MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero. (Decreto n. 2020). (18E13314)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 08-01-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Selezione dei dirigenti scolastici da destinare all'estero. (Decreto n. 2020). (18E13314)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 08-01-2019
  • Scadenza: 28-01-2019

Art. 1 Definizioni

IL CAPO DIPARTIMENTO 
         per il sistema educativo di istruzione e formazione 
 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  recante
"Disciplina della scuola italiana all'estero, a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e in
particolare gli articoli 18, 19 e 21; 
    Visto il decreto  legislativo  del  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  recante  "Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, regolamento recante "Disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  "Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari", e successive modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  "Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate", e successive modificazioni; 
    Vista la legge  6  marzo  1996,  n.  151,  recante  "Ratifica  ed
esecuzione della convenzione recante Statuto  delle  scuole  europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994"; 
    Visto lo  Statuto  del  personale  distaccato  presso  le  scuole
europee, adottato dal Consiglio superiore delle  scuole  europee  con
documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo", e successive modificazioni; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti"; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e  della  ricerca  del  9  maggio  2017,  n.  259,  di  revisione   e
aggiornamento della tipologia delle classi  di  concorso  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  regolamento   recante
"Definizione della disciplina dei requisiti e delle  modalita'  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo
grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 e successive modificazioni"; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92, recante  "Riconoscimento
dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,   n.   19,   "Regolamento   recante   disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  recante
"Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di  trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  recante
"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di  trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna", a norma  dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  "Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n  97,  recante  "Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013", e in particolare l'art. 7; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa",  ed  in
particolare l'art. 38; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre 2006, n. 305, "Regolamento recante identificazione dei  dati
sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni
effettuate dal Ministero della  pubblica  istruzione,  in  attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
196"; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, "Attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni",   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da   parte   delle   pubbliche   amministrazioni",    e    successive
modificazioni; 
    Visto il decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale   di   concerto   con   il    Ministero
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca del 21 giugno 2017, n. 3994, con  il
quale, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 64  del  2017
e' stato determinato per il  triennio  2018-2021  il  contingente  di
personale docente ed amministrativo da assegnare alle  iniziative  ed
istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole  europee  ed
alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il D.I. del 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti
di ordine culturale e professionale  dei  dirigenti  scolastici,  dei
docenti e  del  personale  amministrativo  della  scuola  da  inviare
all'estero; 
    Sentito il Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) MIUR: Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
      b) MAECI: Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
      c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
64 recante "Disciplina della  scuola  italiana  all'estero,  a  norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015,
n. 107; 
      d)    colloquio:     colloquio     obbligatorio     comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo; 
      e) commissioni: commissioni giudicatrici  di  cui  all'art.  15
della presente procedura di selezione.

Art. 2 Organizzazione e contingente dei posti

				Art. 2 
 
 
               Organizzazione e contingente dei posti 
 
 
    1. Il MAECI comunica annualmente al MIUR i  posti  -  nell'ambito
del contingente di cui all'art. 18, comma 1, del decreto  legislativo
- che si rendono disponibili nell'anno scolastico di riferimento. 
    2. Sono consentiti aggiornamenti nel corso  dell'anno  scolastico
per esigenze sopravvenute. 
    3. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del
MIUR e del MAECI.

Art. 3 Requisiti generali di ammissione

				Art. 3 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    1.  Alla  selezione  sono  ammessi  a  partecipare  i   dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunti
con contratto  a  tempo  indeterminato  che  all'atto  della  domanda
abbiano maturato, dopo il periodo di prova, un servizio effettivo  di
almeno  tre  anni  in   territorio   metropolitano   nel   ruolo   di
appartenenza. Non si valuta l'anno scolastico in corso. 
    Non sono ammessi alla selezione coloro che: 
      a. Nell'arco  dell'intera  carriera  abbiano  gia'  svolto  due
periodi  all'estero  ciascuno  dei  quali  di  sei  anni   scolastici
consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva  assunzione
in servizio, e i due periodi non siano separati da  almeno  sei  anni
scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale; 
      b. Non possano assicurare  alla  data  di  pubblicazione  della
procedura di selezione a normativa vigente la permanenza in  servizio
all'estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno
in anno,  in  occasione  dell'individuazione  dei  candidati  per  la
destinazione  all'estero,  saranno  successivamente  depennati  dalla
graduatoria  coloro  che  non  potranno  assicurare   la   permanenza
all'estero per i successivi sei anni.

