MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Bando di reclutamento, per il 2018, di 8.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. (17E10100)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 05-01-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Bando di reclutamento, per il 2018, di 8.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. (17E10100)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
  • Data: 05-01-2018

Art. 1 Posti disponibili

			IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente "Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa"  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  settembre  2003,
recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che  sono  causa  di
non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri  da  adottare
per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna", a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  "modifica
all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale  dei
Vigili del Fuoco"; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare  e
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente "Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore  della  difesa  -
Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  recante  "modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici",
emanata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16  agosto  2017,
con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le  entita'
massime dei reclutamenti del personale militare  autorizzate  per  il
2018; 
    Visti il foglio n. M_D E0012000 REG2017 0185062 del 26  settembre
2017 dello Stato Maggiore dell'Esercito, contenenti gli  elementi  di
programmazione per l'emanazione del bando  di  reclutamento,  per  il
2018, di 8.000 VFP 1 nell'Esercito; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare e i decreti  del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al
foglio n. 2028 - e 31 luglio 2017 - registrato alla Corte  dei  conti
il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688 -  relativi  alla  sua  conferma
nell'incarico; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1. Per il 2018 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di  8.000
VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento: 
      a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel  mese  di  maggio
2018, 2.000 posti, di cui: 
        1960  per  incarico/specializzazione  che  sara'  assegnato/a
dalla Forza armata; 
        10 per la posizione organica di  "elettricista"  (al  termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        10 per posizione organica di "idraulico"  (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        10 per posizione organica di  "muratore"  (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        5 per posizione organica di "maniscalco"  (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        5 per posizione organica  di  "meccanico  di  automezzi"  (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1). 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 5 gennaio
2018 al 24 gennaio 2018, per i nati dal 24 gennaio 1993 al 24 gennaio
2000, estremi compresi; 
      b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2018, 2.000 posti per incarico/specializzazione che  sara'  assegnato
dalla Forza armata. 
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  26
febbraio 2018 al 27 marzo 2018, per i nati dal 27 marzo  1993  al  27
marzo 2000 estremi compresi; 
      c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di  novembre
2018, 2.000 posti per incarico/specializzazione che  sara'  assegnato
dalla Forza armata. 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 12 aprile
2018 all'11 maggio 2018, per i nati dall'11 maggio 1993 all'11 maggio
2000, estremi compresi; 
      d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di  febbraio
2019, 2.000 posti per incarico/specializzazione che  sara'  assegnato
dalla Forza armata. 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 7  giugno
2018 al 6 luglio 2018, per i nati dal 6 luglio 1993 al 6 luglio 2000,
estremi compresi. 
    2. Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  Scuole   Militari;   assistiti
dell'Opera nazionale di assistenza per gli  orfani  dei  militari  di
carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
Militare;  assistiti  dell'Opera  nazionale  figli  degli   aviatori;
assistiti dell'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari dell'Arma dei Carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. In caso di mancanza, anche parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria. 
    3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    4. E' ammessa la presentazione di  domande  di  reclutamento  per
piu' blocchi, e nel rispetto delle date  di  scadenza  stabilite  per
ognuno di essi. 
    5. Per il 1° blocco, e' possibile chiedere di partecipare sia per
i posti  previsti  per  le  posizioni  organiche  di  "elettricista",
"idraulico", "muratore", "maniscalco" e "meccanico di automezzi"  sia
per i posti per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla
Forza armata. 
    6. Resta impregiudicata per  l'amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'amministrazione della difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del  Ministero  della
difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  per  gli
interessati. In ogni caso la  stessa  amministrazione  provvedera'  a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    7. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il 18° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
      d) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per  inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'ordinamento
Militare; 
      f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore).  L'ammissione  dei  candidati  che
hanno conseguito  un  titolo  di  studio  all'estero  e'  subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) aver tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) idoneita' psico-fisica e attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate in qualita' di volontario  in  ferma  prefissata  di  un
anno, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione
del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana; 
      k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 
    2. I candidati che  intendono  accedere  ai  posti  previsti  per
"elettricista", "idraulico", "muratore", "maniscalco" e "meccanico di
automezzi" devono possedere, oltre ai requisiti di partecipazione  di
cui al precedente comma 1, anche i titoli indicati  in  appendice  al
presente bando. 
    3. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande
per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta',
fino alla data di effettiva  incorporazione,  pena  l'esclusione  dal
reclutamento. 
    I requisiti di cui al comma 2 dovranno anch'essi essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1.  Nell'ambito  dell'iter  di  snellimento   e   semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle attivita' concorsuali, la  procedura  di  reclutamento  di  cui
all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite  il  portale  dei
concorsi      on-line      del      Ministero      della       difesa
https://concorsi.difesa.it (nel  prosieguo:  portale  dei  concorsi),
raggiungibile anche attraverso il sito internet  www.difesa.it,  area
siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole  militari
e successivo link concorsi on-line. 
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o  dal
Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito  (CSRNE),
dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale. 
    3.  Per  poter  accedere  al  portale,  i  concorrenti   potranno
utilizzare le proprie credenziali rilasciate nell'ambito del  Sistema
Pubblico di Identita' Digitale (SPID) da un  gestore  riconosciuto  e
con le modalita' fissate dall'Agenzia per  l'Italia  Digitale  (AgID)
oppure dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso  che
saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
      a) fornendo un indirizzo di posta elettronica,  una  utenza  di
telefonia  mobile  (intestata  al  concorrente  stesso   o   da   lui
utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in  corso
di validita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  ai  sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445; 
      b)  mediante  carta  d'identita'   elettronica   (CIE),   carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento  elettronica
rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del  Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell'art. 66, comma
8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
      c) mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria  firma
digitale. 
    Prima di  iniziare  la  procedura  guidata  di  accreditamento  -
descritta nella  sezione  del  portale  dei  concorsi  relativa  alle
istruzioni  -  i  concorrenti  dovranno  visionare  attentamente   le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per
poter operare efficacemente  nel  portale.  L'uso  di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. 
    Con  dette  credenziali  i  concorrenti   potranno   partecipare,
presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali  di
interesse senza dover di volta in  volta  ripetere  la  procedura  di
accreditamento. In  caso  di  smarrimento  di  dette  credenziali  di
accesso, i concorrenti potranno  seguire  la  procedura  di  recupero
delle stesse,  attivabile  dalla  pagina  iniziale  del  portale  dei
concorsi.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovra' essere  compilata
necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi  altra
modalita' diversa da quella indicata nel successivo comma 5, entro il
termine perentorio di scadenza di presentazione fissato  per  ciascun
blocco dall'art. 1, comma 1. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo nel portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine  (un  file
unico in formato PDF, possibilmente  in  bianco  e  nero,  riportante
