PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. (15E00533)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 13-02-2015

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. (15E00533)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • Data: 13-02-2015
  • Scadenza: 16-03-2015

Art. 1 E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'art. 4 della [...]

			IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante  norme  a  favore
delle vittime del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; 
    Visto, in particolare, l'art. 4, della citata legge  n.  407  del
1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9,  lettera  b),  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 3,  del  decreto-legge  4
febbraio 2003, n.13,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  2
aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio
a  favore  delle  vittime  del  terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata, nonche' dei loro superstiti e delle vittime del dovere e
dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998; 
    Visto, altresi', l'art. 5, della citata legge n.  407  del  1998,
secondo cui con uno o piu'  regolamenti  sono  dettate  le  norme  di
attuazione della medesima legge; 
    Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante regolamento concernente termini e modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante  regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei loro superstiti, emanato in attuazione del citato
art. 5, della legge  n.  407  del  1998,  nell'ambito  del  quale  e'
individuato il numero e l'importo delle borse di studio da  assegnare
sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge
n. 407 del 1998; 
    Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 58  del  2009,  secondo  cui  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  provvede   a   bandire   i   concorsi   per
l'assegnazione delle borse di studio; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell'ordinamento militare e in particolare l'art. 1837, comma 1,  che
dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano  applicazione  le
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai
figli delle medesime, ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge  23
novembre 1998, n. 407,  e  l'art.  1904,  secondo  cui  al  personale
militare  spettano  le  provvidenze  in  favore  delle  vittime   del
terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle  seguenti
disposizioni: 
    a) legge 13 agosto 1980, n. 466; 
    b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; 
    c) legge 23 novembre 1998, n. 407; 
    d) legge 3 agosto 2004, n. 206; 
    e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; 
    Visto l'art.  5  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito con  legge  22  dicembre  2011  n.  214,  come  modificato
dall'art. 23, comma 12-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito  con  legge   7   agosto   2012,   n.   135,   concernente
l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefici assistenziali; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015); 
    Vista la legge 23 dicembre 2014,  n.  191,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2015  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017  ed  in  particolare  l'art.  7
recante  stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative; 
    Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  29
dicembre 2014 - inerente la ripartizione in capitoli delle unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, e in particolare
la tabella 7 in cui e' indicata la consistenza pari ad €  500.623,00,
per l'anno 2015, del capitolo 1498 "Borse di  studio  riservate  alle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche'  agli
orfani e ai figli"; 
    Preso atto della  insufficienza  delle  risorse  disponibili  sul
pertinente  capitolo  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  della  ricerca  e  dell'universita'  per
l'anno 2015, pari ad € 500.623,00, per la copertura  delle  borse  di
studio secondo il numero e gli importi previsti  dal  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009; 
    Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici  e
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data  5  marzo
2013, prot. n. 51782, in cui si  osserva  che  l'art.  2  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il
numero e l'importo delle borse di studio da assegnare va interpretato
alla luce dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai  sensi
del quale ogni norma di spesa deve  disporre  di  adeguata  copertura
finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello  stanziamento
sul pertinente capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione  della  ricerca  e  dell'Universita'   determina   la
necessita' di ridurre  proporzionalmente  l'importo  delle  borse  di
studio,  lasciando  invariato  il  numero  di  quelle  da   assegnare
tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 
    Considerato  che  l'insufficiente   stanziamento   previsto   per
l'esercizio  finanziario  2015  sul  capitolo  1498  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca determina la necessita' di riduzione delle borse di studio in
rapporto alle risorse finanziarie disponibili; 
    Considerata  l'opportunita',  alla  luce  del  succitato   parere
espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e  legislativi  di
questa Presidenza del Consiglio, di procedere alla definizione di  un
bando che tenga conto della riduzione  dell'importo  delle  borse  di
studio in proporzione  alla  riduzione  dello  stanziamento  previsto
dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di  studio  da
assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
5 maggio 2009, n. 58, in  quanto  in  tal  modo  non  si  determinano
disuguaglianze tra i beneficiari; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1.  E'  indetto   un   concorso   pubblico,   per   titoli,   per
l'assegnazione di  borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'art. 4  della
legge 23 novembre 1998, n. 407,  e  successive  modificazioni;  delle
vittime del dovere e dei loro superstiti di  cui  all'art.  82  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato
agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale  a
ciclo unico e non, agli studenti  dei  corsi  delle  istituzioni  per
l'Alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  (AFAM)  ed  alle
scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. 
    2. Per l'anno scolastico 2013/2014 sono da assegnare  nei  limiti
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo  di  bilancio  dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca: 
    a) centocinquanta borse di  studio  dell'importo  di  1.564  euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 
    b) cinquanta borse di studio dell'importo di 1.564 euro ciascuna,
destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali
non e' prevista alcuna retribuzione. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 
    4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al  comma  2,
lettere a) e  b)  possono  essere  proporzionalmente  aumentati,  nel
rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, ove, per carenza di aspiranti e/o di
idonei all'esito delle graduatorie di cui  all'art.  4  del  presente
bando,  risultino   disponibilita'   ulteriori,   nell'ambito   dello
stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di  previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e
fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.

