i  dati  sui  quali
l'Amministrazione  effettuera'  la  verifica  del  possesso  sia  dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito,  di
preferenza e di precedenza, nonche'  del  diritto  alla  riserva  dei
posti, si intenderanno acquisiti. 
    I candidati possono  integrare  o  modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale dei  concorsi  non  saranno  prese  in  considerazione  e  il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di  acquisizione  delle  domande  on-line,  che   si   verifichi   in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' prorogato  di  un  tempo  pari  a
quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato  nel  sito  internet
del Ministero della difesa e nel portale  dei  concorsi  on-line  del
Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal  successivo  art.
5. 
    In tal caso,  resta  comunque  invariata,  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle  domande  (di  cui  al
precedente comma 1), la data relativa al possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2. 
    8.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line sia  tale  da  non  consentire  un
ripristino della procedura in tempi rapidi,  la  DGPM  provvedera'  a
informare i candidati con avviso pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero della difesa circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    9.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
    a) il cognome, il nome e il sesso; 
    b) la data e il luogo di nascita; 
    c) il codice fiscale; 
    d) la residenza; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f) il godimento dei diritti civili e politici; 
    g) il possesso del diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti  al  termine  di  detto   ciclo   di   studi,   unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
    h)  l'eventuale  possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o
precedenza di cui al successivo art. 9; 
    i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla  riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2; 
    j) di non essere stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    k) di  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
    l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    m) di aver tenuto condotta incensurabile; 
    n)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
    o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti  da
non piu' di 365 giorni dalla data di presentazione  della  domanda  a
una selezione psico-fisica, prevista nel corso di  una  procedura  di
reclutamento dell'Esercito; 
    p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate. 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
    q) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative; 
    r) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza; 
    s) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio  presso
i reparti/comandi ubicati in quattro regioni segnalate in  ordine  di
preferenza; 
    t) l'eventuale gradimento a prestare servizio presso  Reparti  di
paracadutisti dell'Esercito  ovvero  presso  il  Reggimento  lagunari
"Serenissima". In tal caso gli arruolandi potranno  essere  destinati
per  l'espletamento  del  servizio,  a  prescindere   dalle   regioni
segnalate, a unita' di paracadutisti ovvero  al  Reggimento  lagunari
"Serenissima" sulla  base  delle  esigenze  pianificate  dalla  Forza
armata per ciascun blocco; 
    u)  di  accettare,  in  caso  di   ammissione   all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
    v)  l'eventuale  gradimento  a  prestare  servizio  nelle  truppe
alpine; 
    w)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    10.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  la  modalita'
indicata nel precedente comma 4, il candidato,  oltre  a  manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. I candidati  che,  convocati  per  l'incorporazione,  non  si
presenteranno presso i  Reggimenti  addestrativi  o  che  daranno  le
dimissioni  entro  i  termini  previsti,  potranno  presentare  nuova
domanda  di  partecipazione  per   un   blocco   non   immediatamente
successivo.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi  di  modifica  del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno  rese  disponibili
le  comunicazioni  di  carattere   personale   relative   a   ciascun
concorrente. Della  presenza  di  tali  comunicazioni  i  concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni di carattere  organizzativo,  tali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta  e  indicata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni  nel  portale  dei
concorsi saranno anche pubblicate nel  sito  internet  del  Ministero
della difesa e in quello dell'Esercito (www.esercito.difesa.it). 
    3. Salvo quanto  previsto  dall'art.  4,  comma  5,  i  candidati
potranno  inviare,  successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di cui all'art.  4,  comma  1,  eventuali
comunicazioni   (variazioni   della   residenza   o   del   recapito,
dell'indirizzo di  posta  elettronica,  dell'eventuale  indirizzo  di
posta elettronica certificata, del  numero  di  utenza  di  telefonia
fissa o  mobile,  ecc.),  mediante  messaggio  di  posta  elettronica
certificata  -  utilizzando  esclusivamente  un  account   di   posta
elettronica           certificata           -           all'indirizzo
centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante  messaggio  di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un  account  di  posta
elettronica  -   all'indirizzo   centro_selezione@esercito.difesa.it,
indicando il concorso al quale partecipano. A tale  messaggio  dovra'
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF)  di
un valido documento di  identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a). 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati.