ciascun titolo dichiarato, con dimensione  massima  di  3  MB)  della
documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati
nella domanda stessa, limitatamente alla seguente  documentazione  di
cui all'art. 9, comma 1 non rilasciata da pubbliche amministrazioni: 
      brevetto di paracadutista militare; 
      abilitazione al lancio con paracadute, militare o civile; 
      titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla  riserva  di
posti (anche con autocertificazione); 
      se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, copia
conforme  dell'attestazione  di  equipollenza   del   titolo   stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 
      i candidati che per il 1° blocco  partecipano  al  reclutamento
per le posizioni organiche di "elettricista", "idraulico", "muratore"
e "meccanico di automezzi", dovranno predisporre, anche la copia  per
immagine dell'attestazione del periodo  di  inserimento  svolto  alle
dirette dipendenze di un'impresa del settore  che  risulti  abilitata
per le  professioni  di  "elettricista",  "idraulico",  "muratore"  e
"meccanico di automezzi"; 
      i candidati che per il 1° blocco  partecipano  al  reclutamento
per  le   posizioni   organiche   di   "elettricista",   "idraulico",
"muratore", "meccanico di automezzi", dovranno predisporre, anche  la
copia  per  immagine  dell'attestato  di  svolgimento  del  corso  di
formazione pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato  "16
ore prima"; 
      i candidati che per il 1° blocco  partecipano  al  reclutamento
per le posizioni organiche per "muratore", dovranno predisporre anche
la copia per  immagine  dell'attestato  di  formazione  professionale
attinente all'attivita' di operatore  edile-muratore,  rilasciato  ai
sensi della legge  21  dicembre  1978,  n.  845  da  Enti  statali  o
regionali legalmente riconosciuti; 
      i candidati che per il 1° blocco  partecipano  al  reclutamento
per le posizioni organiche  per  "maniscalco",  dovranno  predisporre
anche la copia per immagine dell'attestato di superamento  del  Corso
di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare veterinario
di Grosseto, ovvero riconosciuto  dalla  Federazione  italiana  sport
equestri (FISE). 
    E'    cura    del    candidato    nominare    tale    file    con
"Cognome_Nome_titoli_di_merito". 
    4.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
      a) il possesso della cittadinanza italiana; 
      b) il godimento dei diritti civili e politici; 
      c) il possesso del diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti  al  termine  di  detto   ciclo   di   studi,   unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
      d) l'eventuale possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o
precedenza di cui al successivo  art.  9  (in  autocertificazione  da
allegare alla domanda); 
      e) l'eventuale  possesso  di  titoli  che  danno  diritto  alla
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2  (in  autocertificazione
da allegare alla domanda); 
      f) di non essere stati  condannati  per  delitti  non  colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      g) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'ordinamento
militare; 
      h) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) di aver tenuto condotta incensurabile; 
      j)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) di non essere  in  servizio  quale  volontario  nelle  Forze
armate; 
      l) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative; 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
      m) se prodotta per il 1° blocco, la richiesta di partecipazione
per i posti previsti  per  "elettricista",  "idraulico",  "muratore",
"maniscalco"  e  "meccanico  di  automezzi"  e/o  per  i  posti   per
incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata; 
      n) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita'  gia'  ottenuti
da non piu' di 365 giorni dalla data di presentazione della domanda a
una selezione psico-fisica, prevista nel corso di  una  procedura  di
reclutamento dell'Esercito; 
      o) l'eventuale gradimento per svolgere  il  servizio  in  altre
Forze armate, segnalate in ordine di preferenza; 
      p)  l'eventuale  gradimento  per  l'espletamento  del  servizio
presso i Reparti/Comandi ubicati  in  quattro  regioni  segnalate  in
ordine di preferenza; 
      q) l'eventuale gradimento a prestare servizio presso Reparti di
paracadutisti dell'Esercito  ovvero  presso  il  Reggimento  lagunari
"Serenissima" ovvero Reparti del comparto operazioni speciali. In tal
caso gli arruolandi potranno essere destinati per l'espletamento  del
servizio,  a  prescindere  dalle  regioni  segnalate,  a  unita'   di
paracadutisti, a unita' del Comparto operazioni  speciali  ovvero  al
Reggimento  lagunari  "Serenissima"   sulla   base   delle   esigenze
pianificate dalla Forza armata per ciascun blocco; 
      r)  di  accettare,  in  caso  di  ammissione  all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
      s) l'eventuale gradimento  a  prestare  servizio  nelle  truppe
alpine; 
      t)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del  bando  di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    5.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione.  Qualora  il  candidato  non
riceva il messaggio di posta elettronica dell'avvenuta  acquisizione,
puo' comunque constatare l'avvenuta presentazione  della  domanda  di
partecipazione accedendo alla propria area privata  del  portale  dei
concorsi ove trovera' la ricevuta della stessa e, nella  sezione  "le
mie notifiche", copia del messaggio di acquisizione.  Dopo  l'inoltro
della domanda, e' possibile salvare in locale una copia della stessa. 
    6. Con l'invio della domanda tramite il portale  si  conclude  la
procedura della  presentazione  della  stessa  e  i  dati  sui  quali
l'amministrazione  effettuera'  la  verifica  del  possesso  sia  dei
requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito,  di
preferenza e di precedenza, nonche'  del  diritto  alla  riserva  dei
posti, si intenderanno acquisiti. 
    I candidati possono  integrare  o  modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    Con l'invio telematico della domanda con  la  modalita'  indicata
nel  precedente  comma  5,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    7. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che
il candidato  abbia  effettuato  la  procedura  di  registrazione  al
portale dei  concorsi  non  saranno  prese  in  considerazione  e  il
candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di  acquisizione  delle  domande  on-line,  che   si   verifichi   in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' prorogato  di  un  tempo  pari  a
quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato  nel  sito  internet
del Ministero della difesa e nel portale  dei  concorsi  on-line  del
Ministero della difesa, secondo quanto previsto dal  successivo  art.
5. 
    In tal caso,  resta  comunque  invariata,  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle  domande  (di  cui  al
precedente comma 1), la data relativa al possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2. 
    9.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line sia  tale  da  non  consentire  un
ripristino della procedura in tempi rapidi,  la  DGPM  provvedera'  a
informare i candidati con avviso pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero della difesa circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    10. I candidati  che,  convocati  per  l'incorporazione,  non  si
presenteranno presso i  Reggimenti  addestrativi  o  che  daranno  le
dimissioni  entro  i  termini  previsti,  potranno  presentare  nuova
domanda di partecipazione per i blocchi successivi. 
    11. Per il 2°, 3° e 4° blocco, nel caso in  cui  l'entita'  delle
domande di  partecipazione  per  ogni  blocco  del  concorso  risulti
inferiore a 15.000, la DGPM potra' considerare valide le  domande  di
partecipazione del personale non convocato con i  blocchi  precedenti
per i posti incarico/specializzazione  che  sara'  assegnato/a  dalla
Forza armata  e  autorizzare  a  trasportare  le  stesse  ai  blocchi
successivi.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi  di  modifica  del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno  rese  disponibili
le  comunicazioni  di  carattere   personale   relative   a   ciascun
concorrente. Della  presenza  di  tali  comunicazioni  i  concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni di carattere  organizzativo,  tali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta  e  indicata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni  nel  portale  dei
concorsi saranno anche pubblicate nel  sito  internet  del  Ministero
della difesa e in quello dell'Esercito (www.esercito.difesa.it). 
    3. Salvo quanto  previsto  dall'art.  4,  comma  6,  i  candidati
potranno  inviare,  successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di cui all'art.  4,  comma  1,  eventuali
comunicazioni   (variazioni   della   residenza   o   del   recapito,
dell'indirizzo di  posta  elettronica,  dell'eventuale  indirizzo  di
posta elettronica certificata, del  numero  di  utenza  di  telefonia
fissa o  mobile,  ecc.),  mediante  messaggio  di  posta  elettronica
certificata  -  utilizzando  esclusivamente  un  account   di   posta
elettronica                certificata -                all'indirizzo
centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante  messaggio  di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un  account  di  posta
elettronica   - all'indirizzo    centro_selezione@esercito.difesa.it,
compilando  obbligatoriamente  il  campo   relativo   all'oggetto   e
indicando il concorso al quale partecipano (es. VFP 1  E.I.  2018  1°
Blocco Cognome e Nome).  A  tale  messaggio  dovra'  comunque  essere
allegata copia per immagine  (file  in  formato  PDF)  di  un  valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello  Stato,
come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a). 
    4.   L'amministrazione   della   difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati.

