BANCA D'ITALIA Concorsi pubblici per l'assunzione di personale per le Filiali di Trento e Bolzano (16E05895)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 11-11-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorsi pubblici per l'assunzione di personale per le Filiali di Trento e Bolzano (16E05895)
  • Categoria: Altri enti
  • Ente: BANCA D'ITALIA
  • Data: 11-11-2016
  • Scadenza: 15-12-2016

Art. 1 Requisiti di partecipazione e di assunzione

			Art. 1 
 
 
             Requisiti di partecipazione e di assunzione 
 
 
    La  Banca  d'Italia  indice  i  seguenti  concorsi  pubblici  per
l'assunzione di: 
      A.   2    Esperti    con    orientamento    nelle    discipline
economico-aziendali e/o giuridiche,  da  destinare  alla  Filiale  di
Trento 
      B.   2    Esperti    con    orientamento    nelle    discipline
economico-aziendali e/o giuridiche,  da  destinare  alla  Filiale  di
Bolzano 
      C. 2 Assistenti da destinare alla Filiale di Trento 
      D. 2 Assistenti da destinare alla Filiale di Bolzano 
    Sono richiesti i seguenti requisiti. 
1. Per i concorsi di cui alle lettere A e B: 
    Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un  punteggio  di
almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: 
      scienze   economico-aziendali   (LM-77   o    84/S);    scienze
dell'economia (LM-56 o 64/S);  finanza  (LM-16  o  19/S);  ingegneria
gestionale (LM-31 o 34/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S);  relazioni
internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S);
altra laurea equiparata ad uno  dei  suddetti  titoli  ai  sensi  del
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 
    ovvero 
      diploma di laurea di "vecchio ordinamento", conseguito  con  un
punteggio di almeno 105/110 o votazione  equivalente,  in  una  delle
seguenti discipline: 
        economia  e  commercio;  economia  politica;  giurisprudenza;
scienze    politiche;    scienze    dell'amministrazione;     scienze
internazionali e diplomatiche; scienze strategiche;  altra  laurea  a
esso equiparata o equipollente per legge. 
    E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di  titoli
di studio conseguiti all'estero o  di  titoli  esteri  conseguiti  in
Italia con votazione corrispondente ad almeno  105/110,  riconosciuti
equivalenti,  secondo  la  vigente  normativa,  a  uno   dei   titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 
    Per i concorsi di cui alle lettere C e D: 
      Diploma di istruzione secondaria di secondo  grado,  di  durata
quinquennale, conseguito con un punteggio di almeno 80/100 o 48/60. 
    E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di  titoli
di studio conseguiti all'estero o  di  titoli  esteri  conseguiti  in
Italia con votazione corrispondente ad  almeno  80/100,  riconosciuti
equivalenti, secondo la vigente normativa, al titolo sopraindicato ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 
      2. Eta' non inferiore agli anni 18. 
      3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto  previsto  dall'art.
38 del D.Lgs. 165/2001. 
      4. Idoneita' fisica alle mansioni. 
      5. Godimento dei diritti civili e politici, anche  nello  Stato
di appartenenza o di provenienza. 
      6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le  funzioni
da svolgere nell'Istituto. 
      7. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    I requisiti di cui ai  precedenti  punti  1  e  2  devono  essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione  della
domanda; il possesso del requisito di cui al punto 7 viene verificato
durante le prove del concorso; l'equivalenza del titolo di  studio  e
gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione. 
    La  Banca  d'Italia  puo'  verificare  l'effettivo  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando  in  qualsiasi  momento,  anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso  e  all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego. 
    La Banca d'Italia dispone  l'esclusione  dal  concorso,  non  da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione  del  rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di  uno  o  piu'  dei
requisiti previsti dal bando. Le  eventuali  difformita'  riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati  vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

