MINISTERO DELLA SALUTE Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico Istituto nazionale dei tumori di Milano, riconosciuta per l'area tematica di oncologia. (25E07958)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02-01-2026

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico Istituto nazionale dei tumori di Milano, riconosciuta per l'area tematica di oncologia. (25E07958)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA SALUTE
  • Data: 02-01-2026
  • Scadenza: 01-02-2026

Art. 1 Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto l'art. 38, comma 3-bis del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,  concernente
la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 
    Visto  il  decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visti, in particolare, l'art. 3, comma 4 e l'art. 5, comma 1  del
citato decreto  legislativo  n.  288  del  2003,  come  modificato  e
integrato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200,  i  quali
prevedono che il direttore scientifico,  in  possesso  di  comprovate
capacita' scientifiche e manageriali, e' nominato dal Ministro  della
salute sentito  il  presidente  della  regione  interessata,  per  un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque; 
    Visto altresi' l'art. 11, comma 3 del citato decreto  legislativo
n. 288  del  2003,  come  modificato  e  integrato  che  prevede  che
l'incarico del direttore scientifico degli  IRCCS  pubblici  comporta
l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico  o
privato, fatta salva  l'attivita'  di  ricerca  preclinica,  clinica,
traslazionale e di formazione,  esercitata  nell'interesse  esclusivo
dell'istituto, senza ulteriore compenso; 
    Visto  l'art.  3,  comma   5   dell'atto   di   intesa,   recante
"Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di  ricovero
e cura  a  carattere  scientifico  non  trasformati  in  fondazione",
sancito il 1° luglio 2004 in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, ai sensi dell'art.  5  del  citato  decreto  legislativo  16
ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma  6  della  legge  5  giugno
2003, n. 131; 
    Visto  l'art.  1,  comma  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante "Disposizioni in  materia
di  direttori  scientifici  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico - IRCCS", il quale stabilisce che la nomina del
direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico e' effettuata dal Ministro della salute nel rispetto  dei
criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  delle  competenze
statutarie, di cui all'art. 5  del  decreto  legislativo  16  ottobre
2003, n. 288; 
    Visto, altresi', il comma 2 del predetto art. 1 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 42  del  2007,  il  quale  prevede  la
pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e
dei tempi di  presentazione  delle  domande,  per  la  selezione  dei
direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico; 
    Visto l'art. 1, comma 4 del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 42 del  2007,  che  disciplina  la  composizione  della
commissione per la selezione della terna di candidati per  la  nomina
dei direttori scientifici degli IRCCS; 
    Visto l'art. 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e
successive modificazioni e integrazioni, che, tra l'altro, prevede il
divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di
incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti gia' lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza; 
    Viste le circolari del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre  2014  e  n.  4  del  10
novembre 2015, interpretative della suddetta norma, nelle quali,  tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento  a
soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni  destinatarie
a  non  conferire  incarichi  retribuiti  a  soggetti  prossimi  alla
pensione, il cui  mandato  si  svolga  sostanzialmente  in  una  fase
successiva al collocamento in quiescenza; 
    Visto il decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1,  commi  49  e  50
della legge 6 novembre 2012, n. 190" e, in particolare, l'art. 20; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  20  giugno  2024,
adottato d'intesa con il presidente della Regione Lombardia,  con  il
quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
della Fondazione IRCCS di diritto  pubblico  Istituto  nazionale  dei
tumori di Milano, per la disciplina di "oncologia"; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 25 ottobre  2023,  con
il quale e' stata individuata quale area tematica di afferenza  della
Fondazione IRCCS di diritto pubblico Istituto nazionale dei tumori di
Milano, l'area di "oncologia"; 
    Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2020, con  il  quale  il
dott. Giovanni Apolone e' stato nominato  direttore  scientifico  del
predetto istituto; 
    Vista la nota prot. 12963 del 1°  ottobre  2025,  acquisita  agli
atti con prot. DGRIC n. 2634 del 2 ottobre  2025,  con  la  quale  la
Fondazione IRCCS di diritto pubblico Istituto nazionale dei tumori di
Milano, al fine di garantire la  continuita'  delle  attivita'  della
direzione scientifica, ha  comunicato  la  proroga  dell'incarico  di
direttore scientifico del dott. Giovanni  Apolone,  con  scadenza  in
data 28 ottobre 2025, sino al 12 dicembre 2025; 
    Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina  del
direttore scientifico della  Fondazione  IRCCS  di  diritto  pubblico
Istituto nazionale dei tumori di Milano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. E' indetto il  bando  per  la  selezione  dei  candidati  alla
direzione scientifico della  Fondazione  IRCCS  di  diritto  pubblico
Istituto nazionale dei tumori  di  Milano,  riconosciuta  per  l'area
tematica  di  "oncologia",  rivolta  a  candidati  in   possesso   di
documentata produzione scientifica internazionale  di  alto  profilo,
esperienza  e   capacita'   manageriali,   specifica   capacita'   di
organizzazione  della  ricerca  e  di  lavoro  di   equipe,   nonche'
comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 
    2.  Le  domande  dei  candidati  vengono  inviate  solo  per  via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori  e
compilando  e  sottoscrivendo,  con   firma   digitale,   il   modulo
disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo  giorno
successivo alla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    3. Al termine delle  attivita'  di  compilazione  e  invio  della
domanda per via telematica, il candidato riceve un messaggio di posta
elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. 
    4. La modifica della domanda puo'  essere  effettuata  fino  alla
scadenza  del  termine  di  presentazione  di   cui   al   comma   2.
L'applicativo  informatico  consente  di  modificare  i   dati   gia'
inseriti.  Allo  scadere  del  termine  predetto  l'applicativo   non
permette piu' alcun accesso al modulo elettronico di  compilazione  e
invio delle domande. 
    5. Non sono accettate domande pervenute per posta o recapitate  a
mano.

