BANCA D'ITALIA Concorsi pubblici per l'assunzione di 60 Coadiutori (14E05133)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 11-11-2014

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorsi pubblici per l'assunzione di 60 Coadiutori (14E05133)
  • Categoria: Altri enti
  • Ente: BANCA D'ITALIA
  • Data: 11-11-2014
  • Scadenza: 11-12-2014

Art. 1 Requisiti di partecipazione e di assunzione

			Art. 1 
 
             Requisiti di partecipazione e di assunzione 
 
    La  Banca  d'Italia  indice  i  seguenti  concorsi  pubblici  per
l'assunzione di: 
      A.   35   Coadiutori   con   orientamento   nelle    discipline
economico-aziendali 
      B. 15 Coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche 
      C. 10 Coadiutori con orientamento nelle discipline  statistiche
e/o matematico-finanziarie 
    Sono richiesti i seguenti requisiti. 
    1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con  un  punteggio
di almeno 105/110 o votazione  equivalente,  in  una  delle  seguenti
classi: 
      scienze   economico-aziendali   (M/77    o    84/S);    scienze
dell'economia (M/56  o  64/S);  finanza  (M/16  o  19/S);  statistica
economica, finanziaria  ed  attuariale  (91/S);  scienze  statistiche
(M/82);  scienze  statistiche  attuariali   e   finanziarie   (M/83);
ingegneria gestionale (M/31 o 34/S); matematica (M/40 o 45/S); fisica
(M/17   o   20/S);   giurisprudenza   (MG/01   o   22/S);   relazioni
internazionali (M/52 o 60/S); scienze della politica (M/62  o  70/S);
altro diploma equiparato ad uno dei  suddetti  titoli  ai  sensi  del
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 
    ovvero 
      diploma di laurea di "vecchio ordinamento", conseguito  con  un
punteggio di almeno 105/110 o  votazione  equivalente  in  una  delle
seguenti discipline: 
        economia  e  commercio;   statistica;   matematica;   fisica;
giurisprudenza;  scienze  politiche;  scienze   dell'amministrazione;
scienze internazionali e diplomatiche; altra laurea a esso equiparata
o equipollente per legge. 
    E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di  titoli
di studio conseguiti all'estero o  di  titoli  esteri  conseguiti  in
Italia con votazione corrispondente ad almeno  105/110,  riconosciuti
equipollenti,  secondo  la  vigente  normativa,  a  uno  dei   titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 
    2. Eta' non superiore ai 40 anni,  secondo  quanto  previsto  dal
Regolamento del Personale della Banca d'Italia in base alla  facolta'
di deroga di cui all'art. 3, comma 6, della legge 127/1997 in tema di
limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il  limite
massimo di 40 anni: 
      2.1 e' elevato di un anno per i coniugati e di un anno per ogni
figlio fino a un massimo di 2 anni; 
      2.2 e' elevato di 5 anni nei confronti di vedovi  o  vedove  di
dipendenti della Banca d'Italia deceduti in attivita' di servizio; 
      2.3 non e' operante  per  i  dipendenti  della  Banca  d'Italia
inquadrati in un grado diverso da quello di Coadiutore  che,  forniti
degli altri requisiti, chiedono di partecipare al concorso. 
    3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato  membro  dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge. 
    4. Idoneita' fisica alle mansioni. 
    5. Godimento dei diritti politici. 
    6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell'Istituto. 
    I cittadini di altri  Stati  membri  dell'Unione  Europea  devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti. 
    7. Godimento dei diritti civili e politici anche nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza. 
    8. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    I requisiti di cui ai  precedenti  punti  1  e  2  devono  essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione  della
domanda; il possesso del requisito di cui al punto 8 viene verificato
durante le prove del concorso; l'equipollenza del titolo di studio  e
gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione. 
    La  Banca  d'Italia  puo'  verificare  l'effettivo  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando  in  qualsiasi  momento,  anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso  e  all'eventuale
instaurazione del rapporto d'impiego. 
    La Banca d'Italia dispone  l'esclusione  dal  concorso,  non  da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione  del  rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di  uno  o  piu'  dei
requisiti previsti dal bando. Le  eventuali  difformita'  riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati  vengono
segnalate all'Autorita' giudiziaria.