Art. 2 Riserve

				Art. 2 
 
 
                               Riserve 
 
 
    Uno dei due posti del concorso di cui alla lett. B dell'art. 1 e'
riservato al candidato che abbia superato le prove d'esame e  sia  in
possesso di uno degli attestati di conoscenza della lingua italiana e
tedesca previsti dall'art. 4, comma 3, nn. 4 e 3 (livelli QCER  C1  e
B2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.
752. 
    Uno dei due posti del concorso di cui alla lett. D dell'art. 1 e'
riservato al candidato che abbia superato le prove d'esame e  sia  in
possesso di uno degli attestati di conoscenza della lingua italiana e
tedesca previsti dall'art. 4, comma 3, nn. 4, 3 e 2 (livelli QCER C1,
B2 e B1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752. 
    Qualora la Banca d'Italia, durante il periodo  di  vigenza  delle
graduatorie di cui all'art. 9 dei concorsi di cui alle lett. B  e  D,
dovesse determinare di utilizzare le medesime, un posto per ogni  due
posizioni delle graduatorie utilizzate verra' riservato  a  candidati
in possesso degli attestati di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo. 
    I candidati che intendono  far  valere  tali  titoli  di  riserva
devono essere in possesso del relativo attestato  entro  la  data  di
scadenza per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e
devono farne espressa menzione nella stessa. 
    L'effettivo possesso del titolo di riserva verra'  verificato  in
occasione della prova orale. 
    Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo,  il  posto
messo a riserva e non assegnato  viene  attribuito  secondo  l'ordine
della graduatoria finale.

Art. 3 Domanda di partecipazione Termine per la presentazione della domanda

				Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
             Termine per la presentazione della domanda 
 
 
    La domanda deve essere presentata  entro  il  termine  perentorio
delle ore 18:00 del 15  dicembre  2016  (ora  italiana),  utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile  sul  sito  internet  della
Banca  d'Italia   all'indirizzo   www.bancaditalia.it   seguendo   le
indicazioni ivi specificate. 
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine di  cui  al  comma  1,  non
permettera' piu' l'accesso  e  l'invio  della  domanda.  Al  fine  di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  previsto  dal  bando,  si
raccomanda  vivamente  di   formalizzare   per   tempo   la   propria
candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario  per  completare
l'iter  di  registrazione  propedeutico  alla   presentazione   della
domanda. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  della
domanda di partecipazione al concorso. 
    I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale  la  Banca  d'Italia  inviera'  le  comunicazioni  inerenti  al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con  le  modalita'  di
cui agli artt. 4 e  5  (effettuate  tramite  pubblicazione  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it). 
    E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi  di  cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un concorso, la Banca d'Italia prende in  considerazione  l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal  fine,  fa  fede  la
data  di  presentazione  della   domanda   registrata   dal   sistema
informatico. 
    Il giorno della prova scritta i  candidati  verranno  chiamati  a
confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione     di     un'apposita     dichiarazione      all'atto
dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art. 8,
comma 1). Le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  hanno  valore  di
autocertificazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di  ordine  penale
in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste  dall'art.
76 del suddetto decreto. 
    Non  sono  tenute   in   considerazione   e   comportano   quindi
l'esclusione dal concorso  le  candidature  dalle  quali  risulti  il
mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  prescritti   per   la
partecipazione al concorso. 
    La  Banca  d'Italia  comunica  formalmente  agli  interessati  il
provvedimento di esclusione. 
    La Banca  d'Italia  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni  dirette  ai  candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di
chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero  a  omessa  o  tardiva
segnalazione da parte del  candidato  del  cambiamento  dei  recapiti
stessi. 
    I nominativi dei candidati ammessi  alla  prova  scritta  vengono
pubblicati sul sito  internet  della  Banca  d'Italia,  all'indirizzo
www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima dello  svolgimento  della
stessa. 
    L'ammissione alle  prove  avviene  comunque  con  la  piu'  ampia
riserva  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
richiesti dal bando. 
    I candidati che ritengono di  avere  titolo,  in  relazione  alla
specifica condizione di disabilita', a tempi aggiuntivi e/o ad ausili
per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, L. 104/1992  e  art.  16,
comma   1,   L.   68/1999)   dovranno   compilare   il   "Quadro   A"
dell'applicazione.  Tali  candidati  possono,  per  ogni   evenienza,
prendere contatto con il Servizio Risorse umane, Divisione Assunzioni
e selezioni esterne (tel. 0647921). Sulla base di  quanto  dichiarato
nel  "Quadro  A"  le  strutture  sanitarie   della   Banca   d'Italia
valuteranno la sussistenza delle condizioni per  la  concessione  dei
richiesti tempi aggiuntivi e/o  ausili.  Qualora  la  Banca  d'Italia
riscontri la non veridicita'  di  quanto  dichiarato  dal  candidato,
procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.

