MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all'11° corso triennale (2021-2024) di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, riservato ai possessori dell'attestato di bilinguismo. (21E02212)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 05-03-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all'11° corso triennale (2021-2024) di ventiquattro allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, riservato ai possessori dell'attestato di bilinguismo. (21E02212)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 05-03-2021
  • Scadenza: 05-04-2021

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari" e successive modifiche
e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante "testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzioni  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE"  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento recante  norme  relative  all'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'ordinamento  militare"  e  successive  modificazioni  e
integrazioni con particolare riferimento  agli  articoli  679,  comma
2-bis, lettera a), 683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi  1,
3 e 4, 687, 688 e 689; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il  regolamento  interno  della   Scuola   marescialli   e
brigadieri dei Carabinieri, approvato con  decreto  dirigenziale  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto  2012
e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto  2013  n.  98  recante  "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia"; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014,  recante  "Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle  imperfezioni  e  infermita'
che sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare  e  della
direttiva tecnica riguardante i  criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2"; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Visto il decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  177,  recante
"Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  del  17
ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art.  33  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo'  trovare
applicazione  bandendo  una  procedura  riservata  ai  candidati   in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023"; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, della legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", con particolare riferimento agli articoli 259 e 260; 
    Vista la lettera n. 136/1-6-2020 IS del 23 gennaio 2021  con  cui
il Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  ha  trasmesso  gli
elementi di programmazione per l'emanazione del bando di concorso per
il  reclutamento  di  ventiquattro  Allievi  marescialli  del   ruolo
Ispettori dell'Arma dei carabinieri, in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo riferito al diploma di istruzione secondaria  di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, da ammettere  alla
frequenza  dell'11°   corso   triennale   (2021-2024)   per   Allievi
marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri; 
    Vista la nota M_D SSMD REG2021 0020125 del 2  febbraio  2021  con
cui lo Stato maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto "nulla
osta" all'emanazione del presente bando di concorso; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  un  concorso  pubblico,  per
titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di  ventiquattro   Allievi
marescialli in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  riferito  a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modifiche e  integrazioni,  da  ammettere  alla  frequenza
dell'11° corso triennale per Allievi marescialli del ruolo  Ispettori
dell'Arma dei carabinieri (2021-2024); 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di ventiquattro Allievi marescialli del ruolo  Ispettori
dell'Arma dei  carabinieri  riservato,  ai  sensi  dell'art.  33  del
decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988,  n.  574,
ai candidati in possesso dell'attestato  di  bilinguismo  riferito  a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modifiche e  integrazioni,  da  ammettere  alla  frequenza
dell'11° corso triennale (2021-2024). 
    2. I posti  riservati  di  cui  al  comma  1,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari  idonei  saranno
devoluti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per  l'ammissione
all'11°  corso  triennale  (2021-2024)  di  seicentoventisei  Allievi
marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma  dei  carabinieri,  indetto
con decreto dirigenziale n. 53432 del 5 febbraio 2021. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della  spesa  pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale comunicazione mediante avviso  che  verra'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". 
    4. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  nei  siti  internet  "www.difesa.it"  e
"www.carabinieri.it", definendone  le  modalita'.  Il  citato  avviso
avra' valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  gli
interessati.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti  al  ruolo
dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonche'
gli Allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per  la
presentazione delle domande: 
        1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modifiche e integrazioni; 
        2) siano idonei al servizio militare  incondizionato.  Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al  concorso  con
riserva fino  all'effettuazione  delle  prove  di  efficienza  fisica
previste dal successivo art. 9; 
        3) abbiano conseguito o siano  in  grado  di  conseguire,  al
termine dell'anno scolastico  2020-2021,  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso
annuale previsto per l'accesso alle  universita'  dall'art.  1  della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni,
nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado  conseguito
a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di  secondo
grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha
conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero  dovra'   documentarne
l'equipollenza ovvero l'equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione  pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il  candidato  che  non
sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento   di   equipollenza   o
equivalenza  dovra'  dichiarare  di  aver  presentato   la   relativa
richiesta; 
        4)  non  abbiano  superato  il  giorno  di   compimento   del
trentesimo anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti  per
l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non  si  applicano  ai
limiti massimi di  eta'  stabiliti  per  il  reclutamento  nel  ruolo
Ispettori; 
        5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni,  sanzioni  disciplinari
piu' gravi della consegna; 
        6) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o  nel  periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore
a   nella   media   ovvero,   in   rapporti   informativi,    giudizi
corrispondenti; 
        7) non siano  stati  giudicati  inidonei  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo biennio; 
        8) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta  o  con  decreto
penale  di  condanna,  a  pena  condizionalmente  sospesa  o  con  il
beneficio della non menzione; 
        9) non siano in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
        10) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato
o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per  una
durata non inferiore a sessanta giorni; 
        11)  non  siano  in  attesa  di  definizione  della   propria
posizione disciplinare, all'esito di procedimento penale per  delitto
non colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di
assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero  perche'  l'imputato
non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice  di
procedura penale; 
      b) i cittadini italiani che alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande: 
        1) siano in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a
livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado ovvero livello di competenza B2 del quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modifiche e integrazioni; 
        2) abbiano compiuto il diciassettesimo anno  di  eta'  e  non
abbiano superato il giorno di compimento del  ventiseiesimo  anno  di
eta' e abbiano  il  consenso  dei  genitori  o  di  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia'
prestato servizio militare per una durata non  inferiore  alla  ferma
obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato sino al  giorno  di
compimento del ventottesimo anno. Gli  aumenti  dei  limiti  di  eta'
previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non
trovano applicazione; 
        3) abbiano conseguito o siano  in  grado  di  conseguire,  al
termine dell'anno scolastico  2020-2021,  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso  di
studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso
annuale previsto per  l'accesso  all'universita'  dall'art.  1  della
legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, nonche' diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero
dovra' documentarne l'equipollenza ovvero  l'equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione                                                     pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri),
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  alle
prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il  candidato  che  non
sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento   di   equipollenza   o
equivalenza  dovra'  dichiarare  di  aver  presentato   la   relativa
richiesta; 
        4) godano dei diritti civili e politici; 
        5) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta  o  con  decreto
penale  di  condanna,  a  pena  condizionalmente  sospesa  o  con  il
beneficio della non menzione; 
        6) non siano in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti  non  colposi  ne'  si   trovino   in   situazioni   comunque
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione  dello  stato  di
Maresciallo dell'Arma dei carabinieri; 
        7) siano in possesso di condotta incensurabile e non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.  L'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