Art. 2 Domanda di partecipazione. Termine per la presentazione della domanda

				Art. 2 
 
                     Domanda di partecipazione. 
             Termine per la presentazione della domanda 
 
    La domanda deve essere presentata  entro  il  termine  perentorio
delle ore 18:00 dell'11 dicembre  2014  (ora  italiana),  utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile  sul  sito  internet  della
Banca  d'Italia   all'indirizzo   www.bancaditalia.it   seguendo   le
indicazioni ivi specificate. 
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine di  cui  al  comma  1,  non
permettera' piu' l'accesso  e  l'invio  della  domanda.  Al  fine  di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  previsto  dal  bando,  si
raccomanda  vivamente  di   formalizzare   per   tempo   la   propria
candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario  per  completare
l'iter  di  registrazione  propedeutico  alla   presentazione   della
domanda. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  della
domanda di partecipazione al concorso. 
    I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale  la  Banca  d'Italia  inviera'  le  comunicazioni  inerenti  al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con  le  modalita'  di
cui agli artt. 4 e  5  (effettuate  tramite  pubblicazione  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it). 
    E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi  di  cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un concorso, la Banca d'Italia prende in  considerazione  l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal  fine,  fa  fede  la
data  di  presentazione  della   domanda   registrata   dal   sistema
informatico. 
    Il giorno della prima  prova  i  candidati  verranno  chiamati  a
confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione     di     un'apposita     dichiarazione      all'atto
dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art.  6
comma 1). Le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  hanno  valore  di
autocertificazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di  ordine  penale
in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste  dall'art.
76 del suddetto decreto. 
    Non  sono  tenute   in   considerazione   e   comportano   quindi
l'esclusione dal concorso  le  candidature  dalle  quali  risulti  il
mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  prescritti   per   la
partecipazione al concorso. 
    La  Banca  d'Italia  comunica  formalmente  agli  interessati  il
provvedimento di esclusione. 
    La Banca  d'Italia  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni  dirette  ai  candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di
chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero  a  omessa  o  tardiva
segnalazione da parte del  candidato  del  cambiamento  dei  recapiti
stessi. 
    I nominativi dei  candidati  ammessi  alla  prima  prova  vengono
pubblicati   sul   sito   internet   della    Banca,    all'indirizzo
www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima dello  svolgimento  della
stessa. 
    L'ammissione alle  prove  avviene  comunque  con  la  piu'  ampia
riserva  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
richiesti dal bando. 
    I  candidati  che,  nati  anteriormente  all'11  dicembre   1974,
intendono usufruire delle elevazioni  del  limite  di  eta'  o  delle
esenzioni da tale limite previste dall'art. 1 devono  farne  espressa
menzione nella domanda, specificando la condizione che da' titolo  al
beneficio. In caso contrario la domanda non e'  ritenuta  regolare  e
comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso. 
    I candidati che ritengono di  avere  titolo,  in  relazione  alla
specifica condizione di disabilita', a tempi aggiuntivi e/o ad ausili
per lo svolgimento delle prove (ex art. 20 L.  104/1992  e  art.  16,
comma   1,   L.   68/1999)   dovranno   compilare   il   "Quadro   A"
dell'applicazione.  Tali  candidati  possono,  per  ogni   evenienza,
prendere contatto con il Servizio Risorse umane, Divisione Assunzioni
e selezioni esterne (tel. 0647921). Sulla base di  quanto  dichiarato
nel  "Quadro  A"  le  strutture  sanitarie   della   Banca   d'Italia
valuteranno la sussistenza delle condizioni per  la  concessione  dei
richiesti tempi aggiuntivi e/o  ausili.  Qualora  la  Banca  d'Italia
riscontri la non veridicita'  di  quanto  dichiarato  dal  candidato,
procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute. 
    I candidati affetti da invalidita' uguale  o  superiore  all'80%,
che non sono tenuti a sostenere  l'eventuale  prova  preselettiva  ai
sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992, comma 2-bis, introdotto  dal
D.L. 90/2014, convertito con  modificazioni  dalla  L.  n.  114/2014,
dovranno compilare  il  "Quadro  B"  dell'applicazione.  Al  fine  di
verificare la sussistenza delle condizioni per  l'esonero,  la  Banca
d'Italia chiedera' la presentazione alle proprie strutture  sanitarie
della documentazione comprovante  il  riconoscimento  della  suddetta
invalidita'; detta documentazione dovra' pervenire prima  della  data
fissata per lo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, pena la
decadenza dal beneficio. In ogni  caso,  qualora  la  Banca  d'Italia
riscontri,  anche  successivamente,  la  non  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal candidato, procedera' all'esclusione dal concorso.