Art. 4 Concorsi per Assistenti (lett. C e D) Preselezione per titoli

				Art. 4 
 
 
                Concorsi per Assistenti (lett. C e D) 
                       Preselezione per titoli 
 
 
    Nell'eventualita'  in  cui  pervenga  un  numero  di  domande  di
partecipazione superiore alle 400 unita' per ciascuno dei concorsi di
cui alle lett. C e D, la Banca  d'Italia  -  al  fine  di  assicurare
l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva - procedera'  ad
una preselezione per titoli delle  candidature  per  individuare  400
candidati da ammettere alla prova di cui al successivo art. 7. A  tal
fine  l'Amministrazione  della  Banca   d'Italia   provvedera'   alla
formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi
attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla  data
di scadenza stabilita per la presentazione delle domande (15 dicembre
2016): 
      a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado di  durata
quinquennale  con  votazione  rientrante  nelle  seguenti  classi  di
punteggio ovvero titolo e votazione equivalenti: 
 
       +---------------+-------------+-----------+-----------+
       |- da 80/100 a  |             |da 48/60 a |           |
       |82/100         |ovvero       |49/60      |punti 1    |
       +---------------+-------------+-----------+-----------+
       |- da 83/100 a  |             |da 50/60 a |           |
       |85/100         |ovvero       |51/60      |punti 2    |
       +---------------+-------------+-----------+-----------+
       |- da 86/100 a  |             |da 52/60 a |           |
       |89/100         |ovvero       |53/60      |punti 3    |
       +---------------+-------------+-----------+-----------+
       |- da 90/100 a  |             |da 54/60 a |           |
       |92/100         |ovvero       |55/60      |punti 4    |
       +---------------+-------------+-----------+-----------+
       |- da 93/100 a  |             |da 56/60 a |           |
       |95/100         |ovvero       |57/60      |punti 5    |
       +---------------+-------------+-----------+-----------+
       |- da 96/100 a  |             |da 58/60 a |           |
       |99/100         |ovvero       |59/60      |punti 6    |
       +---------------+-------------+-----------+-----------+
       |               |             |60/60 e    |           |
       |- 100/100 e    |             |60/60 e    |           |
       |100/100 e lode |ovvero       |lode       |punti 7    |
       +---------------+-------------+-----------+-----------+
 
      b. titolo di istruzione superiore: 
        b.1  laurea  triennale  in  una  delle  seguenti  discipline:
scienze dell'economia e  della  gestione  aziendale  (L-18);  scienze
economiche (L-33);  ingegneria  dell'informazione  (L-8);  ingegneria
industriale (L-9); scienze  dei  servizi  giuridici  (L-14);  scienze
politiche  e   delle   relazioni   internazionali   (L-36);   scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16);  altra  laurea  ad
esse equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio  2009
nonche' altre equiparazioni previste dalla legge 
 
                                                           punti 1,50 
        b.2 laurea magistrale/specialistica  in  una  delle  seguenti
discipline: scienze economico-  aziendali  (LM-77  o  84/S);  scienze
dell'economia (LM-56 o 64/S);  finanza  (LM-16  o  19/S);  ingegneria
gestionale (LM-31 o 34/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S);  relazioni
internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S);
altra laurea equiparata ai  sensi  del  Decreto  Interministeriale  9
luglio 2009 
      ovvero 
        diploma di laurea  di  "vecchio  ordinamento"  in  una  delle
seguenti  discipline:  economia  e  commercio;   economia   politica;
giurisprudenza;  scienze  politiche;  scienze   dell'amministrazione;
scienze internazionali e  diplomatiche;  scienze  strategiche;  altra
laurea a esso equiparata o equipollente per legge 
 
