MINISTERO DELLA DIFESA Seconda modifica al bando di reclutamento, per il 2019, di duemiladuecentoventicinque volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare. (18E12707)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14-12-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Avviso
  • Allegati

Art. 1 L'art. 4, comma 3, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 e' cosi' sostituito: "3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL VICE COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto interdirigenziale  n.  16  del  25  luglio  2018
emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM)  di
concerto con il Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale - 4ª Serie speciale  -  n.
61 del 3 agosto 2018 , con il quale e' stato indetto, per il 2019,  un
bando di reclutamento di 2.225 volontari in ferma  prefissata  di  un
anno (VFP 1) nella Marina militare e successiva modifica; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il f. n. M_D SSMD REG2018 0157223 del 10 ottobre 2018 dello
Stato maggiore della difesa, contenente la Scheda tecnica di  sintesi
per   l'attuazione   del   Protocollo   sanitario   unico   e   della
Certificazione sanitaria unica; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  recante
"Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare",
recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427  del  4  ottobre  2018
dello Stato  maggiore  della  difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita'; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 prevede la possibilita' di
apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
    Visto l'art. 1  del  decreto  dirigenziale  n.  1259/2018  dell'8
novembre  2018  emanato  dal  Comando  generale   del   Corpo   delle
capitanerie di porto, con cui all'Ammiraglio Ispettore  (CP)  Antonio
Basile, quale Vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di
porto, e' stata conferita la delega  all'adozione,  di  concerto  con
autorita' di  pari  rango  della  DGPM  e  nei  casi  previsti  dalla
normativa vigente, di  taluni  atti  di  gestione  amministrativa  in
materia di  reclutamento  del  personale  militare  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018  0392962
del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui gli e' stata conferita
la delega all'adozione, anche di concerto con autorita' di pari rango
del Corpo delle capitanerie di porto,  di  taluni  atti  di  gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale  delle  Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 4, comma 3, del decreto interdirigenziale  n.  16  del  25
luglio 2018 e' cosi' sostituito: 
    "3.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti  dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
      a) il possesso della cittadinanza italiana; 
      b) il godimento dei diritti civili e politici; 
      c) il possesso del diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti  al  termine  di  detto   ciclo   di   studi,   unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
      d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui  all'art.  9
(dettagliati   nell'Allegato   A),    rilasciati    dalla    pubblica
amministrazione, nonche' di titoli di preferenza o riserva; 
      e) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
VFP 1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco; 
      f) l'eventuale  possesso  di  titoli  che  danno  diritto  alla
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 4; 
      g) di non essere stati  condannati  per  delitti  non  colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      h) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'ordinamento
militare; 
      i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) di aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita'  gia'  ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della  domanda  in
una selezione psico-fisica e attitudinale,  prevista  dal  precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per  l'accesso  a  una
delle carriere iniziali della Marina militare; 
      m) l'eventuale possesso della  Certificazione  sanitaria  unica
(CSU) di cui all'art. 10, comma  7,  in  corso  di  validita',  quale
documento attestante l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in  precedenti
iter di reclutamento nelle Forze armate quale VFP1; 
      n) di non essere  in  servizio  quale  volontario  nelle  Forze
armate; 
      o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative. 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
      p) il  possesso  di  titoli  di  merito  non  rilasciati  dalla
pubblica amministrazione; 
      q) l'eventuale gradimento per svolgere  il  servizio  in  altre
Forze armate, segnalate in ordine di preferenza; 
      r) l'eventuale gradimento per l'espletamento  del  servizio  in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza; 
      s) il gradimento per l'assegnazione a uno dei seguenti  settori
d'impiego: 
        "CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per CEMM  o
CP); 
        "CEMM anfibi"; 
        "CEMM incursori" (solo se di sesso maschile); 
        "CEMM palombari"; 
        "CEMM sommergibilisti" (se  in  possesso  di  un  diploma  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  valido  per  l'iscrizione
all'Universita'); 
        "Componente aeromobili" (CEMM o CP) (se  in  possesso  di  un
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  valido   per
l'iscrizione all'Universita'); 
      t) il gradimento per l'assegnazione al CEMM o alle CP nel  caso
di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare ma di inidoneita'  nel
richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e   Componenti
specialistiche per mancato superamento  degli  appositi  accertamenti
psico-fisici per l'idoneita' speciale  o  di  quelli  attitudinali  o
delle prove di efficienza fisica; 
      u)  di  accettare,  in  caso  di  ammissione  all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
    v)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.".