Art. 6 Fasi del reclutamento

				Art. 6 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
    Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
      a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia'  specificata
nell'art. 4; 
      b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1  fatta  eccezione
per quelli relativi: 
        all'idoneita' psico-fisica e  attitudinale  e  all'efficienza
fisica; 
        agli accertamenti diagnostici  per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
      c)  esclusione  dal  reclutamento,  da  parte  del  CSRNE,  dei
candidati carenti di detti requisiti,  tranne  di  quelli  privi  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h)  e  i)  e/o  che
hanno a  proprio  carico  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, di competenza della DGPM; 
      d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati  nelle  domande
nonche' l'effettivo possesso dei  titoli  rilasciati  dalla  pubblica
amministrazione; 
      e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte  della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
      f)   valutazione,   da   parte   della   predetta   commissione
valutatrice, dei titoli di merito di  cui  al  successivo  art.  9  e
formazione: 
        per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie  di  posti  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte graduatorie; 
        per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere b), c) e d), delle rispettive graduatorie; 
      g) accertamento, da parte del CSRNE, dei titoli di  merito  non
rilasciati dalla pubblica amministrazione, valutati dalla commissione
valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
      h) convocazione dei candidati compresi nella/e graduatoria/e di
cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione o Enti  o
Centri sportivi indicati dalla Forza armata per: 
        lo svolgimento delle prove di efficienza fisica,  secondo  le
modalita' riportate nell'allegato A al presente bando; 
        l'accertamento dei  requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale. 
    Per particolari esigenze di Forza armata, la convocazione  presso
i suddetti  Centri  di  selezione  o  Enti  o  Centri  sportivi  puo'
avvenire: 
        in  un  primo  tempo,  per  lo  svolgimento  delle  prove  di
efficienza fisica; 
        successivamente,  in  caso  di  idoneita'   alle   prove   di
efficienza fisica, per  l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'
psico-fisica e attitudinale; 
      i) formazione, da parte della commissione valutatrice: 
        per il 1° blocco, per ciascuna delle tipologie  di  posti  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), di sei distinte  graduatorie  di
merito, dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,  in  base   alla   somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle   prove   di
efficienza fisica; 
        per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere b), c) e d), di rispettive graduatorie di merito dei
candidati  risultati  idonei   e/o   in   attesa   dell'esito   degli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,  in  base   alla   somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle   prove   di
efficienza fisica; 
      j) approvazione della/e graduatoria/e da parte della DGPM; 
      k) assegnazione ai vari  Reggimenti  addestrativi  della  Forza
Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente collocati nella/e graduatoria/e di  cui  alla
precedente lettera i); 
      l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito.

Art. 7 Esclusioni

				Art. 7 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
      a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti  di
partecipazione; 
      b)  inoltrate  con  modalita'  difformi  da   quella   indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento  la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
    2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: 
      a) allo svolgimento delle operazioni inerenti  all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1  nei  limiti  specificati
dall'art. 6, lettera b) e  a  effettuare  le  dovute  esclusioni  dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del  possesso  dei
requisiti di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettere  g),  h)  e  i)  e
dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti  non
colposi, nonche' quelle  concernenti  il  comma  1,  lettera  d)  del
presente articolo; 
      b) a non ammettere per il 2°, 3° e 4°  blocco,  le  domande  di
candidati gia'  esclusi  dalla  DGPM  da  un  precedente  blocco  del
presente bando di reclutamento. 
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti di esclusione. 
    3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
b) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei alle  prove
di efficienza fisica. 
    4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma  1,  lettera
c) provvedera' a escludere i candidati giudicati: 
        inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
        positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di  alcool
e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    5. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti di partecipazione tra
quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento
motivato della DGPM, anche se gia' incorporati  e  saranno  segnalati
all'Autorita' giudiziaria, ai sensi  dell'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In quest'ultimo
caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    6.   Qualora   in   sede   di   accertamento   dei   titoli    di
merito/riserva/preferenza   si   riscontrino   difformita'   tra   le
dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e  i
titoli   effettivamente   posseduti,   la   commissione   valutatrice
decurtera'    il    relativo    punteggio/condizione    di    riserva
posti/preferenza   per   definirne   l'effettiva   collocazione    in
graduatoria. 
    7. Il CSRNE provvedera' alla verifica del contenuto dichiarazioni
rese dai candidati nelle domande relativamente ai  titoli  di  merito
rilasciati dalla pubblica amministrazione nonche' alla  verifica  dei
titoli di merito,  non  rilasciati  dalla  pubblica  amministrazione,
ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9 del presente bando e
per  i  quali  la  commissione  valutatrice  ne  abbia  assegnato  il
corrispondente punteggio di merito. 
    Il CSRNE segnalera' alla DGPM i candidati  che  a  seguito  della
predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato  nella
domanda di partecipazione e le risultanze della verifica  stessa.  La
DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione  dell'art.
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, potra' determinarsi facendo decadere il dichiarante dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    La DGPM, comunichera'  al  CSRNE  il  provvedimento  adottato  in
merito con l'eventuale indicazione di procedere,  ove  vi  siano  gli
estremi,  alla  segnalazione  all'autorita'  giudiziaria,  ai   sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    8. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda
per il presente bando. 
    9. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento  di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Art. 8 Commissioni

				Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) commissioni per le prove di efficienza fisica; 
      c)   commissioni   per   gli   accertamenti   psico-fisici    e
attitudinali; 
      d) commissione medica concorsuale unica di appello. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri; 
      c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
un dipendente civile del Ministero  della  difesa  appartenente  alla
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b)
saranno insediate presso i  Centri  di  Selezione  o  Enti  o  Centri
sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da: 
      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) due Ufficiali  di  grado  compreso  tra  Tenente  e  Tenente
Colonnello ovvero Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo,
membri; 
      c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    4. Le commissioni di  cui  al  precedente  comma  1,  lettera  c)
saranno insediate presso i Centri di Selezione indicati  dalla  Forza
armata. Esse saranno composte da: 
      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) un Ufficiale medico  di  grado  non  inferiore  a  Capitano,
membro; 
      c) un Ufficiale abilitato  alla  professione  di  psicologo  di
grado non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo  civile  abilitato
alla professione, appartenente  all'amministrazione  della  difesa  o
convenzionato, membro; 
      d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d)  sara'
insediata presso il Policlinico Militare di Roma  o  altra  struttura
indicata dalla Forza armata. Essa sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico di grado  non  inferiore  a  Colonnello,
presidente; 
      b) due Ufficiali medici  con  grado  di  Tenente  Colonnello  o
Maggiore, membri; 
      c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria

				Art. 9 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
    1. Per l'individuazione dei candidati da convocare alle prove  di
efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali  di
cui al successivo art. 10, la  commissione  valutatrice  redige  la/e
graduatoria/e di cui all'art. 6, lettera  f),  sommando  tra  loro  i
punteggi dei seguenti titoli di merito: 
      a) giudizio o votazione conseguiti nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado: 
        ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
        distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
        buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
        sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 
      b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
      c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10; 
      d)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale),  non  cumulabile  con  il  punteggio  di   cui   alle
precedenti lettere b) e c): 
        con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
        con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
        con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
        con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 
      e)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c) e d): 
        con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
        con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
        con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
        con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
      f) diploma di istruzione secondaria (triennale)  o  diploma  di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio  di  cui  alle
precedenti lettere b), c), d) ed e): 
        con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
        con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
        con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
        con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 
      g) brevetto di paracadutista militare: punti 3; 
      h) abilitazione al lancio con paracadute, non cumulabile con il
brevetto di cui alla precedente lettera g): punti 1,5; 
      i)  aver  svolto  per  almeno  12  mesi  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 
    2. Ai candidati che per il 1° blocco partecipano al  reclutamento
per  le  posizioni   organiche   per   "elettricista",   "idraulico",
"muratore",   "meccanico   di   automezzi",   essendo   in   possesso
dell'attestato di svolgimento del corso  di  formazione  pre-ingresso
degli  operai  edili  in  azienda  denominato  "16  ore  prima",   e'
attribuito il punteggio incrementale di punti 1,5. 
    3. Ai candidati che per il 1° blocco partecipano al  reclutamento
per  "elettricista",  "idraulico",   "muratore"   e   "meccanico   di
automezzi", in possesso dei titoli di merito di cui all'art. 2, comma
2, che hanno  effettuato  un  periodo  di  inserimento  alle  dirette
dipendenze di un'impresa del settore che  risulti  abilitata  per  le
professioni di "elettricista", "idraulico", "muratore"  e  "meccanico
di automezzi", e' attribuito per ogni anno di attivita'  continuativa
un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6. 
    4. Ai candidati che per il 1° blocco partecipano al  reclutamento
per le  posizioni  organiche  per  "muratore",  essendo  in  possesso
dell'attestato di formazione professionale attinente all'attivita' di
operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre
1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti,  e'
attribuito il punteggio incrementale di punti 1,5. 
    5. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande per ciascun blocco. 
    6. Inoltre, l'omessa, difforme o irregolare produzione  di  copia
per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il
possesso  dei   titoli   di   merito   dichiarati   nella   domanda -
limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1, cosi'
come  precisato  nell'art.  4,  comma  3 -  comportera'  la   mancata
valutazione dei relativi titoli. 
    7. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    8. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    9. Per ogni blocco, l'elenco  dei  candidati  da  ammettere  alle
prove  di  efficienza  fisica  e  agli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali sara' pubblicata nel portale dei  concorsi  e  nel  sito
internet del Ministero della difesa.