Art. 3 Test preselettivo

				Art. 3 
 
                          Test preselettivo 
 
    La Banca d'Italia -  al  fine  di  assicurare  l'efficacia  e  la
celerita' della procedura selettiva - organizza test preselettivi per
ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 per i quali sia pervenuto  un
numero di domande di partecipazione superiore alle 2.000 unita'. 
    Il test preselettivo e' articolato in due sezioni che  riguardano
l'accertamento della conoscenza: 
      1. delle materie previste  per  la  prova  scritta  di  cui  ai
programmi allegati; 
      2. della lingua inglese. 
    Alla prima sezione viene attribuito fino  ad  un  massimo  di  70
punti; alla seconda fino ad un massimo di 30 punti. 
    Alla predisposizione e allo svolgimento dei test sovrintende, per
ciascun concorso, un Comitato nominato dalla Banca d'Italia. 
    Il test preselettivo e' corretto in forma anonima  con  l'ausilio
di tecnologia informatica. I criteri di  attribuzione  del  punteggio
per ciascuna risposta esatta,  omessa  o  errata  vengono  comunicati
prima dell'inizio della prova. 
    I candidati sono classificati in ordine decrescente  in  base  al
punteggio complessivo del test che risulta dalla somma  dei  punteggi
conseguiti nelle due sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere  la
prova scritta di cui all'art. 5 i candidati classificatisi nelle: 
      - prime 350 posizioni relativamente al  concorso  di  cui  alla
lettera A dell'art.  1  -  ovvero  fino  all'80%  dei  presenti,  con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in  numero
pari o inferiore a 350 - nonche' gli eventuali ex  aequo  nell'ultima
posizione utile; 
      - prime 200 posizioni relativamente al  concorso  di  cui  alla
lettera B dell'art.  1  -  ovvero  fino  all'80%  dei  presenti,  con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in  numero
pari o inferiore a 200 - nonche' gli eventuali ex  aequo  nell'ultima
posizione utile; 
      - prime 100 posizioni relativamente al  concorso  di  cui  alla
lettera C dell'art.  1  -  ovvero  fino  all'80%  dei  presenti,  con
arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in  numero
pari o inferiore a 100 - nonche' gli eventuali ex  aequo  nell'ultima
posizione utile. 
    In occasione dello svolgimento del test sono comunicati: 
      - il giorno a partire dal quale  vengono  pubblicati  sul  sito
internet  della  Banca  d'Italia  www.bancaditalia.it   i   risultati
conseguiti da ciascun candidato; 
      - il giorno e il luogo di effettuazione della prova scritta  di
cui all'art. 5. 
    I risultati conseguiti da ciascun candidato nel test preselettivo
con  l'indicazione  dell'eventuale  ammissione  alla  prova  scritta,
vengono pubblicati  esclusivamente  sul  sito  internet  della  Banca
d'Italia www.bancaditalia.it. Tale  pubblicazione  assume  valore  di
notifica ad ogni effetto di legge. 
    Il punteggio conseguito nel test preselettivo non  concorre  alla
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della  graduatoria
di merito.

