MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici orchestrali della banda musicale dell'Esercito italiano. (18E02320)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 16-03-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici orchestrali della banda musicale dell'Esercito italiano. (18E02320)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 16-03-2018
  • Scadenza: 15-04-2018

Art. 1 Posti a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante "Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n.  191,  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'Ordinamento  Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  Direttore  generale  per  il
personale militare e i decreti del  Presidente  della  Repubblica  in
data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il  25  ottobre
2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017 - registrato  alla
Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688 - relativi  alla
sua conferma nell'incarico; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile  2012  n.  35  e  in  particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Vista  la  Direttiva  Tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della Sanita'  Militare,  recante  "Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'Ordinamento Militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate ai sensi dell'art. 1, comma  5,  secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244."; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020"; 
    Vista la comunicazione del 21 novembre 2017 con il quale lo Stato
Maggiore dell'Esercito ha inviato gli elementi di programmazione  per
l'emanazione del bando di concorso  per  il  reclutamento  di  sedici
orchestrali per la banda musicale; 
    Visto il foglio n. 0190285 del 15 dicembre 2017 con il  quale  lo
Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per
l'anno 2018 e le consistenze previsionali per il triennio  2017-2019,
con le relative varianti, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  sedici  orchestrali  presso   la   banda   musicale
dell'Esercito cosi' suddivisi: 
      a) 6 posti di Primo Maresciallo, per i seguenti strumenti: 
        1° Flicorno basso in sib - 1^ Parte A; 
        1^ Tromba in sib - 1^ Parte A; 
        1° Flicorno soprano in sib - 1^ Parte A; 
        1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino) - 1^ Parte A; 
        1° Clarinetto piccolo in lab (con l'obbligo  del  piccolo  in
mib) - 1^ Parte A; 
        1° Clarinetto basso in sib - 1^ Parte A; 
      b) 6 posti di Maresciallo Capo per i seguenti strumenti: 
        1° Sax contralto in mib - 1^ Parte B; 
        1° Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo  del  piccolo  in
lab) - 1^ Parte B; 
        2° Clarinetto soprano in sib n. 1 - 1^ Parte B; 
        1° Clarinetto soprano in sib n. 6 - 2^ Parte A; 
        2° Clarinetto basso in sib - 2^ Parte B; 
        2° Clarinetto soprano in sib n. 2 - 2^ Parte B; 
      c) 4 posti di Maresciallo Ordinario per i seguenti strumenti: 
        2° Clarinetto soprano in sib n. 5 - 3^ Parte A; 
        2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)
- 3^ Parte B; 
        2° Clarinetto contralto in mib - 3^ Parte B; 
        3^ Tromba in sib - 3^ Parte B. 
    2. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it, che avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni  caso  la
stessa Amministrazione provvedera'  a  darne  comunicazione  mediante
avviso pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami", e sul portale dei concorsi secondo le  modalita'
riportate nel presente bando nel successivo art. 5. 
    3. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.persomil.difesa.it/concorsi  nonche'  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della difesa di  cui  al  successivo  articolo,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso e per il reclutamento

				Art. 2 
 
 
    Requisiti per l'ammissione al concorso e per il reclutamento 
 
 
    1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito o essere in grado di conseguire nell'anno in
cui e' bandito il concorso un diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale o  quadriennale,  integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati
che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo  di
studio    prescritto    e'    subordinata     alla     documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
superato il giorno di compimento del quarantesimo anno di  eta'  alla
data di scadenza del  termine  di  presentazione  delle  domande.  Il
predetto massimo limite di eta' e'  elevato  di  cinque  anni  per  i
militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia  in  attivita'  di
servizio. Per gli orchestrali della banda musicale dell'Esercito  che
concorrono per una  parte  superiore  a  quella  di  appartenenza  si
prescinde dal limite massimo di eta'; 
      e) aver conseguito in  un  conservatorio  statale  o  in  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del  presente
bando; 
      f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale  al  servizio  incondizionato  quale  sottufficiale   in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le  modalita'
previste ai successivi articoli 11 e 12; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari; 
      m) se candidati di sesso maschile non  aver  prestato  servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15,  comma  7,  della  legge  8
luglio 1998, n. 230, a  meno  che  non  abbiano  presentato  apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. Gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e Sergenti, al ruolo
dei volontari in servizio  permanente  e  i  volontari  in  ferma  in
servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere  i  requisiti
indicati al comma 1 dovranno: 
      a) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      b) essere in possesso della qualifica non  inferiore  a  "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per  l'eta',  fino  alla  nomina  a
orchestrale della banda musicale dell'Esercito, pena l'esclusione dal
concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del  Direttore
generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. 
    L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della  mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera'  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario. 
    Il requisito connesso  con  i  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva, non e' nuovamente accertato nei confronti del
personale   militare   in   servizio   in   possesso   dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare. 
    4. I candidati in servizio, nominati vincitori  del  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  al  rispettivo
corso  militare  e  di  istruzione  tecnico  -  professionale  previo
rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del  nulla  osta
della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, la procedura di concorso di cui  all'art.
1 del presente decreto sara' gestita tramite il portale dei  concorsi
on-line  del  Ministero  della  difesa  (da  ora  in  poi   portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it -  area  siti
di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it 
    2. Accedendo a tale portale i candidati, previa registrazione  da
effettuarsi con le modalita' indicate al successivo  comma  3  -  che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale  militare,  anche  di  futura  pubblicazione-  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o  da  Ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con  una
delle seguenti modalita': 
      a) accedendo al portale dei  concorsi  utilizzando  le  proprie
credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), da  un  gestore  riconosciuto  e  con  le  modalita'
fissate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID); 
      b)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  candidato  e  gli  estremi  di   un   documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      c) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero  carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)   ovvero   tessera   di
riconoscimento elettronica  rilasciata  da  un'Amministrazione  dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica  28  luglio  1967,  n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  oppure  mediante  credenziali  della  propria   firma
digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi), i candidati dovranno leggere attentamente le  informazioni
inerenti al software  e  alla  configurazione  necessaria  per  poter
operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati
o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei  dati
inseriti dai partecipanti. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento,  i  candidati  saranno  in
possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere  al
proprio  profilo  nel  portale.  Con  tali  credenziali  i  candidati
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere  l'accreditamento.  In   caso   di   smarrimento   di   tali
credenziali, i candidati potranno seguire la  procedura  di  recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale. 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere consegnato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione  agli  accertamenti  sanitari.  Con
l'inoltro della candidatura il sistema generera' una  ricevuta  della
stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede  di  compilazione.
Tale ricevuta verra' automaticamente salvata nell'area personale  del
profilo utente  nella  sezione  "I  miei  concorsi"  e  sara'  sempre
disponibile per le esigenze del  concorrente.  L'esibizione  di  tale
ricevuta sostituisce la presentazione, ove richiesta,  del  messaggio
di notifica dell'avvenuta presentazione della domanda. 
    4. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale,  aggiornando  la  domanda  presentata   e   modificando   le
dichiarazioni di interesse. La  domanda  modificata  dovra',  quindi,
essere rinviata  al  sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
on-line delle domande. Con il nuovo invio della  domanda  il  sistema
procedera' anche all'aggiornamento automatico  della  ricevuta  della
stessa salvata nell'area personale del profilo utente. 
    5. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto  dal  successivo
art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3, resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    7. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    8. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare  i
loro dati anagrafici, le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, nonche'  il  recapito  presso  il  quale
intendono ricevere eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo
per le altre comunicazioni quanto disposto ai  sensi  del  successivo
art. 5. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la  procedura
di presentazione della stessa e i dati  sui  quali  l'amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di  partecipazione
al  concorso  si  intenderanno  acquisiti.  Il  candidato,  oltre   a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    10. La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
chiedere  la  regolarizzazione  delle  domande  che,  presentate  nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5 Comunicazioni con i candidati

