MINISTERO DELLA DIFESA Modifica al bando unico dei concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto al 19° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare al 19° corso AUFP. (19E06234)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 04-06-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Avviso

Art. 1 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma 1, lettera a) del citato decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: "Art. 3 (Requisiti). - 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il "Testo Unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019, con
il quale sono stati indetti, i concorsi, per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione di 10 (dieci) Allievi Ufficiali  Piloti  di  Complemento
(AUPC) della Marina Militare al 19° corso AUPC e per l'ammissione  di
complessivi  132  (centotrentadue)   Allievi   Ufficiali   in   Ferma
Prefissata della Marina Militare, ausiliari del ruolo normale  e  del
ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare, al 19° corso AUFP; 
    Ravvisata l'esigenza di dover procedere alla correzione di alcuni
refusi contenuti nell'art. 3, comma 1, lettera a), nell'art. 9, comma
7 e nell'art. 16, comma 3, lettera b), punti 3) e  4)  e  lettera  c)
punto 3) del medesimo bando di  concorso  indetto  con  il  precitato
decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 19 dicembre 2018, con
il quale gli e' stata attribuita la  delega  all'adozione  di  taluni
atti di  gestione  amministrativa  in  materia  di  reclutamento  del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra  cui  i
provvedimenti attuativi, modificativi  e  integrativi  dei  bandi  di
concorso; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma  1,  lettera
a) del citato decreto interdirigenziale n. 7/1D  del  5  aprile  2019
citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
    "Art. 3 (Requisiti). - 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1
possono partecipare i giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        diciassettesimo anno di eta' e  non  superato  il  giorno  di
compimento del ventitreesimo alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al  concorso  per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC),
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
        diciassettesimo anno di eta' e  non  superato  il  giorno  di
compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione  delle  domande,  qualora  si  partecipi  ai
concorsi  per  l'ammissione  al  corso  Allievi  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e
c), numeri 1) e 3); 
        diciassettesimo anno di eta' e  non  superato  il  giorno  di
compimento del trentesimo anno di eta'  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione  delle  domande,  qualora  si  partecipi  al
concorso  per  l'ammissione  al  corso  Allievi  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  c),
numero 2). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione;".

Art. 2 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 9, comma 7 del citato Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: "Art. 9 (Prova scritta). - ...omissis... 7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in

				Art. 2 
 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 9, comma 7 del citato
Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del  5  aprile  2019  citato  nelle
premesse, e' cosi' modificato: 
    "Art. 9 (Prova scritta). - ...omissis... 
    7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al  punteggio  conseguito  dai  concorrenti  in  funzione  delle
risposte fornite, formera' le graduatorie relative  alla  sola  prova
scritta distinte per concorso, ruolo, Corpo e  specialita',  al  solo
scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi alla prova  di
lingua inglese, di cui al successivo  art.  10,  se  partecipanti  al
concorso per l'ammissione al 19° corso allievi  ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
ovvero agli accertamenti psico-fisici, di cui al successivo art.  11,
se partecipanti al concorso per l'ammissione  al  19°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere b) e c), nei limiti numerici appresso indicati: 
    ...omissis...".

Art. 3 Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 16, comma 3, lettera b) punti 3) e 4) e lettera c), punto 3) del citato Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, e' cosi' modificato: "Art. 16 (Titoli di merito). - ...omissis...

				Art. 3 
 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 16, comma 3,  lettera
b) punti  3)  e  4)  e  lettera  c),  punto  3)  del  citato  Decreto
Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, e'
cosi' modificato: 
    "Art. 16 (Titoli di merito). - ...omissis... 
    b) per i soli posti a concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera c): ulteriori titoli di studio rispetto a  quelli  prescritti
per la partecipazione al concorso per ausiliari del  ruolo  speciale:
fino a un massimo di sei punti cosi' ripartiti (punteggi tra loro non
cumulabili): 
      ...omissis... 
      3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti  2
(due); 
      4) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado  con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1 (uno); 
      ...omissis... 
    c) titoli di servizio: fino a un  massimo  di  punti  sei,  cosi'
ripartiti: 
      ...omissis...". 
      3) per ogni semestre di servizio  o  in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di servizio prestato in  altra  Forza  armata  o
Corpo  Armato  dello  Stato:  punti  0,125  con  attribuzione  di  un
punteggio massimo di punti 0,5; 
    ...omissis...".

Art. 4 Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del bando di concorso. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

				Art. 4 
 
 
    Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono  invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica. 
      Roma, 15 maggio 2019  
 
                                 Il vice direttore generale: Santella

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