MINISTERO DELLA DIFESA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di diciannove orchestrali presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri. (21E14345)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 21-12-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di diciannove orchestrali presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri. (21E14345)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 21-12-2021
  • Scadenza: 20-01-2022

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante "Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante "Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n.  191,  recante  modifiche  alla
legge 15  maggio  1997,  n.  127,  recante  "Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  n.  95/46/CE"  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento recante  norme  relative  all'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giungo  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001,  165  e  successive  modifiche,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne  succ.  n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390-
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e convertito con modificazioni dalla legge
4 aprile 2012,  n.  35  e,  in  particolare,  l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il  regolamento  interno  della   Scuola   marescialli   e
brigadieri dei carabinieri, approvato con  decreto  dirigenziale  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto  2012
e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014,  recante  "Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle  imperfezioni  e  infermita'
che sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio  militare  e  della
direttiva tecnica riguardante i  criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  forze  armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2"; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  "Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", con particolare riferimento agli articoli 259 e 260; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023"; 
    Vista la lettera n. 43/1-3 IS del  1°  giugno  2021  con  cui  il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli  elementi
di programmazione del bando di concorso per 19 orchestrali del  ruolo
musicisti dell'Arma dei carabinieri; 
    Vista la nota M_D SSMD reg. 2021 0176777 del  30  settembre  2021
con cui lo Stato maggiore della difesa ha  rilasciato  il  prescritto
"nulla osta" all'emanazione del suddetto bando di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di 19 orchestrali presso la banda musicale dell'Arma dei
carabinieri, cosi' suddivisi: 
      a) un posto di maresciallo maggiore per 1°  clarinetto  soprano
in sib n. 1 (1ª parte A); 
      b) cinque posti di  maresciallo  capo,  uno  per  ciascuno  dei
seguenti strumenti (1ª parte B): 
        1) 1° Flicorno contrabasso in sib; 
        2) 1° Saxofono contralto in mib; 
        3) 1° Trombone tenore; 
        4) 1ª Tromba in fa; 
        5) 1ª Tromba in sib/basso (con obbligo  del  trombone  e  del
Flicorno tenore); 
      c) tre posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti (2ª parte A): 
        1) 2° Clarinetto piccolo in mib; 
        2) 1° Saxofono baritono in mib; 
        3)  Gran  cassa  (con  l'obbligo  degli  altri  strumenti   a
percussione) 
      d) sei posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti (2ª parte B): 
        1) 1° Contrabasso ad ancia; 
        2) 2° Corno fa-sib; 
        3) 4° Corno fa-sib; 
        4) 2° Clarinetto soprano in sib n. 2; 
        5) 2° Clarinetto soprano in sib n. 4; 
        6) 2° Flicorno basso in sib; 
      e) tre posti di maresciallo ordinario,  uno  per  ciascuno  dei
seguenti strumenti (3ª parte A): 
        1) 1° Clarinetto soprano in sib n. 10; 
        2) 2° Clarinetto soprano in sib n. 7; 
        3) 1° Clarinetto contralto in mib (raddoppio); 
      f) un posto di maresciallo ordinario per 2° Flicorno soprano in
sib (raddoppio) (3ª parte B). 
    2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione  della  difesa,  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della  spesa  pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito  ww.difesa.it  e  www.carabinieri.it
che avra' valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti.
In  ogni  caso,  la  stessa  Amministrazione  provvedera'   a   darne
comunicazione mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso,  sara'  dato  avviso  nei  siti  internet  www.difesa.it  e
www.carabinieri.it definendone le modalita'. Il citato  avviso  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) i cittadini italiani che, alla data di scadenza del  termine
per la presentazione delle domande di partecipazione: 
        1) abbiano compiuto il 18° anno di eta'  e  non  superato  il
giorno di compimento del 40° anno di eta'. Tale limite e' elevato  di
cinque anni per i militari dell'Arma  dei  carabinieri,  delle  Forze
armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio; 
    Si prescinde dal limite massimo  di  eta'  per  gli  allievi  del
Centro addestramento musicale,  di  cui  all'art.  1509  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e per gli  orchestrali  della  banda
musicale dell'Arma dei  carabinieri  che  concorrono  per  una  parte
superiore a quella di appartenenza; 
        2) godano dei diritti civili e politici; 
        3)  abbiano  conseguito,  al  termine  dell'anno   scolastico
2021/2022, il diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal  corso  annuale
previsto per l'ammissione ai corsi  universitari  dall'art.  1  della
legge  11  dicembre  1969,  n.  910   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, nonche' diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero
dovra' documentarne l'equipollenza ovvero  l'equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione                                                     pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri)
consegnando idonea documentazione all'atto della  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8. Il candidato che non sia
ancora in possesso del provvedimento di  equipollenza  o  equivalenza
dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta; 
        4) abbiano conseguito in un conservatorio statale o in  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A (art. 1517 del decreto legislativo n. 66/2010),
che costituisce parte integrante del presente bando. L'ammissione dei
candidati che abbiano  conseguito  titoli  di  studio  all'estero  e'
subordinata all'equipollenza del titolo a quello previsto; 
        5)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
        6) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        7) non siano stati condannati per delitti non colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
        8) non siano in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti  non  colposi  ne'  si   trovino   in   situazioni   comunque
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione  dello  stato  di
Maresciallo dell'Arma dei carabinieri; 
        9) siano in possesso di condotta incensurabile e non  abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;  l'accertamento
di  tale  requisito  sara'   effettuato   d'ufficio   dall'Arma   dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 
        10)  se  candidati  di  sesso  maschile,  non   siano   stati
dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare  servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'art.  15,  comma  7  della  legge  8
luglio 1998, n. 230, fatto salvo il  caso  di  soggetti  che  abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono
stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636  del  decreto
legislativo n. 66/2010. In tal caso, la dichiarazione  dovra'  essere
esibita all'atto della presentazione agli  accertamenti  psico-fisici
di cui all'art. 8; 
        11) se militare (non appartenente all'Arma dei  carabinieri),
non  siano  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  conseguente  a
procedimento penale per delitto non colposo che non si  sia  concluso
con sentenza irrevocabile pronunciata  ai  sensi  dell'art.  530  del
codice di procedura penale, ossia di assoluzione perche' il fatto non
sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso; 
      b) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti  ai  ruoli
degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri nonche' gli
