MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Modifiche al 1º bando di reclutamento, per il 2016, di 1.750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. (16E00744)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19-02-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Avviso
  • Allegati

Art. 1 L'art. 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito: "Per il 2016 e' indetto il 1° bando per il reclutamento nell'Esercito di 1.750 VFP 1, di cui: 1.690 per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a

			IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'Ordinamento  Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015  emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 85 del  3  novembre
2015, con il quale e' stato indetto, per il 2016 , il 1° bando per  il
reclutamento di 1.750 volontari in ferma prefissata di un  anno  (VFP
1) nell'Esercito; 
    Visti la e-mail del 30 novembre 2015 e il foglio n. M_D  E0012000
REG2015 0219702 del 30 dicembre  2015,  con  cui  lo  Stato  Maggiore
dell'Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati,  il
bando di reclutamento; 
    Ritenute condivisibili le proposte  di  modifica  avanzate  dallo
Stato Maggiore dell'Esercito; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  4   del   citato   decreto
dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 prevede  la  possibilita'  di
apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale  del  18  settembre  2015
emanato dalla  DGPM,  con  cui  gli  e'  stata  conferita  la  delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia  di
reclutamento  del  personale  delle  Forze  Armate  e  dell'Arma  dei
Carabinieri, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    L'art. 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. 174 del 29  ottobre
2015 e' cosi' sostituito: 
      "Per il 2016  e'  indetto  il  1°  bando  per  il  reclutamento
nell'Esercito di 1.750 VFP 1, di cui: 
        1.690 per  incarico/specializzazione  che  sara'  assegnato/a
dalla Forza Armata; 
        12 per "muratore" (al termine della fase basica di formazione
prevista per i VFP 1); 
        12 per "meccanico di automezzi" (al termine della fase basica
di formazione prevista per i VFP 1); 
        24 per  "elettricista"  (al  termine  della  fase  basica  di
formazione prevista per i VFP 1); 
        12  per  "idraulico"  (al  termine  della  fase   basica   di
formazione prevista per i VFP 1). 
    Il reclutamento e' effettuato in un unico  blocco,  con  prevista
incorporazione nel mese di marzo 2016. 
    La  domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  4
novembre 2015 al 3 dicembre 2015, per i nati dal 3 dicembre 1990 al 3
dicembre 1997, estremi compresi.".

Art. 2 L'art. 6 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito: "Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata nell'art. 4;

				Art. 2 
 
    L'art. 6 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre  2015  e'
cosi' sostituito: 
      "Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
        a)  inoltro  delle  domande   secondo   la   modalita'   gia'
specificata nell'art. 4; 
        b) acquisizione, istruttoria delle  domande  e  verifica,  da
parte del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e  3  fatta
eccezione per quelli relativi: 
          all'idoneita' psico-fisica e attitudinale e  all'efficienza
fisica; 
          agli accertamenti diagnostici per abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
        c) esclusione dal  reclutamento,  da  parte  del  CSRNE,  dei
candidati carenti di detti requisiti,  tranne  di  quelli  privi  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h)  e  i)  e/o  che
hanno a  proprio  carico  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, di competenza della DGPM; 
        d) accertamento, da parte del CSRNE, ai  sensi  dell'art.  71
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
del contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai  candidati  nelle
domande; 
        e) svolgimento degli  accertamenti  di  competenza  da  parte
della DGPM  e  successivo  inoltro  delle  domande  alla  commissione
valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
        f)  valutazione,  da   parte   della   predetta   commissione
valutatrice, dei titoli di merito di  cui  al  successivo  art.  9  e
formazione  di  cinque  distinte  graduatorie,  per  ciascuna   delle
tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1; 
        g) convocazione dei candidati compresi nelle  graduatorie  di
cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione  indicati
dalla Forza Armata per: 
          lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le
modalita' riportate nell'appendice all'allegato A al presente bando; 
          l'accertamento dei requisiti di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale; 
        h) formazione, da parte  della  commissione  valutatrice,  di
cinque distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle  tipologie
di posti di cui all'art. 1, comma 1 - dei candidati risultati  idonei
e/o  in  attesa  dell'esito   degli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio  conseguito
nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio  incrementale
ottenuto nelle prove di efficienza fisica; 
        i) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM; 
        j) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi  della  Forza
Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  cui  alla
precedente lettera i); 
        k) decretazione  dell'ammissione  dei  candidati  incorporati
alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito; 
        l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.".