Art. 2 L'art. 10, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 e' cosi' sostituito: "1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso

				Art. 2 
 
 
    L'art. 10, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018
e' cosi' sostituito: 
    "1. I candidati che partecipano  esclusivamente  per  il  settore
d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati  per  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2,  attingendo
dalla graduatoria generale di cui al precedente art. 6,  lettera  b),
primo alinea, entro i limiti di seguito indicati: per il  1°  blocco:
3.600; per il 2° blocco: 3.600. 
    2. I candidati per i settori d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
il Centro di Selezione della Marina Militare, sito ad Ancona  in  via
delle Palombare 1, attingendo dalle relative graduatorie  di  cui  al
precedente art. 6, lettera  b),  secondo  alinea,  entro  i  seguenti
limiti: 
      a) per il settore d'impiego "CEMM sommergibilisti": 250; 
      b) per il settore d'impiego "Componente aeromobili": 250; 
      c) per il settore d'impiego "CEMM anfibi": 904; 
      d) per il settore d'impiego "CEMM palombari": 258; 
      e) per il settore d'impiego "CEMM incursori": 1.000. 
    3. I candidati che non si presentano nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che  in
caso di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
      c) eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
      d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13,00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account      di      posta      elettronica      -      all'indirizzo
mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente
il campo relativo  all'oggetto  e  indicando  il  concorso  al  quale
partecipano. A  tale  messaggio  dovra'  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente  art.  3,  comma  4,  lettera  a),  nonche'  la   relativa
documentazione probatoria. 
    La nuova convocazione, che potra' avvenire solo  ove  compatibile
con il periodo  di  svolgimento  degli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio  di
posta  elettronica  inviato  all'indirizzo   fornito   in   fase   di
accreditamento. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    Non saranno considerati rinunciatari i candidati  per  i  settori
d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c),  d),  e)  e  f)
che, dopo essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase  della
procedura di reclutamento, non si  presentino  alle  fasi  successive
previste per tali settori d'impiego e verranno convocati con il primo
incorporamento utile per il settore d'impiego  "CEMM  navale  e  CP",
qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria. 
    4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui al precedente  comma  1,  Mariscuola  Taranto  e'  autorizzata  a
convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive
graduatorie  di  cui  all'art.  6,  lettera  b),  per  l'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica,  fino  al  raggiungimento   dei   posti
disponibili.  Di  tale  procedura  dovra'  essere   data   tempestiva
comunicazione alla DGPM. 
    5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  con  la
seguente documentazione: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b)  se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90)  -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario
unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo  delle  certificazioni
di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell'ambito dell'iter di  reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare: 
        originale o copia conforme dei  seguenti  certificati,  esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di  referto,  rilasciati
da  struttura  sanitaria  pubblica,   anche   militare,   o   privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale  (SSN)  in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
          emocromo; 
          VES; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          bilirubinemia diretta e indiretta; 
          gamma GT; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          analisi delle urine con esame del sedimento; 
          markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs  Ag,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
          ricerca anticorpi per HIV; 
          referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN;  in  caso  di
positivita' e' necessario  presentare  anche  il  referto  dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard  antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa,  avvenuta
vaccinazione con BCG; 
          referto drug test urine, rilasciato da struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  relativo
ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore
a un mese  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici; 
          certificato  di  stato  di  buona  salute  che  attesti  la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato C al presente bando; 
          se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto di ecografia pelvica eseguita  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella  di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
    Qualora  il  candidato  sia  in  possesso  della   Certificazione
sanitaria unica (CSU) di cui al  successivo  comma  8,  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter di reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare,  potra'  presentarla  in
sostituzione della documentazione prevista dal  Protocollo  sanitario
unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma. 
    6.  I  candidati,  gia'  giudicati   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali  sono
stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non
sono  ancora  in  possesso  della  Certificazione  sanitaria   unica,
dovranno produrre la seguente documentazione: 
      verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo del
profilo sanitario assegnato; 
      i seguenti esami: 
        emocromo; 
        gamma GT; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
      se concorrenti di sesso femminile, originale o  copia  conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -  eseguito  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
    7. I candidati per i settori d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)), ad integrazione di quanto  indicato  al  precedente
comma 5 o comma 6, dovranno presentare: 
      a) originale o copia conforme dei seguenti esami  ematochimici,
corredati di referto, rilasciati  da  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN  in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici, 
        TSH; 
        FT3/FT4; 
        elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina; 
        PT, PTT e fibrinogeno. 
      b) se gia' posseduto, l'esame radiografico del  torace  in  due
proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con  reticolo,  della
colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e  dei  seni  paranasali
con  relativo  referto  in  originale,  effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN
e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero  copia  conforme
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. 
    Detto  esame  dovra'  essere   presentato   nuovamente,   qualora
risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di
efficienza  fisica,   al   successivo   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14; 
      c) referto rilasciato da struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio
concernente     il     dosaggio     quantitativo     del     glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed  espresso  in
termini di percentuale di attivita' enzimatica. 
      d) i candidati per i settori d'impiego delle Forze  speciali  e
Componenti specialistiche dovranno esibire, per l'effettuazione delle
prove  di  efficienza  fisica,  originale  o   copia   conforme   del
certificato medico, con  validita'  annuale,  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982  ovvero  per
le prove di  efficienza  fisica  previste  per  l'arruolamento  nella
Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il SSN  ovvero  da  un  medico  (o
struttura  sanitaria  pubblica  o  privata)  autorizzato  secondo  le
normative nazionali e regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dall'iter  selettivo  per  il  settore  d'impiego  richiesto   e   la
prosecuzione dell'iter concorsuale per  il  settore  d'impiego  "CEMM
navale e CP". 
      e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno  esibire
nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l'originale  o  la
copia conforme del referto del test di  gravidanza  -  in  quanto  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  (ai   sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90), eseguito  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN  in  data  non
anteriore a cinque giorni rispetto a  quella  di  presentazione  alle
prove di efficienza fisica. 
    8. I candidati che ne sono in  possesso,  potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione  di  cui  al  precedente  comma  5,
lettera c), la Certificazione  sanitaria  unica  (CSU)  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter  di  reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal
presidente della commissione medica  a  ciascun  candidato  risultato
"idoneo" al  termine  delle  visite  e  degli  accertamenti  sanitari
concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in Allegato I al  presente  bando,
sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro  di  selezione  e
reclutamento  delle  Forze  armate,  a  livello  interforze,  per   i
reclutamenti quale VFP 1, entro  l'arco  temporale  di  un  anno  dal
rilascio e non potra' essere prorogata. 
    La CSU non costituisce certificato medico  di  idoneita'  di  cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e  di  salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale,  puo'  indicare  il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute,  anche  di
un anno, analogamente alla durata dei certificati  medici  rilasciati
per l'attivita' sportiva. La  validita'  annuale  della  CSU  non  e'
relativa ai singoli referti  presentati  dall'interessato,  rimanendo
gli  stessi  vincolati  alla  rispettiva  validita'   temporale,   ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla commissione,  che
tiene  conto  dell'insieme  delle  certificazioni  prodotte  e  delle
risultanze delle visite mediche. 
    La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico: 
      a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione  ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
      b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario,   sottoponendo   alla   commissione    nuovi    esami    e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
      c) ne sia provvisto ma sia considerato dal  medico  esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
    Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU  in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP  1
nelle Forze armate. In  caso  di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  Centro  di  selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
    I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere  comunque  misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
    Si ribadisce che il  certificato  medico  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  di  cui  al
precedente comma 7, lettera d), nel caso di  partecipazione  all'iter
selettivo per le Forze speciali e Componenti specialistiche e, per le
concorrenti di sesso femminile,  l'originale  o  copia  conforme  del
referto del test di cui al precedente comma 5, lettera c) e comma  7,
lettera e), con rilascio  in  data  non  anteriore  a  cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti,  devono  essere
comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in  corso  di
validita'. 
    9.  La  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria, rinviera' i candidati a  data
successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa. 
    I candidati rinviati a data successiva,  qualora  all'atto  della
nuova convocazione risultino nuovamente: 
      sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5,
saranno esclusi dal concorso; 
      sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 6,
saranno  esclusi  dall'iter  selettivo  per  il   richiesto   settore
d'impiego  nelle  Forze  speciali  e  Componenti   specialistiche   e
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e
CP". 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della documentazione  sanitaria  elencata  nel  precedente  comma  5,
sottoporra' i candidati a una  visita  medica  generale  preliminare,
propedeutica ai successivi accertamenti, volta a  valutare  eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto  previsto
dal successivo comma 10. 
    La  medesima  commissione  disporra'  quindi   l'esecuzione   dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) inquadramento psicodiagnostico  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica; 
      e) accertamenti volti alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      f) visita odontoiatrica; 
      g) valutazione dell'apparato locomotore; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale  del  candidato,  da  effettuare  anche  presso   altre