allievi carabinieri, oltre ai requisiti indicati al comma 1,  lettera
a), dovranno: 
        1) essere idonei al servizio militare incondizionato.  Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al  concorso  con
riserva fino all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici di cui
all'art. 8; 
        2) non aver riportato, nell'ultimo biennio o nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della "consegna"; 
        3) non aver riportato, nell'ultimo biennio o nel  periodo  di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore  a
"nella media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equipollenti; 
        4) non essere stati giudicati inidonei, nell'ultimo  biennio,
all'avanzamento al grado superiore o risultati non  in  possesso  dei
prescritti requisiti per il conferimento della qualifica speciale; 
        5) non essere sottoposti a procedimento disciplinare di stato
o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per  una
durata non inferiore a 60 giorni; 
        6)  non  siano   sottoposti   a   procedimento   disciplinare
conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non  si
sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell'art.
530 del codice di procedura penale, ossia di assoluzione  perche'  il
fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso. 
    2. I requisiti di cui al comma 1,  fatta  eccezione  per  l'eta',
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato all'art. 3 e mantenuti fino alla
nomina ad orchestrale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri,
pena l'esclusione  dal  concorso  e  ferme  restando  le  ipotesi  di
espulsione in qualsiasi momento dal corso, previste dall'art. 599 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
presentata  esclusivamente  on-line   avvalendosi   della   procedura
disponibile nell'area  concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei
carabinieri  (www.carabinieri.it),  entro   il   termine   perentorio
di trenta giorni a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Se il termine  coincide  con
un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno successivo.  Per  la
data di presentazione fara'  fede  quella  riportata  sul  modulo  di
domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario munirsi per tempo di  uno  tra  i  seguenti  strumenti  di
identificazione: 
      a) credenziali Spid con livello di sicurezza 2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il  rilascio
di Spid (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito   ufficiale   dell'Agenzia   per   l'Italia   digitale    (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it 
      b) idoneo lettore di smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con Carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
    3.  Lo  strumento  di  identificazione  prescelto  dovra'  essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. 
    4. Non sono ammesse  domande  di  partecipazione  presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  3  del
presente articolo. 
    5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra'  compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. 
    6. La procedura chiedera' al candidato di: 
      a) indicare due indirizzi e-mail validi: 
        posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia  della
domanda di presentazione; 
        posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; 
      b) caricare una fototessera in formato digitale. 
    7. Il candidato dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il proprio stato civile; 
      c) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso completo di codice  di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza della famiglia in Italia e la  data  di  espatrio.
Per il candidato  che  e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella  di  posta  elettronica  certificata   standard,   tutte   le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla  predetta  casella.
Il candidato che e' stato  identificato  mediante  carta  d'identita'
elettronica/carta nazionale dei servizi o firma  digitale/elettronica
qualificata deve indicare  un  indirizzo  di  posta  elettronica  (e'
preferibile che sia indicata una  casella  di  PEC-posta  elettronica
certificata) ove  desidera  ricevere  le  comunicazioni  relative  al
concorso. Dovra' essere  segnalata,  altresi',  all'indirizzo  e-mail
"cnsrconcmar@pec.carabinieri.it",  ogni   variazione   del   recapito
indicato. L'Amministrazione non  assume  alcuna  responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne'  per  eventuali  disguidi  telematici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      d) il titolo di studio posseduto; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova  del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto  o  ha
assolto agli obblighi militari; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g)  di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.
444 del  codice  di  procedura  penale,  di  non  essere  attualmente
imputato in procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a
misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne,
le applicazioni di  pena,  i  procedimenti  a  carico  e  ogni  altro
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero  quella  presso  la
quale pende un procedimento penale. 
    Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione  e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso,  all'indirizzo  e-mail
"cnsrconcmar@pec.carabinieri.it",  qualsiasi  variazione  della   sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola marescialli e brigadieri; 
      h) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia  con  esclusione  del  proscioglimento  per
inidoneita' psicofisica; 
      i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito; 
      j) l'eventuale possesso di uno o  piu'  dei  titoli  di  merito
indicati nell'allegato D ovvero l'eventuale possesso di  uno  o  piu'
dei titoli di preferenza previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto
legislativo 15 marzo  2010 ,  n.  66,  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 o dall'art. 73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69.  Il  candidato  dovra'  fornire
tutte  le  indicazioni  utili  a  consentire  all'Amministrazione  di
esperire con immediatezza i controlli previsti su  tali  titoli,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
      k) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      l) di prestare l'esplicito consenso obbligatorio, ai sensi  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del  decreto  legislativo
10 agosto  2018,  n.  101,  del  regolamento  (UE)  n. 2016/679  alla
raccolta e al trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano,
necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    8. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica  indicato  dal  candidato.  Detta  ricevuta  dovra'
essere esibita all'atto della  presentazione  alla  prima  prova  del
concorso. 
    9. Fermo restando che la domanda presentata  on-line  non  potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per  la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri,  potra'  chiedere
la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini  e
con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino  formalmente
irregolari per vizi sanabili. 
    10. I militari in  servizio  nell'Arma  dei  carabinieri  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) dovranno, altresi', consegnare  copia
della suddetta domanda al reparto/ente presso cui sono in forza,  per
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui  al  successivo
art. 4. 
    11. Con la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il candidato, ai sensi: 
      del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  del  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) n.  2016/679
del  garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,   manifesta
esplicitamente  il  consenso  obbligatorio   alla   raccolta   e   al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai  fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione; 
      dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, si  assume  le  responsabilita'  penali  circa
eventuali dichiarazioni mendaci. 
    In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate
a trarre un indebito beneficio seguira': 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o,  se  vincitore,  dal  corso  e  la
revoca della nomina a Maresciallo.

Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari

				Art. 4 
 
 
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  al
concorso,  dovranno  segnalare  al  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso, i  nominativi  di  coloro  che  non  sono  in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettera b). 
    2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.

Art. 5 Commissioni

				Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per
il  Personale  Militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata  saranno
nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la valutazione  delle  prove
pratiche di esecuzione, della prova teorica, dei titoli  nonche'  per
la formazione delle graduatorie finali di merito; 
      b)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
psico-fisici; 
      c)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a  Generale  di  brigata
dell'Arma dei carabinieri, presidente; 
      b) il maestro direttore  della  banda  musicale  dell'Arma  dei
carabinieri, membro; 
      c)  un  professore  di   strumentazione   per   banda   di   un
conservatorio statale o un maestro diplomato  in  strumentazione  per
banda, membro; 
      d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario. 
    3. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      b) un ufficiale superiore medico, membro; 
      c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      b)  un   ufficiale   con   qualifica   di   "perito   selettore
attitudinale", membro; 
      c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni   di   segretario.   Tale
commissione  si  avvarra'  del  supporto   tecnico-specialistico   di
ulteriori  ufficiali  psicologi  e  periti   selettori   attitudinali
dell'Arma dei carabinieri. Se il numero dei  candidati  ammessi  agli
accertamenti  attitudinali  fosse  particolarmente  elevato  potranno
essere nominate piu' commissioni.