Art. 3 L'art. 9 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito: "Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie 1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza

				Art. 3 
 
    L'art. 9 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre  2015  e'
cosi' sostituito: 
      "Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie 
    1.  Per  l'individuazione  dei  candidati   da   convocare   agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove  di  efficienza
fisica di cui al  successivo  art.  10,  la  commissione  valutatrice
redige le graduatorie di cui all'art. 6,  lettera  f),  sommando  tra
loro i punteggi dei seguenti titoli di merito: 
      a) giudizio o votazione conseguiti nel  diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado: 
        ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; 
        distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; 
        buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; 
        sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; 
      b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
      c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10; 
      d)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale),  non  cumulabile  con  il  punteggio  di   cui   alle
precedenti lettere b) e c): 
        con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
        con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
        con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
        con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 
      e)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c) e d): 
        con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
        con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
        con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
        con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
      f) diploma di istruzione secondaria (triennale)  o  diploma  di
qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio  di  cui  alle
precedenti lettere b), c), d) ed e): 
        con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
        con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
        con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
        con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 
      g) attestato di formazione professionale rilasciato - ai  sensi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da Enti  statali  o  regionali
legalmente riconosciuti: punti 1,5; 
      h)   attestato   di   formazione    professionale,    attinente
all'attivita'  di  autoriparazione  meccatronica,  operatore   edile,
muratore, rilasciato - ai sensi della  legge  21  dicembre  1978,  n.
845 - da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti, valutabile
solo per chi partecipa al reclutamento per "muratore", "meccanico  di
automezzi", "elettricista",  "idraulico"  e  non  cumulabile  con  il
punteggio di cui alla precedente lettera g): punti 1,5; 
      i)  attestato  di   svolgimento   del   corso   di   formazione
pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato "16 ore prima",
valutabile solo per chi partecipa  al  reclutamento  per  "muratore",
"elettricista", "idraulico": punti 1,5; 
      j) maestro di sci: punti 4; 
      k) guida alpina, non cumulabile con il punteggio  di  cui  alla
precedente lettera j): punti 4; 
      l) aspirante guida alpina, non cumulabile con il  punteggio  di
cui alle precedenti lettere j) e k): punti 2,5; 
      m) istruttore del Club alpino  italiano  (qualsiasi  livello  e
specialita'): punti 2; 
      n)  attestato  di  bilinguismo  italiano-tedesco  (riferito   a
livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado, di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2; 
      o) patente di guida civile: 
        categoria B: punti 1; 
        categoria BE: punti 1,5; 
        categoria C1/C: punti 2; 
        categoria C1E/CE: punti 2,5; 
        categoria D1/D: punti 3; 
        categoria D1E/DE: punti 3,5; 
      p) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 
      q) autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla
Federazione  italiana  sport   equestri   (si   evidenzia   che   non
costituiscono titolo di merito ne' la patente A ludica ne'  qualunque
altra  patente  o  brevetto  diversi  da  quelli  appresso  indicati,
rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri): 
        brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 
        1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2; 
        2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3; 
      r) qualifica  tecnica  federale  rilasciata  dalla  Federazione
italiana sport equestri: 
        operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; 
        istruttore federale di 1° livello: punti 2; 
      s) corso di mascalcia  per  allievi  civili  presso  il  Centro
militare veterinario di Grosseto: punti 1; 
      t) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una
sola lingua, secondo il livello di conoscenza  correlato  al  "Common
European Framework of Reference for languages - CEFR"  (si  evidenzia
che il livello A 1 non costituisce titolo di merito): 
        livello A 2: punti 0,5; 
        livello B 1: punti 1; 
        livello B 2: punti 1,5; 
        livello C 1 ovvero C 2: punti 2; 
      u)  aver  svolto  per  almeno  12  mesi  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 
    2. Ai candidati che partecipano al reclutamento  per  "muratore",
"meccanico di automezzi", "elettricista" e "idraulico",  in  possesso
dei titoli di merito di cui all'art. 2, comma 3, che hanno effettuato
un periodo di inserimento alle dirette dipendenze di  un'impresa  del
settore che risulti  abilitata  per  le  professioni  di  "muratore",
"meccanico di automezzi", "elettricista", "idraulico", e'  attribuito
per ogni anno di attivita' continuativa un incremento pari a punti  1
fino a un massimo di punti 6. 
    3. I titoli di merito di cui al precedente  comma  1  non  aventi
validita' illimitata perche' soggetti a  scadenza  devono  essere  in
corso di validita' fino alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande. 
    4. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  Decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    5. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    6. Le graduatorie dei candidati da  ammettere  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica saranno
pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della Difesa.".