                                                           punti 2,50 
    Ai fini della formazione della predetta  graduatoria  preliminare
si terra'  conto  unicamente  dei  titoli  dichiarati  nella  domanda
presentata secondo le modalita' ed entro il termine di  cui  all'art.
3, comma 1 (15 dicembre 2016). 
    Ai fini della  determinazione  del  punteggio,  verra'  preso  in
considerazione un solo diploma di istruzione  secondaria  di  secondo
grado di cui al precedente punto a e un  solo  titolo  di  istruzione
superiore di cui al precedente punto b (solo  un  titolo  b.1  o,  in
alternativa, solo un titolo b.2). 
    I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra. 
    Vengono convocati a sostenere la prova di cui al successivo  art.
7 i candidati classificatisi nelle prime 400  posizioni  per  ciascun
concorso nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. 
    L'ammissione alla prova successiva non costituisce garanzia della
regolarita' della domanda di  partecipazione  al  concorso  ne'  sana
eventuali irregolarita' della domanda stessa. 
    Il  punteggio  conseguito  ai   fini   della   preselezione   non
concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile  ai  fini
della graduatoria di merito del concorso. 
    I risultati conseguiti da ciascun  candidato  nella  preselezione
con  l'indicazione  dell'eventuale  ammissione  alla  prova   scritta
vengono pubblicati  esclusivamente  sul  sito  internet  della  Banca
d'Italia www.bancaditalia.it. Tale  pubblicazione  assume  valore  di
notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 5 Convocazioni

				Art. 5 
 
 
                            Convocazioni 
 
 
    Ai candidati ammessi viene data  notizia  del  calendario  e  del
luogo di effettuazione  della  prova  scritta  tramite  avviso  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
(Concorsi ed Esami) di uno  dei  martedi'  o  venerdi'  del  mese  di
gennaio 2017 . 
    Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora  per  motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data  e  luogo  di
svolgimento  della  prova  scritta  -  viene  indicata  la   Gazzetta
Ufficiale sulla quale tale avviso viene successivamente pubblicato. 
    Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare  lo  svolgimento  della  prova  scritta  dopo  la
pubblicazione del calendario, la  notizia  del  rinvio  e  del  nuovo
calendario viene prontamente diffusa mediante avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. La Banca  d'Italia
non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di  informazioni
inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.

Art. 6 Concorsi per Esperti (lett. A e B) Commissioni di concorso. Prove d'esame

				Art. 6 
 
 
                 Concorsi per Esperti (lett. A e B) 
               Commissioni di concorso. Prove d'esame 
 