Art. 10 Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali

				Art. 10 
 
Prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
    1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di
selezione o Enti o Centri sportivi  indicati  dalla  Forza  armata  i
candidati per le prove di  efficienza  fisica  e  l'accertamento  dei
requisiti   psico-fisici   e   attitudinali,    attingendo    dalla/e
graduatoria/e di cui al precedente art. 9 entro i limiti  di  seguito
indicati:    per    il    1°    blocco:    15.000    candidati    per
incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla  Forza  armata;
tutti i partecipanti al reclutamento per "elettricista", "idraulico",
"muratore", "maniscalco"  e  "meccanico  di  automezzi",  per  il  2°
blocco: 15.000 candidati, per il 3° blocco: 15.000 candidati, per  il
4° blocco: 15.000 candidati. 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
      c) eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
      d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13,00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta    elettronica    certificata -    utilizzando
esclusivamente  un   account   di   posta   elettronica   certificata
- all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica -  utilizzando  esclusivamente   un
account       di       posta       elettronica -        all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso  al  quale
partecipano. 
    A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente art. 3,  comma  4,  lettera  a),  nonche'  della  relativa
documentazione probatoria. 
    La riconvocazione, che potra' avvenire solo  compatibilmente  con
il periodo di svolgimento delle prove di efficienza  fisica  e  degli
accertamenti   psico-fisici   e   attitudinali,   verra'   effettuata
esclusivamente  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al  precedente  art.  9,
presso i Centri di selezione o Enti o Centri sportivi indicati  dalla
Forza armata per le prove di efficienza fisica e  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici e attitudinali,  fino  al  raggiungimento  dei
posti disponibili per ogni blocco. 
    3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove  di  efficienza  fisica  e  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali con: 
      a) certificato medico, in corso di  validita'  (il  certificato
deve avere validita' annuale), attestante  l'idoneita'  all'attivita'
sportiva  agonistica  per  l'atletica  leggera   ovvero   una   delle
discipline  sportive  riportate  nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero  a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura  sanitaria
pubblica o privata) autorizzato  secondo  le  normative  nazionali  e
regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medico
specializzato  in  medicina  dello  sport.  La  mancata  o   difforme
presentazione  di  tale  certificato  comportera'  l'esclusione   dal
reclutamento; 
      b) documento di riconoscimento  in  corso  di  validita',  come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); 
      c) originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato  da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a
sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello  riguardante  il
gruppo sanguigno - dei seguenti esami: 
        analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        emocromo completo; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        attestazione del gruppo sanguigno; 
      d) originale del referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata  con  il  SSN  -  con
campione biologico  prelevato  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
precedenti la visita - dei seguenti esami: 
        markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti  HBc  e  anti
HCV; 
        test per l'accertamento della positivita' per  anticorpi  per
HIV; 
        test intradermico Mantoux -  ovvero  test  Quantiferon -  per
l'accertamento dell'eventuale  contatto  con  il  micobatterio  della
tubercolosi (in caso di positivita', e' necessario  presentare  anche
il referto dell'esame radiografico del  torace  nelle  due  posizioni
standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il  certificato
di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG); 
      e) originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato  da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN - con campione biologico prelevato in data non anteriore a
un mese precedente la  visita  -  dell'analisi  delle  urine  per  la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti  e/o
psicotrope:  amfetamine,  cocaina,  oppiacei  e  cannabinoidi.  Resta
impregiudicata la facolta'  per  l'amministrazione  della  difesa  di
sottoporre a drug test i vincitori dei concorsi dopo l'incorporazione
presso i Reggimenti addestrativi; 
      f) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto  conformemente
all'allegato B al presente bando  e  attestante  lo  stato  di  buona
salute, la presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,
gravi   manifestazioni   immunoallergiche,   gravi   intolleranze   e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonche'  la  presenza/assenza  di
patologie rilevanti ai fini del reclutamento; 
      g) se concorrenti di sesso femminile: 
        originale o copia conforme del referto di  ecografia  pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita; 
        originale  o  copia  conforme  del  referto   del   test   di
gravidanza, con esito negativo,  rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o  privata  accreditata  con  il  SSN,  con
campione biologico prelevato in data non anteriore  a  cinque  giorni
precedenti la data di presentazione agli accertamenti. 
    4.  I  candidati  saranno  dapprima  sottoposti  alle  prove   di
efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato A  al
presente  bando.  Lo  svolgimento  delle  prove   potra'   comportare
l'attribuzione  di  un  punteggio  incrementale.  Tutti  i  candidati
sottoposti alle prove di efficienza fisica saranno giudicati  idonei,
compreso coloro che, non completando la singola prova,  non  potranno
acquisire alcun punteggio incrementale. 
    Il giudizio derivante dalle suddette prove e' definitivo e  sara'
reso noto ai candidati seduta stante. 
    5. I candidati esclusi  alle  prove  di  efficienza  fisica,  per
totale  o  parziale  presentazione  della  documentazione  richiesta,
potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio  o,  in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto - ai  sensi  della  normativa  vigente  -  il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e  120
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento. 
    6. Ultimate le prove di efficienza fisica, le commissioni per gli
accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,  presa   visione   della
documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno
l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali: 
      a) visita medica generale; 
      b) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      c) visita oculistica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) valutazione della personalita'  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica; 
      f) accertamenti volti  alla  verifica  dell'abuso  abituale  di
alcool in base  all'anamnesi,  alla  visita  medica  diretta  e  alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,  GPT  e  MCV)  e
conferma  dell'eventuale  sospetto  mediante  ricerca  ematica  della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio  del  candidato  a
data utile  per  l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
      g)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e  medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si  renda  necessario  sottoporre  i
concorrenti   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo  essere  stati  edotti  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato. 
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali
giudicheranno inidonei i candidati che  presentino  tatuaggi  quando,
per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme -  e  quindi
visibili con l'uniforme di servizio estiva,  le  cui  caratteristiche
sono    visualizzabili    nel     sito     internet     dell'Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero,
se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per  contenuto,
di discredito alle istituzioni. 
    7. Per essere giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici  i
candidati dovranno essere: 
      a) riconosciuti esenti: 
        1)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014; 
        2)   da   altre   patologie   ritenute   incompatibili    con
l'espletamento del servizio quale volontario in ferma  prefissata  di
un anno; 
        3) da patologie per le quali e' prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3; 
      b) in possesso dei seguenti specifici requisiti: 
        1) parametri fisici  correlati  alla  composizione  corporea,
alla forza muscolare e alla massa metabolicamente  attiva  rientranti
nei valori limite di cui all'art.  587  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito  dall'art.  4,
comma 1, lettera c) del decreto del Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n.  207,  che  verranno  accertati  con  le  modalita'
previste dalla direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa  -
Ispettorato generale della sanita' militare - edizione  2016,  citata
nelle premesse; 
        2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi  16/10  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo  visivo,  senso  cromatico  e
motilita' oculare normali; 
        3) perdita uditiva: 
          monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; 
          bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; 
          monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le  frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz. 
    Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei  confronti  dei  candidati
riscontrati           affetti            dalle            sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie a seguito di uno degli accertamenti
di cui al precedente comma 6, ovvero che non  risultino  in  possesso
dei predetti requisiti specifici,  comunicando  le  motivazioni  agli
stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di notifica del
provvedimento. 
    Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  ai  quali  sia  stato
attribuito,  secondo  i  criteri  di  cui  al  presente   comma,   il
coefficiente   1   o   2   in    ciascuna    delle    caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari  (AV);  apparato  osteoartromuscolare  superiore  (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito  (AU).
Per    quanto    concerne    l'eventuale    deficit    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  ai  fini  della  definizione   della
caratteristica somato-funzionale AV-EI,  al  coefficiente  attribuito
sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  ivi  compreso  lo  stato  di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le  commissioni  disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di  gravidanza
l'esclusione  sara'  disposta   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 
    8. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione  entro
i successivi trenta  giorni,  le  commissioni  per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali  rinvieranno  il  giudizio,  fissando  il
termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo  per  la
verifica del possesso dell'idoneita' psico-fisica. 
    9. I candidati saranno  altresi'  sottoposti  alla  verifica  del
possesso delle capacita' attitudinali,  come  da  direttive  tecniche
vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per i VFP 1. 
    Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione e' definitivo  e
sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante  apposito  foglio
di notifica. 
    10.  Per  particolari  esigenze  di  Forza  armata,  i  candidati
potranno essere convocati in  un  primo  tempo  presso  i  Centri  di
Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo
svolgimento delle prove di efficienza fisica  e  successivamente,  in
caso di idoneita' alle prove di efficienza fisica, per l'accertamento
dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale. 
    In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove
di efficienza fisica con  quanto  indicato  al  precedente  comma  3,
lettere a), b) e g) (solo per i  concorrenti  di  sesso  femminile  e
limitatamente al referto del test di gravidanza) e agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al  precedente  comma
3, lettere b), d), e), f) e g)  (solo  per  i  concorrenti  di  sesso
femminile). 
    11. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali  le
commissioni formuleranno un giudizio di  idoneita'  con  attribuzione
del profilo sanitario. Tale valutazione sara'  svolta  in  base  alle
modalita' specificate nelle  direttive  della  Forza  armata  vigenti
all'atto  dell'effettuazione  degli  accertamenti  e  secondo  quanto
previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della  difesa
4 giugno 2014, ovvero di inidoneita',  che  comportera'  l'esclusione
dal reclutamento. Il  giudizio,  con  determinazione  dei  presidenti
delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara'
comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica. 
    12. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.
del Lazio o, in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente
della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi  della  normativa
vigente - il contributo unificato di  euro  650,00),  rispettivamente
entro  60  e  120  giorni  dalla  data  di  notifica   del   relativo
provvedimento. 
    13. Per le sole esclusioni/inidoneita' relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta'  di  avanzare,  entro  trenta
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata  e
documentata istanza di riesame, il cui  modello  e'  disponibile  nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa -
da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio
di   posta   elettronica   certificata   da   inviare,    utilizzando
esclusivamente  un  account   di   posta   elettronica   certificata,
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di  posta
elettronica da inviare,  utilizzando  esclusivamente  un  account  di
posta   elettronica,    all'indirizzo    persomil@persomil.difesa.it,
compilando il campo relativo all'oggetto  indicando  il  concorso  al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2018  1°  Blocco
cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF)
della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura  sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  accreditata  con   il   SSN,
attestante  l'assenza  delle  imperfezioni/patologie  riscontrate  in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,  nonche'  di
copia per immagine (file in formato PDF) di un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato e  del  modulo
di notifica del provvedimento di inidoneita'. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di inidoneita' attitudinale, di esclusione alle prove  di  efficienza
fisica e di esclusione  per  abuso  di  alcool  e  per  l'uso,  anche
saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili. 
    14. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al  fine
di sottoporlo all'accertamento dei requisiti  psico-fisici  da  parte
della commissione medica concorsuale unica di appello. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso  di  confermata  inidoneita'  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
commissione medica  presso  il  Centro  di  selezione  che  lo  aveva
dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro  di  selezione  indicato
dalla Forza armata), per  il  completamento  degli  accertamenti  dei
requisiti  psico-fisici  e  attitudinali.  I  candidati  riconosciuti
idonei e collocati utilmente  nella  graduatoria  di  merito  saranno
incorporati con il primo  blocco  utile,  assumendone  la  decorrenza
giuridica. 
    15. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di 365  giorni
a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una  procedura  di
reclutamento della Forza armata, nell'ambito della quale  sono  stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data  di
convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del
modulo   di   notifica   di   idoneita'   comprensivo   del   profilo
precedentemente  assegnato,  devono  essere  sottoposti  ai  seguenti
accertamenti: 
      verifica dell'abuso abituale di alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma 
      dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con
rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale
accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
      visita medica generale conclusiva. 
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 8. 
    All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti  degli  esami  previsti  al  precedente  comma  3,
lettera  d) -  limitatamente  a  GOT,  GPT,  gamma  GT  ed   emocromo
completo - e lettere f), g) e h) (solo per  i  concorrenti  di  sesso
femminile).