Art. 6 Fasi del reclutamento

				Art. 6 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
    Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti
fasi: 
    a) inoltro delle domande secondo la  modalita'  gia'  specificata
nell'art. 4; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  da  parte
del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1  fatta  eccezione
per quelli relativi: 
    all'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale   e   all'efficienza
fisica; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati
carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei  requisiti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a  proprio
carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti  non  colposi,
di competenza della DGPM; 
    d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi  dell'art.  71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande; 
    e) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e  formazione  della
relativa graduatoria; 
    g) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla precedente lettera f) presso i Centri  di  selezione  o  enti  o
Centri sportivi indicati dalla Forza armata per: 
    lo svolgimento delle  prove  di  efficienza  fisica,  secondo  le
modalita' riportate nell'allegato A al presente bando; 
    l'accertamento  dei  requisiti  di   idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale. 
    Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione  presso
i suddetti  Centri  di  selezione  o  enti  o  centri  sportivi  puo'
avvenire: 
    in un primo tempo, per lo svolgimento delle prove  di  efficienza
fisica; 
    successivamente, in caso di idoneita' alle  prove  di  efficienza
fisica, per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica  e
attitudinale; 
      h) formazione, da parte della  commissione  valutatrice,  della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  e/o  in  attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e  attitudinali,  in  base
alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei
titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto  nelle  prove
di efficienza fisica; 
    i) approvazione della graduatoria da parte della DGPM; 
    j) assegnazione  ai  vari  Reggimenti  addestrativi  della  Forza
armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  cui  alla
precedente lettera i); 
    k) decretazione dell'ammissione dei  candidati  incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito; 
    l) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.

Art. 7 Esclusioni

				Art. 7 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b) presentate per il 2° o 3° blocco da candidati che  hanno  gia'
prodotto domanda  di  partecipazione  per  il  blocco  immediatamente
precedente; 
    c) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata  nell'art.
4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la  procedura
di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    d) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte  a  consentire
ai candidati  di  trarne  un  indebito  beneficio,  in  relazione  al
giudizio o alla votazione conseguiti con  il  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, ai titoli di merito, di  preferenza  e  di
precedenza, al diritto alla riserva dei posti. 
    2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: 
    a) allo svolgimento delle  operazioni  inerenti  all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1  nei  limiti  specificati
dall'art. 6, lettera b) e  a  effettuare  le  dovute  esclusioni  dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del  possesso  dei
requisiti di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettere  g),  h)  e  i)  e
dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti  non
colposi, nonche' quelle  concernenti  il  comma  1,  lettera  d)  del
presente articolo; 
    b) a non ammettere per il 2° e 3° blocco le domande di  candidati
gia' esclusi dalla DGPM da un precedente blocco del presente bando di
reclutamento. 
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti di esclusione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei alle  prove
di efficienza fisica. 
    4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    6.  Qualora  in  sede  di  accertamento   dei   contenuti   delle
autocertificazioni rese dai candidati nelle  domande  si  riscontrino
dichiarazioni non veritiere, essi, oltre a  essere  esclusi,  saranno
segnalati  all'Autorita'  giudiziaria,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    8. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissioni per le prove di efficienza fisica; 
    c) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    d) commissione medica concorsuale unica di appello. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; 
    c) un Sottufficiale di grado non inferiore a  Maresciallo  ovvero
un dipendente civile del Ministero  della  difesa  appartenente  alla
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b)
saranno insediate presso i  Centri  di  selezione  o  enti  o  centri
sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b)  due  Ufficiali  di  grado  compreso  tra  Tenente  e  Tenente
Colonnello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo,
membri; 
    c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    4. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  c)
saranno insediate presso i Centri di selezione indicati  dalla  Forza
armata. Esse saranno composte da: 
    a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
    b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro; 
    c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di  grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo  civile  abilitato  alla
professione,  appartenente   all'Amministrazione   della   Difesa   o
convenzionato, membro; 
    d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d)  sara'
insediata presso il Policlinico militare di Roma  o  altra  struttura
indicata dalla Forza armata. Essa sara' composta da: 
    a) un Ufficiale medico  di  grado  non  inferiore  a  Colonnello,
presidente; 
    b) due  Ufficiali  medici  con  grado  di  Tenente  Colonnello  o
Maggiore, membri; 
    c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria

				Art. 9 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  per  l'individuazione  dei  candidati  da
convocare  alle  prove  di  efficienza  fisica  e  agli  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali  di  cui  al  successivo  art.  10,  la
commissione valutatrice redige la  graduatoria  di  cui  all'art.  6,
lettera f), sommando tra loro  i  punteggi  dei  seguenti  titoli  di
merito: 
      a) giudizio o votazione conseguiti nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado: 
    ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
    distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
    buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
    sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 
    b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
    c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con  il  punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10; 
    d)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale),  non  cumulabile  con  il  punteggio  di   cui   alle
precedenti lettere b) e c): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 
      e)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c) e d): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
      f) diploma di istruzione secondaria (triennale)  o  diploma  di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio  di  cui  alle
precedenti lettere b), c), d) ed e): 
    con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
    con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
    con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
    con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 
    g) attestato di formazione professionale rilasciato  -  ai  sensi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da enti  statali  o  regionali
legalmente riconosciuti: punti 1,5; 
    h) maestro di sci: punti 4; 
    i) guida alpina, non cumulabile con  il  punteggio  di  cui  alla
precedente lettera h): punti 4; 
    j) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
alle precedenti lettere h) e i): punti 2,5; 
    k) istruttore del  Club  alpino  italiano  (qualsiasi  livello  e
specialita'): punti 2; 
    l) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a  livello
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado,  di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2; 
    m) patente di guida civile: 
    1) categoria B: punti 1; 
    2) categoria BE, non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  al
precedente punto 1): punti 1,5; 
    3) categoria C1/C, non cumulabile con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1) e 2): punti 2; 
    4) categoria C1E/CE, non cumulabile con il punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1), 2) e 3): punti 2,5; 
    5) categoria D1/D, non cumulabile con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 3; 
    6) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3,5; 
    n) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 
    o) autorizzazione a montare per sport olimpici  rilasciata  dalla
Federazione Italiana Sport Equestri  (FISE)  (si  evidenzia  che  non
costituiscono titolo di merito ne' la patente A ludica ne'  qualunque
altra patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati): 
    1) brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 
    2) 1° grado G1 ovvero G1/DR, non cumulabile con il  punteggio  di
cui al precedente punto 1): punti 2; 
    3) 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE, non cumulabile con  il
punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 3; 
      p) qualifica  tecnica  federale  rilasciata  dalla  Federazione
Italiana Sport Equestri (FISE): 
    1) operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; 
    2) istruttore federale di  1°  livello,  non  cumulabile  con  il
punteggio di cui al precedente punto 1): punti 2; 
    q) corso  di  mascalcia  per  allievi  civili  presso  il  Centro
militare  veterinario  di   Grosseto,   ovvero   riconosciuto   dalla
Federazione Italiana Sport Equestri (FISE): punti 1; 
    r) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile  a  una
sola lingua, secondo il livello di conoscenza  correlato  al  "Common
European Framework of Reference for languages - CEFR"  (si  evidenzia
che il livello A 1 non costituisce titolo di merito): 
    1) livello A 2: punti 0,5; 
    2) livello B 1,  non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  al
precedente punto 1): punti 1; 
    3) livello B 2,  non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  ai
precedenti punti 1) e 2): punti 1,5; 
    4) livello C 1 ovvero C 2, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 2; 
      s)  aver  svolto  per  almeno  12  mesi  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 
    2. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande per ciascun blocco. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Per ogni blocco, la graduatoria  dei  candidati  da  ammettere
alle prove di efficienza fisica e agli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali sara' pubblicata nel portale dei  concorsi  e  nel  sito
internet del Ministero della difesa.

