COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. (22E17064)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 27-12-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. (22E17064)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
  • Data: 27-12-2022
  • Scadenza: 26-01-2023

Art. 1 Posti disponibili

IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza"  e,  in
particolare, l'art. 6; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni, recante "Disposizioni  in  materia  di  revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, recante "Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in  particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali"  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale"; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio  1989,  n.  53,  recante
"Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia  di
finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,   recante   "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale"; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  "Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in  materia  di  processo  civile",  e,  in  particolare,  l'art.  32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  "Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia"; 
    Vista la legge 4 novembre  2010,  n.  183,  recante  "Deleghe  al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione  di  enti,
di congedi, aspettative e permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro" e, in particolare, l'art. 19; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente "Codice in materia di protezione dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
"Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE"; 
    Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto
2008,  n.  133  e  successive  modificazioni,  recante  "Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria" e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia", e in particolare, l'art.  73,
comma 14; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 11  settembre  2020,  n.  120,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  recante  "Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia  da  COVID-19"  e,  in   particolare,   l'art.   9-bis,
introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre  2021,  n.
126; 
    Visto  il  decreto-legge  24   marzo   2022,   n.   24,   recante
"Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza",  convertito  con  modificazioni
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 e in particolare, l'art. 10,  comma
4, recante "proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19"; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  "Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2"; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 2 maggio 1986,  e
successive modificazioni,  concernente  "Regolamento  sulle  uniformi
della Guardia di finanza - ed. 1986"; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 23  aprile  1999,
n. 142, concernente "Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per la  partecipazione  ai  concorsi  indetti  dal
Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127"; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17  maggio  2000,
n. 155, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia  di
finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20  ottobre  1999,
n. 380"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
del 16 marzo 2007, recante "Determinazione  delle  classi  di  laurea
magistrale"; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  del  6  luglio  2020,
recante "Prescrizioni tecniche per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da Covid-19"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante "Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese"; 
    Vista la determinazione n. 188523, datata  25  giugno  2013,  del
Comandante  generale  della   Guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni,  concernente   le   modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Vista la determinazione n. 152279, del Comandante generale  della
Guardia di finanza datata  1°  giugno  2021,  registrata  all'Ufficio
centrale del Bilancio, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  in  data  8  giugno   2021,   al   n.   2649,   concernente
l'attribuzione  di  specifiche  competenze   alle   varie   autorita'
gerarchiche del Corpo; 
    Visto  il  decreto  n.  45755,  datato  17  febbraio  2015,   del
Comandante generale della Guardia di finanza riguardante le direttive
tecniche da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato
decreto  ministeriale  17  maggio  2000,   n.   155,   e   successive
modificazioni; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1. E' indetta una procedura di selezione per il  reclutamento  di
tre allievi finanzieri del contingente  ordinario  della  Guardia  di
finanza, riservata al coniuge  e  ai  figli  superstiti,  nonche'  ai
fratelli o  alle  sorelle  del  personale  delle  Forze  di  polizia,
deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento  della  capacita'  lavorativa  in
conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alle leggi  ivi  richiamate  ovvero
per effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate  nell'espletamento  di
servizi di polizia o di soccorso pubblico. 
    2. Lo svolgimento della procedura comprende: 
      a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      b) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      c) valutazione dei titoli. 
    3.  La  durata  del  corso  di  formazione   e'   stabilita   con
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. 
    4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili  la  facolta'  di
revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e  modificare  le
prove concorsuali, di rimodulare,  fino  alla  data  di  approvazione
della  graduatoria  finale  di  merito,  il  numero  dei  posti,   di
sospendere l'ammissione al corso di formazione  dei  vincitori  anche
sulla base del  numero  di  assunzioni  complessivamente  autorizzate
dall'Autorita' di Governo.

Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura reclutativa

				Art. 2 
 
               Requisiti e condizioni per l'ammissione 
                     alla procedura reclutativa 
 
    1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che: 
      a)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento  del
ventiquattresimo anno di eta'. Il  limite  anagrafico  massimo  cosi'
fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare
prestato e, comunque, non superiore a tre anni per  coloro  che  alla
data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare
volontario, di leva o di leva prolungato; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea; 
      d) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione  della
pena ai sensi dell'art.  444  del  codice  di  procedura  penale  per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a  misure  di
prevenzione; 
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      g) siano in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
      h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine  alla  vita
di bordo o al volo; 
      i) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia; 
      l) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,  del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   199,   e   successive
modificazioni. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della relativa domanda di partecipazione e alla data di
effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
    4.  Nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei   prescritti
requisiti i  concorrenti  le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate validamente presentate sono  ammessi,  con  riserva,  sia
alla procedura concorsuale sia, se giudicati idonei e  vincitori,  al
corso di formazione. Tale riserva e' sciolta con provvedimento  della
sottocommissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'art.  7,
comma 1, lettera a). 
    5.  Qualora,  anche  successivamente  allo   scioglimento   della
predetta riserva, dovesse essere rilevata  l'assenza  di  taluno  dei
previsti requisiti alle date di cui ai commi precedenti, il candidato
e' escluso dal concorso, con conseguente cessazione  della  frequenza
del corso di formazione,  perdita  del  grado  se  gia'  acquisito  e
proscioglimento.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura  reclutativa  deve
essere compilata  esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica
disponibile       sul       portale       attivo        all'indirizzo
"https://concorsi.gdf.gov.it", seguendo  le  istruzioni  del  sistema
automatizzato, entro le ore 12,00 del  trentesimo  giorno  successivo
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti  strumenti
di autenticazione: 
      a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali  SPID  sono  disponibili  sul  sito
ufficiale dell'Agenzia per l'Italia  digitale  (AgID)  all'indirizzo:
www.spid.gov.it 
      b) sistema di identificazione  digitale  "Entra  con  CIE"  con
l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE)  rilasciata  dal
comune di residenza.  Le  modalita'  con  le  quali  i  candidati  in
possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati
sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it 
    Ultimata  la  registrazione  al  portale,  i  candidati   possono
compilare il form  della  domanda  di  partecipazione,  raggiungibile
tramite la propria area riservata,  e  concluderne  la  presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata. 
    3.  I  candidati,  ove  richiesto   in   sede   di   accertamento
dell'idoneita'   psico-fisica,    dovranno    fornire    il    numero
identificativo dell'istanza ("ID istanza") rinvenibile attraverso  la
funzione "visualizza istanza" presente nella propria  area  riservata
del  portale  nonche'  comunicato  sulla  propria  casella  di  posta
elettronica certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo  -
il relativo QR-code disponibile  sull'APP  Mobile  "GdF  Concorsi"  e
sull'istanza. 
    4. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'Amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it  entro  le
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    5. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo  "https://concorsi.gdf.gov.it"  o  secondo   le
modalita'  di  cui   al   comma   4,   potranno   essere   modificate
esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 o 4. 
    6. Successivamente al termine di cui ai commi 1  o  4,  eventuali
variazioni di residenza, recapito telefonico  o  indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  (PEC),  dovranno   essere   apportate   dal
candidato accedendo alla propria area  riservata  -  sezione  Profilo
Utente del portale attivo all'indirizzo: https://concorsi.gdf.gov.it

