MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2022. (22E01510)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 11-02-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2022. (22E01510)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • Data: 11-02-2022
  • Scadenza: 20-07-2022

Art. 1 Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2022

IL DIRETTORE GENERALE 
        dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  "Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n.  137,  "Regolamento   recante   la   riforma   degli   ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121, "Regolamento di organizzazione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali" e il decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014,  di  attuazione
del richiamato d.P.C.M.; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante "Disposizioni per la razionalizzazione e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.  183"  e  successive
modificazioni, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art.  8,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un'Agenzia  unica  per
le ispezioni del lavoro; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 23 febbraio 2016, recante:  "Disposizioni  per  l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il  funzionamento  dell'Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro"; 
    Visto altresi' il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
maggio 2016, n. 109, "Regolamento recante approvazione dello  Statuto
dell'Ispettorato nazionale del lavoro"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n. 140, recante il "Regolamento concernente modifiche al
regolamento di  organizzazione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali" (in   Gazzetta   Ufficiale  n.  241  dell'8  ottobre
2021); 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29
dicembre 2021 , con il quale e' stato conferito  al  dott.  Romolo  de
Camillis, a decorrere dal 1° gennaio  2022,  l'incarico  di  titolare
della Direzione Generale dei rapporti di  lavoro  e  delle  relazioni
industriali, in corso di registrazione alla Corte dei conti; 
    Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228,   recante
"Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini  legislativi"  e,  in
particolare, l'art. 6, comma 4, relativo alla proroga dei termini  in
materia  di  modalita'  di  svolgimento  degli  esami  di  Stato   di
abilitazione; 
    Acquisito  il  concerto  con  i  Ministeri  della   giustizia   e
dell'universita' e della ricerca in sede  di  Conferenza  di  servizi
indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990, per il giorno 13 dicembre 2021, per l'approvazione del presente
decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma,  della  legge
n. 12 del 1979, le modalita' e i programmi degli esami di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  consulente  del
lavoro, per l'anno 2022; 
    Tenuto conto, altresi', che alla predetta Conferenza  di  servizi
del  13  dicembre  2021  ha  partecipato  anche   il   rappresentante
dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  al  fine  di  garantire  la
necessaria collaborazione degli ispettorati territoriali  individuati
come sede d'esame per il regolare  funzionamento  delle  commissioni,
nonche' gli adempimenti conseguenti allo svolgimento delle prove,  in
ottemperanza a quanto previsto nella convenzione  triennale  per  gli
esercizi 2022-2024 del 28 dicembre 2021, stipulata tra  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e  l'Ispettorato  nazionale  del
lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2022 
 
    1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11  gennaio  1979,  n.  12  e
successive modificazioni e' indetta, per  l'anno  2022,  la  sessione
degli  esami  di  Stato  per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di consulente del lavoro. Le prove d'esame avranno  luogo
presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di  MILANO  VENEZIA,
ROMA e NAPOLI, presso gli Ispettorati territoriali di ANCONA,  AOSTA,
BARI,  BOLOGNA,  CAGLIARI,  CAMPOBASSO,  FIRENZE,  GENOVA,  L'AQUILA,
PERUGIA, POTENZA, REGGIO-CALABRIA, TORINO e TRIESTE nonche' presso la
Regione Sicilia - Dipartimento Regionale  del  Lavoro,  dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attivita'  Formative  -  e  le
Province Autonome di BOLZANO - Ufficio tutela sociale del lavoro e di
TRENTO - Servizio lavoro. 
    2. Al fine di assicurare lo svolgimento  delle  prove  d'esame  a
livello territoriale, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione del  25  novembre
2019 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,
degli uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  ove
sono costituite le commissioni esaminatrici. 
    3. I dirigenti degli uffici di cui al  comma  1  provvedono,  con
successivi decreti, alla costituzione delle commissioni  esaminatrici
per l'anno 2022 e assicurano, altresi',  le  procedure  necessarie  a
garantire  lo  svolgimento  degli  esami  secondo   quanto   previsto
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 2 Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame

				Art. 2 
 
      Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame 
 
    1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione  di
consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e  si  compone  di
due prove scritte e di una prova orale. 
    2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di  un  tema
sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione  sociale  e
in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario,  scelti
dalla commissione esaminatrice. 
    3. La prova orale  verte  sulle  seguenti  materie  e  gruppi  di
materie: 
      1) diritto del lavoro; 
      2) legislazione sociale; 
      3)  diritto  tributario  ed   elementi   di   ragioneria,   con
particolare riguardo alla rilevazione del costo  del  lavoro  e  alla
formazione del bilancio; 
      4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 
      5) ordinamento professionale e deontologia. 
    4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due  prove  scritte  sono
assegnate sette ore, dal momento della dettatura. I candidati possono
consultare i testi  di  legge  non  commentati  e  autorizzati  dalla
commissione esaminatrice e i dizionari.