Art. 4 L'art. 10, commi 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito: "1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di

				Art. 4 
 
    L'art. 10, commi 1 e 2 del decreto dirigenziale  n.  174  del  29
ottobre 2015 e' cosi' sostituito: 
      "1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri
di  Selezione  indicati  dalla   Forza   Armata   i   candidati   per
l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  e   di
efficienza fisica, attingendo dalle graduatorie di cui al  precedente
art. 9 entro il limite di: 
        6.760  unita'   per   incarico/specializzazione   che   sara'
assegnato dalla Forza Armata; 
        48 unita' per "muratore"; 
        48 unita' per "meccanico di automezzi"; 
        96 unita' per "elettricista"; 
        48 unita' per "idraulico". 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che  in
caso di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi,  nella  sede  e  nel  giorno  previsto  per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalla Forza Armata ai  quali  i  medesimi  candidati
hanno chiesto di partecipare; 
      c) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13.00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo  centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account      di      posta      elettronica      -      all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso  al  quale
partecipano. 
    A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente art. 3,  comma  4,  lettera  a),  nonche'  della  relativa
documentazione probatoria. 
    La riconvocazione, che potra' avvenire solo  compatibilmente  con
il  periodo  di  svolgimento  degli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali e delle prove di efficienza  fisica,  verra'  effettuata
esclusivamente  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nelle graduatorie di cui al  precedente  art.  9,
presso  i  Centri  di  Selezione  indicati  dalla  Forza  Armata  per
l'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica   e   attitudinale   e
dell'efficienza   fisica,   fino   al   raggiungimento   dei    posti
disponibili.".

Art. 5 L'art. 10, comma 3, lettera h) del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito: "se concorrenti di sesso femminile: originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata

				Art. 5 
 
    L'art. 10, comma 3, lettera h) del decreto  dirigenziale  n.  174
del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito: 
      "se concorrenti di sesso femminile: 
        originale o copia conforme del referto di  ecografia  pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita; 
        originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
con esito negativo - in quanto lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del Decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90) -  rilasciato  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,
con campione biologico prelevato  in  data  non  anteriore  a  cinque
giorni precedenti la visita. La mancata o difforme  presentazione  di
tale referto comportera' l'esclusione dal reclutamento.".

Art. 6 L'art. 10, comma 11 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito: " La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al fine

				Art. 6 
 
    L'art. 10, comma 11  del  decreto  dirigenziale  n.  174  del  29
ottobre 2015 e' cosi' sostituito: 
      " La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al  fine
di sottoporlo all'accertamento dei requisiti  psico-fisici  da  parte
della commissione medica concorsuale unica di appello. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso  di  confermata  inidoneita'  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
commissione medica  presso  il  Centro  di  Selezione  che  lo  aveva
dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro  di  Selezione  indicato
dalla Forza Armata), per  il  completamento  degli  accertamenti  dei
requisiti psico-fisici e attitudinali e  delle  prove  di  efficienza
fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati  utilmente  nelle
graduatorie di merito saranno incorporati con il primo blocco  utile,
assumendone la decorrenza giuridica.".