 
    La Banca d'Italia nomina per ciascun concorso di cui alle lett. A
e B una  Commissione  con  l'incarico  di  sovrintendere  alle  prove
d'esame. 
    Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in  una  prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati (lett. A e  B)  e
si svolgono a Trento (lett. A) e a Bolzano (lett. B). 
    I candidati al concorso di cui alla lett. B  del  presente  bando
che intendono sostenere le prove d'esame  in  lingua  tedesca  devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso. 
    Per il concorso di cui alla lett. A la prova scritta  prevede  lo
svolgimento di quattro quesiti a  risposta  sintetica  sulle  materie
indicate nel programma d'esame allegato e  di  una  prova  in  lingua
inglese. 
    Per il concorso di cui alla lett. B la prova scritta  prevede  lo
svolgimento di quattro quesiti a  risposta  sintetica  sulle  materie
indicate nel programma d'esame  allegato,  di  una  prova  in  lingua
tedesca (ovvero in lingua italiana per quei candidati  che  si  siano
avvalsi della facolta' di sostenere le prove in lingua tedesca) e  di
una prova in lingua inglese. 
    I quesiti, che possono anche avere per oggetto l'esame di un caso
pratico, devono essere scelti dal candidato tra un  insieme  proposto
dalla Commissione con le modalita' specificamente indicate in ciascun
programma allegato. Le prove scritte di lingua (tedesca  o  italiana;
inglese) consistono in un breve elaborato su argomenti di  attualita'
sociale ed economica.  La  durata  complessiva  della  prova  scritta
(quesiti e prove di lingua) verra' stabilita da ciascuna  Commissione
fino a un massimo di quattro ore per il concorso di cui alla lett.  A
e di quattro ore e trenta minuti per il concorso di cui alla lett. B. 
    Nella  valutazione  dei  quesiti  la  Commissione  verifica:   le
conoscenze  tecniche;  la  capacita'  di  sintesi;  l'attinenza  alla
traccia; la chiarezza espressiva; la  capacita'  di  argomentare.  La
prova scritta di lingua (tedesca o  italiana;  inglese)  e'  volta  a
verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della
stessa come strumento di lavoro. 
    Per  lo  svolgimento  della  prova  scritta  e'   consentita   la
consultazione  di  testi  normativi  non  commentati  ne'   annotati,
esclusivamente in forma cartacea. Non  e',  tuttavia,  consentita  la
consultazione delle Istruzioni di Vigilanza della  Banca  d'Italia  e
dei Regolamenti della CONSOB; non sono inoltre consentiti  manuali  o
appunti di alcun genere ne' i vocabolari di lingua tedesca,  italiana
e inglese; il giorno  della  prova  la  Commissione  potra'  indicare
eventuale  ulteriore  materiale  non  consentito  in   relazione   ai
contenuti dei quesiti. Parimenti, a  discrezione  della  Commissione,
potra' essere autorizzato  l'uso  di  calcolatrici  elettroniche  non
programmabili. 
    La prova scritta e' corretta in forma anonima.  Vengono  valutate
esclusivamente le prove dei candidati  che  abbiano  svolto  tutti  e
quattro i quesiti sulle materie del programma. 
    I quesiti sugli argomenti dei programmi sono valutati fino  a  un
massimo di 60 punti; a  ognuno  dei  quattro  elaborati  puo'  essere
attribuito fino a un massimo di 15 punti. La  prova  e'  superata  da
coloro che hanno ottenuto un punteggio di almeno 9 punti in  ciascuno
dei quattro quesiti sugli  argomenti  dei  programmi;  tuttavia  sono
ammessi alla prova orale anche i candidati che  hanno  conseguito  in
uno solo  dei  quattro  quesiti  sugli  argomenti  dei  programmi  un
punteggio inferiore a 9 punti ma pari almeno a 6  punti,  purche'  il
punteggio  complessivo  dei  quattro  quesiti  sugli  argomenti   dei
programmi sia non inferiore a 36 punti. 
    Le prove di lingua (tedesca o italiana solo per  il  concorso  di
cui alla lett. B; inglese) sono corrette solo  per  i  candidati  che
hanno superato la prova scritta sulle materie del programma; ciascuna
prova di lingua e' valutata fino a un massimo di 6 punti. 
    La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla  somma
dei punteggi utili (quesiti e lingua). 
    I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova  scritta,
con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova orale e  della
data di convocazione,  vengono  pubblicati  esclusivamente  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
    I concorrenti che superano la prova  scritta  vengono  ammessi  a
sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle  materie
indicate nei programmi allegati e  in  una  conversazione  in  lingua
inglese; possono inoltre formare  oggetto  di  colloquio  l'argomento
della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate. 
    I candidati al concorso di cui alla lett. A  in  occasione  della
prova  orale  hanno  la  facolta'  di  sostenere  una   conversazione
aggiuntiva in lingua tedesca. 
    I candidati al concorso di cui alla lett. B  in  occasione  della
prova orale hanno l'obbligo di sostenere anche una  conversazione  in
lingua tedesca ovvero in lingua italiana (quest'ultima solo per  quei
candidati che si sono avvalsi della facolta' di sostenere le prove in
tedesco). 
    Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le  conoscenze  tecniche;  la
capacita' espositiva; la capacita' di cogliere le interrelazioni  tra
gli argomenti; la capacita' di giudizio critico. Le conversazioni  in
lingua tedesca, italiana  e  inglese  sono  volte  a  verificarne  il
livello di conoscenza in relazione a un utilizzo  delle  stesse  come
strumento di lavoro. 
    La prova orale, comprensiva della conversazione in lingua inglese
e, per il concorso di cui alla lett. B, anche  in  lingua  tedesca  o
italiana, viene valutata con l'attribuzione di un  punteggio  massimo
di 60 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una votazione
di almeno 36 punti. 
    Per i candidati al concorso di cui alla lett. A la  conversazione
facoltativa in lingua tedesca e' valutata con  l'attribuzione  di  un
punteggio aggiuntivo massimo di 3 punti. 
    I risultati dei candidati che abbiano sostenuto  la  prova  orale
vengono  pubblicati  sul   sito   internet   della   Banca   d'Italia
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica  ad
ogni effetto di legge.

