MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventinove Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. (13E00504)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 08-02-2013

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventinove Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. (13E00504)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
  • Data: 08-02-2013
  • Scadenza: 11-03-2013

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
         della direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati  personali",  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni; 
    Visto  il  decreto  legge  9  febbraio  2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 12  gennaio  2001,  modificato  con
decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente,
tra l'altro, i  titoli  di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per
l'ammissione ai concorsi  per  il  reclutamento  degli  Ufficiali  in
servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri,  le  tipologie  e  le
modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  e  di  formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la  composizione  delle
commissioni esaminatrici; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita'  Militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione Generale della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche" e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  228,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2013)" e successive modificazioni; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  229,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario2013   e   bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015"; 
    Ravvisata la necessita' di  indire,  per  il  2013,  al  fine  di
soddisfare  specifiche  esigenze  dell'Arma   dei   Carabinieri,   un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 29 Sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non  abbia  luogo,  per  motivi  di  economicita'  e  di   speditezza
dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle  domande  di
partecipazione  presentate  venisse  ritenuto  compatibile   con   le
esigenze di selezione dell'Arma dei Carabinieri e con  i  termini  di
conclusione della procedura concorsuale; 
    Ritenuto che non si  reputa  opportuno  procedere  a  scorrimento
delle graduatorie di  precedenti  analoghi  concorsi  in  quanto,  in
relazione  alle  peculiari   esigenze   operative   e   organizzative
dell'Amministrazione della  Difesa,  il  reclutamento  del  personale
militare  esige  l'attualita'  dell'accertamento  dei  requisiti   di
efficienza e di idoneita' psico-attitudinale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  7  febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per   il
reclutamento di 29 (ventinove) Sottotenenti  in  servizio  permanente
nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Dei 29 (ventinove) posti messi a concorso: 
      a) 26 (ventisei) sono riservati a favore degli appartenenti  al
ruolo Ispettori nella  qualifica  di  Luogotenente  e  nei  gradi  di
Maresciallo  Aiutante  Sostituto  Ufficiale  di  Pubblica  Sicurezza,
Maresciallo Capo  e  Maresciallo  Ordinario  in  servizio  permanente
dell'Arma dei Carabinieri; 
      b) 1 (uno) e' riservato  a  favore  degli  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata dell'Arma dei Carabinieri che  abbiano  prestato  servizio
per almeno diciotto mesi senza demerito; 
      c) 1 (uno) e' riservato  al  coniuge  e  ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    3.  I   posti   riservati   eventualmente   non   ricoperti   per
insufficienza di riservatari idonei  potranno  essere  devoluti  agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al
successivo art. 12. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente  decreto,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  concorso  o
l'ammissione al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  ovvero  in
applicazione di leggi di bilancio dello  Stato  o  finanziarie  o  di
disposizioni di  contenimento  della  spesa  pubblica.  In  tal  caso
l'Amministrazione della Difesa provvede a dare formale  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie
speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione preVista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Al  concorso,  di  cui  all'art.  1,  possono  partecipare  i
concorrenti  di  entrambi  i  sessi  appartenenti  alle   sottonotate
categorie: 
      a)  Ufficiali   subalterni   di   complemento   dell'Arma   dei
Carabinieri in congedo che, alla data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  ammissione  al  concorso,  abbiano
ultimato il servizio di prima nomina; 
      b) Ufficiali in Ferma Prefissata che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande  di  ammissione  al  concorso,
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il
periodo di formazione; 
      c) Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle Forze
di Completamento, per essere stati richiamati per esigenze  correlate
con  le  missioni  internazionali  ovvero  impegnati   in   attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria, gli Ufficiali
di complemento che sono stati richiamati, a mente delle  disposizioni
dell'art. 1255 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  per
addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
      d) Luogotenenti, Marescialli Aiutanti  Sostituti  Ufficiali  di
Pubblica  Sicurezza,  Marescialli  Capi  e  Marescialli  Ordinari  in
servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri  che  hanno  riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non  inferiore  a  "superiore
alla media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti. 
    2. Fermo restando quanto  indicato  nel  precedente  comma  1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato il giorno di compimento del: 
        1) 40° anno di eta' ed aver compiuto il 26° anno di eta',  se
appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d); 
        2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c); 
        3) 32° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera a). 
    Non si applicano gli aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di   durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto  per  l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11  dicembre  1969,  n.
910 e successive  modificazioni  e  integrazioni.  Coloro  che  hanno
conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero  dovranno   presentare
attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in  Italia,
rilasciata da un ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale
di loro scelta; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da  precedente  arruolamento  volontario  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,  per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla   vita
