MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado. (16E00924)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26-02-2016

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado. (16E00924)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 26-02-2016
  • Scadenza: 30-03-2016

Art. 1 Definizioni

			IL DIRETTORE GENERALE 
                     per il personale scolastico 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"  e  successive  modificazioni,  nonche'  il
decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile  2006,  n.  184,
regolamento recante "Disciplina in materia di  accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  "Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari" e successive modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  "Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola  concernente
norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il Testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in  particolare
gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di  personale
docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche"  e  successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle
pubbliche amministrazioni e gli indirizzi  applicativi  di  cui  alla
circolare  ministeriale,  n.  12  del  2010  del  Dipartimento  della
funzione pubblica; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni; 
    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della  direttiva  2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni  personali,  di  handicap,  di  eta'  e  di
orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna"  e  successive
modificazioni; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  "Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile"  e  successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'art. 32; 
    Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678,  comma  9,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  "Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo"  e
successive modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1,  ove  si
dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione  a
concorsi per l'assunzione nelle  pubbliche  amministrazioni  centrali
siano inviate esclusivamente per via telematica; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  "Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013" e in particolare l'art. 7; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, concernente  criteri  generali  per  la
disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi  di
laurea in  scienze  della  formazione  primaria  e  delle  scuole  di
specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare  l'art.
3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che  disciplinano  l'acquisizione  del
titolo di specializzazione  sul  sostegno  nell'ambito  dei  predetti
percorsi; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre 2006, n. 305, regolamento recante "Identificazione dei  dati
sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante  "Regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo  grado"  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante "Obiettivi,  modalita'
di valutazione del grado di raggiungimento  degli  stessi,  attivita'
formative e criteri per  la  valutazione  del  personale  docente  ed
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art.  1,
comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
    Visto decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio  2016,
n.   19,   recante   "Regolamento   recante   disposizioni   per   la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; 
    Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante "Prove di  esame  e
programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado nonche' del personale docente specializzato per
il sostegno agli alunni con disabilita'"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante "Tabella dei titoli
valutabili nei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso  ai  ruoli
del  personale  docente   della   scuola   dell'infanzia,   primaria,
secondaria di primo e  secondo  grado  e  ripartizione  dei  relativi
punteggi"; 
    Visto il decreto del Ministro 23 febbraio 2016,  n.  92,  recante
"Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2"; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti  in  data  26  gennaio
2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il quale si autorizzano  le  procedure
per il reclutamento per n. 63.712 unita' di personale docente; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
scuola; 
    Informate    le     organizzazioni     sindacali     maggiormente
rappresentative; 
    Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e  2018/2019
e' stata rilevata, in  base  ai  dati  registrati  alla  data  del  5
dicembre  2015  al  sistema  informativo  di  questo  Ministero,   la
previsione di disponibilita' di posti di  tipo  comune  da  destinare
alle procedure concorsuali relative alla scuola secondaria di primo e
secondo grado pari a n. 33.379 unita' salvo gli effetti derivanti  da
innovazioni normative; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
 
     1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
    b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
    c) legge: legge 13 luglio 2015, n. 107; 
    d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni; 
    e)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o   Uffici   scolastici
regionali; 
    f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR  o
i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.

Art. 2 Posti da destinare al concorso

				Art. 2 
 
 
                   Posti da destinare al concorso 
 
 
    1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed  esami
finalizzati alla copertura di n. 16.147  posti  comuni  nelle  scuole
secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni di insegnamento
nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede  risulteranno
vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
per  ciascuna  classe  di  concorso  secondo  quanto  riportato  agli
allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del presente
decreto. 
    2. Ai sensi dell'art. 400 del Testo unico, cosi' come  modificato
dalla legge, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, con
il presente  bando  e'  disposta  l'aggregazione  territoriale  delle
procedure concorsuali ai sensi dell'allegato n. 1; l'USR  individuato
e' responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e
dell'approvazione delle graduatorie  della  propria  regione  nonche'
delle graduatorie delle ulteriori regioni indicate  nell'allegato  n.
1. 
    3. La procedura concorsuale relativa alle classi  di  concorso  A
57, A 58, A 59 dei licei musicali e coreutici, sezione coreutica, per
i posti riportati nell'allegato n. 2 e' attivata una volta  espletati
gli specifici percorsi abilitanti.