				Art. 5 
 
 
                    Comunicazioni con i candidati 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo  nel  portale,  il  candidato  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari  di  svolgimento
degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali,  ecc.),  e  un'area
privata nella quale saranno  rese  disponibili  le  comunicazioni  di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della  presenza  di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta  elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati.  Le  eventuali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai  candidati  anche  con
messaggio di posta elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata  dai  candidati  nella  domanda  di  partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  4,  comma  4,  i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione  delle  domande,  eventuali  comunicazioni  (ad  es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria,  della  sede
di  servizio,  dei  recapiti  ecc.),  tramite  messaggio   di   posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente  un  account  di  PE  -
all'indirizzo   persomil@persomil.difesa.it   o   posta   elettronica
certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un  account  di  PEC  -
all'indirizzo  persomil@postacert.difesa.it   nonche'   all'indirizzo
r1d1s5@persomil.difesa.it  -   indicando   il   concorso   al   quale
partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF  o  JPEG
con dimensione  massima  di  3  Mb)  di  un  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fissa  e
mobile.

Art. 6 Adempimenti degli Enti/Reparti militari

				Art. 6 
 
 
               Adempimenti degli Enti/Reparti militari 
 
 
    1. Il sistema  provvedera'  a  informare  i  Comandi/Reparti/Enti
d'appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC),  indicato
dal candidato in sede di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze. 
    2. I suddetti enti, in base alle rispettive  competenze,  per  il
personale in servizio dovranno: 
      a) verificare se  il  candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente  art.
2, comma 1, lettere b), d), e) e comma  2,  lettere  a),  b).  Se  il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli  stessi
comandi  dovranno  inviare  agli  indirizzi  di   posta   elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it  e   persomil@persomil.difesa.it   (o,   in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato B, che costituisce parte integrante del  presente  bando,
debitamente  compilato  e  corredato  dal  documento  comprovante  la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione  generale  per
il personale militare, entro il terzo giorno successivo a  quello  di
scadenza del termine di presentazione delle domande; 
      b) predisporre per ogni militare partecipante  al  concorso  un
unico file, in formato PDF, contenente: 
        la  documentazione  matricolare  aggiornata  alla   data   di
scadenza del bando; 
        la documentazione valutativa raccolta in  ordine  cronologico
riferita a tutto il periodo  di  servizio  prestato  antecedentemente
alla data di scadenza del  termine  di  presentazione  delle  domande
(solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni); 
      c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il  nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare  al  concorso.
L'ente di nuova destinazione assumera' la  competenza  per  tutte  le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 
      d) comunicare tempestivamente alla Direzione  generale  per  il
personale militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti  disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.). 
    3. La Direzione generale per il personale militare,  per  i  soli
candidati risultati idonei alle prove di cui all'art.  13,  chiedera'
ai rispettivi enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che
dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli
indirizzi di cui al precedente comma 2, lettera a), nei  termini  che
saranno indicati.

Art. 7 Commissioni

				Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione esaminatrice; 
      b) commissione per l'accertamento sanitario; 
      c) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      un  Generale  dell'Esercito  in  servizio   permanente   o   in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; 
      il Maestro direttore della banda musicale dell'Esercito o della
banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia, membro; 
      un professore di strumentazione per banda di  un  conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; 
      un dipendente civile del Ministero  della  difesa  appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 
    3.  La  commissione  per  l'accertamento  sanitario  di  cui   al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      un Tenente Colonnello medico del Corpo Sanitario dell'Esercito,
presidente; 
      due Ufficiali medici del Corpo Sanitario dell'Esercito di grado
non inferiore a Capitano, membri; 
      un Ufficiale inferiore senza diritto al voto, segretario. 
    4. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      un Tenente Colonnello in servizio permanente, presidente; 
      due Ufficiali dell'Esercito  psicologi  appartenenti  al  Corpo
Sanitario, membri; 
      un Ufficiale inferiore dell'Esercito, o  un  dipendente  civile
dell'Amministrazione  della  Difesa,  appartenente  alla  terza  area
funzionale, segretario, senza diritto al voto. 
    La commissione per l'accertamento attitudinale si potra' avvalere
del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario
dell'Esercito laureati in psicologia che potranno  essere  coadiuvati
da psicologi civili convenzionati presso il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito.