militare,  ad  esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      g) non trovarsi in situazioni incompatibili con  l'acquisizione
ovvero la  conservazione  dello  stato  di  Ufficiale  dell'Arma  dei
Carabinieri; 
      h) non essere stati sottoposti a misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
      i) avere tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) se in servizio  permanente,  non  essere  stati  dichiarati,
negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento ovvero
avervi rinunciato. 
    3. Il  conferimento  della  nomina  a  Sottotenente  in  servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri e',  inoltre,
subordinato all'astensione dai comportamenti  di  cui  all'art.  635,
comma 1, lettera l) del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
nonche' al possesso: 
      a)  dell'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio
militare  quale  Ufficiale  in  servizio  permanente  dell'Arma   dei
Carabinieri, da accertarsi con le  modalita'  previste  dal  presente
decreto; 
      b)  dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta  stabiliti   per
l'ammissione ai  concorsi  nella  magistratura  ordinaria,  ai  sensi
dell'art. 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  da  accertarsi
d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4. I requisiti di partecipazione  devono  essere  posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma  2,
lettera b), sino alla data  di  nomina  a  Sottotenente  in  servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 3 Domande di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere
presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it -  area
concorsi, entro il termine di trenta giorni a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
 Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana,  4ª  serie  speciale,
seguendo le istruzioni per la compilazione che  saranno  fornite  dal
sistema automatizzato. 
    2. Prima di iniziare la procedura di compilazione  della  domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a  scegliere
se intende sottoscrivere la domanda con  firma  digitale  elettronica
qualificata  oppure,  in  alternativa,  inoltrarla   mediante   posta
elettronica certificata di tipo  CEC-PAC  (comunicazione  elettronica
certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione). 
    Il concorrente che  intenda  sottoscrivere  la  domanda  mediante
firma digitale deve: 
      - compilare la domanda on-line sul  sito  www.carabinieri.it  -
area concorsi, utilizzando l'apposito applicativo "concorsi on-line"; 
      - scaricare la domanda in formato "pdf"; 
      -  sottoscrivere  la  domanda  mediante  certificato  di  firma
digitale  -intestato  al  concorrente   medesimo-   contenuto   nelle
smartcard conformi agli standard CIE (carta d'identita'  elettronica)
e CNS (carta nazionale dei servizi); 
      - caricare la domanda (procedura di "upload")  in  formato  P7M
nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi  on-line"  del  sito
www.carabinieri.it - area concorsi, utilizzando i  parametri  (codice
concorso, ID domanda e codice segreto)  ricevuti  in  precedenza,  al
termine della fase di compilazione della domanda. 
    All'esito della  procedura  correttamente  eseguita,  il  sistema
automatizzato genera una ricevuta della presentazione  della  domanda
on-line e la invia all'indirizzo di posta  elettronica  indicato  dal
concorrente  nella  domanda  stessa.  Detta  ricevuta  dovra'  essere
esibita dal concorrente all'atto della presentazione  alla  prova  di
preselezione o (se la prova di preselezione  non  avra'  luogo)  alla
prima prova scritta di cui all'art. 7. 
    Il concorrente che intenda inoltrare la  domanda  mediante  posta
elettronica certificata di tipo  CEC-PAC  (comunicazione  elettronica
certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione) deve: 
      - compilare la domanda on-line sul  sito  www.carabinieri.it  -
area concorsi, utilizzando l'apposito applicativo "concorsi online"; 
      - scaricare la domanda in formato "pdf"; 
      - inviare la domanda, in formato "pdf", dalla  propria  casella
di posta elettronica certificata  di  tipo  CEC-PAC,  indicata  nella
domanda  stessa  e  intestata  al  concorrente,  all'indirizzo  della
casella        di        posta        elettronica         certificata
concorsionline@pec.carabinieri.it, utilizzando  i  parametri  (codice
concorso e ID domanda) ricevuti in precedenza, al termine della  fase
di compilazione della domanda. 
    All'esito della  procedura  correttamente  eseguita,  il  sistema
automatizzato genera una ricevuta della presentazione  della  domanda
on-line e la invia all'indirizzo di posta elettronica certificata  di
tipo CEC-PAC indicato dal concorrente  nella  domanda  stessa.  Detta
ricevuta  dovra'  essere  esibita  dal  concorrente  all'atto   della
presentazione  alla  prova  di  preselezione  o  (se  la   prova   di
preselezione non  avra'  luogo)  alla  prima  prova  scritta  di  cui
all'art. 7. 
    3. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno
prese in considerazione  e  il  candidato  non  verra'  ammesso  alla
procedura  concorsuale.  I  concorrenti,  se  militari  in  servizio,
dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al Comando
del Reparto/Ente presso il quale sono in  forza,  per  consentire  al
medesimo di curare le incombenze di cui al successivo comma 6. 
    4. Il concorrente, consapevole delle conseguenze  che,  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 possono derivare da falsita' in atti e da  dichiarazioni
mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data  e  luogo  di
nascita) e il codice fiscale e, qualora in  servizio,  il  numero  di
matricola meccanografica; 
      b) se in servizio, la propria posizione militare (Forza Armata,
grado, Corpo/Arma/categoria/specialita'/corso di  appartenenza),  con
indicazione  della  data  di  decorrenza  della  ferma  eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date
di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del
trattenimento. Gli Ufficiali delle Forze  di  Completamento  dovranno
indicare i richiami effettuati, la loro durata e  l'esigenza  per  la
quale sono stati richiamati; 
      c) la residenza ed il recapito presso cui elegge  domicilio  ai
fini del  concorso,  completo  di  codice  di  avviamento  postale  e
recapito telefonico (telefonia fissa e mobile). Il concorrente che si
avvale  della  procedura  di  presentazione  della  domanda  mediante
sottoscrizione con firma digitale, di cui al precedente comma 2, deve
indicare  anche  un  indirizzo  di  posta  elettronica  ove  desidera
ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso. 
    Il concorrente dovra',  altresi',  segnalare  tempestivamente  al
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale  Militare
presso  il  Comando  Generale  dell'Arma  dei   Carabinieri,   Centro