Art. 3 Requisiti di ammissione

				Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla presente procedura concorsuale e' ammesso a  partecipare,
ai sensi dell'art.  1,  comma  110  della  legge,  esclusivamente  il
candidato in possesso del titolo  di  abilitazione  all'insegnamento,
rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado  e
per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro  la  data
di scadenza del termine  per  la  presentazione  della  domanda,  ivi
compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero
purche' riconosciuti con apposito  decreto  del  Ministero  entro  la
medesima data di scadenza del  termine  per  la  presentazione  della
domanda. 
    2. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  110,  della  legge  non  puo'
partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale  docente  ed
educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto  individuale
di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 
    3. I candidati devono altresi' possedere i requisiti generali per
l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni  richiesti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.  Ai
fini della verifica del possesso dell'idoneita'  fisica  all'impiego,
l'Amministrazione si riserva  la  facolta'  di  sottoporre  a  visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base  alla  normativa
vigente. 
    4.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza  degli  stessi,  l'USR  dispone  l'esclusione  immediata  dei
candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione

				Art. 4 
 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
 
    1.  Nella  domanda  di  partecipazione  alla  presente  procedura
concorsuale il candidato sceglie, a  pena  di  esclusione,  una  sola
regione per i cui posti intende concorrere, anche nel caso in cui sia
stata disposta l'aggregazione di cui  all'art.  400,  comma  02,  del
Testo unico, cosi' come modificato dalla  legge.  Nel  suddetto  caso
l'USR responsabile della  gestione  della  procedura  concorsuale  e'
indicato all'allegato n. 1. 
    2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111 della legge, il pagamento di un  diritto
di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ogni classe di  concorso
o ambito verticale per i quali si concorre. Il pagamento deve  essere
effettuato  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario   sul   conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN:  IT  28S
01000 03245 348 0 13 2410 00 - Causale: "regione - classe di concorso
o ambito disciplinare verticale - nome e cognome - codice fiscale del
candidato" e dichiarato al momento della presentazione della  domanda
tramite il sistema POLIS. 
    3.  Il  candidato  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  puo'
concorrere per ciascuna delle procedure di  cui  al  presente  bando,
mediante la presentazione, per la  regione  prescelta  ai  sensi  del
comma 1, di  un'unica  istanza  con  l'indicazione  delle  classi  di
concorso o ambiti disciplinari verticali per cui intende  concorrere.
I  candidati  aventi  titolo  a  partecipare  anche  alle   procedure
concorsuali per la scuola dell'infanzia,  primaria  ovvero  sostegno,
possono presentare istanza di partecipazione per una regione  diversa
da quella prescelta per la partecipazione alla procedura  di  cui  al
presente bando. I candidati presentano la domanda  di  partecipazione
alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza  POLIS
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse, non  sono
in alcun caso prese in considerazione. 
    4. I candidati hanno tempo 30  giorni  per  presentare  l'istanza
tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio  2016  e  fino
alle ore 14,00 del 30 marzo 2016. 
    5.  Il  candidato  residente  all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua  la  fase  del
riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS  presso  la
sede  dell'Autorita'  consolare  italiana.  Quest'ultima  attesta  la