Art. 2 Requisiti generali di ammissione

				Art. 2 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
    1.  Possono  partecipare  alla  presente  selezione  coloro   che
possiedono i seguenti requisiti: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti  all'accordo  CE  2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese  terzo  con
titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo
periodo, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
      b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale  in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia; 
      c) comprovate capacita' scientifiche e manageriali. 
    2.  I  candidati   che   abbiano   ottenuto   la   qualificazione
professionale in uno  Stato  estero  sono  tenuti  a  indicare  nella
domanda di partecipazione alla procedura selettiva  gli  estremi  del
relativo provvedimento di riconoscimento, a pena di esclusione  dalla
medesima. 
    3. Non possono partecipare alla selezione coloro che: 
      a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo; 
      b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero  destituiti
o  licenziati  o  dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,  nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; 
      c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i  tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta
Ufficiale.

Art. 3 Documentazione da presentare

				Art. 3 
 
                    Documentazione da presentare 
 
    1. Il candidato presenta la seguente documentazione inerente a: 
      a) curriculum vitae formativo e professionale, con indicazione,
in  particolare,   della   laurea,   o   altri   titoli   accademici,
dell'attivita' specifica attualmente svolta, delle docenze  in  corsi
di laurea e/o presso istituzioni pubbliche; 
      b) produzione scientifica, con indicazione  dell'impact  factor
in  posizione  di  rilievo  (1°,  2°  o  ultimo  autore)   nelle   20
pubblicazioni degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato  con
particolare riferimento all'area di "oncologia"; 
      c) continuita' della produzione scientifica degli ultimi  dieci
anni, comprensiva dell'impact factor e citation index; 
      d) capacita' manageriale, con indicazione: 
        dei finanziamenti pubblici e privati  ottenuti  negli  ultimi
dieci anni; 
        della posizione di coordinamento/responsabilita' di strutture
di ricerca/assistenza negli ultimi dieci anni (quali incarichi almeno
annuali di direzione di istituti di ricerca, di unita'  complesse  di
assistenza o ricerca nazionali o internazionali); 
        della gestione, come responsabile, di laboratori  e/o  banche
di materiale biologico (ad esempio, cellule  staminali  emopoietiche,
osso, cornee, materiale da malattie  rare,  linee  cellulari,  agenti
patogeni), di registri nazionali di  tumori  e/o  malattie  rare,  di
facilities complesse; 
        dei  periodi  di   permanenza   di   almeno   un   anno   per
qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali; 
        di brevetti registrati  con  opzioni  e  royalties  incassate
dall'istituzione diretta; 
        di  un  programma  di  sviluppo  della   ricerca   dell'IRCCS
comprensivo di obiettivi, modalita' di raggiungimento, investimenti e
fonti di finanziamento; 
      e)  all'attivita'  di  collaborazione  con  gruppi  di  ricerca
nazionali ed esteri e, in particolare: il coordinamento  di  progetti
di ricerca; la partecipazione a progetti  di  ricerca  coordinati  da
laboratori esteri o nazionali; le partecipazioni a  reti  di  ricerca
nazionali o estere,  l'attivita'  di  ricerca  traslazionale  con  le
ricadute sulla ricerca clinica.