Art. 4 Convocazioni

				Art. 4 
 
                            Convocazioni 
 
    Ai candidati ammessi viene data  notizia  del  calendario  e  del
luogo  di  effettuazione  del  test  tramite  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi  ed
esami" - di uno dei martedi' o venerdi' del mese  di  febbraio  2015.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi  viene  data  notizia  del
calendario e del luogo di effettuazione della prova scritta nel  caso
in cui, secondo quanto previsto dall'art. 3, non venga effettuato  il
test preselettivo per uno o piu' dei concorsi di cui all'art. 1. 
    Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora  per  motivi
organizzativi non sia ancora possibile determinare data  e  luogo  di
svolgimento del test o, eventualmente, della prova  scritta  -  viene
indicata  la  Gazzetta  Ufficiale  sulla  quale  tale  avviso   viene
successivamente pubblicato. 
    Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento  della  prima  fase  di  selezione
(test o prova scritta)  dopo  la  pubblicazione  del  calendario,  la
notizia del rinvio e del nuovo calendario viene  prontamente  diffusa
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
    Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it 
    La Banca d'Italia  non  assume  responsabilita'  in  ordine  alla
diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da  parte
di fonti non autorizzate.

Art. 5 Commissioni di concorso. Prove d'esame

				Art. 5 
 
               Commissioni di concorso. Prove d'esame 
 
    La Banca d'Italia nomina per ciascun concorso di cui  all'art.  1
una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. 
    Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in  una  prova
orale sulle materie indicate nei programmi allegati e si  svolgono  a
Roma. 
    La prova scritta prevede lo svolgimento di  due  elaborati  sulle
materie indicate nei programmi d'esame allegati e  di  una  prova  in
lingua inglese. 
    Le tracce proposte dalla Commissione possono assumere la forma di
quesiti collegati tra  loro  che  possono  avere  per  oggetto  anche
l'esame di un caso pratico. La prova scritta di lingua  inglese  puo'
consistere nella sintesi in lingua di uno dei due elaborati di cui al
comma precedente o nel commento in lingua di un brano proposto  dalla
Commissione su argomenti inerenti le materie del concorso. 
    Nella valutazione degli  elaborati  la  Commissione  verifica  la
capacita' del candidato di individuare  e  sintetizzare  gli  aspetti
salienti delle questioni proposte, utilizzare il  proprio  patrimonio
concettuale, argomentare, collegare ed esporre. La prova  scritta  di
lingua inglese e' volta a verificarne il  livello  di  conoscenza  in
relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro. 
    Per  lo  svolgimento  della  prova  scritta  e'   consentita   la
consultazione  di  testi  normativi  non  commentati  ne'   annotati,
esclusivamente in forma cartacea. Non  e',  tuttavia,  consentita  la
consultazione delle Istruzioni di Vigilanza della  Banca  d'Italia  e
dei Regolamenti della CONSOB, nonche' di  manuali  o  di  appunti  di
alcun genere ne' del vocabolario di  lingua  inglese.  A  discrezione
della Commissione potra'  essere  consentito  l'uso  di  calcolatrici
elettroniche non programmabili. 
    La prova scritta e' corretta in forma anonima.  Vengono  valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto entrambi gli
elaborati e la prova scritta di lingua inglese. 
    Gli elaborati sulle materie del programma sono valutati fino a un
massimo di 50 punti, attribuendo a ognuno dei due elaborati fino a un
massimo di 25 punti. La prova scritta di lingua inglese  e'  valutata
fino a un massimo di 5 punti. La prova  e'  superata  da  coloro  che
hanno ottenuto almeno 15 punti in ognuno dei due elaborati e almeno 3
punti nella prova scritta di lingua inglese. La votazione complessiva
della prova risulta dalla somma dei tre punteggi utili. 
    I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova  scritta,
con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova orale e  della
data di convocazione,  vengono  pubblicati  esclusivamente  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione
assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
    I concorrenti che superano la prova  scritta  vengono  ammessi  a
sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sulle  materie
indicate nei programmi allegati e  in  una  conversazione  in  lingua
inglese; possono inoltre formare  oggetto  di  colloquio  l'argomento
della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate. 
    Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare la maturita' di  pensiero,  la
capacita' di giudizio, il livello di preparazione universitaria e  la
capacita'  di  cogliere  le  interrelazioni  tra  gli  argomenti.  La
conversazione in lingua inglese e' volta a verificarne il livello  di
conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento  di
lavoro. 
    La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un  punteggio
massimo di 50 punti ed e' superata dai candidati che  conseguono  una
votazione di almeno 30 punti. 
    I risultati dei candidati che abbiano sostenuto  la  prova  orale
vengono  pubblicati  sul   sito   internet   della   Banca   d'Italia
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica  ad
ogni effetto di legge.