veridicita' dei dati  anagrafici  all'USR  competente  a  gestire  la
relativa procedura concorsuale  ai  sensi  dell'allegato  n.  1,  che
provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata
la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i  codici  di
accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella  successiva
fase della procedura POLIS. 
    6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
    a) il cognome ed il  nome  (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
    b) la data, il  luogo  di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
    c)  il  possesso  della  cittadinanza   italiana   ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
    d) il comune nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento  delle  funzioni
proprie del docente; 
    f) le eventuali condanne penali riportate (anche  se  sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero.  Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l'esclusione
dal concorso; 
    g) di non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario il candidato deve indicare  la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
    h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno  luogo  a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
    i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento  postale,  il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere  tempestivamente
le variazioni tramite sistema POLIS; 
    j) se, nel caso in  cui  siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso
affermativo l'ausilio necessario in relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi  aggiuntivi.  Tali  richieste
devono  risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata  da   una
competente struttura sanitaria da inviare,  almeno  10  giorni  prima
dell'inizio della prova, o  in  formato  elettronico  mediante  posta
elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di
raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata   al
medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono  essere
concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente  USR
redige un sintetico verbale che invia all'interessato; 
    k) la/e classe/i di concorso e gli ambiti disciplinari  verticali
per i quali si intende concorrere; 
    l) il titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto ai  sensi
dell'art. 3, con l'esatta  indicazione  dell'istituzione  che  lo  ha
rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in  cui  e'  stato
conseguito, del voto riportato. Qualora  il  titolo  di  accesso  sia
stato  conseguito  all'estero,  devono   essere   altresi'   indicati
obbligatoriamente  gli  estremi  del  provvedimento   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  di  riconoscimento
dell'equipollenza del titolo medesimo; 
    m) il possesso dei titoli indicati al  decreto  del  Ministro  23
febbraio  2016,  n.  92,  recante  "Riconoscimento  dei   titoli   di
specializzazione in italiano lingua 2", per  la  partecipazione  alla
procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A-23; 
    n) la  lingua  straniera  prescelta  tra  le  seguenti:  inglese,
francese,  tedesco  e  spagnolo,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale n. 95 del 23  febbraio
2016, per i candidati nelle classi di concorso relative  alle  lingue
straniere; 
    o) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto
del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016; 
    p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196, e successive modificazioni; 
    q) il possesso di titoli  previsti  dall'art.  5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    7. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente decreto. 
    8. L'USR competente verifica la validita' delle domande  ai  fini
dello svolgimento delle prove scritte, fermo restando quanto previsto
dall'art. 3, comma 4. 
    L'Amministrazione scolastica  non  e'  responsabile  in  caso  di
smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 Commissioni giudicatrici