Art. 10 Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali

				Art. 10 
 
Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
    1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di
selezione o enti o centri sportivi  indicati  dalla  Forza  armata  i
candidati per le prove di  efficienza  fisica  e  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo  dalla  graduatoria
di cui al precedente art. 9 entro i limiti di seguito  indicati:  per
il 1° blocco: 15.000; per il 2° blocco: 15.000;  per  il  3°  blocco:
15.000. 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: 
    a)  eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
    b)  concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di   altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
    c)  eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,   genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
    d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13,00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo  centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account      di      posta      elettronica      -      all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso  al  quale
partecipano. 
    A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente art. 3,  comma  4,  lettera  a),  nonche'  della  relativa
documentazione probatoria. 
    La riconvocazione, che potra' avvenire solo  compatibilmente  con
il periodo di svolgimento delle prove di efficienza  fisica  e  degli
accertamenti   psico-fisici   e   attitudinali,   verra'   effettuata
esclusivamente  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al  precedente  art.  9,
presso i Centri di selezione o enti o centri sportivi indicati  dalla
Forza armata per le prove di efficienza fisica e  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici e attitudinali,  fino  al  raggiungimento  dei
posti disponibili per ogni blocco. 
    3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove  di  efficienza  fisica  e  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali con: 
    a) certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve
avere  validita'  annuale),  attestante   l'idoneita'   all'attivita'
sportiva  agonistica  per  le  discipline  sportive  riportate  nella
tabella B del decreto del Ministero della  sanita'  del  18  febbraio
1982,  rilasciato  da  un  medico   appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)  ovvero
da un medico (o struttura sanitaria pubblica o  privata)  autorizzato
secondo le normative nazionali e regionali e  che  esercita  in  tali
ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina  dello  sport.
La mancata o difforme presentazione di tale  certificato  comportera'
l'esclusione dal reclutamento; 
    b) documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); 
    c) se in possesso di  titolo  di  studio  conseguito  all'estero:
copia conforme dell'attestazione di equipollenza  del  titolo  stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 
    d)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a
sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello  riguardante  il
gruppo sanguigno - dei seguenti esami: 
    analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
    emocromo completo; 
    glicemia; 
    creatininemia; 
    trigliceridemia; 
    colesterolemia; 
    bilirubinemia totale e frazionata; 
    gamma GT; 
    transaminasemia (GOT e GPT); 
    attestazione del gruppo sanguigno; 
      e) originale del referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata  con  il  SSN  -  con
campione biologico  prelevato  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
precedenti la visita - dei seguenti esami: 
    markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
    test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
    test  intradermico  Mantoux  -  ovvero  test  Quantiferon  -  per
l'accertamento dell'eventuale  contatto  con  il  micobatterio  della
tubercolosi (in caso di positivita', e' necessario  presentare  anche
il referto dell'esame radiografico del  torace  nelle  due  posizioni
standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il  certificato
di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG); 
    f)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a
un mese precedente la  visita  -  dell'analisi  delle  urine  per  la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti  e/o
psicotrope:  amfetamine,  cocaina,  oppiacei  e  cannabinoidi.  Resta
impregiudicata la facolta'  per  l'Amministrazione  della  Difesa  di
sottoporre a drug test i vincitori dei concorsi dopo l'incorporazione
presso i Reggimenti addestrativi; 
    g) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia  in  data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto  conformemente
all'allegato B al presente bando  e  attestante  lo  stato  di  buona
salute, la presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,
gravi   manifestazioni   immunoallergiche,   gravi   intolleranze   e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonche'  la  presenza/assenza  di
patologie rilevanti ai fini del reclutamento; 
    h) se concorrenti di sesso femminile: 
    originale o copia  conforme  del  referto  di  ecografia  pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita; 
    originale o copia conforme del referto del  test  di  gravidanza,
con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN,  con  campione  biologico
prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti  le  prove
di efficienza fisica e la visita. La mancata o difforme presentazione
di tale referto comportera' l'esclusione dal reclutamento. 
    4.  I  candidati  saranno  dapprima  sottoposti  alle  prove   di
efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato A  al
presente  bando.  Il  superamento  delle  prove   potra'   comportare
l'attribuzione di un punteggio incrementale. Il  mancato  superamento
anche  di  una  sola  di  tali  prove  determinera'  il  giudizio  di
inidoneita'  e,  quindi,  senza  procedere  a  ulteriori  prove   e/o
accertamenti, l'esclusione dal concorso. 
    Il giudizio derivante dalle suddette prove e' definitivo e  sara'
reso noto ai candidati seduta stante. 
    5. Al termine delle prove di  efficienza  fisica  le  commissioni
formuleranno un giudizio di  idoneita'  ovvero  di  inidoneita',  che
comportera'  l'esclusione  dal   reclutamento.   Il   giudizio,   con
determinazione dei presidenti delle commissioni delegate  dalla  DGPM
alle predette incombenze,  sara'  comunicato  ai  candidati  mediante
apposito foglio di notifica. 
    6.  Non  saranno  ammesse   istanze   di   riesame   relative   a
provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita'  alle  prove  di
efficienza fisica. 
    7. I candidati esclusi o inidonei alle prove di efficienza fisica
potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi  della
normativa  vigente  -  il  contributo  unificato  di  euro   650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni  dalla  data  di  notifica  del
relativo provvedimento. 
    8. Per i candidati risultati  idonei  alle  prove  di  efficienza
fisica,  le  commissioni  per   gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, presa visione della documentazione  sanitaria  elencata
nel  precedente  comma  3,  disporranno  l'esecuzione  dei   seguenti
accertamenti specialistici e strumentali: 
    a) visita medica generale; 
    b) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    c) visita oculistica; 
    d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    e) valutazione  della  personalita'  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio  psicologico  e,  se  necessaria,  eventuale
visita psichiatrica; 
    f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di alcool
in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e  alla  valutazione
degli esami ematochimici (gamma  GT,  GOT,  GPT  e  MCV)  e  conferma
dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica  della  transferrina
carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile  per
l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del  relativo
referto  alla  commissione  per  gli  accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali; 
    g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di  laboratorio
e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta  utile  per
consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale   dei
concorrenti. Nel  caso  in  cui  si  renda  necessario  sottoporre  i
concorrenti   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo  essere  stati  edotti  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato. 
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali
giudicheranno inidonei i candidati che  presentino  tatuaggi  quando,
per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme -  e  quindi
visibili con l'uniforme di servizio estiva,  le  cui  caratteristiche
sono    visualizzabili    nel     sito     internet     dell'Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero,
se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per  contenuto,
di discredito alle istituzioni. 
    9. Per essere giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici  i
candidati dovranno essere riconosciuti esenti: 
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti  a  verificare,  fra  l'altro,  il  possesso,  da   parte   dei
concorrenti, dei seguenti specifici requisiti: 
    1) parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente  attiva  rientranti  nei
valori limite di cui all'art. 587 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art.  4,  comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste  dalla
direttiva tecnica dello Stato Maggiore  della  Difesa  -  Ispettorato
generale  della  sanita'  militare  -  edizione  2016,  citata  nelle
premesse; 
    2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10  e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo  visivo,  senso  cromatico  e
motilita' oculare normali; 
    3) perdita uditiva: 
    monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; 
    bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; 
    monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per  le  frequenze  tra
500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz; 
    b) da altre patologie ritenute incompatibili  con  l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente; 
    c) da patologie per  le  quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3. 
    Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei  confronti  dei  candidati
riscontrati           affetti            dalle            sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie a seguito di uno degli accertamenti
di cui al precedente comma 8, comunicando le motivazioni agli  stessi
e sottoponendo loro  alla  firma  apposito  foglio  di  notifica  del
provvedimento. 
    Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  ai  quali  sia  stato
attribuito,  secondo  i  criteri  di  cui  al  presente   comma,   il
coefficiente   1   o   2   in    ciascuna    delle    caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari  (AV);  apparato  osteoartromuscolare  superiore  (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito  (AU).
Per    quanto    concerne    l'eventuale    deficit    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  ai  fini  della  definizione   della
caratteristica somato-funzionale AV-EI,  al  coefficiente  attribuito
sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  ivi  compreso  lo  stato  di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le  commissioni  disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di  gravidanza
l'esclusione  sara'  disposta   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 
    10.  Nei  confronti  dei  concorrenti  che  saranno  riconosciuti
affetti  da  malattie  o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza   e
presumibile breve  durata,  per  le  quali  risulta  scientificamente
probabile un'evoluzione migliorativa tale  da  lasciar  prevedere  la
possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni
per gli  accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  rinvieranno  il
giudizio,  fissando  il  termine  entro  il   quale   sottoporli   ad
accertamento definitivo per la verifica del  possesso  dell'idoneita'
psico-fisica. 
    11. I candidati saranno altresi'  sottoposti  alla  verifica  del
possesso delle capacita' attitudinali,  come  da  direttive  tecniche
vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per i VFP 1. 
    Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione e' definitivo  e
sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante  apposito  foglio
di notifica. 
    12.  Per  particolari  esigenze  di  Forza  armata,  i  candidati
potranno essere convocati in  un  primo  tempo  presso  i  Centri  di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo
svolgimento delle prove di efficienza fisica  e  successivamente,  in
caso di idoneita' alle prove di efficienza fisica, per l'accertamento
dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale. 
    In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove
di efficienza fisica con  quanto  indicato  al  precedente  comma  3,
lettere a), b) e h) (solo per i  concorrenti  di  sesso  femminile  e
limitatamente al referto del test di gravidanza) e agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al  precedente  comma
3, lettere b), c), d), e), f), g) e h) (solo  per  i  concorrenti  di
sesso femminile). 
    13. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali  le
commissioni formuleranno un giudizio di  idoneita'  con  attribuzione
del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui
al decreto del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,  ovvero  di
inidoneita',  che  comportera'  l'esclusione  dal  reclutamento.   Il
giudizio,  con  determinazione  dei  presidenti   delle   commissioni
delegate dalla DGPM alle predette  incombenze,  sara'  comunicato  ai
candidati mediante apposito foglio di notifica. 
    14. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica
del relativo provvedimento. 
    15. Per le sole esclusioni/inidoneita' relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro 30  giorni
dalla  data  di  notifica  del  relativo  provvedimento,  motivata  e
documentata istanza di riesame - da  allegare  necessariamente  (come
file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica  certificata
da  inviare,  utilizzando  esclusivamente   un   account   di   posta
elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o
a  un  messaggio  di  posta  elettronica  da   inviare,   utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta   elettronica,   all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it - corredata di copia per  immagine  (file
in formato PDF) della  certificazione  sanitaria  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con  il  SSN,  attestante  l'assenza   delle   imperfezioni/patologie
riscontrate  in  occasione  degli  accertamenti  dei   requisiti   in
questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di  un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione  dello
Stato. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di inidoneita' attitudinale, di esclusione o inidoneita'  alle  prove
di efficienza fisica e di esclusione per abuso di alcool e per l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    16. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al  fine
di sottoporlo all'accertamento dei requisiti  psico-fisici  da  parte
della commissione medica concorsuale unica di appello. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso  di  confermata  inidoneita'  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
commissione medica  presso  il  Centro  di  selezione  che  lo  aveva
dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro  di  selezione  indicato
dalla Forza armata), per  il  completamento  degli  accertamenti  dei
requisiti  psico-fisici  e  attitudinali.  I  candidati  riconosciuti
idonei e collocati utilmente  nella  graduatoria  di  merito  saranno
incorporati con il primo  blocco  utile,  assumendone  la  decorrenza
giuridica. 
    17. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365  giorni
a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una  procedura  di
reclutamento della Forza armata, nell'ambito della quale  sono  stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data  di
convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del
modulo   di   notifica   di   idoneita'   comprensivo   del   profilo
precedentemente  assegnato,  devono  essere  sottoposti  ai  seguenti
accertamenti: 
    verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla
visita medica diretta e alla  valutazione  degli  esami  ematochimici
(gamma GT,  GOT,  GPT  e  MCV)  e  conferma  dell'eventuale  sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato  a  data
utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali; 
    visita medica generale conclusiva. 
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 8. 
    All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti  degli  esami  previsti  al  precedente  comma  3,
lettera d) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo  completo
- e lettere f), g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).