        8)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione  dei  proscioglimenti  a   domanda   e   per   inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'ordinamento
militare; 
        9) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        10) se militare (non appartenente all'Arma dei  carabinieri),
non  siano  in  attesa  di  definizione   della   propria   posizione
disciplinare,  all'esito  di  procedimento  penale  per  delitto  non
colposo conclusosi con sentenza diversa  da  quella  irrevocabile  di
assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero  perche'  l'imputato
non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice  di
procedura penale. 
    2. I candidati che  nelle  more  dell'espletamento  del  concorso
transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a
quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa  dovranno  riunire
anche i requisiti per  la  nuova  categoria  di  appartenenza,  fatta
eccezione per l'eta'. 
    3. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande  indicato
al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al
successivo  art.  10,  fatta  eccezione  per  l'eta',  devono  essere
mantenuti  fino  alla  data  di  incorporamento  presso   la   Scuola
marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione  di
non aver ancora conseguito il diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado ma  di  conseguirlo  al  termine  dell'anno  scolastico
2020-2021, dovranno far pervenire, al momento del  rilascio,  qualora
idonei, e comunque entro il 30 luglio 2021, dichiarazione sostitutiva
dalla quale risulti  l'avvenuto  conseguimento  all'indirizzo  e-mail
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it 
    5. L'amministrazione puo' disporre, in ogni  momento  e  anche  a
seguito di  verifiche  successive,  con  provvedimento  motivato  del
direttore generale per il personale militare o di  autorita'  da  lui
delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
presentata  esclusivamente  on-line   avvalendosi   della   procedura
disponibile nell'area  concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei
carabinieri (www.carabinieri.it),  entro  il  termine  perentorio  di
trenta  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello   di
pubblicazione del presente decreto  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami".  Se  il
termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella  riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario, munirsi per tempo di uno  tra  i  seguenti  strumenti  di
identificazione: 
      credenziali SPID con livello  di  sicurezza  2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il  rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito   ufficiale   dell'Agenzia   per   l'Italia   Digitale    (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it; 
      idoneo  lettore  di  smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
    3.  Lo  strumento  di  identificazione  prescelto  dovra'  essere
intestato esclusivamente al candidato  che  presenta  la  domanda.  I
candidati   minorenni,   dovranno   utilizzare   uno   strumento   di
identificazione intestato a un genitore esercente la  responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore. 
    4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  3  del
presente articolo. 
    5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra'  compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla  procedura.
I  candidati  minorenni  dovranno   indicare   i   propri   dati   di
partecipazione. 
    6. La procedura chiedera' al candidato di: 
      a) indicare due indirizzi e-mail validi: 
        posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia  della
domanda di presentazione; 
        posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; 
      b) caricare una fototessera in formato digitale. 
    7. I  candidati  minorenni  dovranno  consegnare  all'atto  della
presentazione  alla  prima  prova  concorsuale,  l'atto  di   assenso
all'arruolamento volontario di  un  minore,  secondo  il  modello  in
allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o
dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza,
dal tutore, nonche' la fotocopia di un  documento  di  riconoscimento
dei/del  sottoscrittori/e  rilasciato  da  un'Amministrazione   dello
Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'. 
    8. Il candidato, dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il proprio stato civile; 
      c) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Per il candidato  che  e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella  di  posta  elettronica  certificata   standard,   tutte   le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla  predetta  casella.
Il candidato che e' stato  identificato  mediante  carta  d'identita'
elettronica  /  carta  nazionale  dei  servizi  o  firma  digitale  /
elettronica  qualificata  deve  indicare  un   indirizzo   di   posta
elettronica (e' preferibile che sia indicata una  casella  di  PEC  -
posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni
relative   al   concorso.   Dovra'   essere   segnalata,    altresi',
all'indirizzo e-mail  "cnsrconcmar@pec.carabinieri.it",  al  predetto
Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  ogni  variazione  del
recapito    indicato.    L'amministrazione    non    assume    alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione  del  cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore; 
      d) il titolo di studio posseduto; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova  del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto  o  ha
assolto agli obblighi militari; 
      f) il possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello
non inferiore al  diploma  di  istruzione  di  secondo  grado  ovvero
livello di competenza B2 del quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza  delle  lingue  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modifiche e integrazioni; 
      g) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      h)  di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.
444 del  codice  di  procedura  penale,  di  non  essere  attualmente
imputato in procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a
misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne,
le applicazioni di  pena,  i  procedimenti  a  carico  e  ogni  altro
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero  quella  presso  la
quale pende un procedimento penale. 
    Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione  e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso,  all'indirizzo  e-mail
"cnsrconcmar@pec.carabinieri.it",  qualsiasi  variazione  della   sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola marescialli e brigadieri; 
      i) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      j) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito; 
      k) di voler sostenere la prova scritta  in  lingua  italiana  o
tedesca; 
      l) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nell'allegato  B.  Il  candidato  dovra'  fornire  tutte  le
indicazioni utili a consentire all'amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso; 
      m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 688, comma 5, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 o dall'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69. Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a
consentire  all'amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti sui suddetti titoli, che devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle  domande  di
partecipazione al concorso; 
      n) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      o) di prestare l'esplicito consenso obbligatorio, ai sensi  del
decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, del  decreto  legislativo
10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 alla raccolta e
al trattamento dei dati personali che lo  riguardano,  necessario  ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    9. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica  indicato  dal  candidato.  Detta  ricevuta  dovra'
essere esibita all'atto della  presentazione  alla  prima  prova  del
concorso. 
    10. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui  al  presente  articolo,  l'eventuale
documentazione probatoria del possesso dell'attestato di  bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione di  secondo
grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive  modifiche  e  integrazioni,  dei
titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli
dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del  termine
per la presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso  e
dichiarati  nella  domanda   stessa.   La   relativa   documentazione
probatoria  dovra'  essere   consegnata,   anche   sotto   forma   di
dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto  della
presentazione  alla  prova  scritta  di  cui  all'art.  7.  Eventuali
modifiche delle modalita' di consegna dei titoli di merito, di studio
e/o di preferenza saranno comunicati con successivo avviso. 
    11. Fermo restando che la domanda presentata on-line  non  potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per  la
presentazione delle domande di partecipazione,  il  Comando  generale
dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle  domande  che,
benche' inviate nei termini e con  le  modalita'  indicate  ai  commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    12. I militari in  servizio  nell'Arma  dei  carabinieri  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare  copia
della suddetta domanda al reparto/ente presso cui sono in forza,  per
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui  al  successivo
art. 4. 
    13. Con la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il candidato, ai sensi: 
      del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  del  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
garante   per   la   protezione   dei   dati   personali,   manifesta
esplicitamente  il  consenso  obbligatorio   alla   raccolta   e   al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai  fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione; 
      dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, si  assume  le  responsabilita'  penali  circa
eventuali dichiarazioni mendaci. 
    In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate
a trarre un indebito beneficio seguira': 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o,  se  vincitore,  dal  corso  e  la
revoca della nomina a Maresciallo.

Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari

				Art. 4 
 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso,  dovranno  segnalare  al  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso, i  nominativi  di  coloro  che  non  sono  in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11). 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.

Art. 5 Commissioni

				Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per
il  personale  militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata  saranno
nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
valutazione dei titoli, per le prove  orali  e  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
psico-fisici; 
      d)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara'  composta  dal  seguente  personale  dell'Arma  dei
carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale  di  brigata,
presidente; 
      b) un ufficiale superiore, membro; 
      c) un docente di materie letterarie, membro; 
      d) un Luogotenente, segretario senza diritto al voto. 
    La commissione esaminatrice, nel caso in  cui  la  prova  scritta
venga effettuata in lingua tedesca ai sensi  dell'art.  7,  comma  1,
sara' integrata per la traduzione  e  la  correzione  della  suddetta
prova da un docente di lingua tedesca, membro aggiunto. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
      c) un Ispettore, membro e segretario. 
    Durante  l'espletamento  delle  prove,  la   commissione   potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico,  nonche'  di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso  della  qualifica  di
istruttore militare di educazione fisica. 
    4. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano  nel
ruolo svolge anche funzioni da segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente  personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  colonnello,
presidente; 
      b)  un   ufficiale   con   qualifica   di   "perito   selettore
attitudinale", membro; 
      c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.  Se  il  numero
dei  candidati   ammessi   agli   accertamenti   attitudinali   fosse
particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  tecnico-specialistico
di ulteriori ufficiali  psicologi  e  periti  selettori  attitudinali
dell'Arma dei carabinieri.