Nazionale  di  Selezione   e   Reclutamento,   Ufficio   Concorsi   e
Contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma,  a  mezzo  posta
elettronica indirizzata alla  casella  cnsrconcuff@pec.carabinieri.it
oppure a mezzo telegramma, ogni variazione che  venga  a  verificarsi
durante l'espletamento del concorso. Il Ministero  della  Difesa  non
assume alcuna responsabilita' per  la  dispersione  di  comunicazioni
dipendenti  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a  caso
fortuito o forza maggiore; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere  stato
condannato,  anche  con  sentenza  di  applicazione  della  pena   su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con  decreto  penale  di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti  penali  per
delitti non colposi, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione, ne' che risultino a  proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 , n. 313. 
    In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando  la  data  del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un  eventuale  procedimento  penale  per
avere acquisito la qualifica di imputato. 
    Il concorrente  dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  Centro  Nazionale  di
Selezione e Reclutamento  e  al  Ministero  della  Difesa,  Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare,  I  Reparto,   1ª   Divisione
Reclutamento Ufficiali,  qualsiasi  variazione  della  sua  posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di  cui
sopra, fino alla nomina a Ufficiale in servizio permanente; 
      g)  il  titolo  di  studio  posseduto,  il  relativo   voto   e
l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito; 
      h) il Reparto/Ente di appartenenza (se  in  congedo  il  Centro
Documentale     dell'Esercito,     il      Dipartimento      Militare
Marittimo/Capitaneria di Porto, il Reparto Personale della 1ª Regione
Aerea/Reparto   Personale   del   Comando   Scuole   dell'Aeronautica
Militare/3ª Regione Aerea o al Comando Aeronautica Militare  di  Roma
di ascrizione in relazione alla loro residenza); 
      i) di non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni  di
servizio, inidonei all'avanzamento, ne' di avervi rinunciato (solo se
in servizio permanente); 
      l)  gli  eventuali  servizi  prestati  come  impiegato   presso
Pubbliche Amministrazioni e le cause di  risoluzione  dei  precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione  va  resa  anche  se
negativa; 
      m) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti  utili  ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 8; 
      n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487.  Il  concorrente  dovra'  fornire  tutte   le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
      o) l'eventuale appartenenza  ad  una  delle  categorie  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge  e
figli superstiti, ovvero parenti  in  linea  collaterale  di  secondo
grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate  e  delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio); 
      p) di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio civile, a  meno  che  abbiano  presentato
apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo  status  di
obiettori di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il  Servizio
Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla  data  in
cui sono stati collocati in congedo, come previsto dall'art. 636  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va  resa
anche se negativa; 
      q) di accettare, qualora vincitore,  di  prestare  servizio  in
qualunque sede; 
      r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' in servizio permanente, di contrarre la ferma  di  cui  all'art.
13; 
      s) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolto d'autorita'  o  d'ufficio
da  precedente  arruolamento  volontario  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,  per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla   vita
militare,  ad  esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      t) la lingua straniera (a scelta tra la francese, l'inglese, la
spagnola e la tedesca) nella quale desidera sostenere la prova  orale
facoltativa; 
      u) di prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      v) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    5. Il concorrente non deve allegare alla domanda,  inoltrata  con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di  studio,  di  merito  e/o  di
preferenza di cui al precedente comma 3, lettere g), m) ed n).  Detti
titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine per la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso. La predetta documentazione potra' essere consegnata,  anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prova di preselezione
o (se la prova di preselezione non  avra'  luogo)  alla  prima  prova
scritta di cui all'art. 7. 
    Fermo restando che  la  domanda  presentata  on-line  non  potra'
essere modificata successivamente, il Comando Generale dell'Arma  dei
Carabinieri, Centro Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  potra'
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche'  sottoscritte
e spedite nei termini e con le modalita' indicate ai precedenti commi
1 e 2, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    6. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti  in  servizio  la
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere,
solo nei confronti  di  coloro  che  avranno  superato  la  prova  di
preselezione di cui all'art. 6 o, qualora la preselezione  non  venga
effettuata,  che  si   saranno   presentati   alle   prove   scritte,
all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti: 
      a)  libretto  personale,  stato  di  servizio,  attestazione  e
dichiarazione di completezza (per gli ufficiali); 
      b)  libretto  personale,  foglio  matricolare,  attestazione  e
dichiarazione  di  completezza  (per  gli   appartenenti   al   ruolo
Ispettori). 
    Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata  al
Comando Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  Centro  Nazionale  di
Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso,  viale  Tor
di Quinto n. 119, 00191 Roma, entro venti giorni dalla  pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione  o  dalla  presentazione  dei
concorrenti alle prove scritte, qualora  la  preselezione  non  venga
effettuata. 
    7.  Per  i  concorrenti  che   siano   Ufficiali   inferiori   di
complemento, in Ferma Prefissata o delle Forze di  Completamento,  in
congedo, la documentazione di cui al precedente comma 6,  lettera  a)
sara'  acquisita  d'ufficio  dal  Comando  Generale   dell'Arma   dei
Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione  e  Reclutamento,  Ufficio
Concorsi e Contenzioso.