Art. 11 Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie

				Art. 11 
 
       Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 
 
    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati delle prove  di  efficienza  fisica  e  degli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare: 
      per il 1° blocco, sei distinte graduatorie di  merito  in  base
alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei
titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto  nelle  prove
di efficienza fisica, per ciascuna delle tipologie di  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a); 
      per il 2°, 3° e 4° blocco, per i posti di cui all'art. 1, comma
1, lettere b), c) e d), le rispettive graduatorie in base alla  somma
aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  e
dell'eventuale  punteggio  incrementale  ottenuto  nelle   prove   di
efficienza fisica. 
    Tali graduatorie, comprendenti i  candidati  giudicati  idonei  e
quelli eventualmente in attesa dell'esito dei  predetti  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali,  verranno  consegnate  alla  DGPM  per
l'approvazione con decreto dirigenziale. 
    2. Per il 1° blocco, in caso  di  mancanza,  anche  parziale,  di
candidati  idonei  per  le  posizioni  organiche  di  "elettricista",
"idraulico", "muratore", "maniscalco" e "meccanico di automezzi",  la
DGPM provvedera' a portare i posti non coperti,  su  richiesta  dello
Stato Maggiore dell'Esercito, prioritariamente in aumento  di  quelli
previsti per le altre teste' citate tipologie di posti e solo in  via
subordinata   a   quelli    previsti    per    i    VFP1    il    cui
incarico/specializzazione sara' assegnato dalla Forza armata. 
    3. I candidati che abbiano chiesto di  partecipare  per  i  posti
previsti per le posizioni organiche di "elettricista" o "idraulico" o
"muratore" o "maniscalco" o "meccanico di automezzi", sia per i posti
per  incarico/specializzazione  che  sara'  assegnato/a  dalla  Forza
armata,  qualora  utilmente  inseriti  in  entrambe  le  graduatorie,
saranno convocati per coprire i posti previsti per  "elettricista"  o
"idraulico" o "muratore" o "maniscalco" o "meccanico di automezzi". 
    4. Le graduatorie di merito  sono  valide  esclusivamente  per  i
blocchi del  presente  bando,  ferma  restando  la  previsione  degli
articoli 12 e 13. 
    5. Le graduatorie di merito di cui al presente  articolo  saranno
pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul  sito
internet del Ministero della difesa e nel  Giornale  ufficiale  della
difesa -        consultabile        nel         sito         internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx  -  e  di
cio' sara' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 12 Procedura in caso di posti non coperti

				Art. 12 
 
               Procedura in caso di posti non coperti 
 
    1.  In  caso  di  mancata  copertura  dei  posti   previsti   per
l'arruolamento,  al  termine  delle  operazioni   di   incorporazione
riferite a ogni blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella
relativa graduatoria di cui al precedente art. 11, su richiesta dello
Stato   Maggiore   dell'Esercito   la   DGPM    potra'    autorizzare
prioritariamente,  l'incorporazione  dei  candidati  idonei  ma   non
utilmente  collocati  nella  graduatoria  del  blocco  immediatamente
precedente e in via subordinata l'incorporazione dei candidati idonei
ma non utilmente collocati  nelle  graduatorie  degli  altri  blocchi
precedenti in ordine temporale. 
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta  dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito   la   DGPM   potra'
incrementare le  incorporazioni  del  blocco  successivo  non  oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall'art.
1.

Art. 13 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni

				Art. 13 
 
    Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni 
 
    Ferma restando la previsione dell'art. 12, a copertura dei  posti
di cui al precedente art. 1, comma  1  eventualmente  rimasti  ancora
vacanti, su richiesta dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  Maggiori,
dalle graduatorie in corso  di  validita'  dei  VFP  1  nella  Marina
Militare e nell'Aeronautica  Militare,  i  candidati  idonei  ma  non
utilmente  ivi  collocati,  che  hanno   manifestato   l'opzione   di
arruolamento presso altre Forze armate.