Art. 6 Svolgimento del concorso

				Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prova scritta; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamenti psico-fisici  per  la  verifica  dell'idoneita'
psico-fisica; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) prova orale su materie indicate nell'allegato C del bando. 
    2. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Art. 7 Prova scritta

				Art. 7 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I candidati che hanno presentato domanda di  partecipazione  e
sono in possesso dei requisiti prescritti per  la  partecipazione  al
concorso, dovranno sostenere una prova  scritta  i  cui  contenuti  e
modalita' sono indicati nell'allegato C del presente decreto. 
    2. La data, l'orario e la  sede  di  svolgimento  della  suddetta
prova  saranno  rese  note  mediante  avviso  consultabile  nei  siti
www.carabinieri.it e www.difesa.it che avra'  valore  di  notifica  a
tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i  candidati,  ovvero   chiedendo
informazioni al  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -  V
reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny  n.  2  -
00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa -  Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la
pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni  per
lo svolgimento della prova. 
    3. I candidati sono tenuti  a  presentarsi  alla  prova  scritta,
senza  attendere  alcuna  convocazione,  nella  sede  e  nel   giorno
previsti, dalle 08,30 alle 09,00, portando al  seguito  un  documento
d'identita' provvisto di fotografia e in corso  di  validita'  e  una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che: 
      a) in  ogni  caso,  a  partire  dalle  09,00,  non  sara'  piu'
consentito  l'accesso  all'interno   della   struttura   ove   verra'
effettuata la prova; 
      b) non sara'  permesso  ai  candidati  di  entrare  nella  sede
d'esame portando al  seguito  borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,
telefoni  cellulari,  computer,  appunti,  carta   per   scrivere   e
pubblicazioni varie. 
    4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni  dell'assenza,  comprese
quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  ferme   restando   le
salvaguardie previste per gli eventi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 5 e all'art. 259, comma 4 del  decreto-legge  n.  34/2020.  Non
saranno previste riconvocazioni. 
    5. L'esito della prova, il calendario, la sede e le modalita'  di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza
fisica, gli accertamenti psico-fisici, attitudinali e la prova  orale
di  cui  ai  successivi  articoli  9,  10,  11  e  12,  saranno  resi
disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, , nel sito web  www.carabinieri.it  e  presso  il  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni  con
il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    6. I candidati all'atto della presentazione  alla  prova  scritta
devono consegnare la documentazione relativa ai titoli dichiarati  in
domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale  di  cui
all'allegato B e la documentazione probatoria relativa ai  titoli  di
preferenza, di cui al successivo  art.  14,  comma  3,  che  dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della  domanda  di  partecipazione.  La  mancata  presentazione   dei
suddetti documenti  comportera'  la  non  attribuzione  dei  punteggi
incrementali da parte della commissione esaminatrice.

Art. 8 Documenti da produrre

				Art. 8 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1. I candidati che hanno superato la  prova  scritta  di  cui  al
precedente art. 7, saranno convocati presso il  Centro  nazionale  di
selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri  per   essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica. 
    2. All'atto della presentazione alle predette prove di efficienza
fisica dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia
conforme: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso).  Il  documento  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non antecedente al  2  gennaio  2021  ovvero  dovra'  essere
valido fino al 1° gennaio 2022. La mancata presentazione del suddetto
certificato non consentira'  di  sostenere  le  prove  di  efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso; 
      b) i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto: del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o  urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei  cinque
giorni)  per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  delle  prove  di
efficienza fisica. 
    3. I candidati che hanno superato le prove di  efficienza  fisica
saranno convocati successivamente per  gli  accertamenti  di  cui  ai
successivi articoli 10 e 11. 
    4. All'atto  della  presentazione  di  cui  al  comma  precedente
dovranno produrre i  seguenti  documenti  in  originale  o  in  copia
conforme, rilasciati in data non anteriore a sei mesi  da  quella  di
presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a)  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato entro i sei  mesi  precedenti  la  data  fissata  per  gli
accertamenti psico-fisici; 
      b) referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  D,
che costituisce parte integrante del presente bando,  rilasciato  dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni  immunoallergiche,  gravi  intolleranze   (anche   per
celiachia) e idiosincrasie a farmaci o alimenti; 
      e) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre: 
        referto di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero e ovaie) eseguita entro i sei mesi  precedenti  la  data  degli
accertamenti psico-fisici; 
        test di gravidanza  (mediante  analisi  su  sangue  o  urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei  cinque
giorni); 
      f) per  i  militari  in  servizio  dell'Arma  dei  carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in  atto
rilasciato dalle infermerie competenti; 
      g)  per   i   candidati   ancora   minorenni   all'atto   della
presentazione agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui
all'allegato  E  al  bando,   sottoscritta   da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      h) elettrocardiogramma refertato; 
      i) esame audiometrico tonale (la prova deve  essere  effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  e  8000
Hz); 
      j) esami ematochimici: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        esame delle urine standard e del sedimento. 
    Gli esami strumentali  e  di  laboratorio  chiesti  ai  candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale o regionale. In quest'ultimo caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento.