Art. 4 Elementi da indicare nella domanda

				Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. All'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione
alla procedura, il candidato: 
      a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati  relativi
al luogo di residenza, account di posta elettronica certificata (PEC)
e recapito telefonico. In caso di difformita', deve  provvedere  alla
relativa rettifica dalla propria area  riservata  -  sezione  Profilo
Utente; 
      b) deve dichiarare: 
        (1) lo stato civile e il numero  dei  figli  eventualmente  a
carico; 
        (2) il titolo di studio  di  cui  e'  in  possesso  indicando
l'Istituto presso il quale e' stato conseguito; 
        (3) di essere in possesso dei requisiti previsti  all'art.  2
del presente bando; 
        (4) se volontario in ferma prefissata, la posizione  militare
con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del  caso,  quella
di congedo,  nonche'  della  denominazione  dell'ultimo  Comando/Ente
militare di servizio; 
        (5) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni; 
        (6) l'eventuale possesso di uno o piu'  titoli  preferenziali
richiamati all'art.  15  del  presente  bando  e/o  maggiorativi  del
punteggio di cui all'allegato 2. Al riguardo, si precisa che e' onere
del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e  la
tempistica indicate all'art. 6,  comma  2,  la  documentazione  o  le
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli. 
    2. Una volta presentata la domanda di partecipazione,  e'  sempre
possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, commi 1  o
4 - i relativi dati accedendo alla propria area riservata e  seguendo
la prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati
di cui al precedente comma  1,  lettera  a),  prima  di  iniziare  la
procedura di modifica dell'istanza,  e'  necessario  provvedere  alla
relativa variazione nella sezione Profilo Utente della  propria  area
riservata. 
    3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 21 del bando di concorso; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'Amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5 Cause di archiviazione della domanda

				Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Decorsi i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 o 4, le istanze
sono archiviate  con  provvedimento  del  Comandante  del  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui: 
      a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano: 
        (1) oltre i  termini  previsti  per  la  presentazione  della
domanda; 
        (2) con modalita' differenti da quelle previste; 
        (3)      all'indirizzo       di       posta       elettronica
concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it   in    assenza    dei    relativi
presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata  sulla  "ricevuta
di  avvenuta  accettazione"  purche'  in  presenza  di  "ricevuta  di
avvenuta consegna"; 
      b) se  previsto,  non  siano  sottoscritte  dal  candidato  e/o
corredate  da  scansione  fronte-retro  del  relativo  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      c) non siano integrate, entro il termine di cui  al  successivo
art. 6, comma 2,  lettera  a),  della  documentazione  attestante  il
possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l). 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati.

Art. 6 Documentazione

				Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso
dei requisiti di cui all'art. 2,  provvede,  tramite  i  reparti  del
Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    2. E' altresi' onere dei candidati: 
      a)  inviare  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it o consegnare o  far  pervenire  al
Centro di reclutamento della Guardia di finanza -  via  delle  Fiamme
Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo  giorno
solare successivo alla data di scadenza del termine di  presentazione
della domanda di partecipazione al  concorso,  pena  l'archiviazione,
idonea documentazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza
del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido  al  servizio,
che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma  1,
lettera l); 
      b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art.
11, consegnare in tale sede, i documenti in carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui  all'allegato
2 e/o di quelli preferenziali richiamati al successivo art. 15, anche
se non indicati nella domanda  di  partecipazione  purche'  posseduti
alla data di scadenza dei termini di presentazione della  stessa.  In
alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la
data   di   effettivo   accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it 
      In tal caso, fa fede  la  data  riportata  sulla  "ricevuta  di
avvenuta  accettazione"  purche'  in  presenza  della  "ricevuta   di
avvenuta consegna". 
      I  titoli  preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio   in
relazione ai quali il candidato non  abbia  presentato,  nei  termini
sopra indicati, la documentazione attestante  il  relativo  possesso,
saranno comunque valutati qualora l'aspirante  abbia  indicato  nella
domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro  la
data   di   effettivo   accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica,
l'Amministrazione pubblica che la detiene. 
      Non saranno oggetto di valutazione i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  del  punteggio  maggiorativo  e/o   della
preferenza ovvero presentati  oltre  la  data  di  svolgimento  degli
accertamenti di cui all'art. 11. 
    3. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati a cura del  Centro  di  reclutamento  per
essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni. 
    4. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.

Art. 7 Commissione giudicatrice

				Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  Generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per la partecipazione alla procedura, composta da tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri; 
      b)  sottocommissione  per  la  valutazione  dei  titoli  e   la
formazione della graduatoria finale di merito, composta da almeno due
ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza  e  da  almeno  due
ufficiali medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta  da  almeno  un  ufficiale  della  Guardia  di
finanza e da due  ufficiali  medici  (di  cui  almeno  uno  di  grado
superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o,  a
parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      e)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da un ufficiale (segretario) e almeno  due  ufficiali  della
Guardia di finanza periti selettori, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro
di reclutamento; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.

Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni

				Art. 8 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.

Art. 9 Esclusione dalla procedura

				Art. 9 
 
                     Esclusione dalla procedura 
 
    1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando generale
della Guardia di finanza, puo'  essere  disposta,  in  ogni  momento,
l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui  al
presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati.

Art. 10 Documento di identificazione

				Art. 10 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita' o un documento  di  riconoscimento  rilasciato  da
un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

Art. 11 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

				Art. 11 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
provvede all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei  confronti  dei
candidati in possesso  dei  prescritti  requisiti  in  ragione  delle
condizioni  in  cui  si  trovano  al  momento  della  visita   medica
effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di  finanza
- via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia. 
    2.  Per  il  conseguimento   dell'idoneita'   psico-fisica,   gli
aspiranti  devono  risultare  in  possesso  del   profilo   sanitario
compatibile con  l'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  nel  Corpo,
stabilita  dal  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni, e dalle  direttive  tecniche  adottate  con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza  disponibili
sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni,  che  ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; 
      b) visus, il candidato deve essere in possesso  di  un'acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile  anche   con   correzione
diottrica secondo i parametri specificati al  punto  17,  lettera  p)
delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio; 
      c)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare,  saranno  esclusi  i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 
        (1) visibili con qualsiasi uniforme in uso; 
        (2) anche se non visibili con le  uniformi  in  uso,  se  per
dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al  decoro
dell'uniforme  o  di  discredito  delle  Istituzioni  o   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso  in  cui  per  l'accertamento  e   la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato  dovra'   sottoscrivere   apposita   dichiarazione   di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale  rinuncia  alla
prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo  svolgimento  degli  esami  e  delle
visite  di  cui  al  comma  3,  hanno  gia'  conseguito   l'idoneita'
psico-fisica al servizio  incondizionato  nel  Corpo  nell'ambito  di
altri concorsi indetti dalla  Guardia  di  finanza,  sono  sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui al  comma  4,  e'
immediatamente  comunicato  all'interessato  il  quale,  qualora  non
idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di reclutamento  la
richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a  eccezione
dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    7.  La  sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui al  comma  6,  lettere  a)  e  b),  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una  struttura  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare  gli
estremi dell'accreditamento. 
      L'originale di tale documentazione  deve  essere  consegnata  o
fatta pervenire al  Centro  di  reclutamento  -  Reparto  concorsi  -
Ufficio procedure reclutative -  Sezione  allievi  finanzieri  -  via
delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia  perentoriamente
entro il termine comunicato dal predetto Reparto. 
      Entro tale ultimo  termine,  la  predetta  documentazione  puo'
essere inviata, in alternativa, all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
        (1) redatta in originale come documento informatico ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modifiche, ovvero attestata,  a  norma  dell'art.  22  del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che  l'ha  rilasciata  in  caso  di  copia  informatica  di
documento analogico; 
        (2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
      In caso di invio telematico, fa fede la  data  riportata  sulla
"ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in presenza di  "ricevuta
di avvenuta consegna". 
      In  ogni  caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati; 
      b) non e' accolta: 
        (1)  qualora  sia  avanzata  in  termini  diversi  da  quanto
disciplinato nel comma 6; 
        (2) in caso di omessa presentazione ovvero  di  presentazione
di documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento o da  una  struttura  privata  non  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
      I  provvedimenti  di  non  accoglimento   sono   adottati   dal
Comandante del Centro di reclutamento  della  Guardia  di  finanza  e
notificati agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso
secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    9. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, alla fase  selettiva
da ultimo citata, gli aspiranti giudicati non idonei purche'  abbiano
presentato la richiesta di cui al comma 6. 
    10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    11. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 9, la  sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita  la  domanda  di  cui  al  comma  6  e
valutata la certificazione prodotta a mente  di  quanto  previsto  al
comma 8, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 
    12. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    13.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12 Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica

				Art. 12 
 
                 Documentazione da produrre in sede 
             di accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare in
originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico in  cabina  silente,  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000,  2000,  3000  e
4000 Hz; 
      d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
    La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni da quello di convocazione, deve  essere  rilasciata
da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  da  una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo  caso,  la  documentazione  deve  riportare  gli  estremi
dell'accreditamento; 
      e) un certificato medico (format in allegato 4), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni  precedenti
la data di convocazione alle visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Le aspiranti devono altresi' produrre un  test  di  gravidanza
effettuato in data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
effettivo svolgimento delle prove,  che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto, la candidata  e'  sottoposta  al
test di gravidanza presso il Centro di reclutamento. 
    Le  concorrenti  che,  alla  data  di  svolgimento  delle  visite
mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con
provvedimento del Comandante del Centro  di  reclutamento,  anche  in
deroga, per una sola  volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  gli
accertamenti di idoneita' psico-fisica  e  attitudinale,  nell'ambito
del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato  di
temporaneo impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessi  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria della presente procedura reclutativa. 
    4. Il referto relativo al test di gravidanza di cui  al  comma  3
dovra' essere presentato, in originale o copia  conforme,  il  giorno
dell'accertamento      dell'idoneita'      psico-fisica,       ovvero
alternativamente: 
      a) consegnato  o  fatto  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al Centro di reclutamento - via delle Fiamme Gialle n. 18  -
00122 Roma/Lido di Ostia entro  il  giorno  antecedente  la  data  di
convocazione al suddetto accertamento; 
      b)  inviato,  qualora  redatto  in  originale  come   documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82,  e  successive  modifiche,  ovvero  attestato,  a  norma
dell'art. 22 del medesimo decreto,  con  firma  digitale  del  medico
specializzato o del responsabile della struttura sanitaria  che  l'ha
rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro
il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it 
      In tal caso, fa fede  la  data  riportata  sulla  "ricevuta  di
avvenuta  accettazione"  purche'  in  presenza  della  "ricevuta   di
avvenuta consegna". 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a), b),  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere - per  una
sola  volta  -  il  differimento  nel  rispetto  del  calendario   di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.  La  data  di
convocazione  viene  immediatamente   comunicata   all'interessato/a.
Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza  ovvero  non  si
presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato  o  non  esibisca  in
tale data i certificati in argomento, e' escluso/a dalla procedura. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 13 Accertamento dell'idoneita' attitudinale

				Art. 13 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. I candidati risultati idonei  all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica   sono   sottoposti   all'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale secondo il calendario  e  le  modalita'  comunicati  dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  e),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi  natura,  carta  da  scrivere  o  altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera e). 
    6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla  procedura
di selezione. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 14 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali

				Art. 14 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
    1. Il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede  concorsuale
per inosservanza delle prescrizioni eventualmente impartite  in  tema
di prevenzione del contagio  da  "COVID-19"  o  che,  per  cause  non
riconducibili  all'Amministrazione  che  ha   indetto   la   presente
procedura  reclutativa,  non  si  presenti  nel  giorno  e   nell'ora
stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  e
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale previsti, rispettivamente,
dagli articoli 11  e  13  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso dalla procedura. 
    Qualora il candidato  presenti  formale  istanza  di  rinuncia  -
debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it - a una delle predette
fasi concorsuali, la stessa sara' ritenuta irrevocabile dalla data di
notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza da parte  del
Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza 
    Avverso tale provvedimento, l'interessato potra' produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 5. 
    2. Compatibilmente con i  tempi  tecnici  di  espletamento  delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato  e,
nei casi di mancata  presentazione,  esclusivamente  per  documentate
cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel  rispetto  del  calendario  di  svolgimento  delle
stesse.  L'istanza  deve  essere  inviata  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  2,  non  si  presenti  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' escluso dalla procedura. 
    4. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 15 Valutazione dei titoli e graduatoria finale di merito

