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- Atto numero 23E10741 del 20-10-2023
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Iscrizione nel registro dei revisori legali - sezione separata Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi, di un ente di revisione. (23E10741)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 20-10-2023
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Avviso
L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, e che abroga la direttiva
84/253/CEE;
Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva
2006/43/CE;
Visti gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE, cosi' come
modificati dalla direttiva 2014/56/UE, recanti disposizioni in
materia di "Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti
di revisione contabile di Paesi terzi" e di "Deroga in caso di
equivalenza";
Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati;
Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera
e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno
2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle
finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di
revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di
attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei
Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ed, in
particolare, l'art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell'Ispettorato generale di finanza;
Visti, in particolare, l'art. 34, comma 1 del citato decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'"Iscrizione dei
revisori dei Paesi terzi nel registro" che prescrive che il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel
registro, a determinate condizioni, i revisori e gli enti di
revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di
revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una
entita' avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ed il
comma 7 del medesimo articolo "Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni
attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le
condizioni per l'iscrizione nel registro dei revisori legali dei
revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla
disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le
ipotesi di cancellazione dal registro", nonche' i successivi articoli
35 e 36 concernenti, rispettivamente, la "Vigilanza sui revisori e
sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi" e le "Deroghe in
caso di equivalenza";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Consob, del 1° settembre 2022, n. 174, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2022 ,
n. 264, emanato in attuazione del menzionato art. 34, comma 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale n. 174/2022, con
il quale e' istituita nel registro dei revisori legali presso il
Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione separata
denominata "sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi
terzi", relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di
Paesi terzi, di cui all'art. 34, comma 1 del decreto, distinta in due
parti "Parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di
revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1 del
decreto, in conformita' all'art. 45, della direttiva" e "Parte B,
nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione
contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1 del decreto, in
conformita' all'art. 36 del decreto, aventi sede in Paesi terzi che
sono valutati equivalenti in conformita' all'art. 46 della
direttiva";
Visto, altresi', le disposizioni transitorie di cui all'art. 15,
commi 1 e 2, del medesimo decreto ministeriale n. 174/2022, secondo
le quali "i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile
di Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob, ai sensi dell'art. 43 del
decreto, nell'apposita sezione dell'albo speciale delle societa' di
revisione previsto dall'art. 161 del TUF, presentano, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita
domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a seconda del
ricorrere delle fattispecie previste, rispettivamente, dal capo II o
III del presente regolamento" e "fino alla notificazione della
decisione sull'istanza di iscrizione nella sezione del registro dei
revisori legali, i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione
contabile di Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob nella sezione
dell'albo speciale di cui al comma 1, possono continuare ad
effettuare la revisione legale dei conti delle entita' di cui
all'art. 34, comma 1 del decreto. Continuano ad avere effetti
giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse fino alla data
di iscrizione nella Sezione del registro dei revisori legali o di
eventuale rigetto, dai revisori di Paesi terzi e dagli enti di
revisione contabile di Paesi terzi, gia' iscritti nella sezione
dell'albo speciale della Consob che hanno presentato apposita domanda
di iscrizione nei termini di cui al comma 1";
Vista l'istanza presentata in data 24 febbraio 2023 dall'ente di
revisione PricewaterhouseCoopers LLP, codice LEI
2138003EKF9YDQYMFJ58, sede legale 1 Embankment Place, LONDON, WC2N
6RH (UK), tendente ad ottenere l'iscrizione al registro dei revisori
legali nella sezione enti di revisione contabile di Paesi terzi -
Parte A, di cui all'art. 34, comma 1 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, in conformita' all'art. 45 della direttiva
2006/43/CE nel registro dei revisori legali, nonche' la
documentazione integrativa fornita dall'ente di revisione istante a
seguito delle richieste di integrazione ai sensi dell'art. 8, comma 2
del decreto ministeriale n. 174/2022;
Considerato che la suddetta istanza e' presentata ai sensi
dell'art. 15, comma 1 del decreto ministeriale n. 174/2022, atteso
che l'ente di revisione PricewaterhouseCoopers LLP risulta gia'
iscritta dalla Consob nell'apposita sezione B dell'albo speciale
delle societa' di revisione prevista dall'art. 43, comma 9 del
decreto legislativo n. 39/2010, per effetto della delibera Consob n.
22236 del 23 febbraio 2022 e che, pertanto, beneficia del regime
transitorio applicabile precedentemente all'emanazione del decreto
medesimo;
Verificata la completezza documentale della citata istanza di
iscrizione e richiesto a Consob, con nota MEF - RGS prot. 223092 del
5 settembre 2023, il parere motivato di propria competenza ai sensi
dell'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 174/2023, in ordine
alla sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione dell'ente
di revisione contabile di Paesi terzi PricewaterhouseCoopers LLP (UK)
nel registro dei revisori legali;
Acquisita la nota prot. 85260 del 28 settembre 2023, con la quale
Consob esprime parere favorevole in merito all'iscrizione di
PricewaterhouseCoopers LLP al registro dei revisori legali nella
sezione enti di revisione contabile di Paesi terzi - Parte A;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste per
l'iscrizione dell'ente di revisione PricewaterhouseCoopers LLP al
registro dei revisori legali nell'apposita sezione enti di revisione
contabile di Paesi terzi - Parte A;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, nel registro dei revisori
legali, nell'apposita sezione separata "Sezione revisori e enti di
revisione contabile di Paesi terzi", istituita dall'art. 2 del
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Consob, del 1° settembre 2022, n. 174, nella Parte A - nella quale
sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi
terzi di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, in conformita' all'art. 45 della direttiva 2006/43/CE -,
e' iscritto il seguente ente di revisione:
PricewaterhouseCoopers LLP, codice LEI 2138003EKF9YDQYMFJ58,
sede legale 1 Embankment Place, LONDON, WC2N 6RH (UK), numero di
registrazione A0005.
Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma
2 del decreto ministeriale n. 174/2022, continuano ad avere effetti
giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse dall'ente di
revisione PricewaterhouseCoopers LLP sulle entita' di cui all'art.
34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fino
alla data della notificazione del presente decreto.
L'iscrizione non abilita il suddetto ente di revisione
all'esercizio della revisione legale in Italia.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato all'interessato.
Roma, 3 ottobre 2023
L'ispettore generale capo: Tanzi