Art. 4 Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici

				Art. 4 
 
 
    Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici 
 
 
    1. I requisiti  culturali  fondamentali  richiesti  ai  dirigenti
scolastici da destinare all'estero sono: 
      a) avere  una  certificazione  della  conoscenza  della  lingua
straniera per la quale si intende partecipare  (tra  quelle  relative
alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 2, della presente
procedura di selezione) di livello non  inferiore  a  B2  del  quadro
Comune europeo di riferimento (QCER), rilasciata da  uno  degli  enti
certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari
internazionali del MIUR del 12 luglio 2012,  n.  10899  e  successive
modificazioni, o da un  ente  certificatore  riconosciuto  nel  Paese
estero in cui e' gia' stato prestato servizio, in corso di validita'. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 marzo  2012,  "e'
valutato corrispondente con il livello C1  del  QCER  il  diploma  di
laurea magistrale nella relativa lingua straniera" (ovvero il diploma
di laurea vecchio ordinamento nella relativa lingua straniera); 
      b) aver partecipato  ad  almeno  un'attivita'  formativa  della
durata non inferiore a 25 ore, organizzate  da  soggetti  accreditati
dal MIUR ai sensi della direttiva 170 del 20 marzo 2016, su tematiche
afferenti   all'intercultura,   all'internazionalizzazione    o    al
management. 
    2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da
inviare all'estero sono: 
      a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di  prova,  almeno tre  anni  di  effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza; 
      b) non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c) non essere incorso in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione;

Art. 5 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione

				Art. 5 
 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
 
    1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
via telematica, attraverso il  sistema  POLIS  "Istanze  on  line"  a
partire dalle ore 9,00 del 12 gennaio 2019 e fino alle ore 23,59  del
28  gennaio  2019.  La  data  di  presentazione  della   domanda   di
partecipazione alla selezione e' certificata dal sistema  informatico
che, allo  scadere  del  termine  utile  per  la  presentazione,  non
consentira' piu' l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero
identificativo e la ricevuta di avvenuta  iscrizione  alla  procedura
selettiva  che  deve  essere  stampata  e  presentata  dal  candidato
all'atto dell'identificazione il giorno del colloquio. 
    2. Ai dirigenti scolastici e' consentito partecipare  alle  prove
per una o piu' lingue straniere. Le aree linguistiche  sono  riferite
alle  seguenti  lingue  straniere:  francese,  inglese,  spagnolo   e
tedesco. 
    3.  Ai  sensi  del  testo  unico  in  materia  di  documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la  partecipazione  alle  prove
risultano autocertificati tramite le  dichiarazioni  contenute  nella
domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono  essere  posseduti
entro il termine di scadenza per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione alle prove.  In  qualsiasi  momento  l'amministrazione
puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' della
documentazione  esibita   nonche'   sulle   eventuali   dichiarazioni
sostitutive rese dai partecipanti. 
    4. I dati riportati  dal  candidato  nella  domanda  assumono  il
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese  ai  sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76
del succitato decreto del Presidente della Repubblica  che  prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 
    5. Il candidato e'  tenuto  ad  indicare  il  numero  telefonico,
nonche' il recapito di posta elettronica  ordinaria  e/o  certificata
presso  cui  chiede  di  ricevere  le  comunicazioni  relative   alla
selezione. Il candidato si impegna a far  conoscere  tempestivamente,
entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni tramite
il  sistema  POLIS.  Eventuali  variazioni  di  residenza   o   posta
elettronica certificata intervenute oltre la scadenza dei termini  di
presentazione della domanda, dopo essere state modificate sul sistema
POLIS, dovranno essere comunicate con posta elettronica  ordinaria  o
certificata,            al             seguente             indirizzo
selezione.estero@istruzione.it L'amministrazione    scolastica    non
assume responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni
dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni  da  parte
del  candidato  circa  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
ordinaria e/o certificata oppure da mancata o  tardiva  comunicazione
del  cambiamento  di  indirizzo  rispetto  a  quello  indicato  nella
domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    6. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
UE 679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo n.  101/2018,
il candidato deve prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei
dati  personali  forniti  nella  domanda.  Il  trattamento  dei  dati
avverra' esclusivamente ai fini  della  gestione  della  selezione  e
della stesura delle graduatorie, nonche',  in  caso  di  destinazione
all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del  rapporto  di
lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il MIUR. 
    7. Il  candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto  per
lo svolgimento del colloquio e/o se necessita  di  tempi  aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi. 
    Qualora il  candidato  si  trovi  in  uno  stato  di  invalidita'
temporanea, che renda  necessario  l'utilizzo  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta  e  certificato
medico attestante  la  necessita'  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi
all'indirizzo selezione.estero@istruzione.it 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    8. Non sono valide le domande di  partecipazione  alla  selezione
presentate con modalita' diverse  da  quelle  previste  nel  presente
articolo. Ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  il  MIUR  si  riserva  di  effettuare  idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni   non   veritiere.   Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
    9. I  candidati  sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva  di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente  decreto.  Il  MIUR
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per  difetto
dei requisiti richiesti e  di  quelli  generali  per  l'accesso  agli
impieghi  civili  delle  pubbliche  amministrazioni  previsti   dalla
normativa vigente. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore
generale  per  il   personale   scolastico   del   MIUR,   notificato
all'interessato con  lettera  raccomandata  o,  se  dichiarata  nella
domanda, posta elettronica certificata.