Art. 8 Svolgimento del concorso

				Art. 8 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova di preselezione (eventuale); 
      b) accertamento sanitario; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) prove pratiche di esecuzione e teoriche; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Il personale in servizio nell'Esercito  non  sara'  sottoposto
all'accertamento sanitario e all'accertamento attitudinale, ma dovra'
produrre apposita attestazione del Comando/ente di  appartenenza  per
certificare  il  possesso  dei   requisiti   fisio-psico-attitudinali
compatibili con l'immissione nel  ruolo  dei  musicisti  della  banda
musicale  dell'Esercito.  La  predetta  attestazione  dovra'   essere
compilata dal dirigente del  servizio  sanitario  competente  secondo
l'apposita scheda  di  cui  all'allegato  C,  che  costituisce  parte
integrante del presente bando. 
    3. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione
presso le sedi di svolgimento delle citate prove e  accertamenti,  un
documento  di  identita'  in  corso  di  validita',   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato. 
    4. I candidati che non si presenteranno  alle  prove  concorsuali
nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della Difesa
non puo' essere  ritenuta  responsabile,  non  saranno  ammessi  alle
predette prove e quindi saranno esclusi dal concorso senza  ulteriori
comunicazioni.

Art. 9 Prova di preselezione

				Art. 9 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. L'Amministrazione della Difesa, in presenza  di  un  rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far  svolgere
la prova di preselezione. 
    2. Sara' cura della Direzione generale per il personale  militare
comunicare a ciascun candidato la data  dell'eventuale  effettuazione
della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  riportate  nel
citato allegato D. 
    4.  In  esito  alla  prova,  sara'  consentito   l'accesso   alle
successive fasi concorsuali, nel caso sia  necessaria  una  prova  di
preselezione, ai primi venti concorrenti meglio classificati  piu'  i
pari merito, per ogni posto a concorso.

Art. 10 Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti sanitario e attitudinale

				Art. 10 
 
 
             Documentazione da produrre per l'ammissione 
             agli accertamenti sanitario e attitudinale 
 
 
    1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno presentarsi presso il Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale  dell'Esercito  (CSRNE)  di  Foligno   (PG),   per   essere
sottoposti agli accertamenti previsti dai successivi  articoli  11  e
12. 
    2. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento dei suddetti  accertamenti  saranno  resi  noti  mediante
avviso, con valore di notifica  a  tutti  gli  effetti,  consultabile
nell'area pubblica del portale,  nonche'  nei  siti  www.difesa.it  e
www.esercito.difesa.it 
    3.  Gli  assenti  saranno  considerati  rinunciatari  e  pertanto
esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al  successivo  art.  17,
comma 3. 
    4. All'atto della presentazione presso il Centro di  selezione  e
reclutamento nazionale  dell'Esercito  (CSRNE)  di  Foligno  (PG),  i
candidati  dovranno  sottoscrivere  la  dichiarazione   di   consenso
informato  all'effettuazione  del   protocollo   diagnostico   e   di
informazione  sui  protocolli  vaccinali,  secondo  quanto   indicato
nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando,
e consegnare la seguente documentazione: 
      a) certificato rilasciato  dal  medico  di  fiducia  (ai  sensi
dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello
rinvenibile all'allegato F del bando. Tale certificato  dovra'  avere
una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 
      b)  referto  attestante   l'esito   negativo   del   test   per
l'accertamento  della  positivita'  per  anticorpi  per   HIV;   tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere  stato  rilasciato
in  data  non  anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno   stabilito   per
l'effettuazione dell'accertamento sanitario; 
      c) referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc  e  anti  HCV;  tale  certificato  per
essere ritenuto valido deve  essere  stato  rilasciato  in  data  non
anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
      d) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta  giorni
precedenti la visita, relativo al  risultato  dell'intradermoreazione
di  Mantoux  o,  in  alternativa,  relativo  al  risultato  del  test
quantiferon  per  l'accertamento  dell'eventuale  contatto   con   il
microbatterio  della  tubercolosi  (in  caso   di   positivita',   e'
necessario presentare anche il referto  dell'esame  radiografico  del
torace  nelle  due   proiezioni   standard   anteriore/posteriore   e
latero/laterale o il certificato di  eventuale,  pregressa,  avvenuta
vaccinazione con BCG); 
      e)  referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  un  mese
antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari
delle seguenti sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi, amfetamina,
metanfetamina, MDMA e metadone. 
    I candidati di sesso  femminile,  in  aggiunta  a  quanto  sopra,
dovranno consegnare anche: 
      ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in  data  non
anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
      referto attestante l'esito del  test  di  gravidanza,  mediante
analisi  su  sangue  o  urine,  effettuato  entro  i  cinque   giorni
antecedenti   la   data   di   presentazione   per    l'effettuazione
dell'accertamento sanitario. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale (S.S.N.). 
    5. I certificati/referti devono essere  consegnati  in  originale
ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli  originali
sono gia' in possesso  dell'Amministrazione  e  ancora  in  corso  di
validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al  precedente
comma  4,  il  candidato  dovra'  indicare  l'Ente  che  detiene   la
documentazione in originale,  utilizzando  la  dichiarazione  di  cui
all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando. 
    6. La mancata presentazione anche di uno  soltanto  dei  suddetti
certificati/referti,  ovvero  la  non   conformita'   degli   stessi,
determinera'  la  non  ammissione  all'accertamento  sanitario  e  la
conseguente esclusione dal concorso.