Art. 3 Data e luogo delle prove d'esame

				Art. 3 
 
                  Data e luogo delle prove d'esame 
 
    1. Le prove scritte avranno inizio alle  ore  8:30  antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui  all'art.  1,
nei seguenti giorni: 
      8 settembre  2022:  prova  scritta  in  diritto  del  lavoro  e
legislazione sociale; 
      9 settembre 2022: prova teorico-pratica in diritto tributario. 
    2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it sezione "Avvisi e  bandi"  e
dell'Ispettorato     nazionale     del     lavoro      all'indirizzo:
www.ispettorato.gov.it fino alla data di inizio degli stessi. 
    3. Le prove orali si svolgeranno secondo  i  calendari  stabiliti
dalle commissioni  esaminatrici  in  base  al  numero  dei  candidati
ammessi e che saranno pubblicati, con  il  necessario  anticipo,  sul
sito internet degli  uffici  territoriali  sedi  di  esame  ai  sensi
dell'art. 1. La pubblicazione degli  elenchi  dei  candidati  ammessi
alle prove orali avra' valore di notifica  a  tutti  gli  effetti  e,
pertanto, i candidati ammessi dovranno presentarsi per  sostenere  la
prova orale senza altro preavviso o invito. 
    4. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento. 
    5. Qualora si renda necessario in  considerazione  del  protrarsi
dello stato di emergenza dichiarato  per  contrastare  la  diffusione
dell'epidemia da  COVID-19,  con  successivi  provvedimenti  potranno
essere eventualmente  stabilite  adeguate  modalita'  di  svolgimento
delle prove d'esame.