				Art. 5 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    1. Le commissioni giudicatrici  sono  nominate  con  decreti  dei
dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le  modalita'  definite
con l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n.  97,  nel  rispetto
dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.

Art. 6 Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli

				Art. 6 
 
 
        Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli 
 
 
    1. Le prove di esame e i relativi  programmi  sono  definiti  dal
decreto del Ministro n. 95 del  23  febbraio  2016,  e  dal  relativo
allegato  A,  che  ne   costituisce   parte   integrante   pubblicato
sull'apposito spazio informativo  (concorso  docenti  2016)  presente
nella home page del sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
    2. Ai sensi dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al comma  1,
la presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove
di preselezione. 
    3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e
sono disciplinate dall'art. 5 del decreto di cui al comma 1. 
    4. L'eventuale prova pratica anche a carattere  laboratoriale  e'
disciplinata dall'art. 6 del decreto di cui al comma 1. 
    5. La prova orale e' disciplinata dall'art. 7 del decreto di  cui
al comma 1. 
    6. La valutazione  delle  prove  e  dei  titoli  e'  disciplinata
dall'art. 8 del decreto di cui al comma 1, nonche'  dal  decreto  del
Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016.

Art. 7 Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

				Art. 7 
 
 
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'art. 6,
comma 3, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed  esami"  -  del  12  aprile
2016. 
    Della pubblicazione del suddetto  avviso  e'  data  comunicazione
anche sulla rete intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del
Ministero, nonche' sui siti internet degli USR. L'elenco  delle  sedi
d'esame, con la  loro  esatta  ubicazione,  con  l'indicazione  della
destinazione dei candidati distribuiti  in  ordine  alfabetico  e  le
istruzioni operative, e'  comunicato  dagli  USR  responsabili  della
procedura concorsuale almeno quindici  giorni  prima  della  data  di
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi
e siti internet, nonche' sulla rete  intranet  e  sul  sito  internet
(www.istruzione.it) del Ministero. 
    2. Con le stesse modalita' previste dal comma 1, ultimo  periodo,
gli USR  competenti  comunicano  almeno  15  giorni  prima  del  loro
svolgimento il calendario delle prove di cui  all'art.  6,  comma  4,
nonche' l'elenco delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e
con l'indicazione della destinazione  dei  candidati  distribuiti  in
ordine alfabetico. Detto avviso ha valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    3. I candidati si devono  presentare  nelle  rispettive  sedi  di
esame muniti di documento di riconoscimento valido e  della  ricevuta
di versamento del contributo di cui all'art. 4, comma 2.  La  data  e
l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma  1
del presente articolo. 
    4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente  che  non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 
    5. La vigilanza durante le prove  d'esame  e'  affidata  dall'USR
agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere
aggregati,  ove  necessario,  commissari  di  vigilanza  scelti   dal
medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono
i  motivi  di  incompatibilita'  previsti  per  i  componenti   della
commissione giudicatrice. Qualora le  prove  abbiano  luogo  in  piu'
edifici,  l'USR  istituisce  per  ciascun  edificio  un  comitato  di
vigilanza, formato secondo le  specifiche  istruzioni  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni. 
    6. In caso di assenza di uno o piu' componenti della  commissione
giudicatrice del concorso, la prova scritta ovvero scritto-grafica si
svolge alla presenza del comitato di vigilanza. 
    7. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente  a
mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, del voto conseguito nella  prova  di  cui
all'art. 6, comma 3, ovvero nelle prove di cui all'art. 6, commi 3  e
4, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro  prova
orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. 
    8. Le prove del  concorso  non  possono  aver  luogo  nei  giorni
festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi.

Art. 8 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

				Art. 8 
 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
 
    1. I titoli valutabili  sono  quelli  previsti  dal  decreto  del
Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016, e devono  essere  conseguiti,  o
laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del  termine
previsto per la presentazione della domanda di ammissione. 
    2. La commissione giudicatrice  valuta  esclusivamente  i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini del comma 2, il candidato  che  ha  ricevuto  dall'USR
competente  la  comunicazione  del  superamento  della  prova   orale
presenta al dirigente preposto al medesimo USR  i  titoli  dichiarati
nella   domanda   di   partecipazione,    non    documentabili    con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
essere effettuata entro e non oltre quindici  giorni  dalla  predetta
comunicazione. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge.

Art. 9 Graduatorie

				Art. 9 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i  titoli  ai
sensi  dell'art.  6,  comma  6,  procede  alla   compilazione   della
graduatoria di merito, inserendo  i  predetti  candidati  nel  limite
massimo dei posti messi a bando per  ciascuna  procedura  concorsuale
maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del  Testo  unico
come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g), della legge. 
    2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro n. 95
del 23  febbraio  2016,  i  candidati  per  gli  ambiti  disciplinari
verticali sono collocati in  una  graduatoria  concorsuale  comune  a
ciascun ambito disciplinare nel limite  massimo  corrispondente  alla
somma dei  posti  banditi  per  ciascuna  delle  classi  di  concorso
costitutive dell'ambito stesso  con  una  maggiorazione  massima  del
dieci per cento, ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico. 
    3. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro n. 95
del 23 febbraio 2016, per le classi di  concorso  per  le  quali,  ai
sensi dell'art. 400 del Testo  unico,  cosi'  come  modificato  dalla
legge, in  ragione  dell'esiguo  numero  dei  posti  conferibili,  e'
disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono  approvate
graduatorie distinte per ciascuna regione. 
    4.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  dal
dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera
procedura concorsuale ed e' pubblicata nell'albo e sul sito  internet
dell'USR, nonche'  sulla  rete  intranet  e  sul  sito  internet  del
Ministero. 
    5.  La  validita'  temporale  della  graduatoria  di  merito   e'
disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo unico come modificato
dalla legge.