Art. 11 Accertamento sanitario

				Art. 11 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
 
    1. I candidati,  previa  sottoscrizione  della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sui  protocolli  vaccinali  previsto  per  il  personale
militare secondo  il  modello  rinvenibile  all'allegato  E,  saranno
sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente  art.  7,
comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario al fine di constatare
il possesso dell'idoneita' al servizio permanente  quale  Maresciallo
del ruolo musicisti dell'Esercito. 
    L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  definita  tenendo
conto del vigente elenco delle imperfezioni e  delle  infermita'  che
sono causa di non  idoneita'  al  servizio  militare  e  criteri  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, approvate con il  decreto  ministeriale  4  giugno
2014, nonche' tenendo  conto  dei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90,  cosi'  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207,  rilevati
secondo le prescrizioni fissate con la  Direttiva  Tecnica  ed.  2016
dell'Ispettorato generale della Sanita' Militare di cui in  premessa.
La verifica dei parametri correlati alla  massa  corporea  non  sara'
effettuata per i candidati in servizio nelle Forze armate. 
    La  commissione  medica,  prima  di  eseguire  la  visita  medica
generale, durante  la  quale  si  effettuera'  anche  la  valutazione
dell'apparato dentario e  osteo-articolare,  disporra'  per  tutti  i
candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico; 
      d) psicologico e psichiatrico; 
      e) analisi completa delle urine con  esame  del  sedimento.  Si
effettuera', comunque, a campione  randomizzato  l'accertamento  drug
test di cui all'art. 10, comma 4, lettera e); 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) trigliceridemia; 
        5) colesterolemia; 
        6) transaminasemia (GOT -GPT); 
        7) bilirubinemia totale e frazionata; 
        8) gamma GT; 
        9) dosaggio del G6PD; i  candidati  riconosciuti  affetti  da
carenza accertata,  totale  o  parziale,  dell'enzima  G6PD  dovranno
rilasciare  la  dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e   di
responsabilizzazione di cui all'allegato H. 
    2. La commissione procedera', inoltre: 
      alla  verifica  dell'abuso   abituale   di   alcool   in   base
all'anamnesi, alla visita medica diretta  e  alla  valutazione  degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il
candidato sara' rinviato ad altra data compatibile con il  calendario
di  svolgimento  degli  accertamenti  per   consegnare   il   referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC in caso di positivita', che il candidato avra' cura  di
effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche
militare o privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale
(S.S.N.); 
      a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale  e/o  richiedere  che
venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche,  risultati
di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio
ecc.). 
    In caso di necessita' di esami radiografici, il candidato  dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione  di  consenso  all'effettuazione
dell'esame stesso; 
      alla verifica del seguente specifico requisito: visus  corretto
non inferiore a 16/10 complessivi con lenti  frontali  ben  tollerate
(da portare al seguito) e non inferiore  7/10  nell'occhio  che  vede
meno, raggiungibile con correzione non superiore  alle  tre  diottrie
anche in un solo  occhio.  Senso  cromatico  normale  accertato  alle
tavole pseudoisocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono
ammessi  gli   esiti   di   intervento   Lasik   e   gli   esiti   di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con  integrita'  del
fondo oculare. 
    3. I candidati gia' giudicati idonei agli  accertamenti  sanitari
nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso il  Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito nell'ambito di un
concorso della stessa Forza armata, previa  esibizione  del  relativo
verbale e della documentazione di cui all'art. 10, comma  4,  saranno
sottoposti esclusivamente alla verifica dell'abuso abituale di alcool
in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e  alla  valutazione
degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,  GPT  e  MCV).  In  caso  di
dubbio, il candidato sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il
referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica  della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC in caso di positivita', che il candidato avra' cura  di
effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche
militare o privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale
(S.S.N.). 
    4.  La  citata  commissione  medica,  per  tutti   i   candidati,
provvedera'  a  definire  il  profilo  sanitario  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze  della
visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, seduta  stante,
comunichera'  al  candidato  l'esito  degli   accertamenti   sanitari
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo", con l'indicazione del profilo sanitario conseguito; 
      "inidoneo", con l'indicazione del profilo sanitario  conseguito
e del motivo dell'inidoneita'. 
    5. Saranno giudicati  "idonei"  i  candidati  in  possesso  degli
specifici requisiti di  cui  ai  commi  1-2  e  ai  quali  sia  stato
attribuito il coefficiente 1 o 2 in  ciascuna  delle  caratteristiche
somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO);
apparato  cardio-circolatorio  (AC);  apparato   respiratorio   (AR);
apparati vari (AV); apparato  osteo-artro-muscolare  superiore  (LS);
apparato osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI);  vista  (VS);  udito
(AU). 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. 
    6. Fermo restando quanto previsto ai  precedenti  commi,  saranno
giudicati "inidonei" i candidati  risultati  non  in  possesso  degli
specifici requisiti fisici di cui sopra e/o affetti da: 
      positivita' degli accertamenti  diagnostici  per  l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      disturbi  della  parola  anche  in  forma  lieve  (dislalia   e
disartria); 
      imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per
delineare  il  profilo  sanitario  stabiliscono   l'attribuzione   di
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali   (a
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD). 
    7. La commissione giudichera', altresi',  inidoneo  il  candidato
che presenti tatuaggi quando, per la loro sede,  siano  deturpanti  o
contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile  indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica,  saranno  giudicati
"inidonei" e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 
    9. I candidati di sesso femminile, in  caso  di  positivita'  del
test di gravidanza, non potranno essere  sottoposti  all'accertamento
sanitario di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), in quanto, ai sensi
dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dall'art.  10,  comma
4, la Direzione generale per il personale militare procedera'  a  una
nuova convocazione in  data  compatibile  con  la  definizione  della
graduatoria di cui al successivo  art.  15.  Se  in  occasione  della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,  la  preposta
commissione di cui al successivo art. 7,  comma  1,  lettera  b),  ne
dara' notizia  alla  citata  Direzione  generale  che  escludera'  la
candidata   dal   concorso   per   l'impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando.