strutture sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti  psico-fisici  giudichera'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi quando,  per  la  loro  sede,  siano  deturpanti  o
contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile  indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici  i
candidati dovranno essere riconosciuti esenti: 
      a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva  tecnica
dello Stato  maggiore  della  difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
      b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente; 
      c) da patologie per le quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo comma 8 e all'art.  19,  comma
3. 
    11. Al termine degli  accertamenti  psico-fisici  la  commissione
formulera' un giudizio di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare
con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla
direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno  2014,
ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento.
La  carenza  accertata,  totale   o   parziale,   dell'enzima   G6PD,
indipendentemente  dal  coefficiente  assegnato  alla  caratteristica
somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di  inidoneita',  nei
confronti dei candidati per il settore d'impiego "CEMM navale e  CP",
a mente dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata  nelle
premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della definizione della caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit  di  G6PD
non definito". 
    12.  I  candidati,  gia'  giudicati  idonei   agli   accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali  sono
stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali,  ovvero
i candidati che sono in possesso della CSU, previa  esibizione  della
stessa, saranno sottoposti ai seguenti accertamenti volti a  valutare
eventuali elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto
previsto dal precedente comma 10: 
      accertamenti  volti  alla  verifica  dell'abuso  di  alcool   e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      visita  medica  generale,  nell'ambito  della   quale   saranno
giudicati inidonei i candidati  che  presentino  tatuaggi  aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 9  e  verra'  definito  il
profilo  sanitario  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla   normativa
vigente, sulla base delle risultanze del  verbale  sanitario  esibito
dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute  necessarie
in sede di accertamenti. 
    La commissione ha, tuttavia, facolta' di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o  strumentali  utili  alla  definizione  del
giudizio di idoneita', qualora ritenuti necessari  per  una  migliore
valutazione psico-fisica del concorrente. 
    Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui  all'art.  1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei  quali  VFP  1
agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei  anche  agli
accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno
essere   sottoposti   al   successivo   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14. 
    Detta  commissione,  delegata   dalla   DGPM   alle   sopracitate
incombenze,  comunichera'  a  ciascun  candidato  esaminato   -   con
determinazione  del   presidente   -   l'esito   degli   accertamenti
psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP": 
        "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
      b) se concorrenti per i settori d'impiego delle Forze  speciali
e Componenti specialistiche della Marina militare: 
        "idoneo  a  proseguire  l'iter  selettivo  per   il   settore
d'impiego xxx"; 
        "idoneo quale VFP 1 nella  Marina  militare"  e  "inidoneo  a
proseguire l' iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
    I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti  specialistiche  proseguiranno  l'iter   concorsuale   nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
    13. I candidati dichiarati  inidonei  potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto - ai  sensi  della  normativa  vigente  -  il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  sessanta
e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento  di  non
idoneita'. 
    14. Per le inidoneita' relative agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, inoltre,  e'  data  facolta'  di  avanzare,
entro  quindici  giorni  dalla  data   di   notifica   del   relativo
provvedimento, motivata e documentata  istanza  di  riesame,  il  cui
modello e' disponibile nel portale dei concorsi e nel  sito  internet
del Ministero della difesa - da allegare necessariamente  (come  file
in formato PDF) a un messaggio di posta  elettronica  certificata  da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di  posta  elettronica
certificata,  all'indirizzo  persomil@postacert.difesa.it  o   a   un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente
un     account     di      posta      elettronica,      all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it, compilando  obbligatoriamente  il  campo
relativo all'oggetto - corredata  di  copia  per  immagine  (file  in
formato  PDF)  della  certificazione  sanitaria  rilasciata  da   una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con  il  SSN,  attestante  l'assenza   delle   imperfezioni/patologie
riscontrate  in  occasione  degli  accertamenti  dei   requisiti   in
questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di  un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione  dello
Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneita'. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati  per  abuso  di  alcool  e  per  l'uso,  anche
saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    Le istanze  di  riesame  dei  provvedimenti  di  inidoneita'  nel
richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e   Componenti
specialistiche, presentate dai candidati  risultati  comunque  idonei
quali VFP 1  nella  Marina  militare,  comporteranno  la  sospensione
dell'incorporamento nel settore d'impiego "CEMM  navale  e  CP"  fino
alla conclusione del procedimento di riesame. 
    15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa la Commissione  medica  centrale  presso  l'Ispettorato  di
sanita'  della  Marina  militare,  che  provvedera'  a  convocare  il
candidato  al  fine  di  sottoporlo  all'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso di  confermata  inidoneita',  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita  a
Taranto in via Cagni 2, per il completamento degli  accertamenti  dei
requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei  e  collocati
utilmente nella graduatoria generale di  merito  saranno  incorporati
con  il  primo  incorporamento  utile,  assumendone   la   decorrenza
giuridica.".