Art. 6 Selezione

				Art. 6 
 
 
                              Selezione 
 
 
    1. La procedura si articola in una selezione per titoli e  in  un
colloquio.

Art. 7 Selezione per titoli

				Art. 7 
 
 
                        Selezione per titoli 
 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al Colloquio. 
    2. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato 2  alla
presente procedura di selezione e devono essere conseguiti, o laddove
previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine  fissato
per la presentazione della domanda di ammissione. 
    3. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i  titoli
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.   Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi  secondo  le
modalita' indicate nell'Allegato 2. 
    4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione, di cui
al successivo art. 15 del presente decreto, accerta la non ammissione
al colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che non  abbiano
raggiunto almeno 25 punti nella valutazione di  titoli,  che  saranno
esclusi ai sensi dell'art. 5 comma 9 del presente decreto.

Art. 8 Colloquio

				Art. 8 
 
 
                              Colloquio 
 
 
    1. Hanno accesso alla successiva fase del colloquio  i  candidati
che abbiano un punteggio minimo di almeno 25 punti nella  valutazione
dei titoli. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta
per il servizio all'estero,  le  competenze  linguistico-comunicative
nella lingua o nelle lingue indicate nella domanda, la conoscenza del
funzionamento  del  sistema  scolastico  italiano  all'estero,  degli
strumenti di  promozione  culturale,  della  normativa  sul  servizio
all'estero  del  personale  della  scuola  e  delle   caratteristiche
generali  delle  realta'  educative  e  dei  sistemi  scolastici  dei
principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione. 
    2. Al colloquio la commissione attribuisce un  punteggio  massimo
di 40 punti per ciascuna delle lingue indicate  dal  candidato  nella
domanda di partecipazione. 
    3. L'avviso relativo al calendario dei colloqui con l'indicazione
della sede e dell'orario di inizio delle prova - predisposto dal MIUR
- verra' pubblicato sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito
Internet del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    4. Le spese di  viaggio  e  di  soggiorno  sono  a  carico  degli
interessati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo. 
    5. I candidati devono presentarsi muniti di valido  documento  di
riconoscimento. Gli stessi sono ammessi al colloquio con  riserva  di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. 
    La mancata presentazione al colloquio, senza giustificato motivo,
comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale  assenza
giustificata   al   colloquio    permette,    su    richiesta,    una
ri-calendarizzazione dello stesso entro il  termine  della  fase  dei
colloqui stessi.

Art. 9 Graduatorie

				Art. 9 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. l punteggio finale si valuta in centesimi e si  ottiene  dalla
somma del punteggio conseguito ai sensi  degli  articoli  7  e  8.  A
parita' di punteggio complessivo si applicano le  preferenze  di  cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Le graduatorie, formate  dalla  commissione  e
distinte per  aree  linguistiche,  sono  approvate  con  decreto  del
direttore generale per il personale scolastico e sono pubblicate  sul
sito istituzionale del MIUR. 
    2. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno  validita'  di
sei anni e, in ogni caso,  fino  all'approvazione  delle  graduatorie
successive. 
    3. Per le aree linguistiche le cui graduatorie  sono  esaurite  o
mancanti, le procedure di  selezione  possono  essere  indette  prima
della scadenza sessennale.

Art. 10 Destinazione all'Estero

				Art. 10 
 
 
                       Destinazione all'Estero 
 
 
    1. Previo collocamento fuori ruolo presso il MAECI, il MIUR sulla
base delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente bando destina i
candidati sui posti comunicati dal MAECI ai sensi dell'art. 20, comma
1 del decreto legislativo, trasmettendo al MAECI il provvedimento  di
nomina con relativa destinazione. Il MAECI  procede  all'acquisizione
della documentazione di rito necessaria per la partenza verso la sede
di  destinazione  assegnata  ed  alla  definizione  del   trattamento
economico gravante sugli specifici  capitoli  di  bilancio  ai  sensi
dell'art. 29 del decreto legislativo. 
    2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto  potranno
essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno  scolastico
successivo secondo le modalita'  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo.