Art. 6 Svolgimento del concorso

				Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a)   accertamenti   psico-fisici    per    il    riconoscimento
dell'idoneita' psico-fisica; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) prove pratiche di esecuzione; 
      d) prova teorica; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1  i
candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro
documento di riconoscimento rilasciato da una  Amministrazione  dello
Stato in corso di validita'. 
    3. I candidati che sono  militari  in  servizio,  nei  giorni  di
svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, dovranno
indossare  l'uniforme.  Tutti  i  candidati,  compresi  i   militari,
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si  protraggano
anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo)  a  carico
dell'Amministrazione. 
    4. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi alle prove concorsuali di cui al citato comma 1, lettere  a),
b), c) e d), saranno resi noti, con valore di notifica  a  tutti  gli
effetti   e   per   tutti   i   candidati,    nei    siti    internet
www.carabinieri.it. Inoltre potranno essere chieste  informazioni  al
riguardo al Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n.  2,  00197  Roma,
tel. 0680982935. 
    Resta  pertanto  a  carico  di  ciascun  candidato   l'onere   di
verificare la pubblicazione dei calendari, di eventuali variazioni  o
di ulteriori indicazioni per lo svolgimento dei suddetti accertamenti
e delle prove. 
    5. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti  sara'  considerato  rinunciatario  e
quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme  restando  le
salvaguardie previste per gli eventi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 4 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge  n.  34/2020.  Non
saranno  previste   riconvocazioni   ad   eccezione   dei   candidati
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione  difesa  ai  quali  gli  stessi
hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano  in  possesso,
alla  data  prevista  per  gli   accertamenti   psico-fisici,   della
documentazione sanitaria di cui all'art. 7 e, per le sole  candidate,
del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari  per
il rilascio  di  tali  documenti  da  parte  di  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. 
    Al fine di ottenere  il  suddetto  differimento  gli  interessati
dovranno   far    pervenire    a    mezzo    e-mail    (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al Centro nazionale  di  selezione  e
reclutamento, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del
giorno lavorativo antecedente a  quello  di  prevista  presentazione,
inviando documentazione probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'
essere disposta compatibilmente con il  periodo  di  svolgimento  del
concorso, avverra' a mezzo  e-mail,  inviata  all'indirizzo di  posta
elettronica certificata indicata nella domanda di  partecipazione  al
concorso. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti  personali  lasciati  incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di  cui  al  comma  1  del
presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i  candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il  periodo
di permanenza presso la sede  di  svolgimento  delle  prove  e  degli
accertamenti stessi.

Art. 7 Documenti da produrre

				Art. 7 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1. All'atto della presentazione presso  il  Centro  nazionale  di
selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri  i  candidati
dovranno produrre i  seguenti  documenti  in  originale  o  in  copia
conforme, rilasciati in data non anteriore a sei mesi  da  quella  di
presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a)  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto; 
      b) referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni  immunoallergiche,  gravi  intolleranze   (anche   per
celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o alimenti; 
      e) I candidati di sesso femminile  dovranno  produrre  altresi'
referto: 
        di  ecografia  pelvica  (finalizzata  alla   verifica   della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero e ovaie) eseguita entro i tre mesi  precedenti  la  data  degli
accertamenti psico-fisici; 
        del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o  urine),
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la quale non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni)  per  le
finalita' indicate nel  successivo  art.  8,  comma  11;  la  mancata
presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test
oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato  privo
di elementi essenziali di validita' (firma, timbro etc.) determinera'
l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni; 
      f) per  i  militari  in  servizio  nell'Arma  dei  carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in  atto
rilasciato dalle infermerie competenti; 
      g) elettrocardiogramma refertato; 
      h) esame audiometrico tonale (la prova deve  essere  effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  e  8000
Hz); 
      i) esami ematochimici: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        esame delle urine standard e del sedimento. 
    I  certificati  predetti  dovranno   essere   effettuati   presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private, accreditate
con il Servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso
dovra'  essere  prodotta  anche  l'attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