Art. 7 L'art. 11, comma 2 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito: "In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei per "muratore", "meccanico di automezzi", "elettricista" e "idraulico", la DGPM provvedera' a portare i posti non coperti, su richiesta dello

				Art. 7 
 
    L'art. 11, comma 2 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre
2015 e' cosi' sostituito: 
      "In caso di mancanza, anche parziale, di candidati  idonei  per
"muratore", "meccanico di automezzi", "elettricista"  e  "idraulico",
la DGPM provvedera' a portare i posti non coperti, su richiesta dello
Stato Maggiore dell'Esercito, prioritariamente in  aumento  a  quelli
previsti per le altre teste' citate tipologie di posti e solo in  via
subordinata   a   quelli   previsti   per   i   VFP    1    il    cui
incarico/specializzazione sara' assegnato/a dalla Forza Armata.".

Art. 8 L'art. 14, comma 6 del Decreto Dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito: "L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione del blocco e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva

				Art. 8 
 
    L'art. 14, comma 6 del Decreto Dirigenziale n. 174 del 29 ottobre
2015 e' cosi' sostituito: 
      "L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla  data  di  prevista  incorporazione  del
blocco  e,  per  quelli  amministrativi,  dalla  data  di   effettiva
presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I  candidati,  tratti
dalle graduatorie di cui all'art. 11, che non si presenteranno  nella
data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari.".

Art. 9 Gli allegati A e B al decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 sono sostituiti con quelli acclusi al presente Decreto. Il presente Decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

				Art. 9 
 
    Gli allegati A e B al decreto dirigenziale n. 174 del 29  ottobre
2015 sono sostituiti con quelli acclusi al presente Decreto. 
    Il presente Decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 15 gennaio 2016  
 