Art. 9 Prove di efficienza fisica

				Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Le prove  di  efficienza  fisica  saranno  svolte  secondo  le
modalita' e i criteri indicati nell'allegato F che costituisce  parte
integrante del presente decreto, nonche' osservando  le  disposizioni
contenute in apposite norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri. La sede  e  le  modalita'  di
svolgimento delle stesse saranno rese note, con valore di notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati, mediante pubblicazione sul
sito www.carabinieri.it 
    2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso
il centro dovranno  consegnare  l'atto  di  assenso  all'arruolamento
volontario,  in  carta  semplice,  conforme   all'allegato   A,   che
costituisce parte integrante  del  presente  bando,  sottoscritto  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva responsabilita' o, in mancanza, dal  tutore.  La  mancata
presentazione  di  detto  documento  determinera'  l'esclusione   del
candidato minorenne. 
    3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza  fisica  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni  ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro  le
ore 13,00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova stessa,  avverra'  a  mezzo  e-mail  (inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione  al  concorso).   I   candidati   convocati   dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a  vento  al
seguito). 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal  concorso.  Il
superamento  di  tutti  gli  esercizi  determinera'  un  giudizio  di
idoneita' alle prove di efficienza fisica,  con  attribuzione  di  un
punteggio incrementale, secondo  le  modalita'  indicate  nel  citato
allegato F, fino ad un massimo di 2 punti, utile  per  la  formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 14.

Art. 10 Accertamenti psico-fisici

				Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c),  presso
il  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei
carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, ad  accertamenti  per
la verifica dell'idoneita' psico-fisica al  servizio  militare  quale
Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    L'idoneita' psico-fisica dei candidati  sara'  accertata  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e con le  modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto  ministeriale
del  4  giugno  2014,  citate  nelle  premesse,  nonche'  secondo  le
modalita'  definite  in  apposite  norme  tecniche,   approvate   con
provvedimento dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le  citate  norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della  data  di  svolgimento
della   prova   concorsuale,   mediante   pubblicazione   sul    sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per  gli  accertamenti  psico-fisici,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni  ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli
che non siano in possesso, alla data prevista  per  gli  accertamenti
psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma
4, lettere b), c), d), e), f), h), i), j) e, per le  sole  candidate,
del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari  per
il rilascio  di  tali  documenti  da  parte  di  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9,  comma  3.
Le candidate che, all'atto della  presentazione  per  lo  svolgimento
degli  accertamenti  psicofisici,  non  presentano  il   referto   di
ecografia pelvica e non hanno richiesto  la  riconvocazione,  saranno
escluse dal concorso. 
    La mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 8, comma 4, lettere a), c), d), f), h), i), j), k) e, per le
sole  candidate  anche  e),   successivamente   alla   richiesta   di
riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la  commissione  di
cui al precedente art. 5,  comma  1,  lettera  c)  di  esprimersi  in
relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la  conseguente
esclusione dal concorso. 
    3. La commissione, disporra' per tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale  e  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e   di
laboratorio: 
      a) cardiologico; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico; 
      e) psichiatrico (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle  prove
somministrate in aula); 
      f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca  di  eventuali
cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali  anfetamine,
cocaina, oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e  benzodiazepine.  I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad  essere
sottoposti ai predetti  esami.  Per  i  candidati  ancora  minorenni,
invece, la suddetta  dichiarazione,  conforme  al  modello  riportato
nell'allegato G,  dovra'  essere  sottoscritta  da  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale  e  portata  al  seguito  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita',
sara'  effettuato  sul  medesimo  campione  il   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie, in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato E,  che  fa
parte integrante del presente bando.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici,  invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al  citato
allegato  E  sottoscritta  dai  genitori  o  da   chi   esercita   la
responsabilita'  genitoriale.  La   mancata   esibizione   di   detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni
agli  esami  radiologici.  Potra'  essere  richiesta   documentazione
sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato
degni di nota ai fini della valutazione dell'idoneita' psico-fisica. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: 
      a) per i candidati in servizio nell'Arma  dei  carabinieri,  ad
eccezione  degli  Allievi  carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto  dal
punto  2  delle  avvertenze  della  direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare  di  cui  al  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
      b) per i restanti candidati, il possesso del  seguente  profilo
sanitario  minimo  valutato  in  base  alla  direttiva  tecnica   per
delineare il  profilo  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio
militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1;
costituzione (CO) 2; apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato
respiratorio (AR) 2;  apparati  vari  (AV)  2  (G6PD  non  definito);
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato  locomotore  inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo  (VS)  2  (acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un  solo  occhio  e  non
superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi
di refrazione); campo  visivo  e  motilita'  oculare  normali,  senso
cromatico normale (sono  ammessi  tra  gli  interventi  di  chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, accertati con  le  modalita'  riportate  nella
direttiva tecnica emanata  dall'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare  citata  in  premessa.  Il  suddetto  requisito  non   sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al  servizio  militare  che
partecipa ai concorsi delle Forze armate. 
    6. La commissione, comunichera' per iscritto al candidato l'esito
della visita medica,  sottoponendo  il  verbale  contenente  uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario per  coloro
i quali e' previsto; 
      b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5; 
      b) risultati affetti da: 
        1)  imperfezioni  e  infermita'  che  siano  contemplate  nel
decreto  ministeriale  4  giugno  2014  -   direttiva   tecnica   per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  o
che determinino l'attribuzione di un profilo  sanitario  inferiore  a
quello di cui al comma 4, lettera b); 
        2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie  e
disartria); 
        3) positivita' agli accertamenti diagnostici per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
        4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
        5) tutte quelle imperfezioni  e  infermita'  non  contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  Maresciallo  del  ruolo
Ispettori dell'Arma dei carabinieri. 
    8.  Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  i   candidati   che
presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino  alla  circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra  cervicale  cd  "prominente"),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli) ovvero, anche  se  localizzati  nelle  aree  del  corpo
consentite,  quando  per  dimensioni,  contenuto   o   natura   siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o  di  discredito  alle
istituzioni. 
    Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme  tecniche
per gli accertamenti psico-fisici. 
    9. Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  I  candidati
giudicati "inidonei" non saranno ammessi  a  sostenere  le  ulteriori
prove concorsuali. 
    10. Le candidate che si trovano in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di
cui al successivo art. 14. Dette candidate saranno comunque  ammesse,
con riserva, a sostenere le successive prove orali. Le vincitrici dei
concorsi rinviate  ai  sensi  del  presente  comma  sono  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  concorso  per  il  quale  originariamente  hanno
presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono,  in
ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 
    11. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile con la definizione della graduatoria  finale  di
merito di cui  al  successivo  art.  14.  I  medesimi,  per  esigenze
organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della  nuova
visita  medica,  non  avranno  recuperato   la   prevista   idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato agli interessati. 
    12. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione  degli  accertamenti  psico-fisici  dovranno  indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e  di  vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche  nel  pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo  il
pranzo) a carico dell'amministrazione.