Art. 8 Accertamenti psico-fisici

				Art. 8 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I candidati saranno sottoposti ad accertamenti per la verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale Maresciallo del
ruolo  orchestrale  dell'Arma  dei  carabinieri  presso   il   Centro
nazionale di selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153, Roma, a cura  della  commissione  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera b). 
    L'idoneita' psico-fisica dei candidati  sara'  accertata  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita'
previste  dal  decreto  ministeriale  4  giugno  2014,  citate  nelle
premesse, nonche' secondo quelle definite in apposite norme  tecniche
approvate con provvedimento dirigenziale  del  direttore  del  Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei  carabinieri.  Le
citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti gli interessati. 
    2. La mancata esibizione della documentazione  sanitaria  di  cui
all'art. 7, anche successivamente alla richiesta  di  riconvocazione,
determinera' l'impossibilita' per la  commissione  di  esprimersi  in
relazione al possesso dei requisiti psico-fisici con  la  conseguente
esclusione dal concorso. 
    3. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici saranno  resi  noti
con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 
    4. La commissione disporra' per  tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale  e  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e   di
laboratorio: 
      a) cardiologico; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico; 
    e)  psichiatrico  (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle  prove
somministrate in aula); 
      f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca  di  eventuali
cataboliti urinari di  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope  quali
anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,   barbiturici    e
benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la  dichiarazione  di
consenso ad essere sottoposti ai predetti esami; 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile  per  consentire  una
adeguata  valutazione   clinica   e   medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due  proiezioni.  Se  si
rende necessario sottoporre il candidato  ad  indagini  radiologiche,
indispensabili per  l'accertamento  e  la  valutazione  di  eventuali
patologie  in  atto  o  pregresse,  non  altrimenti  osservabili  ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,  lo  stesso
dovra' sottoscrivere la  dichiarazione  di  cui  all'allegato  C  che
costituisce  parte  integrante  del  presente   bando.   La   mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il candidato  agli  esami  radiologici  e  la  conseguente
esclusione dello stesso dalle procedure  concorsuali.  Potra'  essere
richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o
patologici del candidato degni di  nota  ai  fini  della  valutazione
dell'idoneita' psico-fisica. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    5. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: 
      a) per i candidati in servizio nell'Arma  dei  carabinieri,  ad
eccezione  degli  allievi  carabinieri,   l'assenza   di   infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e)  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto  dal
punto  2  delle  Avvertenze  della  direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare  di  cui  al  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
      b) per i restanti candidati, il possesso del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1,  costituzione  (CO)  2,  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2, apparato  respiratorio  (AR)  2,  apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  109,  n.  2010
richiamata nelle premesse del bando), apparato  locomotore  superiore
(LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato  uditivo  (AU)
2, apparato visivo (VS) 2  (acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore  a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri  vizi  di  refrazione);  campo
visivo e motilita' oculare normali,  senso  cromatico  normale  (sono
ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente  la  PRK
ed il LASIK). 
    6. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite  dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, accertati con  le  modalita'  riportate  nella
direttiva tecnica emanata  dall'Ispettorato  generale  della  sanita'
militare  citata  in  premessa.  Il  suddetto  requisito  non   sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al  servizio  militare  che
partecipa ai concorsi delle Forze armate. 
    7. La commissione comunichera' per iscritto al candidato  l'esito
della visita  medica  sottoponendo  il  verbale  contenente  uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario per  coloro
i quali e' previsto; 
      b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 
    8. Saranno giudicati "inidonei" i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 6; 
      b) risultati affetti da: 
        1) imperfezioni  ed  infermita'  che  siano  contemplate  nel
decreto  ministeriale  4  giugno  2014  -   direttiva   tecnica   per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90  o
che determinino l'attribuzione di un profilo  sanitario  inferiore  a
quello di cui al comma 5, lettera b); 
        2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie  e
disartria); 
        3) positivita' agli accertamenti diagnostici per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, confermata presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
        4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti  necessari  per  la
nomina a Ispettore del ruolo orchestrale; 
        5) tutte quelle imperfezioni ed  infermita'  non  contemplate
dai precedenti  numeri,  comunque  incompatibili  con  il  successivo
impiego  quale  Maresciallo  del  ruolo  orchestrali  dell'Arma   dei
carabinieri. 
    9.  Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  i   candidati   che
presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino  alla  circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra  cervicale  cd  "prominente"),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli) ovvero, anche  se  localizzati  nelle  aree  del  corpo
consentite,  quando  per  dimensioni,  contenuto   o   natura   siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o  di  discredito  alle
istituzioni. 
    Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle Norme  tecniche
per gli accertamenti psico-fisici. 
    10. Il giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
candidati giudicati "inidonei" non saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    11. Le candidate che si trovano in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di
cui al successivo art. 14. Dette candidate saranno comunque  ammesse,
con  riserva,  a  sostenere  le  successive  prove  concorsuali.   Le
vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi  del  presente  comma  sono
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del concorso per  il  quale  originariamente
hanno  presentato  domanda.  Gli  effetti  economici   della   nomina
decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 
    12. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza  e  presumibile  breve  durata,  per  le   quali   risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero  dei  requisiti  richiesti  in  tempi
compatibili con lo svolgimento del concorso,  saranno  sottoposti  ad
ulteriore valutazione sanitaria,  a  cura  della  stessa  commissione
medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con la definizione delle graduatorie  finali  di
merito di cui all'art. 14. I medesimi,  per  esigenze  organizzative,
potranno essere ammessi con riserva a sostenere  le  ulteriori  prove
concorsuali. I candidati che, al momento della nuova  visita  medica,
non avranno recuperato la  prevista  idoneita'  psico-fisica  saranno
giudicati "inidonei" ed esclusi dal  concorso.  Tale  giudizio  sara'
comunicato agli interessati.

Art. 9 Accertamenti attitudinali

				Art. 9 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati  che  risulteranno  idonei   agli   accertamenti
psico-fisici di cui all'art. 8 saranno sottoposti, ai sensi dell'art.
641  del  decreto   legislativo   n.   66/2010,   agli   accertamenti
attitudinali. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e all'ora stabiliti per gli  accertamenti  attitudinali  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 4 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, ad
eccezione dei candidati interessati al  concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno  chiesto  di  partecipare,  da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 5. 
    3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati  a  cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,  lettera  c),
saranno articolati in due distinte fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di  performance,  finalizzati
ad acquisire gli elementi riferibili alle capacita' di  ragionamento,
al carattere, alla struttura personologica e  motivazionale,  nonche'
all'inclinazione a intraprendere lo specifico  percorso  formativo  e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in
una "relazione psicologica".  Alcuni  test  e  prove  citate  avranno
valenza anche ai fini degli accertamenti psico-fisici (psichiatria); 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale   con   il   candidato,   finalizzata
all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale  di  riferimento
anche  alla  luce  delle   indicazioni   fornite   nella   "relazione
psicologica". Gli esiti  dell'intervista  saranno  riportati  in  una
"scheda di valutazione attitudinale"; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del bando e composta da membri
diversi da quelli intervenuti  nella  fase  precedente,  valutata  la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore  colloquio
condotto collegialmente, assumera'  le  deliberazioni  conclusive  in
merito al possesso dei requisiti attitudinali  e  alle  potenzialita'
indispensabili  all'espletamento  delle   mansioni   di   Maresciallo
dell'Arma  dei  carabinieri  e   all'assunzione   delle   discendenti
responsabilita',  nonche'   una   favorevole   predisposizione   allo
specifico contesto militare e, in  una  prospettiva  piu'  immediata,
alla capacita' di esprimere un armonico  inserimento  e  un'opportuna
adattabilita'  al  particolare  contesto  addestrativo  della  scuola
marescialli, risultando potenzialmente in  grado  di  manifestare  un
adattamento consapevole e partecipativo alle regole di tale ambiente. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i candidati. 
    4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimera'
un giudizio di "idoneit "o "inidoneit" nei  riguardi  di  ciascun
candidato. Tale giudizio,  che  sara'  comunicato  per  iscritto,  e'
definitivo. I candidati giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Art. 10 Prove pratiche di esecuzione