Art. 6 Adempimenti per la partecipazione alle prove

				Art. 6 
 
            Adempimenti per la partecipazione alle prove 
 
    Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di  riconoscimento  previsti
dall'art. 35 del D.P.R.  445/2000  (Testo  Unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa).  I  cittadini  di  altri  Stati  membri  dell'Unione
Europea devono essere muniti di documento equipollente. 
    Il documento  deve  essere  in  corso  di  validita'  secondo  le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.

Art. 7 Graduatorie

				Art. 7 
 
                             Graduatorie 
 
    Sono considerati  idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5,  commi  8  e
12. 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali. 
    Le  Commissioni  di  cui  all'art.  5  compilano  le   rispettive
graduatorie di merito seguendo  l'ordine  decrescente  del  punteggio
complessivo. 
    La Banca d'Italia  forma  le  graduatorie  finali  in  base  alle
relative graduatorie di merito e a  eventuali  titoli  di  riserva  o
preferenza (1) , rilevanti per la Banca  d'Italia,  dichiarati  nella
domanda. 
    Ai sensi dell'art. 15/II  del  Regolamento  del  Personale  della
Banca d'Italia, gli elementi che  hanno  superato  le  prove  d'esame
possono usufruire della riserva di posti nella misura  di  2  per  la
lettera A, di 1 per la lettera B e di 1 per la lettera C, nell'ordine
e con precedenza, in taluna delle seguenti categorie: 
      - orfani, vedovi o vedove di dipendenti  della  Banca  deceduti
per causa di servizio; 
      - orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in
servizio; 
      - orfani o figli di  ex  dipendenti  della  Banca  cessati  dal
servizio per infortunio o malattia dipendenti da  causa  di  servizio
ovvero a domanda per inabilita'. 
    I candidati che intendono  far  valere  tale  titolo  di  riserva
devono farne espressa menzione nella domanda. 
    Fermo restando quanto precede, qualora piu'  candidati  risultino
in posizione di ex aequo, viene data  preferenza  al  candidato  piu'
giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire,  in
tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri  elementi  idonei
seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  le
graduatorie finali dei concorsi di cui all'art. 1 entro diciotto mesi
dalle date di approvazione delle stesse. 
    Le  graduatorie  finali  sono  pubblicate   sul   sito   internet
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica  ad
ogni effetto di legge. 

(1) Ai sensi del Regolamento  del  Personale  della  Banca  d'Italia,
    Parte II, art. 15, comma 3: "Nelle graduatorie  per  l'assunzione
    dei vincitori di pubblici  concorsi  -  salve  in  ogni  caso  le
    precedenze e le preferenze stabilite  da  disposizioni  di  legge
    vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di  preferenza  la
    qualita', nell'ordine e a parita' di merito, di dipendente  o  ex
    dipendente della  Banca  con  riguardo  ai  periodi  di  servizio
    prestato; di orfano, vedovo o vedova di  dipendente  della  Banca
    deceduto per causa di servizio; di orfano,  vedovo  o  vedova  di
    dipendente deceduto in servizio; di orfano  di  pensionato  della
    Banca; di figlio di pensionato o di dipendente."