                                           Il dirigente: Berardinelli

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2016, DI VFP 1
    NELL'ESERCITO.
    1. L'accertamento dell'efficienza fisica consistera'
    nell'esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
    piegamenti sulle braccia;
    flessioni addominali;
    corsa piana 1.000 metri,
    da svolgersi secondo le modalita' e i parametri di seguito
    riportati.
    Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un
    membro della commissione per gli accertamenti psico-fisici e
    attitudinali e per le prove di efficienza fisica, di personale
    medico/paramedico e di una autoambulanza.
    In assenza di ambulanza dovra' presenziare personale qualificato
    per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessita' richiedere
    l'intervento del 118.
    Prima dell'effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di
    sesso sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato
    medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita'
    annuale) attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
    le discipline sportive riportate nella tabella B del Decreto del
    Ministero della Sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
    appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
    struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
    esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in
    medicina dello sport.
    I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima
    dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno
    presentare l'originale o copia conforme del referto del test di
    gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria
    pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con
    campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni
    precedenti la visita.
    In particolare, in caso di gravidanza la commissione disporra'
    l'esclusione del concorrente dal reclutamento per impossibilita' di
    procedere all'accertamento dei requisiti previsti dal bando.
    Alle prove - che saranno svolte, salvo imprevisti, il primo
    giorno di selezione - i concorrenti dovranno presentarsi muniti di
    tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
    Le modalita' di esecuzione delle prove saranno illustrate ai
    concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della
    commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le
    prove di efficienza fisica.
    I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno
    o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli
    esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla
    commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale
    Servizio sanitario, adottera' le conseguenti determinazioni per
    l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
    Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in
    questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di
    lieve entita', comportera' l'esclusione dal concorso qualora persista
    oltre il trentesimo giorno successivo alla data prevista per
    l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la
    commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento
    dovra' confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso
    disporra' l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore
    possibilita' di differimento dell'accertamento dell'efficienza
    fisica; in caso contrario il candidato dovra' essere definitivamente
    sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
    Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
    ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano
    portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o
    che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per
    qualsiasi motivo.
    Il superamento degli esercizi potra' comportare l'attribuzione di
    un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in
    appendice al presente allegato.
    Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
    determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, l'interruzione
    delle prove con l'esclusione dal concorso.
    2. Piegamenti sulle braccia. Il concorrente dovra' iniziare la
    prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il
    palmo delle mani poggiato sul suolo all'altezza delle spalle e le
    braccia piegate a formare un angolo retto in corrispondenza dei
    gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle
    spalle, corpo disteso, indossando la tuta da ginnastica e/o
    pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
    Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla
    ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del
    cronometro, dovra' eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e
    senza soluzione di continuita', un numero di piegamenti sulle
    braccia:
    maggiore o uguale a 8, se di sesso maschile;
    maggiore o uguale a 6, se di sesso femminile,
    con le seguenti modalita':
    sollevare da terra il corpo, mantenendolo in posizione tesa
    dalle spalle ai talloni, estendendo completamente le braccia;
    raggiunta la posizione massima di estensione delle braccia,
    abbassare il corpo senza riposare, mantenendolo in posizione tesa
    dalle spalle ai talloni, flettendo le braccia fino a portare le
    spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il
    petto) e rialzarlo senza riposare.
    Saranno conteggiati a voce alta i piegamenti correttamente
    eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli
    eseguiti in maniera scorretta.
    Al numero di piegamenti eccedenti il minimo per il conseguimento
    dell'idoneita', verra' applicato il previsto coefficiente per il
    calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
    fino a un massimo di 2,5 punti, secondo quanto riportato nella
    tabella in appendice al presente allegato.
    3. Flessioni addominali. Il concorrente dovra' eseguire un numero
    di flessioni del tronco:
    maggiore o uguale a 10, se di sesso maschile;
    maggiore o uguale a 8, se di sesso femminile,
    entro il limite massimo di 2 minuti, con le seguenti modalita':
    posizione di partenza supina, busto a terra, gambe unite e
    piegate a 90 gradi all'altezza delle ginocchia, piedi uniti e
    bloccati da altro concorrente con le piante a terra, mani dietro la
    nuca con le dita incrociate;
    sollevare il busto fino a superare la posizione verticale
    passante per il bacino e ritornare in posizione di partenza.
    Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente
    eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli
    eseguiti in maniera scorretta.
    Al numero di flessioni eccedenti il minimo per il conseguimento
    dell'idoneita', verra' applicato il previsto coefficiente per il
    calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne,
    fino a un massimo di 2,5 punti, secondo quanto riportato nella
    tabella in appendice al presente allegato.
    4. Corsa piana 1.000 metri. Il concorrente dovra' eseguire una
    corsa della lunghezza di 1.000 metri su pista di atletica o in terra
    battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
    Sara' cronometrato il tempo impiegato.
    Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla
    ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del
    cronometro, dovra' percorrere la distanza di 1.000 metri entro il
    tempo massimo di:
    5 minuti, se di sesso maschile;
    5 minuti e 15 secondi, se di sesso femminile.
    In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
    dell'idoneita', al numero di secondi risparmiati verra' applicato il
    previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale,
    differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti,
    secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.
    5. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati
    in sequenza. Il superamento degli esercizi determinera' il giudizio
    di idoneita', con eventuale attribuzione di punteggio incrementale,
    differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito in
    appendice al presente allegato.
    Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
    determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, l'interruzione
    delle prove con l'esclusione dal concorso.
    Almeno un membro della commissione sovrintendera' allo
    svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di
    personale qualificato istruttore o aiuto istruttore militare di
    educazione fisica per il cronometraggio delle prove stesse e il
    conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai
    concorrenti.
    Per ciascun concorrente verra' redatto un apposito verbale.
    Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove
    coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno
    per qualsiasi causa.
    Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneita' alle prove
    di efficienza fisica e' espresso allorche' il candidato non esegua il
    numero minimo richiesto di piegamenti sulle braccia o di flessioni
    addominali ovvero termini la corsa piana 1.000 metri in un tempo
    superiore a quello massimo indicato.


    Parte di provvedimento in formato grafico

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