Art. 11 Accertamenti attitudinali

				Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita'  al
termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10,
saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo n.
66/2010, agli accertamenti attitudinali. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti  attitudinali,  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 5 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni,  a
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno  chiesto  di  partecipare,  da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 3. 
    3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati  a  cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,  lettera  d),
sono articolati su due distinte fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di  performance,  finalizzati
ad acquisire gli elementi riferibili alle capacita' di  ragionamento,
al carattere, alla struttura personologica e  motivazionale,  nonche'
all'inclinazione a intraprendere lo specifico  percorso  formativo  e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in
una "relazione psicologica". Alcuni test e prove citate hanno valenza
anche ai fini degli accertamenti psico-fisici (psichiatria); 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale   con   il   candidato,   finalizzata
all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale  di  riferimento
anche  alla  luce  delle   indicazioni   fornite   nella   "relazione
psicologica". Gli esiti  dell'intervista  saranno  riportati  in  una
"scheda di valutazione attitudinale"; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri
diversi da quelli intervenuti  nella  fase  precedente,  valutata  la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore  colloquio
condotto collegialmente, assumera'  le  deliberazioni  conclusive  in
merito al possesso dei requisiti attitudinali  e  alle  potenzialita'
indispensabili  all'espletamento  delle   mansioni   di   Maresciallo
dell'Arma  dei  carabinieri  e   all'assunzione   delle   discendenti
responsabilita',  nonche'   una   favorevole   predisposizione   allo
specifico contesto militare e, in  una  prospettiva  piu'  immediata,
alla capacita' di esprimere un armonico  inserimento  e  un'opportuna
adattabilita'  al  particolare  contesto  addestrativo  della  Scuola
marescialli, risultando potenzialmente in  grado  di  manifestare  un
adattamento consapevole e partecipativo alle regole di tale ambiente. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti i candidati. 
    4.  Al  termine  dei   predetti   accertamenti   la   commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
"idoneit "o "inidoneit" . Tale giudizio, che sara' comunicato  per
iscritto e' definitivo. I candidati giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    5. I candidati che sono  militari  in  servizio,  nel  giorno  di
svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali   dovranno   indossare
l'uniforme.  Tutti  i  candidati,  compresi  i   militari,   dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di  caserma.  Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali  si  protraggano  anche  nel
pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo   il   pranzo)   a   carico
dell'amministrazione.