Art. 12 Accertamento attitudinale

				Art. 12 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. I candidati saranno sottoposti  all'accertamento  attitudinale
volto  a  valutare  il  possesso  delle   qualita'   attitudinali   e
caratteriologiche  ritenute  necessarie  per   l'arruolamento   quale
Maresciallo del ruolo musicisti dell'Esercito, secondo  le  modalita'
indicate nella relativa "direttiva tecnica - anno 2018 - dello  Stato
Maggiore dell'Esercito. 
    Tale accertamento prevede lo svolgimento di una  serie  di  prove
(test  e  questionario  informativo)  e  un'intervista  di  selezione
individuale condotta dal ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati
da psicologi civili convenzionati presso il citato CSRNE. 
    2.  Al  termine  dell'accertamento  attitudinale  la  commissione
preposta, seduta  stante,  comunichera'  per  iscritto  al  candidato
l'esito dell'accertamento  attitudinale  sottoponendogli  il  verbale
riportante  il  giudizio  di  idoneita'  o  di  inidoneita',  che  e'
definitivo. 
    3. Il giudizio di inidoneita' comporta l'esclusione del candidato
dal concorso. Ai candidati  giudicati  idonei  non  sara'  attribuito
alcun punteggio.

Art. 13 Prove pratiche di esecuzione e teoriche

				Art. 13 
 
 
               Prove pratiche di esecuzione e teoriche 
 
 
    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  sanitario  e  a
quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore  di
notifica a tutti gli effetti,  consultabile  nell'area  pubblica  del
portale, nonche' nei siti www.difesa.it  e  www.esercito.difesa.it  -
per  sostenere  le  prove  pratiche   e   teoriche,   da   effettuare
distintamente per ogni posto per il quale  si  concorre,  di  seguito
indicate: 
      a) per tutti i candidati, ad eccezione di quelli che concorrono
per gli strumenti a percussione: 
        1) esecuzione, con lo strumento per il quale  si  concorre  e
con gli eventuali strumenti d'obbligo, dei  brani  musicali  indicati
nell'allegato I del bando; 
        2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti  dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre  e
con gli eventuali strumenti d'obbligo; 
        3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento
per il quale si concorre  e  di  quelli  considerati  affini  secondo
l'allegato A del bando; 
      b) per i soli candidati delle prime e delle seconde  parti,  ad
eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione: 
        1) nozioni inerenti la formazione  e  l'organizzazione  degli
organici d'insieme per strumenti a fiato e  percussione  dal  piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi; 
      c) per i soli candidati delle  prime  parti,  ad  eccezione  di
quelli che concorrono per gli strumenti a percussione: 
        1) esecuzione, nell'insieme della banda musicale, di un brano
scelto dalla commissione esaminatrice uguale per  tutti  i  candidati
che concorrono per lo stesso strumento; 
      d) per i candidati per gli strumenti a percussione: 
        1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, dei
brani  musicali  indicati  nell'allegato  I  del  bando  e,  con  gli
strumenti d'obbligo, un  programma  a  libera  scelta  del  candidato
comprendente passi per gran cassa, piatti  a  2,  tamburo,  xilofono,
vibrafono, marimba, batteria; 
        2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti  dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre  e
con gli strumenti d'obbligo; 
        3) esecuzione, con accompagnamento della banda, di uno o piu'
brani scelti  dalla  commissione  esaminatrice  uguali  per  tutti  i
candidati con lo strumento per il quale si concorre e di uno  o  piu'
brani  scelti  dalla  commissione  esaminatrice  anche   diversi   da
candidato a candidato da eseguirsi con gli  strumenti  d'obbligo  con
accompagnamento della banda; 
        4) nozioni inerenti alla storia e organologia degli strumenti
a percussione; 
        5) nozioni inerenti la formazione  e  l'organizzazione  degli
organici d'insieme per strumenti a fiato e  percussione  dal  piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi. 
    2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al  quale  hanno
chiesto  di  partecipare  utilizzando  esclusivamente  gli  strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. 
    3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto  sommando
quello  delle  singole  prove  diviso  per  il  numero  delle   prove
sostenute. 
    4. Sara'  giudicato  idoneo  il  candidato  che  raggiungera'  un
punteggio non inferiore a 56 se  concorre  per  le  prime  e  seconde
parti, e non inferiore a 49 se concorre per le  terze  parti.  Sara',
comunque, giudicato inidoneo  il  candidato  che  non  raggiunga,  in
ciascuna prova, il punteggio di 49. 
    5. Il candidato che non si  presentera'  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove sara' considerato rinunciatario ed escluso dal
concorso.