Art. 2 Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2 sono gli studenti che: a) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di [...]

				Art. 2 
 
 
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2 sono gli studenti che: 
    a) abbiano superato, al  momento  della  scadenza  del  bando  di
concorso, almeno due esami i cui crediti  formativi  complessivi  non
siano inferiori a  20  ovvero  conseguano  la  laurea  o  il  diploma
accademico entro l'anno accademico successivo  a  quello  dell'ultimo
esame sostenuto; 
    b)   non   siano    gia'    in    possesso    di    una    laurea
specialistica/magistrale o diploma  accademico  di  secondo  livello,
fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi
di livello superiore; 
    c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1,  comma
3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3 Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento [...]

				Art. 3 
 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
per il coordinamento amministrativo  -  Ufficio  accettazione/Palazzo
Chigi - via dell'Impresa n. 91 - 00187 Roma. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno accademico 2013/2014, devono  essere  presentate  o  spedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale;  la  data  di  presentazione
sara' quella risultante dal timbro apposto  dall'ufficio  postale  di
partenza. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte dal richiedente - o qualora incapace, dall'esercente  la
potesta' di genitori o dal tutore -  con  allegata  fotocopia  di  un
valido documento di identita',  dovranno  essere  accompagnate  dalle
dichiarazioni di seguito indicate: 
    specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del
fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che  ha  emanato  il
decreto di riconoscimento di vittima; 
    attestazione, per lo studente,  della  qualita'  di  vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
    indicazione del corso di studi frequentato, del numero  di  esami
sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti  conseguiti  riferiti
all'anno accademico per il  quale  viene  inoltrata  domanda  con  la
specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo; 
    indicazione della qualita' di riservatario, in  quanto  disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
    dichiarazione  con  cui  il  richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art.  1,  comma  344,  della
legge 24 dicembre 2007 , n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera  a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183  e  da  ultimo  dall'art.  5  del
decreto-legge 6 dicembre  2001,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
    dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a  norma
dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  -  resa  su  modello  conforme
all'allegato al bando, attestante il reddito  complessivo  netto  del
nucleo  familiare  risultante   dalle   dichiarazioni   dei   redditi
presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente
all'anno di presentazione della domanda,  o  dall'ultimo  certificato
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti  previdenziali.
A tale reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie  del
nucleo familiare medesimo. In alternativa dichiarare il reddito  ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente).

Art. 4 La commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria attribuendo i punteggi secondo i [...]

				Art. 4 
 
 
    1. La commissione di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  maggio  2009,  n.  58,  in  base  alle  domande
pervenute, redige la graduatoria attribuendo  i  punteggi  secondo  i
seguenti criteri: 
    a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti; 
    b) per il  reddito  da  3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
    c) per il merito universitario da 1 a 3 punti, in caso di parita'
risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 
    2. La commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e  b)  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni  dal
ricevimento delle domande, al Segretario  generale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'approvazione. 
    4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni,
dalla data di scadenza del  termine  ultimo  di  presentazione  della
domanda prevista dal presente bando. 
      Roma, 20 gennaio 2015 
 
                                    Il Segretario generale: Bonaretti

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