Art. 12 Prova orale

				Art. 12 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  al  termine  degli  accertamenti
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale  e  convocati
con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma  2.  Contenuto  e
modalita' della prova sono  indicati  nell'allegato  C  del  presente
decreto. La sede, il calendario di convocazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento della prova orale saranno resi disponibili, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati,  nel  sito  web
www.carabinieri.it  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni  con  il  pubblico,  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli  eventi  di
cui al precedente art. 1,  comma  5  e  all'art.  259,  comma  4  del
decreto-legge n. 34/2020.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno  chiesto  di  partecipare,  da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 3.

Art. 13 Spese di viaggio. Licenza

				Art. 13 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dal precedente art. 6, comma 1 del  presente  bando,  nonche'  quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi  di  svolgimento,
sono a carico dei candidati. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6,  comma  1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede  delle  prove  e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
candidato non sosterra'  le  prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta'  la  licenza   straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 14 Graduatoria di merito

				Art. 14 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al
precedente art. 5, comma 1, lettera a) nella  graduatoria  finale  di
merito. 
    2. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all'art. 5,  comma
1,  lettera  a),  valutera',  previa  identificazione  dei   relativi
criteri,  con  apposito  verbale,  che  sara'  pubblicato  nel   sito
www.carabinieri.it    nonche'    nella    sezione    "amministrazione
trasparente" del portale http://www.difesa.it/ - i titoli  di  merito
dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta di  cui
al precedente art. 7. A tal fine la commissione, dopo  aver  corretto
in  forma  anonima   gli   elaborati,   procedera'   a   identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da  definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei   candidati   idonei.
L'abbinamento tra gli elaborati sufficienti  e  i  rispettivi  autori
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    3. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo  se  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande
e dichiarati nella domanda stessa. 
    A parita' di merito, ai sensi dell'art. 688, comma 5 del  decreto
legislativo n.  66/2010,  si  terra'  conto  dell'eventuale  possesso
nell'ordine di uno o piu' dei seguenti titoli di  preferenza:  orfani
di guerra ed equiparati, figli di  decorati  al  valor  militare,  di
medaglia  d'oro  al  valore  dell'Arma  dei  carabinieri,  al  valore
dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico  o  al  valor
civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. In caso di  ulteriore
parita' si terra' conto dei titoli di cui all'art. 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e di  cui  all'art.
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge  9
agosto 2013, n. 98; in subordine, sara' preferito il  candidato  piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 15  maggio
1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno  1998,
n. 191. 
    4.  La  graduatoria  finale  di  merito   sara'   formata   dalla
commissione esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti
nella prova scritta e in quella orale, gli incrementi attribuiti  per
le prove di efficienza fisica e per  la  valutazione  dei  titoli  di
merito, secondo i criteri riportati nell'allegato B, e approvata  con
decreto dirigenziale del direttore generale per il personale militare
e, successivamente, pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa  e
nei  siti   web   www.carabinieri.it   e   www.difesa.it.   Di   tale
pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Tale  comunicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    5. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza  dell'11°  corso  triennale  Allievi  marescialli,  secondo
l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza
dei posti messi a concorso, tenuto conto  dei  criteri  previsti  dal
precedente art. 1, comma 2.

Art. 15 Accertamento dei requisiti

				Art. 15 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 14, commi 2 e 3  del
presente decreto, il Centro nazionale  di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma  dei  carabinieri  potra'  chiedere  alle   amministrazioni
pubbliche ed agli enti competenti la conferma  di  quanto  dichiarato
nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle  eventuali
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai   candidati   risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera'  la  falsita'  del  contenuto   della   dichiarazione,   il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"   alle   prove   e   agli
accertamenti.  L'Amministrazione  puo'  escludere  in  ogni   momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 
    4. Verranno acquisiti d'ufficio: 
    a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
    b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  armato
dello Stato.

Art. 16 Ammissione al corso

				Art. 16 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  corso  Allievi   marescialli,   se
provenienti: 
      a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli  Appuntati  e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; 
      b)  dagli  Allievi  carabinieri,  conseguono  la  promozione  a
Carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli   arruolati   volontari
nell'Arma dei carabinieri; 
      c) dagli Allievi ufficiali in ferma  prefissata,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei
termini previsti per gli arruolati volontari dell'Arma; 
      d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al  corso  con
il grado di Carabiniere previa perdita del grado; 
      e) dai militari  dell'Arma  dei  carabinieri  in  congedo,  dai
militari in servizio oppure in congedo di altre Forze  armate  o  dai
civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono  al
corso,  previa  perdita  del  grado  e  della  qualifica   rivestiti,
assumendo quella di  Allievo  carabiniere  e  sono  promossi  con  le
modalita' e  nei  termini  prescritti  per  gli  arruolati  volontari
nell'Arma stessa. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    Il  predetto  personale  sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
marescialli e brigadieri dalla data che verra' stabilita dal  Comando
generale dell'Arma dei  carabinieri  e  da  tale  data  assumera'  la
qualita' di Allievo. 
    2. I frequentatori dell'11° corso triennale Allievi marescialli: 
      saranno iscritti, a cura e spese dell'amministrazione, al corso
di laurea in  "Scienze  giuridiche  della  sicurezza",  classe  L-14,
previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri; 
      non  potranno  far  valere  gli  eventuali  esami  universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai  fini  del  conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo.