Art. 14 Titoli di merito

				Art. 14 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), ai fini della  formazione  delle  graduatorie  finali,
valutera', per i candidati giudicati idonei alle  prove  pratiche  di
esecuzione e teoriche di cui all'art. 13, i  soli  titoli  di  merito
sottoelencati: 
      a) titoli accademici: 
        2° livello (punteggio massimo 10): 
          diploma Conservatorio (vecchio ordinamento); 
          diploma accademico di 2° livello  (che  assorbe  quello  di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 2° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline. 
        1° livello (punteggio massimo 8): 
          diploma accademico di 1° livello per lo  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 1° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline; 
      b) titoli didattici (punteggio massimo 5): 
        insegnamento presso un  Conservatorio  statale  o  parificato
dello strumento per il quale si concorre o affine; 
        insegnamento presso una scuola media  inferiore  e  superiore
statale o parificata ad indirizzo musicale  dello  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
        insegnamento degli strumenti diversi da quello per  il  quale
si concorre e da quelli ad esso affini; 
      c) titoli professionali (punteggio massimo 15 punti): 
        contratti con  importanti  istituzioni  sinfoniche,  liriche,
concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il  quale  si
concorre o affine; 
        concerti per importanti associazioni concertistiche  musicali
da solista o in formazione da camera (da accertarsi obbligatoriamente
facendo riferimento all'attestazione di partecipazione rilasciata dal
Presidente o direttore artistico dell'associazione) con lo  strumento
per il quale si concorre o affine; 
        vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista o in formazione da camera per lo strumento per  il  quale  si
concorre o affine; 
        far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di
polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
        far parte di altri complessi bandistici militari o  complessi
bandistici per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
        aver conseguito l'idoneita' per lo strumento per il quale  si
concorre o affine al concorso  presso  le  bande  musicali  di  Forza
armata e dei Corpi di Polizia; 
        pubblicazioni  di  metodi  di  tecnica   strumentale   o   di
organologia relativi allo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
        incisioni su CD e/o DVD in  formazione  da  camera,  relative
allo strumento per il quale si concorre o affine; 
        incisioni su  CD  e/o  DVD  da  solista  con  accompagnamento
orchestrale o pianistico relative allo  strumento  per  il  quale  si
concorre o affine; 
        composizioni  originali  pubblicate  dall'evidente  contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si  concorre
o affine. 
    2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    3. I soli candidati risultati idonei alle prove di  cui  all'art.
13, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno  consegnare  i
titoli di merito in formato cartaceo o su supporto  informatico  alla
commissione   esaminatrice.   I   titoli   di    merito    consegnati
successivamente  rispetto  al  giorno  dell'ultima  prova   sostenuta
dall'interessato non saranno valutati. 
    4. I  titoli  di  merito,  accompagnati  da  un  elenco  numerico
cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici,  didattici
e professionali), dovranno essere presentati in  una  delle  seguenti
modalita': 
      in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
      con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto  di
notorieta'  ex  articoli  46  e  47,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato  dovra'
fornire  dettagliatamente   tutti   gli   elementi   necessari   alla
valutazione  del  titolo  che  si  intende  produrre,   conformemente
all'allegato L del bando. L'omissione anche di uno solo dei  suddetti
elementi comportera' la non valutazione del  titolo  autocertificato.
Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni  e  composizioni  il
candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge. 
    La conformita' agli originali dei titoli consegnati  su  supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo. 
    5. Sara' cura dell'Amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi
la  facolta'  di  chiedere  al  candidato,   per   le   dichiarazioni
sostitutive dell'atto  di  notorieta',  l'esibizione  dei  titoli  di
merito in originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge.

Art. 15 Graduatorie finali

				Art. 15 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base  della
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove di cui
al precedente art. 13 e di  quello  riportato  per  il  possesso  dei
titoli di merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie  finali
distinte per ogni strumento a concorso. 
    2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 
    3. Costituisce titolo  di  preferenza,  a  parita'  di  punteggio
complessivo, l'appartenenza del candidato all'Esercito. A parita'  di
punteggio complessivo  fra  i  candidati  appartenenti  dell'Esercito
sara' preferito il candidato che riveste il grado piu' elevato e,  in
caso di parita' di grado, il candidato  con  maggiore  anzianita'  di
servizio. 
    4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti all'Esercito, sara'  data  precedenza  al  candidato  in
possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato M. In  caso  di
ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di  eta',  ai
sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  come
modificato dall'art. 2, della  legge  16  giugno  1998,  n.  191.  Il
presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla  Direzione
generale per il  personale  militare  le  graduatorie  definitive  su
supporto cartaceo e informatico non riscrivibile protetto da password
(CD-rom/DVD, in formato pdf). 
    Le graduatorie finali di merito dei vincitori  saranno  approvate
con decreto del Direttore generale per il  personale  militare  o  di
autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale  Ufficiale  della
Difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale  "Concorsi  ed
esami". Dal giorno di pubblicazione  del  citato  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative.

Art. 16 Nomina a orchestrale

				Art. 16 
 
 
                        Nomina a orchestrale 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del  concorso  sono  nominati
Primo Maresciallo, Maresciallo Capo o Maresciallo Ordinario del ruolo
dei musicisti dell'Esercito e devono essere inseriti  rispettivamente
nell'organizzazione strumentale delle prime, delle  seconde  o  delle
terze parti della banda come  indicato  nell'art.  1515  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. 
    3. I vincitori del  concorso  che,  alla  data  di  scadenza  del
termine della presentazione  della  domanda,  non  siano  Marescialli
dell'Esercito, verranno ammessi ad un corso di formazione. 
    4. I frequentatori del corso, all'atto di presentazione presso il
reparto d'istruzione designato, dovranno produrre  una  dichiarazione
sostitutiva, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  in  cui  si
attesta  il  possesso/mantenimento   dei   requisiti   previsti   dal
precedente art. 2. 
    5. I vincitori di concorso saranno sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in  ordine  agli
eventuali rischi derivanti dal protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai
vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione  7,
paragrafo 5), lettera a) della Direttiva  Tecnica  14  febbraio  2008
dalla Direzione generale della Sanita' Militare,  recante  "Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali  e  delle
altre misure di profilassi". 
    6. All'atto dell'incorporamento dovranno presentare: 
      a) certificato  anamnestico/referto  rilasciato,  entro  trenta
giorni dalla data di ammissione  al  corso,  da  strutture  sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); 
      b) certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione,
il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      c) certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  attestante   il   gruppo
sanguigno e il fattore Rh. 
    I   militari   in   servizio   nell'Esercito   compileranno   una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio  richiesto,
qualora non risultasse dalla documentazione personale. 
    I diplomi e i certificati rilasciati  da  istituti  parificati  o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal  provveditore
agli studi (art. 32 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000). 
    7. I vincitori del concorso  provenienti  dal  ruolo  Marescialli
dell'Esercito, se di grado: 
      a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale  hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; 
      b) superiore, sono nominati col grado corrispondente  a  quello
rivestito nel ruolo di  provenienza,  ma  comunque  non  superiore  a
quello  massimo  previsto  per  la  categoria  stessa,  e  conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta.