				Art. 10 
 
 
                    Prove pratiche di esecuzione 
 
 
    1. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  di  cui  agli
articoli 8 e 9 sosterranno le prove pratiche di seguito indicate: 
      a) per i candidati di tutte le parti: 
        1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre,  di
un brano da concerto, scelto  dal  candidato,  e  di  uno  studio  di
adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione  esaminatrice
fra cinque proposti dal candidato. I soli candidati  che  partecipano
per il posto di 1° clarinetto soprano in sib n. 1  dovranno  eseguire
anche il concerto in sib di Henri Tomasi, edizioni musicali  Alphonse
Leduc di Parigi. Qualora concorra per piu' posti, il  candidato,  per
ogni  posto,  dovra'  proporre  alla  commissione   esaminatrice   un
programma d'esame diverso (concerto  e  studi).  Nell'esecuzione  del
brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e a proprie spese, il
candidato potra' essere accompagnato al pianoforte da persona di  sua
fiducia. I candidati dovranno fornire alla  commissione  esaminatrice
una copia dei brani indicati nel programma d'esame; 
        2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno  o  piu'  brani
scelti dalla commissione esaminatrice; 
      b) per i candidati delle prime e seconde parti: 
        1)  esecuzione  nell'insieme  della   banda   dell'Arma   dei
carabinieri di uno o piu' brani scelti dalla commissione, tratti  dal
repertorio lirico  o  sinfonico  riguardante  lo  strumento  messo  a
concorso; 
      c)  per  i  soli  candidati  delle  prime  parti,  lettura   ed
esecuzione   di    passi    solistici,    tratti    dal    repertorio
bandistico/orchestrale    (originale/trascritto),    con    eventuale
accompagnamento della banda. 
    I  candidati  orchestrali  della  banda  musicale  dell'Arma  dei
carabinieri eseguiranno le suddette  prove  b)  e  c)  con  la  banda
musicale di altra Forza armata. 
    I candidati dovranno eseguire le  prove  del  concorso  al  quale
hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti
indicati all'art. 1 del presente  bando  dei  quali  dovranno  essere
personalmente forniti. Ai soli candidati che partecipano per il posto
di 1° contrabbasso ad ancia e' data la possibilita' di effettuare  le
prove pratiche con il fagotto in  sostituzione  del  contrabbasso  ad
ancia. 
    2. Le prove pratiche potranno essere interrotte dalla commissione
esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. La
commissione attribuira' a ciascun candidato un punteggio di merito  -
in ciascuna prova - fino ad  un  massimo  di  50.  Il  candidato  che
riporti in una delle predette prove un punteggio inferiore a punti 35
sara' giudicato "inidoneo" e non verra' ammesso alle ulteriori  prove
concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le  prove
pratiche  si  intendono  superate  se  il  candidato  riportera'  una
votazione complessiva, ottenuta dalla media aritmetica  dei  punteggi
nelle diverse prove, non inferiore a punti 40. 
    3. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione  dei  voti
riportati. 
    4. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere le prove pratiche  di  esecuzione,  saranno  resi
noti con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 11 Prova teorica

				Art. 11 
 
 
                            Prova teorica 
 
 
    1. I candidati di tutte le parti,  risultati  idonei  alle  prove
pratiche di cui al precedente art. 10, dovranno sostenere la seguente
prova teorica: 
      un  colloquio  vertente  su  nozioni  relative  alla  struttura
fisico-acustica,  alla  storia  ed  al  repertorio  specifico   dello
strumento per il quale concorrono. Inoltre,  per  i  candidati  delle
prime parti, il colloquio si estendera' anche alla  conoscenza  degli
altri strumenti che compongono la banda e del loro  impiego,  sia  in
banda sia in altri organici strumentali. 
    2. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere  la  prova  teorica  saranno  resi  noti  con  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 
    3. La commissione attribuira' a ciascun candidato un punteggio di
merito fino ad un massimo di 20 punti sulla valutazione  finale.  Non
e' comunque giudicato  idoneo  il  candidato  che  non  raggiunga  il
punteggio di 14. 
    4. Al termine di ogni seduta  della  prova,  nella  sede  d'esame
sara' affisso l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione  dei
voti riportati.