Art. 11 Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie

				Art. 11 
 
       Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 
 
    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati delle prove  di  efficienza  fisica  e  degli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare la  graduatoria  di
merito in base alla somma aritmetica del punteggio  conseguito  nella
valutazione  dei  titoli  e  dell'eventuale  punteggio   incrementale
ottenuto  nelle  prove  di  efficienza  fisica.   Tale   graduatoria,
comprendente i candidati giudicati idonei e quelli  eventualmente  in
attesa  dell'esito   dei   predetti   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, verra' consegnata  alla  DGPM  per  l'approvazione  con
decreto dirigenziale. 
    2. Le graduatorie sono  valide  esclusivamente  per  il  presente
bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13. 
    3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui  al  presente
articolo sara' pubblicata  nel  Giornale  Ufficiale  della  Difesa  -
consultabile     nel     sito     internet     www.difesa.it/SGD-DNA/
GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data  notizia
mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª   Serie
speciale. I candidati  potranno,  inoltre,  consultare  il  punteggio
ottenuto e la  propria  posizione  in  graduatoria  nel  portale  dei
concorsi, nonche' nel sito internet del Ministero della difesa.

Art. 12 Procedura in caso di posti non coperti

				Art. 12 
 
               Procedura in caso di posti non coperti 
 
    1.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti   previsti   per
l'arruolamento,  al  termine  delle  operazioni   di   incorporazione
riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 11, su richiesta dello
Stato   Maggiore   dell'Esercito   la   DGPM    potra'    autorizzare
l'incorporazione dei candidati  idonei  ma  non  utilmente  collocati
nella graduatoria del blocco precedente. 
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta  dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito   la   DGPM   potra'
incrementare le  incorporazioni  del  blocco  successivo  non  oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall'art.
1.

Art. 13 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni

				Art. 13 
 
    Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni 
 
    Ferma restando la previsione dell'art. 12, a copertura dei  posti
di cui al precedente art. 1, comma  1  eventualmente  rimasti  ancora
vacanti, su richiesta dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  Maggiori,
dalle graduatorie in corso  di  validita'  dei  VFP  1  nella  Marina
militare e nell'Aeronautica  militare,  i  candidati  idonei  ma  non
utilmente  ivi  collocati,  che  hanno   manifestato   l'opzione   di
arruolamento presso altre Forze armate.

Art. 14 Ammissione alla ferma prefissata di un anno

				Art. 14 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  i  candidati  da  ammettere  alla   ferma
prefissata  di  un  anno  saranno  convocati  presso   i   Reggimenti
addestrativi indicati dallo Stato Maggiore dell'Esercito, sulla  base
della graduatoria di cui all'art. 11 fino alla  copertura  dei  posti
previsti. 
    2.  La  convocazione  agli  interessati  e'  effettuata  con   le
modalita'  indicate  nell'art.  5  e   contiene   l'indicazione   del
Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data  e  l'ora
di presentazione. 
    3. I candidati dovranno produrre, entro il termine e  secondo  le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta  conformemente
all'allegato C al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'ente di incorporazione. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di  istruzione  secondaria  di  primo  grado,
nonche' - ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora  non
definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI -  l'originale
del  referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN - con  campione  biologico
prelevato in data non anteriore a 60  giorni  rispetto  a  quella  di
incorporazione - di analisi di laboratorio  concernente  il  dosaggio
quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso  in  termini
di percentuale di attivita'  enzimatica.  I  predetti  candidati  che
presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit,  sara'
attribuito   il   coefficiente   3   o   4    nella    caratteristica
somato-funzionale AV-EI,  dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta   informazione   e    di    responsabilizzazione,    redatta
conformemente all'allegato D al presente bando, tenuto conto che  per
la  caratteristica  somato-funzionale   AV,   indipendentemente   dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio  2010,  n.  109,  richiamata  nelle
premesse del bando. 
    4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    5. I candidati incorporati saranno sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il  servizio  in  Patria  e  all'estero.  A  tal  fine,  dovranno
presentare, all'atto dell'incorporazione: 
    il  certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
    in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla direttiva tecnica  14  febbraio  2008
della Direzione generale della sanita' militare,  recante  "Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali  e  delle
altre misure di profilassi". 
    6. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle  zone  dell'arco  alpino  e
nelle  altre  regioni  soggette  a   reclutamento   alpino,   saranno
destinati, a domanda e se  utilmente  collocati  in  graduatoria,  ai
Reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto. 
    7. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione  e,  per
quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i
Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui
all'art. 11, che  non  si  presenteranno  nella  data  fissata  nella
convocazione saranno considerati rinunciatari. 
    8. Entro 16 giorni  dall'avvenuta  incorporazione,  i  Reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei  relativi  verbali,
con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa
dei singoli candidati. 
    9. La DGPM determinera', con decreto  dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,  del   possesso   dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 
    10.  I  candidati  provenienti  dal  congedo  incorreranno  nella
perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.