Art. 4 Svolgimento del concorso

				Art. 4 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    l. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) una prova di preselezione (eventuale); 
      b) due prove scritte (una di cultura generale e una di  cultura
tecnico-professionale); 
      c) la valutazione dei titoli di merito; 
      d)   gli   accertamenti   sanitari   per   il    riconoscimento
dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) gli accertamenti attitudinali; 
      f) una prova orale; 
      g) una prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' od altro documento di riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   ed   in   corso   di   validita',   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso con il decreto dirigenziale di cui  al  successivo  art.  12
tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i  quali
la positivita' del test di  gravidanza  abbia  comportato,  ai  sensi
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010,   n.   90,   un   temporaneo    impedimento    all'accertamento
dell'idoneita' psicofisica -  dovranno  essere  risultati  idonei  in
tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti  nel  precedente
comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.

Art. 5 Commissioni

				Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  di  preselezione,
per le prove scritte ed orali,  per  la  valutazione  dei  titoli  di
merito e per la formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di cui  al  comma  1,  lettera  a)
sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio dell'Arma dei Carabinieri, di grado
non inferiore a Generale di Brigata, presidente; 
      b)  tre  Ufficiali  superiori   in   servizio   dell'Arma   dei
Carabinieri, membri; 
      c) un docente o esperto di materie letterarie, membro  aggiunto
per le prove scritte; 
      d) un docente o esperto di  diritto,  membro  aggiunto  per  la
prova orale; 
      e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      f)  un  Ufficiale  in   servizio   permanente   dell'Arma   dei
Carabinieri, di grado non inferiore a Capitano ovvero  un  dipendente
civile del  Ministero  della  Difesa  appartenente  alla  terza  area
funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui  al  comma
1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, in servizio presso il Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, presidente; 
      b) due Ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a parita'  di  grado,  il  meno  anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado   non
inferiore  a  Tenente  Colonnello,  in  servizio  presso  il   Centro
Nazionale di Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma  dei  Carabinieri,
presidente; 
      b) un Ufficiale dell'Arma  dei  Carabinieri  con  qualifica  di
perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, membro; 
      c)  un  Ufficiale  psicologo  dell'Arma  dei  Carabinieri,   in
servizio presso il  Centro  Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta    commissione    potra'    avvalersi    del     contributo
tecnico-specialistico di altro personale.

Art. 6 Prova di preselezione

				Art. 6 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso - ad un'eventuale prova di preselezione sulle materie e  con
le  modalita'  indicate  nel  paragrafo  1   dell'allegato   A,   che
costituisce parte integrante del presente decreto, presso  il  Centro
Nazionale di Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma  dei  Carabinieri,
viale Tor di  Quinto  n.  153  (altezza  incrocio  con  via  Federico
Caprilli),  Roma,  raggiungibile,  dalla  fermata  "Ottaviano"  della
metropolitana, linea A, con la linea bus ATAC  n.  32,  il  12  marzo
2013, con inizio non prima delle 10.30. 
    La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle  08.30  alle
10.30, tenendo conto che: 
      a) in  ogni  caso,  a  partire  dalle  10.30,  non  sara'  piu'
consentito  l'accesso  all'interno  della  caserma  Salvo  d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova; 
      b) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie. 
    Eventuali modifiche della data, del calendario o  della  sede  di
svolgimento di  detta  prova  saranno  rese  note,  verosimilmente  a
partire dal 5 marzo  2013,  mediante  avviso  consultabile  nei  siti
www.carabinieri.it e  www.persomil.difesa.it,  che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti,  ovvero
chiedendo informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico,  piazza  Bligny  n.  2,
00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della  Difesa,  Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare,  Sezione  Relazioni  con   il
Pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel.  06517051012.
Con le stesse modalita' sara' data notizia  del  mancato  svolgimento
della prova qualora, in base al numero  dei  concorrenti,  non  sara'
ritenuto opportuno effettuarla. 
    2. I concorrenti che non riceveranno comunicazione di  esclusione
dal concorso dovranno presentarsi nella sede e nel  giorno  previsti,
senza   attendere   alcun   preavviso,   muniti   di   documento   di
riconoscimento in corso di validita' e munito  di  fotografia,  della
ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line e di penna
a sfera ad inchiostro indelebile nero. 
    Coloro che risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  della
prova  saranno  considerati  rinunciatari  e,  quindi,  esclusi   dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore. Se la prova verra' svolta  in  piu'
di una sessione non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti  impegnati  in  improvvise  e  inderogabili  esigenze  di
servizio, da documentare a cura del  Comando  di  appartenenza  e  di
quelli interessati al concomitante svolgimento di  prove  nell'ambito
di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa  ai  quali  gli
stessi hanno chiesto di  partecipare.  A  tal  fine  gli  interessati
dovranno far pervenire (a mezzo posta  elettronica  indirizzata  alla
casella cnsrconcuff@pec.carabinieri.it oppure a mezzo telegramma)  al
predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento  un'istanza  di
nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello  di  previsto
svolgimento  della  prova,  inviando  documentazione  probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail  (all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella
domanda di partecipazione). 
    3.  La  prova  si  svolgera'  con  le   modalita'   fissate   nel
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera  m)
del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 citato nelle premesse e,  in
quanto applicabili, quelle degli artt. 13, commi 1, 3, 4 e 5,  e  15,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487. Detto provvedimento dirigenziale sara' reso  disponibile,  prima
della  data  di  svolgimento  della   prova   concorsuale,   mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    4.  In  base  al  numero  delle  risposte  esatte   fornite   dai
concorrenti  nella  prova  di   preselezione   verra'   formata   una
graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere  a
sostenere le prove successive. 
    I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della
graduatoria di cui al presente comma e quelli che  abbiano  riportato
lo stesso punteggio del concorrente collocato al 600°  posto  saranno
ammessi alle successive prove. 
    5. L'esito della  prova  di  preselezione  ed  i  nominativi  dei
concorrenti ammessi a sostenere  le  successive  prove  scritte,  per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici  indicati  nel
comma 4, saranno  resi  noti,  verosimilmente  nel  pomeriggio  dello
stesso giorno di svolgimento della prova, nei siti www.carabinieri.it
e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni  al  Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni  con
il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel.  0680982935,  o  al
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell'Esercito n. 186,  00143
Roma, tel. 06517051012.