Art. 17 Disposizioni amministrative e varie

				Art. 17 
 
 
                 Disposizioni amministrative e varie 
 
 
    1. Le spese per  i  viaggi  da  e  per  le  sedi  di  svolgimento
dell'eventuale  prova  di  preselezione,   degli   accertamenti   dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e delle prove pratiche  e
teoriche del concorso sono a carico dei candidati.  Ai  candidati  in
servizio militare deve essere concessa la licenza  straordinaria  per
esami della durata limitata al/ai  giorno/i  di  effettuazione  delle
prove  e  degli  accertamenti  piu'  il  tempo  necessario   per   il
raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro nella sede  di
servizio,  mentre  non  puo'  essere  rilasciato  il  certificato  di
viaggio. Se tali candidati non si presentano a  sostenere  le  prove,
salvi  motivi  indipendenti   dalla   loro   volonta',   la   licenza
straordinaria dovra' essere commutata in licenza ordinaria  dell'anno
in corso. 
    2.  Durante  le  fasi  concorsuali,  i  candidati  non   potranno
usufruire  di  vitto  e  alloggio  a   carico   dell'Amministrazione.
Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di  tutte  le  prove
concorsuali saranno a carico dei partecipanti. 
    3. I candidati  assenti  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi  dal  concorso.  Tuttavia,  per  le  prove  e
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1,
lettere a), b), c) e d),  la  Direzione  generale  per  il  personale
militare, compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potra'
fissare una nuova e ultima data di presentazione non suscettibile  di
ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a: 
      a) motivi di salute, debitamente documentati da  certificazione
sanitaria rilasciata dal medico  curante  o  da  struttura  sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare; 
      b)   inderogabili   esigenze   di   servizio   debitamente    e
tempestivamente  documentate  dal  Comando  di  appartenenza  per   i
militari in servizio. 
    Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio, il comando di appartenenza - dovra'  trasmettere,  entro
24 ore dalla data in cui e' prevista la  convocazione,  l'istanza  di
differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia  di
un documento di identita' in corso di validita' a  mezzo  fax  al  n.
06517052766  o  via  e-mail  all'indirizzo   di   posta   elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it Le istanze incomplete non verranno prese in
considerazione. La  Direzione  generale  per  il  personale  militare
comunichera' le proprie determinazioni nell'area privata del  portale
e, con messaggio di posta elettronica, all'indirizzo e-mail  indicato
dall'interessato, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    La predetta Direzione generale si riserva altresi'  la  facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  con  comunicazione  inserita  nell'area
pubblica del portale, secondo quanto stabilito al precedente art.  5,
e  nei  siti  www.persomil.difesa.it   e   www.esercito.difesa.it   -
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti, per tutti gli interessati. 
    4.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare   i
candidati per gli infortuni  che  dovessero  verificarsi  durante  il
periodo di permanenza presso le sedi  di  svolgimento  dell'eventuale
prova di preselezione, delle prove pratiche  di  esecuzione  e  degli
accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare. 
    5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di  concorso  potra'  essere  consultata  l'area  pubblica  del
portale  secondo  quanto  stabilito  al  precedente  art.  5   ovvero
contattata la Sezione  relazioni  con  il  pubblico  della  Direzione
generale per il personale militare al n. 06/517051012.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

				Art. 18 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche  e  integrazioni,  i  dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la  Direzione
generale per il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1^  Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali per le finalita'  di  gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati  automatizzata,
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
impiego,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in  caso  di
esito positivo del concorso, agli enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o  cancellare  i  dati  errati,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per motivi legittimi  al  loro  trattamento.  Sono  nominati,
ognuno per quanto di competenza,  responsabili  del  trattamento  dei
dati personali: 
      a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 6; 
      b) i presidenti di commissioni di cui al precedente art. 7; 
      c) il direttore della 1^ Divisione della Direzione generale per
il personale militare.

Art. 19 Accertamento dei requisiti

				Art. 19 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere  alle  amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.

Art. 20 Esclusioni

				Art. 20 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1.  La  Direzione  generale  per  il  personale   militare,   con
provvedimento del Direttore generale o  autorita'  da  lui  delegata,
procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non
in possesso dei prescritti requisiti di cui ai  precedenti  articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato  dopo  l'incorporazione  presso  il  relativo  Istituto  di
formazione. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 19 gennaio 2018  
 
                                     Il direttore generale: Gerometta

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI
    (Art. 2, comma 1, lettera e) del bando)

    1. Flauto, ottavino.
    2. Oboe, corno inglese.
    3. L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei
    saxofoni.
    4. Fagotto, contrabasso ad ancia.
    5. Corno.
    6. Tromba in Sib, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno
    sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib.
    7. Trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore,
    flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno
    contrabasso, trombe contrabasso.
    8. Percussioni in generale (compreso il pianoforte).

    Allegato B


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Allegato C


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Allegato D
    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n. 487
    Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
    amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
    concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
    impieghi (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185)

    Art. 9.


    Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove
    scritte

    1. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di
    comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
    relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
    con i membri della commissione esaminatrice.
    2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di
    nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un
    componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento
    delle prove in localita' diverse, da un componente del comitato di
    vigilanza.
    3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti
    manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono
    consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati
    dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
    4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi
    precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo
    svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui
    risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in
    parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
    coinvolti.
    5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano
    l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di adottare
    i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi
    membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione
    all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in
    sede di valutazione delle prove medesime.

    Allegato E


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Allegato F


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Allegato G


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Allegato H


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Allegato I

    ELENCO DEI PEZZI DI CONCERTO
    (Art. 13 del bando)