Art. 15 Disposizioni di stato giuridico

				Art. 15 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere  ammessi,  a  domanda,  a  due
periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art.  16  potra'
essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione  della  Difesa  e
previa accettazione degli interessati, oltre il termine  del  periodo
di ferma o di  rafferma  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

Art. 16 Possibilita' e sviluppo di carriera

				Art. 16 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
    I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in  rafferma  annuale,  quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando.

Art. 17 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile

				Art. 17 
 
Reclutamento  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  polizia  a
                    ordinamento militare e civile 
 
    1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli  cui  e'
stato prolungato il  periodo  di  ferma  di  un  anno  ai  sensi  del
precedente art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall'art.  2199  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sono  riservati  i  posti
messi a concorso nelle carriere iniziali delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare e civile. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
difesa.

Art. 18 Benefici

				Art. 18 
 
                              Benefici 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare in qualita' di VFP 1  nell'Esercito,  costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
Amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia a ordinamento militare e civile.

Art. 19 Disposizioni amministrative

				Art. 19 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per la sede ove hanno luogo le  prove  di  efficienza  fisica  e  gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati. 
    2.  Durante  le  operazioni  di  selezione  presso  i  Centri  di
selezione o enti o centri sportivi  indicati  dalla  Forza  armata  i
candidati potranno fruire, se disponibili, di: 
    vitto a spese del richiedente; 
    alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa. 
    3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire  dell'alloggio  presso  tali
Enti dalla sera precedente la data  di  convocazione.  Essi  dovranno
comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma. 
    4.  Ai  VFP  1  che  prestano  servizio  nei  Reparti  alpini  e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di euro 50,00.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

				Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  arruolamento,  per  le  finalita'  di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione
giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato  e,  in  caso  di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall'art.  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra  i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali: 
    a) i responsabili dei Centri di selezione; 
    b)  il  responsabile  della  Sezione  C3I  del  Comando  militare
Esercito "Piemonte"; 
    c) il presidente della commissione valutatrice; 
    d)  i  presidenti  delle  commissioni  preposte  alle  prove   di
efficienza fisica; 
    e) i presidenti  delle  commissioni  preposte  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
    f) il presidente della commissione medica  concorsuale  unica  di
appello; 
    g) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.

Art. 21 Norme di rinvio

				Art. 21 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 9 marzo 2017  
 
                                      Gen. D. c.(li.) Paolo Gerometta 
 
Avvertenze generali 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita: 
    1) consultando il portale  dei  concorsi  on-line  del  Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 
    2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con
il pubblico della Direzione generale per il personale militare, Viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati: 
    dal lunedi' al venerdi': dalle 09,00 alle 12,30; 
    dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.

Allegato 1

  1. 	Allegato 

    Prove di efficienza fisica per il reclutamento, per il 2017, di VFP 1
    nell'Esercito