Art. 7 Concorsi per Assistenti (lett. C e D) Commissioni di concorso. Prove d'esame

				Art. 7 
 
 
                Concorsi per Assistenti (lett. C e D) 
               Commissioni di concorso. Prove d'esame 
 
 
    La Banca d'Italia nomina per ciascun concorso di cui alle lett. C
e D una  Commissione  con  l'incarico  di  sovrintendere  alle  prove
d'esame. 
    Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in  una  prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati (lett. C e  D)  e
si svolgono a Trento (lett. C) e a Bolzano (lett. D). 
    I candidati al concorso di cui alla lett. D  del  presente  bando
che intendono sostenere le prove d'esame  in  lingua  tedesca  devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso. 
    Per il concorso di cui alla lett. C la prova scritta  prevede  lo
svolgimento  di  tre  quesiti  a  risposta  sintetica  sulle  materie
indicate nel programma d'esame allegato e  di  una  prova  in  lingua
inglese. 
    Per il concorso di cui alla lett. D la prova scritta  prevede  lo
svolgimento  di  tre  quesiti  a  risposta  sintetica  sulle  materie
indicate nel programma d'esame  allegato,  di  una  prova  in  lingua
tedesca (ovvero in lingua italiana per quei candidati  che  si  siano
avvalsi della facolta' di sostenere le prove in lingua tedesca) e  di
una prova in lingua inglese. 
    I quesiti, che possono anche avere per oggetto l'esame di un caso
pratico, devono essere scelti dal candidato tra un  insieme  proposto
dalla Commissione con le modalita' specificamente indicate in ciascun
programma allegato. Le prove scritte di lingua (tedesca  o  italiana;
inglese) consistono in un breve elaborato su argomenti di  attualita'
sociale ed economica.  La  durata  complessiva  della  prova  scritta
(quesiti e prove di lingua) verra' stabilita da ciascuna  Commissione
fino a un massimo di tre ore per il concorso di cui alla lett. C e di
tre ore e trenta minuti per il concorso di cui alla lett. D. 
    Nella  valutazione  dei  quesiti  la  Commissione  verifica:   le
conoscenze  tecniche;  la  capacita'  di  sintesi;  l'attinenza  alla
traccia; la chiarezza espressiva; la  capacita'  di  argomentare.  La
prova scritta di lingua (tedesca o  italiana;  inglese)  e'  volta  a
verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della
stessa come strumento di lavoro. 
    Per  lo  svolgimento  della  prova  scritta  e'   consentita   la
consultazione  di  testi  normativi  non  commentati  ne'   annotati,
esclusivamente in forma cartacea. Non  e',  tuttavia,  consentita  la
consultazione delle Istruzioni di Vigilanza della  Banca  d'Italia  e
dei Regolamenti della CONSOB; non sono inoltre consentiti  manuali  o
appunti di alcun genere ne' i vocabolari di lingua tedesca,  italiana
e inglese; il giorno  della  prova  la  Commissione  potra'  indicare
eventuale  ulteriore  materiale  non  consentito  in   relazione   ai
contenuti dei quesiti. Parimenti, a  discrezione  della  Commissione,
potra' essere autorizzato  l'uso  di  calcolatrici  elettroniche  non
programmabili. 
    La prova scritta e' corretta in forma anonima.  Vengono  valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e  tre
i quesiti sulle materie del programma. 
    I quesiti sugli argomenti dei programmi sono valutati fino  a  un
massimo  di  60  punti;  a  ognuno  dei  tre  elaborati  puo'  essere
attribuito fino a un massimo di 20 punti. La  prova  e'  superata  da
coloro che hanno ottenuto un punteggio di almeno 12 punti in ciascuno
dei tre quesiti sugli argomenti dei programmi; tuttavia sono  ammessi
alla prova orale anche i candidati che hanno conseguito in  uno  solo
dei tre quesiti sugli argomenti dei programmi un punteggio  inferiore
a 12 punti ma pari almeno a 8 punti, purche' il punteggio complessivo
dei tre quesiti sugli argomenti dei programmi sia non inferiore a  36
punti. 
    Le prove di lingua (tedesca o italiana solo per  il  concorso  di
cui alla lett. D; inglese) sono corrette solo  per  i  candidati  che
hanno superato la prova scritta sulle materie del programma; ciascuna
prova di lingua e' valutata fino a un massimo di 6 punti. 
    La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla  somma
dei punteggi utili (quesiti e lingua). 
    I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova  scritta,
con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova orale e  della
data di convocazione,  vengono  pubblicati  esclusivamente  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
    I concorrenti che superano la prova  scritta  vengono  ammessi  a
sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle  materie
indicate nei programmi allegati e  in  una  conversazione  in  lingua
inglese; possono inoltre formare oggetto di colloquio  le  esperienze
professionali maturate. 
    I candidati al concorso di cui alla lett. C  in  occasione  della
prova hanno la facolta' di sostenere una conversazione aggiuntiva  in
lingua tedesca. 
    I candidati al concorso di cui alla lett. D  in  occasione  della
prova orale hanno l'obbligo di sostenere anche una  conversazione  in
lingua tedesca ovvero in lingua italiana (quest'ultima solo per  quei
candidati che si sono avvalsi della facolta' di sostenere le prove in
tedesco). 
    Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le  conoscenze  tecniche;  la
capacita' espositiva; la capacita' di cogliere le interrelazioni  tra
gli argomenti; la capacita' di giudizio critico. Le conversazioni  in
lingua tedesca, italiana  e  inglese  sono  volte  a  verificarne  il
livello di conoscenza in relazione a un utilizzo  delle  stesse  come
strumento di lavoro. 
    La prova orale, comprensiva della conversazione in lingua inglese
e, per il concorso di cui alla lett. D, anche  in  lingua  tedesca  o
italiana, viene valutata con l'attribuzione di un  punteggio  massimo
di 60 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una votazione
di almeno 36 punti. 
    Per i candidati al concorso di cui alla lett. C la  conversazione
facoltativa in lingua tedesca e' valutata con  l'attribuzione  di  un
punteggio aggiuntivo massimo di 3 punti. 
    I risultati dei candidati che abbiano sostenuto  la  prova  orale
vengono  pubblicati  sul   sito   internet   della   Banca   d'Italia
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica  ad
ogni effetto di legge.