    Brani d'obbligo relativi alla prima prova pratica

    1° Flicorno basso in Sib - 1^ Parte A:
    V. Cosma: Euphonium Concerto;
    S. Peretti: Parte II dagli Studi di perfezionamento n. 3.
    2° Clarinetto contralto in Mib - 3^ Parte B:
    C.M. Von Weber: Concerto n. 1 op. 74 in Fa min. per clarinetto
    e orchestra.
    1^ Tromba in Sib - 1^ Parte A:
    A. Arutunian: Concerto;
    T. Charlier: studio n. 1 dai "36 Etudes Transcendantes".
    3^ Tromba in Sib - 3^ Parte B:
    V. Brandt: Concert piece op. 12.
    2° Piatti con l'obbligo degli altri strumenti a percussione - 3^
    Parte B:
    A. Payson: Cymbal Exercise pag. 46;
    R. Hochrainer: Studi n. 10-11-12 per piatti;
    P.I. Cajkovskij: Sinfonia n. 4 - IV Finale;
    S. Rachmaninov: Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra III
    Movimento da 37 a 38;
    P. I. Cajkovskij: "Romeo e Giulietta";
    M. Mussorgskij: "Una notte sul Monte Calvo";
    I. Stravinsky: "Petruska" (Gran Cassa e piatti un esecutore).
    Strumenti d'obbligo:
    Timpani:
    J. Delecluse: Studio n. 9 dal Vingt Etudes;
    L. Van Beethoven: Sinfonia n. 7;
    P. I. Cajkovskij: Sinfonia n. 4.
    Gran Cassa:
    A. Payson: Bass Drum Exercise pag. 35;
    I. Stravinsky: "La sagra della primavera" (Danza della terra).
    Tamburo:
    J. Wanamaker: Hurricane;
    F. Von Suppe': "La Dama di Picche";
    R. Korsakov: Sheherazade;
    Esecuzione di un rullo dal: ppp crescendo a fff, diminuendo a
    ppp.
    Xilofono:
    D. Shostakovich: estratti dall'opera "Lady Macbeth nel
    distretto di Minsk".
    Vibrafono, Marimba, Batteria:
    Programma libera scelta.
    1° Sax contralto in Mib - 1^ Parte B:
    A. Desenclos: Prelude, Cadence et Finale;
    J. Rueff: III - Prestissimo dalla sonata para saxfono solo.
    1° Clarinetto piccolo in Mib - 1^ Parte B:
    E. Cavallini: Carnevale di Venezia.
    Strumento d'obbligo:
    Clarinetto piccolo in Lab:
    A. Perier: dai 22 Studi moderni n. 20;
    F. Gambacurta: dai 10 dieci studi per Clarinetto n. 5.
    2° Clarinetto soprano in Sib n. 1 - 1^ Parte B:
    L. Spohr: Concerto n. 3 in Fa min. op. 19 per clarinetto e
    orchestra;
    G. Miluccio: Rhapsodie per clarinetto solo.
    1° Flicorno soprano in Sib - 1^ Parte A:
    T. Charlier: Solo de Concours;
    T. Charlier: Studio n. 12 dai "36 Etudes Transcendantes".
    1° Flauto - 1^ Parte A:
    J. Ibert: Flute Concerto.
    Strumento d'obbligo:
    Ottavino:
    A. Vivaldi: Piccolo Concerto in Do Maggiore RV443.
    2° Clarinetto basso in Sib - 2^ Parte B:
    W. Civitareale: Concerto humeristique por clarinette bass et
    orchestre d'harmonie;
    K. R. Cole: Excursions, variations on a theme of Paganini for
    the bass clarinet.
    Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra quelli
    esposti di seguito:
    L. Milde: Studio n. 50 dagli Studi da Concerto op. 26 (versione
    per clarinetto basso);
    K. Berger: "Grenadilla comes to Motown" dai Ten Contemporary
    Etudes for Bass Clarinet;
    M. Verheul: Studio 34 MVWV 844/24 dai Bass clarinet studies
    MVWV 820/860.
    2° Clarinetto soprano in Sib n. 2 - 2^ Parte B:
    G. Finzi: Concerto.
    Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra quelli
    esposti di seguito:
    A. Uhl: 48 Età¼den n. 19;
    P. Jeanjean: 16 Studi moderni n. 6;
    A. D'Elia: 12 Grandi studi n. 6.
    1° Clarinetto soprano in Sib n. 6 - 2^ Parte A:
    G. Rossini: Introduzione, tema e variazioni.
    Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra quelli
    esposti di seguito:
    A. Uhl: 48 Età¼den n. 10;
    P. Jeanjean: 16 studi moderni n. 8;
    A. D'Elia: 12 grandi studi n. 12.
    1° Clarinetto piccolo in Lab - 1^ Parte A:
    J. M. Molter: Concerto n. 2 in Re magg.
    Strumento d'obbligo:
    Clarinetto piccolo in Mib:
    A. Perier: 22 studi moderni n. 14;
    F. Gambacurta: 10 studi per clarinetto n. 3.
    1° Clarinetto basso in Sib - 1^ Parte A:
    K. Vlak: Concerto for Bass Clarinet and Band;
    Isang Yun: Monolog fà¼r BaàŸ-Klarinette (1983).
    Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra quelli
    esposti di seguito:
    L. Milde: Studio n. 40 dagli Studi da Concerto op.26 (versione
    per clarinetto basso);
    K. Berger: "Take It All" dai Ten Contemporary Etudes for Bass
    Clarinet;
    M. Verheul: Studio 37 MVWV 825/6 dai Bass clarinet studies MVWV
    820/860.
    2° Clarinetto soprano in Sib n. 5 - 3^ Parte A:
    B. H. Crusell: Clarinet Concerto n° 3 in Sib magg. Op. 11.
    Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra quelli
    esposti di seguito:
    A. Uhl: 48 Età¼den n. 8;
    P. Jeanjean: 16 Studi moderni n. 10;
    A. D'Elia: 12 Grandi studi n. 7.

    Allegato L


    Parte di provvedimento in formato grafico


    Allegato M

    art. 15, comma 4

    TITOLI PREFERENZIALI
    (estratto dell'articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica
    9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni)


    Art. 5.

    1. (Omissis).
    2. (Omissis).
    3. (Omissis).
    4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
    preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
    elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
    1) insigniti di medaglia al valor militare;
    2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    5) orfani di guerra;
    6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    8) feriti in combattimento;
    9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
    speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
    combattenti;
    11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
    settore pubblico e privato;
    13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
    sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
    sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
    guerra;
    15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
    sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
    nel settore pubblico o privato;
    16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
    combattenti;
    17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
    titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
    il concorso;
    18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
    figli a carico;
    19) invalidi ed i mutilati civili;
    20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
    demerito al termine della ferma o rafferma.
    5. (Omissis).

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