Art. 12 Titoli di merito

				Art. 12 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali  per
i singoli strumenti a concorso, valutera', per i candidati  giudicati
idonei alla prova teorica di cui al precedente art. 11, i soli titoli
di merito indicati nell'allegato D, che costituisce parte  integrante
del presente bando. 
    La sopracitata  commissione  provvedera'  ad  individuare,  prima
dell'inizio delle prove d'esame,  i  criteri  per  la  valutazione  e
l'assegnazione del relativo punteggio ai titoli di merito. 
    2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle  domande.  Gli  stessi
dovranno  essere  dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione   al
concorso. 
    3. I soli candidati risultati  idonei  alle  prove  di  cui  agli
articoli 10 e 11, in occasione dell'ultima prova sostenuta,  dovranno
consegnare i titoli di merito  in  formato  cartaceo  o  su  supporto
informatico  alla  commissione  esaminatrice.  I  titoli  di   merito
consegnati  successivamente  rispetto  al  giorno  dell'ultima  prova
sostenuta dall'interessato non saranno valutati. 
    4. I titoli di merito, accompagnati  da  un  elenco  cartaceo  in
duplice  copia  (suddiviso  in   titoli   accademici,   didattici   e
professionali), dovranno essere  presentati  in  una  delle  seguenti
modalita': 
      in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
      con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto  di
notorieta'  ex  articoli  46  e  47  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato  dovra'
fornire  dettagliatamente   tutti   gli   elementi   necessari   alla
valutazione  del  titolo  che  si  intende  produrre,   conformemente
all'allegato E del bando. 
    L'omissione anche di uno solo dei suddetti  elementi  comportera'
la non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso  che  per
le  pubblicazioni,  incisioni  e  composizioni  il  candidato  dovra'
fornire una copia resa conforme secondo le modalita' stabilite  dalla
legge.  La  conformita'  agli  originali  dei  titoli  consegnati  su
supporto  informatico  potra'  essere  attestata  dal  candidato  con
dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo. 
    5. Sara' cura dell'Amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi
la  facolta'  di  chiedere  al  candidato,   per   le   dichiarazioni
sostitutive dell'atto  di  notorieta',  l'esibizione  dei  titoli  di
merito in originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge.

Art. 13 Spese di viaggio. Licenza

				Art. 13 
 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dall'art. 6, comma 1, sono a carico dei candidati. 
    2.  I   candidati   militari   in   servizio   potranno   fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove/accertamenti di cui all'art.  6,  comma  1,  nonche'  al  tempo
strettamente necessario per  il  raggiungimento  delle  sedi  ove  si
svolgeranno le prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora
il candidato non sostenga le prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta',  la  licenza  straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 14 Graduatorie di merito

				Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui  ai  precedenti  articoli  10  e  11,  saranno   iscritti   dalla
commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  5,  comma  1,
lettera a) in distinte graduatorie  finali  di  merito  per  ciascuno
degli strumenti di cui al precedente art. 1, sommando: 
      a) la media aritmetica dei voti riportati nelle  diverse  prove
pratiche di esecuzione di cui all'art. 10; 
      b) il punteggio ottenuto nella prova teorica  di  cui  all'art.
11; 
      c) il punteggio finale attribuito nella valutazione dei  titoli
di cui all'art. 12. 
    2. Costituisce  titolo  di  preferenza  assoluta,  a  parita'  di
punteggio complessivo, l'appartenenza  all'Arma  dei  carabinieri.  A
parita' di punteggio complessivo, fra gli appartenenti  all'Arma  dei
carabinieri sono preferiti, nell'ordine, il candidato appartenente al
Centro addestramento musicale, il candidato piu' elevato in grado  e,
in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita'  di
servizio. In caso di parita' di punteggio complessivo tra i candidati
non  appartenenti  all'Arma  dei   carabinieri,   si   osservano   le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di  ulteriore  parita',  e'
preferito l'aspirante piu' giovane di eta',  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come  modificato
dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    3.  Le  graduatorie  dei  candidati  dichiarati  idonei   saranno
approvate con decreto dirigenziale  del  direttore  generale  per  il
personale  militare  e,  successivamente,  pubblicate  nel   Giornale
ufficiale della difesa  e  nei  siti  internet  www.carabinieri.it  e
www.persomil.difesa.it  Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    4. Qualora risulti  che  un  candidato  sia  vincitore  per  piu'
strumenti, allo stesso verra' attribuito il posto relativo alla parte
o qualifica di valenza superiore con  riferimento  all'organizzazione
strumentale della banda musicale dell'Arma  dei  carabinieri  di  cui
all'art. 146 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90.