Art. 7 Prove scritte

				Art. 7 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I candidati che hanno avuto notizia dell'ammissione alle prove
scritte con le  modalita'  di  cui  all'art.  6,  comma  5  ovvero  i
concorrenti  ai  quali  non  e'  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso, qualora la prova di preselezione  non  abbia  avuto  luogo,
dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale, della durata  massima
di 6 ore; 
      b) una prova scritta di  cultura  tecnico-professionale,  della
durata massima di 6 ore. 
    I relativi programmi sono riportati nel paragrafo  2  del  citato
allegato A al presente decreto. 
    2. Le prove scritte avranno luogo presso il Centro  Nazionale  di
Selezione e Reclutamento, viale Tor  di  Quinto  n.  155,  Roma,  nei
giorni 13 e  14  marzo  2013,  con  inizio  non  prima  delle  09.30.
Eventuali modificazioni della data o della  sede  di  svolgimento  di
dette prove saranno rese note, verosimilmente a partire dal  5  marzo
2013, mediante avviso  consultabile  nei  siti  www.carabinieri.it  e
www.persomil.difesa.it, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo  informazioni  al
Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
Relazioni con il Pubblico, piazza  Bligny  n.  2,  00197  Roma,  tel.
0680982935, o al Ministero della Difesa, Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare,  Sezione  Relazioni  con  il   Pubblico,   viale
dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012. 
    3.  I  concorrenti  dovranno  presentarsi  nella  sede   ove   si
svolgeranno le prove scritte, senza attendere alcun preavviso,  dalle
08.15 alle 09.30 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2, tenendo
conto che: 
      a) prima delle 08.15 non sara' possibile  accedere  all'interno
della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura  ove  verranno
effettuate le due prove; 
      b) in  ogni  caso,  a  partire  dalle  09.30,  non  sara'  piu'
consentito l'accesso all'interno della predetta caserma; 
      c) non sara' permesso ai candidati di entrare nell'aula d'esame
portando al seguito borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,  appunti,
carta per scrivere e pubblicazioni varie; 
      d) e'  autorizzato  il  solo  utilizzo  di  penne  a  sfera  ad
inchiostro nero, che il candidato deve portare al seguito. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    Per lo svolgimento delle  prove  scritte,  saranno  osservate  le
disposizioni degli artt. 13,  14  e  15,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Durante  lo
svolgimento delle prove sara' consentita  solo  la  consultazione  di
dizionari della lingua italiana  messi  a  disposizione  direttamente
dalla commissione esaminatrice. 
    4. Le prove scritte si intenderanno  superate  se  i  concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non  inferiore  a
18/30. 
    5. L'esito delle prove scritte sara' reso noto con  le  modalita'
di cui al successivo art. 8, comma 5. Il calendario  di  convocazione
dei concorrenti ammessi a  sostenere  gli  accertamenti  sanitari  ed
attitudinali di cui ai successivi artt.  9  e  10  sara'  reso  noto,
verosimilmente a partire  dal  9  maggio  2013,  consultando  i  siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a
tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti,  ovvero  chiedendo
informazioni  al  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,   V
Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197
Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale
per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il  Pubblico,  viale
dell'Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012.

Art. 8 Valutazione dei titoli di merito

				Art. 8 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a), procedera'  a  valutare  i  titoli  di  merito  dei  soli
concorrenti che si siano presentati ad  entrambe  le  prove  scritte,
sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del  termine
per la presentazione delle domande  di  partecipazione,  siano  stati
dichiarati con le modalita' indicate nel  precedente  art.  3  ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli
posseduti  dai  concorrenti  e  non  dichiarati  nella   domanda   di
partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella  medesima
domanda non  sono  state  fornite  le  necessarie  informazioni,  non
costituiranno oggetto di valutazione. L'esito della  valutazione  dei
titoli sara' reso noto ai concorrenti prima dello  svolgimento  della
prova orale. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3, lettera b) e c) del presente  articolo,  ai  fini
della  loro  corretta  valutazione   da   parte   della   commissione
esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno  produrre  a  corredo
della domanda di partecipazione al concorso eventuale  documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. La predetta  documentazione  dovra'  essere
consegnata all'atto della presentazione alla prova di preselezione o,
se la stessa non  avra'  luogo,  alla  prima  prova  scritta.  Per  i
militari in servizio o in congedo  la  documentazione  matricolare  e
caratteristica verra' acquisita con le modalita'  indicate  nell'art.
3, commi 6 e 7. 
    3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30, cosi' ripartiti: 
      a) durata e qualita' del servizio militare prestato (risultante
dalla  documentazione  matricolare  e   caratteristica   che   verra'
acquisita d'ufficio): massimo punti 6/30; 
      b) titolo di studio: massimo punti 2/30; 
      c) eventuali altri titoli e benemerenze: massimo punti 2/30. 
    4. La commissione comunichera' al Comando Generale dell'Arma  dei
Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione  e  Reclutamento,  Ufficio
Concorsi  e  Contenzioso,  i  nominativi  del  personale  del   ruolo
Ispettori  dell'Arma  dei  Carabinieri   dalla   cui   documentazione
caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi,  sia  stato
rilevato  il  difetto  del  requisito  della  qualita'  del  servizio
prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
Detto personale sara' escluso dal concorso dalla  Direzione  Generale
per il Personale Militare, indipendentemente dall'esito  delle  prove
scritte di cui all'art. 7,  sostenute  prima  della  valutazione  dei
titoli da parte della commissione. 
    5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione  dei
titoli e nelle  prove  scritte  sara'  reso  noto,  verosimilmente  a
partire dal 3 giugno 2013 o, comunque, prima dello svolgimento  della
prova orale  di  cui  al  successivo  art.  11,  consultando  i  siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a
tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti,  ovvero  chiedendo
informazioni  al  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,   V
Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197
Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale
per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il  Pubblico,  viale
dell'Esercito n. 186- 00143 Roma, tel. 06517051012.