Art. 8 Adempimenti per la partecipazione alle prove

				Art. 8 
 
 
            Adempimenti per la partecipazione alle prove 
 
 
    Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di  riconoscimento  previsti
dall'art. 35 del D.P.R.  445/2000  (Testo  Unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa). Coloro che non sono in possesso  della  cittadinanza
italiana devono essere muniti di documento equipollente. 
    Il documento  deve  essere  in  corso  di  validita'  secondo  le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

Art. 9 Graduatorie

				Art. 9 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali. 
    Le Commissioni di cui all'art. 6  e  7  compilano  le  rispettive
graduatorie di merito seguendo  l'ordine  decrescente  del  punteggio
complessivo. 
    La Banca d'Italia  forma  le  graduatorie  finali  in  base  alle
relative graduatorie di merito e a  eventuali  titoli  di  riserva  o
preferenza - compresi i titoli di  riserva  di  cui  all'art.  2  del
presente bando - rilevanti per la Banca  d'Italia,  dichiarati  nella
domanda. 
    Fermo restando quanto precede, qualora piu'  candidati  risultino
in posizione di ex aequo, viene data  preferenza  al  candidato  piu'
giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire,  in
tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri  elementi  idonei
seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  le
graduatorie finali dei concorsi di cui  all'art.  1  entro  tre  anni
dalle date di approvazione delle stesse. 
    Le  graduatorie  finali  sono  pubblicate   sul   sito   internet
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica  ad
ogni effetto di legge.