Art. 11 Presentazione dei documenti di rito

				Art. 11 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    1. I candidati vincitori sono tenuti a presentare i documenti  di
rito richiesti per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'art.  15
della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati  e  gli  atti  di
notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti
dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 12 Decadenza

				Art. 12 
 
 
                              Decadenza 
 
 
    1. Il personale che non accetta la destinazione o  che,  dopo  la
destinazione,  non  assume  servizio,  e'  depennato  dalla  relativa
graduatoria di cui all'art. 9 comma 1 del presente decreto. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
assegnatari di sede, il  MIUR  procede,  mediante  scorrimento  della
relativa graduatoria, all'individuazione di  ulteriori  candidati  in
posizione utile, fatto salvo il disposto dell'art. 9 comma 3.

Art. 13 Ricorsi

				Art. 13 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    Avverso  i  provvedimenti  relativi   alla   presente   procedura
selettiva e' ammesso,  per  i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo
regionale entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  o  di
notifica all'interessato.

Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
UE 679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo n.  101/2018,
si informano i candidati che il trattamento  dei  dati  personali  da
essi forniti in sede di partecipazione  alla  procedura  selettiva  o
comunque acquisiti a tale scopo dal MIUR  e'  finalizzato  unicamente
all'espletamento della procedura medesima  e,  per  quanto  connesso,
alla predisposizione del curriculum del docente di  cui  all'art.  1,
commi 80 e 138 della legge del 13 luglio 2015, n.  107,  ed  avverra'
con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi  e  nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in  caso
di comunicazione a terzi. I dati  resi  anonimi,  potranno,  inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  successive  modificazioni,  in
particolare il diritto di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di
chiederne  la  rettifica,  l'aggiornamento  e  la  cancellazione,  se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche'  di
opporsi al loro trattamento,  per  motivi  legittimi,  rivolgendo  le
richieste al MIUR, titolare del  trattamento  dei  dati.  L'eventuale
rifiuto al trattamento  dei  dati  comporta  l'automatica  esclusione
dalla selezione.

Art. 15 Composizione e compiti della commissione e condizioni ostative all'incarico di presidente e componente della commissione

				Art. 15 
 
 
Composizione  e  compiti  della  commissione  e  condizioni  ostative
      all'incarico di presidente e componente della commissione 
 
 
    1. Con decreto del direttore generale per il personale scolastico
del  MIUR,  e'  costituita  apposita  commissione  presieduta  da  un
dirigente tecnico presso il MIUR o in quiescenza da non piu'  di  tre
anni scolastici alla data di pubblicazione del presente bando  e  due
componenti, scelti tra dirigenti scolastici e docenti, esperti  nelle
tematiche oggetto del  colloquio  di  cui  all'art.  8  comma  1,  in
servizio presso il MIUR  o  le  istituzioni  scolastiche,  ovvero  in
quiescenza  da  non  piu'  di  tre  anni  scolastici  alla  data   di
pubblicazione del presente bando. Della commissione fa parte anche un
segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MIUR.  Le
commissioni  potranno  essere  eventualmente  integrate  con   membri
aggregati ai fini dell'accertamento  dell'idoneita'  linguistica  dei
candidati. 
    2. Ai membri della commissione non spettano compensi,  gettoni  o
indennita' di presenza ne'  rimborsi  spese  comunque  denominati  ai
sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo.  La  commissione
ha il compito specifico di assicurare la regolarita' delle  procedure
e di redigere le graduatorie, distinte  per  aree  linguistiche,  dei
dirigenti scolastici che  hanno  superato  la  selezione  di  cui  al
presente decreto. 
    3.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente della commissione: 
      avere riportato condanne penali o avere in  corso  procedimenti
penali per cui sia stata formalmente iniziata l'azione penale; 
      avere in corso procedimenti disciplinari; 
      essere incorsi in sanzioni disciplinari; 
      essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla  data
di pubblicazione del decreto e, se in quiescenza,  aver  superato  il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti della commissione: 
      non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   ed   essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  Rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; 
      non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di  un
concorrente; 
      non devono essere stati destituiti  o  licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata; 
      non  devono  essere  in  servizio  all'estero  alla   data   di
svolgimento dei colloqui.

Art. 16 Pubblicazione

				Art. 16 
 
 
                            Pubblicazione 
 
 
    Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - nonche'
sul sito istituzionale del MIUR. 
    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e  sessanta  giorni  per  il  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale amministrativo regionale Lazio). 
 
      Roma, 20d icembre 2018 
 
                                        Il Capo Dipartimento: Palumbo

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