Art. 9 Accertamenti sanitari

				Art. 9 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti che avranno superato le  prove  scritte  saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b), presso il Centro Nazionale di  Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma   dei    Carabinieri,    all'accertamento    dell'idoneita'
psicofisica  al  servizio  militare  quali  Ufficiali   in   servizio
permanente  del  ruolo  speciale   dell'Arma   dei   Carabinieri.   I
concorrenti saranno convocati con le modalita' riportate nell'art. 7,
comma  5.  Il  concorrente  che,  regolarmente  convocato,   non   si
presentera' nel giorno  e  all'ora  stabiliti  per  gli  accertamenti
sanitari sara'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute  a   causa   di   forza   maggiore.   Non   saranno   previste
riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti impegnati in  improvvise
ed inderogabili esigenze di  servizio,  da  documentare  a  cura  del
Comando  di  appartenenza,  di  quelli  interessati  al  concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'Amministrazione Difesa ai quali  gli  stessi  hanno  chiesto  di
partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data preVista
per i predetti accertamenti, dei certificati  e  referti  di  cui  al
comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente  articolo,  in  ragione
dei tempi necessari per il rilascio di tali  documenti  da  parte  di
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario  Nazionale.  A  tal  fine  gli  interessati  dovranno   far
pervenire  (a  mezzo  posta  elettronica  indirizzata  alla   casella
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it oppure a mezzo telegramma) al predetto
Centro Nazionale di Selezione  e  Reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  preVista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento degli  accertamenti  stessi,  avverra'  esclusivamente  a
mezzo e-mail  (all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella
domanda   di   partecipazione).   La   mancata    esibizione    della
documentazione sanitaria di cui al comma 2, lettere a), b), c) e  d),
anche successivamente alla richiesta di riconvocazione,  determinera'
l'impossibilita' per la commissione  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b) di esprimersi  in  relazione  al  possesso  dei  requisiti
psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 
    2. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti  sanitari
indossando una tuta ginnica  e  muniti  dei  seguenti  documenti,  in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre
mesi da quella di presentazione  agli  accertamenti  sanitari,  salvo
diverse indicazioni: 
      a) referto originale  attestante  l'effettuazione  dei  markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      d) per i concorrenti di sesso femminile: 
        - ecografia pelvica con relativo referto; 
        - referto attestante l'esito di test di gravidanza  (mediante
analisi su  sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  quattro  giorni
calendariali precedenti la data degli accertamenti sanitari. In  caso
di positivita' del test di gravidanza, la commissione non  potra'  in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e  dovra'  astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente  dell'art.  580,  comma  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; 
      e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto  rilasciato  dalle  infermerie  competenti  (se  militari  in
servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri). 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. 
    3. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  accertata  con
le  modalita'  previste  dagli  artt.  582  e  587  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90  e  dalle  direttive
tecniche della  Direzione  Generale  della  Sanita'  Militare  del  5
dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, citate nelle
premesse, nonche' con quelle definite nel provvedimento  dirigenziale
del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  emanato   in
applicazione  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   m)   del   decreto
ministeriale 12 gennaio 2001, di cui in premessa. Detto provvedimento
dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di  svolgimento
della   prova   concorsuale,   mediante   pubblicazione   sul    sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 
    4. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera  b),  prima
di eseguire la visita medica collegiale, disporra', in base a  quanto
prescritto nel successivo comma 5, una visita medica  generale  ed  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) visita cardiologia con ECG; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) visita psichiatrica; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope quali  cannabinoidi,  barbiturici,  anfetamine,  oppiacei,
cocaina  e  benzodiazepine.  In  caso   di   positivita',   disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g) analisi del sangue concernenti: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  ogni  ulteriore  indagine  clinica   -   specialistica   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta
utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme  al
modello riportato nell'allegato C. 
    5. Gli accertamenti sanitari verificheranno: 
      a) per  i  concorrenti  in  servizio  permanente  l'assenza  di
infermita' invalidanti in  atto  incompatibili  con  quanto  previsto
dalla  vigente  normativa  in  materia  di  idoneita'  sanitaria  nei
concorsi per il reclutamento di personale militare; 
      b) per i restanti concorrenti il possesso del seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  2;  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari  (AV)  2;  apparato  locomotore  superiore  (LS)   2;   apparato
locomotore inferiore (LI) 2;  apparato  uditivo  (AU)  2  e  apparato
visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo  e  motilita'  oculare
normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra  gli  interventi  di
chirurgia rifrattiva solamente la PRK). 
    Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato  il  possesso
della statura non inferiore a: 
      - cm. 170, se di sesso maschile; 
      - cm. 165, se di sesso femminile. 
    6.  Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti risultati affetti da: 
      a) imperfezioni e infermita' che siano causa di inidoneita'  al
servizio militare secondo la  normativa  vigente  o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
comma 5, lettera b); 
      b) disturbi della parola anche se in forma  lieve  (dislalia  e
disartria); 
      c) positivita' agli accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  ed  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze  stupefacenti   e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera  militare
o civile; 
      d) malattie o lesioni per le quali sono previsti  tempi  lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate  nelle
precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del  corso
e con il successivo impiego quale Ufficiale  in  servizio  permanente
dell'Arma dei Carabinieri. 
    Costituiscono  altresi'  motivo  di  inidoneita'  le  alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando  per  loro  sede,
dimensioni  o  natura  sono   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme o della persona o sono possibile indice di personalita'
abnorme (in tal caso da  accertare  con  visita  psichiatrica  e  con
appropriati test psicodiagnostici). 
    7. Le candidate che si trovano in accertato stato di  gravidanza,
che    costituisce    temporaneo     impedimento     all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, a mente dell'art. 580,  comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
saranno nuovamente convocate presso il Centro Nazionale di  Selezione
e Reclutamento per essere sottoposte  alle  visite  specialistiche  e
agli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  4,  in  una  data
compatibile con la definizione della graduatoria di merito di cui  al
successivo art. 12. Se in occasione  della  seconda  convocazione  il
temporaneo  impedimento  perdura,  la  preposta  commissione  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera  b)  ne  dara'  notizia  alla  Direzione
Generale per il Personale Militare che, con  provvedimento  motivato,
escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di  procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
decreto. 
    8.  I  concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti   sanitari
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a  cura  della  stessa  commissione
medica per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'  fisica.
Detti concorrenti, per esigenze organizzative,  saranno  ammessi  con
riserva a sostenere le ulteriori  prove  concorsuali.  I  concorrenti
che, al momento della nuova visita, non hanno recuperato la  prevista
idoneita' psico-fisica saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati. 
    9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti  sanitari,
che  sara'  comunicato  per  iscritto   seduta   stante   a   ciascun
concorrente,  e'  definitivo.  Pertanto,  i   concorrenti   giudicati
inidonei  non  saranno   ammessi   a   sostenere   gli   accertamenti
attitudinali.