Art. 4 Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione

				Art. 4 
 
         Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione 
 
    1. La domanda di ammissione  all'esame  di  Stato  dovra'  essere
presentata esclusivamente in modalita' telematica.  A  tal  fine,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile  sul
sito  internet  istituzionale  www.lavoro.gov.it  la  procedura   per
presentare la domanda  telematica  secondo  il  modello  allegato  al
presente decreto. 
    2. L'accesso alla procedura avverra'  esclusivamente  tramite  le
credenziali SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) o carta  di
identita' elettronica, che garantiranno anche la firma del  candidato
sulla domanda. 
    3. La domanda dovra' essere integralmente compilata ed inviata, a
pena di inammissibilita', entro  il  20  luglio  2022.  Il  pagamento
dell'imposta di bollo da 16 euro  deve  essere  eseguito  tramite  la
modalita'  disponibile  nella  piattaforma   di   pagamento   PagoPA,
attivabile esclusivamente all'interno della procedura  telematica  di
Cliclavoro alla quale si accede tramite SPID. 
    4. In caso di errata o inesatta compilazione  della  domanda,  e'
consentito al candidato di procedere  alla  rettifica  della  stessa,
entro il termine di scadenza del bando di cui al comma 3. 
    5. I candidati possono sostenere l'esame di Stato  esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza  anagrafica,  a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 
    6. Nella domanda di ammissione il  candidato,  sotto  la  propria
responsabilita', dovra' dichiarare: 
      6.1. 
        a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
        b) residenza anagrafica; 
        c)  recapito   presso   il   quale   desidera   ricevere   le
comunicazioni relative al  concorso,  con  l'esatta  indicazione  del
codice di  avviamento  postale,  nonche'  il  recapito  telefonico  e
l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC.  A  tal
fine il candidato è  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  con  la
medesima modalita' telematica ogni variazione  della  residenza,  del
recapito telefonico o dell'indirizzo. 
        L'Amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  i
casi di inesatta o incompleta indicazione del recapito da  parte  del
candidato o  di  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda; 
      d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero  familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di  uno
Stato membro che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno  permanente,  ovvero  cittadini  stranieri,  ivi
compresi quelli beneficiari di  protezione  internazionale  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n.  251
del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo. 
      6.2. 
      Di essere in possesso di uno  dei  seguenti  titoli  di  studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge  n.  12
del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540  del  23  ottobre
2012 rilasciato a tal fine dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN): 
        A. Diploma  di  laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  in
scienze economiche  e  commerciali  o  in  scienze  politiche  ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; 
        B. Laurea triennale (L) o laurea magistrale (LM)  tra  quelle
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del  CUN  n.  1540
del  23   ottobre   2012   e   successivi   decreti   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca di definizione di  nuove  classi  di
laurea o laurea magistrale: 
          Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; 
          Classe     L-16:     scienze     dell'amministrazione     e
dell'organizzazione; 
          Classe  L-18:  scienze  dell'economia  e   della   gestione
aziendale; 
          Classe L-33: scienze economiche; 
          Classe  L-36:   scienze   politiche   e   delle   relazioni
internazionali. 
        Laurea magistrale appartenente a: 
          Classe LM-56: scienze dell'economia; 
          Classe LM-62: scienze della politica; 
          Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; 
          Classe LM-77: scienze economico-aziendali; 
          Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza; 
          Classe LM/SC-GIUR: scienze giuridiche della sicurezza. 
        C. I titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera
B ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, del  9  luglio  2009;  i  titoli  di
studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11  novembre
2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a  quelli
di cui alla lettera A. 
        D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono  ammessi  coloro
che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del  proprio
titolo di studio  da  parte  Consiglio  Universitario  Nazionale  cui
abbiano  fatto  specifica  richiesta  o  che,  avendo   ottenuto   il
certificato di compiuta pratica o essendo iscritti  al  registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio  2013,  data
di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere
del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno  il  relativo  parere
ove necessario, nonche' coloro che abbiano  conseguito  i  titoli  di
studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea,  classe  14,
in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano  ottenuto  il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta  data  del  22
gennaio 2013. 
        E. I candidati che siano in possesso di un titolo  di  studio
conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  dovranno   produrre
attestato di idoneita' ottenuto  in  Italia  da  parte  degli  organi
competenti, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
189 del 2009 per l'accesso al tirocinio. 
      6.3. 
      Di essere  in  possesso  o  di  aver  richiesto  al  competente
consiglio provinciale dei consulenti del  lavoro  il  certificato  di
compimento della  pratica  professionale,  svolta  in  conformita'  a
quanto stabilito dall'art. 8-bis della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
    7. In considerazione della periodicita' annuale della sessione di
esame  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
consulente del lavoro, i requisiti prescritti,  salvo  quelli  per  i
quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del punto 6.2,
devono essere posseduti  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto ovvero alla data di presentazione della domanda di ammissione
agli esami. 
    8. Alla domanda deve essere allegata, a pena  di  non  ammissione
all'esame, copia della ricevuta attestante il pagamento  della  tassa
di euro 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4  della  legge  8  dicembre
1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le  modalita'  di  cui  al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T). 
    9.  Il  candidato  dovra',  altresi',  dichiarare  di  essere   a
conoscenza della responsabilita'  penale  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a  verita',  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e dell'art. 489 del codice penale. 
    10.  I  candidati  sono  ammessi  agli  esami  con   riserva   di
accertamento  dei  requisiti  dichiarati  da   parte   degli   Uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.

Art. 5 Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame

				Art. 5 
 
            Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame 
 
    1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari  in  relazione  alla  specifica
disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5  febbraio  1992,  n.
104. Analoga possibilita' e' riconosciuta ai candidati  con  disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'art.  1  della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, i quali possono produrre,  in  allegato
alla  domanda  di  ammissione  all'esame,   la   relativa   diagnosi,
rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010,
n. 170 e dell'accordo del 25  luglio  2012  tra  Governo,  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano  recante  "Indicazioni  per  la
diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di  apprendimento
(DSA). I candidati devono rappresentare le specifiche esigenze  nella
domanda di  ammissione,  utilizzando  a  tal  fine  il  campo  "Altre
informazioni", con l'indicazione del tipo di  supporto  richiesto  in
relazione alla specifica necessita' documentata. 
    2. Alla candidata che necessiti di un periodo  per  allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo  svolgimento  delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra'  essere
tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.

Art. 6 Valutazione dei candidati

				Art. 6 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
    1. Ai fini della valutazione  del  candidato  ciascun  componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per la prova orale. 
    2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la  prova  orale
si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il
numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 
    4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno  conseguito  almeno
sei decimi nella prova orale.

Art. 7 Disposizioni finali

				Art. 7 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme  di  esecuzione  del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato" e successive modificazioni, nonche'  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  "Regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modificazioni. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' sul  sito  internet  istituzionale
del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it 
      Roma, 27 gennaio 2022  
 
                                   Il direttore generale: De Camillis

Allegato 1

  1. 	Domanda ammissione esame di Stato 
    per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro


    Parte di provvedimento in formato grafico

Torna su