Art. 8 Adempimenti per l'assunzione

				Art. 8 
 
                    Adempimenti per l'assunzione 
 
    Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie  finali  ai
fini dell'assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo  le  modalita'
previste nel D.P.R. 445/2000. Ai fini della verifica del possesso del
requisito di cui all'art. 1, comma 2, punto  6,  sara'  richiesto  di
rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di  condanne
penali, di sentenze di applicazione della  pena  su  richiesta  o  di
sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.

Art. 9 Visita medica propedeutica all'assunzione

				Art. 9 
 
              Visita medica propedeutica all'assunzione 
 
    La Banca d'Italia ha la facolta' di sottoporre  gli  elementi  da
assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito  di
cui all'art. 1, punto 4.

Art. 10 Nomina e assegnazione

				Art. 10 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
    Tutti  gli  elementi  utilmente  classificati  nelle  graduatorie
finali dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non  abbiano
gia' provveduto in sede di compilazione della domanda on- line  -  un
indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  al   quale   verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di  avvio  del
procedimento  di   nomina   e   assegnazione   ed   eventuali   altre
comunicazioni. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione dei  vincitori  che  non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l'assunzione stessa. Essi  sono  nominati,  in  esperimento,  nel
grado  di  Coadiutore  e,   se   riconosciuti   idonei   al   termine
dell'esperimento, che  ha  la  durata  di  sei  mesi,  conseguono  la
conferma nel grado con la medesima decorrenza  del  provvedimento  di
nomina.  Nell'ipotesi  di   esito   sfavorevole,   l'esperimento   e'
prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego dei cittadini  di  un  altro  Stato  membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto  delle  limitazioni  di
cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, recante  norme  "sull'accesso
dei cittadini degli Stati membri  dell'Unione  Europea  ai  posti  di
lavoro" presso gli enti pubblici. 
    In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere  servizio
presso  la  sede  di  lavoro  che  viene  loro   assegnata   all'atto
dell'assunzione, entro il  termine  che  sara'  stabilito.  Eventuali
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. 
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede  di  lavoro
assegnata entro il prescritto termine  decadono  dalla  nomina,  come
previsto dalle vigenti disposizioni  del  Regolamento  del  Personale
della Banca d'Italia.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

				Art. 11 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs.  196/2003,  in  materia  di
protezione dei dati personali, si informa  che  i  dati  forniti  dai
candidati sono raccolti presso la Banca  d'Italia,  Servizio  Risorse
umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per le finalita'  di
gestione del concorso e sono trattati anche in  forma  automatizzata.
Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue
anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalita' inerenti alla gestione del medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In  caso
di rifiuto a fornire i  dati  richiesti  la  Banca  d'Italia  procede
all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione. 
    I dati idonei a rivelare lo stato di salute  dei  candidati  sono
trattati  per  l'adempimento  degli  obblighi  previsti  dalle  leggi
104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 8 del presente bando  sono
trattati allo  scopo  di  accertare  il  possesso  del  requisito  di
assunzione  della  compatibilita'  dei  comportamenti  tenuti   dagli
interessati con le funzioni da espletare  nell'Istituto,  in  base  a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia. 
    Le informazioni fornite possono essere comunicate  unicamente  ad
altre  amministrazioni  pubbliche  a  fini  di  verifica  di   quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi  e
regolamenti. 
    Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
D.Lgs., tra i quali figura il diritto  di  accesso  ai  dati  che  li
riguardano  nonche'  alcuni  diritti  connessi  tra  cui  quello   di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 -  Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il  Capo
del Servizio Risorse umane. Oltre al  responsabile  del  trattamento,
potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati,  in
qualita' di incaricati del  trattamento,  i  dipendenti  della  Banca
d'Italia addetti alla Divisione Assunzioni e  selezioni  esterne  del
Servizio Risorse umane.

Art. 12 Responsabile del procedimento

				Art. 12 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    L'Unita'  organizzativa  responsabile  del  procedimento  e'   il
Servizio Risorse umane. Il responsabile del procedimento e'  il  Capo
pro tempore di tale Servizio. 
 
                                      IL DIRETTORE GENERALE: S. ROSSI

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