Art. 10 Accertamenti attitudinali

				Art. 10 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui  all'art.  9,  i
concorrenti  giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura   della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di  una  serie  di  prove
(test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale  di
selezione, colloquio di verifica) volte a valutare oggettivamente  il
possesso   dei   requisiti   e    delle    qualita'    indispensabili
all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in  servizio  permanente
dell'Arma dei Carabinieri. Gli accertamenti  saranno  svolti  con  le
modalita' definite  nel  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri emanato in applicazione  dell'art.
2, comma 1, lettera m) del  decreto  ministeriale  12  gennaio  2001.
Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima  della
data di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it, con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti, sara'  considerato  rinunciatario  e
quindi escluso dal concorso,  salvo  quanto  riportato  nell'art.  9,
comma 1. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita', che verra' comunicato ai concorrenti  seduta
stante. Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso. 
    4.  Tutti  i  concorrenti  nel  periodo  di  effettuazione  degli
accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi  alle  norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio,
durante  lo  svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali  dovranno
indossare  l'uniforme,  fatta  eccezione   per   quelli   autorizzati
permanentemente a vestire l'abito civile.

Art. 11 Prova orale

				Art. 11 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale, verosimilmente a  partire
dal 24 giugno 2013, vertente sulle materie riportate nel paragrafo  3
dell'allegato  A  al  presente  decreto.  La  sede  ed  i  giorni  di
convocazione saranno resi noti, verosimilmente a partire dal 3 giugno
2013, mediante avviso  consultabile  nei  siti  www.carabinieri.it  e
www.persomil.difesa.it, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo  informazioni  al
Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
Relazioni con il Pubblico, piazza  Bligny  n.  2,  00197  Roma,  tel.
0680982935 o al Ministero della Difesa,  Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare,  Sezione  Relazioni  con  il   Pubblico,   viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 
    2. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
riportato una votazione di almeno 18/30. 
    3. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo
quanto riportato nell'art. 9, comma 1. 
    4. I concorrenti idonei  alla  prova  orale,  solo  se  lo  hanno
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno  una
prova orale facoltativa di lingua straniera con le modalita' indicate
nel paragrafo 4 dell'allegato A al presente  decreto.  I  concorrenti
che non intendono sostenere  piu'  detta  prova  dovranno  rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla. 
    5. La prova orale facoltativa di lingua straniera  si  intendera'
superata se il concorrente avra' riportato una  votazione  di  almeno
18/30.  Alla  votazione   conseguita   corrispondera'   il   seguente
punteggio, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui
all'art. 12: 
      a) da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25; 
      b) da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50; 
      c) da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75; 
      d) da 27/30 a 30/30 = punti 1.

Art. 12 Graduatoria di merito

				Art. 12 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La graduatoria  di  merito  degli  idonei  al  concorso  sara'
formata secondo l'ordine dei  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti,
calcolato sommando: 
      a) i voti riportati nelle due prove scritte; 
      b) l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli
di merito; 
      c) il voto riportato nella prova orale; 
      d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra'  conto
delle riserve di posti indicate nell'art. 1.  I  posti  eventualmente
non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle
altre  categorie  di  concorrenti  idonei  secondo   l'ordine   della
graduatoria di merito del concorso. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel comma  2,  nel  decreto  di
approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di  merito,
dei titoli di  preferenza,  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dichiarati nella domanda di partecipazione. A parita' od  in  assenza
di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara'  preferito
il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione  del  2°  periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art.
2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    4.   Saranno   dichiarati   vincitori,   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1,  comma  4,  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5. La graduatoria dei  concorrenti  idonei  sara'  approvata  con
decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale  del
Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nei   siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.