Art. 14 Ammissione alla ferma prefissata di un anno

				Art. 14 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  i  candidati  da  ammettere  alla   ferma
prefissata  di  un  anno  saranno  convocati  presso   i   Reggimenti
addestrativi indicati dallo Stato Maggiore dell'Esercito, sulla  base
della graduatoria di cui all'art. 11 fino alla  copertura  dei  posti
previsti. 
    2.  La  convocazione  agli  interessati  e'  effettuata  con   le
modalita'  indicate  nell'art.  5  e   contiene   l'indicazione   del
Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data  e  l'ora
di presentazione per la frequenza del corso di formazione di base per
VFP 1. 
    3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i
casi di infermita' dipendente da causa di  servizio,  comportera'  il
proscioglimento dalla ferma per da parte della DGPM, su proposta  dei
Reggimenti addestrativi . Il predetto provvedimento, non  comportera'
comunque preclusione alla  partecipazione  ad  altri  concorsi,  come
citato nel precedente art. 2, comma 1, lettera e). 
    4. I candidati dovranno produrre, entro il termine e  secondo  le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta  conformemente
all'allegato C al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'Ente di incorporazione. 
    I candidati vincitori  dovranno,  inoltre,  produrre  -  ai  fini
dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non  definito  per  la
caratteristica somato-funzionale AV-EI  -  l'originale  del  referto,
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non
anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di incorporazione -  di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD,
eseguito sulle emazie  ed  espresso  in  termini  di  percentuale  di
attivita' enzimatica.  I  predetti  candidati  che  presenteranno  un
deficit di G6PD e ai quali, per tale  deficit,  sara'  attribuito  il
coefficiente 3 o  4  nella  caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,
dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta  informazione  e  di
responsabilizzazione,  redatta  conformemente   all'allegato   D   al
presente   bando,   tenuto   conto   che   per   la    caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal  coefficiente  assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD  non  puo'
essere motivo di esclusione, ai sensi  dell'art.  1  della  legge  12
luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando. 
    5. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    6. I candidati incorporati saranno sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il  servizio  in  Patria  e  all'estero.  A  tal  fine,  dovranno
presentare, all'atto dell'incorporazione: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla direttiva tecnica  14  febbraio  2008
della Direzione generale della Sanita' Militare,  recante  "Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali  e  delle
altre misure di profilassi". 
    7. I candidati convocati per l'incorporazione  dovranno  altresi'
produrre il codice IBAN  del  proprio  conto  corrente,  al  fine  di
consentire il corretto accreditamento dello stipendio. 
    8. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle  zone  dell'arco  alpino  e
nelle  altre  regioni  soggette  a   reclutamento   alpino,   saranno
destinati, a domanda e se  utilmente  collocati  in  graduatoria,  ai
Reparti alpini fino al completamento dell'organico previsto. 
    9. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione  e,  per
quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i
Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui
all'art. 11, che  non  si  presenteranno  nella  data  fissata  nella
convocazione saranno considerati rinunciatari. 
    10. Entro 16 giorni dall'avvenuta  incorporazione,  i  Reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei  relativi  verbali,
con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa
dei singoli candidati. 
    11. La DGPM determinera', con decreto dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,  del   possesso   dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 
    12.  I  candidati  provenienti  dal  congedo  incorreranno  nella
perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.

Art. 15 Disposizioni di stato giuridico

				Art. 15 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere  ammessi,  a  domanda,  a  due
periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art.  16  potra'
essere prolungato, su proposta dell'amministrazione  della  difesa  e
previa accettazione degli interessati, oltre il termine  del  periodo
di ferma o di  rafferma  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).

Art. 16 Possibilita' e sviluppo di carriera

				Art. 16 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
    I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in  rafferma  annuale,  quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nel
relativo bando.

Art. 17 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile

				Art. 17 
 
Reclutamento  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  Polizia  a
                    ordinamento militare e civile 
 
    1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli  cui  e'
stato prolungato il  periodo  di  ferma  di  un  anno  ai  sensi  del
precedente art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall'art.  2199  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  sono  riservati  i  posti
messi a concorso nelle carriere iniziali delle  Forze  di  Polizia  a
ordinamento militare e civile. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
difesa.

Art. 18 Benefici

				Art. 18 
 
                              Benefici 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare in qualita' di VFP 1  nell'Esercito,  costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali  delle  Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile.

Art. 19 Disposizioni amministrative

				Art. 19 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per la sede ove hanno luogo le  prove  di  efficienza  fisica  e  gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati. 
    2.  Durante  le  operazioni  di  selezione  presso  i  Centri  di
selezione o Enti o Centri sportivi  indicati  dalla  Forza  armata  i
candidati potranno fruire, se disponibili, di: 
      vitto a spese del richiedente; 
      alloggio a carico dell'amministrazione della difesa. 
    3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire  dell'alloggio  presso  tali
Enti dalla sera precedente la data  di  convocazione.  Essi  dovranno
comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma. 
    4.  Ai  VFP  1  che  prestano  servizio  nei  Reparti  alpini  e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di euro 50,00.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

				Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  arruolamento,  per  le  finalita'  di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione
giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato  e,  in  caso  di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall'art.  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra  i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali: 
      a) i responsabili dei Centri di selezione; 
      b) il responsabile  della  Sezione  C3I  del  Comando  Militare
Esercito "Piemonte"; 
      c) il presidente della commissione valutatrice; 
      d) i  presidenti  delle  commissioni  preposte  alle  prove  di
efficienza fisica; 
      e) i presidenti delle commissioni  preposte  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
      f) il presidente della commissione medica concorsuale unica  di
appello; 
      g) il Coordinatore della 2ª Divisione della DGPM.

Art. 21 Norme di rinvio

				Art. 21 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 21 dicembre 2017  
 
                                       Il Generale di Corpo d'Armata: 
                                                Gerometta             
____ 
Avvertenze generali 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita: 
      1) consultando il portale dei concorsi  on-line  del  Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 
      2) direttamente o telefonicamente presso la  sezione  relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il  personale  militare,
viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma -  telefono  06517051012  nei
giorni e negli orari sotto indicati: 
        dal lunedi' al venerdi': dalle 9,00 alle 12,30; 
        dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.

Allegato 1

  1. 	Allegato 

    Appendice al bando

    TITOLI RICHIESTI PER L'ACCESSO AI POSTI PREVISTI PER LE POSIZIONI
    ORGANICHE DI "MURATORE", "ELETTRICISTA", "IDRAULICO", "MANISCALCO" E
    "MECCANICO DI AUTOMEZZI"