Art. 10 Assunzione in servizio

				Art. 10 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. Il candidato utilmente  collocato  nella  graduatoria  di  cui
all'art. 9 e in regola con la prescritta documentazione  e'  assunto,
secondo  l'ordine  di  graduatoria,  ai  sensi  e  nei  limiti  delle
ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui all'art.  1,  comma
66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della legge. 
    2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di  durata
triennale, di cui all'art. 1, commi 79, 80, 81 e  82  della  legge  e
sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato  dal
decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850. 
    3.  La  costituzione  del  rapporto  di  lavoro   e',   comunque,
subordinata  all'autorizzazione   all'assunzione   da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai  sensi  dell'art.  39  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
    4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  recante
norme per il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  nei  limiti  della
complessiva quota d'obbligo prevista  dall'art.  3,  comma  1,  della
medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e  1014,  comma  3,  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 11 Presentazione dei documenti di rito

				Art. 11 
 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
 
    1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare  i  documenti
di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 15  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  i
certificati e gli  atti  di  notorieta'  rilasciati  dalle  pubbliche
amministrazioni sono sostituiti dalle  dichiarazioni  previste  dagli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 12 Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro

				Art. 12 
 
 
                  Decadenza dal diritto di stipula 
                 del contratto individuale di lavoro 
 
 
    1. Il rifiuto dell'assunzione, o la mancata  presentazione  senza
giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel  giorno  indicato
implica la decadenza dal  relativo  diritto  con  depennamento  dalla
relativa graduatoria. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante  assunzioni
di candidati secondo  l'ordine  della  graduatoria  concorsuale,  nei
limiti di cui all'art. 9, comma 1.

Art. 13 R i c o r s i

				Art. 13 
 
 
                            R i c o r s i 
 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni,
dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196,  si  informano  i  candidati  che  il  trattamento  dei  dati
personali da essi forniti in sede di  partecipazione  al  concorso  o
comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione  e'  finalizzato
unicamente all'espletamento  del  concorso  medesimo  e,  per  quanto
connesso, alla predisposizione del  curriculum  del  docente  di  cui
all'art. 1, commi 80 e 138 della legge  ed  avverra'  con  l'utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalita', anche in caso di  comunicazione
a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti di partecipazione al concorso e  il  possesso  dei  titoli,
pena rispettivamente l'esclusione  dal  concorso  ovvero  la  mancata
valutazione dei titoli stessi. 
    3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi  al  loro  trattamento,
per motivi legittimi, rivolgendo  le  richieste  al  competente  USR,
titolare del trattamento dei dati. 
    4. Il responsabile del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il
dirigente preposto all'USR competente.

Art. 15 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingua sloveno-italiano, alla regione Valle d'Aosta e alle province di Trento e Bolzano

				Art. 15 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingua sloveno-italiano, alla  regione  Valle  d'Aosta  e  alle
  province di Trento e Bolzano 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo
unico, l'Ufficio scolastico regionale per  il  Friuli-Venezia  Giulia
provvede ad indire concorsi per titoli ed esami  a  cattedre  per  la
scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento
slovena delle province di Trieste e Gorizia  per  i  posti  riportati
nell'allegato 2. 
    2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo
unico, le province autonome di Trento, Bolzano  e  la  regione  Valle
D'Aosta,  in  ragione  delle  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento, provvedono  all'indizione  di  specifici  concorsi  per
titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado che individuano autonomamente.

Art. 16 Norme di salvaguardia

				Art. 16 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni di cui al Testo unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo  del
comparto scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". Dal  giorno
della pubblicazione decorrono i  termini  per  eventuali  impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente  della  Repubblica  e
sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente). 
 
      Roma, 23 febbraio 2016  
 
                                       Il Direttore generale: Novelli 
 
 
    Allegato n. 1 - Posti  comuni  dell'organico  dell'autonomia  per
regione - Scuola secondaria di primo e di secondo grado. 
 
    Allegato n. 2 - Posti  comuni  dell'organico  dell'autonomia  per
regione - Scuola secondaria di primo e di secondo grado -  Classi  di
concorso A057 - A058 - A059 - A070 - A072.

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