Art. 4 Nomina della commissione

				Art. 4 
 
                      Nomina della commissione 
 
    1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, e'  costituita  con  decreto  del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine  per
la presentazione delle domande. 
    2. I nominativi dei componenti della commissione di cui al  comma
1 sono resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto  di  nomina
sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it). 
    3.   La   commissione   di   valutazione   puo'   accedere   alla
documentazione   inviata   dai   candidati   attraverso    il    sito
http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di  username
e password.

Art. 5 Criteri e modalita' di valutazione della commissione

				Art. 5 
 
        Criteri e modalita' di valutazione della commissione 
 
    1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
individua,  in  ordine  alfabetico,  una  terna  di   candidati.   La
commissione deve, altresi', esprimere un puntuale e motivato giudizio
circa l'inclusione o l'esclusione di ciascun soggetto dalla  predetta
terna. La terna  cosi'  definita  e',  in  seguito,  sottoposta  alle
valutazioni  del   Ministro   della   salute   per   l'adozione   del
provvedimento di nomina del soggetto prescelto, sentito il presidente
della regione interessata. 
    2. La commissione di valutazione, al  fine  della  selezione  dei
candidati,  utilizza  criteri  specifici  predefiniti,  allegati   al
presente bando, quale parte integrante dello stesso. 
    3. La commissione, al  fine  del  contenimento  dei  costi,  puo'
effettuare riunioni da remoto.

Art. 6 Conferimento dell'incarico

				Art. 6 
 
                     Conferimento dell'incarico 
 
    1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale  ed
e' conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina  del
candidato  prescelto  nell'ambito  della  terna   individuata   dalla
commissione di valutazione. 
    2.  L'incarico  di  direttore  scientifico  comporta,  ai   sensi
dell'art. 11, comma 3 del citato decreto legislativo n. 288 del  2003
e successive modificazioni  e  integrazioni,  l'incompatibilita'  con
qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o  privato,  fatta  salva
l'attivita'  di  ricerca  preclinica,  clinica,  traslazionale  e  di
formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto,  senza
ulteriore compenso. 
    3. Il trattamento economico e' definito nel contratto individuale
che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

Art. 7 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita'

				Art. 7 
 
                  Dichiarazione sulla insussistenza 
           di cause di inconferibilita' e incompatibilita' 
 
    1.   Il   candidato   prescelto,   all'atto   del    conferimento
dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause
di inconferibilita' e di incompatibilita'  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 8 Oneri

				Art. 8 
 
                                Oneri 
 
    1. Ai  componenti  della  commissione  di  cui  all'art.  4,  non
residenti a Roma, spetta il  rimborso  delle  spese  di  missione.  I
predetti componenti sono equiparati,  ai  fini  del  trattamento,  ai
dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28  dicembre
1973, n. 836,  e  successive  modificazioni.  Le  spese  relative  al
viaggio ed al soggiorno del rappresentante  designato  dalla  regione
restano a carico della medesima. 
    2. Gli oneri relativi al trattamento di missione  dei  componenti
della commissione graveranno sul capitolo 3125 p.g. 3 "Spese  per  il
funzionamento -  compresi  i  gettoni  di  presenza,  i  compensi  ai
componenti e le indennita'  di  missione  ed  il  rimborso  spese  di
trasporto ai membri estranei all'amministrazione della  salute  -  di
consigli, comitati e  commissioni  in  materia  di  ricerca  medica",
nell'ambito  della  missione  "Ricerca  e  innovazione"  -  programma
"Ricerca per il settore della sanita' pubblica" -  "Funzionamento"  -
C.D.R. "Direzione  della  ricerca  e  dell'innovazione  in  sanita'",
allocato nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
salute per l'esercizio 2025  e  corrispondenti  esercizi  degli  anni
successivi.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

				Art. 9 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti  dai  candidati  con  la  domanda  di
partecipazione alla selezione saranno raccolti dall'ufficio  2  della
ex Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in  sanita'  e
trattati per le finalita' di gestione della procedura  ai  sensi  del
decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
 