Art. 15 Accertamento dei requisiti

				Art. 15 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui  all'art.  12,  comma  1  del
presente decreto, l'Amministrazione della difesa potra' chiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli  enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
eventuali  dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte   dai   candidati
risultati  vincitori  del   concorso   medesimo,   ai   sensi   delle
disposizioni del decreto  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera'  la  falsita'  del  contenuto   della   dichiarazione,   il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato. 
    4. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con  riserva"  alle   prove   ed   agli
accertamenti.

Art. 16 Esclusioni

				Art. 16 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    L'Amministrazione  della  difesa,  con  provvedimento   motivato,
potra' escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal  concorso  o
dalla frequenza del corso, anche a seguito di  verifiche  successive,
per  difetto  dei  requisiti  prescritti  nonche'  per   la   mancata
osservanza dei termini perentori  stabiliti  nel  presente  bando,  o
dichiararlo decaduto dalla nomina.

Art. 17 Nomina ad orchestrale

				Art. 17 
 
 
                        Nomina ad orchestrale 
 
 
    1. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso,  cosi'  come
previsto dall'art. 953 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, saranno nominati Maresciallo maggiore, Maresciallo
capo o Maresciallo ordinario in servizio  permanente  del  ruolo  dei
musicisti dell'Arma dei carabinieri, a  seconda  che  debbano  essere
inseriti  rispettivamente  nella  organizzazione  strumentale   delle
prime, delle seconde o delle terze parti della  banda  come  previsto
dall'art. 1515 del decreto legislativo n. 66/2010. 
    2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
    3. I vincitori del  concorso  che,  alla  data  di  scadenza  del
termine della presentazione della domanda, non rivestano il grado  di
Maresciallo dell'Arma dei carabinieri, verranno ammessi ad  un  corso
di formazione. Luogo, durata  e  modalita'  di  svolgimento  di  tale
corso, nonche' i programmi  di  insegnamento  saranno  stabiliti  con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
    4. I frequentatori  del  corso,  qualora  non  gia'  in  servizio
nell'Arma  dei  carabinieri,  all'atto  di  presentazione  presso  il
Reparto   d'istruzione   designato   dovranno    sottoscrivere    una
dichiarazione sostitutiva di  certificazione  secondo  lo  schema  in
allegato F. 
    5. L'Amministrazione ha facolta' di  convocare  i  vincitori  del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine  di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo per accertare se, in relazione al disposto  del  precedente
art.  8,  siano  ancora  in  possesso  della   prescritta   idoneita'
psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati  al  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio  militare   nell'Arma   dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al  precedente  art.  5,
comma 1, lettera b). I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati  giudicati
inidonei saranno sostituiti  nell'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'art. 14, con altri candidati idonei. 
    I candidati dovranno, altresi', portare al seguito la sottonotata
documentazione: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      un  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
(anche militare, o privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento) attestante il gruppo sanguigno e il
fattore Rh; 
      ai  soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,   referto,
rilasciato in data non  anteriore  a sessanta  giorni  precedenti  la
visita,  di  analisi   di   laboratorio   concernente   il   dosaggio
quantitativo  del  glucosio-6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),   eseguito
sulle emazie ed espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'
enzimatica. I candidati riconosciuti affetti  da  carenza  accertata,
totale  o  parziale,  dell'enzima   G6PD   dovranno   rilasciare   la
dichiarazione di ricevuta informazione e di  responsabilizzazione  di
cui all'allegato G. In caso di mancata presentazione del  referto  di
analisi di laboratorio concernente il  dosaggio  del  G6PD,  ai  fini
della  definizione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV,
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".
Il suddetto referto dovra' comunque  essere  prodotto  dai  candidati
all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori; 
    I militari in servizio nell'Arma compileranno  una  dichiarazione
attestante il possesso del titolo di  studio  richiesto  qualora  non
risultante dalla documentazione personale. 
    6. I vincitori  del  concorso  provenienti  dal  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri, se di grado: 
      a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale  hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; 
      b) superiore, sono nominati col grado corrispondente  a  quello
rivestito nel ruolo di  provenienza,  ma  comunque  non  superiore  a
quello  massimo  previsto  per  la  categoria  stessa,  e  conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta. 
    7. Nei confronti degli orchestrali si applicano  le  disposizioni
sullo stato del personale del ruolo ispettori. 
    8. In caso di dichiarazioni mendaci,  rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 3, comma 11.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

				Art. 18 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli  13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.
679/2016  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati  che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di   apposita   banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  il  perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in  caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
successivamente   all'eventuale   instaurazione   del   rapporto   di
impiego/servizio,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del
rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti   recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego  del  candidato  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

Art. 19 Accesso atti amministrativi

				Art. 19 
 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo PEC al
seguente indirizzo "cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it",  secondo  il
modello in allegato H. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 3 dicembre 2021  
 
                                         Il direttore generale: Ricca

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