				Art. 15 
 
                       Valutazione dei titoli 
                   e graduatoria finale di merito 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
predispone la graduatoria  finale  di  merito  secondo  il  punteggio
riportato da ciascun candidato. 
    2. Sono  iscritti  nell'anzidetta  graduatoria  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali. 
    3. Il punteggio di merito e' determinato dal voto e dal titolo di
studio conseguito come da tabella in allegato 2. 
    4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si  terra'
conto - per quanto compatibili - dei titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto  di
cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in assenza  di
titoli di preferenza, sara' preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della  legge  15  maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9,  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. 
    5. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne  attesta  il  possesso,  siano  stati  prodotti
secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 
    6. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza viene approvata  la  graduatoria  finale  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori  i  candidati  che,  nell'ordine  della  stessa,
risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 
    7. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
ammesse d'ufficio a sostenere, anche in deroga, per una  sola  volta,
ai  limiti  di  eta',  uno  o  piu'   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali,   nell'ambito   della   prima   procedura   reclutativa
successiva alla cessazione di tale stato  di  temporaneo  impedimento
saranno: 
      a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine  di  punteggio  di
merito conseguito nella graduatoria finale di merito  della  presente
procedura di  selezione  e,  se  nominate  vincitrici,  avviate  alla
frequenza del primo  corso  utile  in  aggiunta  ai  vincitori  della
procedura selettiva cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli fini  giuridici,  dei  vincitori  della  presente  procedura  di
selezione e l'iscrizione in ruolo avverra'  secondo  quanto  previsto
all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,  e
successive modificazioni. Gli effetti economici della nomina  saranno
riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista  per  i
militari  appartenenti  al   corso   di   formazione   effettivamente
frequentato. 
    8. La graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul  portale
attivo  all'indirizzo   "https://concorsi.gdf.gov.it",   sulla   rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza - viale XXI Aprile  n.  51  -  Roma
(numero verde 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.

Art. 16 Ammissione al corso di formazione

				Art. 16 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 4, i vincitori sono ammessi a  un  corso  di
formazione in qualita' di allievi finanzieri previo superamento della
visita medica di incorporamento, alla  quale  sono  sottoposti  prima
della firma dell'atto di  arruolamento  da  parte  del  Dirigente  il
Servizio sanitario del Reparto di istruzione, il quale si avvale,  se
necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture  del  Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, al  fine  di  accertare  il
mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  I  provvedimenti  con  i  quali  il  Dirigente  del  Servizio
sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai  sensi  del  presente
articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati  devono  essere
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine della  graduatoria,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso  a
seguito di rinunce o decadenze, le relative  graduatorie  cessano  di
avere validita'. 
    4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al  corso
di formazione, gia' in servizio nelle  Forze  armate  o  di  polizia,
devono  essere  collocati   in   congedo/dimessi   dalle   rispettive
amministrazioni consegnando  all'Istituto  di  Istruzione  presso  il
quale  sono  stati  convocati   per   la   frequenza   dell'attivita'
addestrativa, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se  sottufficiali/graduati  o  personale  di  qualifiche
corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 
    5. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 17 Mancata presentazione al corso di formazione e differimento del candidato

				Art. 17 
 
            Mancata presentazione al corso di formazione 
                    e differimento del candidato 
 
    1. Il vincitore del concorso che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti nel giorno e nell'ora  stabiliti
per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio  al  corso
di formazione e' considerato rinunciatario. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di   convocazione   al
Comandante della Legione allievi della Guardia di finanza  -  tramite
posta elettronica certificata all'indirizzo  ba0220000p@pec.gdf.it  -
sono valutati a giudizio discrezionale  e  insindacabile  del  citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data. 
    I giorni  di  assenza  maturati  sono  computati  ai  fini  della
proposta di rinvio d'autorita' dal  corso,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate al  candidato  dalla  Legione  allievi  della  Guardia  di
finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato   e'   rinviato   dal
Comandante della Legione allievi alla frequenza del corso  successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva.

Art. 18 Spese di partecipazione alla procedura

				Art. 18 
 
               Spese di partecipazione alla procedura 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2. Ai candidati dichiarati vincitori della  procedura  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti.