Art. 10 Adempimenti per l'assunzione

				Art. 10 
 
 
                    Adempimenti per l'assunzione 
 
 
    Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie  finali  ai
fini dell'assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo  le  modalita'
previste nel D.P.R. 445/2000. Ai fini della verifica del possesso del
requisito di cui all'art. 1, comma 2, punto  6,  sara'  richiesto  di
rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di  condanne
penali, di sentenze di applicazione della  pena  su  richiesta  o  di
sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.

Art. 11 Visita medica propedeutica all'assunzione

				Art. 11 
 
 
              Visita medica propedeutica all'assunzione 
 
 
    La Banca d'Italia ha la facolta' di sottoporre  gli  elementi  da
assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito  di
cui all'art. 1, comma 2, punto 4.

Art. 12 Nomina e assegnazione

				Art. 12 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    Tutti  gli  elementi  utilmente  classificati  nelle  graduatorie
finali dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non  abbiano
gia' provveduto in sede di compilazione della domanda  on-line  -  un
indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  al   quale   verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di  avvio  del
procedimento  di   nomina   e   assegnazione   ed   eventuali   altre
comunicazioni. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione dei  vincitori  che  non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l'assunzione stessa. Essi sono nominati, in prova: 
      • come Esperto - 1° livello stipendiale  per  i  vincitori  dei
concorsi di cui alle lett. A e B; 
      • come Assistente per i vincitori  dei  concorsi  di  cui  alle
lett. C e D. 
    Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata  di
sei mesi, se riconosciuti idonei conseguono la conferma della  nomina
con  la  medesima  decorrenza  del   provvedimento   di   assunzione.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere  servizio
presso la sede di  lavoro  entro  il  termine  che  sara'  stabilito.
Eventuali  proroghe  di  detto  termine  sono   concesse   solo   per
giustificati motivi. 
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non  prendono  servizio  entro  il  prescritto
termine  decadono  dalla  nomina,   come   previsto   dalle   vigenti
disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia. 
    I nominati nel grado di Assistente non possono  avanzare  domanda
di trasferimento prima che siano trascorsi cinque anni di  permanenza
nella residenza assegnata all'atto dell'assunzione. 
    Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per  il  viaggio  con  qualunque  mezzo  pubblico  di  linea  per  il
raggiungimento della residenza di assegnazione dall'attuale residenza
anagrafica o dall'ultima residenza anagrafica  italiana  in  caso  di
attuale residenza all'estero.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

				Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art.  13  del  D.  Lgs.  196/2003,  in  materia  di
protezione dei dati personali, si informa  che  i  dati  forniti  dai
candidati sono raccolti presso la Banca  d'Italia,  Servizio  Risorse
umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per le finalita'  di
gestione del concorso e sono trattati anche in  forma  automatizzata.
Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue
anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalita' inerenti alla gestione del medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In  caso
di rifiuto a fornire i  dati  richiesti  la  Banca  d'Italia  procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione. 
    I dati idonei a rivelare lo stato di salute  dei  candidati  sono
trattati  per  l'adempimento  degli  obblighi  previsti  dalle  leggi
104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 10 del presente bando sono
trattati allo  scopo  di  accertare  il  possesso  del  requisito  di
assunzione  della  compatibilita'  dei  comportamenti  tenuti   dagli
interessati con le funzioni da espletare  nell'Istituto,  in  base  a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia. 
    Le informazioni fornite possono essere comunicate  unicamente  ad
altre  amministrazioni  pubbliche  a  fini  di  verifica  di   quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi  e
regolamenti. 
    Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
D. Lgs., tra i quali figura il diritto di  accesso  ai  dati  che  li
riguardano  nonche'  alcuni  diritti  connessi  tra  cui  quello   di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 -  Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il  Capo
del Servizio Risorse umane. Oltre al  responsabile  del  trattamento,
potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati,  in
qualita' di incaricati del  trattamento,  i  dipendenti  della  Banca
d'Italia addetti alla Divisione Assunzioni e  selezioni  esterne  del
Servizio Risorse umane.

Art. 14 Responsabile del procedimento

				Art. 14 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    L'Unita'  organizzativa  responsabile  del  procedimento  e'   il
Servizio Risorse umane. Il responsabile del procedimento e'  il  Capo
pro tempore di tale Servizio. 
 
                                         Il Direttore Generale: ROSSI

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