Art. 3 L'art. 13, comma 4, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 e' cosi' sostituito: "4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate: per il settore d'impiego "CEMM anfibi" nell'allegato D; per i settori d'impiego "CEMM incursori" e "CEMM palombari"

				Art. 3 
 
 
    L'art. 13, comma 4, del decreto interdirigenziale n.  16  del  25
luglio 2018 e' cosi' sostituito: 
    "4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate: 
      per il settore d'impiego "CEMM anfibi" nell'allegato D; 
      per i settori d'impiego "CEMM  incursori"  e  "CEMM  palombari"
nell'allegato E; 
      per i settori d'impiego "CEMM  sommergibilisti"  e  "Componente
aeromobili" nell'allegato F. 
    In tali allegati sono anche stabilite le  condizioni  per  essere
giudicati idonei, le  modalita'  di  svolgimento  degli  esercizi,  i
punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance
dei candidati e le disposizioni sul comportamento da tenere  in  caso
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    Ai candidati idonei sara'  attribuito  un  punteggio  complessivo
calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D, E  e  F,  che
concorrera' alla formazione delle relative graduatorie di  merito  di
cui all'art. 15. I giudizi, che saranno comunicati  per  iscritto  ai
candidati a cura della commissione di cui  al  comma  1,  lettera  d)
dell'Allegato B, sono definitivi. 
    In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i
candidati  saranno  giudicati  inidonei  per  il  richiesto   settore
d'impiego e saranno esclusi dall'iter selettivo delle Forze  speciali
e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il
settore d'impiego "CEMM navale e CP".".

Art. 4 L'art. 19, comma 6, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 e' cosi' sostituito: "6. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella "Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la

				Art. 4 
 
 
    L'art. 19, comma 6, del decreto interdirigenziale n.  16  del  25
luglio 2018 e' cosi' sostituito: 
    "6. I vincitori di concorso saranno sottoposti,  ove  necessario,
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella "Direttiva tecnica in materia di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della "Direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di  profilassi
vaccinali al personale militare".".

Art. 5 L'art. 26, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 e' cosi' sostituito: "1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

				Art. 5 
 
 
    L'art. 26, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018
e' cosi' sostituito: 
    "1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo  (UE)
2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati  che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di   apposite   banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  il  perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono  raccolti
e/o  successivamente  trattati;  cio'  anche  in  caso  di  eventuale
comunicazione  a  terzi   e   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto  di  impiego/servizio,  per  le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere contattato ai seguenti recapiti  e-mail:  rpd@rpd.difesa.it  -
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della  Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  Enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento.".

Art. 6 L'allegato I - annesso al presente decreto - costituisce parte integrante del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

				Art. 6 
 
 
    L'allegato I - annesso al presente decreto  -  costituisce  parte
integrante del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 29 novembre 2018  
 
                                           Il vice direttore generale 
                                           per il personale militare  
                                                   Montemagno         
 
    Il vice comandante generale      
del Corpo delle capitanerie di porto 
               Basile

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