Art. 19 Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere e assegnazione alle sedi di servizio

				Art. 19 
 
           Trattamento economico degli allievi finanzieri, 
      nomina a finanziere e assegnazione alle sedi di servizio 
 
    1. Durante il  corso,  gli  allievi  finanzieri  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei  mesi  dalla  data  di
arruolamento,   se   giudicati   idonei   da   apposita   commissione
esaminatrice,  sono  promossi  finanzieri  con   determinazione   del
Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' da esso
delegata. 
    3.  Al  termine  del  corso  di  formazione,  i  finanzieri  sono
destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno,  con
obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.

Art. 20 Sito internet e app mobile "GdF Concorsi", informazioni utili e modalita' di notifica

				Art. 20 
 
             Sito internet e app mobile "GdF Concorsi", 
             informazioni utili e modalita' di notifica 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi  esiti  possono
essere     reperiti     sul     portale     attivo     all'indirizzo:
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP  Mobile  "GdF  Concorsi",
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e  App
Store oppure scansionando con il proprio  dispositivo  mobile  il  QR
code presente sul citato portale. 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  risultante
dall'area riservata - sezione "profilo utente" del candidato. 
    E' onere dei candidati  verificare  che  tale  casella  di  posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino  alla  pubblicazione
della  graduatoria  finale  di   merito   sul   richiamato   portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non  si  assume
alcuna responsabilita'  per  la  mancata  notifica  di  provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale. 
    3. Ove  non  diversamente  disposto,  eventuali  comunicazioni  o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere  inoltrate
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsocongiuntiVD2022@pec.gdf.it

Art. 21 Trattamento dei dati personali

				Art. 21 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
2016/679  (di  seguito  RGPD)  si   rendono   agli   interessati   le
informazioni relative  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti
nell'ambito della procedura di cui alla  presente  determinazione  o,
comunque, acquisiti a tale scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma - viale XXI Aprile n.  51,
che puo' essere contattato agli indirizzi  e-mail:  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata: urp.reclutamento@pec.gdf.it 
      Il  "punto  di  contatto"  del  titolare  e'   il   Centro   di
reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia
- via delle Fiamme Gialle n. 18/22, e-mail: rm0300001@gdf.it -  posta
elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it 
      b) il Responsabile della protezione dei dati designato  per  il
Corpo della guardia di  finanza  puo'  essere  contattato  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail:  rpd@gdf.it  o   di   posta
elettronica certificata: rpd@pec.gdf.it 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        (1) e' finalizzato: 
          (a) all'instaurazione del rapporto di  lavoro  che  trovano
base giuridica nel decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  199,  e
successive modificazioni, e, in particolare, nell'art.  6,  comma  2,
del medesimo decreto; 
          (b) alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 
        (2) e' limitato a quanto "necessario per l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico" (art. 6, paragrafo 1,  lettera  e,  del
RGPD) e, relativamente alle "categorie particolari di dati personali"
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi "in materia di diritto del lavoro" (art. 9,  paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica  nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        (3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati  e
istruiti, con l'utilizzo di  procedure  anche  informatizzate  e  con
l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per  il  perseguimento  delle  finalita'  per  cui  i  dati
personali sono raccolti e successivamente trattati  e,  comunque,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3,  del  RGPD  e
dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come
modificato dal decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101.  Cio',
anche  in  caso  di  eventuale  comunicazione   a   terzi   e   anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        (4) sara' effettuato, ai fini  della  tutela  dei  diritti  e
delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche
e organizzative adeguate a garantire  il  rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        (5) potra' prevedere la diffusione  dei  dati  personali  nei
casi in cui sia previsto nell'ambito del  presente  bando  ovvero  da
norme di  legge  o  regolamento  e  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento  del  concorso  e
alla  posizione  giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato,
nonche',  in  caso  di  esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti
competenti in materia previdenziale; 
        (6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
      e) la conservazione dei dati personali  avverra'  nel  rispetto
della disciplina in tema di scarto  dei  documenti  d'archivio  delle
pubbliche  amministrazioni  e  relative  disposizioni  attuative   e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
      L'esercizio dei predetti diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  "punto  di  contatto"  del  titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza); 
      b) proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
        Roma, 21 dicembre 2022 
 
                                     Il Comandante generale: Zafarana

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