    1. L'accertamento dell'efficienza fisica consistera'
    nell'esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
    simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm;
    simulazione dell'armamento di una mitragliatrice;
    simulazione del trascinamento di un ferito;
    corsa piana 2.000 metri,
    da svolgersi secondo le modalita' e i parametri di seguito riportati.
    Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un
    membro della commissione per le prove di efficienza fisica, di
    personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
    In assenza di ambulanza dovra' presenziare personale qualificato
    per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessita' richiedere
    l'intervento del 118.
    Prima dell'effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di
    sesso sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato
    medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita'
    annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
    per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
    Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
    appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
    struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero
    da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato
    secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali
    ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport.
    I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima
    dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno
    presentare l'originale o copia conforme del referto del test di
    gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria
    pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con
    campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni
    precedenti la data prevista per le prove di efficienza fisica.
    In particolare, in caso di gravidanza la commissione disporra'
    l'esclusione del concorrente dal reclutamento per impossibilita' di
    procedere alle prove previste dal bando.
    Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
    presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
    Le modalita' di esecuzione delle prove - oltre a essere spiegate
    in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell'Esercito -
    saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da
    un membro della commissione per le prove di efficienza fisica.
    I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno
    o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli
    esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla
    commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale
    Servizio sanitario, adottera' le conseguenti determinazioni per
    l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
    Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione,
    derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve
    entita', comportera' l'esclusione dal concorso qualora persista oltre
    il trentesimo giorno successivo alla data prevista per
    l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la
    commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento
    dovra' confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso
    disporra' l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore
    possibilita' di differimento delle prove di efficienza fisica; in
    caso contrario il candidato dovra' essere definitivamente sottoposto
    alla/e prova/e non effettuata/e.
    Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
    ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano
    portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o
    che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per
    qualsiasi motivo.
    Il superamento degli esercizi potra' comportare l'attribuzione di
    un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in
    appendice al presente allegato.
    Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
    determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, l'interruzione
    delle prove con l'esclusione dal concorso.
    2. Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120
    mm. Il concorrente dovra' iniziare la prova in posizione accosciata,
    impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm,
    del peso di 18,860 kg, che trovera' appoggiato a terra con l'apposito
    anello di sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della
    corona rigata. Al via, il candidato dovra' assumere la posizione
    eretta portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a
    distendere completamente le braccia verso l'alto, tenendola in
    posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta tale posizione, il
    candidato dovra' ritornare alla posizione di partenza, effettuando i
    movimenti a ritroso e quindi ripetere l'intero esercizio.
    E' previsto un sistema di sicurezza - per evitare che il
    concorrente possa farsi male qualora perda la presa della bomba
    durante l'esercizio - costituito da un supporto metallico fissato al
    soffitto, nel quale passa una corda vincolata all'anello della bomba,
    corda che viene tenuta in tiro da un militare a cio' preposto.
    Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla
    ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del
    cronometro, dovra' eseguire, senza soluzione di continuita', un
    numero di sollevamenti:
    maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 60 secondi, se di
    sesso maschile;
    maggiore o uguale a 2 entro il tempo massimo di 80 secondi, se di
    sesso femminile.
    Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente
    eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli
    eseguiti in maniera scorretta.
    Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il
    conseguimento dell'idoneita', verra' applicato il previsto
    coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
    tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto
    riportato nella tabella in appendice al presente allegato.
    3. Simulazione dell'armamento di una mitragliatrice. Il
    concorrente dovra' iniziare la prova in posizione prona a tre
    appoggi:
    ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca
    esattamente sotto la linea delle anche;
    piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea
    con il ginocchio sinistro (destro, se mancino);
    mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea
    con la testa.
    Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da
    terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al
    suolo, il candidato dovra' effettuare una serie di trazioni del
    braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il
    busto. Una trazione sara' considerata completata nel momento in cui
    il manubrio verra' sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le
    spalle parallele al suolo e tornando poi alla posizione di partenza.
    Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla
    ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del
    cronometro, dovra' eseguire, senza soluzione di continuita', un
    numero di trazioni:
    maggiore o uguale a 4 con un manubrio del peso di 20 kg entro il
    tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
    maggiore o uguale a 2 con un manubrio del peso di 10 kg entro il
    tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
    Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente
    eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli
    eseguiti in maniera scorretta.
    Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il
    conseguimento dell'idoneita', verra' applicato il previsto
    coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
    tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto
    riportato nella tabella in appendice al presente allegato.
    4. Simulazione del trascinamento di un ferito. Il concorrente
    dovra' iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il
    carico di 70 kg gia' pronto al trasporto. Egli si porra' di fronte al
    lato corto del carico con quest'ultimo situato in corrispondenza
    dello spazio che intercorre tra le gambe quando sono poste con i
    talloni sotto le anche. Il candidato dovra' eseguire un'accosciata e
    afferrare con entrambe le mani la maniglia con cui sollevera' la
    porzione del carico a lui vicina, mentre l'altra porzione restera'
    poggiata a terra. Al via, il candidato dovra' percorrere un
    itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20
    m, percorsi i quali dovra' effettuare un'inversione di 180°
    ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del
    traguardo (che coincide con la linea di partenza), percorrendo un
    totale di 40 m.
    Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla
    ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del
    cronometro, dovra' percorrere l'intero itinerario di andata e ritorno
    fino al completo superamento della linea del traguardo con tutto il
    carico, entro il tempo massimo di:
    80 secondi, se di sesso maschile;
    120 secondi, se di sesso femminile.
    In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
    dell'idoneita', al numero di secondi risparmiati verra' applicato il
    previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale,
    differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti,
    secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.
    5. Corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovra' eseguire una
    corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra
    battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
    Sara' cronometrato il tempo impiegato.
    Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla
    ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del
    cronometro, dovra' percorrere la distanza di 2.000 metri entro il
    tempo massimo di:
    10 minuti, se di sesso maschile;
    11 minuti, se di sesso femminile.
    In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
    dell'idoneita', al numero di secondi risparmiati verra' applicato il
    previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale,
    differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti,
    secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.
    6. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati
    in successione, nella sequenza stabilita di volta in volta dalla
    commissione. Il superamento degli esercizi determinera' il giudizio
    di idoneita', con eventuale attribuzione di punteggio incrementale,
    differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito in
    appendice al presente allegato.
    Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
    determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, l'interruzione
    delle prove con l'esclusione dal concorso.
    Almeno un membro della commissione sovrintendera' allo
    svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di
    personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il
    conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai
    concorrenti.
    Per ciascun concorrente verra' redatto un apposito verbale.
    Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove
    coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno
    per qualsiasi causa.
    Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneita' alle prove
    di efficienza fisica e' espresso allorche' il candidato non esegua il
    numero minimo richiesto di sollevamenti del simulacro della bomba da
    mortaio da 120 mm o di trazioni nella simulazione dell'armamento
    della mitragliatrice ovvero termini la simulazione del trascinamento
    di un ferito o la corsa piana 2.000 metri in un tempo superiore a
    quello massimo indicato.



    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

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