Art. 13 Nomina

				Art. 13 
 
 
                               Nomina 
 
 
    l. I  vincitori  dei  concorsi,  acquisito  l'atto  autorizzativo
prescritto, saranno nominati, ad  eccezione  di  quelli  appartenenti
alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento
di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  Sottotenenti  in  servizio
permanente  nel  ruolo  speciale  dell'Arma  dei   Carabinieri,   con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto  di  nomina,  che
sara' immediatamente esecutivo  e  con  anzianita'  relativa  secondo
l'ordine della graduatoria del concorso. 
    Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali  inferiori  delle
Forze  di  Completamento,  invece,  saranno  nominati  Ufficiali   in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri  con
il  grado  rivestito  all'atto  della   scadenza   del   termine   di
presentazione delle domande. 
    2.  Il  conferimento   della   nomina,   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 4,  e'  subordinato  all'accertamento,  anche  successivo  alla
stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui  all'art.
2 del presente decreto e del superamento  del  corso  applicativo  di
durata non inferiore a sei mesi. 
    3. All'atto della presentazione presso la  Scuola  Ufficiali  dei
Carabinieri per la frequenza del corso i vincitori: 
      a)  dovranno  produrre   il   certificato   anamnestico   delle
vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del
dosaggio del  glucosio  6-fosfato-deidrogenasi,  rilasciato  -  entro
trenta giorni dalla data  di  ammissione  al  corso  -  da  strutture
sanitarie pubbliche; 
      b) se  non  gia'  in  servizio  permanente,  saranno  tenuti  a
rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una  ferma  di  tre
anni, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66. La mancata  sottoscrizione  di  detta  ferma  determinera'  la
revoca della nomina; 
      c) saranno sottoposti a visita medica di controllo al  fine  di
verificare che gli stessi sono  in  grado  di  frequentare  il  corso
applicativo. Al  termine  della  stessa,  se  insorgono  dubbi  sulla
persistenza dell'idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e'
facolta' del predetto istituto inviare  gli  stessi  all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare  che
non  sono  insorti  fatti  morbosi  nuovi  tali  da  determinare   un
provvedimento medico-legale di inidoneita' al  servizio  militare.  I
vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza
mediante analisi delle urine. In caso  di  positivita'  del  predetto
test la visita  medica  di  incorporamento  sara'  sospesa  ai  sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90  e  l'interessata  sara'  rinviata  d'ufficio  alla
frequenza del primo corso utile ai sensi dell'art. 1494  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  Analogamente  verra'  rinviata  al
primo corso utile l'Ufficiale  di  sesso  femminile  che,  trovandosi
nelle condizioni del citato art.  1494  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, non potra' completare il corso applicativo. 
    4. Al  superamento  del  corso  applicativo,  gli  Ufficiali  che
abbiano contratto la ferma di cui al  comma  3,  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  anni  cinque  che  assorbe  quella  da
espletare. 
    5.  Per  gli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base  all'ordine  della
graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile
di cui al comma 3 che porteranno a compimento con esito favorevole il
corso applicativo assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe  loro
spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare. 
    6. Nei confronti degli Ufficiali che  non  supereranno  il  corso
applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi: 
      a) se provenienti dal ruolo degli Ispettori, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti dagli Ufficiali ausiliari  saranno  collocati
in congedo.

Art. 14 Accertamento dei requisiti

				Art. 14 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di  cui  all'art.  13,
comma 2, si provvedera' a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche e
agli  enti  competenti  la  conferma   di   quanto   dichiarato   dal
concorrente, risultato  vincitore  del  concorso,  nella  domanda  di
partecipazione al concorso stesso e nelle  dichiarazioni  sostitutive
eventualmente  prodotte.  Inoltre,  verra'  acquisito  d'ufficio   il
certificato generale del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1  emerge  la
non veridicita' del contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante
decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 15 Esclusioni

				Art. 15 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione Generale per  il  Personale  Militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti  che  non  sono  ritenuti  in  possesso   dei   requisiti
prescritti, nonche' dichiarare i medesimi  decaduti  dalla  nomina  a
Sottotenente in servizio permanente,  se  il  difetto  dei  requisiti
verra' accertato dopo la nomina.

Art. 16 Spese di viaggio. Licenza.

				Art. 16 
 
 
                     Spese di viaggio. Licenza. 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui  al  precedente  art.  4  (compresi  quelli
eventualmente necessari per completare  le  varie  fasi  concorsuali)
nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di
svolgimento sono a carico  dei  concorrenti,  anche  se  militari  in
servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino ad un massimo di trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere  computati  i  giorni  di  svolgimento  delle  prove  e  degli
accertamenti previsti dall'art. 4, comma 1, nonche' quelli  necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno  dette  prove  ed
accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In  particolare
detta licenza, cumulabile con la  licenza  ordinaria,  potra'  essere
concessa nell'intera misura preVista di  norma  per  la  preparazione
della prova orale oppure frazionata in due periodi, di  cui  uno  non
superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non
sostiene le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla  sua
volonta',  la  licenza  straordinaria  sara'  commutata  in   licenza
ordinaria dell'anno in corso.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

				Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor  di  Quinto  n.  119
Roma, per le finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati
presso   una   banca   dati   automatizzata   anche   successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente,  nonche'  in  caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi alloro trattamento
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti  valere  nei
confronti  del  Direttore  Generale  della  Direzione  Generale   del
Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile
del trattamento dei dati, ognuno per la propria parte di competenza: 
      a)  il  Direttore  del  Centro   Nazionale   di   Selezione   e
Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri; 
      b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 3,
comma 6; 
      c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 30 gennaio 2013  
 
                                                Il direttore generale 
                   della Direzione generale per il personale militare 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone

Torna su