      Roma, 16 dicembre 2025  
 
                                               Il Ministro: Schillaci

Allegato 1

  1. 	Allegato 

    VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
    DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI

    Criteri di valutazione.
    Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo
    e di qualita', indirizzato a temi, modelli e metodologie
    clinico-sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute
    sull'organizzazione dei servizi e sulla salute della popolazione, in
    coerenza con la missione degli IRCCS, che e' quella di coniugare la
    ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l'attivita'
    clinica a livello di eccellenza.
    E' importante, infatti, che il candidato possa rapidamente
    inserirsi nelle attivita' dell'IRCCS e cio' sara' possibile soltanto
    se ha competenze ed esperienza nel campo scientifico,
    nell'organizzazione e direzione dei gruppi di ricerca, nel saper fare
    fundraising, nella ricerca di base, ma soprattutto e necessariamente
    in quella clinica e traslazionale; tutto questo sara' dimostrato,
    anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio
    dell'IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realta'
    dell'istituto.
    Per tale motivo la commissione dovra' esprimere giudizi puntuali
    sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
    L'utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversita' tra gli IRCCS
    del tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico
    utilizzare criteri numerici aspecifici, universalmente accettati, ma
    per questo molto poco sensibili alle peculiarita' dell'IRCCS che
    prevedono certamente una forte competenza scientifica ma anche
    importanti capacita' manageriali e di relazione al fine di consentire
    la piena coincidenza d'intenti tra la parte di ricerca con quella
    assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un
    mero punteggio ma solo con una descrizione dei punti di forza e
    debolezza del candidato.
    La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che
    ritiene maggiormente idonei alla direzione scientifica dell'ente e
    deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come
    anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
    Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
    serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la
    maturazione del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile
    la motivazione che porta alla selezione della terna.
    La commissione, pertanto, dovra' dare un giudizio motivato
    relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali.
    Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle
    motivazioni che lo hanno determinato.
    La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
    solo alla fine indichera' in ordine alfabetico i tre candidati
    prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato
    alla non inclusione nella terna dei restanti.
    Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
    procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:

    Formazione e professionalita' del candidato.
    Ai fini della valutazione, la commissione terra' conto della
    laurea, della specializzazione e/o dottorato, dell'attivita'
    specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o
    presso istituzioni pubbliche, con particolare attenzione
    all'attinenza alla disciplina di riconoscimento dell'IRCCS.

    Produzione scientifica.
    Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact
    factor, citation analysis e continuita'), la commissione utilizzera'
    gli indici bibliometrici accreditati dalla comunita' scientifica
    internazionale (web of science e/o scopus) e analizzera'
    specificamente i seguenti aspetti:
    attinenza all'area di riconoscimento dell'IRCCS;
    rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento
    della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
    nonche' per i benefici sociali derivati, anche in termini di
    congruita', efficacia, tempestivita' e durata delle ricadute;
    originalita'/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
    acquisizioni o all'avanzamento di conoscenze, nel settore di
    riferimento;
    internazionalizzazione e/o potenziale competitivo
    internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione
    scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini
    di rilevanza, competitivita', diffusione editoriale e apprezzamento
    della comunita' scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con
    ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.
    Non saranno considerate piu' di 20 pubblicazioni. Nel caso di
    presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20
    dell'elenco predisposto dal candidato.

    Capacita' manageriali.
    Ai fini della valutazione delle capacita' manageriali, la
    commissione analizzera' il volume totale dei finanziamenti ottenuti
    dal candidato negli ultimi dieci anni, l'esperienza nella gestione
    delle banche di materiale biologico, l'entita' del materiale bancato
    e il numero delle forniture a terzi, la posizione di
    coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza, con
    incarichi di durata non inferiori a un anno.
    Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
    commissione, e' il programma di sviluppo presentato dal candidato per
    il miglioramento/potenziamento della ricerca dell'IRCCS specie per
    quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalita' per
    raggiungerli, gli investimenti e le fonti di finanziamento.

    Attivita' di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed
    esteri.
    Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione
    analizzera', nell'ambito dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, la
    complessita' dei progetti presentati, le iniziative scientifiche,
    svolte in ambito nazionale e internazionale, con il relativo impatto,
    la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato
    in esse svolto e l'attivita' di ricerca traslazionale svolta dal
    medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.

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