    1. Posizione Organica "MURATORE". Possesso dell'attestato di
    formazione professionale attinente all'attivita' di operatore
    edile-muratore, rilasciato ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n.
    845 da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti.
    2. Posizione Organica "ELETTRICISTA". Possesso dei seguenti
    titoli:
    a. Diplomi di maturita' o di qualifica conseguiti al termine di
    scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al
    settore dell'impiantistica:
    - diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici
    industriali - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
    2013-2014:
    elettronica industriale,
    elettrotecnica,
    energia nucleare,
    informatica,
    telecomunicazioni,
    fisica industriale;
    - diplomi di maturita' professionale rilasciati da istituti
    professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
    quinquennale):
    tecnico delle industrie elettriche,
    tecnico delle industrie elettroniche;
    - diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti
    professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
    triennale):
    addetto alla manutenzione di elaboratori
    elettrici/elettronici,
    apparecchiatore elettronico,
    elettricista installatore elettromeccanico,
    installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
    installatore di impianti telefonici,
    montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi,
    operatore elettrico,
    operatore elettronico industriale,
    operatore per le telecomunicazioni;
    - diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore,
    unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    tecnica o professionale (D.P.C.M. 25 gennaio 2008):
    organizzazione e fruizione dell'informazione e della
    conoscenza,
    architetture e infrastrutture per i sistemi di
    comunicazione,
    approvvigionamento energetico e costruzione di impianti,
    gestione e verifica di impianti energetici,
    risparmio energetico nell'edilizia sostenibile,
    innovazione di processi e prodotti meccanici,
    automazione e sistemi meccatronici;
    - diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -
    settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
    indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
    energia,
    indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
    meccanica e meccatronica,
    indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione
    del mezzo,
    indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione
    del mezzo,
    indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,
    indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
    automazione,
    indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
    elettronica,
    indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
    elettrotecnica,
    indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
    informatica,
    indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
    telecomunicazioni;
    - diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti
    professionali (percorso di durata quinquennale):
    settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
    assistenza tecnica.
    b. Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione
    vigente in materia di formazione professionale con specializzazione
    relativa al settore dell'impiantistica:
    - diploma professionale (percorso scolastico di durata
    quadriennale):
    tecnico elettrico,
    tecnico elettronico;
    - diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di
    durata triennale):
    operatore elettrico,
    operatore elettronico;
    - attestati di formazione professionale (vecchio
    ordinamento):
    elettricista impiantista di bassa tensione,
    impiantista di cantiere,
    meccanico elettricista,
    tecnico elettromeccanico,
    montatore/manutentore di circuiti elettronici di base
    (indirizzo elettronico industriale),
    impiantista idro-termo elettrico,
    tecnico elettronico.
    3. Posizione Organica "IDRAULICO". Possesso dei seguenti titoli:
    a. Diplomi di maturita' o di qualifica conseguiti al termine di
    scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al
    settore dell'impiantistica:
    - diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici
    industriali - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
    2013-2014:
    costruzioni aeronautiche,
    edilizia,
    industria metalmeccanica,
    industria mineraria,
    industria navalmeccanica,
    meccanica,
    meccanica di precisione,
    termotecnica,
    fisica industriale;
    - diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici nautici
    - ordinamento previgente fino all'anno scolastico 2013-2014:
    macchinisti,
    aspirante alla direzione di macchine navi mercantili;
    - diplomi di maturita' professionale rilasciati da istituti
    professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
    quinquennale):
    tecnico delle industrie meccaniche,
    tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo,
    tecnico dei sistemi energetici;
    - diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti
    professionali per l'industria e l'artigianato (percorso di durata
    triennale):
    installatore di impianti idraulici e termici,
    installatore di impianti idro-termo-sanitari,
    operatore alle macchine utensili,
    operatore termico,
    operatore meccanico,
    frigorista,
    aggiustatore meccanico;
    - diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore,
    unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    tecnica o professionale (D.P.C.M. 25 gennaio 2008):
    innovazione e qualita' delle abitazioni,
    conduzione del cantiere di restauro architettonico,
    approvvigionamento energetico e costruzione di impianti,
    gestione e verifica di impianti energetici,
    risparmio energetico nell'edilizia sostenibile,
    innovazione di processi e prodotti meccanici,
    automazione e sistemi meccatronici;
    - diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -
    settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
    indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione
    del mezzo,
    indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione
    del mezzo,
    indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,
    indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
    energia,
    indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
    meccanica e meccatronica,
    indirizzo costruzioni ambiente e territorio;
    - diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti
    professionali (percorso di durata quinquennale):
    settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
    assistenza tecnica.
    b. Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione
    vigente in materia di formazione professionale con specializzazione
    relativa al settore dell'impiantistica:
    - diploma professionale (percorso scolastico di durata
    quadriennale):
    tecnico di impianti termici;
    - diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di
    durata triennale):
    operatore di impianti termoidraulici;
    - attestati di formazione professionale (vecchio
    ordinamento):
    impiantista idro-termo idraulico,
    tecnico impiantista idro-termo sanitario,
    idraulico.
    4. Posizione Organica "MANISCALCO". Possesso dell'attestato di
    superamento del corso di mascalcia per allievi civili presso il
    Centro Militare Veterinario di Grosseto, ovvero riconosciuto dalla
    Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).
    5. Posizione Organica "MECCANICO DI AUTOMEZZI". Possesso dei
    seguenti titoli:
    a. Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
    - diplomi di maturita' rilasciati da istituti tecnici
    industriali - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
    2013-2014:
    costruzioni aeronautiche,
    elettronica e telecomunicazioni,
    elettronica industriale,
    elettrotecnica,
    elettrotecnica e automazione,
    industria metalmeccanica,
    industria navalmeccanica,
    meccanica,
    meccanica di precisione,
    perito industriale sperimentale ambra,
    perito industriale sperimentale ergon,
    termotecnica;
    - istituto tecnico nautico:
    aspirante alla direzione di macchine di navi merci;
    - diplomi di maturita' professionale (percorso di durata
    quinquennale) - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
    2013-2014:
    tecnico dei sistemi energetici,
    tecnico delle industrie chimiche,
    tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche,
    tecnico delle industrie meccaniche,
    tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo.
    b. Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
    - diplomi di qualifica professionale (percorso di durata
    triennale) - ordinamento previgente fino all'anno scolastico
    2013-2014:
    meccanico riparatore di autoveicoli,
    operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo,
    operatore elettrico,
    operatore elettronico,
    operatore meccanico,
    operatore termico;
    - diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti tecnici -
    settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
    indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
    energia,
    indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
    meccanica e meccatronica,
    indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione
    del mezzo,
    indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione
    del mezzo,
    indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,
    indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
    automazione,
    indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
    elettronica,
    indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione
    elettrotecnica;
    - diplomi di maturita' rilasciati dagli istituti
    professionali (percorso di durata quinquennale):
    settore industria e artigianato - indirizzo manutenzione e
    assistenza tecnica.
    c. Diplomi di tecnico superiore conseguiti presso gli Istituti
    Tecnici Superiori (I.T.S.):
    - diplomi di tecnico superiore, unitamente a diploma di
    istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale:
    sistema meccanica (meccatronica),
    tecnico superiore per l'innovazione dei processi e prodotti
    meccanici,
    tecnico superiore per l'automazione e i sistemi
    meccatronici,
    sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione),
    tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la
    costruzione di impianti,
    tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti
    energetici,
    tecnico superiore per il risparmio energetico e l'edilizia
    sostenibile.
    d. Istruzione e formazione professionale:
    - nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di durata
    quadriennale con conseguimento del diploma professionale di
    "tecnico"):
    tecnico riparazione dei veicoli a motore - nuovi diplomi di
    qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale con
    conseguimento della qualifica di "operatore professionale"),
    operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo
    riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici,
    operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo
    riparazione di carrozzeria.
    Saranno ritenuti validi i titoli di studio che, ai fini della
    partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono
    stati dichiarati equipollenti ai titoli di studio che a loro volta
    sono stati a questi equiparati dal decreto interministeriale 9 luglio
    2009.

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

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