Art. 17 Presentazione al corso

				Art. 17 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. L'11° corso triennale Allievi marescialli, della durata di tre
anni accademici, si terra' presso la Scuola marescialli e  brigadieri
dell'Arma dei carabinieri di Firenze e si svolgera' secondo le  norme
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,
n. 90. 
    2. L'amministrazione ha facolta' di  convocare  i  vincitori  del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine  di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo per accertare se, in relazione al disposto  del  precedente
art.  10,  siano  ancora  in  possesso  della  prescritta   idoneita'
psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o  malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati  al  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio  militare   nell'Arma   dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al  precedente  art.  5,
comma 1, lettera c). I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati  giudicati
inidonei saranno sostituiti  nell'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'art. 14, con altri candidati idonei. 
    3. All'atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare: 
      il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di  eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In  caso
di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra'  essere  prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)  per  morbillo,
rosolia, parotite e varicella; 
      ai  soli  fini  dell'eventuale  successivo   impiego,   referto
analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
precedenti la visita, attestante l'esito  del  dosaggio  quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed
espresso  in  termini  di   percentuale   enzimatica.   I   candidati
riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,  totale  o   parziale,
dell'enzima G6PD dovranno rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
nell'allegato H; 
      un  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 
    I militari gia' in servizio nell'Arma  dei  carabinieri  dovranno
esibire il certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni  effettuate,
rilasciato nei trenta giorni antecedenti  alla  data  di  inizio  del
corso (scheda o libretto sanitario). 
    4. I vincitori del concorso: 
      senza  attendere  alcuna  comunicazione,  dovranno  presentarsi
presso la citata Scuola nella data e con  le  modalita'  che  saranno
rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i candidati,  nel  sito  web  http://www.carabinieri.it/  -
nonche' presso il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V
reparto, Ufficio relazioni con il pubblico,  piazza  Bligny  n.  2  -
00197 Roma, numero 0680982935; 
      di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di
test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine),  effettuato,
entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione  (la  data
di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque  giorni),
presso struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale. In caso di positivita' del  test
di gravidanza la visita medica di cui al  precedente  comma  2  sara'
sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e l'interessata sara' rinviata
d'ufficio alla frequenza del primo corso utile; 
      che non si presenteranno presso la citata Scuola marescialli  e
brigadieri nel termine fissato  saranno  considerati  rinunciatari  e
sostituiti a cura della predetta scuola entro i primi venti giorni di
corso con altri  candidati  idonei  in  ordine  di  graduatoria.  Gli
aspiranti, per comprovati gravi motivi - da rendere noti in  anticipo
per il tramite del competente comando  dell'Arma  territoriale  o  di
appartenenza, per i militari in servizio nell'Arma - potranno  essere
autorizzati  a  differire  la  presentazione  fino  a  dieci   giorni
successivi a quello stabilito.  Tuttavia,  ai  sensi  dell'art.  260,
comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i periodi di assenza
dal corso per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da  COVID-19
non concorrono al  raggiungimento  dei  limiti  di  assenze,  il  cui
superamento non comportera', peraltro,  il  rinvio,  l'ammissione  al
recupero dell'anno o la dimissione dal corso. 
    5. All'atto della presentazione coloro che non sono  militari  in
servizio   nell'Arma   dei   carabinieri   dovranno   compilare   una
dichiarazione   sostitutiva    di    certificazione    relativa    al
possesso/mantenimento dei requisiti previsti. 
    6. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
a frequentare, a richiesta della Scuola marescialli e  brigadieri,  i
vincitori  dovranno  sottoscrivere  una  dichiarazione   sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  di  essere  in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado  e  di
non essere iscritto presso alcuna universita'. 
    7. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.

Art. 18 Nomina a Maresciallo

				Art. 18 
 
 
                        Nomina a Maresciallo 
 
 
    1. Gli Allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati Marescialli. 
    2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'art.  772  del  decreto
legislativo n. 66/2010: 
      a) e' subordinata: 
        1)  all'accertamento,  anche  successivo  alla  stessa,   del
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2; 
        2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori
potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi
delle circostanze previste dall'art. 599 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      b) sara' sospesa per coloro che, giudicati  idonei  al  termine
del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: 
        1) rinviati a giudizio o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
        2)  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  da  cui  possa
derivare una sanzione di stato; 
        3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
        4) in aspettativa per qualsiasi motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni. 
    3. Al termine del corso formativo i Marescialli saranno destinati
presso reparti/enti/uffici  situati  nella  Provincia  di  Bolzano  o
aventi competenza regionali.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

				Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti  e-mail:  rpd@difesa.it  -
indirizzo posta elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it  -
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego  del  candidato  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

Art. 20 Accesso atti amministrativi

				Art. 20 
 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al    seguente    indirizzo     "cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it",
preferibilmente secondo il modello in allegato I. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 23 febbraio 2021  
 
                                         Il direttore generale: Ricca

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